Ambiente

ART. 255/1 D.LGS. 152/06 ABBANDONO E DEPOSITO INCONTROLLATI DI RIFIUTI MODIFICATO DA ART. 6-TER D.L. 105/23: DIRETTIVA PROCURA REPUBBLICA PARMA DEL 15/03/24 N° 10

L'associazione carabinieri a supporto degli uffici della Procura di Parma -  la Repubblica

Si segnala la DIRETTIVA DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PARMA DEL 15/03/24 N° 10 che, in considerazione di avvenute richieste di chiarimenti da parte di alcuni organi di Polizia giudiziaria interessati alla concreta applicazione della nuova normativa, all’esito dei necessari approfondimenti e previa verifica di direttive adottate da altre Procure, interviene con una lettura più sistematica recando chiarimenti normativi relativamente alle modifiche al D.Lgs. 152/06 in materia di abbandono e deposito incontrollati di rifiuti.

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LA NORMATIVA

L’art. 6-ter del D.L. 105/23 “Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione” ha modificato l’art. 255/1 del D.Lgs. 152/06 prevedendo che:

Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l’ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio.”

trasformando in tal modo la violazione da illecito amministrativo a illecito penale.

La precedente versione dell’art. 255/1 del D.Lgs. 152/06 recitava:

“Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio”.

Pertanto ora l’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo realizzato da un semplice cittadino costituisce reato, come quello effettuato da un titolare d’impresa o responsabile di ente, come previsto dall’art. 256/2 D.Lgs. 152/06, il quale prevede che:

“1.  Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208209210211212214215 e 216 è punito:

a)  con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b)  con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2.  Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2.”

Giovanni Paris

LEGGE 6/24 IN MATERIA DI DISTRUZIONE, DETURPAMENTO, IMBRATTAMENTO BENI CULTURALI O PAESAGGISTICI – MODIFICA ARTT. 518-DUODECIES, 635 E 639 C.P. : DIRETTIVA PROCURA REPUBBLICA DI PARMA DEL 06/02/24 N° 9

 

Essere o non essere madre, i diritti civili secondo la Procura di Parma

La L. 22/01/24 n° 6 recante “Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale” è entrata in vigore il 08/02/24.

Di seguito gli articoli del codice penale modificati.

Art. 518-duodecies c.p. “Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici”

“Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili, ove previsto,o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna”.

Art. 635 c.p. “Danneggiamento”

“Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall’articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:

1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all’esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell’articolo 625;

2. opere destinate all’irrigazione;

3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento;

4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro.

Per i reati di cui ai commi precedenti, la sospensione condizionale della pena è subordinata all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Nei casi previsti dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso in occasione del delitto previsto dall’articolo 331 ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità”.

Art. 639 c.p. Deturpamento e imbrattamento di cose altrui

“Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 309.

Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. Se il fatto è commesso su teche, custodie e altre strutture adibite all’esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro.

Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro.

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con le pene di cui ai commi precedenti, raddoppiate.

Nei casi previsti dal secondo comma si procede d’ufficio.

Con la sentenza di condanna per i reati di cui al secondo e terzo comma il giudice, ai fini di cui all’articolo 165, primo comma, può disporre l’obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora ciò non sia possibile, l’obbligo di sostenerne le spese o di rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna.

LA DIRETTIVA DELLA PROCURA DI PARMA

La Procura della Repubblica di Parma ha emanato la direttiva n° 9 del 06/02/24 “Legge 22 gennaio 2024, n. 6 (“Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale”) – Linee guida operative”  

La nuova normativa si caratterizza per due aspetti:

  1. in primo luogo, la creazione di un vero e proprio doppio binario punitivo, mediante la previsione -accanto alle sanzioni penali- di sanzioni amministrative a carico degli autori delle condotte illecite;
  2. in secondo luogo, la modifica di alcuni articoli del codice penale (518-duodecies, 635, 639).

Giovanni Paris

ORDINANZE COMUNALI “NATALIZIE” DI DIVIETO DI VENDITA E/O DI ACCENSIONE DI FUOCHI D’ARTIFICIO: PARERE MININTERNO N° 18798 DEL 09/12/16

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Ogni anno in moltissimi comuni vengono adottate ordinanze sindacali aventi efficacia durante il periodo delle festività natalizie e che prevedono il divieto di vendita e/o di accensione di fuochi d’artificio, esse sono diversamente motivate, per la tutela della pubblica incolumità, dell’ambiente, degli animali, ecc. .

Nei confronti di tali provvedimenti vengono espresse riserve relativamente alla loro legittimità.

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LA NORMATIVA

Art. 57  T.U.L.P.S.

“Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco nè lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa.

E’ vietato sparare mortaletti e simili apparecchi.

OMISSIS”

Art. 703 c.p. “Accensioni ed esplosioni pericolose”

Chiunque, senza la licenza dell’autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi d’artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o, in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l’ammenda fino a euro 103.

Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell’arresto fino a un mese”.

Articolo 50  T.U.E.L. “Competenze del sindaco e del presidente della provincia”

“OMISSIS

5.  In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.

OMISSIS”

Articolo 54  T.U.E.L. Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale

“OMISSIS

4.  Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.

4-bis.  I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l’incolumità pubblica sono diretti a tutelare l’integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l’insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l’accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l’illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all’abuso di alcool o all’uso di sostanze stupefacenti.

OMISSIS”

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IL PARERE MINISTERIALE

il Ministero dell’Interno ha in materia espresso il PARERE PROT. N° 18798 del 09/12/16 di cui si riporta uno stralcio.

“La possibilità di ricorrere allo strumento dell’ordinanza contingibile e urgente è quindi legata alla sussistenza di un pericolo concreto che impone di provvedere in via d’urgenza con strumenti extra ordinem, per porre rimedio a situazioni di natura eccezionale e imprevedibile di pericolo attuale e imminente per l’incolumità pubblica, non fronteggiabili con i mezzi ordinari apprestati dall’ordinamen…, si osserva che la natura innovativa di tali ordinanze, che pongono limiti quasi assoluti all’impiego di tutte le tipologie di articoli pirotecnici, incida sulla vigente disciplina legislativa in materia, nonostante dalle ordinanze non emergano situazioni di contingibilità e urgenza. Occorre evidenziare che il d.lgs. n. 123/2015, che disciplina la materia, prevede, al fine di garantire il consumatore sulla qualità del prodotto che viene immesso sul mercato, che i prodotti pirotecnici utilizzabili nel territorio nazionale sono quelli recanti la marcatura CE che abbiano superato la valutazione di conformità prescritta. Si segnala altresì che il capo V del d.lgs n. 123/2015 rubricato “sorveglianza del mercato e controllo degli articoli pirotecnici” prevede che se l’autorità di sorveglianza del mercato abbia motivi sufficienti per ritenere che un articolo pirotecnico presenti rischio per la salute e per l’incolumità delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse di cui al presente decreto, dopo aver effettuato una valutazione, può nei casi più gravi chiedere anche il ritiro dal mercato del prodotto, pertanto ulteriori divieti di uso di prodotti pirotecnici non possono essere stabiliti dal sindaco, ma solo dalla normativa di settore. Peraltro si soggiunge che l’uso dei fuochi pirotecnici è un accadimento che si verifica ogni anno durante le festività natalizie, pertanto non è una circostanza che si pone fuori dall’ordinato e prevedibile svolgersi degli eventi, che è condizione necessaria per giustificare l’utilizzo del provvedimento extra ordinem”.

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DOMANDA

Le limitazioni sopra indicate o tipologie ad esse similari possono essere previste all’interno di norme regolamentari comunali?

Si legga sull’argomento l’articolo DIVIETO DI ACCENDERE FUOCHI D’ARTIFICIO: TAR LOMBARDIA, IV, 21/09/22 N° 2034

Giovanni Paris

MANCATA TENUTA IN SEDE DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO DI RIFIUTI: CASS. CIV., II, 05/12/23 N° 33993

REGISTRO DI CARICO E SCARICO RIFIUTI È il documento ambientale sul quale  devono essere registrati tutti i carichi e gli scarich

COMMETTE VIOLAZIONE DELL’ART. 190/1 DEL T.U. DELL’AMBIENTE COLUI CHE NON CONSERVA PRESSO LA PROPRIA SEDE IL REGISTRO DI CARICO E SCARICO DEI RIFIUTI O LA VIOLAZIONE VIENE COMMESSA SOLO IN CASO DI MANCANZA ASSSOLUTA DI TALE REGISTRO O DI SUA TENUTA INCOMPLETA?

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LA NORMATIVA

ART. 190  T.U. Ambiente “Registro cronologico di carico e scarico”

“1.  Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), ha l’obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico, in cui sono indicati per ogni tipologia di rifiuto la quantità prodotta o trattata, la natura e l’origine di tali rifiuti e la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero nonché, laddove previsto, gli estremi del formulario di identificazione di cui all’articolo 193.

OMISSIS”

ART. 258 T.U. Ambiente “Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari”

“OMISSIS

2.  Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all’articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell’infrazione e dalla carica di amministratore.

OMISSIS”

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IL CASO

Viene contestata la violazione dell’art. 190/1 del D.Lgs. 152/06, (t.u. ambiente), sanzionato dall’art. 258/2 del medesimo testo unico, per la mancata tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti presso la sede di produzione dei rifiuti, in secondo grado di giudizio è stato affermato che è sanzionata anche l’omessa custodia del registro nel luogo in cui avviene la produzione dei rifiuti, ai fini della pronta esibizione del registro medesimo all’organo di controllo.

La parte sanzionata censura la sentenza impugnata che, aderendo ad una lettura esclusivamente formalistica delle norme, ha ritenuto che il mancato rinvenimento del registro di carico e scarico sul luogo di produzione dei rifiuti, al momento dell’accesso ispettivo, potesse considerarsi corrispondente alla sua mancata tenuta e che perciò determinasse la violazione dell’art. 190, con affermazione della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 della L. 689/81 secondo cui le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati, difatti la sentenza impugnata non ha rilevato che l’art. 258, secondo comma, d.lgs. n. 152 del 2006, sanziona due condotte tipiche dei soggetti produttori di rifiuti: da un lato, l’omessa tenuta del registro di carico e scarico e dall’altro, la sua tenuta in modo incompleto, mentre non è prevista alcuna sanzione per la (corretta) tenuta del registro carico e scarico in luogo diverso dal sito di produzione dei rifiuti.

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LA CORTE DI CASSAZIONE

La CASS. CIV., II, 05/12/23 N° 33993 premette sul piano normativo che “…per il combinato disposto dei commi 1, 10, dell’art. 190 (“Registro cronologico di carico e scarico”), del secondo comma, dell’art. 258 (“Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari”), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (t.u. ambiente), determinati soggetti, tra i quali le imprese e gli enti che producono rifiuti, hanno l’obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico, in cui sono annotati, per ogni tipologia di rifiuto, la quantità prodotta, la natura e l’origine dei rifiuti, etc. (comma 1 dell’art. 190). I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione (di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti) (comma 10 dell’art. 190). Inoltre, a norma dell’art. 258, comma 2, «Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all’articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell’infrazione e dalla carica di amministratore…”

La Corte prosegue che “…per giurisprudenza consolidata…in tema di sanzioni amministrative relative alla disciplina dei rifiuti, l’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico dei medesimi, dettato dall’art. 12 del d.lgs. n. 22 del 1997, (c.d. decreto Ronchi) (disposizione, per quanto qui rileva, sovrapponibile all’art. 190, t.u. ambiente) non si esaurisce nella istituzione degli stessi registri, ma comprende – come modalità integrativa del precetto di cui all’art. 12, la cui omissione si risolve in una violazione dell’obbligo di regolare “tenuta” – anche quello della custodia di essi presso l’impresa ove avviene la produzione o la raccolta o la successiva movimentazione dei rifiuti, ai fini della pronta esibizione dei registri agli organi preposti ai controlli. E questo perché la ratio di tali precetti risiede nell’esigenza di consentire un pronto ed efficace controllo, altrimenti agevolmente eludibile, della fedeltà e tempestività delle annotazioni riportate sul registro. È stato anche chiarito…che solo la presenza del registro di carico e scarico presso lo stabilimento può consentire all’amministrazione di procedere alla verifica del ciclo produttivo e all’accertamento dell’esattezza delle registrazioni…”.

Pertanto vi è uniformità alla giurisprudenza di legittimità con la decisione appellata che “…ha correttamente interpretato la normativa di riferimento e, senza ledere il principio di legalità dell’illecito amministrativo (art. 1, legge 24 novembre 1981, n. 689), ha affermato, in maniera ineccepibile, che costituisce violazione del precetto di cui all’art. 190, commi 1 e 10, sanzionato dall’art. 258, comma 2, t.u. ambiente, l’omessa tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti presso il luogo di produzione. In dettaglio…l’obbligo di custodire il registro dei rifiuti presso l’impianto di produzione dei rifiuti stessi è un vero e proprio “obbligo di custodia in via stabile” che non può ritenersi adempiuto qualora il registro esista ma si trovi altrove. È evidente…che l’obbligo di mostrare il registro di carico e scarico agli organi accertatori che ne facciano richiesta implica a monte anche l’obbligo di conservazione di esso nel luogo in cui si trovano i rifiuti, giacché ammettendo che il gestore del rifiuto possa custodire altrove il registro, omettendo quindi di esibirlo al momento della richiesta, si precluderebbe alla P.A. di svolgere il doveroso controllo di sua competenza…”.

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CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche

Scheda del CNR sul REGISTRO DI CARICO E SCARICO RIFIUTI

Giovanni Paris

ART. 255/1 D.LGS. 152/06 ABBANDONO E DEPOSITO INCONTROLLATI DI RIFIUTI MODIFICATO DA ART. 6-TER D.L. 105/23: CIRCOLARE PROCURA REPUBBLICA BRINDISI DEL 11/11/23

Home - Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi

Si ringrazia il Comando della Polizia Locale di Brindisi per la condivisione della CIRCOLARE DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BRINDISI DEL 11-11-23  recante chiarimenti normativi relativamente alle modifiche al D.Lgs. 152/06 in materia di abbandono e deposito incontrollati di rifiuti.

L’art. 6-ter del D.L. 105/23 “Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione” ha modificato l’art. 255/1 del D.Lgs. 152/06 prevedendo che:

Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l’ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio.”

trasformando in tal modo la violazione da illecito amministrativo a illecito penale.

La precedente versione dell’art. 255/1 del D.Lgs. 152/06 recitava:

“Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio”.

Pertanto ora l’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo realizzato da un semplice cittadino costituisce reato, come quello effettuato da un titolare d’impresa o responsabile di ente, come previsto dall’art. 256/2 D.Lgs. 152/06, il quale prevede che:

“1.  Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208209210211212214215 e 216 è punito:

a)  con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b)  con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2.  Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2.”

Giovanni Paris

COMPETENZA ALLA EMISSIONE DI ORDINANZA DI RIMOZIONE RIFIUTI EX ART. 192/2 D.LGS. 152/06: CONSIGLIO DI STATO, VII, 13/11/23 N° 9722

Sindaco | Comune di Cuglieri

CHI E’ IL SOGGETTO COMPETENTE AD EMETTERE L’ORDINANZA DI RIMOZIONE DEI RIFIUTI PREVISTA DALL’ART. 192/2 DEL D.LGS. 152/06, IL SINDACO O IL DIRIGENTE COMUNALE?

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LA NORMATIVA

ART. 192  “Divieto di abbandono” D.Lgs. 152/06

1.  L’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

2.  È altresì vietata l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

3.  Fatta salva l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

4.  Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.”.

Articolo 107  “Funzioni e responsabilità della dirigenza” T.U.E.L.

“OMISSIS

2.  Spettano ai dirigenti tutti i compiti, compresa l’adozione degli atti e provvedimenti amministrativi che impegnano l’amministrazione verso l’esterno, non ricompresi espressamente dalla legge o dallo statuto tra le funzioni di indirizzo e controllo politico-amministrativo degli organi di governo dell’ente o non rientranti tra le funzioni del segretario o del direttore generale, di cui rispettivamente agli articoli 97 e 108.

OMISSIS”

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IL CASO

E’ stata impugnata di fronte al T.A.R. ordinanza del dirigente comunale recante l’ordine di procedere alla bonifica e alla riqualificazione ambientale di un’area adibita a discarica non autorizzata, denunciando la incompetenza dello stesso alla adozione di siffatto atto.

Il T.A.R. ha ritenuto insussistente il vizio di incompetenza sull’assunto che l’ordinanza impugnata non fosse un provvedimento extra ordinem ai sensi dell’articolo 54 del D.lgs. n. 267 del 2000, quanto piuttosto atto espressione di un potere di ordinaria amministrazione di cui all’articolo 192, D.lgs. n. 152 del 2006.

La sentenza del T.A.R. viene appellata dinanzi al Consiglio di Stato censurando l’erroneità della stessa nella parte in cui ha respinto la doglianza inerente il vizio di incompetenza dell’autorità emanante, sull’assunto che il provvedimento impugnato fosse riconducibile alle ordinanze di cui all’articolo 192, comma 3, D.Lgs. n. 152 del 2006 e attribuendone, tuttavia, erroneamente la competenza al dirigente comunale anziché al Sindaco.

Si afferma che le argomentazioni del T.A.R. sarebbero errate e superate dalla giurisprudenza amministrativa, in quanto, sebbene l’articolo 107 del D.Lgs. 267 del 2000 attribuisca ai dirigenti l’attività di gestione, il citato articolo 192, nella parte in cui prevede la competenza del Sindaco in relazione all’ordinanza di rimozione, recupero e smaltimento di rifiuti e ripristino dello stato dei luoghi, è da ritenersi norma speciale.

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LA SENTENZA

La sentenza del CONSIGLIO DI STATO, VII, 13/11/23 N° 9722 si pone di “…stabilire…in primo luogo, se l’impugnata ordinanza…sia qualificabile come ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 192 del T.U. ambientale n, 152 del 2006;…in secondo luogo – e in caso di risposta affermativa al primo quesito – se possa ritenersi che il dirigente comunale fosse competente alla sua adozione. …”.

La risposta che viene data è che “…La prima delle questioni dinanzi esposte deve essere risolta nel senso che, effettivamente, l’impugnato provvedimento comunale…fosse qualificabile come ordinanza adottata ai sensi dell’articolo 192 del T.U. ambientale (in materia di ‘divieto di abbandono di rifiuti). …”,

mentre per il secondo quesito viene fornita risposta negativa, il dirigente comunale non può considerarsi competente all’adozione di un’ordinanza adottata ai sensi dell’art. 192 e ciò in base al consolidato orientamento dal quale non si rinvengono ragioni per discostarsene, ribadendo che “…l’ordinanza di rimozione dei rifiuti abbandonati può essere adottata esclusivamente dal Sindaco e non dal dirigente, poiché l’articolo 192 del decreto legislativo n. 152 del 2006 è una disposizione sopravvenuta, speciale e derogatoria rispetto all’articolo 107, comma 2 del decreto legislativo n. 267 del 2000 – il quale attribuisce in via generale ai dirigenti l’adozione di atti di natura gestionale e a rilevanza esterna…Non può pertanto essere condivisa la tesi…secondo cui il mancato, espresso richiamo – nell’ambito dell’ordinanza impugnata in primo grado – alla previsione di cui all’articolo 192 impedirebbe di fare applicazione del riparto di competenze ivi disciplinato. …Non può, poi essere condivisa la tesi del Comune secondo il quale, nel caso in esame, la competenza dirigenziale all’adozione del provvedimento impugnato in primo grado deriverebbe dal generale principio della distinzione fra l’ambito dell’indirizzo politico e quello gestionale. Al riguardo è sufficiente fare rinvio ai presupposti dell’orientamento giurisprudenziale dinanzi richiamato, il quale – come detto – si fonda sul carattere espresso, speciale e derogatorio della competenza sindacale di cui al più volte richiamato articolo 192. …”

Giovanni Paris

ART. 255/1 D.LGS. 152/06 ABBANDONO E DEPOSITO INCONTROLLATI DI RIFIUTI MODIFICATO DA ART. 6-TER D.L. 105/23: CIRCOLARE PROCURA REPUBBLICA VERONA DEL 24/11/23 N° 4105

Si segnala la CIRCOLARE DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VERONA DEL 24-11-23 N° 4105 recante chiarimenti normativi relativamente alle modifiche al D.Lgs. 152/06 in materia di abbandono e deposito incontrollati di rifiuti.

L’art. 6-ter del D.L. 105/23 “Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione” ha modificato l’art. 255/1 del D.Lgs. 152/06 prevedendo che:

Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l’ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio.”

trasformando in tal modo la violazione da illecito amministrativo a illecito penale.

La precedente versione dell’art. 255/1 del D.Lgs. 152/06 recitava:

“Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio”.

Pertanto ora l’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo realizzato da un semplice cittadino costituisce reato, come quello effettuato da un titolare d’impresa o responsabile di ente, come previsto dall’art. 256/2 D.Lgs. 152/06, il quale prevede che:

“1.  Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208209210211212214215 e 216 è punito:

a)  con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b)  con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2.  Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2.”

Giovanni Paris

INOSSERVANZA ORDINANZA COMUNALE PULIZIA E DISINFEZIONE AREA PRIVATA: CASS. PEN., I, 02/10/23 N° 39831

Rimozione rifiuti da potatura in via Gramsci a Sciacca, interrogazione di  Clelia Catanzaro - Risoluto

LA INOSSERVANZA DI ORDINANZA COMUNALE CHE IMPONGA LA PULIZIA, DISINFEZIONE, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MATERIALI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI POTATURA COSTITUISCE VIOLAZIONE DELL’ART. 650 C.P.?

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LA NORMATIVA

Art. 650 c.p. “Inosservanza dei provvedimenti dell’autorità”

“Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206″.

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Si è occupata del caso CASS. PEN., I, 02/10/23 N° 39831, la quale ribadisce che “…Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l’inosservanza di ordinanze sindacali integra la contravvenzione prevista dall’art. 650 cod. pen. solo ove si tratti di provvedimenti contingibili e urgenti, adottati in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica ipotesi normativa, mentre resta estranea alla sfera di applicazione di tale norma l’inottemperanza a ordinanze sindacali, ancorché concernenti la materia dell’igiene pubblica, volte a dare applicazione a leggi o regolamenti, posto che l’omissione, in tal caso, viene sanzionata in via amministrativa da specifiche norme del settore...”.

Pertanto, per la questione trattata, “…deve escludersi il carattere contingibile e urgente dell’ordinanza…Essa, invero, risulta emessa per ragioni di igiene e pubblica sicurezza, connesse ai danni causati dalla vegetazione che fuoriusciva dall’immobile…e la sua inottemperanza è sanzionata…da specifiche norme amministrative (dal T.U. delle leggi sanitarie e dalla legge n. 689 del 1981) e non già dall’art. 650 cod. pen. …“.

Giovanni Paris

ART. 255/1 D.LGS. 152/06 ABBANDONO E DEPOSITO INCONTROLLATI DI RIFIUTI: MODIFICA EX ART. 6-TER D.L. 105/23

Novità estate 2021 – Cral Consiglio Regionale del Lazio

TRASFORMATO IN REATO L’ABBANDONO O IL DEPOSITO INCONTROLLATI DI RIFIUTI COMMESSO DA UN SEMPLICE CITTADINO

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Si segnala che l’art. 6-ter del D.L. 105/23 “Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione” ha modificato l’art. 255/1 del D.Lgs. 152/06 prevedendo che:

Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l’ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio.”

trasformando in tal modo la violazione da illecito amministrativo a illecito penale.

La precedente versione dell’art. 255/1 del D.Lgs. 152/06 recitava:

“Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio”.

Pertanto ora l’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo realizzato da un semplice cittadino costituisce reato, come quello effettuato da un titolare d’impresa o responsabile di ente, come previsto dall’art. 256/2 D.Lgs. 152/06, il quale prevede che:

“1.  Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208209210211212214215 e 216 è punito:

a)  con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b)  con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
 

2.  Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2.”

Giovanni Paris

LINEE GUIDA “SNPA” PER L’APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DI ESTINZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI AMBIENTALI EX PARTE VI-BIS D.LGS. 152/2006

Il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA) | Agenzia  provinciale per l'ambiente e la tutela del clima | Provincia autonoma di  Bolzano - Alto Adige

Il 14/01/17 è divenuto operativo il nuovo ente denominato “Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA)”, previsto dalla L. 28/06/1616 n° 132, “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (Snpa) e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra)”.

L’obiettivo è quello di far lavorare in rete tutte le istituzioni coinvolte nel campo ambientale. Questo sistema a rete (SNPA), costituito da Ispra e dalle agenzie ambientali regionali e delle province autonome, è stato istituito per assicurare omogeneità ed efficacia all’azione di controllo pubblico della qualità dell’ambiente, a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica. A questo sistema a rete la legge attribuisce, fra gli altri, compiti fondamentali quali il monitoraggio dello stato dell’ambiente, il controllo delle fonti e dei fattori d’inquinamento, l’attività di ricerca in campo ambientale, il supporto tecnico-scientifico alle attività degli enti statali, regionali e locali, la raccolta, organizzazione e diffusione dei dati ambientali.

Precedentemente il Sistema delle Agenzie Ambientali coinvolgeva le 21 Agenzie Regionali (ARPA) e Provinciali (APPA), oltre a ISPRA. Un sistema federativo consolidato che coniugava la conoscenza diretta del territorio e dei problemi ambientali locali con le politiche nazionali di prevenzione e protezione dell’ambiente. Il Sistema istituito dalla legge 132 non è più la semplice somma di 22 enti autonomi e indipendenti, costituisce piuttosto un vero e proprio Sistema a rete che fonde in una nuova identità quelle che erano le singole componenti del preesistente Sistema. La legge attribuisce al nuovo soggetto compiti fondamentali quali:

  • attività ispettive nell’ambito delle funzioni di controllo ambientale,
  • monitoraggio dello stato dell’ambiente,
  • controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento,
  • attività di ricerca finalizzata a sostegno delle proprie funzioni,
  • supporto tecnico-scientifico alle attività degli enti statali, regionali e locali che hanno compiti di amministrazione attiva in campo ambientale,
  • raccolta, organizzazione e diffusione dei dati ambientali che, unitamente alle informazioni statistiche derivanti dalle predette attività, costituiranno riferimento tecnico ufficiale da utilizzare ai fini delle attività di competenza della pubblica amministrazione.

L’ente produce una serie di pubblicazioni, tra le quali “Le Linee Guida SNPA”, dei manuali tecnici specialistici che contengono specifiche raccomandazioni su temi prioritari legati alla gestione dell’ambiente, frutto dell’attività di Gruppi di Lavoro del Sistema o Tavoli specifici, approvati e deliberati dal Consiglio SNPA.

La specifica Linea guida raggiungibile al link sottostante contiene un’organica illustrazione dei vari aspetti della procedura estintiva delle contravvenzioni ambientali alla luce dei principali indirizzi ed orientamenti applicativi emersi a livello nazionale e dell’esperienza applicativa maturata dalle componenti del SNPA.

Linee Guida SNPA per l’applicazione della Procedura di estinzione delle contravvenzioni ambientali, ex parte VI-bis D.Lgs. 152/2006 – Aggiornamento 2021

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Rifiuti abbandonati, interviene la Polizia locale che sanziona sei persone  - QuiSenigallia

Diverse Procure della Repubblica hanno emanato dettagliate linee guida ed indirizzi operativi (alcune prevedendo e allegando specifica modulistica).

Le suddette indicazioni sono state pubblicate in tre parti, in ordine alfabetico delle Procure emittenti (la data indica il giorno della loro emissione).

LINEE GUIDA DELLE PROCURE SU ESTINZIONE REATI AMBIENTALI EX ARTT. 318-BIS/318-OCTIES D.LGS. 152/06 – PARTE PRIMA

LINEE GUIDA DELLE PROCURE SU ESTINZIONE REATI AMBIENTALI EX ARTT. 318-BIS/318-OCTIES D.LGS. 152/06 – PARTE SECONDA

LINEE GUIDA DELLE PROCURE SU ESTINZIONE REATI AMBIENTALI EX ARTT. 318-BIS/318-OCTIES D.LGS. 152/06 – PARTE TERZA

Giovanni Paris

ABBANDONO DI RIFIUTI DA PARTE DI IMPRESA – ART. 256 D.LGS. N° 152/06: CASS. PEN., III, 20/01/23 N° 2339

Smaltimento di Calcinacci e Materiali di Cantiere a Napoli

IL REATO DI ABBANDONO DI RIFIUTI DA PARTE DI TITOLARE DI IMPRESA E’ REATO COMUNE O REATO PROPRIO?

L’art. 256 del D.Lgs. 152/06  “Attività di gestione di rifiuti non autorizzata” dispone che:

“1.  Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208209210211212214215 e 216 è punito:

a)  con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b)  con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2.  Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2.

omissis”

L’art. 192 del D.Lgs. 152/06  “Divieto di abbandono” prevede che:

“1.  L’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

2.  È altresì vietata l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

3.  Fatta salva l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

4.  Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.”.

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Cosa si intende per reato comune e reato proprio?

Si legga l’articolo REATO “COMUNE” E REATO “PROPRIO” nel quale si tratta delle categorie suddette e delle loro differenze.

Alla domanda risponde con chiarezza e puntualità sostanziale Cass. Pen., III, 20/01/23 n° 2339, ribadendo che il reato è proprio e sottolineando che la qualità di imprenditore non deriva da una situazione formale, ma bisogna riferirsi a quella sostanziale, di fatto “…non v’è dubbio che il reato di cui all’art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, sia un reato proprio che può essere commesso solo dal titolare dell’impresa, dai responsabili di enti e da coloro che, comunque, di fatto esercitano o poteri gestori dell’impresa…, tale qualità…può essere dimostrata in qualsiasi modo ed essere desunta anche dalle modalità stesse di consumazione del reato non essendo necessaria, ai fini della consumazione del reato stesso, la qualifica formale di imprenditore,…è stato, infatti, precisato (e deve essere ribadito) che il reato di cui all’art. 256, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è configurabile nei confronti di qualsiasi soggetto che abbandoni rifiuti nell’esercizio, anche di fatto, di una attività economica, indipendentemente dalla qualifica formale dell’agente o della natura dell’attività medesima…non rilevando la qualifica formale dell’autore della condotta, quanto la riconducibilità della stessa ad una attività oggettivamente imprenditoriale, qualunque essa sia…”.

Giovanni Paris

QUALIFICA DI POLIZIA GIUDIZIARIA DELLE “GUARDIE ZOOFILE”: CASS. PEN., III, 17/02/21 N° 6146 – CONSIGLIO DI STATO, III, 21/06/22 N° 5202

Corso per guardie zoofile contro il maltrattamento degli animali - Prima  Treviglio

LE GUARDIE ZOOFILE SVOLGONO FUNZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA RIVESTENDO PERTANTO LA RELATIVA QUALIFICA?

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 6, comma 2 “Vigilanza” L. 20/07/04 n° 189
“Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”.

2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.

Art. 27  “Vigilanza venatoria” L. 11/02/92 n° 157
“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”.

1.  La vigilanza sulla applicazione della presente legge e delle leggi regionali è affidata:

a)  agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni. A tali agenti è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Detti agenti possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia di cui all’art. 13 nonché armi con proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all’art. 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65;
b)  alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell’ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2.  La vigilanza di cui al comma 1 è, altresì, affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; è affidata altresì alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.

omissis

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LA GIURISPRUDENZA

ENPA Guardie Zoofile Roma

Sull’argomento particolarmente importante è la sentenza Cass. Pen., III, 17/02/21 n° 6146, da leggere tutta e con attenzione, per il puntuale richiamo alle diverse disposizioni normative succedutesi nel tempo e per lo sviluppo logico-giuridico che sorregge il pronunciamento, la Corte premette che  è “…consapevole dell’esistenza di un contrasto interpretativo nella giurisprudenza di legittimità in ordine alle competenze delle guardie zoofile: secondo alcune pronunce, infatti, le guardie particolari giurate delle associazioni zoofile riconosciute, nominate con decreto prefettizio, non rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria con riguardo ai controlli in materia venatoria, per il solo fatto che è a loro affidata, ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge n. 189 del 2004, la vigilanza sull’applicazione di tale legge e delle altre norme a tutela degli “animali da affezione”, in quanto rientrano in questa categoria i soli animali domestici o di compagnia, con esclusione della fauna selvatica; viceversa, secondo un diverso approdo interpretativo, le guardie zoofile nominate con decreto prefettizio rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, anche nel caso in cui svolgano attività di vigilanza sulla fauna selvatica. …”.

Il Supremo Consesso ha chiarito che in tema di caccia, alle guardie zoofile dell’E.n.p.a., alla luce della L. n. 189 del 2004, art. 6 e a seguito della perdita della personalità di diritto pubblico, non può riconoscersi la veste di agenti di polizia giudiziaria, se non rispetto agli animali d’affezione, tra cui non può farsi rientrare la fauna selvatica. Tuttavia, le stesse, quali guardie giurate di un’associazione di protezione ambientale riconosciuta (ex lege), possono esercitare i poteri di vigilanza e di accertamento indicati nella L. n. 157 del 1992, art. 28, commi 1 e 5, ovvero “possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, l’esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino di cui all’art. 12, comma 12, del contrassegno della polizza di assicurazione, nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata”, e inoltre possono accertare, anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni sull’attività venatoria, redigere verbali, conformi alla legislazione vigente, in cui devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, dovendo trasmetterli all’Ente da cui dipendono e all’Autorità competente ai sensi delle disposizioni vigenti, aggiungendo che i poteri di polizia amministrativa delle guardie zoofile delle associazioni volontarie di protezione sono ricollegati alla normativa regionale, in virtù di quanto stabilito dall’art. 27 della legge statale n. 157/1992.

Si legga anche Cass. Pen., III, 06/04/21 n° 12961.

Si veda infine altresì la recente sentenza del Consiglio di Stato, III, 21/06/22 n° 5202 la quale ricorda che “…La questione riguardante i poteri degli operatori, volontari e non, nel settore della tutela degli animali e del patrimonio zootecnico (tra i quali rientrano anche le guardie giurate al servizio dell’ENPA) è stata esaminata più volte dalla giurisprudenza amministrativa e penale, che ha focalizzato l’attenzione sulla portata delle diverse norme succedutesi nel tempo…” e che “…Il risultato ermeneutico cui è approdata la giurisprudenza è nel senso di riconoscere agli agenti dell’ENPA estesi poteri, comprensivi anche delle attribuzioni degli agenti di polizia giudiziaria, nel solo ambito della protezione degli animali di affezione…”, specificando che “…a tale riguardo, secondo l’Accordo Stato-Regioni sul benessere degli animali da compagnia e pet therapy del 6 febbraio 2003, recepito con DPCM 28 febbraio 2003, si intende “da compagnia” (o da affezione) “ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall’uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all’uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità.”…”, mentre“…per quanto riguarda, invece, il più ampio settore della tutela degli animali in generale (riguardante, fra l’altro, i campi dell’attività venatoria, della conservazione della fauna selvatica, dello svolgimento della zootecnia, dell’itticoltura e della pesca, nonché dell’utilizzo degli animali nelle attività circensi e dello spettacolo;), tali soggetti restano titolari di meri poteri di polizia amministrativa, qualora la normativa statale o regionale preveda tali attribuzioni…”.

La conclusione quindi è che le “…guardie giurate possono eccezionalmente assumere i poteri tipici della polizia giudiziaria (di cui agli artt. 55 e 57 c.p.p.) con riguardo al ristretto ambito della protezione degli animali di affezione, così delimitando i poteri che altre fonti hanno riconosciuto alle guardie giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute…,la norma delinea la competenza delle guardie giurate, stabilendo che – per il solo limitato ambito della protezione degli animali di affezione – tali soggetti sono dotati anche dei poteri di polizia giudiziaria….

Giovanni Paris

ABBANDONO DI RIFIUTI E ORDINANZA DI RIMOZIONE A CARICO DEL PROPRIETARIO DEL TERRENO: T.A.R. CAMPANIA, V, 19/09/22, N° 5818

Castelfranco di Sotto, maxi intervento di pulizia di rifiuti abbandonati

IL PROPRIETARIO DEL TERRENO DOVE E’ AVVENUTO UN ABBANDONO DI RIFIUTI E’ SEMPRE TENUTO ALLA RIMOZIONE DEGLI STESSI A TITOLO DI RESPONSABILITA’ OGGETTIVA?

L’art. 192  “Divieto di abbandono” del T.U. sull’ambiente D.Lgs. 152/06 dispone:

“1.  L’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

2.  È altresì vietata l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

3.  Fatta salva l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

4.  Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.”

La risposta è NEGATIVA, il proprietario del terreno dove si accerta l’abbandono di rifiuti non è sempre responsabile e tenuto alla rimozione degli stessi in forza di tale sua qualità, quindi a titolo di responsabilità oggettiva, ma solo se la violazione sia allo stesso imputabile a titolo di dolo o colpa e ciò a seguito e in base ai necessari, obbligatori accertamenti che devono essere svolti dagli organi di controllo/accertatori, instaurando quindi un contradditorio con la parte, se tale procedura non viene osservata e la responsabilità non viene accertata i provvedimenti dell’autorità sono illegittimi, questo è stato ribadito dalla sentenza del T.A.R. Campania, V, 19/09/22, n° 5818 (scarica e leggi) nella quale si richiama l’art. 192, commi 1 e 3 sopra riportati, affermando che

“…- in virtù di tale prescrizione, secondo consolidata giurisprudenza anche di questo Tribunale…l’obbligo di rimozione grava in via principale sull’inquinatore e, in solido, sul proprietario del terreno e sui titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, qualora a costoro sia imputabile una condotta dolosa o colposa, da accertarsi previo contraddittorio, secondo il principio di matrice eurounitaria in materia ambientale per cui “chi inquina paga”;

– più in dettaglio, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 152/2006, il proprietario o titolare di altro diritto di godimento sul bene risponde della bonifica del suolo, in solido con colui che ha concretamente determinato il danno, non a titolo di responsabilità oggettiva ma soltanto ove sia responsabile quanto meno a titolo di colpa, anche omissiva, per non aver approntato l’adozione delle cautele volte a custodire adeguatamente la proprietà, occorrendo la dimostrazione del dolo (espressa volontà o assenso agevolativo del proprietario in concorso nel reato) o della colpa attiva (imprudenza, negligenza, imperizia) ovvero omissiva (mancata denuncia alle autorità del fatto) per aver tollerato l’illecito;

per accertare la rimproverabilità della condotta occorre, d’altra parte, che gli organi preposti al controllo svolgano approfonditi accertamenti in contraddittorio con i soggetti interessati, di talché, in mancanza, non possono porsi incombenti a carico dei proprietari o titolari di diritti di godimento delle aree…,posto che “deve escludersi la natura di obbligazione propter rem dell’obbligo di ripristino del fondo a carico del titolare di un diritto di godimento sul bene; per regola generale non è quindi configurabile una sorta di responsabilità oggettiva facente capo al proprietario o al possessore dell’immobile in ragione di tale sola qualità”;

– applicando le superiori coordinate ermeneutiche al caso in esame, emerge l’illegittimità dell’avversata azione amministrativa, atteso che il ricorrente, allo stato, non risulta presentare alcuna delle condizioni rilevanti ai fini dell’applicazione dell’art. 192 del D. Lgs. 152/2006, essendo stato individuato quale destinatario degli obblighi di rimozione e di smaltimento in forza della mera qualità di proprietario del terreno oggetto di sversamento da parte di ignoti benché, alla stregua delle svolte considerazioni in diritto, la mera condizione di titolare dell’immobile nel quale sarebbero stati rinvenuti i rifiuti non sarebbe di per sé sufficiente ai fini della irrogazione della misura occorrendo, come si è visto, che la violazione sia imputabile al proprietario a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dagli organi ed enti preposti al controllo;

– sotto il profilo procedimentale, sussiste anche certamente la violazione del contraddittorio, imposto dall’art. 7 della L. 241/1990; difatti, l’ordinanza di rimozione dei rifiuti abbandonati ex art. 192 del Codice dell’Ambiente deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati, stante la rilevanza dell’eventuale apporto procedimentale che tali soggetti possono fornire, quanto meno in riferimento all’ineludibile accertamento delle effettive responsabilità per l’abusivo deposito di rifiuti;

– si palesa pertanto illegittima l’ordinanza in contestazione, con la quale si è ordinato di provvedere alla rimozione e smaltimento dei rifiuti, in quanto non preceduta dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento, risultando così violato il diritto alla partecipazione procedimentale, anche al fine di poter dimostrare l’assenza del requisito soggettivo del dolo o della colpa;…”.

Giovanni Paris

ABBANDONO DI RIFIUTI IN AREA PRIVATA


Foligno, rifiuti abbandonati in un terreno agricolo: scattano gli  accertamenti dell'ispettore ambientale

Problematica di indubbio interesse è quella di come si deve procedere nel caso di rinvenimento da parte degli Organi di Polizia di un abbandono di rifiuti in un’area privata.

Si potrà sempre introdurre il concetto di “abbandono di rifiuti” ovvero esistono altre circostanze che scagionano da quest’illecito il proprietario dell’area interessata a questo fenomeno?
 
Si riporta un articolo, redatto dallo scrivente ed inserito fra i capitoli dell’ultimo libro in fase di pubblicazione, con il quale si procede alla descrizione di fatti di questa natura, si danno indicazioni su come agire nelle fasi conseguenti all’accertamento e sul relativo iter procedurale.
 
 
 

                                                                                         Dott. Alberto Casoni

Docente APL Marche “Ambiente”

Alberto Casoni - Perito Industriale - ex responsabile ...

 

DIVIETO DI ACCESSO DI CANI IN GIARDINI E PARCHI PUBBLICI: TAR CAMPANIA, V, 05/10/22 N° 6173

divieto_cani

IL COMUNE PUO’ PREVEDERE UN DIVIETO GENERALIZZATO DI ACCESSO AI CANI, MUNITI ANCHE DI GUINZAGLIO O MUSERUOLA, IN TUTTI I GIARDINI E PARCHI PUBBLICI CITTADINI?

Sull’argomento pubblicammo tempo fa un articolo DIVIETO DI ACCESSO DI CANI IN GIARDINI E PARCHI PUBBLICI nel quale riportammo una serie di pronunciamenti della giustizia amministrativa dei T.A.R. di diverse Regioni.

Si segnala la sentenza del TAR Campania, V, 05/10/22 n° 6173 con la quale il collegio ha affermato che “…L’ordinanza sindacale che rechi, come nella specie, il divieto assoluto di introdurre cani, anche se custoditi, nelle aree ricomprese nel centro storico ovvero dei parchi cittadini dedicati all’intrattenimento ludico dei bambini – pur se in ragione delle meritevoli ragioni di tutela dei cittadini in considerazione della circostanza che i cani vengono spesso lasciati senza guinzaglio e non ne vengono raccolte le deiezioni – risulta essere eccessivamente limitativa della libertà di circolazione delle persone ed è in tal modo posta in violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità. …”,

sottolineando come

“…lo scopo perseguito dall’Ente locale di mantenere il decoro e l’igiene pubblica, nonché la sicurezza dei cittadini, avrebbe potuto essere soddisfatto non tanto mediante un generico divieto di accesso alle aree indicate, quanto attraverso l’attivazione dei mezzi di controllo e di sanzione rispetto all’obbligo per gli accompagnatori o i custodi di cani di rimuovere le eventuali deiezioni con appositi strumenti e di condurli in aree pubbliche con idonee modalità di custodia (guinzaglio e museruola), trattandosi di obblighi imposti dalla disciplina generale statale. Pertanto, il Sindaco avrebbe potuto fronteggiare gli eventuali comportamenti incivili da parte dei conduttori di cani, al fine di prevenire le negative conseguenze di tali condotte, con l’esercizio degli ordinari poteri di prevenzione, vigilanza, controllo e sanzionatori di cui dispone l’Amministrazione. …”

dal momento che

“…le esigenze poste a fondamento della gravata ordinanza risultano già compiutamente salvaguardate dalla disciplina vigente in materia, che impone di condurre i cani al guinzaglio e di rimuovere le eventuali deiezioni, dovendo quindi l’Amministrazione Comunale adoperarsi – in luogo dell’indiscriminato divieto di accesso dei cani alle aree verdi pubbliche – al fine di rendere cogenti tali misure mediante una efficace azione di controllo e di repressione, in tal modo rendendo possibile il raggiungimento del pubblico interesse attraverso strumenti idonei e nel rispetto del principio di proporzionalità dei mezzi rispetto ai fini perseguiti. …”.

L’organo giudicante ha così inteso aderire “…al costante orientamento giurisprudenziale formatosi in ordine a fattispecie analoghe (ex plurimis: T.A.R. Basilicata, 17 ottobre 2013, n. 611; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 28 maggio 2014, n. 225; T.A.R. Lombardia, Milano, 22 ottobre 2013 n. 2431)…” dichiarando la fondatezza del ricorso.

Giovanni Paris

MODALITA’ DI GESTIONE DI MATERIALI CONTENENTI AMIANTO

Tetto in eternit: come riconoscerlo e cosa fare

Domanda:

Come si deve procedere in caso di rinvenimento di oggetti costituiti da MCA (materiale contenente amianto) meglio conosciuti come “materiali in eternit” ovvero nel caso in cui un cittadino dovesse presentare una segnalazione in merito alla presenza di un manufatto contenente amianto?

Premessa:

Con l’adozione della Legge 27 marzo 1992 n. 257, avente per oggetto “Norme relative alla cessazione dell’impiego dell’amianto” (pubblicata sul Suppl.Ord. alla Gazzetta Ufficiale n. 87 del 13 aprile 1992), sono state regolamentate le modalità di gestione in fase di dismissione dei materiali contenenti amianto: i cosiddetti MCA.

Il CAPO III della summenzionata normativa, all’art. 8 dal titolo “Classificazione, imballaggio, etichettatura”, stabilisce:

1: La classificazione, l’imballaggio e l’etichettatura dell’amianto e dei prodotti che contengono amianto i quali sono disciplinati dalla legge 29 maggio 1974, n. 256, e successive modificazioni e integrazioni, e dal D.P.R. 24 maggio 1988, n. 215

…omissis…

Con l’art. 12 della legge 257/92, sono state stabilite le modalità relative alla rimozione dell’amianto nel rispetto delle cautele relative alla tutela dell’ambiente.

Con lo stesso provvedimento si è altresì stabilito che le Unità Sanitarie Locali effettuano l’analisi del rivestimento degli edifici di cui all’articolo 10, comma 2, lettera l) della suddetta Legge 257/92, avvalendosi anche del personale degli uffici tecnici erariali e degli uffici tecnici degli enti locali.

Al comma 3 dell’art. 12, è stato decretato altresì che qualora non si possa ricorrere a tecniche di fissaggio, e solo nei casi in cui i risultati del processo diagnostico la rendano necessaria, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano dispongono la rimozione dei materiali contenenti amianto, sia floccato che in matrice friabile. Il costo delle operazioni di rimozione è a carico dei proprietari degli immobili.

Mentre con il comma 4, è stato decretato che le imprese che operano per lo smaltimento e la rimozione dell’amianto e per la bonifica delle aree interessate debbono iscriversi a una speciale sezione dell’albo di cui all’articolo 10 del decreto-legge 31 agosto 1987, n. 361, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 ottobre 1987, n. 441 (attualmente Decreto Ministeriale 3 giugno 2014 n. 120).

  1. I rifiuti di amianto sono classificati tra i rifiuti speciali, tossici e nocivi, ai sensi dell’articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 10 settembre 1982, n. 915, in base alle caratteristiche fisiche che ne determinano la pericolosità, come la friabilità e la densità.

Considerato che il D.P.R. 915/82 è stato abrogato, attualmente la normativa di riferimento viene regolamentata dall’art. 227 del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152 e succ. modif. ed integrazioni, il quale ha inserito questa fattispecie di rifiuto fra i “Rifiuti Speciali Pericolosi”.

Allegati:

Elenco materiali “potenzialmente” contenenti amianto.

Tabella (prevista dall’articolo 1, comma 2):

a) lastre di amianto piane o ondulate, di grande formato (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge);

b) tubi, canalizzazioni e contenitori per il trasporto e lo stoccaggio di fluidi, ad uso civile e industriale (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge);

c) guarnizioni di attrito per veicoli a motore, macchine e impianti industriali (un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge);

d) guarnizioni di attrito di ricambio per veicoli a motore, veicoli ferroviari, macchine e impianti industriali con particolari caratteristiche tecniche (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge);

e) guarnizioni delle testate per motori di vecchio tipo (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge);

f) giunti piatti statici e guarnizioni dinamiche per elementi sottoposti a forti sollecitazioni (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge);

g) filtri e mezzi ausiliari di filtraggio per la produzione di bevande (un anno dalla data di entrata in vigore della presente legge);

h) filtri ultrafini per la sterilizzazione e per la produzione di bevande e medicinali (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge);

i) diaframmi per processi di elettrolisi (due anni dalla data di entrata in vigore della presente legge).

Ciò detto, quali sono gli accorgimenti da adottare e quali sono le competenze degli Organi preposti al controllo?

Suddividiamo queste casualità in due specifiche circostanze, più precisamente:

  • Rinvenimento di manufatti in materiale, potenzialmente, contenenti amianto;
  • Gestione di manufatti contenenti amianto.

Caso n. 1:

Nel caso di rinvenimento di manufatti abbandonati su area pubblica e/o privata soggetta ad uso pubblico, nonché, su area privata, l’Organo di controllo che ha effettuato il rinvenimento deve:

  1. contattare immediatamente il personale dell’ARPA (Agenzia Regionale Protezione Ambiente) il quale dovrà procedere al campionamento, nel rispetto delle norme di tutela della salute ed avvalendosi degli appositi D.P.I. (L. 81/2009), per poter sottoporre, questi frammenti di campioni prelevati, alle specifiche analisi di Laboratorio aventi sede nelle medesime ARPA;
  2. dopo aver accertato che il materiale sottoposto a campionamento è un materiale contenente amianto, gli Uffici delle ARPA ne daranno comunicazione al Sindaco territorialmente competente al luogo di rinvenimento. L’Autorità Amministrativa avrà l’obbligo di adottare specifica Ordinanza sindacale nel rispetto del 3° comma dell’art. 192 del Decreto legislativo 152/2006. Tutto ciò previo parere da parte del Medico Sanitario avente sede presso l’Autorità Sanitaria Locale territorialmente competente il quale avrà altresì anche l’obbligo di indicare le prescrizioni che dovranno essere adottate ai fini delle operazioni di rimozione, raccolta ed invio ad impianti debitamente autorizzati alla loro gestione.

Nel caso in cui dalle analisi di laboratorio questi materiali non presentino componenti riconducibili alla presenza di amianto, dovranno essere adottate le modalità previste per i casi contemplati dall’art. 192 del D. Lgs 152/06, relativamente ai rifiuti rinvenuti su aree pubbliche e/o aree private soggette ad uso pubblico ovvero per i casi di rinvenimento di rifiuti su aree private.

Caso n. 2

Nel caso di rinvenimento di manufatti, potenzialmente, compresi fra quelli contenenti amianto, meglio conosciuti come “MCA”, ovvero in caso di segnalazione da parte di cittadini circa la presenza di questi manufatti, debbono essere interessati gli appositi uffici, aventi sede presso le sedi delle Aziende Sanitarie Uniche Regionali meglio conosciute come “ASUR” e/o ASL a seconda della Regione di appartenenza.

Tecnici specializzati in materia di prevenzione “rischi amianto”, hanno il compito di verificare, mediante specifici sopralluoghi, l’entità del manufatto segnalato, lo stato di conservazione e, nel caso in cui accertino delle anomalie, procedere alla segnalazione al Sindaco territorialmente competente il quale avrà l’onere dell’adozione di specifica Ordinanza Sindacale ai sensi dell’art. 50 del T.U.L.E.L. 267/2000 nel rispetto delle indicazioni stabilite dall’art. 192, comma 3 del D. Lgs 152/06.

Con l’Ordinanza sindacale verranno fissati dei tempi in cui, il soggetto proprietario, legale rappresentante di un’azienda, Amministratore e/o obbligato in solido, ovvero altro soggetto a cui possono essere attribuite delle responsabilità (si pensi al capo del condominio in caso di copertura di uno stabile adibito a civile abitazione), dovranno procedere alla presentazione di un “piano di dismissione” di questi manufatti a firma di un Tecnico iscritto agli specifici Albi professionali.

Il piano di dismissione dovrà contenere il nominativo della Ditta appositamente specializzata per l’esercizio di queste operazioni la quale dovrà essere Iscritta all’Albo Gestori Ambientali di cui al Decreto Ministeriale 120/2014 nella specifica Categoria: per l’esattezza alla Cat. 10 “bonifica di beni contenenti amianto”.

Prima di procedere all’avvio delle operazioni di dismissione di questi manufatti, il “piano di gestione” deve essere approvato dal personale debitamente preposto presso l’ASUR.

Ad ogni buon conto, la normativa di riferimento, ha escluso la possibilità di utilizzare, successivamente alla pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale, di commercializzare ed utilizzare nuovi manufatti contenenti amianto; la medesima normativa, ha altresì previsto un censimento a livello regionale di questi materiali al fine di monitorare le operazioni di gestione nei casi in cui ci sia una dismissione volontaria ovvero che gli stessi debbono essere rimossi a seguito di specifica ordinanza sindacale.

Tuttavia, la norma di riferimento ha previsto altresì, sempre previo parere tecnico da parte dei Tecnici appositamente preposti negli Uffici dell’ASUR, la possibilità della “messa in sicurezza” di questi manufatti previo “incapsulamento”.

Questa operazione può essere realizzata, sempre mediante l’avvalimento di Ditte specializzate, con la stesa di vernici di copertura sopra questi manufatti oppure, mediante l’apposizione di altri manufatti con le medesime modalità di realizzazione dei cosiddetti “pannelli sandwich”: si pensi ad esempio alle onduline utilizzate per la copertura di immobili.

Nel caso in specie verranno posizionate delle lastre nelle parti inferiore e superiore di questo manufatto in modo da racchiudere la lastra in “eternit” all’interno di questo “pacchetto”.

Altra modalità di contenimento di eventuali dispersioni di fibre di amianto nell’ambiente può essere realizzata mediante l’applicazione del poliuretano espanso nelle superfici superiore ed inferiore del manufatto che si intende proteggere.

Conclusioni

La Legge 257/92 quindi ha vietato, successivamente alla sua pubblicazione in Gazzetta Ufficiale la fabbricazione e l’utilizzo di nuovi manufatti in “eternit”; la stessa ha altresì stabilito le modalità di censimento, verifica e dismissione di questi manufatti. 

La medesima norma, tuttavia non ha “bandito” la presenza di manufatti contenenti amianto qualora questi non presentino cause di pericolo di dispersione in atmosfera ed in ambiente terrestre, di fibre di amianto.

Dott. Alberto CasoniAlberto Casoni - Perito Industriale - ex responsabile ...

Docente APL Marche “Ambiente”

RINVENIMENTO DI CARCASSE DI ANIMALI MORTI IN AREE PUBBLICHE E PRIVATE SOGGETTE AD USO PUBBLICO

Smaltimento Carcasse Animali Morti - Domestici e in Strada

In caso di rinvenimento da parte di Organi di Polizia, ovvero, a seguito di segnalazione da parte di cittadini, di carcasse di animali morti come ci si deve comportare?

Le carcasse degli animali morti per cause diverse dalla macellazione per consumo umano debbono essere raccolte da Ditte specializzate, debitamente autorizzate dal Servizio Veterinario dell’ASUR territorialmente competente alla sede legale del titolare della Ditta esercente questo tipo di attività ai sensi del Regolamento Comunitario 1069/2009.
La successiva destinazione potrà essere solo ed esclusivamente la “termodistruzione” presso impianti d’incenerimento debitamente autorizzati dalla Regione e/o dalla Provincia se espressamente delegata.
Per il vero, esistono delle deroghe per gli animali d’affezione di piccola taglia (cani, gatti, uccelli, ecc) per i quali, se il proprietario è in possesso di un giardino e/o di un terreno agricolo, questi animali deceduti possono essere interrati in questi siti a condizione che ci sia un’autorizzazione espressamente rilasciata, in forma scritta, da parte del Veterinario dell’ASUR il quale ha anche l’onere di impartire le dovute prescrizioni (esclusione nei paraggi di fonti di approvvigionamento di acque destinate al consumo umano, profondità della buca, utilizzo di sostanze disinfettanti quali calce, ecc).
Altra deroga può essere concessa dal Veterinario dell’ASUR territorialmente competente quando i costi per le operazioni di recupero potrebbero essere troppo esosi ovvero le condizioni di recupero siano proibitive; si pensi al capo di bestiame, bovino, equino, caprino, ovino il quale scivola in un burrone di montagna e non è possibile procede, come detto, al recupero del medesimo. In queste circostanze, seguendo quelle prescrizioni già dette per gli animali d’affezione (esclusione di fonti di approvigionamento di acque destinate al consumo umano, modalità di scavo e dimensione della buca, disinfettante, ecc.
In tutti gli altri casi valgono le disposizioni generali.
Inoltre, il Regolamento comunitario 1069/2009, detta altresì anche le regole per la gestione delle parti derivanti dalle operazioni di macellazione di capi di bestiame i quali, per la loro natura non sono commestibili.
Questi materiali definiti “il quinto quarto” dell’animale (considerato che l’animale macellato viene suddiviso in quattro parti due mezzene a sua volta divisibili per due – parte anteriore e parte superiore), vengono trasformati per la realizzazione di beni di consumo. 
Si allegano alla presente due casistiche documentate.

Dott. Alberto CasoniAlberto Casoni - Perito Industriale - ex responsabile ...

Docente APL Marche “Ambiente”

ABBRUCIAMENTO DEGLI SCARTI VEGETALI

Rischio incendi, prorogato al 15 aprile il divieto di abbruciamenti -  Notizie | TVL TV Libera

DOMANDE:

1) Quando possono essere bruciati gli scarti vegetali derivanti dalla normale pratica agricola? 

2) Quali sono i soggetti che possono essere ammessi all’utilizzo di questa procedura?

3) Quando possono essere bruciati gli scarti vegetali derivanti dalla manutenzione del verde? 

RISPOSTE:

1) Per la prima casistica si riporta sotto il disposto dell’art. 182, comma 6 bis del D.Lgs 152/06.

2) Possono avvalersi di questa procedura esclusivamente coloro che sono classificati giuridicamente (iscritti alla C.C.I.A.A) con la qualifica di Imprenditore agricolo e dispongano di almeno un  ettaro (1 ha) di terreno agricolo per ogni tre metri steri/giorno (misura agronomica che significa, a grandi linee vuoto per pieno), a condizione che gli scarti derivanti dalla combustione vengano riutilizzati come “ammendanti agrari” in sostituzione dei concimi sintetici.

3) Per coloro che praticano per professione la manutenzione del verde pubblico e/o privato, questa deroga è esclusa.

In questi casi coloro che procedono all’abbruciamento di questi scarti incorrono in tre sanzioni:

a) illecito smaltimento di rifiuti (art. 208 e/o 216 sanzionato dall’art. 256 del D.Lgs 152/06);

b) violazione dell’art. 269, sanzionato dall’art. 279 del D.Lgs 152/06, per aver immesso fumi in atmosfera in assenza della specifica autorizzazione;

c) violazione art. 674 C.P. “Getto pericoloso di cose”.

La disposizione normativa che viene affrontata è costituita dalle integrazioni apportate all’articolo 182 del summenzionato D. Lgs. 152/06, in particolare l’aggiunta del comma 6-bis (attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro). Con tale modifica integrativa il Legislatore ha inteso ratificare una pratica operativa adottata dagli imprenditori agricoli da tempo; verrebbe da pensare che questa procedura di disfarsi degli scarti di potatura rientri fra quelle che il nostro ordinamento giuridico ha inteso inserire fra: usi, costumi e consuetudini. Una modalità d’intervento la quale sembrerebbe possedere i principi ispiratori dell’ordinamento giuridico poiché fra le “Fonti del Diritto” rientrano a pieno titolo anche usi, costumi e consuetudine. Ciò detto, per quanto riguarda questa particolare gestione degli scarti vegetali derivanti dalla normale pratica agricola, vanno comunque fatte salve le disposizioni di tipo generale relativamente ai periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, unitamente alle disposizioni impartite dai comuni e le altre amministrazioni competenti. Questi possono differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all’aperto e in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli nonché, in tutti i casi in cui, da tale attività, possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute   umana, con   particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)

Di seguito si riporta integralmente la disposizione normativa (art. 182 comma 6 bis del D. Lgs 152/06).

“Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all’art. 185, comma 1, lett. f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti e non attività di gestione rifiuti.

Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.

I Comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale  di cui al presente comma  all’aperto in tutti i casi in cui sussistono  condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli  e in tutti i casi in cui da tale attività possono derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare  riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).”

Allegato: DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA ABBRUCIAMENTO

Alberto Casoni - Perito Industriale - ex responsabile ...

Dott. Alberto Casoni

Docente APL Marche “Ambiente”

DIVIETO DI ACCENDERE FUOCHI D’ARTIFICIO: TAR LOMBARDIA, IV, 21/09/22 N° 2034

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E’ LEGITTIMO PREVEDERE CON ORDINANZA O REGOLAMENTO COMUNALE IL DIVIETO ASSOLUTO SU TUTTO IL TERRITORIO, ANCHE SE TEMPORALMENTE LIMITATO, DI ACCENSIONE DI FUOCHI ARTIFICIALI APPARTENENTI A QUALSIASI TIPOLOGIA?

La risposta ci viene dal recente pronunciamento del TAR LOMBARDIA, IV. 21/09/22 N° 2034  (scarica e leggi) che ha disposto l’annullamento di una norma regolamentare comunale avente tale contenuto.

L’organo di giustizia amministrativa argomenta compiutamente il giudizio ricordando che “…la potestà regolamentare comunale rinviene il proprio fondamento nella Costituzione che, all’art. 117, sesto comma, terzo periodo, stabilisce che “i Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”. Anche la legislazione primaria riconosce espressamente una tale potestà, statuendo che, “nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni” (art. 7 del D. Lgs. n. 267 del 2000 – Testo unico degli Enti locali. …”.

Continua affermando che “…Tale assetto – direttamente correlato alla circostanza che il Comune è Ente a competenza generale, rappresentativo della collettività presente sul proprio territorio (cfr. art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 267 del 2000) – deve essere tuttavia coordinato con l’applicazione nell’ambito pubblicistico – almeno in via generale e salvo eccezioni – del principio di legalità (ex art. 97 Cost.), che presuppone la sussistenza di una norma primaria attributiva, anche in via implicita, del potere o della funzione a un determinato organo o Ente, in modo da legittimarne l’intervento in sede normativa, e quindi anche regolamentare…”.

Osserva come “…la disposizione impugnata…che stabilisce il “divieto di accendere fuochi d’artificio (compresi i petardi, mortaretti e artifici esplodenti in genere) nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 marzo”, vada a interferire con una materia – quella dei materiali esplodenti – di competenza legislativa (e regolamentare) esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lett. d, Cost.), già oggetto di compiuta disciplina da parte del D. Lgs. n. 123 del 2015, a sua volta attuativo della Direttiva n. 2013/29/UE. In particolare, la contestata disposizione comunale – sebbene adottata nel perseguimento di finalità di tutela ambientale (certamente rientranti nella titolarità del Comune con riguardo al proprio ambito territoriale) – si pone in netto contrasto con la normativa sovraordinata ed eccede l’ambito di competenza dell’Ente locale. …”.

Inoltre sottolinea che “…Nemmeno la normativa in materia di qualità dell’aria abilita il Comune ad adottare norme regolamentari derogatorie della normativa settoriale primaria riguardante l’utilizzo del materiale pirotecnico. In tal senso la legislazione ordinaria che si occupa della tutela della qualità dell’aria (relativa alla materia “ambiente”, pure appartenente alla competenza esclusiva, sia legislativa che regolamentare, dello Stato, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. s, e sesto comma, Cost.), ossia il D. Lgs. n. 155 del 2010, affida alle Regioni la competenza ad adottare un Piano che introduca le misure necessarie per agire sulle principali sorgenti di emissione aventi un impatto negativo sulla qualità dell’aria, al fine di raggiungere i valori limite imposti dalla legge…”.

Giovanni Paris

DIVIETO DI ACCESSO DI CANI IN GIARDINI E PARCHI PUBBLICI

DIVIETO ACCESSO CANI-

Il Comune può prevedere un divieto generalizzato di accesso ai cani, muniti anche di guinzaglio o museruala, in tutti i giardini e parchi pubblici cittadini?

In effetti è dato riscontrare che molti comuni hanno adottato provvedimenti in tal senso motivandoli:

  • con la considerazione che la presenza dei cani nei luoghi suddetti possa costituire un rischio di natura igienico/sanitaria per la salute dei cittadini, oltre che un problema di decoro, a causa delle deiezioni prodotte dagli animali, spesso non raccolte da chi conduce l’animale,
  • con lo scopo di maggiore tutela della sicurezza ed incolumità dei cittadini, specialmente minori, inabili e d anziani, abituali frequentatori di tali luoghi, per via di possibili aggressioni.

Tali provvedimenti, anche se partono da ragionevoli intendimenti, sono legittimi?

La questione è stata affrontata in diverse occasioni dagli organi di giustizia amministrativa con declaratoria di illegittimità dei provvedimenti impugnati, da ultimo si segnala la decisione del TAR LAZIO, SEZ. II BIS,DEL 17-05-16 N° 5836 (scarica e leggi)

Vediamo quali sono state nel tempo alcune sentenze emesse in proposito e le motivazioni a fondamento delle stesse.

TAR Piemonte del 18/05/12 n° 593

L’organo giurisdizionale dichiara la illegittimità del provvedimento impugnato per eccesso di potere determinato da carenza di adeguata istruttoria, non essendovi dati o accertamenti medico-veterinari che supportino la decisione di vietare l’accesso dei cani nelle aree verdi, pertanto invece di porre tale divieto andrebbe potenziato il servizio di controllo da parte della Polizia Municipale per sanzionare coloro che non adempiono all’obbligo di condurre il cane al guinzaglio o con la museruola (come previsto dall’art. 83 del D.P.R. 320/54 “Regolamento di Polizia Veterinaria”, che impone appunto di condurre i cani, quando si trovano nelle vie o in altri luoghi pubblici, con idonea museruola o con guinzaglio) o all’obbligo di rimuovere le deiezioni dell’animale.

TAR Sardegna del 30/11/12 n° 1080

L’organo giurisdizionale dichiara la illegittimità del provvedimento impugnato, emesso sotto la forma della ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. 267/00, in quanto manca la dimostrazione di un pericolo effettivo che minacci la sanità e l’igiene pubblica derivante da una situazione eccezionale ed imprevedibile, che deve fondare l’adozione di un provvedimento del genere, a cui non sia possibile far fronte con i mezzi ordinari previsti dall’ordinamento, concludendo che se il rischio per la cittadinanza è relativo alla mancata raccolta delle deiezioni dei cani, esso si risolve con la irrogazione delle sanzioni previste nei confronti dei trasgressori e non vietando indiscriminatamente l’ingresso dei cani nelle aree verdi.

TAR Puglia del 28/03/13 n° 732

TAR Basilicata del 17/10/13 n° 611

Gli organi giurisdizionali dichiarano la illegittimità dei provvedimenti impugnati, emessi sotto la forma della ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. 267/00, in quanto eccessivamente limitativi della libertà di circolazione delle persone e perchè la tutela dell’igiene e sanità pubblica è raggiungibile obbligando coloro che accompagnano i cani nei giardini e parchi pubblici di dotarsi di strumenti idonei per rimuovere le deiezioni dell’animale, sproporzionato ed eccessivo è il divieto assoluto di ingresso.

Vediamo quali sono state le motivazioni a fondamento dell’ultima sentenza emessa sull’argomento.

Tar Lazio del 17/05/16 n° 5836

L’organo di giustizia amministrativa aderisce al costante consolidato e non contrastato orientamento giurisprudenziale formatosi su fattispecie analoghe richiamandosi a: T.A.R. Potenza, 17 ottobre 2013, n. 611; T.A.R. Reggio Calabria, 28 maggio 2014, n. 225; T.A.R. Milano, 22 ottobre 2013 n. 2431; T.A.R. Sardegna, 27 febbraio 2016 n, 128; T.A.R. Venezia, 12 aprile 2012, n. 502.

Si osserva che sono meritevoli le ragioni di tutela dei cittadini in considerazione della circostanza che i cani vengono spesso lasciati senza guinzaglio e non ne vengono raccolte le deiezioni, ma il provvedimento risulta essere eccessivamente limitativo della libertà di circolazione delle persone ed è comunque posto in violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità, atteso che lo scopo perseguito dall’Ente locale di mantenere il decoro e l’igiene pubblica, nonché la sicurezza dei cittadini, può essere soddisfatto attraverso l’attivazione dei mezzi di controllo e di sanzione rispetto all’obbligo per gli accompagnatori o i custodi di cani di rimuovere le eventuali deiezioni con appositi strumenti e di condurli in aree pubbliche con idonee modalità di custodia (guinzaglio o museruola) trattandosi di obblighi imposti dalla disciplina generale statale, cosicchè il Sindaco può fronteggiare comportamenti incivili da parte dei conduttori di cani, al fine di prevenire le negative conseguenze di tali condotte, con l’esercizio degli ordinari poteri di prevenzione, vigilanza, controllo e sanzionatori di cui dispone l’Amministrazione.

Giovanni Paris

http://www.corsidipolizialocale.it

 

LINEE GUIDA DELLE PROCURE SU ESTINZIONE REATI AMBIENTALI EX ARTT. 318-BIS/318-OCTIES D.LGS. 152/06 – PARTE TERZA

FORESTALE E GDF

La L. 68/15 “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente” ha introdotto nel D.Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale” gli articoli da 318-bis a 318-octies (scarica e leggi).

Le nuove disposizioni hanno posto problemi interpretativi e fatto sorgere la necessità di specifiche indicazioni per la loro applicazione.

Per tali motivi diverse Procure della Repubblica hanno emanato in proposito dettagliate linee guida ed indirizzi operativi (alcune prevedendo e allegando specifica modulistica).

Concludiamo la pubblicazione delle suddette indicazioni, la prima e la seconda sono avvenute in due articoli del 05 e 08/06/16, secondo l’ordine alfabetico delle Procure emittenti (la data indica il giorno della loro emissione).

TERZA PARTE

PROCURA ROMA 12-10-15

PROCURA SANTA MARIA CAPUA VETERE 13-11-15

PROCURA SAVONA 23-11-15

PROCURA SAVONA VERBALE RIUNIONE 30-07-2015

PROCURA SIENA 26-06-15

PROCURA TRENTO 04-06-15

PROCURA TRIESTE 01-03-16

PROCURA UDINE 23-10-15

PROCURA VELLETRI 15-09-15

PROCURA VERBANIA 15-07-15

PROCURA VERCELLI 10-08-15

PROCURA VIBO VALENTIA 24-11-15

LINEE GUIDA DELLE PROCURE SU ESTINZIONE REATI AMBIENTALI EX ARTT. 318-BIS/318-OCTIES D.LGS. 152/06 – PARTE SECONDA

NOE

La L. 68/15 “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente” ha introdotto nel D.Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale” gli articoli da 318-bis a 318-octies (scarica e leggi).

Le nuove disposizioni hanno posto problemi interpretativi e fatto sorgere la necessità di specifiche indicazioni per la loro applicazione.

Per tali motivi diverse Procure della Repubblica hanno emanato in proposito dettagliate linee guida ed indirizzi operativi (alcune prevedendo e allegando specifica modulistica).

Proseguiamo la pubblicazione delle suddette indicazioni, la prima è avvenuta nell’ambito di un articolo del 05/06/16, secondo l’ordine alfabetico delle Procure emittenti (la data indica il giorno della loro emissione).

La pubblicazione completa avverrà in tre parti.

SECONDA PARTE

PROCURA GROSSETO 22-12-15

PROCURA IMPERIA 30-11-15

PROCURA IVREA 27-11-15

PROCURA LA SPEZIA 19-10-15

PROCURA LIVORNO 20-07-15

PROCURA MILANO 09-07-15

PROCURA MODENA 19-10-15

PROCURA NAPOLI 16-12-15

PROCURA PISA 19-10-15

PROCURA RAVENNA 15-01-16

PROCURA RIETI 03-09-15

PROCURA RIETI MODELLO VERBALE

Giovanni Paris

http://www.corsidipolizialocale.it

LINEE GUIDA DELLE PROCURE SU ESTINZIONE REATI AMBIENTALI EX ARTT. 318-BIS/318-OCTIES D.LGS. 152/06 – PARTE PRIMA

ambiente

La L. 68/15 “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente” ha introdotto nel D.Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale” gli articoli da 318-bis a 318-octies (scarica e leggi).

Con tali nuove disposizioni il legislatore ha previsto per le contravvenzioni in materia ambientale contemplate dal D.Lgs 152/06 che non hanno cagionato danno o pericolo concreto ed attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette, una speciale causa di estinzione del reato, a condizione che il responsabile dell’illecito penale adempia alle prescrizioni imposte dall’organo di vigilanza o dalla polizia giudiziaria e effettui il pagamento di una sanzione pecuniaria amministrativa sostitutiva dell’ammenda prevista per la contravvenzione.

In costanza degli elementi sopra indicati si viene a “sanare” il comportamento illecito e si evita il procedimento penale.

Il compito in materia che deve svolgere la polizia giudiziaria risulta delicato e pretende particolare e specifica professionalità:

  • nella valutazione se il fatto reato non abbia cagionato danno o pericolo concreto ed attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette,
  • nell’impartire al contravventore un’apposita prescrizione, anche se con il supporto dell’ente specializzato competente nella materia trattata,
  • nella verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.

Le nuove disposizioni hanno posto problemi interpretativi e fatto sorgere la necessità di specifiche indicazioni per la loro applicazione.

Per tali motivi diverse Procure della Repubblica hanno emanato in proposito dettagliate linee guida ed indirizzi operativi (alcune prevedendo e allegando specifica modulistica).

Vengono di seguito riportate le suddette indicazioni con una pubblicazione delle stesse secondo l’ordine alfabetico delle Procure emittenti (la data indica il giorno della loro emissione).

La pubblicazione completa avverrà in tre parti.

PRIMA PARTE

PROCURA ALESSANDRIA 06-07-15

PROCURA ASTI 01-09-15

PROCURA AREZZO 30-10-15

PROCURA CIVITAVECCHIA 23-09-16

PROCURA FIRENZE 11-12-15

PROCURA FIRENZE 17-09-15

PROCURA FOGGIA 21-10-15

PROCURA FOGGIA 23-02-16

PROCURA FROSINONE 23-07-15

PROCURA GENOVA 02-10-15

PROCURA GENOVA ALLEGATO 02-10-15

PROCURA GORIZIA 28-01-16

 

VEICOLI ABBANDONATI – IL D.M. 22/10/99 N° 460

auto_abbandonata

Analisi del DECRETO MINISTERIALE 22 OTTOBRE 1999 N. 460 “PROCEDURE DI CONFERIMENTO AI CENTRI DI RACCOLTA DEI VEICOLI ABBANDONATI” e studio sulle attuali procedure da seguire in occasione del rinvenimento, da parte degli Organi di Polizia Stradale, di un veicolo abbandonato e/o in evidente stato di abbandono e/o mancante delle parti essenziali per la circolazione, su di un’area pubblica o su area privata soggetta ad uso pubblico, nonché quando rinvengono un veicolo in sosta in un luogo in cui sussiste il divieto, anche temporaneo, per più di 60 (sessanta) giorni.

CLICCARE QUI PER LO STUDIO.

ALBERTO CASONI