Domanda:
Come si deve procedere in caso di rinvenimento di oggetti costituiti da MCA (materiale contenente amianto) meglio conosciuti come “materiali in eternit” ovvero nel caso in cui un cittadino dovesse presentare una segnalazione in merito alla presenza di un manufatto contenente amianto?
Premessa:
Con l’adozione della Legge 27 marzo 1992 n. 257, avente per oggetto “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto” (pubblicata sul Suppl.Ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1992), sono state regolamentate le modalità di gestione in fase di dismissione dei materiali contenenti amianto: i cosiddetti MCA.
Il CAPO III della summenzionata normativa, all’art. 8 dal titolo “Classificazione, imballaggio, etichettatura”, stabilisce:
1: La classificazione, l’imballaggio e l’etichettatura dell’amianto e dei prodotti che contengono amianto i quali sono disciplinati dalla legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni e integrazioni, e dal D.P.R. 24 maggio 1988, n. 215
…omissis…
Con l’art. 12 della legge 257/92, sono state stabilite le modalità relative alla rimozione dell’amianto nel rispetto delle cautele relative alla tutela dell’ambiente.
Con lo stesso provvedimento si è altresì stabilito che le Unità Sanitarie Locali effettuano l’analisi del rivestimento degli edifici di cui all’articolo 10, comma 2, lettera l) della suddetta Legge 257/92, avvalendosi anche del personale degli uffici tecnici erariali e degli uffici tecnici degli enti locali.
Al comma 3 dell’art. 12, è stato decretato altresì che qualora non si possa ricorrere a tecniche di fissaggio, e solo nei casi in cui i risultati del processo diagnostico la rendano necessaria, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano dispongono la rimozione dei materiali contenenti amianto, sia floccato che in matrice friabile. Il costo delle operazioni di rimozione è a carico dei proprietari degli immobili.
Mentre con il comma 4, è stato decretato che le imprese che operano per lo smaltimento e la rimozione dell’amianto e per la bonifica delle aree interessate debbono iscriversi a una speciale sezione dell’albo di cui all’articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441 (attualmente Decreto Ministeriale 3 giugno 2014 n. 120).
- I rifiuti di amianto sono classificati tra i rifiuti speciali, tossici e nocivi, ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in base alle caratteristiche fisiche che ne determinano la pericolosità, come la friabilità e la densità.
Considerato che il D.P.R. 915/82 è stato abrogato, attualmente la normativa di riferimento viene regolamentata dall’art. 227 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e succ. modif. ed integrazioni, il quale ha inserito questa fattispecie di rifiuto fra i “Rifiuti Speciali Pericolosi”.
Allegati:
Elenco materiali “potenzialmente” contenenti amianto.
Tabella (prevista dall’articolo 1, comma 2):
a) lastre di amianto piane o ondulate, di grande formato (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge);
b) tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge);
c) guarnizioni di attrito per veicoli a motore, macchine e impianti industriali (un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge);
d) guarnizioni di attrito di ricambio per veicoli a motore, veicoli ferroviari, macchine e impianti industriali con particolari caratteristiche tecniche (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge);
e) guarnizioni delle testate per motori di vecchio tipo (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge);
f) giunti piatti statici e guarnizioni dinamiche per elementi sottoposti a forti sollecitazioni (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge);
g) filtri e mezzi ausiliari di filtraggio per la produzione di bevande (un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge);
h) filtri ultrafini per la sterilizzazione e per la produzione di bevande e medicinali (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge);
i) diaframmi per processi di elettrolisi (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge).
Ciò detto, quali sono gli accorgimenti da adottare e quali sono le competenze degli Organi preposti al controllo?
Suddividiamo queste casualità in due specifiche circostanze, più precisamente:
- Rinvenimento di manufatti in materiale, potenzialmente, contenenti amianto;
- Gestione di manufatti contenenti amianto.
Caso n. 1:
Nel caso di rinvenimento di manufatti abbandonati su area pubblica e/o privata soggetta ad uso pubblico, nonché, su area privata, l’Organo di controllo che ha effettuato il rinvenimento deve:
- contattare immediatamente il personale dell’ARPA (Agenzia Regionale Protezione Ambiente) il quale dovrà procedere al campionamento, nel rispetto delle norme di tutela della salute ed avvalendosi degli appositi D.P.I. (L. 81/2009), per poter sottoporre, questi frammenti di campioni prelevati, alle specifiche analisi di Laboratorio aventi sede nelle medesime ARPA;
- dopo aver accertato che il materiale sottoposto a campionamento è un materiale contenente amianto, gli Uffici delle ARPA ne daranno comunicazione al Sindaco territorialmente competente al luogo di rinvenimento. L’Autorità Amministrativa avrà l’obbligo di adottare specifica Ordinanza sindacale nel rispetto del 3° comma dell’art. 192 del Decreto legislativo 152/2006. Tutto ciò previo parere da parte del Medico Sanitario avente sede presso l’Autorità Sanitaria Locale territorialmente competente il quale avrà altresì anche l’obbligo di indicare le prescrizioni che dovranno essere adottate ai fini delle operazioni di rimozione, raccolta ed invio ad impianti debitamente autorizzati alla loro gestione.
Nel caso in cui dalle analisi di laboratorio questi materiali non presentino componenti riconducibili alla presenza di amianto, dovranno essere adottate le modalità previste per i casi contemplati dall’art. 192 del D. Lgs 152/06, relativamente ai rifiuti rinvenuti su aree pubbliche e/o aree private soggette ad uso pubblico ovvero per i casi di rinvenimento di rifiuti su aree private.
Caso n. 2
Nel caso di rinvenimento di manufatti, potenzialmente, compresi fra quelli contenenti amianto, meglio conosciuti come “MCA”, ovvero in caso di segnalazione da parte di cittadini circa la presenza di questi manufatti, debbono essere interessati gli appositi uffici, aventi sede presso le sedi delle Aziende Sanitarie Uniche Regionali meglio conosciute come “ASUR” e/o ASL a seconda della Regione di appartenenza.
Tecnici specializzati in materia di prevenzione “rischi amianto”, hanno il compito di verificare, mediante specifici sopralluoghi, l’entità del manufatto segnalato, lo stato di conservazione e, nel caso in cui accertino delle anomalie, procedere alla segnalazione al Sindaco territorialmente competente il quale avrà l’onere dell’adozione di specifica Ordinanza Sindacale ai sensi dell’art. 50 del T.U.L.E.L. 267/2000 nel rispetto delle indicazioni stabilite dall’art. 192, comma 3 del D. Lgs 152/06.
Con l’Ordinanza sindacale verranno fissati dei tempi in cui, il soggetto proprietario, legale rappresentante di un’azienda, Amministratore e/o obbligato in solido, ovvero altro soggetto a cui possono essere attribuite delle responsabilità (si pensi al capo del condominio in caso di copertura di uno stabile adibito a civile abitazione), dovranno procedere alla presentazione di un “piano di dismissione” di questi manufatti a firma di un Tecnico iscritto agli specifici Albi professionali.
Il piano di dismissione dovrà contenere il nominativo della Ditta appositamente specializzata per l’esercizio di queste operazioni la quale dovrà essere Iscritta all’Albo Gestori Ambientali di cui al Decreto Ministeriale 120/2014 nella specifica Categoria: per l’esattezza alla Cat. 10 “bonifica di beni contenenti amianto”.
Prima di procedere all’avvio delle operazioni di dismissione di questi manufatti, il “piano di gestione” deve essere approvato dal personale debitamente preposto presso l’ASUR.
Ad ogni buon conto, la normativa di riferimento, ha escluso la possibilità di utilizzare, successivamente alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, di commercializzare ed utilizzare nuovi manufatti contenenti amianto; la medesima normativa, ha altresì previsto un censimento a livello regionale di questi materiali al fine di monitorare le operazioni di gestione nei casi in cui ci sia una dismissione volontaria ovvero che gli stessi debbono essere rimossi a seguito di specifica ordinanza sindacale.
Tuttavia, la norma di riferimento ha previsto altresì, sempre previo parere tecnico da parte dei Tecnici appositamente preposti negli Uffici dell’ASUR, la possibilità della “messa in sicurezza” di questi manufatti previo “incapsulamento”.
Questa operazione può essere realizzata, sempre mediante l’avvalimento di Ditte specializzate, con la stesa di vernici di copertura sopra questi manufatti oppure, mediante l’apposizione di altri manufatti con le medesime modalità di realizzazione dei cosiddetti “pannelli sandwich”: si pensi ad esempio alle onduline utilizzate per la copertura di immobili.
Nel caso in specie verranno posizionate delle lastre nelle parti inferiore e superiore di questo manufatto in modo da racchiudere la lastra in “eternit” all’interno di questo “pacchetto”.
Altra modalità di contenimento di eventuali dispersioni di fibre di amianto nell’ambiente può essere realizzata mediante l’applicazione del poliuretano espanso nelle superfici superiore ed inferiore del manufatto che si intende proteggere.
Conclusioni
La Legge 257/92 quindi ha vietato, successivamente alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale la fabbricazione e l’utilizzo di nuovi manufatti in “eternit”; la stessa ha altresì stabilito le modalità di censimento, verifica e dismissione di questi manufatti.
La medesima norma, tuttavia non ha “bandito” la presenza di manufatti contenenti amianto qualora questi non presentino cause di pericolo di dispersione in atmosfera ed in ambiente terrestre, di fibre di amianto.
Dott. Alberto Casoni
Docente APL Marche “Ambiente”