In caso di sequestro preventivo effettuato da parte della Polizia Giudiziaria ex art. 321/3bis c.p.p. deve essere dato avviso all’indagato della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, analogamente a quanto prevede l’art. 114 disp. att. c.p.p in caso di esecuzione di sequestro probatorio ex art. 354 c.p.p.?
La terza sezione della Corte di Cassazione con l’ordinanza del 07/07/15 n° 39188 aveva rimesso alle Sezioni Unite la decisione sulla seguente questione: “Se l’obbligo di dare avviso all’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia operi anche con riferimento al sequestro preventivo disposto di iniziativa dalla polizia giudiziaria” e “Se, in caso affermativo, la nullità conseguente determini anche quella dell’autonomo decreto di sequestro preventivo emesso dal GIP dopo aver convalidato quello d’urgenza disposto d’iniziativa della Polizia Giudiziaria”.
Le Sezioni Unite della Cassazione con sentenza del 13/04/16 n° 15453 (scarica e leggi) hanno dato risposta negativa, affermando che “le disposizioni dettate dall’art. 114 cit. in tema di sequestro probatorio non possano essere “estese” al sequestro preventivo, eseguito di iniziativa della polizia giudiziaria a norma dell’art.321, comma 3-bis, cod. proc. pen.”
I due tipi di sequestro sono diversi, autonomi e seguono regole normative diverse.
Le Sezioni Unite della Corte di Cassazione ricordano “a dimostrazione di quello che è stato definito il completamento del “processo di autonomizzazione” dei due istituti, la modifica apportata all’art. 104 disp. att. cod. proc. pen. (con l’art.2, comma 9, lett. a), legge 15 luglio 2009, n. 94). La norma, nella formulazione previgente, stabiliva che per il sequestro preventivo si applicassero le disposizioni relative al sequestro probatorio contenute nel Capo VI e che si applicasse altresì la disposizione dell’art. 92. Nella riformulazione, con la legge citata, è stato eliminato ogni riferimento alle disposizioni concernenti le modalità di esecuzione del sequestro probatorio. È stata, infatti, prevista una disciplina autonoma e separata. Già nella rubrica si parla di “Esecuzione del sequestro preventivo” (e non più quindi di “Norme applicabili al sequestro preventivo”); vengono, poi, stabilite delle modalità di esecuzione, tassativamente indicate e che variano a seconda dell’oggetto su cui viene ad essere applicata la misura cautelare. Debbono quindi ritenersi, ormai, inapplicabili al sequestro preventivo le disposizioni dettate in relazione alla esecuzione del sequestro probatorio dagli artt. 81 e ss. disp. att.. Vi è, pertanto, una definitiva autonomia e distinzione delle norme di attuazione dettate in tema di “prove” (Capo VI), misure cautelari (Capo VII), indagini preliminari (Capo VIII), senza più alcuna “interferenza” o “commistione” tra le une e le altre.”
Giovanni Paris
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