Month: giugno 2023

VERANDA IN BALCONE E PERTINENZA: CONSIGLIO DI STATO, VI, 28/06/23 N° 6301

Veranda su balcone - Belle Vetrate Scorrevoli

LA REALIZZAZIONE DI UNA VERANDA CHIUSA SUL BALCONE DI UN APPARTAMENTO PUO’ ESSERE QUALIFICATA COME OPERA PERTINENZIALE?

Il D.L. 115/22 “Misure urgenti in materia di energia, emergenza idrica, politiche sociali e industriali” (c.d. “d.l. Aiuti bis”), convertito con la L. 142/22 ha inserito, con l’art. 33-quater, comma 1, la lettera b-bis) all’art. 6 del D.P.R. 380/01 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia”,

prevedendo un ampliamento degli interventi edilizi che possono essere eseguiti senza alcun titolo abilitativo, anche se vengono previste due condizioni d rispettare.

La nuova disposizione riguarda

“gli interventi di realizzazione e installazione di vetrate panoramiche amovibili e totalmente trasparenti, cosiddette VEPA, dirette ad assolvere a funzioni temporanee di protezione dagli agenti atmosferici, miglioramento delle prestazioni acustiche ed energetiche, riduzione delle dispersioni termiche, parziale impermeabilizzazione dalle acque meteoriche dei balconi aggettanti dal corpo dell’edificio o di logge rientranti all’interno dell’edificio, purché tali elementi non configurino spazi stabilmente chiusi con conseguente variazione di volumi e di superfici, come definiti dal regolamento edilizio-tipo, che possano generare nuova volumetria o comportare il mutamento della destinazione d’uso dell’immobile anche da superficie accessoria a superficie utile. Tali strutture devono favorire una naturale microaerazione che consenta la circolazione di un costante flusso di arieggiamento a garanzia della salubrità dei vani interni domestici ed avere caratteristiche tecnico-costruttive e profilo estetico tali da ridurre al minimo l’impatto visivo e l’ingombro apparente e da non modificare le preesistenti linee architettoniche“.

Con la sentenza del CONSIGLIO DI STATO, VI, 28/06/23 n° 6301, che si è occupato della questione, ma ma relativa a un caso precedente la introduzione della novità normativa, si afferma che tale opera costituisce sostanzialmente una nuova volumetria, quindi l’intervento va ricondotto nell’alveo della ristrutturazione edilizia, per la quale è necessario munirsi del permesso di costruire.

Viene precisato che “…Ai fini urbanistici ed edilizi il concetto di pertinenza ha un significato del tutto diverso rispetto alla nozione civilistica e si fonda sulla assenza di: a) autonoma destinazione del manufatto pertinenziale; b) incidenza sul carico urbanistico; c) modifica all’assetto del territorio. …”

Il Collegio richiama inoltre la giurisprudenza che ha avuto modo di precisare che “…le verande realizzate sulla balconata di un appartamento, trattandosi di strutture fissate in maniera stabile al pavimento che comportano la chiusura di una parte del balcone, con conseguente aumento di volumetria e modifica del prospetto, sono senza dubbio soggette al preventivo rilascio di permesso di costruire, non costituendo una pertinenza in senso urbanistico. La veranda integra un nuovo locale autonomamente utilizzabile il quale viene ad aggregarsi ad un preesistente organismo edilizio, per ciò solo trasformandolo in termini di sagoma, volume e superficie”.

Giovanni Paris

SEQUESTRO PENALE DI OPERA ABUSIVA E ORDINANZA DI DEMOLIZIONE: CONSIGLIO DI STATO, VI, 20/06/23 N° 6031

Maracalagonis, Baccu Mandara, cartello sequestro preventivo

NEL CASO DI OPERA EDILIZIA ABUSIVA SOTTOPOSTA A SEQUESTRO PENALE PUO’ COMUNQUE ESSERE EMESSA L’ORDINANZA DI DEMOLIZIONE?

E SE SI’, DA QUALE MOMENTO DECORRE IL TERMINE PER LA SUA ESECUZIONE?

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La situazione rappresentata può in effetti verificarsi e il dubbio che in costanza di sequestro penale possa essere adottata l’ordinanza di demolizione sussiste e comunque se l’ordinanza viene emessa sorge la questione della sua possibile esecuzione, dal momento che l’opera edilizia è gravata da un provvedimento di sequestro che comporta la intangibilità della stessa, fino a eventuale dissequestro, da ciò il problema della pretesa dell’adempimento del provvedimento demolitorio in presenza di divieto di modificazione dello stato esistente e quindi se il termine di adempimento previsto dalla legge comunque decorre, con tutte le conseguenze giuridiche negative in caso di inottemperanza.

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Risposte chiare ci giungono dalla sentenza del CONSIGLIO DI STATO, VI, 20/06/23 N° 6031

SULLA POSSIBILITA’ DI EMETTERE ORDINANZA DI DEMOLIZIONE

In maniera netta si afferma che “…l’esistenza di un sequestro penale non influenza la legittimità dell’ordine di demolizione e non è di ostacolo alla ottemperanza, sussistendo la possibilità di ottenere il dissequestro dell’immobile al fine di ottemperare allo stesso ed evitare l’acquisizione gratuita al patrimonio comunale. …”.

SUL TERMINE DI DECORRENZA DELL’ORDINANZA DI DEMOLIZIONE

Guardando “…all’orientamento costante…emerge che “in presenza di un sequestro penale di opera abusiva e nella vigenza dello stesso, il termine per l’ottemperanza all’ordine di demolizione non decorra fino a che tale misura cautelare non sia venuta meno e il bene ritornato nella disponibilità del privato, di tal che, il formale accertamento dell’inottemperanza – presupposto di legittimità per l’irrogazione della sanzione pecuniaria prevista per la mancata esecuzione del provvedimento ripristinatorio – deve fare riferimento al mancato adempimento dell’ingiunzione demolitoria decorsi novanta giorni dal dissequestro dell’immobile”…”,

sottolineando che “…Gli effetti conseguenti alla pendenza della misura penale in questione rilevano, dunque, sul piano della inesigibilità dell’ordine demolitorio ma non sul piano della validità del provvedimento che irroga le misure sanzionatorie. …”.

Giovanni Paris

ATTIVAZIONE INDICE NAZIONALE DOMICILI DIGITALI (INAD): CIRCOLARE MINISTERO INTERNO N° 8748 DEL 19/06/23

Dal 06/07/23 per le comunicazioni elettroniche aventi valore legale, ai sensi dell’art. 1/1 lett. n-ter) del Codice dell’Amministrazione Digitale, le Pubbliche Amministrazioni devono utilizzare, se presente nell’elenco, il domicilio digitale indicato dal cittadino al momento della registrazione sul portale INAD (Indice Nazionale dei Domicili Digitali).

Quanto sopra come riportato nella CIRCOLARE MININTERNO N° 8748 DEL 19-06-23 con la quale si trasmette la nota prot. n° 150 del 13/06/23 dell’Ufficio del Responsabile per la Transizione Digitale.

Giovanni Paris

COMPETENZA TERRITORIALE POLIZIA LOCALE: CASS. CIV., II, 28/03/23 N° 8689

AGROPOLI,VIGILI URBANI MULTATI DALLA POLIZIA STRADALE CON L'AUTO DELLO  SPEED SCOUT – Agropoli News

GLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE POSSONO ACCERTARE LE INFRAZIONI STRADALI ALL’INTERNO DI TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, COMPRESE LE STRADE CHE NON SONO DI PROPRIETA’ COMUNALE?

Certamente, ancora una volta il Supremo Consesso si è occupato della questione, la CASS. CIV., II, 28/03/23 N° 8689 la quale, a tal riguardo, afferma che “…deve…essere riconfermato il principio secondo cui gli agenti e gli ufficiali di polizia municipale, in conformità alla regola generale stabilita dall’articolo 13 della legge n. 689 del 1981 in tema di accertamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, in quanto organi di polizia giudiziaria con competenza estesa su tutto il territorio comunale, hanno il potere di accertare le violazioni in materia di circolazione stradale punite con sanzioni amministrative pecuniarie in tutto tale territorio, senza che detto potere risulti da alcuna norma condizionato a singoli atti di investitura, sia all’interno che fuori dei centri abitati. Pertanto, gli accertamenti delle violazioni del codice della strada compiuti in tale territorio dagli agenti e ufficiali di polizia municipale debbono ritenersi legittimi sotto il profilo della competenza dell’organo accertatore, restando l’organizzazione, la direzione e il coordinamento del servizio elementi esterni all’accertamento, ininfluenti su detta competenza…”.

Si legga anche COMPETENZA TERRITORIALE POLIZIA LOCALE: CASS. CIV., VI, 18/01/23 N° 1506.

Giovanni Paris

AUDIZIONE TRASGRESSORE E INTERRUZIONE PRESCRIZIONE: CASS. CIV., II, 12/05/23 N° 13046

Orologio, Uomo, Completo Da Uomo

LA CONVOCAZIONE DI AUDIZIONE E LA AUDIZIONE EX ART. 18 L. 689/81 COSTITUISCONO ATTI IDONEI ALLA INTERRUZIONE DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE PREVISTO DALL’ART. 28 DELLA L. 689/81?

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LA NORMATIVA

Art. 18/1  L. 689/81 “Ordinanza-ingiunzione”

“Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all’autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell’art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.”

Art. 28  L. 689/81 “Prescrizione”

“Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

L’interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.”

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LA SENTENZA

La risposta è NEGATIVA, il pronunciamento della CASS. CIV., II, 12/05/23 N° 13046, rifacendosi a un orientamento consolidato, afferma che  “…in tema di prescrizione del diritto a riscuotere i proventi delle sanzioni amministrative, soltanto agli atti procedimentali che hanno la funzione di far valere il diritto dell’amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria (e costituiscono, quindi, con le prestabilite caratteristiche di contenuto e di forma, esercizio della pretesa sanzionatoria) può essere attribuita efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi del secondo comma dell’art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con conseguente irrilevanza di atti che atipicamente manifestino analoga intenzione...”,

e pertanto non si può

“…reputare l’audizione del trasgressore e la relativa convocazione atti idonei a interrompere la prescrizione, non avendo gli stessi la funzione di far valere il diritto dell’Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, in maniera tale da costituire esercizio della pretesa sanzionatoria...”.

Giovanni Paris

RESTITUZIONE VEICOLO SEQUESTRATO: NOTA MINISTERO DELL’INTERNO N° 13581/U/2023 DEL 18/04/23

Assicurazione auto: come è cambiata la legge dal 19 dicembre 2018 – Polizia  Locale Ciampino

Il Ministero dell’Interno a seguito di formulazione di specifico quesito ha fornito risposta sull’interpretazione e applicazione dell’art. 193/4 del Codice della Strada, il quale dispone che “…Quando l’interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’articolo 202, corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l’organo di Polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all’avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. …”.

La risposta verte sul configurarsi della condizione relativa al pagamento del premio di assicurazione per almeno sei mesi.

NOTA MINISTERO DELL’INTERNO N° 13581/U/2023 DEL 18-04-23

Giovanni Paris

LUOGO DI NOTIFICA DI VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE: CASS. CIV., II, 10/05/23 N° 12613

UN PO' DI CHIAREZZA: RESIDENZA, DOMICILIO O DIMORA? | Comune di Marta

Fonte: Comune di Marta (VT)

COSTITUISCE CAUSA DI NULLITA’ DELLA NOTIFICA DI VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE AL C.D.S. IL FATTO CHE ESSA E’ STATA ESEGUITA IN LUOGO DIVERSO DALLA RESIDENZA ANAGRAFICA DEL DESTINATARIO? LA NOTIFICA PUO’ ESSERE ESEGUITA ANCHE PRESSO LA DIMORA O IL DOMICILIO DEL DESTINATARIO?

L’art. 201/3 del Codice della Strada prevede che  “Alla notificazione si provvede a mezzo degli organi indicati nell’art. 12, dei messi comunali o di un funzionario dell’amministrazione che ha accertato la violazione, con le modalità previste dal codice di procedura civile, ovvero a mezzo della posta, secondo le norme sulle notificazioni a mezzo del servizio postale. …”.

La CASS. CIV., II, 10/05/23 n° 12613 ha affermato che “…il principio di diritto applicato dalla Corte distrettuale in tema di luogo di notifica del verbale di contestazione delle violazioni del codice della strada appare conforme all’art. 201 C.d.S., comma 3, che richiama, a tal fine, le modalità previste dal codice di procedura civile, secondo cui se la notificazione non è fatta a mani proprie, va fatta presso il luogo di residenza, dimora o domicilio del destinatario, nonchè al costante orientamento di questa Corte, secondo cui, ai fini della corretta determinazione del luogo di residenza o di dimora del destinatario, assume rilevanza esclusiva il luogo ove questi dimori di fatto in via abituale, con la conseguenza che le risultanze anagrafiche rivestono un valore meramente presuntivo circa il luogo di residenza, e possono essere superate da una prova contraria, desumibile da qualsiasi fonte di convincimento, e quindi anche mediante presunzioni…”.

Giovanni Paris

LINEE GUIDA ACCESSO UFFICI COMUNALI NON ANAGRAFICI A ANAGRAFE NAZIONALE POPOLAZIONE RESIDENTE: CIRC. MINISTERO INTERNO N° 73 DEL 31/05/23

ANPR, attivo il servizio di rettifica dati

Linee guida per l’accesso dei Comuni ai dati ANPR attraverso la PDND – Piattaforma Digitale Nazionale Dati (art.50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82 Codice dell’Amministrazione Digitale-CAD).
Istruzioni operative.

I Comuni che vogliono fruire dei dati ANPR devono registrarsi sulla Piattaforma digitale nazionale dati.

CIRCOLARE MININTERNO N° 73 DEL 31/05/23

ALLEGATO 1

ALLEGATO 2

ALLEGATO 3

Giovanni Paris