QUALI SONO LE CONDIZIONI E LA CARATTERISTICHE CHE DEVE POSSEDERE UN’AREA PRIVATA AL FINE DELLA APPLICAZIONE IN ESSA DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA?
LA NORMATIVA
Art. 2 C.D.S. “Definizione e classificazione delle strade”
“1. Ai fini dell’applicazione delle norme del presente codice si definisce “strada” l’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.
OMISSIS”
IL CASO
A un soggetto viene contestata la violazione agli artt. 20/1 e 4 e 21/1 c.d.s. per aver occupato la sede stradale mediante recinzione da cantiere senza la prevista autorizzazione e per avere eseguito opere sulla strada stessa senza autorizzazione amministrativa.
E’ stata proposta opposizione al Giudice di Pace rivendicando la piena proprietà dell’area su cui si era operato, fatto da cui si faceva discendere l’insussistenza delle violazioni, aggiungendo che il terreno in questione confinante con una strada laterale locale senza sbocco veicolare era saltuariamente utilizzato come posteggio unicamente dai soli abitanti frontisti, e non già da una collettività indeterminata di persone per soddisfare un pubblico generale interesse, con ciò dovendosi escludere l’esistenza di qualsivoglia servitù di uso pubblico e che nessuna occupazione e/o costruzione era stata realizzata a scopo cantieristico, ma era stata realizzata solo una recinzione del proprio terreno ai fini del legittimo esercizio del proprio ius excludendi alios, conformemente all’art. 75 Reg. esec. e att. c.d.s.
ll Giudice di Pace, ritenendo dimostrato che la recinzione era stata apposta su area privata annullava il verbale limitatamente alla contestazione della violazione di cui all’art. 20/1 e 4 c.d.s, poiché l’attività, pur non avendo determinato l’occupazione di suolo pubblico, andava qualificata come esecuzione di opere sulla strada e loro pertinenze, cosicché tale comportamento costituiva illecito amministrativo ex art. 21/1 c.d.s., che prescrive il rilascio dell’autorizzazione o concessione della competente autorità anche per le opere poste su aree di rispetto e di visibilità. Confermava, pertanto, la relativa sanzione pecuniaria. In altri termini la recinzione collocata dal soggetto, quale proprietario del terreno, al solo fine di tutelare il proprio diritto, doveva essere autorizzata dall’ente proprietario della strada, perché la realizzazione delle opere non è limitata alle strade e alle pertinenze, ma estesa alle fasce di rispetto e alle aree di visibilità.
La pronuncia veniva impugnata innanzi al Tribunale, il quale confermava interamente l’impugnata sentenza, sostenendo che il Giudice di Pace aveva correttamente ravvisato la sussistenza di un uso pubblico evidente gravante su tale area relativa all’asservimento fattuale a varie utilità pubbliche; pertanto, era condivisibile l’affermazione che qualsiasi opera, edilizia o meno, nei limiti della fruizione, sia soggetta al consenso dell’avente diritto, ovvero, come per il caso di specie, trattandosi di aree a destinazione stradale, all’autorizzazione ex art. 21 in esame.
Nel caso di specie, l’uso pubblico gravante sull’area di cui la proprietà in questione faceva parte si deduceva dalla segnaletica in posizione tale da evidenziare la funzionalizzazione dell’area a tale uso, dalla presenza incontestata, anche nella risalenza, di bidoni per la raccolta di rifiuti e di un’ulteriore centralina, quasi certamente relativa ad un servizio pubblico.
Viene proposto ricorso in Cassazione ripresentando le medesime censure opposte nei primi due gradi di giudizio.
LA CORTE DI CASSAZIONE
Ancora una volta la Corte di Cassazione si occupa della dibattuta questione riguardante l’applicazione delle prescrizioni del Codice della Strada in aree di proprietà privata, ponendosi nel solco di precedenti che individuano i caratteri che devono possedere le aree private ai fini dell’applicazione delle norme del Codice della Strada.
La CASS. CIV., II, 05/02/24 N° 3251 ribadisce che non rileva la natura, pubblica o privata, della proprietà di una determinata area ai fini della definizione di “strada” e della conseguente applicazione delle norme del codice della strada, bensì la sua destinazione ad uso pubblico, questo ne legittima la sottoposizione alle norme del codice della strada.
Infatti si osserva che “…una giurisprudenza risalente…ha affermato il principio in virtù del quale è l’uso pubblico a giustificare, per evidenti ragioni di ordine e sicurezza collettiva, la soggezione delle aree alle norme del codice della strada. Ciò è confermato dall’ultimo inciso del comma 6 dell’articolo 2 CdS, ai sensi del quale le strade «vicinali» sono assimilate alle strade comunali, nonostante la strada vicinale sia per definizione (articolo 3, comma 1, n. 52, stesso codice) di proprietà privata, anche in caso di destinazione ad uso pubblico…La definizione di «strada», che comporta l’applicabilità della disciplina del relativo codice, non dipende dalla natura, pubblica o privata, della proprietà di una determinata area, bensì dalla sua destinazione ad uso pubblico, che ne giustifica la soggezione alle norme del codice della strada per evidenti ragioni di ordine pubblico e sicurezza collettiva….”
Per il particolare caso trattato si afferma che “…l’art. 21, comma 1, CdS così recita: «Senza preventiva autorizzazione o concessione della competente autorità di cui all’articolo 26 è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità». E’, dunque, l’uso pubblico a rendere rilevanti, anche per un’area di proprietà privata insistente su fasce di rispetto e di visibilità, ovvero qualificabili come pertinenze ex art. 24 CdS, le cautele imposte come necessarie al fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione della strada secondaria pubblica cui l’area di pertinenza affaccia. …”
IL MINISTERO
Si veda anche il PARERE MINISTERO DEI TRASPORTI N° 2507 DEL 29-04-16 in merito alle condizioni per poter emettere una ordinanza che disciplini la circolazione stradale in un’area privata e svolgere in essa un servizio di polizia stradale.
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Giovanni Paris