L’art. 126 del T.U.L.P.S. stabiliva che “Non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta preventiva dichiarazione all’autorità locale di pubblica sicurezza“, la quale ne rilasciava presa d’atto.
L’art. 126 del T.U.l.P.S. è stato abrogato espressamente dall’art. 6 del D.Lgs. 222/16 “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”, con decorrenza dal 11/12/16.
Il commercio di cose antiche o usate pertanto non è quindi soggetto ad altri adempimenti per l’accesso al settore, se non quelli ordinari previsti dalla normativa regionale sul commercio.
Sin da subito sorse però la questione se ritenere tacitamente abrogato anche l’art. 128 del T.U.L.P.S. che obbliga.i commercianti, gli esercenti e le altre persone indicate negli articoli 126 e 127 del T.U.L.P.S. a tenere un registro delle operazioni compiute.
Che la situazione non fosse chiara ne fu dimostrazione una nota di risposta in merito del Ministero dell’Interno n° 557/PAS/U/003342/12020.A(1) del 02/03/17 (clicca e leggi) alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nella quale si esprimeva il parere che “…pare doversi propendere per la tesi per cui la abrogazione del’art. 126 T.U.L.P.S….abbia sottratto gli esercenti contemplati da tale articolo all’obbligo di tenuta del registro indicato.”, mantenendo però alcuni dubbi sulla questione facendo riserva di ulteriori elementi di valutazione.
I dubbi determinarono il Ministero dell’Interno ad interessare direttamente il Consiglio di Stato in funzione consultiva richiedendo allo stesso un parere.
Il Consiglio di Stato, sostanzialmente aderendo alle molteplici ragioni logico giuridiche proposte dallo stesso Ministero dell’Interno, con parere n° 00545/2018 del 02/03/18 (clicca e leggi) ha ritenuto che l’art. 128 del T.U.L.P.S non è stato tacitamente abrogato a seguito della abrogazione dell’art. 126 T.U.L.P.S. e pertanto che sia ancora obbligatorio tenere il registro delle operazioni compiute giornalmente per chi esercita il commercio di cose antiche o usate.
Tra le diverse motivazioni per il mantenimento dell’obbligo previsto dall’art. 128 del T.U.L.P.S. rilevano le diverse finalità delle due disposizioni, la prima, abrogata, regolava la modalità di accesso all’attività, mentre la seconda, in vigore, prevede una forma di controllo sull’attività in ragione della tipologia di beni trattati, per il fatto cioè, come sottolinea lo stesso Consiglio di Stato, “…che il settore della vendita di beni antichi o usati è particolarmente esposto a possibili azioni illecite. …”.
Registriamo sull’argomento la circolare del Ministero dell’Interno n° 557/PAS/U/004040/12900.A(24)BIS del 21/03/18 (clicca e leggi) che si conforma a quanto espresso dal Consiglio di Stato.
Giovanni Paris