Sull’argomento ed altre questioni collegate si veda la sentenza della CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. IV, 16-05-16 N° 20132 (scarica e leggi).
Relativamente al diritto del difensore di assistere agli atti urgenti effettuati dalla P.G e, nel caso di specie, all’accertamento strumentale mediante etilometro, si è sempre affermato da parte della Corte di Cassazione che esso costituisce atto di polizia giudiziaria urgente ed indifferibile cui il difensore può assistere senza diritto di essere previamente avvisato, dovendo la polizia giudiziaria unicamente avvertire la persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia.
Il legislatore nel contemperare le diverse esigenze, non escludendo il diritto del difensore di presenziare all’alcoltest, ha privilegiato la necessità di acquisire tempestivamente la prova del reato, che potrebbe andare dispersa se si dovesse attendere, non in un breve lasso di tempo, la presenza del difensore avvisato.
Inoltre il verbale contenente gli esiti del cosiddetto “alcooltest”, per l’accertamento della guida in stato di ebbrezza alcoolica, non è soggetto al deposito previsto dall’art. 366 comma primo cod. proc. pen., in quanto si tratta di un atto di polizia giudiziaria, urgente e indifferibile, al quale il difensore, ai sensi dell’art. 356 stesso codice, può assistere, senza che abbia il diritto di preventivo avviso.
La polizia giudiziaria quando procede ad un atto urgente ex art. 354 stesso codice ha solo l’obbligo, ai sensi dell’art. 114 disp. att. cod. proc. pen., di avvertire la persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia, ma non è tenuta né a prendere notizia dell’eventuale nomina, nè a nominare un difensore d’ufficio, con conseguente inapplicabilità della procedura di deposito di cui al citato art. 366 cod. proc. pen..
Giovanni Paris
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