QUALI SONO LE CONDIZIONI E I LIMITI DELLA ASSUNZIONE (SOLLECITAZIONE) DI INFORMAZIONI DA PARTE DEL SOGGETTO INDAGATO?
L’art. 350 “Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini” del c.p.p. dispone:
“1. Gli ufficiali di polizia giudiziaria assumono, con le modalità previste dall’articolo 64, sommarie informazioni utili per le investigazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini che non si trovi in stato di arresto o di fermo a norma dell’articolo 384, e nei casi di cui all’articolo 384-bis
2. Prima di assumere le sommarie informazioni, la polizia giudiziaria invita la persona nei cui confronti vengono svolte le indagini a nominare un difensore di fiducia e, in difetto, provvede a norma dell’articolo 97 comma 3.
3. Le sommarie informazioni sono assunte con la necessaria assistenza del difensore al quale la polizia giudiziaria dà tempestivo avviso. Il difensore ha l’obbligo di presenziare al compimento dell’atto.
4. Se il difensore non è stato reperito o non è comparso, la polizia giudiziaria richiede al pubblico ministero di provvedere a norma dell’articolo 97, comma 4.
5. Sul luogo o nell’immediatezza del fatto, gli ufficiali di polizia giudiziaria possono, anche senza la presenza del difensore, assumere dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, anche se arrestata in flagranza o fermata a norma dell’articolo 384, notizie e indicazioni utili ai fini della immediata prosecuzione delle indagini.
6. Delle notizie e delle indicazioni assunte senza l’assistenza del difensore sul luogo o nell’immediatezza del fatto a norma del comma 5 è vietata ogni documentazione e utilizzazione.
7. La polizia giudiziaria può altresì ricevere dichiarazioni spontanee dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, ma di esse non è consentita la utilizzazione nel dibattimento, salvo quanto previsto dall’articolo 503 comma 3.”.
Esso regola le diverse modalità con le quali la polizia giudiziaria apprende informazioni dall’indagato, si prevedono 3 specifici casi di acquisizione delle stesse, che si diversificano sia per il rispetto di particolari modalità ed obblighi a carico degli organi di polizia giudiziaria operanti, sia per il tipo di qualifica che deve essere posseduta dal soggetto appartenente alla polizia giudiziaria legittimato alla acquisizione, tali aspetti sono stati esposti in un precedente articolo dal titolo RICEZIONE DICHIARAZIONI SPONTANEE DALL’INDAGATO.
Si segnala la sentenza Cass. Pen., II, 28/10/22 n° 40920 (scarica e leggi) che ha trattato la questione dell’utilizzo delle dichiarazioni dell’indagato assunte (sollecitate) da parte della polizia giudiziaria nell’immediatezza del fatto. e per la quale “…le dichiarazioni “non spontanee, ma anzi sollecitate” degli indagati non sono utilizzabili ex 350, comma 6, cod. proc. pen. che recita: «Delle notizie e delle indicazioni assunte senza l’assistenza del difensore sul luogo o nell’immediatezza del fatto a norma del comma 5 è vietata ogni documentazione e utilizzazione». …”
La stessa richiama, condividendoli, diversi precedenti, in base ai quali:
“…«Sono utilizzabili nella fase procedimentale, e dunque nell’incidente cautelare e negli eventuali riti a prova contratta, le dichiarazioni spontanee che l’indagato abbia reso – in assenza di difensore ed in difetto degli avvisi di cui agli artt. 63, comma 1 e 64 cod. proc. pen. – alla polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 350, comma 7, cod. proc. pen., anche se non nell’immediatezza dei fatti, purché emerga con chiarezza che egli abbia scelto di renderle liberamente, ossia senza alcuna coercizione o sollecitazione. (In motivazione la Corte ha precisato che, diversamente, le dichiarazioni che tale persona abbia reso su sollecitazione della polizia giudiziaria nell’immediatezza dei fatti in assenza di difensore non sono in alcun modo utilizzabili, neanche a suo favore, se non per la prosecuzione delle indagini)»…”,
“…«In tema di attività di polizia giudiziaria, l’art. 350, comma cinque, cod. proc. pen. consente di assumere sul luogo o nell’immediatezza del fatto dalla persona indagata, anche se arrestata o fermata e senza la presenza del difensore, notizie ed indicazioni utili ai fini dell’immediata prosecuzione delle investigazioni. Tali dichiarazioni non possono essere utilizzate (art. 350, sesto comma, cod. proc. pen.), nè possono formare oggetto di testimonianza (art. 62 cod. proc. pen.); la polizia giudiziaria,
tuttavia, ha il potere-dovere di sviluppare le indagini sulla base di quanto appreso, sicché restano validi ed utilizzabili nel processo i risultati dell’attività investigativa così compiuta. Ne consegue che deve considerarsi pienamente legittima ed utilizzabile, non rientrando’ nei predetti divieti, la testimonianza dell’ufficiale di polizia giudiziaria che abbia riferito sull’esito delle indagini svolte e sugli elementi raccolti a seguito delle indicazioni ricevute dal/’indagato nell’immediatezza del fatto. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto corretta la decisione del giudice di merito il quale, esclusa la possibilità di tener conto della deposizione dell’ufficiale di polizia giudiziaria nella parte concernente la confessione dell’indagato, aveva ritenuto utilizzabile quell’altra parte relativa all’esito positivo dell’attività di investigazione che aveva portato al rinvenimento ed all’acquisizione del corpo del reato in seguito alle indicazioni dello stesso indagato)»…”.
Giovanni Paris