E’ LEGITTIMA LA REGISTRAZIONE DI UNA CONVERSAZIONE, ANCHE TELEFONICA, DA PARTE DI UNO DEI SOGGETTI PARTECIPANTI ALLA STESSA, MA SENZA INFORMARNE L’INTERLOCUTORE O TALE OPERAZIONE COSTITUISCE ATTIVITA’ DI INTERCETTAZIONE?
Esiste sull’argomento un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato secondo cui le registrazioni di conversazioni tra presenti, compiute per iniziativa di uno degli interlocutori, non rientrano nel concetto di intercettazione in senso tecnico, ma rappresentano una particolare forma di “documentazione”, che non è sottoposta ai limiti e alle finalità, proprie delle intercettazioni, e in quanto tali non necessitano dell’autorizzazione del giudice per le indagini preliminari.
Affronta nuovamente la questione CASS. PEN, II, 17/07/23 N° 30771 dove si legge che “…la registrazione fonografica di un colloquio, svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, ad opera di un soggetto che ne sia partecipe…non è riconducibile, quantunque eseguita clandestinamente, alla nozione di intercettazione, ma costituisce forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l’autore può disporre legittimamente, anche a fini di prova nel processo secondo la disposizione dell’art. 234 cod. proc. pen. difettando la compromissione del diritto alla segretezza della comunicazione, il cui contenuto viene legittimamente appreso soltanto da chi palesemente vi partecipa o vi assiste, e la “terzietà” del captante. Infatti, con la registrazione, il soggetto interessato non fa altro che memorizzare fonicamente le notizie lecitamente apprese dall’altro o dagli altri interlocutori. In conclusione la spendibilità processuale delle registrazioni clandestine si gioca sulla pertinenza del documento fonico alla rappresentazione di notizie (aventi ad oggetto il contenuto del colloquio) che ben possono essere introdotte nel processo attraverso la testimonianza del partecipe implicato nella registrazione…”.
Si segnala anche CASS. PEN., II, 22/06/23 N° 27382 nella quale il collegio riafferma:
“…(a) che lo statuto delle intercettazioni non è applicabile alla registrazione di conversazioni quando uno degli interlocutori è consapevole dato che in tal caso non viene in predicato la violazione del diritto alla segretezza delle comunicazioni, ma solo la violazione del diritto alla riservatezza che rispetto al primo gode di una tutela attenuata;
(b) che la registrazione da parte di interlocutore consapevole ha natura di “documento”, se formata in ambito extraprocedimentale, mentre ha natura di “prova atipica” se è formata “durante il” o “in funzione del” procedimento. …”
Il provvedimento giurisprudenziale si mostra di particolare interesse dal momento che lo stesso evidenzia come quanto sopra rappresentato ha fondamento su una scelta ermeneutica generata dall’analisi dei contenuti delle sentenze emesse in merito dalla Cassazione, Sezioni Unite, 28/05/03 n° 36747, Cassazione, Sezioni Unite, 28/03/06 n° 26795 del 28/03/06 e, soprattutto, dai contenuti della sentenza della Corte Costituzionale, 04/12/09 n° 320, delle quali in modo puntuale la sentenza sopra indicata riporta il percorso giurisprudenziale che è stato con esse tracciato.
Giovanni Paris