Month: aprile 2016

CARTELLI DI AVVISO DI IMPIANTI ELETTRONICI DI RILEVAZIONE DI VIOLAZIONI SEMAFORICHE

CARTELLO

La presenza di impanti elettronici di rilevamento automatico di infrazioni semaforiche per violazioni all’art. 146 C.d.S. va presegnalata ai fini della validità dei verbali di accertamento elevati?

Si segnala sull’argomento la sentenza CORTE DI CASSAZIONE DEL 27-04-16 N° 8415 (scarica e leggi).

Le conclusioni della Suprema Corte prevedono la validità dei verbali di accertamento di infrazione rilevate con impianti elettronici automatici in quanto, a differenza delle specifiche disposizioni previste in materia di accertamento delle violazioni ai limiti di velocità tramite sistemi elettronici di rilevamento, nella suddetta materia il Codice della Strada non impone alcun obbligo di presegnalamento.

E’ vero però che l’attività in questione va segnalata con appositi cartelli in ossequio a quanto previsto dal Provvedimento del Garante per la protezione dei dati personali in materia di videosorveglianza del 08/04/10, che dedica all’argomento specifico PARAGRAFO 5.3 (scarica e leggi), la cui mancanza avrà effetti sul verificarsi della violazione all’art. 13 del D.L.gs 196/03 “Codice in materia di prtotezione dei dati personali” (obbligo di informativa) e sulla applicazione della conseguente sanzione, ma non sulla validità dei verbali di accertamento per le violazioni all’art. 146 C.d.S.

Giovanni Paris

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COLLOCAZIONE TICKET IN AREE DI SOSTA A PAGAMENTO

GRATTINO

Dove va collocato il ticket (“grattino” o ricevuta del parcometro) attestante il pagamento della sosta nelle “aree blu”? Va collocato obbligatoriamente sul parabrezza? Cosa prevede il Codice della Strada?

Purtroppo il C.d.S. sulla questione non prevede nulla, manca una norma che disciplini espressamente le modalità di esposizione del ticket e allora, anche se il buon senso vorrebbe che l’esposizione avvenisse in un luogo e in modo che sia immediato e facile il controllo da parte degli organi di vigilanza, si assiste, esperienza quotidiana vissuta, a collocazioni non ottimali per lo scopo esposto, fino ad arrivare a collocazioni poco probabili e inverosimili (sedile passeggero, piano appoggio cofano posteriore, ecc).

Si registra sull’argomento la sentenza della CORTE DI CASSAZIONE DEL 27/04/16 N° 8282 (scarica e leggi), con la quale si afferma che la mancata esposizione del tagliando di pagamento sul parabrezza, causa appunto assenza di disposizioni normative in merito, non rende legittimo il verbale di accertamento di violazione che contesti il mancato pagamento se il tagliando è effettivamente collocato altrove e ciò anche se tale comportamento sia censurabile/criticabile (non sanzionabile), in quanto è evidentemente affidato al buon senso dei conducenti esporre in modo visibile il tagliando per agevolare l’attività di controllo e per evitare provvedimenti sanzionatori verso i quali poi dover presentare ricorso.

Giovanni Paris

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SEGNALETICA ORIZZONTALE DI CANALIZZAZIONE E SEMAFORO

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Si segnala la sentenza della CORTE DI CASSAZIONE DEL 27/04/16 N° 8412 (scarica e leggi) con la quale si afferma che la segnaletica stradale orizzontale direzionale di corsia di marcia va sempre rispettata e ciò anche se il semaforo posto all’intersezione proietta luce verde, una volta che il veicolo si è posto in una corsia di canalizzazione non si può compiere una manovra di “salto” di corsia con svolta non consentita dalla propria posizione precedentemente scelta.

Giovanni Paris

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IL RIFIUTO DI SOTTOPORSI ALL’ACCERTAMENTO DEL TASSO ALCOOLIMETRICO

RassegnaPenale2015

Pubblichiamo uno stralcio della RASSEGNA DELLA GIURISPRUDENZA DI LEGITTIMITA’ – GLI ORIENTAMENTI DELLE SEZIONI PENALI DELLA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE – UFFICIO DEL MASSIMARIO – SERVIZIO PENALE relativa all’anno 2015 sull’argomento IL RIFIUTO DI SOTTOPORSI ALL’ACCERTAMENTO DEL TASSO ALCOOLIMETRICO (scarica e leggi).

Giovanni Paris

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ARRESTO DI POLIZIA GIUDIZIARIA E “QUASI FLAGRANZA”

ARRESTO P.G.

In un precedente articolo del 29 ottobre 2014 fu trattato l’argomento dell’ARRESTO DI POLIZIA GIUDIZIARIA E “QUASI FLAGRANZA” affrontando la questione relativa alle situazioni che possano far configurare la condizione della “quasi flagranza” legittimante la esecuzione del provvedimento precautelare da parte della Polizia Giudiziaria.

Si segnala la sentenza della CORTE DI CASSAZIONE 04-04-16 N° 13438 (scarica e leggi) nella quale si ribadisce che non si versa nell’ipotesi della flagranza di reato e pertanto la avvenuta esecuzione dell’arresto da parte della Polizia Giudiziaria è illegittima quando la ricostruzione del reato e l’individuazione del suo autore si desumono da informazioni raccolte da terzi immediatamente dopo il fatto, trattandosi di ipotesi non riconducibile all’art. 382, comma 1, seconda parte, c.p.p.

Ciò è in linea con la più recente giurisprudenza e la decisione della Suprema Corte in Sezioni Unite del 24/11/15, avvenuta a seguito della ordinanza della Quinta Sezione penale della Cassazione del 18/02/15 n° 12282, con la quale era stata rimessa alle Sezioni Unite la questione “Se può procedersi all’arresto in flagranza sulla base di informazioni della vittima o di terzi fornite nella immediatezza del fatto”

Giovanni Paris

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ACQUISTO DI PRODOTTO CONTRAFFATTO

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Chi compra un oggetto contraffatto (es. capo di abbigliamento, borsa, orologio, ecc.) commette un illecito? E se sì, commette il reato ex. art. 712 c.p. “Acquisto di cose di sospetta provenienza” (incauto acquisto) e/o il reato ex art. 648 c.p. “Ricettazione” ?.

Per la risposta cliccare QUI.

Sull’argomento leggi le seguenti sentenze:

SEQUESTRO PREVENTIVO DELLA POLIZIA GIUDIZIARIA E OBBLIGO DI AVVISO DI ASSISTENZA DI DIFENSORE

sequestro

In caso di sequestro preventivo effettuato da parte della Polizia Giudiziaria ex art. 321/3bis c.p.p. deve essere dato avviso all’indagato della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, analogamente a quanto prevede l’art. 114 disp. att. c.p.p in caso di esecuzione di sequestro probatorio ex art. 354 c.p.p.?

La terza sezione della Corte di Cassazione con l’ordinanza  del 07/07/15 n° 39188 aveva rimesso alle Sezioni Unite la decisione sulla seguente questione: “Se l’obbligo di dare avviso all’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia operi anche con riferimento al sequestro preventivo disposto di iniziativa dalla polizia giudiziaria” e “Se, in caso affermativo, la nullità conseguente determini anche quella dell’autonomo decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP dopo aver convalidato quello d’urgenza disposto d’iniziativa della Polizia Giudiziaria”.

Le Sezioni Unite della Cassazione con sentenza del 13/04/16 n° 15453 (scarica e leggi) hanno dato risposta negativa, affermando che “le disposizioni dettate dall’art. 114 cit. in tema di sequestro probatorio non possano essere “estese” al sequestro preventivo, eseguito di iniziativa della polizia giudiziaria a norma dell’art.321, comma 3-bis, cod. proc. pen.”

I due tipi di sequestro sono diversi, autonomi e seguono regole normative diverse.

Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione ricordano “a dimostrazione di quello che è stato definito il completamento del “processo di autonomizzazione” dei due istituti, la modifica apportata all’art. 104 disp. att. cod. proc. pen. (con l’art.2, comma 9, lett. a), legge 15 luglio 2009, n. 94). La norma, nella formulazione previgente, stabiliva che per il sequestro preventivo si applicassero le disposizioni relative al sequestro probatorio contenute nel Capo VI e che si applicasse altresì la disposizione dell’art. 92. Nella riformulazione, con la legge citata, è stato eliminato ogni riferimento alle disposizioni concernenti le modalità di esecuzione del sequestro probatorio. È stata, infatti, prevista una disciplina autonoma e separata. Già nella rubrica si parla di “Esecuzione del sequestro preventivo” (e non più quindi di “Norme applicabili al sequestro preventivo”); vengono, poi, stabilite delle modalità di esecuzione, tassativamente indicate e che variano a seconda dell’oggetto su cui viene ad essere applicata la misura cautelare. Debbono quindi ritenersi, ormai, inapplicabili al sequestro preventivo le disposizioni dettate in relazione alla esecuzione del sequestro probatorio dagli artt. 81 e ss. disp. att.. Vi è, pertanto, una definitiva autonomia e distinzione delle norme di attuazione dettate in tema di “prove” (Capo VI), misure cautelari (Capo VII), indagini preliminari (Capo VIII), senza più alcuna “interferenza” o “commistione” tra le une e le altre.”

Giovanni Paris

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OMESSA COLLOCAZIONE DI CARTELLO DI CANTIERE

CARTELLO DI CANTIERE

In precedente articolo del 23 novembre 2014 fu trattato l’argomento della OMESSA COLLOCAZIONE DI CARTELLO DI CANTIERE affrontando le questioni relative al fatto se l’omissione costituisce illecito, se illecito penale o amministrativo, quali sono eventualmente i soggetti responsabili.

Si segnala la sentenza della CORTE DI CASSAZIONE 07-04-16 N° 13963 (scarica e leggi) nella quale si ribadiscono una serie di principi già espressi nella precedente giurisprudenza della Suprema Corte:

  • la violazione dell’obbligo di esporre il cartello indicante gli estremi del titolo abilitativo, qualora prescritto dal regolamento edilizio o dal titolo medesimo, già sanzionata sotto la vigenza dell’ormai abrogata L. n. 47 del 1985, è tuttora punita dal D.P.R. n. 380 del 2001, art. 44, lett. a), in ragione del rapporto di continuità normativa intercorrente tra le diverse disposizioni;
  • funzione del cartello è proprio quella di rendere edotti gli organi di vigilanza dell’esistenza in loco di interventi edilizi, al fine di consentire l’espletamento di tutte quelle attività di verifica dell’osservanza della normativa edilizia e di corrispondenza dell’assentito al realizzato;
  • la finalità cui assolve l’obbligo di apposizione del cartello, deve ritenersi che sia anche quella di indicare i soggetti responsabili, nel caso in cui durante lo svolgimento delle attività di cantiere derivino danni a terzi.

Giovanni Paris

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MANCATA INDICAZIONE ORDINANZA SUL RETRO DI SEGNALE STRADALE

retro cartello_stradale

L’art. 77/7 del Reg. di Esec. C.d.S. prevede che per i segnali di prescrizione sul retro dei segnali stradali devono essere riportati gli estremi dell’ordinanza di apposizione.

La mancanza di tali indicazioni rende illegittimo il segnale stradale e con esso il verbale di accertamento di violazione alla sua prescrizione?

La Corte di Cassazione e il Ministero Infrastrutture e Trasporti nel tempo hanno concluso che la mancanza costituisce una sola irregolarità non invalidante né il segnale stradale, né il verbale di accertamento di violazione.

Si vedano, in tal senso:

  • Cass. 23/03/94 n° 2763
  • Cass. 18/05/00 n° 6474
  • Cass. 22/02/06 n° 3962
  • Cass. 29/03/06 n° 7125
  • Cass. 13/04/06 n° 8650
  • Cass. 31/07/07 n° 16884
  • Cass. 06/03/08 n° 6127
  • Cass. 20/05/10 n° 12431

Ministero Infrastrutture e Trasporti:

  • n° 1104/ICS del 04/10/02
  • n° 2321/Segr./3427 del 10/12/02
  • n° 3773 del 09/12/04

La sentenza della Corte di Cassazione del 19-04-16 N° 7709 (scarica e leggi la sentenza) conferma che la mancata apposizione sul retro del segnale stradale della indicazione del relativo provvedimento amministrativo che disciplina la circolazione stradale, non determina di per sé la illegittimità del segnale stradale, ne la illegittimità del verbale di accertamento di violazione.

Di conseguenza l’utente della strada deve comunque e sempre rispettare la prescrizione contenuta nel segnale stradale.

Giovanni Paris

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OBBLIGO DI INDICAZIONE DEL NUMERO CIVICO NEL VERBALE DI ACCERTAMENTO

VERBALE VIOLAZIONE

La mancanza nel verbale di accertamento di violazione ad una norma del C.d.S. del numero civico della strada dove è avvenuta ed è stata riscontrata l’infrazione è causa di annullabilità dello stesso?

Si veda sull’argomento il recente pronunciamento avvenuto con sentenza  Corte di Cassazione del 14/01/16, n° 463

Cliccare QUI per un approfondimento.

Giovanni Paris

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MATERIALE DI STUDIO E APPROFONDIMENTO SULLA RIFORMA PENALE DEL D.L.GS 7/16 E DEL D.L.GS 8/16

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SI SEGNALA IL SEGUENTE MATERIALE DI STUDIO E APPROFONDIMENTO SUL D.L.GS 7/16 E SUL D.L.GS 8/16:

LE DIVERSE CIRCOLARI DELLE PROCURE DELLA REPUBBLICA EVIDENZIANO ALCUNE QUESTIONI INTERPRETATIVE DELLA NORMATIVA, FORNENDO ALTRESI’ IPOTESI DI SOLUZIONE DELLE QUESTIONI EMERSE, INDICAZIONI OPERATIVE E LINEE GUIDA.

                                                                                                                            GIOVANNI PARIS