LA REALIZZAZIONE DI UNA VERANDA CHIUSA SUL BALCONE DI UN APPARTAMENTO PUO’ ESSERE QUALIFICATA COME OPERA PERTINENZIALE?
Il D.L. 115/22 “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali” (c.d. “d.l. Aiuti bis”), convertito con la L. 142/22 ha inserito, con l’art. 33-quater, comma 1, la lettera b-bis) all’art. 6 del D.P.R. 380/01 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”,
prevedendo un ampliamento degli interventi edilizi che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo, anche se vengono previste due condizioni d rispettare.
La nuova disposizione riguarda
“gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o di logge rientranti all’interno dell’edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche“.
Con la sentenza del CONSIGLIO DI STATO, VI, 28/06/23 n° 6301, che si è occupato della questione, ma ma relativa a un caso precedente la introduzione della novità normativa, si afferma che tale opera costituisce sostanzialmente una nuova volumetria, quindi l’intervento va ricondotto nell’alveo della ristrutturazione edilizia, per la quale è necessario munirsi del permesso di costruire.
Viene precisato che “…Ai fini urbanistici ed edilizi il concetto di pertinenza ha un significato del tutto diverso rispetto alla nozione civilistica e si fonda sulla assenza di: a) autonoma destinazione del manufatto pertinenziale; b) incidenza sul carico urbanistico; c) modifica all’assetto del territorio. …”
Il Collegio richiama inoltre la giurisprudenza che ha avuto modo di precisare che “…le verande realizzate sulla balconata di un appartamento, trattandosi di strutture fissate in maniera stabile al pavimento che comportano la chiusura di una parte del balcone, con conseguente aumento di volumetria e modifica del prospetto, sono senza dubbio soggette al preventivo rilascio di permesso di costruire, non costituendo una pertinenza in senso urbanistico. La veranda integra un nuovo locale autonomamente utilizzabile il quale viene ad aggregarsi ad un preesistente organismo edilizio, per ciò solo trasformandolo in termini di sagoma, volume e superficie”.
Giovanni Paris