Month: marzo 2018

CIRCOLARE MINISTERO INTERNO SU REGISTRO OPERAZIONI COSE ANTICHE O USATE

Beni usati antichità e preziosi intestazione

L’art. 126 del T.U.L.P.S. stabiliva che “Non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta preventiva dichiarazione all’autorità locale di pubblica sicurezza, la quale ne rilasciava presa d’atto.

L’art. 126 del T.U.l.P.S. è stato abrogato espressamente dall’art. 6 del D.Lgs. 222/16 “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”, con decorrenza dal 11/12/16.

Il commercio di cose antiche o usate pertanto non è quindi soggetto ad altri adempimenti per l’accesso al settore, se non quelli ordinari previsti dalla normativa regionale sul commercio.

Sin da subito sorse però la questione se ritenere tacitamente abrogato anche l’art. 128 del T.U.L.P.S. che obbliga.i commercianti, gli esercenti e le altre persone indicate negli articoli 126 e 127 del T.U.L.P.S. a tenere un registro delle operazioni compiute.

Che la situazione non fosse chiara ne fu dimostrazione una nota di risposta in merito del Ministero dell’Interno n° 557/PAS/U/003342/12020.A(1) del 02/03/17 (clicca e leggi) alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nella quale si esprimeva il parere che “…pare doversi propendere per la tesi per cui la abrogazione del’art. 126 T.U.L.P.S….abbia sottratto gli esercenti contemplati da tale articolo all’obbligo di tenuta del registro indicato.”, mantenendo però alcuni dubbi sulla questione facendo riserva di ulteriori elementi di valutazione.

I dubbi determinarono il Ministero dell’Interno ad interessare direttamente il Consiglio di Stato in funzione consultiva richiedendo allo stesso un parere.

Il Consiglio di Stato, sostanzialmente aderendo alle molteplici ragioni logico giuridiche proposte dallo stesso Ministero dell’Interno, con parere n° 00545/2018 del 02/03/18 (clicca e leggi) ha ritenuto che l’art. 128 del T.U.L.P.S non è stato tacitamente abrogato a seguito della abrogazione dell’art. 126 T.U.L.P.S. e pertanto che sia ancora obbligatorio tenere il registro delle operazioni compiute giornalmente per chi esercita il commercio di cose antiche o usate.

Tra le diverse motivazioni per il mantenimento dell’obbligo previsto dall’art. 128 del T.U.L.P.S. rilevano le diverse finalità delle due disposizioni, la prima, abrogata, regolava la modalità di accesso all’attività, mentre la seconda, in vigore, prevede una forma di controllo sull’attività in ragione della tipologia di beni trattati, per il fatto cioè, come sottolinea lo stesso Consiglio di Stato, “…che il settore della vendita di beni antichi o usati è particolarmente esposto a possibili azioni illecite. …”.

Registriamo sull’argomento la circolare del Ministero dell’Interno n° 557/PAS/U/004040/12900.A(24)BIS del 21/03/18 (clicca e leggi) che si conforma a quanto espresso dal Consiglio di Stato.

Giovanni Paris

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RICEZIONE DICHIARAZIONI SPONTANEE DALL’INDAGATO

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L’art. 350 c.p.p. “Sommarie informazioni dalla persona nei cui confronti vengono svolte le indagini” regola le diverse modalità con le quali la polizia giudiziaria apprende informazioni dall’indagato.

La disposizione prevede 3 specifici casi di acquisizione delle stesse, che si diversificano sia per il rispetto di particolari modalità ed obblighi a carico degli organi di polizia giudiziaria operanti, sia per il tipo di qualifica che deve essere posseduta dal soggetto appartenente alla polizia giudiziaria legittimato alla acquisizione.

Specificamente:

  1. Situazione disciplinata dal comma 1 al comma 4: soggetto legittimato è l’ufficiale di p.g., deve essere invitato l’indagato a nominare un difensore di fiducia, in mancanza viene nominato un difensore d’ufficio, la assunzione di informazioni dall’indagato avviene con l’assistenza necessaria del difensore, il quale deve essere preavvertito e ha l’obbligo di presenziare al compimento dell’atto, va redatto verbale ex art. 357/2 lett. b) c.p.p. .

 

  1. Situazione disciplinata dal comma 5 al comma 6: soggetto legittimato è l’ufficiale di p.g., la assunzione di informazioni dall’indagato può avvenire anche senza la presenza del difensore e deve avvenire sul luogo o nell’immediatezza del fatto per avere notizie e indicazioni utili ai fini della immediata prosecuzione delle indagini, di tali dichiarazioni è vietata ogni documentazione (l’assenza di garanzie difensive in questa ipotesi è giustificata dalla urgente necessità dello sviluppo immediato dell’azione investigativa, il sacrificio delle esigenze della difesa è controbilanciato dalla previsione del divieto di utilizzazione delle notizie raccolte).

 

  1. Situazione disciplinata dal comma 7: soggetto legittimato è anche l’agente di p.g., la acquisizione di informazioni avviene attraverso la ricezione di dichiarazioni spontanee che l’indagato rende di sua iniziativa come mezzo di autodifesa e di collaborazione spontanea e senza che siano stimolate da domande o contestazioni, non è prevista l’assistenza del difensore, va redatto verbale ex art. 357/2 lett. b) c.p.p. .

Specificazione terminologica sulla differenza tra ASSUNZIONE e RICEZIONE:

  • la assunzione prevede la formulazione di domande, il soggetto viene “interrogato” attivamente dalla p.g.,
  • la ricezione non prevede la formulazione di domande, il soggetto fa dichiarazioni senza sollecitazioni da parte della p.g. che le registra passivamente.

Si segnala sull’argomento relativo alla ricezione di dichiarazioni spontanee la sentenza della Corte di Cassazione del 28/03/18 n° 14320 (clicca e leggi), con la quale si ribadisce che tali dichiarazioni possono essere acquisite senza garanzie difensive, in quanto si tratta di una scelta legislativa “…che trova la sua giustificazione nel fatto che le dichiarazioni spontanee non sono funzionali a raccogliere elementi di prova, ma piuttosto a consentire all’indagato di interagire con la polizia giudiziaria in qualunque momento egli lo ritenga, esercitando un suo diritto personalissimo.   “, ritenendo pertanto che “…le dichiarazioni spontanee anche se rese in assenza del difensore e senza l’avviso di poter esercitare il diritto al silenzio siano utilizzabili nella fase procedimentale, nella misura in cui emerga con chiarezza che l’indagato abbia scelto di renderle liberamente, senza alcuna coercizione o sollecitazione. …”.

Giovanni Paris

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CURE URGENTI AD ANIMALE E “STATO DI NECESSITA'”

Può essere invocato lo stato di necessità ex art. 4 L. 689/81 da parte di chi viola una o più norme di comportamento del Codice della Strada per provvedere a cure urgenti nei confronti di un animale?

La questione è stata affrontata e risolta negativamente dalla Corte di Cassazione, che con ordinanza del 01/03/18 n° 4834 (clicca e leggi) ha affermato che “…la costante giurisprudenza di questa Corte afferma che l’esclusione della responsabilità per violazioni amministrative derivante da “stato di necessità”, secondo la previsione dell’art. 4 della legge n. 689 del 1981, postula, in applicazione degli artt. 54 e 59 c.p., che fissano i principi generali della materia, una effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile…” e che “…in tema d’infrazioni amministrative lo stato di necessità, contemplato dall’art. 4 della legge 24 novembre 1981 n. 689 come causa di esclusione della responsabilità, è ravvisabile solo in presenza di tutti gli elementi previsti nell’art. 54 c.p., incluso il’pericolo attuale di un danno grave alla persona’…”, pertanto, anche se il nostro ordinamento giuridico pone una serie di disposizioni a salvaguardia della salute degli animali, per quanto riguarda l’istituto giuridico dello stato di necessità non esiste una “parificazione” dell’animale all’essere umano parlando la norma di “persona”.

Ad analoga conclusione pervenne sempre la Corte di Cassazione con  sentenza del 19/06/09 n° 14515 (clicca e leggi).

Si legga anche il seguente approfondimento riguardante VIOLAZIONI A NORME DEL CODiCE DELLA STRADA E STATO DI NECESSITA’ (clicca e leggi).

Giovanni Paris

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RILEVAZIONI ISTAT INCIDENTI STRADALI CON LESIONI A PERSONE – ANNO 2018

L’Istat rende disponibile il testo della Circolare prot. n. 0295032 del 13 febbraio 2018 (clicca e leggi) contenente i criteri da seguire per l’esecuzione della “Rilevazione degli incidenti stradali con lesioni a persone. Anno 2018”, inserita nel Programma Statistico Nazionale (IST-00142).

Si include anche Informativa prot. n. UP/0038830 del 12 gennaio 2018 (clicca e leggi) da sottoporre all’interessato ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003.

Si allega modello di rilevazione  STAT CTT/RILEVAZIONE IST-00142 INC – Edizione 2018  (clicca e scarica).

Giovanni Paris

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