Month: febbraio 2024

OTTEMPERANZA A ORDINE DI DEMOLIZIONE E PUNIBILITA’ DEL REATO: CASS. PEN., III, 27/02/24 N° 8348

Attrezzo, Operaio Edile, Zimmererhammer

LA OTTEMPERANZA ALL’ORDINE DI DEMOLIZIONE EMESSA A SEGUITO DELLA REALIZZAZIONE DI UN ABUSO EDILIZIO CON RIMOZIONE DELLO STESSO DETERMINA LA CONSEGUENZA CHE IL REATO COMMESSO NON PUO’ PIU’ ESSERE PERSEGUITO PENALMENTE?

linea-divisoria-immagine-animata-0125

LA NORMATIVA

Art. 44 T.U. EdiliziaSanzioni penali”

“1.  Salvo che il fatto costituisca più grave reato e ferme le sanzioni amministrative, si applica:

a)  l’ammenda fino a 20658 euro per l’inosservanza delle norme, prescrizioni e modalità esecutive previste dal presente titolo, in quanto applicabili, nonché dai regolamenti edilizi, dagli strumenti urbanistici e dal permesso di costruire;
b)  l’arresto fino a due anni e l’ammenda da 10328 a 103290 euro nei casi di esecuzione dei lavori in totale difformità o assenza del permesso o di prosecuzione degli stessi nonostante l’ordine di sospensione;
c)  l’arresto fino a due anni e l’ammenda da 30986 a 103290 euro nel caso di lottizzazione abusiva di terreni a scopo edilizio, come previsto dal primo comma dell’articolo 30. La stessa pena si applica anche nel caso di interventi edilizi nelle zone sottoposte a vincolo storico, artistico, archeologico, paesistico, ambientale, in variazione essenziale, in totale difformità o in assenza del permesso.
OMISSIS”
linea-divisoria-immagine-animata-0125

IL CASO

Un soggetto è stato ritenuto responsabile della contravvenzione di cui all’art. 44, lett. b), d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 per avere realizzato una tettoia di rilevanti dimensioni, evidenziando la sostanziale difformità dell’opera rispetto a quanto assentito con SCIA (tettoia permeabile, ossia una pergola ombreggiante volta a schermare l’irraggiamento solare), trattandosi di una struttura fissa ed impermeabile alla pioggia (con doppia orditura in legno, su cui era stata posata una copertura multistrato composta da due livelli di cannicci con interposto una pannello in plexiglass); la tettoia, peraltro, era funzionale all’attività di somministrazione di alimenti e bevande, così da rappresentare un ampliamento della volumetria della struttura muraria, a questa palesemente funzionale. Un’opera, dunque, che non poteva esser qualificata come di minima consistenza, come sostenuto dalla difesa, a prescindere dall’incidenza sul carico urbanistico della struttura.

Viene proposto ricorso in Cassazione deducendo, tra i diversi motivi, il fatto che non si è tenuto conto della condotta successiva al reato, quale la rimozione della tettoia.

linea-divisoria-immagine-animata-0125

LA SENTENZA

Il pronunciamento della CASS. PEN., III, 27/02/24 N° 8348 è nel senso di ritenere che permane la punibilità dell’abuso edilizio anche in caso di demolizione, in quanto esso “…costituiva soltanto l’ottemperanza all’ordine di demolizione disposto in via amministrativa, quindi una condotta da eseguire coattivamente…”.

Giovanni Paris

AREA PRIVATA E APPLICAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA: CASS. CIV., II, 05/02/24 N° 3251

 

Cartello " Proprietà privata ..." mis. 350x125 C-505.27 Cartelli di  INFORMAZIONE e PERICOLO - Segnaletica

 

QUALI SONO LE CONDIZIONI E LA CARATTERISTICHE CHE DEVE POSSEDERE UN’AREA PRIVATA AL FINE DELLA APPLICAZIONE IN ESSA DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA?

Divisori e separatori Gratis

LA NORMATIVA

Art. 2  C.D.S. “Definizione e classificazione delle strade”

“1.  Ai fini dell’applicazione delle norme del presente codice si definisce “strada” l’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.

OMISSIS”

Divisori e separatori Gratis

IL CASO

A un soggetto viene contestata la violazione agli artt. 20/1 e 4 e 21/1 c.d.s. per aver occupato la sede stradale mediante recinzione da cantiere senza la prevista autorizzazione e per avere eseguito opere sulla strada stessa senza autorizzazione amministrativa.

E’ stata proposta opposizione al Giudice di Pace rivendicando la piena proprietà dell’area su cui si era operato, fatto da cui si faceva discendere l’insussistenza delle violazioni, aggiungendo che il terreno in questione confinante con una strada laterale locale senza sbocco veicolare era saltuariamente utilizzato come posteggio unicamente dai soli abitanti frontisti, e non già da una collettività indeterminata di persone per soddisfare un pubblico generale interesse, con ciò dovendosi escludere l’esistenza di qualsivoglia servitù di uso pubblico e che nessuna occupazione e/o costruzione era stata realizzata a scopo cantieristico, ma era stata realizzata solo una recinzione del proprio terreno ai fini del legittimo esercizio del proprio ius excludendi alios, conformemente all’art. 75 Reg. esec. e att. c.d.s. 

ll Giudice di Pace, ritenendo dimostrato che la recinzione era stata apposta su area privata annullava il verbale limitatamente alla contestazione della violazione di cui all’art. 20/1 e 4 c.d.s, poiché l’attività, pur non avendo determinato l’occupazione di suolo pubblico, andava qualificata come esecuzione di opere sulla strada e loro pertinenze, cosicché tale comportamento costituiva illecito amministrativo ex art. 21/1 c.d.s., che prescrive il rilascio dell’autorizzazione o concessione della competente autorità anche per le opere poste su aree di rispetto e di visibilità. Confermava, pertanto, la relativa sanzione pecuniaria. In altri termini la recinzione collocata dal soggetto, quale proprietario del terreno, al solo fine di tutelare il proprio diritto, doveva essere autorizzata dall’ente proprietario della strada, perché la realizzazione delle opere non è limitata alle strade e alle pertinenze, ma estesa alle fasce di rispetto e alle aree di visibilità.

La pronuncia veniva impugnata innanzi al Tribunale, il quale confermava interamente l’impugnata sentenza, sostenendo che il Giudice di Pace aveva correttamente ravvisato la sussistenza di un uso pubblico evidente gravante su tale area relativa all’asservimento fattuale a varie utilità pubbliche; pertanto, era condivisibile l’affermazione che qualsiasi opera, edilizia o meno, nei limiti della fruizione, sia soggetta al consenso dell’avente diritto, ovvero, come per il caso di specie, trattandosi di aree a destinazione stradale, all’autorizzazione ex art. 21 in esame.

Nel caso di specie, l’uso pubblico gravante sull’area di cui la proprietà in questione faceva parte si deduceva dalla segnaletica in posizione tale da evidenziare la funzionalizzazione dell’area a tale uso, dalla presenza incontestata, anche nella risalenza, di bidoni per la raccolta di rifiuti e di un’ulteriore centralina, quasi certamente relativa ad un servizio pubblico.

Viene proposto ricorso in Cassazione ripresentando le medesime censure opposte nei primi due gradi di giudizio.

Divisori e separatori Gratis

LA CORTE DI CASSAZIONE

Ancora una volta la Corte di Cassazione si occupa della dibattuta questione riguardante l’applicazione delle prescrizioni del Codice della Strada in aree di proprietà privata, ponendosi nel solco di precedenti che individuano i caratteri che devono possedere le aree private ai fini dell’applicazione delle norme del Codice della Strada.

La CASS. CIV., II, 05/02/24 N° 3251 ribadisce che non rileva la natura, pubblica o privata, della proprietà di una determinata area ai fini della definizione di “strada” e della conseguente applicazione delle norme del codice della strada, bensì la sua destinazione ad uso pubblico, questo ne legittima la sottoposizione alle norme del codice della strada.

Infatti si osserva che “…una giurisprudenza risalente…ha affermato il principio in virtù del quale è l’uso pubblico a giustificare, per evidenti ragioni di ordine e sicurezza collettiva, la soggezione delle aree alle norme del codice della strada. Ciò è confermato dall’ultimo inciso del comma 6 dell’articolo 2 CdS, ai sensi del quale le strade «vicinali» sono assimilate alle strade comunali, nonostante la strada vicinale sia per definizione (articolo 3, comma 1, n. 52, stesso codice) di proprietà privata, anche in caso di destinazione ad uso pubblico…La definizione di «strada», che comporta l’applicabilità della disciplina del relativo codice, non dipende dalla natura, pubblica o privata, della proprietà di una determinata area, bensì dalla sua destinazione ad uso pubblico, che ne giustifica la soggezione alle norme del codice della strada per evidenti ragioni di ordine pubblico e sicurezza collettiva….”

Per il particolare caso trattato si afferma che “…l’art. 21, comma 1, CdS così recita: «Senza preventiva autorizzazione o concessione della competente autorità di cui all’articolo 26 è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità». E’, dunque, l’uso pubblico a rendere rilevanti, anche per un’area di proprietà privata insistente su fasce di rispetto e di visibilità, ovvero qualificabili come pertinenze ex art. 24 CdS, le cautele imposte come necessarie al fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione della strada secondaria pubblica cui l’area di pertinenza affaccia. …”

Divisori e separatori Gratis

IL MINISTERO

Si veda anche il  PARERE MINISTERO DEI TRASPORTI N° 2507 DEL 29-04-16 in merito alle condizioni per poter emettere una ordinanza che disciplini la circolazione stradale in un’area privata e svolgere in essa un servizio di polizia stradale. 

Divisori e separatori Gratis

PRECEDENTI ARTICOLI

Giovanni Paris

RIFIUTO DI SOTTOPORSI ALLA SECONDA PROVA ETILOMETRICA : CASS. PEN., IV, 15/02/24 N° 6772

Alcool : les policiers aussi souffleront

VIENE COMUNQUE COMMESSO IL REATO PREVISTO DALL’ART 186/7 C.D.S. ANCHE NEL CASO IN CUI DOPO AVERE SVOLTO LA PRIMA PROVA ALCOLIMETRICA IL RIFIUTO RIGUARDI LA SOTTOPOSIZIONE ALLA SECONDA PROVA?

Divisori e separatori Gratis

LA NORMATIVA

Art. 186  c.d.s. “Guida sotto l’influenza dell’alcool”

“OMISSIS

7.  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

OMISSIS”

Divisori e separatori Gratis

IL CASO

Un soggetto è stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 186/7 c.d.s. per essersi rifiutato di sottoporsi alla seconda prova del test alcolimetrico.

Viene proposto ricorso in Cassazione affermando che fosse stata raggiunta la sufficienza probatoria, ai fini della contestazione della violazione della lett. b) del comma 2 dell’art. 186 del codice della strada, dall’esito del “precursore” e dal primo controllo, non essendovi, in realtà, obbligo di legge di effettuare due verifiche e, conseguentemente, di sottoporsi ad entrambe: da qui la irrilevanza-inutilità del supposto rifiuto, che si ritiene non essersi realizzato.

Divisori e separatori Gratis

LA SENTENZA

La vicenda è stata affrontata da CASS. PEN., IV, 15/02/24 N° 6772 la quale afferma che è corretta l’applicazione del principio “…per cui integra il reato di cui all’art. 186, comma 7, del codice della strada (rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici), la condotta di colui che, pur essendosi sottoposto alla prima prova del relativo test, rifiuti di eseguire la seconda, in – quanto, ai fini del perfezionamento della fattispecie criminosa in questione, è sufficiente che il soggetto rifiuti di completare l’iter degli accertamenti previsti, i quali constano di due prove da effettuarsi a breve distanza l’una dall’altra…”.

Giovanni Paris

GUIDA SOTTO L’EFFETTO DI SOSTANZE STUPEFACENTI. CASS. PEN., IV, 19/02/24 N° 7199

Fumatori comune durante la guida

IL REATO PREVISTO DALL’ART. 187 C.D.S. SI REALIZZA SULLA BASE DEL SOLO FATTO CHE IL SOGGETTO SI PONE ALLA GUIDA DOPO AVER ASSUNTO SOSTANZE STUPEFACENTI O NECESSITA CHE SI ABBIA UNO STATO DI ALTERAZIONE DETERMINATO DA TALE ASSUNZIONE?

linea-divisoria-immagine-animata-0125

LA NORMATIVA

Art. 187  c.d.s. “Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti”

“1.  Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da euro 1.500 ad euro 6.000 e l’arresto da sei mesi ad un anno. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Per i conducenti di cui al comma 1 dell’articolo 186-bis, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo alla metà. Si applicano le disposizioni del comma 4 dell’articolo 186-bis. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso da uno dei conducenti di cui alla lettera d) del citato comma 1 dell’articolo 186-bis, ovvero in caso di recidiva nel triennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all’articolo 224-ter.

1-bis.  Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dal settimo e dall’ottavo periodo del comma 1, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 222.

OMISSIS”

linea-divisoria-immagine-animata-0125

IL CASO

Un soggetto viene condannato per la commissione del reato di cui all’art. 187, commi 1, 1 bis e quater del codice della strada per aver guidato la propria autovettura in stato di alterazione da sostanze stupefacenti in tempo di notte e provocando un incidente stradale.

L’autovettura era uscita di strada finendo contro un ponte. Il conducente veniva quindi portato presso il Pronto Soccorso dove acconsentiva al prelievo dei campioni ematici da cui risultava positivo alla cannabis e rendeva spontanee dichiarazioni affermando di essersi addormentato alla guida.

Viene presentato ricorso in Cassazione affermando l’erronea e falsa applicazione dell’art. 187 c.d.s., in quanto le sentenze di primo e swecondo grado non hanno affrontato lo specifico tema dello stato di alterazione psico-fisica derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti in capo al soggetto, non essendo sufficiente la mera assunzione di dette sostanze e ponendosi il ritenuto stato di alterazione in contrasto con quanto rilevato dai sanitari del Pronto Soccorso. Entrambe le sentenze di merito, infatti, fanno riferimento solo ad un “accertato stato di positività alla cannabis”.

linea-divisoria-immagine-animata-0125

LA SENTENZA

Sul tema si è pronunciata CASS. PEN., IV, 19/02/24 N° 7199 ricordando che  “…E’ pacifico il principio secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 187 C.d.S., non è sufficiente che l’agente si sia posto alla guida del veicolo subito dopo aver assunto droghe, ma è necessario che egli abbia guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione…,diversamente dall’ipotesi di guida sotto l’effetto di alcool, la mera alterazione non è punibile, se non derivante dall’uso di sostanza, né è punibile il semplice uso non accompagnato da alterazione…”.

Viene specificato altresì che “…In altri termini la condotta tipica della contravvenzione di cui all’art. 187 d.lgs. n. 285 del 1992 non è quella di chi guida dopo avere assunto sostanze stupefacenti, bensì quella di colui che guida “in stato di alterazione psicofisica” determinato da tale assunzione e, pertanto, perché possa affermarsi la responsabilità dell’agente non è sufficiente provare che, precedentemente al momento in cui lo stesso si è posto alla guida, egli abbia assunto stupefacenti, ma altresì che egli guidava in stato di alterazione causato da tale assunzione…”.

Conseguentemente si “…richiede, quindi, non soltanto l’accertamento del dato sl:orico dell’avvenuto uso di sostanze stupefacenti, ma anche quello dell’influenza sulle condizioni psico-fisiche dell’assuntore durante il tempo della guìda del veicolo. Tale ultimo accertamento può essere dimostrato attraverso gli esami biologici dimostrativi della avvenuta precedente assunzione dello stupefacente in associazione ai dati sintomatici rilevati al momento del fatto (con la valorizzazione delle deposizioni raccolte e del contesto – in cui il fatto si è verificato), senza che sia però necessario espletare una specifica analisi medica…”.

Giovanni Paris

COSTRUZIONE IN ZONA SISMICA: CASS. PEN., III, 21/06/23 N° 26808

DOMANDE:

  1. IL RISPETTO DELLA NORMATIVA PER LE COSTRUZIONI IN ZONE SISMICHE E’ PREVISTO ANCHE PER LE OPERE EDILI CON STRUTTURA IN LEGNO? E ANCHE SE L’INTERVENTO HA NATURA PRECARIA?
  2. RILEVA SE LA COSTRUZIONE SI TROVI ALL’INTERNO DI UNA PROPRIETA’ PRIVATA?
  3. LA VERIFICA POSTUMA DI ASSENZA DEL PERICOLO DETERMINA LA INESISTENZA DELLA VIOLAZIONE PER MANCATA OSSERVANZA DEGLI ADEMPIMENTI FORMALI PREVISTI PER LEGGE?

linea-divisoria-immagine-animata-0112

LA NORMATIVA

Art. 93 T.U. Edilizia “Denuncia dei lavori e presentazione dei progetti di costruzioni in zone sismiche”

“1.  Nelle zone sismiche di cui all’articolo 83, chiunque intenda procedere a costruzioni, riparazioni e sopraelevazioni, è tenuto a darne preavviso scritto allo sportello unico, che provvede a trasmetterne copia al competente ufficio tecnico della regione, indicando il proprio domicilio, il nome e la residenza del progettista, del direttore dei lavori e dell’appaltatore.

2.  Alla domanda deve essere allegato il progetto, in doppio esemplare e debitamente firmato da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell’albo, nei limiti delle rispettive competenze, nonché dal direttore dei lavori.

3.  Il contenuto minimo del progetto è determinato dal competente ufficio tecnico della regione. In ogni caso il progetto deve essere esauriente per planimetria, piante, prospetti e sezioni, relazione tecnica e accompagnato dagli altri elaborati previsti dalle norme tecniche.

4.  I progetti relativi ai lavori di cui al presente articolo sono accompagnati da una dichiarazione del progettista che asseveri il rispetto delle norme tecniche per le costruzioni e la coerenza tra il progetto esecutivo riguardante le strutture e quello architettonico, nonché il rispetto delle eventuali prescrizioni sismiche contenute negli strumenti di pianificazione urbanistica.

5.  Per tutti gli interventi il preavviso scritto con il contestuale deposito del progetto e dell’asseverazione di cui al comma 4, è valido anche agli effetti della denuncia dei lavori di cui all’articolo 65.

6.  In ogni comune deve essere tenuto un registro delle denunzie dei lavori di cui al presente articolo.

7.  Il registro deve essere esibito, costantemente aggiornato, a semplice richiesta, ai funzionari, ufficiali ed agenti indicati nell’articolo 103.”

Art. 94 T.U. Edilizia “Autorizzazione per l’inizio dei lavori”

1.  Fermo restando l’obbligo del titolo abilitativo all’intervento edilizio, nelle località sismiche, ad eccezione di quelle a bassa sismicità all’uopo indicate nei decreti di cui all’articolo 83, non si possono iniziare lavori senza preventiva autorizzazione del competente ufficio tecnico della regione.

2.  L’autorizzazione è rilasciata entro trenta giorni dalla richiesta.

2-bis.   Decorso inutilmente il termine per l’adozione del provvedimento conclusivo, ove il dirigente o il responsabile dell’ufficio non abbia opposto motivato diniego, sulla domanda di autorizzazione si intende formato il silenzio assenso. Fermi restando gli effetti comunque prodotti dal silenzio assenso ai sensi del primo periodo, lo sportello unico per l’edilizia rilascia, anche in via telematica, entro quindici giorni dalla richiesta dell’interessato, un’attestazione circa il decorso dei termini del procedimento, in assenza di richieste di integrazione documentale o istruttorie inevase e di provvedimenti di diniego; altrimenti, nello stesso termine, comunica all’interessato che tali atti sono intervenuti.

3.  Avverso il provvedimento relativo alla domanda di autorizzazione è ammesso ricorso al presidente della giunta regionale che decide con provvedimento definitivo.

4.  I lavori devono essere diretti da un ingegnere, architetto, geometra o perito edile iscritto nell’albo, nei limiti delle rispettive competenze.

Art. 95 T.U. EDILIZIA “Sanzioni penali”

“1.  Chiunque violi le prescrizioni contenute nel presente capo e nei decreti interministeriali di cui agli articoli 52 e 83 è punito con l’ammenda da euro 206 a euro 10.329″.

linea-divisoria-immagine-animata-0112

LA CASSAZIONE

Le questioni sono state affrontate dalla CASS. PEN., III, 21/06/23 N° 26808 la quale, in ordine ai suddetti quesiti, risponde che:

  1. “…secondo il consolidato indirizzo interpretativo di questa Corte, le disposizioni previste dagli artt. 83 e 95, d.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 del 2001, si applicano a tutte le costruzioni realizzate in zona sismica, anche alle opere edili con struttura in legno, a prescindere dai materiali utilizzati e dalle relative strutture, nonché dalla natura precaria o permanente dell’intervento, la cui sicurezza possa interessare la pubblica incolumità e per le quali si rende pertanto necessario il controllo preventivo da parte della P.A., a nulla rilevando l’impiego di materiali diversi rispetto alla muratura e al cemento armato ovvero la natura precaria dell’intervento…”,
  2. “…Non rileva…il fatto che la costruzione si trovi all’interno di una proprietà privata, in quanto la disciplina in esame è volta a tutelare dagli effetti delle azioni sismiche la “pubblica incolumità”, rientrando in tale concetto anche il possibile danno al singolo individuo e, quindi, allo stesso proprietario del manufatto…”.
  3. “…poiché le contravvenzioni previste dalla normativa antisismica puniscono inosservanze formali, volte a presidiare il controllo preventivo della pubblica amministrazione, l’effettiva pericolosità della costruzione realizzata senza l’autorizzazione del genio civile e senza le prescritte comunicazioni è del tutto irrilevante ai fini della sussistenza del reato e la verifica postuma dell’assenza del pericolo ed il rilascio del provvedimento abilitativo non incidono sulla illiceità della condotta, poiché gli illeciti sussistono in relazione al momento di inizio dell’attività…”.

Giovanni Paris

IMMAGINI DA “GOOGLE EARTH” E PROVA DOCUMENTALE: CASS. PEN., III, 28/08/23 N° 35869

 

Google Earth: arriva la compatibilità con tutti i browser basati su  Chromium - HDblog.it

LE IMMAGINI TRATTE DA “GOOGLE EARTH” COSTITUISCONO PROVA DOCUMENTALE IDONEA E UTILIZZABILE AI FINI DELL’ACCERTAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI UN ABUSO EDILIZIO?

linea-divisoria-immagine-animata-0187

LA NORMATIVA

Il Codice di Procedura Penale in tema di prove prevede,

all’art. 189 “Prove non disciplinate dalla legge”

“1. Quando è richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il giudice può assumerla se essa risulta idonea ad assicurare l’accertamento dei fatti e non pregiudica la libertà morale della persona. Il giudice provvede all’ammissione, sentite le parti sulle modalità di assunzione della prova.”

e all’art. 234 “Prova documentale”

“1. E’ consentita l’acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo.

2. Quando l’originale di un documento del quale occorre far uso è per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non è possibile recuperarlo, può esserne acquisita copia.

3. E’ vietata l’acquisizione di documenti che contengono informazioni sulle voci correnti nel pubblico intorno ai fatti di cui si tratta nel processo o sulla moralità in generale delle parti, dei testimoni, dei consulenti tecnici e dei periti.”.

linea-divisoria-immagine-animata-0187

Cosa è un DOCUMENTO?

Esso non è costituito solo da un atto scritto, ma è documento una foto, un filmato, una riproduzione sonora, ecc., documento è tutto ciò che incorpora una attività svolta o un fatto, è la veste esterna di un atto o un fatto, la forma tangibile che assume il compimento di un atto e offre la rappresentazione di fatti, persone e cose.

linea-divisoria-immagine-animata-0187

LA CASSAZIONE

Il pronunciamento della  CASS. PEN., III, 28/08/23 N° 35869, confermando un indirizzo ormai consolidato, afferma che “…in tema di prove, i fotogrammi scaricati dal sito internet “Google Earth”, costituiscono prove documentali pienamente utilizzabili ai sensi dell’art. 234, comma 1, cod. proc. pen. o 189 cod. proc. pen. in quanto rappresentano fatti, persone o cose…”.

Si leggano nello stesso senso anche:

Quindi le immagini di “Google Earth” sono considerate documenti, acquisibili e valutabili dal giudice nella loro capacità di fornire certezza di un fatto e del suo modo di essere e potranno costituire “prova”, che sarà posta a fondamento del convincimento del giudice che verrà espresso nella sentenza. 

Giovanni Paris

USO SIRENA E LAMPEGGIANTE DA PARTE DI AUTOAMBULANZA: CASS. PEN, IV, 01/02/24 N° 4316

Corso Europa: incidente tra auto e ambulanza, divelto un semaforo

L’USO DA PARTE DI UNA AUTOAMBULANZA DEL DISPOSITIVO ACUSTICO SUPPLEMENTARE DI ALLARME (SIRENA) E DEL DISPOSITIVO SUPPLEMENTARE DI SEGNALAZIONE VISIVA (LAMPEGGIANTE) CONSENTE DI NON OSSERVARE GLI OBBLIGHI, DIVIETI E LIMITAZIONI PREVISTI DALLA SEGNALETICA STRADALE E LE NORME DI COMPORTAMENTO PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA?

Divisori e separatori Gratis

LA NORMATIVA

Art. 177 CDS “Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze”

1.  L’uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e di protezione civile come individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a quelli del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, nonché degli organismi equivalenti, esistenti nella regione Valle d’Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo per l’espletamento di servizi urgenti di istituto.

OMISSIS

2.  I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell’espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza.

OMISSIS

Divisori e separatori Gratis

LA CASSAZIONE

La recente CASS. PEN, IV, 01/02/24 N° 4316 sottolinea quali sono i limiti normativi della esenzione riguardanti un caso che aveva ad oggetto la circolazione di una autoambulanza, ma applicabili a tutti i veicoli disciplinati dall’art. 177 c.d.s., limiti già espressi all’interno della suddetta disposizione:

“…L’art. 177, comma 2, CdS prevede che i conducenti degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze, nell’espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza. Per costante giurisprudenza di questa Corte tale norma, pur autorizzando il conducente di detti mezzi – qualora usi congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, a violare le regole sulla circolazione stradale – non lo esonera dall’osservanza delle regole di comune prudenza e diligenza. In altri termini, tale conducente non è tenuto ad osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione stradale, di guisa che non potrà essere sanzionato per le relative violazioni; ma da questa disciplina derogativa non può trarsi la conseguenza che egli sia anche autorizzato a creare ingiustificate situazioni di rischio per altre persone o che non debba tener conto di particolari situazioni della strada o del traffico o di altre particolari circostanze adeguando ad esse la sua condotta di guida…“.

Giovanni Paris

“PUBBLICO UFFICIALE”/”INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO” E RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO: CASS. PEN., VI, 31/01/24 N° 4247

QUAL E’ LA DEFINIZIONE GIURIDICA DI “PUBBLICO UFFICIALE” E DI “INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO”? QUALI SONO GLI ELEMENTI DI DISTINZIONE TRA LE DUE FIGURE? LA QUALIFICA VIENE RICONOSCIUTA SOLO NEL CASO IN CUI ESISTE UN RAPPORTO DI PUBBLICO IMPIEGO?

linea-divisoria-immagine-animata-0231

LA NORMATIVA

Art. 357 c.p. “Nozione del pubblico ufficiale”

“Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi”.

Art. 358 c.p. “Nozione della persona incaricata di un pubblico servizio”

“Agli effetti della legge penale, sono incaricati di un pubblico servizio coloro i quali, a qualunque titolo, prestano un pubblico servizio.

Per pubblico servizio deve intendersi un’attività disciplinata nelle stesse forme della pubblica funzione, ma caratterizzata dalla mancanza dei poteri tipici di quest’ultima, e con esclusione dello svolgimento di semplici mansioni di ordine e della prestazione di opera meramente materiale“.

linea-divisoria-immagine-animata-0231

LA CASSAZIONE

La CASS. PEN., VI, 31/01/24 N° 4247 indica l’attuale impianto normativo che disciplina le due figure, individua gli elementi di differenza tra le due qualifiche e risponde sulla necessità o meno della esistenza di un rapporto di pubblico impiego al fine del riconoscimento dello status.

Di seguito i punti essenziali del provvedimento:

  • “…Con la riformulazione degli artt. 357 e 358 cod. pen. ad opera della legge 26 aprile 1990, n. 86, è stato definitivamente positivizzato il superamento della concezione soggettiva delle nozioni di pubblico ufficiale e di incaricato di pubblico servizio, che privilegiava il rapporto di dipendenza dallo Stato o da altro ente pubblico, con l’adozione di una prospettiva funzionale-oggettiva, secondo il criterio della disciplina pubblicistica dell’attività svolta e del suo contenuto.
  • “…Ciò che è necessario accertare, ai fini dell’assunzione della qualifica di pubblico ufficiale, è l’esercizio di una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.
    Tale ultima funzione è stata specificamente definita al secondo comma dell’art. 357 cod. pen., introdotto dalla legge 7 febbraio 1992, n. 181, attraverso specifici indici di carattere oggettivo che consentono di delimitare la funzione pubblica, verso l’esterno, da quella privata e, verso l’interno, dalla nozione di pubblico servizio.
    Si definisce, infatti, pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico…e da atti autoritativi e caratterizzata, nell’oggetto, dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o, nelle modalità di esercizio, dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi…”.
  • “…Come emerge dall’impiego nel testo della norma della disgiuntiva “o”, in luogo della congiunzione “e”, i suddetti criteri normativi di identificazione della pubblica funzione non sono tra loro cumulativi, ma alternativi.
    E’ stato, inoltre, precisato che nel concetto di poteri “autoritativi” rientrano non soltanto i poteri coercitivi, ma tutte quelle attività che sono esplicazione di un potere pubblico discrezionale nei confronti di un soggetto che viene a trovarsi così su un piano non paritetico – di diritto privato – rispetto all’autorità che tale potere esercita; rientrano, invece, nel concetto di “poteri certificativi” tutte quelle attività di documentazione cui l’ordinamento assegna efficacia probatoria, quale che ne sia il grado…”
  • “…La giurisprudenza di legittimità ha, inoltre, attribuito rilevanza anche all’esercizio di fatto della pubblica funzione, purchè questo non sia usurpato, ma accompagnato dall’acquiescenza, dalla tolleranza o dal consenso, anche tacito, dell’amministrazione…
    Non occorre, dunque, un’investitura formale se vi è, comunque, la prova che al soggetto sono state affidate effettivamente delle pubbliche funzioni...”.
  • “…L’attività dell’incaricato di pubblico servizio, secondo la definizione contenuta al successivo art. 358 cod. pen., è ugualmente disciplinata da norme di diritto pubblico, ma presenta due requisiti negativi in quanto manca dei poteri aut:oritativi e certificativi propri della pubblica funzione, con la quale è in rapporto di accessorietà e complementarietà, e non ricomprende le attività che si risolvono nello svolgimento di mansioni di ordine o in prestazioni d’opera meramente materiale.
    Si tratta, dunque, di un un’attività di carattere intellettivo, caratterizzata, quanto al contenuto, dallo svolgimento di compiti di rango intermedio tra le pubbliche funzioni e le mansioni di ordine o materiale…”.
  • “…Quale diretta conseguenza del criterio oggettivo-funzionale adottato dal legislatore, la qualifica pubblicistica dell’attività prescinde dalla natura dell’ente in cui è inserito il soggetto e dalla natura pubblica dell’impiego…”.

Giovanni Paris

PROVA AVVENUTA REVISIONE E REGOLARE FUNZIONAMENTO ETILOMETRO: CASS. PEN., VII, 01/02/24 N° 4519 – CASS. PEN., VII, 01/02/24 N° 4551 – CASS. PEN., VII, 01/02/24 N° 4554

Da Regione Lombardia 2.5 milioni per le Polizie Locali. Quest'anno anche  per etilometri - LegnanoNews

SU CHI E IN QUALI TERMINI GRAVA L’ONERE DELLA PROVA CIRCA L’OMOLOGAZIONE, LA REGOLARE REVISIONE E IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELL’ETILOMETRO?

linea-divisoria-immagine-animata-0187

LA NORMATIVA

Art. 186 C.d.S. “Guida sotto l’influenza dell’alcool”

“OMISSIS

3.  Al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

4.  Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d’incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall’influenza dell’alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l’accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.

OMISSIS”

Art. 379  reg. esec. C.D.S. (Art. 186 Cod. Str.) – Guida sotto l’influenza dell’alcool

“1.  L’accertamento dello stato di ebbrezza ai sensi dell’art. 186, comma 4, del codice, si effettua mediante l’analisi dell’aria alveolare espirata: qualora, in base al valore della concentrazione di alcool nell’aria alveolare espirata, la concentrazione alcoolemica corrisponda o superi 0,8 grammi per litro (g/l), il soggetto viene ritenuto in stato di ebbrezza.

2.  La concentrazione di cui al comma 1 dovrà risultare da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di 5 minuti.

3.  Nel procedere ai predetti accertamenti, ovvero qualora si provveda a documentare il rifiuto opposto dall’interessato, resta fermo in ogni caso il compito dei verbalizzanti di indicare nella notizia di reato, ai sensi dell’art. 347 del codice di procedura penale, le circostanze sintomatiche dell’esistenza dello stato di ebbrezza, desumibili in particolare dallo stato del soggetto e dalla condotta di guida.

4.  L’apparecchio mediante il quale viene effettuata la misura della concentrazione alcoolica nell’aria espirata è denominato etilometro. Esso, oltre a visualizzare i risultati delle misurazioni e dei controlli propri dell’apparecchio stesso, deve anche, mediante apposita stampante, fornire la corrispondente prova documentale.

5.  Gli etilometri devono rispondere ai requisiti stabiliti con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro della sanità. I requisiti possono essere aggiornati con provvedimento degli stessi Ministri, quando particolari circostanze o modificazioni di carattere tecnico lo esigano.

6.  La Direzione generale della M.C.T.C. provvede all’omologazione del tipo degli etilometri che, sulla base delle verifiche e prove effettuate dal Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli e Dispositivi (CSRPAD), rispondono ai requisiti prescritti.

7.  Prima della loro immissione nell’uso gli etilometri devono essere sottoposti a verifiche e prove presso il CSRPAD (visita preventiva).

8.  Gli etilometri in uso devono essere sottoposti a verifiche di prova dal CSRPAD secondo i tempi e le modalità stabilite dal Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministero della sanità. In caso di esito negativo delle verifiche e prove, l’etilometro è ritirato dall’uso.

9.  Il Ministero dei trasporti e della navigazione determina, aggiornandolo, l’ammontare dei diritti dovuti dai richiedenti per le operazioni previste nei commi 6, 7 e 8.”

D.M. 22-5-1990 n. 196 “Regolamento recante individuazione degli strumenti e delle procedure per l’accertamento dello stato di ebbrezza”

linea-divisoria-immagine-animata-0187

IL CASO

Un soggetto viene condannato per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) e 2-sexies, C.d.S.. Viene proposto ricorso in Cassazione affermando l’irregolare funzionamento dell’etilometro.

linea-divisoria-immagine-animata-0187

LA CASSAZIONE

Registriamo sulla questione un concorde triplice pronunciamento della Corte di Cassazione, ribadendo quanto già più volte affermato,

Si riportano alcuni stralci della Cass. Pen. 4519/24:

  • “…Come affermato dal consolidato orientamento…anche nel caso del giudizio penale per guida in stato d’ebbrezza ex art. 186, co. 2, CDS, nell’ambito del quale assuma rilievo la misurazione del livello di alcool nel sangue mediante etilometro, all’attribuzione dell’onere della prova in capo all’accusa circa l’omologazione e l’esecuzione delle verifiche periodiche sull’apparecchio utilizzato per l’alcoltest, deve fare riscontro un onere di allegazione da parte del soggetto accusato, il quale deve dimostrare la sussistenza di vizi o errori di strumentazione o di metodo nell’esecuzione dell’aspirazione ovvero vizi correlati all’omologazione dell’apparecchio o l’assenza o l’inattualità dei controlli prescritti dalla legge, non essendo sufficiente dedurre la difettosità dell’apparecchi…”.
  • “…l’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza – stante l’affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all’omologazione e alla taratura – con la conseguenza che è onere della difesa dell’imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l’assenza o l’inattualità dei prescritti controlli, tramite l’escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell’etilometro…”
  • “…L’onere a carico del pubblico ministero di fornire la prova dell’omologazione dell’etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dalla legge è configurabile nel solo caso in cui l’imputato abbia assolto all’onere di allegazione avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell’apparecchio, e che non può risolversi nella richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all’omologazione e alle revisioni, non avendo tali dati di per sé rilievo probatorio ai fini dell’accertamento dello stato di ebbrezza…”
  • “…Il fatto che siano prescritte, dall’art. 379 Reg. esec. C.d.S., l’omologazione e la periodica verifica dell’etilometro non significa, dunque, che, a sostegno dell’imputazione, l’accusa debba immediatamente corredare i risultati della rilevazione etilometrica coi dati relativi all’esecuzione di tali operazioni: tali dati (in quanto riferiti ad attività necessariamente prodromiche al momento della misurazione del tasso alcolemico sull’imputato) non hanno di per sé rilievo probatorio ai fini dell’accertamento dello stato di ebbrezza dell’imputato. …”.
  • “…è del tutto fisiologico che la verifica processuale del rispetto delle prescrizioni dell’art. 379 cit. sia sollecitata dall’imputato, che ha all’uopo un onere di allegazione volto a contestare la validità dell’accertamento eseguito nei suoi confronti, che non può risolversi – come nel caso che ci occupa – nella mera richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all’omologazione ed alla revisione periodica dello strumento, ma deve concretizzarsi nell’allegazione di un qualche dato che possa far ritenere che tale omologazione e/o revisione possa essere avvenuta…”.

Giovanni Paris