Procedura Penale e Polizia Giudiziaria

DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA DEL PERSONALE SCOLASTICO – L. 04/03/24 N° 25: DIRETTIVE PROCURA PARMA DEL 22/03/24 N° 11 E DEL 27/03/24 N° 12

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Si segnalano due direttive della Procura della Repubblica di Parma sulla L. 04/03/24 n° 25 “Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico” che mira a tutelare la sicurezza del personale scolastico a fronte di sempre più frequenti episodi di violenza nei confronti dei docenti.

Le direttive affrontano diversi argomenti:

  • inquadramento giuridico del  personale scolastico: pubblico ufficiale ed  incaricato di  pubblico servizio;
  • notizie di reato emerse in ambito scolastico;
  • obbligo di denunzia in capo al personale scolastico (art. 331 c.p.p.);
  • rapporti tra Autorità Giudiziaria ed Autorità Scolastica dopo Ia denuncia,

fornendo altresì linee guida operative per la polizia giudiziaria.

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Si riporta la L. 04/03/24 n° 25 “Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico”.

La normativa prevede:

  • l’istituzione di un apposito osservatorio nazionale,
  • la promozione di informazione,
  • l’istituzione della Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico individuata il 15 dicembre di ogni anno.

Inoltre è stato previsto un intervento modificativo/integratico al codice penale, precisamente con l’aggiunta di:

  • una circostanza aggravante all’art. 61 c.p. “Circostanze aggravanti comuni”;
  • una aggravante all’art. 336 c.p. “Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale”;
  • una aggravante all’art. 341-bis c.p. “Oltraggio a pubblico ufficiale”.

Giovanni Paris

FINALITA’ DEL SEQUESTRO PROBATORIO: CASS. PEN., IV, 27/03/24 N° 12470

IL SEQUESTRO PROBATORIO OLTRE ALLA FUNZIONE DI ACCERTAMENTO DEI FATTI PUO’ SVOLGERE ANCHE ALTRE FUNZIONI?

LA NORMATIVA

Art. 253 c.p.p. “Oggetto e formalità del sequestro”

“1. L’autorità giudiziaria dispone con decreto motivato il sequestro del corpo del reato e delle cose pertinenti al reato necessarie per l’accertamento dei fatti.

2. Sono corpo del reato le cose sulle quali o mediante le quali il reato è stato commesso nonché le cose che ne costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo.

OMISSIS”

Art, 354 c.p.p. “Accertamenti urgenti sui luoghi, sulle cose e sulle persone. Sequestro”

“1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria curano che le tracce e le cose pertinenti al reato siano conservate e che lo stato dei luoghi e delle cose non venga mutato prima dell’intervento del pubblico ministero.

2. Se vi è pericolo che le cose, le tracce e i luoghi indicati nel comma 1 si alterino o si disperdano o comunque si modifichino e il pubblico ministero non può intervenire tempestivamente, ovvero non ha ancora assunto la direzione delle indagini, gli ufficiali di polizia giudiziaria compiono i necessari accertamenti e rilievi sullo stato dei luoghi e delle cose. In relazione ai dati, alle informazioni e ai programmi informatici o ai sistemi informatici o telematici, gli ufficiali della polizia giudiziaria adottano, altresì, le misure tecniche o impartiscono le prescrizioni necessarie ad assicurarne la conservazione e ad impedirne l’alterazione e l’accesso e provvedono, ove possibile, alla loro immediata duplicazione su adeguati supporti, mediante una procedura che assicuri la conformità della copia all’originale e la sua immodificabilità. Se del caso, sequestrano il corpo del reato e le cose a questo pertinenti.

OMISSIS

Art. 321 c.p.p. “Oggetto del sequestro preventivo”

“1. Quando vi è pericolo che la libera disponibilità di una cosa pertinente al reato possa aggravare o protrarre le conseguenze di esso ovvero agevolare la commissione di altri reati, a richiesta del pubblico ministero il giudice competente a pronunciarsi nel merito ne dispone il sequestro con decreto motivato. Prima dell’esercizio dell’azione penale provvede il giudice per le indagini preliminari.

2. Il giudice può altresì disporre il sequestro delle cose di cui è consentita la confisca.

OMISSIS

3-bis. Nel corso delle indagini preliminari, quando non è possibile, per la situazione di urgenza, attendere il provvedimento del giudice, il sequestro è disposto con decreto motivato dal pubblico ministero. Negli stessi casi, prima dell’intervento del pubblico ministero, al sequestro procedono ufficiali di polizia giudiziaria, i quali, nelle quarantotto ore successive, trasmettono il verbale al pubblico ministero del luogo in cui il sequestro è stato eseguito. Questi, se non dispone la restituzione delle cose sequestrate, richiede al giudice la convalida e l’emissione del decreto previsto dal comma 1 entro quarantotto ore dal sequestro, se disposto dallo stesso pubblico ministero, o dalla ricezione del verbale, se il sequestro è stato eseguito di iniziativa dalla polizia giudiziaria

OMISSIS”

LA SENTENZA

La CASS. PEN., IV, 27/03/24 N° 12470 ricorda come “…il sequestro probatorio è un «mezzo di ricerca della prova» e può essere eseguito quando sussiste il fumus della commissione di un reato inteso nella sua accezione materiale senza che sia necessaria la sussistenza di gravi indizi della responsabilità dell’indagato. Tale mezzo di ricerca della prova è ritualmente disposto, purché sia ragionevolmente presumibile o probabile (anche sulla base di argomenti di carattere logico), la commissione di un reato…”

e come “…per ritenere la legittimità di un sequestro probatorio è sufficiente la sussistenza del fumus del reato unita alla possibilità che le cose oggetto del vincolo siano state utilizzate per commetterlo o ne costituiscano il prodotto, il profitto o il prezzo. Qualora tale fumus emerga dalle indagini svolte, il sequestro è legittimo perché volto a stabilire (in se stesso o per le indagini che l’apprensione del bene rende possibile) se il collegamento pertinenziale tra la res e l’illecito, oltre che possibile, sia concretamente esistente…”.

Premesso quanto sopra la Corte ribadisce come “…il sequestro probatorio assolve ad una specifica esigenza di accertamento dei fatti e non può essere piegato alla soddisfazione di esigenze di natura diversa, quale quelle di natura specialpreventiva e di mantenimento della res a fini di confisca: esigenze a tutela delle quali il codice di rito ha previsto lo strumento cautelare reale del sequestro preventivo ex art. 321 cod. proc. pen. …”.

Giovanni Paris

IDENTIFICAZIONE DELL’INDAGATO SULLA BASE DELLE SUE DICHIARAZIONI: CASS. PEN., IV, 25/03/24 N° 12179

Gabinetto di Fotosegnalamento | Polizia Locale di Rimini

PUO’ REALIZZARSI LA IDENTIFICAZIONE DELL’INDAGATO SOLO SULLA BASE DELLE SUE DICHIARAZIONI O NECESSITA COMUNQUE PROCEDERE SEMPRE AI RILIEVI PREVISTI DALL’ART. 349 C.P.P.?

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LA NORMATIVA

Art. 651 c.p. “Rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale”

“Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a euro 206”

Art. 349 c.p.p. “Identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e di altre persone”

“1. La polizia giudiziaria procede alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini e delle persone in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

2. Alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini può procedersi anche eseguendo, ove occorra, rilievi dattiloscopici, fotografici e antropometrici nonché altri accertamenti. I rilievi di cui al periodo precedente sono sempre eseguiti quando si procede nei confronti di un apolide, di una persona della quale è ignota la cittadinanza, di un cittadino di uno Stato non appartenente all’Unione europea ovvero di un cittadino di uno Stato membro dell’Unione europea privo del codice fiscale o che è attualmente, o è stato in passato, titolare anche della cittadinanza di uno Stato non appartenente all’Unione europea. In tale caso, la polizia giudiziaria trasmette al pubblico ministero copia del cartellino fotodattiloscopico e comunica il codice univoco identificativo della persona nei cui confronti sono svolte le indagini.

OMISSIS”

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LA SENTENZA

La CASS. PEN., IV, 25/03/24 N° 12179 si rifà all’ “…orientamento dominante nella giurisprudenza di legittimità, per cui…l’identificazione dell’indagato ad opera della polizia giudiziaria è validamente operata sulla base delle dichiarazioni dallo stesso fornite, perché il ricorso ai rilievi dattiloscopici, fotografici o antropometrici, o ad altri accertamenti, si giustifica soltanto in presenza di elementi di fatto che facciano ritenere la falsità delle indicate dichiarazioni…”.

I precedenti giurisprudenziali “…ammettono che, in presenza di concreti elementi che consentano di dubitare della veridicità delle dichiarazioni rese dall’indagato o dall’imputato sulla sua identità, sia necessario ricorrere alle procedure oggettive di identificazione fisica disciplinate dall’art. 349 cod. proc. pen., ma escludono che tale adempimento sia comunque necessario quando le generalità vengano acquisite dall’autorità procedente attraverso tali dichiarazioni, affermando in sostanza che l’indagato o l’imputato sono, fino a prova contraria, legittime fonti della loro identità…”.

La Corte pertanto, in relazione al caso concreto trattato, afferma che “…in carenza di allegazioni concrete per le quali le dichiarazioni dell’indagato non dovrebbero ritenersi sufficienti, l’orientamento interpretativo da ultimo indicato debba essere privilegiato, ritenendo conseguentemente che la motivazione offerta dalla Corte territoriale, secondo la quale l’indicazione dei dati anagrafici unitamente al nome può costituire valido indice della corrispondenza della persona fermata al nominativo fornito agli agenti di polizia giudiziaria, non sia affetta dal vizio lamentato…”.

Giovanni Paris

OBBLIGO DI AVVISARE E DI ATTENDERE IL DIFENSORE PER L’EFFETTUAZIONE DI PROVA ETILOMETRICA: CASS. PEN., IV, 25/03/24 N° 12178

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ESISTE L’OBBLIGO DI:

  • AVVISARE IL DIFENSORE DEL COMPIMENTO DELL’ACCERTAMENTO ETILOMETRICO?
  • ATTENDERE L’ARRIVO DEL DIFENSORE PER PROCEDERE ALL’ACCERTAMENTO ETILOMETRICO?

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LA NORMATIVA

Art. 356 c.p.p. “Assistenza del difensore”

“1. Il difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ha facoltà di assistere, senza diritto di essere preventivamente avvisato, agli atti previsti dagli articoli 352 e 354 oltre che all’immediata apertura del plico autorizzata dal pubblico ministero a norma dell’articolo 353 comma 2”.

Art. 114 c.p.p. “Avvertimento del diritto all’assistenza del difensore”

“1. Nel procedere al compimento degli atti indicati nell’articolo 356 del codice, la polizia giudiziaria avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia”.

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IL CASO

Un soggetto è stato condannato per il reato previsto dal D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2-sexies, con l’aggravante dell’aver commesso il fatto in orario notturno, per aver guidato in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di sostanze alcoliche.

La sentenza di appello ha rilevato che doveva ritenersi infondato il motivo di gravame con il quale l’imputato aveva lamentato il mancato avviso al difensore di fiducia, nonostante fosse intervenuta la nomina, ed il mancato avviso all’imputato che poteva farsi assistere dal difensore di fiducia. In particolare, l’avviso della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia nel compimento dell’alcoltest poteva essere pretermesso ed inoltre non poteva ritenersi sussistente l’obbligo per la polizia giudiziaria di attendere che l’interessato si trovasse in stato psicologico tale da poter comprendere l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore nel compimento dell’atto, trattandosi di atto urgente ed indifferibile, che non tollera attese.

Viene proposto ricorso in Cassazione censurando la nullità degli accertamenti urgenti con conseguente mancanza di prova legale in ordine allo stato di ebbrezza dell’imputato rilevando che, nel caso di specie, gli operanti non avevano comunicato al difensore di fiducia la facoltà di assistere all’atto irripetibile consistente nell’accertamento etilometrico, inoltre, dalla lettura del verbale di accertamenti urgenti, si evinceva solo che il difensore di fiducia non era presente, ma ciò era avvenuto perché lo stesso non era stato avvisato dell’espletamento dell’atto irripetibile; dunque, a nulla valeva la natura di atto urgente fatta valere dalla sentenza impugnata per giustificare la legittimità del procedimento tecnico.

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LA SENTENZA

La risposta è NEGATIVA per ambedue i quesiti, si legga CASS. PEN., IV, 25/03/24 N° 12178 che afferma la infondatezza del motivo di ricorso “…non sussistendo per la polizia giudiziaria l’obbligo di dare avviso al difensore dì fiducia dell’interessato del compimento dell’atto irripetibile ed urgente (art. 356 cod. proc. pen.). Occorre rammentare che, in tema di guida in stato di ebbrezza, l’avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore, ai sensi dell’art. 114 disp. att. c.p.p., deve essere rivolto al conducente del veicolo solo nel momento in cui viene avviata la procedura di accertamento strumentate dell’alcolemia, con la richiesta di sottoporsi al relativo test, ma tali avvisi non devono, invece, essere dati al conducente all’atto del compimento di accertamenti preliminari e meramente esplorativi, quali il blow test…”,

ricordando che “…deve ritenersi che gli esami previsti dai commi 4 e 5 dell’art. 186 C.d.S. (accertamento con etilometro, esami clinici presso le strutture sanitarie) per controllare il tasso di alcool nel sangue debbano ricondursi agli atti di polizia giudiziaria urgenti ed indifferibili previsti dall’art. 354, comma 3, del codice di procedura penale…”,

pertanto conseguenzialmente “…va applicato l’art. 114 disp. att. cod. proc. pen., che impone di informare la persona della possibilità di avvalersi dell’assistenza di un difensore, il quale ha facoltà di presenziare alle operazioni senza, peraltro, avere diritto di essere preventivamente avvisato (art. 356 c.p.p.)…”,

aggiungendo infine che “…non è configurabile, a carico della polizia giudiziaria operante, l’obbligo incondizionato di attendere l’arrivo sul luogo del difensore di fiducia avvisato dall’interessato, per il compimento dell’alcoltest, trattandosi di atto di polizia giudiziaria urgente e indifferibile, il cui esito, in quanto legato al decorso del tempo, può essere definitivamente compromesso…”.

Giovanni Paris

INTERVALLO TEMPORALE MASSIMO DI ESECUZIONE DI PROVA ETILOMETRICA: CASS. PEN., VII, 21/03/24 N° 11918, N° 11908, N° 11901

L'etilometro non è revisionato, barista vince la causa

ESISTE UN INTERVALLO TEMPORALE MASSIMO CHE NON PUO’ ESSERE SUPERATO INTERCORRENTE TRA L’ULTIMO ATTO DI GUIDA E LA SOTTOPOSIZIONE AL TEST ALCOLEMICO?

IL CASO

Un soggetto viene condannato per il reato di cui all’art. 186, co. 2, lett. c), C.d.S. .

Viene proposto ricorso in Cassazione censurando la mancanza di elementi probatori validi dai quali desumere che il soggetto guidasse in stato di alterazione causato da abuso di alcool, essendo l’esito del test etilometrico inficiato a causa del considerevole lasso di tempo intercorso tra il suo espletamento e il fermo da parte dell’organo di polizia.

LA CASSAZIONE

Si segnalano tre pronunce CASS. PEN., VII, 21/03/24 N° 11901, CASS. PEN., VII, 21/03/24 N° 11908, CASS. PEN., VII, 21/03/24 N° 11918 che hanno affrontato la questione con medesimo esito.

Si riportano alcuni passaggi della CASS. PEN., VII, 21/03/24 N° 11918, per la quale “…secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in ordine all’intervallo temporale fra la guida e la sottoposizione al test alcolemico, in presenza di un accertamento strumentale del tasso alcolemico conforme alla previsione normativa, grava sull’imputato l’onere di dare dimostrazione di circostanze in grado di privare quell’accertamento di valenza dimostrativa della sussistenza del reato, fermo restando che non integra circostanza utile a tal fine il solo intervallo temporale intercorrente tra l’ultimo atto di guida e l’espletamento dell’accertamento…”,

specificando che “…il decorso di un intervallo temporale tra la condotta di guida incriminata e l’esecuzione del test alcolemico è inevitabile e non incide sulla validità del rilevamento e, tuttavia, che il decorso di un intervallo temporale di alcune ore tra la condotta di guida incriminata e l’esecuzione del test rende necessario verificare, ai fini della sussunzione del fatto in una delle due ipotesi di cui all’art. 186, comma 2, lett. b) e c), C.d.S., la presenza di altri elementi indiziari…”,

ma speficando comunque che quanto sopra richiesto “…non comporta necessariamente che, dato un accertamento strumentale a distanza di un tempo non breve dall’atto di guida (durata invero difficile da determinare una volta per tutte), sia necessario aggiungere elementi indiziari per ottenere il risultato di “prova sufficiente” dell’accusa: si deve, infatti, tenere conto anche della distribuzione degli oneri probatori e se, non v’è alcun dubbio che l’accusa sia tenuta a dare dimostrazione della avveruta integrazione del reato, offrendo la prova di ciascuno e tutti gli elementi essenziali dell’illecito, è altrettanto indubbio che tale prova, per espressa indicazione normativa (e per radicata interpretazione giurisprudenziale), è già data dall’esito di un accertamento strumentale che replichi le cadenze e le modalità previste dal Codice della strada e dal relativo regolamento; la presenza di fattori in grado di compromettere la valenza dimostrativa di quell’accertamento deve essere oggetto di allegazione ad opera dell’imputato, al quale compete di dare la dimostrazione dell’insussistenza dei presupposti del fatto tipico…”.

Giovanni Paris

INIDICAZIONI OPERATIVE PER LE ATTIVITA’ DI POLIZIA GIUDIZIARIA RELATIVE ALLA PERSONA OFFESA: DIRETTIVA PROCURA REPUBBLICA ROVIGO DEL 14/02/24 N° 1

Anteprima foto - il palazzo di giustizia

La Procura della Repubblica di Rovigo ha emesso specifica direttiva indirizzata agli organi di polizia giudiziaria, affinché ci sia una puntuale osservanza delle norme di cui al Titolo V del c.p.p., e precisamente degli artt. 90, 90bis e 90bis 1, dettate dal legislatore nell’interesse di una puntuale conoscenza da parte della persona offesa dei suoi diritti e facoltà.

DIRETTIVA DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI ROVIGO DEL 14/02/24 N° 1

PERSONA OFFESA/SOGGETTO PASSIVO DEL REATO

Quando si parla di “persona offesa” si tratta del “soggetto passivo” del reato.

Ma chi e’ il “soggetto passivo” del reato?

Soggetto passivo del reato è la persona titolare del bene o interesse giuridico tutelato dalla norma penale e leso dal reato, il codice penale parla di persona offesa”.

Soggetto passivo può essere una singola persona fisica o una persona giuridica, come lo Stato, o una pluralità di persone.

Esempi:

  • nel reato di furto (art. 624 c.p.) soggetto passivo è il detentore della cosa rubata.
  • nel reato, ora abrogato dal d.lgs 7/16, di sottrazione di cosa comune (art. 627 c.p.) soggetti passivi erano coloro che posseggono in comune la cosa.
  • nel reato di fraudolenta distruzione della cosa propria e mutilazione fraudolenta della propria persona (art 642 c.p.). soggetto passivo è la impresa assicuratrice
  • nel reato di falsa testimonianza (art. 372 c.p.) soggetto passivo è lo Stato.

Una delle classificazioni dei reati è quella che prevede i reati plurioffensivi che offendono contemporanemente piu’ soggetti e piu’ oggetti giuridici come ad esempio la calunnia (art 368 c.p.) che offende nello stesso tempo lo stato nel suo interesse alla regolare amministrazione della giustizia e la persona falsamente incolpata.

Giovanni Paris

 

ART. 255/1 D.LGS. 152/06 ABBANDONO E DEPOSITO INCONTROLLATI DI RIFIUTI MODIFICATO DA ART. 6-TER D.L. 105/23: DIRETTIVA PROCURA REPUBBLICA PARMA DEL 15/03/24 N° 10

L'associazione carabinieri a supporto degli uffici della Procura di Parma -  la Repubblica

Si segnala la DIRETTIVA DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PARMA DEL 15/03/24 N° 10 che, in considerazione di avvenute richieste di chiarimenti da parte di alcuni organi di Polizia giudiziaria interessati alla concreta applicazione della nuova normativa, all’esito dei necessari approfondimenti e previa verifica di direttive adottate da altre Procure, interviene con una lettura più sistematica recando chiarimenti normativi relativamente alle modifiche al D.Lgs. 152/06 in materia di abbandono e deposito incontrollati di rifiuti.

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LA NORMATIVA

L’art. 6-ter del D.L. 105/23 “Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione” ha modificato l’art. 255/1 del D.Lgs. 152/06 prevedendo che:

Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l’ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio.”

trasformando in tal modo la violazione da illecito amministrativo a illecito penale.

La precedente versione dell’art. 255/1 del D.Lgs. 152/06 recitava:

“Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio”.

Pertanto ora l’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo realizzato da un semplice cittadino costituisce reato, come quello effettuato da un titolare d’impresa o responsabile di ente, come previsto dall’art. 256/2 D.Lgs. 152/06, il quale prevede che:

“1.  Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208209210211212214215 e 216 è punito:

a)  con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b)  con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2.  Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2.”

Giovanni Paris

ART. 187 C.D.S. GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE PER USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI: DIRETTIVA PROCURA REPUBBLICA PARMA DEL 01/02/24 N° 8

Guida sotto l'effetto di stupefacenti – art. 187 – Polizia Locale di Pescara

QUALI SONO GLI ELEMENTI QUALIFICANTI LA CONDOTTA DEL REATO PREVISTO DALL’ART. 187 C.D.S. “GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE PSICO-FISICA PER USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI”?

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LA NORMATIVA

Art. 187  c.d.s. “Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti”

“1.  Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da euro 1.500 ad euro 6.000 e l’arresto da sei mesi ad un anno. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Per i conducenti di cui al comma 1 dell’articolo 186-bis, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo alla metà. Si applicano le disposizioni del comma 4 dell’articolo 186-bis. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso da uno dei conducenti di cui alla lettera d) del citato comma 1 dell’articolo 186-bis, ovvero in caso di recidiva nel triennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all’articolo 224-ter.

1-bis.  Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dal settimo e dall’ottavo periodo del comma 1, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 222.

OMISSIS”

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ATTENZIONE!! Il reato in questione si configura non in forza di una presunzione derivante dalla assunzione di sostanza stupefacente, ma pretende un accertamento positivo dello stato di alterazione conseguente a quella assunzione, la norma intende punire non semplicemente la guida dopo avere assunto una sostanza stupefacente, ma la guida in stato di alterazione indotto dalla sostanza stupefacente. La condotta tipica del reato richiede quindi due elementi qualificanti: l’assunzione di sostanza stupefacente e lo stato di alterazione provocato da quella.

Ecco allora la essenzialità di accertare lo stato di alterazione e che nella comunicazione di notizia di reato e negli atti allegati non si fornisca solo la prova della assunzione di sostanza stupefacente, ma emerga anche lo stato di alterazione, che non può essere provato solo sulla base delle analisi svolte, che valgono solo a provare la pregressa assunzione.

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LA CASSAZIONE

La Suprema Corte è chiara su quanto sopra esposto, ultimo pronunciamento risulta essere CASS. PEN., VII, 06/03/24 n° 9549 ove si legge che, coerentemente con l’indirizzo della consolidata giurisprudenza, “…in tema di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, lo stato di alterazione può essere provato valorizzando dati sintomatici relativi alla condizione soggettiva dei conducente, rilevati al momento del fatto, dimostrativi della pregressa assunzione di stupefacente, ed atti a corroborare l’esito positivo dell’esame sui liquidi biologiciNel caso di specie, lo stato di alterazione…è accertato sia dall’espletamento di una specifica analisi medica sia dai dati sintomatici rilevati dagli agenti al momento del fatto (occhi eccessivamente ludici e pupille dilatate, atteggiamento nervoso ed irrequieto)…”.

Si legga anche l’articolo GUIDA SOTTO L’EFFETTO DI SOSTANZE STUPEFACENTI. CASS. PEN., IV, 19/02/24 N° 7199

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LA DIRETTIVA

Al fine di non vanificare il lavoro svolto dagli organi di polizia, evitare di avanzare richieste di archiviazione per mancanza di elementi di reità o di assistere ad assoluzioni in sede di giudizio la Procura della Repubblica di Parma ha emesso sull’argomento apposita DIRETTIVA DEL 01/02/24 N° 8 con specifiche linee guida operative.

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LE MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA

Risulta che è attualmente in discussione un disegno di legge che prevede la eliminazione del requisito dello stato di alterazione al fine della configurabilità del reato previsto dall’art. 187 c.d.s., in modo tale che sia sufficiente a tal fine la sola positività agli esami che accertino la assunzione di sostanza stupefacente.

Giovanni Paris

LEGGE 6/24 IN MATERIA DI DISTRUZIONE, DETURPAMENTO, IMBRATTAMENTO BENI CULTURALI O PAESAGGISTICI – MODIFICA ARTT. 518-DUODECIES, 635 E 639 C.P. : DIRETTIVA PROCURA REPUBBLICA DI PARMA DEL 06/02/24 N° 9

 

Essere o non essere madre, i diritti civili secondo la Procura di Parma

La L. 22/01/24 n° 6 recante “Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale” è entrata in vigore il 08/02/24.

Di seguito gli articoli del codice penale modificati.

Art. 518-duodecies c.p. “Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici”

“Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili, ove previsto,o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna”.

Art. 635 c.p. “Danneggiamento”

“Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall’articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:

1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all’esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell’articolo 625;

2. opere destinate all’irrigazione;

3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento;

4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro.

Per i reati di cui ai commi precedenti, la sospensione condizionale della pena è subordinata all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Nei casi previsti dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso in occasione del delitto previsto dall’articolo 331 ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità”.

Art. 639 c.p. Deturpamento e imbrattamento di cose altrui

“Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 309.

Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. Se il fatto è commesso su teche, custodie e altre strutture adibite all’esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro.

Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro.

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con le pene di cui ai commi precedenti, raddoppiate.

Nei casi previsti dal secondo comma si procede d’ufficio.

Con la sentenza di condanna per i reati di cui al secondo e terzo comma il giudice, ai fini di cui all’articolo 165, primo comma, può disporre l’obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora ciò non sia possibile, l’obbligo di sostenerne le spese o di rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna.

LA DIRETTIVA DELLA PROCURA DI PARMA

La Procura della Repubblica di Parma ha emanato la direttiva n° 9 del 06/02/24 “Legge 22 gennaio 2024, n. 6 (“Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale”) – Linee guida operative”  

La nuova normativa si caratterizza per due aspetti:

  1. in primo luogo, la creazione di un vero e proprio doppio binario punitivo, mediante la previsione -accanto alle sanzioni penali- di sanzioni amministrative a carico degli autori delle condotte illecite;
  2. in secondo luogo, la modifica di alcuni articoli del codice penale (518-duodecies, 635, 639).

Giovanni Paris

IMMAGINI DA “GOOGLE EARTH” E PROVA DOCUMENTALE: CASS. PEN., III, 28/08/23 N° 35869

 

Google Earth: arriva la compatibilità con tutti i browser basati su  Chromium - HDblog.it

LE IMMAGINI TRATTE DA “GOOGLE EARTH” COSTITUISCONO PROVA DOCUMENTALE IDONEA E UTILIZZABILE AI FINI DELL’ACCERTAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI UN ABUSO EDILIZIO?

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LA NORMATIVA

Il Codice di Procedura Penale in tema di prove prevede,

all’art. 189 “Prove non disciplinate dalla legge”

“1. Quando è richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il giudice può assumerla se essa risulta idonea ad assicurare l’accertamento dei fatti e non pregiudica la libertà morale della persona. Il giudice provvede all’ammissione, sentite le parti sulle modalità di assunzione della prova.”

e all’art. 234 “Prova documentale”

“1. E’ consentita l’acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo.

2. Quando l’originale di un documento del quale occorre far uso è per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non è possibile recuperarlo, può esserne acquisita copia.

3. E’ vietata l’acquisizione di documenti che contengono informazioni sulle voci correnti nel pubblico intorno ai fatti di cui si tratta nel processo o sulla moralità in generale delle parti, dei testimoni, dei consulenti tecnici e dei periti.”.

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Cosa è un DOCUMENTO?

Esso non è costituito solo da un atto scritto, ma è documento una foto, un filmato, una riproduzione sonora, ecc., documento è tutto ciò che incorpora una attività svolta o un fatto, è la veste esterna di un atto o un fatto, la forma tangibile che assume il compimento di un atto e offre la rappresentazione di fatti, persone e cose.

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LA CASSAZIONE

Il pronunciamento della  CASS. PEN., III, 28/08/23 N° 35869, confermando un indirizzo ormai consolidato, afferma che “…in tema di prove, i fotogrammi scaricati dal sito internet “Google Earth”, costituiscono prove documentali pienamente utilizzabili ai sensi dell’art. 234, comma 1, cod. proc. pen. o 189 cod. proc. pen. in quanto rappresentano fatti, persone o cose…”.

Si leggano nello stesso senso anche:

Quindi le immagini di “Google Earth” sono considerate documenti, acquisibili e valutabili dal giudice nella loro capacità di fornire certezza di un fatto e del suo modo di essere e potranno costituire “prova”, che sarà posta a fondamento del convincimento del giudice che verrà espresso nella sentenza. 

Giovanni Paris

OBBLIGO DI AVVISO ASSISTENZA DIFENSORE IN CASO DI RIFIUTO DI ACCERTAMENTO DEL TASSO ALCOLEMICO: CASS. PEN., IV, 13/12/23 N° 49492

Impara a dire di no - Psicologia Quotidiana

L’OBBLIGO DI DARE AVVISO AL CONDUCENTE DELLA FACOLTA’ DI FARSI ASSISTERE DA UN DIFENSORE PER SVOLGERE LA PROVA DI ACCERTAMENTO DEL TASSO ALCOLEMICO ESISTE ANCHE NEL CASO VI SIA IL RIFIUTO DI SOTTOPORSI ALLO STESSO?

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LA NORMATIVA

Art. 186  c.d.s. “Guida sotto l’influenza dell’alcool”

“OMISSIS

7.  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

OMISSIS”

Art. 356 c.p.p. “Assistenza del difensore”

“1. Il difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ha facoltà di assistere, senza diritto di essere preventivamente avvisato, agli atti previsti dagli articoli 352 e 354 oltre che all’immediata apertura del plico autorizzata dal pubblico ministero a norma dell’articolo 353 comma 2”.

Art. 114 c.p.p. “Avvertimento del diritto all’assistenza del difensore”

“1. Nel procedere al compimento degli atti indicati nell’articolo 356 del codice, la polizia giudiziaria avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia”.

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IL CASO

Un soggetto viene condannato per il reato previsto dall’art. 186/7 c.d.s. per essersi rifiutato di sottoprsi all’esame etilometrico. Viene presentato ricorso in Cassazione fondata su due censure.

  1. per avere la sentenza impugnata erroneamente affermato la non rilevanza dell’omissione del previo avviso di cui all’art. 114 disp. att. cod. proc. pen. ai fini dell’integrazione del reato di “rifiuto”, rilevando che l’avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore doveva essere rivolto nel momento in cui era stata avviata la procedura dell’accertamento strumentale del tasso alcolemico.  L’alcoltest è infatti un accertamento sulla persona cui è applicabile l’art. 114 disp. Att. cod. proc. pen., e la polizia giudiziaria è tenuta ad avvertire la persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere da un difensore prima di procedere all’accertamento stesso.
  2. Inoltre si denuncia che la polizia giudiziaria aveva omesso di redigere sia il verbale ex art. 354 c.p.p. . La mancata redazione del verbale dimostrava comel’avviso all’indagato da parte della polizia giudiziaria non fosse stato dato, né, in assenza di verbale, poteva ritenersi idonea a fornire la relativa dimostrazione la testimonianza resa dall’agente di polizia giudiziaria.

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LA CASSAZIONE

Ancora una volta la suprema Corte con CASS. PEN., IV, 13/12/23 N° 49492 , relativamente alla prima censura, consolidando il proprio indirizzo, conferma che “…l’obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l’attuazione dell’alcoltest non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all’accertamento, in quanto la presenza del difensore e funzionale a garantire che l’atto in questione, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini...Ciò in quanto l’avvertimento di cui all’art. 114 disp. att, cod. proc. pen. è previsto nell’ambito del procedimento volto a verificare la presenza delle stato di ebbrezza e l’eventuale presenza del difensore è volta a garantire che il compimento dell’atto in questione, in quanto atto a sorpresa e non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini. Il procedimento, in altri termini è certamente in corso allorquando si registra il rifiuto dell’interessato di sottoporsi all’alcoltest ma a questo punto, e nel momento stesso del rifiuto, viene integrato il fatto reato sanzionato dall’art. 186, comma 7, CdS. Si è osservato ancora che l’art. 354 cod. proc. pen., riguardante gli accertamenti urgenti demandati alla polizia giudiziaria, laddove adopera la locuzione “nel procedere al compimento degli atti”, indica chiaramente che ci si accinge a compiere l’atto, nella specie di rilevazione dell’alcolemia mediante etilometro, e dunque, se ci si sta apprestando a compiere l’atto significa che l’interessato vi ha acconsentito. Il rifiuto eventuale – e con esso il reato istantaneo di cui all’art. 186, comma 7, C.d.S. viene dunque prima. Ritiene inoltre il Collegio che militi a favore di siffatta interpretazione anche il testo dell’art. 379, comma 3 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada, ove disponendo sull’accertamento della guida in stato di ebbrezza e sulle modalità di verbalizzazione da parte degli operanti, si prevede che: “nel procedere ai predetti accertamenti, ovvero qualora si provveda a documentare il rifiuto opposto dall’interessato, resta fermo in ogni caso il compito dei verbalizzanti di indicare nella notizia di reato, ai sensi dell’articolo 347 del codice di procedura penale, le circostanze sintomatiche dell’esistenza dello stato di ebbrezza, desumibili in particolare dallo stato del soggetto e dalla condotta di guida”. La lettera della norma regolamentare che chiarisce le modalità di effettuazione del test (misurazione della concentrazione di alcool nell’area alveolare, a mezzo di due prove a distanza di almeno cinque minuti), chiarisce altresì, attraverso l’utilizzo della congiunzione disgiuntiva ‘ovvero’, l’alternativa fra l’ipotesi dell’accertamento e quella del rifiuto, sicchè se si deve dare atto delle circostanze sintomatiche ‘nel procedere agli accertamenti’ ovvero in caso di ‘rifiuto opposto dall’interessato’, significa che il rifiuto precede l’inizio del compimento dell’atto, cui è rivolto il procedimento, e per il quale deve realizzarsi la garanzia difensiva di cui all’art. 114 disp. att. cod. proc. pen. …”.

Relativamente alla seconda censura, precisato quanto sopra in termini illuminanti “…l’intenzione legislativa in ordine all’inizio del ‘compimento dell’atto’ assistito, come atto successivo alla constatazione dei sintomi ed al consenso di sottoporsi al test, essendo il rifiuto, che implica la sola constatazione dei sintomi, alternativo al compimento della procedura di accertamento tecnico, in quanto rifiutata, deve ritenersi che l’obbligo di dare avviso non ricorre allorquando il conducente abbia rifiutato di sottoporsi all’accertamento etilometrico, essendo il reato perfezionato nel momento dell’espressione della volontà di sottrarsi all’atto assistito dalla garanzia dell’avviso di farsi assistere da un difensore. Perde, dunque, di consistenza la critica rivolta alla sentenza impugnata, in quanto in assenza dell’obbligo di dare avviso, la sua mancata tempestiva verbalizzazione non assume alcun rilievo. …”.

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I PRECEDENTI

CASS. PEN., IV, 30/03/23 N° 13271

CASS. PEN., IV, 18/10/22 N° 39134

CASSA PEN., IV 10/5/2022 N°. 18404

CASS. PEN.,VII 15/4/2022 N° 14878 

Giovanni Paris

DIRIGENTE UFFICIO TECNICO E TECNICI COMUNALI ADDETTI ALLA VIGILANZA EDILIZIA COMUNALE: UFFICIALE E AGENTI DI POLIZIA GIUDIZIARIA?

Ufficio Tecnico - Comune di Monticello Brianza

IL DIRIGENTE DELL’UFFICIO TECNICO E I TECNICI COMUNALI CHE SONO ADDETTI ALLA VIGILANZA SULL’ATTIVITA’ URBANISTICO-EDILIZIA RIVESTONO LA QUALIFICA DI PUBBLICO UFFICIALE E LA QUALIFICA DI POLIZIA GIUDIZIARIA?

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LA NORMATIVA

Art. 357 c.p. “Nozione del pubblico ufficiale”

“Agli effetti della legge penale, sono pubblici ufficiali coloro i quali esercitano una pubblica funzione legislativa, giudiziaria o amministrativa.

Agli stessi effetti è pubblica la funzione amministrativa disciplinata da norme di diritto pubblico e da atti autoritativi e caratterizzata dalla formazione e dalla manifestazione della volontà della pubblica amministrazione o dal suo svolgersi per mezzo di poteri autoritativi o certificativi“.

Art. 57 c.p.p. “Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria”

1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:

a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l’ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;

b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l’ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;

c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell’arma dei carabinieri o della guardia di finanza.

2. Sono agenti di polizia giudiziaria:

a) il personale della polizia di Stato al quale l’ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;

b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.

3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti attribuiscono le funzioni previste dall’articolo 55″.

Art. 27 T.U. EDILIZIA  “Vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia”

“1.  Il dirigente o il responsabile del competente ufficio comunale esercita, anche secondo le modalità stabilite dallo statuto o dai regolamenti dell’ente, la vigilanza sull’attività urbanistico-edilizia nel territorio comunale per assicurarne la rispondenza alle norme di legge e di regolamento, alle prescrizioni degli strumenti urbanistici ed alle modalità esecutive fissate nei titoli abilitativi.

OMISSIS”

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LA RISPOSTA

Il dirigente dell’ufficio tecnico e i tecnici comunali addetti alla vigilanza dell’attività urbanistico-edilizia, nei limiti in cui esercitano poteri autoritativi e/o certificativi, rivestono sicuramente la qualifica di pubblico ufficiale ex art. 357 del c.p., ma non possiedono la qualifica di ufficiale o di agente di polizia giudiziaria ex art. 57 c.p.p. solo perché addetti alla suddetta attività di vigilanza, in quanto non si rinviene alcuna disposizione normativa che ai sensi dell’art. 57/3 del c.p.p. attribuisca agli stessi la qualifica o le funzioni di cui all’art. 55 del c.p.p., pertanto essi non possono svolgere alcuna attività riservata alla polizia giudiziaria. Il suddetto personale potrà invece rivestire la qualità di “ausiliario di polizia giudiziaria” ai sensi dell’art. 348/4 del c.p.p. .

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LA CIRCOLARE DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI LECCE

Tale situazione è chiaramente e bene illustrata dalla CIRCOLARE DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI LECCE DEL 05-05-15 N° 3287 laddove, dopo una puntale ricostruzione normativa, si afferma che i dirigenti e i responsabili degli uffici tecnici comunali, comunque denominati, ed il personale tecnico che vi presta servizio, anche se addetti alla vigilanza urbanistico-edilizia, devono astenersi dal compimento di qualsiasi attività di polizia giudiziaria, aggiungendo, cosa non meno importante, che l’attività della Polizia Municipale non può essere intralciata con l’adozione di provvedimenti organizzativi interni che impediscano, limitino o ostacolino lo svolgimento delle funzioni di polizia giudiziaria.

Giovanni Paris

 

REDAZIONE VERBALE SUCCESSIVA AD AVVISO DI ASSISTENZA DI DIFENSORE PER ACCERTAMENTO TASSO ALCOLEMICO: CASS. PEN., IV, 06/12/23 N° 48534

Guida in stato di ebbrezza

E’ VALIDO IL VERBALE DI ACCERTAMENTO DEL TASSO ALCOLEMICO REDATTO IN UN MOMENTO SUCCESSIVO ALL’AVVISO FORNITO ALLA PERSONA SOTTOPOSTA AD INDAGINI DEL DIRITTO ALL’ASSISTENZA DI DIFENSORE AI SENSI DELL’ART. 114 DISP. ATT. C.P.P.?

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LA NORMATIVA

Art. 356 c.p.p. “Assistenza del difensore” 

Il difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ha facoltà di assistere, senza diritto di essere preventivamente avvisato, agli atti previsti dagli articoli 352 e 354 oltre che all’immediata apertura del plico autorizzata dal pubblico ministero a norma dell’articolo 353 comma 2″.

Art. 114 disp. att. c.p.p. “Avvertimento del diritto all’assistenza del difensore” 

“Nel procedere al compimento degli atti indicati nell’articolo 356 del codice, la polizia giudiziaria avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia”.

Art. 357 c.p.p. “Documentazione dell’attività di polizia giudiziaria”

“1. La polizia giudiziaria annota secondo le modalità ritenute idonee ai fini delle indagini, anche sommariamente, tutte le attività svolte, comprese quelle dirette alla individuazione delle fonti di prova.

2. Fermo quanto disposto in relazione a specifiche attività, redige verbale dei seguenti atti:

OMISSIS

e) operazioni e accertamenti previsti dagli articoli 349, 353 e 354;

OMISSIS

3. Il verbale è redatto da ufficiali o agenti di polizia giudiziaria nelle forme e con le modalità previste dall’articolo 373.

OMISSIS”

Art. 373 c.p.p. “Documentazione degli atti”

“OMISSIS

2. Il verbale è redatto secondo le modalità previste nel titolo III del libro II.

OMISSIS

4. Gli atti sono documentati nel corso del loro compimento ovvero immediatamente dopo quando ricorrono insuperabili circostanze, da indicarsi specificamente, che impediscono la documentazione contestuale.

OMISSIS”

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IL CASO

Un soggetto viene dichiarato responsabile per la violazione all’art. 186/2 lett.c) e 2-sexies del c.d.s. per avere guidato in stato di ebbrezza alcolica con l’aggravante di aver commesso il fatto in ora notturna. Viene proposto ricorso per Cassazione censurando la sentenza impugnata per violazione di legge in relazione agli artt. 186 c.d.s., 356 c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p. . Per la parte unica garanzia per tutelare il diritto di difesa effettiva del conducente sarebbe l’inserimento contestuale dell’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore nel momento della redazione del verbale di accertamento etilometrico. Il verbale redatto successivamente, si assume, non costituisce prova certa del corretto e completo compimento dell’atto, derivandone una nullità non superabile con la deposizione testimoniale dell’operatore di polizia.

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LA CORTE DI CASSAZIONE

La risposta al caso viene fornita da CASS. PEN., IV, 06/12/23 N° 48534 la quale si rifà “…al principio più volte enunciato dalla Corte di legittimità, a mente del quale, con riguardo alla prova della tempestività dell’avviso di cui all’art. 114 disp. att. cod. proc. pen., la data di redazione del verbale delle operazioni svolte dagli agenti di polizia giudiziaria non è idonea a pregiudicare la validità delle operazioni svolte, essendo invece necessario che i verbalizzanti si siano attenuti alle prescrizioni di legge. Nella sentenza impugnata si è…correttamente affermato che l’orario di redazione del verbale successivo al prelievo fosse inidoneo a porre in discussione l’attestazione, contenuta in atto fidefaciente, dell’avvenuta formulazione dell’avviso prima dell’accertamento del tasso alcolemico. Va, in particolare, confermata la natura fidefaciente dei verbali redatti dalla polizia giudiziaria, nella parte in cui i pubblici ufficiali attestano quanto da loro fatto, rilevato o avvenuto in loro presenza, per cui il Collegio ritiene corretto che, ai fini della dimostrazione dell’avvenuto adempimento, il giudice di merito si riferisca all’annotazione di tale circostanza contenuta in detti verbali. …”.

Giovanni Paris

ART. 255/1 D.LGS. 152/06 ABBANDONO E DEPOSITO INCONTROLLATI DI RIFIUTI MODIFICATO DA ART. 6-TER D.L. 105/23: CIRCOLARE PROCURA REPUBBLICA BRINDISI DEL 11/11/23

Home - Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi

Si ringrazia il Comando della Polizia Locale di Brindisi per la condivisione della CIRCOLARE DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BRINDISI DEL 11-11-23  recante chiarimenti normativi relativamente alle modifiche al D.Lgs. 152/06 in materia di abbandono e deposito incontrollati di rifiuti.

L’art. 6-ter del D.L. 105/23 “Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione” ha modificato l’art. 255/1 del D.Lgs. 152/06 prevedendo che:

Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l’ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio.”

trasformando in tal modo la violazione da illecito amministrativo a illecito penale.

La precedente versione dell’art. 255/1 del D.Lgs. 152/06 recitava:

“Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio”.

Pertanto ora l’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo realizzato da un semplice cittadino costituisce reato, come quello effettuato da un titolare d’impresa o responsabile di ente, come previsto dall’art. 256/2 D.Lgs. 152/06, il quale prevede che:

“1.  Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208209210211212214215 e 216 è punito:

a)  con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b)  con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2.  Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2.”

Giovanni Paris

ART. 255/1 D.LGS. 152/06 ABBANDONO E DEPOSITO INCONTROLLATI DI RIFIUTI MODIFICATO DA ART. 6-TER D.L. 105/23: CIRCOLARE PROCURA REPUBBLICA VERONA DEL 24/11/23 N° 4105

Si segnala la CIRCOLARE DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VERONA DEL 24-11-23 N° 4105 recante chiarimenti normativi relativamente alle modifiche al D.Lgs. 152/06 in materia di abbandono e deposito incontrollati di rifiuti.

L’art. 6-ter del D.L. 105/23 “Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione” ha modificato l’art. 255/1 del D.Lgs. 152/06 prevedendo che:

Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l’ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio.”

trasformando in tal modo la violazione da illecito amministrativo a illecito penale.

La precedente versione dell’art. 255/1 del D.Lgs. 152/06 recitava:

“Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio”.

Pertanto ora l’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo realizzato da un semplice cittadino costituisce reato, come quello effettuato da un titolare d’impresa o responsabile di ente, come previsto dall’art. 256/2 D.Lgs. 152/06, il quale prevede che:

“1.  Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208209210211212214215 e 216 è punito:

a)  con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b)  con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2.  Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2.”

Giovanni Paris

REGISTRAZIONE CLANDESTINA DI CONVERSAZIONE E INTERCETTAZIONE: CASS. PEN., II, 17/07/23 N° 30771

Registrare una conversazione: in quali casi è lecito e quando viola la  privacy? - Federprivacy

E’ LEGITTIMA LA REGISTRAZIONE DI UNA CONVERSAZIONE, ANCHE TELEFONICA, DA PARTE DI UNO DEI SOGGETTI PARTECIPANTI ALLA STESSA, MA SENZA INFORMARNE L’INTERLOCUTORE O TALE OPERAZIONE COSTITUISCE ATTIVITA’ DI INTERCETTAZIONE?

Esiste sull’argomento un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato secondo cui le registrazioni di conversazioni tra presenti, compiute per iniziativa di uno degli interlocutori, non rientrano nel concetto di intercettazione in senso tecnico, ma rappresentano una particolare forma di “documentazione”, che non è sottoposta ai limiti e alle finalità, proprie delle intercettazioni, e in quanto tali non necessitano dell’autorizzazione del giudice per le indagini preliminari.

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Affronta nuovamente la questione CASS. PEN, II, 17/07/23 N° 30771 dove si legge che “…la registrazione fonografica di un colloquio, svoltosi tra presenti o mediante strumenti di trasmissione, ad opera di un soggetto che ne sia partecipe…non è riconducibile, quantunque eseguita clandestinamente, alla nozione di intercettazione, ma costituisce forma di memorizzazione fonica di un fatto storico, della quale l’autore può disporre legittimamente, anche a fini di prova nel processo secondo la disposizione dell’art. 234 cod. proc. pen. difettando la compromissione del diritto alla segretezza della comunicazione, il cui contenuto viene legittimamente appreso soltanto da chi palesemente vi partecipa o vi assiste, e la “terzietà” del captante. Infatti, con la registrazione, il soggetto interessato non fa altro che memorizzare fonicamente le notizie lecitamente apprese dall’altro o dagli altri interlocutori. In conclusione la spendibilità processuale delle registrazioni clandestine si gioca sulla pertinenza del documento fonico alla rappresentazione di notizie (aventi ad oggetto il contenuto del colloquio) che ben possono essere introdotte nel processo attraverso la testimonianza del partecipe implicato nella registrazione…”.

Si segnala anche CASS. PEN., II, 22/06/23 N° 27382 nella quale il collegio riafferma:

“…(a) che lo statuto delle intercettazioni non è applicabile alla registrazione di conversazioni quando uno degli interlocutori è consapevole dato che in tal caso non viene in predicato la violazione del diritto alla segretezza delle comunicazioni, ma solo la violazione del diritto alla riservatezza che rispetto al primo gode di una tutela attenuata;

(b) che la registrazione da parte di interlocutore consapevole ha natura di “documento”, se formata in ambito extraprocedimentale, mentre ha natura di “prova atipica” se è formata “durante il” o “in funzione del” procedimento. …”

Il provvedimento giurisprudenziale si mostra di particolare interesse dal momento che lo stesso evidenzia come quanto sopra rappresentato ha fondamento su una scelta ermeneutica generata dall’analisi dei contenuti delle sentenze emesse in merito dalla Cassazione, Sezioni Unite, 28/05/03 n° 36747, Cassazione, Sezioni Unite, 28/03/06 n° 26795 del 28/03/06 e, soprattutto, dai contenuti della sentenza della Corte Costituzionale, 04/12/09 n° 320, delle quali in modo puntuale la sentenza sopra indicata riporta il percorso giurisprudenziale che è stato con esse tracciato.

Giovanni Paris

ARRESTO DI POLIZIA GIUDIZIARIA E “QUASI FLAGRANZA” – ART. 382 C.P.P. : CASS. PEN., IV, 21/09/23 N° 38480

IL FATTO DEL RITROVAMENTO DI CAPI DI VESTIARIO INDOSSATI DA UN AUTORE DI REATO, DESCRITTI E RICONOSCIUTI DALLA VITTIMA, PUO’ RIENTRARE NELLA FATTISPECIE DELLA “QUASI FLAGRANZA” COSTITUITA DAL CASO DI CHI E’ SORPRESO CON COSE O TRACCE DALLE QUALI APPAIA CHE EGLI ABBIA COMMESSO IL REATO IMMEDIATAMENTE PRIMA?

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L’ “arresto” sotto il profilo processualpenalistico e’ un atto di polizia giudiziaria di iniziativa e costituisce una misura di coercizione personale, di limitazione della libertà personale avente natura precautelare.
Esso trova disciplina negli artt. 380 (arresto obbligatorio) e 381 (arresto facoltativo) del c.p.p. e prevede quale condizione per la sua esecuzione lo stato di “flagranza” del reato.

Cosa si intende per “flagranza” di reato?

L’art. 382 c.p.p. “Stato di flagranza” prevede alternativamente che è in stato di flagranza:
1. chi viene colto nell’atto di commettere il reato,
2. chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone,
3. chi è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima.

Il vecchio c.p.p. prevedeva all’art. 237 una distinzione, ora non più riportata nelle disposizioni dell’art. 382 c.p.p., tra “flagranza” e “quasi flagranza”, ricomprendendo in quest’ultima le situazioni di cui ai numeri 2. e 3. sopra riportati, ora l’art. 382 c.p.p. accoglie una nozione unitaria di “stato di flagranza” facendo confluire in essa, oltre alla fattispecie di flagranza “propria”, o in senso stretto, i casi di c.d. flagranza “impropria”, o quasi flagranza.

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La CASS. PEN., IV, 21/09/23 N° 28480 fornisce risposta POSITIVA.

La Suprema Corte ricorda come “…è consolidato in giurisprudenza il principio che, ai fini della quasi flagranza del reato, il requisito della sorpresa del “reo” con cose o tracce del reato non richiede che la p.g. abbia diretta percezione dei fatti, nè che la sorpresa avvenga in modo non casuale, correlandosi invece alla diretta percezione da parte della stessa soltanto degli elementi idonei a farle ritenere sussistente, con altissima probabilità, la responsabilità del medesimo, nei limiti temporali determinati dalla commissione del reato “immediatamente prima”, locuzione dal significato analogo a quella (“poco prima”) utilizzata dal previgente codice di rito, di cui rappresenta una mera puntualizzazione quanto alla connessione temporale tra reato e sorpresa. …Ciò che, dunque, rileva sotto il profilo temporale è che sia riscontrabile una stretta contiguità fra la commissione del fatto e la successiva sorpresa del presunto autore di esso con le cose o tracce del reato. …”.

Pertanto “…dato il rinvenimento, nell’arco di un ristretto ambito temporale, (a due ore dal fatto), dell’abbigliamento indossato…al momento del furto con strappo, come risultante dalle fotografie scattate dalla persona offesa, può certamente affermarsi la sussistenza di cose e tracce inequivocabilmente riconducibili alla commissione del reato…”,

sottolinendo come “…questa Corte (Sez. 2, n. 37303 del 14/06/2019, Rv. 276823 – 01) ha ritenuto integrata la quasi flagranza in un caso in cui l’autore di una rapina era stato arrestato dalla polizia grazie alla descrizione del vestiario operata dalla vittima nella quasi immediatezza del fatto. In quella sede, la Corte ha testualmente osservato che “le cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima” sono costituite…non già dalla identificazione operata dalla parte offesa che indichi le generalità del presunto autore del delitto, come era nell’ipotesi considerata dalle Sezioni Unite, bensì dal vestiario indossato dall’indiziato nel momento in cui la Polizia lo ha individuato, come descritto dalla vittima: la nozione di cose ovvero tracce dalle quali emerga che egli abbia commesso il reato poco prima non fa coincidere necessariamente quelle cose o quelle tracce con il compendio del reato”.

Giovanni Paris

DEFINIZIONE DI “NOTIZIA DI REATO”: ART. 335/1 C.P.P. E MODIFICA EX D.LGS. 150/22 (RIFORMA CARTABIA)

DIRETTIVE PROCURA REPUBBLICA TRIBUNALE MINORI MILANO – TRIBUNALE MINORI  BRESCIA – PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PERUGIA – PROCURA DELLA REPUBBLICA DI  VERONA – D.LGS. 150/22 RIFORMA CARTABIA | ....accademia.... ....polizia  locale....

ESISTE NEL CODICE DI PROCEDURA PENALE UNA DEFINIZIONE DI “NOTIZIA DI REATO”?

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Il titolo II del libro V del Codice di Procedura Penale è rubricato “Notizia di reato”.

Nel medesimo Codice di Procedura Penale si fa riferimento alla notizia di reato, citata in più articoli: 55, 330, 335, 347, 408. Ugualmente si rileva nelle norme di attuazione D.Lgs. 271/89, artt. 108–bis, 109, 110–bis, 125, ma nessuno degli articoli citati ne forniva una definizione, fino alla modifica dell’art. 335/1 c.p.p., avvenuta ad opera del D.L.gs 150/2022 “Riforma Cartabia”.

Comunque come si poteva definirla?

Riportiamo uno stralcio dell’articolo pubblicato sulla rivista “Giustizia Penale N° 3/2010 “La notizia di reato tra qualificazione, iscrizione e controlli” di Rosa Volpe – Agostino De Caro nella parte in cui si perviene a una nozione di notizia di reato, potendo affermare che “…trattasi dell’informazione che perviene all’attenzione dell’organo giurisdizionale deputato all’esercizio dell’azione penale (pubblico ministero) di un fatto i cui connotati esteriori consentono di sussumerlo in una norma incriminatrice. In altri termini, quando il pubblico ministero riceve la comunicazione di un fatto che individua un comportamento in possibile violazione del codice penale o di altra norma penale, capace di dar luogo ad una imputazione, ossia alla contestazione di una ipotesi di reato, si è in presenza di una notizia di reato. Non è necessario che ne sia indicato l’autore (potendo la notizia riguardare autore ignoto), né, nel caso in cui lo stesso sia individuato, ciò è indice della sua automatica fondatezza: lo stabiliranno le indagini preliminari, il cui prodromo è costituito proprio dalla notizia di reato. La ricerca compiuta dei requisiti strutturali del reato spetta alle indagini preliminari…”.

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LA NORMATIVA

Art. 335 c.p.p. “Registro delle notizie di reato”

1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell’apposito registro custodito presso l’ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa , contenente la rappresentazione di un fatto, determinato e non inverosimile, riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice. Nell’iscrizione sono indicate, ove risultino, le circostanze di tempo e di luogo del fatto.

(Comma così modificato dall’art. 15, comma 1, lett. a), n. 1), D.Lgs. 150/22.

Il testo precedentemente in vigore era il seguente: «1. Il pubblico ministero iscrive immediatamente, nell’apposito registro custodito presso l’ufficio, ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nonché, contestualmente o dal momento in cui risulta, il nome della persona alla quale il reato stesso è attribuito.»)

1-bis. Il pubblico ministero provvede all’iscrizione del nome della persona alla quale il reato è attribuito non appena risultino, contestualmente all’iscrizione della notizia di reato o successivamente, indizi a suo carico.

1-ter. Quando non ha provveduto tempestivamente ai sensi dei commi 1 e 1-bis, all’atto di disporre l’iscrizione il pubblico ministero può altresì indicare la data anteriore a partire dalla quale essa deve intendersi effettuata.

(Commi inseriti dall’art. 15, comma 1, lett. a), n. 2), D.Lgs. 150/22)

Omissis”

Quindi la “notizia di reato”, in forza di quanto indicato dall’art. 335/1 c.p.p., é :

– una “informazione” (notizia),

– che contiene la rappresentazione di un fatto (lo descrive),

– fatto determinato e non inverosimile,

– e che sia riconducibile in ipotesi a una fattispecie incriminatrice (reato).

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LA DIRETTIVA DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PERUGIA

Si segnala la direttiva della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia, dove vengono illustrate le novità in materia di iscrizioni nel registro delle notizie di reato intervenute a seguito delle modifiche apportate dal D.Lgs. 150/22.

Per il tema di cui ci si occupa si leggano le pagine 2 e 3, sottolineando il commento di come finalmente viene data una definizione della “notizia di reato”, in passato lasciata invece integralmente alla valutazione degli interpreti. 

DIRETTIVA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PERUGIA N° 331/2023 “ISCRIZIONI NEL REGISTRO DELLENOTIZIE DI REATO A SEGUITO DELLE MODIFICHE INTRODOTTE DAL D.L.GS. 150/22 (CD “RIFORMA CARTABIA”).

Giovanni Paris

ATTIVITA’ DI P.G. DA PARTE DI ORGANO A COMPETENZA “LIMITATA”: CASS. PEN., VI, 11/05/23 N° 20002

ORGANI DI P.G. A COMPETENZA “SPECIFICA” O “LIMITATA” | ....accademia....  ....polizia locale....

ESISTONO CASI IN CUI GLI ORGANI DI POLIZIA GIUDIZIARIA A COMPETENZA “SPECIFICA” O “LIMITATA” EX ART. 57/3 C.P.P. POSSONO SVOLGERE ATTIVITA’ DI INDAGINE CHE ESORBITANO GLI AMBITI DI MATERIA, DI SPAZIO E DI TEMPO FISSATI DALLA LEGGE?

 

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LA NORMATIVA

Art. 57 c.p.p. “Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria”

“1. Salve le disposizioni delle leggi speciali, sono ufficiali di polizia giudiziaria:

a) i dirigenti, i commissari, gli ispettori, i sovrintendenti e gli altri appartenenti alla polizia di Stato ai quali l’ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;

b) gli ufficiali superiori e inferiori e i sottufficiali dei carabinieri, della guardia di finanza, degli agenti di custodia e del corpo forestale dello Stato nonché gli altri appartenenti alle predette forze di polizia ai quali l’ordinamento delle rispettive amministrazioni riconosce tale qualità;

c) il sindaco dei comuni ove non abbia sede un ufficio della polizia di Stato ovvero un comando dell’arma dei carabinieri o della guardia di finanza.

2. Sono agenti di polizia giudiziaria:

a) il personale della polizia di Stato al quale l’ordinamento dell’amministrazione della pubblica sicurezza riconosce tale qualità;

b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia (1), le guardie forestali e, nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.

3. Sono altresì ufficiali e agenti di polizia giudiziaria, nei limiti del servizio cui sono destinate e secondo le rispettive attribuzioni, le persone alle quali le leggi e i regolamenti (5) attribuiscono le funzioni previste dall’articolo 55.

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ORGANI DI P.G. A COMPETENZA “SPECIFICA” O “LIMITATA”

Sono diverse le classificazioni esistenti e riguardanti gli organi/soggetti di polizia giudiziaria.

Una di queste è relativa alla competenza ed abbiamo la distinzione in organi/soggetti a competenza: 

GENERALE                                   

Soggetti che svolgono funzioni di p.g. con potere di intervento riconosciuto in via generale (tutti i reati) (art. 57/1 e 2 c.p.p.).

Gli appartenenti alla Polizia Locale (Municipale e Provinciale) sono soggetti di p.g. a competenza generale.

SPECIFICA O LIMITATA

Soggetti ai quali le leggi assegnano le funzioni di p.g. nei limiti del servizio a cui sono destinati e secondo le relative attribuzioni (specifici reati) (art. 57/3 c.p.p) (Vigili del Fuoco, verificatori pesi e misure, funzionari ANAS, funzionari IMCTC, ispettori ASL, ispettori doganali, ecc).

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LA SENTENZA

La sentenza che si segnala, CASS. PEN., VI. 11/05/23 N° 20002, ha risposto alle affermate censure sulla carenza della qualifica di polizia giudiziaria da parte degli appartenenti alla Capitaneria di Porto, nella misura in cui ai predetti è stata delegata attività di indagine esulante dagli ordinari compiti affidati a tale corpo di polizia.

La Suprema Corte richiama il principio già affermato e da ritenersi “…pienamente condivisibile, secondo cui il pubblico ministero può delegare ad organi di polizia giudiziaria, aventi competenze limitate, specifiche attività di indagine, anche se esorbitanti dagli ambiti (di spazio, tempo o materia) fissati dalla legge per l’esercizio delle funzioni generali di polizia di cui all’art. 55, comma 1, cod. proc. pen. (Fattispecie relativa a indagini delegate a ufficiali di polizia giudiziaria del corpo della capitaneria di porto, riguardanti reati comuni di falso, non rientranti nelle materie individuate dall’art. 1235 cod. nav. …”.

Si legga anche, in senso conforme e di rilievo per il ragionamento logico giuridico esposto, CASS. PEN., V, 13/01/23 N° 1080

Giovanni Paris

 

 

 

LA NOTIZIA DI REATO (NOTITIA CRIMINIS)

Procura della Repubblica di Salerno: pagamento diritti di copia con  "pagoPA". - Camera Penale di Salerno

La notizia di reato consiste in una qualsiasi informazione di un accadimento storico attraverso la quale il Pubblico Ministero o la Polizia Giudiziaria vengono a conoscenza della possibile violazione di una disposizione penale, cioè che è stato commesso un fatto che appare costituire un reato ed essa costituisce il presupposto per iniziare una attività di investigazione, di indagine.

L’art. 330 del c.p.p. recita: “Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizia dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse a norma degli articoli seguenti”.

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Propongo due tesi universitarie della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Pisa.

La prima tesi della dott.ssa Carlotta Baldini vuole analizzare una fase antecedente al procedimento penale, quando non si ha ancora una notizia di reato vera e propria.
In questa fase il pubblico ministero e la polizia giudiziaria hanno solo sospetti di zone d’illegalità sulle quali vogliono investigare con lo scopo di acquisire una notizia di reato da poter iscrivere nel registro ex art. 335 c.p.p. Questo potere di ricerca è disciplinato dall’ art. 330 c.p.p. che ha parificato sul punto le posizioni di pubblico ministero e polizia giudiziaria, in quanto in precedenza veniva riconosciuto detto potere solo e soltanto alla polizia giudiziaria e mantenuto un silenzio di legge sulla posizione del pubblico ministero.

ALLA RICERCA DELLA NOTITIA CRIMINIS: IL RUOLO DEL P.M. E DELLA P.G.

Il secondo elaborato della dott.ssa Arianna Manfredi si concentra sulla figura della notizia di reato, partendo da una ricostruzione storica, fino ad analizzarne il contenuto, le varie forme di classificazione, nonché le modalità attraverso cui pubblico ministero e polizia giudiziaria procedono alla attività di ricerca, per concentrarsi, infine, sul problema legato al tempo dell’iscrizione, con tutte le implicazioni che esso comporta sullo svolgimento delle indagini.

LA NOTIZIA DI REATO: INDIVIDUAZIONE ,CONTENUTO E RIFLESSI SUI TEMPI DELL’INDAGINE

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Il P.M. iscrive immediatamente ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nel registro delle notizie di reato che è previsto e disciplinato dall’art. 335 c.p.p. rubricato “Registro delle notizie di reato”.

Esistono diversi modelli del registro delle notizie di reato e a proposito si legga l’articolo

IL REGISTRO DELLE NOTIZIE DI REATO

 

AVVISO ORALE DI ASSISTENZA DI DIFENSORE NON RISULTANTE DA VERBALE E ACCERTAMENTO TASSO ALCOLEMICO: CASS. PEN., VII, 22/06/23 N° 27196

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LA MANCATA VERBALIZZAZIONE DELL’AVVISO ALLA PERSONA SOTTOPOSTA A PROVA DEL TASSO ALCOLEMICO DELLA FACOLTA’ DI FARSI ASSISTERE DA DIFENSORE DI FIDUCIA, QUINDI DATO SOLO ORALMENTE, INVALIDA L’ATTO DI ACCERTAMENTO? PUO’ ESSERE DATA PROVA DELL’AVVENUTO AVVISO MEDIANTE DEPOSIZIONE?

La situazione sopra descritta sicuramente è frutto di un “infortunio di percorso” nella quale alla sostanza, l’avvenuto avviso obbligatorio per legge, non è seguita la forma, dare atto dello stesso nel verbale, sappiamo che la forma è anche sostanza, ma l’atto può essere salvaguardato?

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LA NORMATIVA

Art. 356 c.p.p. “Assistenza del difensore” Il difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ha facoltà di assistere, senza diritto di essere preventivamente avvisato, agli atti previsti dagli articoli 352 e 354 oltre che all’immediata apertura del plico autorizzata dal pubblico ministero a norma dell’articolo 353 comma 2″.

Art. 114 disp. att. c.p.p. “Avvertimento del diritto all’assistenza del difensore” Nel procedere al compimento degli atti indicati nell’articolo 356 del codice, la polizia giudiziaria avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia”.

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La risposta ci viene da CASS. PEN., VII, 22/06/23 N° 27196 la quale afferma che “…in tema di guida in stato di ebbrezza, la prova dell’avvenuto adempimento dell’obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, ove non risultante dal verbale, può essere data mediante la deposizione dell’agente operante, spettando al Giudice valutare, fornendone rigorosa motivazione, la precisione e completezza della testimonianza, le ragioni della mancata verbalizzazione dell’avviso e la tempestività dell’avvertimento…”.

Precedente giurisprudenziale sul tema e con medesima conclusione si è avuto con CASS. PEN., IV, 15/09/22 N° 33985.

L’attività svolta può essere resa salva, ma condizionata alla valutazione del giudice, quindi non vi è certezza assoluta dell’esito e pertanto bisogna evitare tale situazione e prestare massima attenzione.

Giovanni Paris

OBBLIGO AVVISO ASSISTENZA DIFENSORE E RIFIUTO DI ACCERTAMENTO DEL TASSO ALCOLEMICO: CASS. PEN., IV, 30/03/23 N° 13271

 Saper dire di no è necessario perché molto spesso è un modo di aiutare

SUSSISTE L’OBBLIGO DI DARE AVVISO AL CONDUCENTE DELLA FACOLTA’ DI FARSI ASSISTERE DA UN DIFENSORE PER SVOLGERE LA PROVA DI ACCERTAMENTO DEL TASSO ALCOLEMICO ANCHE NEL CASO VI SIA IL RIFIUTO DI SOTTOPORSI ALLO STESSO?

Sulla questione è stato pubblicato un precedente articolo dal titolo RIFIUTO DI ACCERTAMENTO DEL TASSO ALCOLEMICO E OBBLIGO AVVISO ASSISTENZA DIFENSORE nel quale si riportava l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale in forza del quale l’obbligo di fornire avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per lo svolgimento dell’accertamento del tasso alcolemico NON sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all’accertamento.

Registriamo la seguente ulteriore sentenza sull’argomento CASS. PEN., IV, 30/03/23 N° 13271 nella quale si afferma che “…Costituisce…ius receptum, nella giurisprudenza di questa suprema Corte, essendo stato ormai da tempo superato il precedente orientamento ermeneutico in senso contrario, il principio secondo cui, ove si proceda per il reato di guida in stato di ebbrezza, l’obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l’esecuzione del test di accertamento dell’eventuale stato di ebbrezza non ricorre qualora l’imputato abbia rifiutato di sottoporsi all’accertamento stesso…“.

Giovanni Paris

DIRETTIVE PROCURA DI PARMA E PROCURA DI FROSINONE – D.LGS. 150/22 RIFORMA CARTABIA

Si riportano le direttive emanate dalla Procura della Repubblica di Parma e dalla Procura della Repubblica di Frosinone dopo l’entrata in vigore del D.Lgs 150/22 “Riforma Cartabia”.

Direttiva n 15-2022 – Entrata in vigore Riforma Cartabia

Direttiva n 2-2023 – Riforma Cartabia – Reati di lesioni personali ex art 582 CP -Linee Guida

Direttiva n 3 2023 – Riforma Cartabia Reati procedibili a querela Linee guida operative

Direttiva n 4-2023 – Riforma Cartabia -Linee guida operative per la Polizia Giudiziaria sulle modalità di documentazione delle dichiarazioni

Direttiva n 5 2023 – Riforma Cartabia -Atti dichiarativi PM – Linee guida operative per i magistrati del Pubblico Ministero

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D.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022 (c.d. Riforma Cartabia), in vigore dal 30 dicembre 2022. Prime indicazioni operative generali, finalizzate ad assicurare una uniforme applicazione della normativa e dei relativi istituti di garanzia nell’attività investigativa e processuale.

Giovanni Paris

DIRETTIVE PROCURA DI PESARO/URBINO, PROCURA DI BOLOGNA E PROCURA DI PORDENONE – D.LGS. 150/22 RIFORMA CARTABIA

Si riportano le direttive emanate dalla Procura della Repubblica di Pesaro Urbino, dalla Procura della Repubblica di Bologna e dalla Procura della Repubblica di Pordenone dopo l’entrata in vigore del D.Lgs 150/22 “Riforma Cartabia”.

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Direttiva a firma congiunta dei Procuratori di Pesaro e Urbino Direttiva rivolta alla Polizia Giudiziaria a seguito dell’entrata in vigore del D. L.vo 150/2022 (c.d. Riforma Cartabia)

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Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna

Entrata in vigore definitiva della Riforma Cartabia. Richiamo alle note di indirizzo già adottate. Indicazioni operative sulla normativa transitoria

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Direttiva del Procuratore della Repubblica inerente il D.Lvo 10 ottobre 2022 n.150 (c.d. riforma Cartabia)

Giovanni Paris

ABBANDONO DI RIFIUTI DA PARTE DI IMPRESA – ART. 256 D.LGS. N° 152/06: CASS. PEN., III, 20/01/23 N° 2339

Smaltimento di Calcinacci e Materiali di Cantiere a Napoli

IL REATO DI ABBANDONO DI RIFIUTI DA PARTE DI TITOLARE DI IMPRESA E’ REATO COMUNE O REATO PROPRIO?

L’art. 256 del D.Lgs. 152/06  “Attività di gestione di rifiuti non autorizzata” dispone che:

“1.  Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208209210211212214215 e 216 è punito:

a)  con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b)  con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2.  Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2.

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L’art. 192 del D.Lgs. 152/06  “Divieto di abbandono” prevede che:

“1.  L’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

2.  È altresì vietata l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

3.  Fatta salva l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

4.  Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.”.

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Cosa si intende per reato comune e reato proprio?

Si legga l’articolo REATO “COMUNE” E REATO “PROPRIO” nel quale si tratta delle categorie suddette e delle loro differenze.

Alla domanda risponde con chiarezza e puntualità sostanziale Cass. Pen., III, 20/01/23 n° 2339, ribadendo che il reato è proprio e sottolineando che la qualità di imprenditore non deriva da una situazione formale, ma bisogna riferirsi a quella sostanziale, di fatto “…non v’è dubbio che il reato di cui all’art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, sia un reato proprio che può essere commesso solo dal titolare dell’impresa, dai responsabili di enti e da coloro che, comunque, di fatto esercitano o poteri gestori dell’impresa…, tale qualità…può essere dimostrata in qualsiasi modo ed essere desunta anche dalle modalità stesse di consumazione del reato non essendo necessaria, ai fini della consumazione del reato stesso, la qualifica formale di imprenditore,…è stato, infatti, precisato (e deve essere ribadito) che il reato di cui all’art. 256, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è configurabile nei confronti di qualsiasi soggetto che abbandoni rifiuti nell’esercizio, anche di fatto, di una attività economica, indipendentemente dalla qualifica formale dell’agente o della natura dell’attività medesima…non rilevando la qualifica formale dell’autore della condotta, quanto la riconducibilità della stessa ad una attività oggettivamente imprenditoriale, qualunque essa sia…”.

Giovanni Paris

TEMPISTICA INVIO INFORMATIVA DI REATO – PERQUISIZIONE E SEQUESTRO EX ART. 41 T.U.L.P.S.: CASS. PEN., I, 15/02/23 N° 6340

Va a riprendere le sue cose, la casa della ex e del figlio piccolo piena di  droga • newsrimini.it

QUALI SONO LE TEMPISTICHE PER LA TRASMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE DI NOTIZIA DI REATO (INFORMATIVA)?

QUALI SONO I PRESUPPOSTI PER PROCEDERE ALLA PERQUISIZIONE E SEQUESTRO DISCIPLINATI DALL’ART. 41 DEL T.U.L.P.S.?

L’art. 347 c.p.p. “Obbligo di riferire la notizia del reato” prevede:

“1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione.

2. Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

2-bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l’assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione della notizia di reato è trasmessa al più tardi entro quarantotto ore dal compimento dell’atto, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari.

3. Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell’articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6), del presente codice, o di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale, e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2.

4. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l’ora in cui ha acquisito la notizia.”

L’art. 41 del T.U.L.P.S. stabilisce:

“Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria, che abbiano notizia, anche se per indizio, della esistenza, in qualsiasi locale pubblico o privato o in qualsiasi abitazione, di armi, munizioni o materie esplodenti, non denunciate o non consegnate o comunque abusivamente detenute, procedono immediatamente a perquisizione e sequestro”.

In merito la Cass. Pen., I, 15/02/23 n° 6340 ha affermato sulla prima questione che  “…ai fini della valutazione di tempestività dell’adempimento dell’obbligo della Polizia giudiziaria di riferire la notizia di reato al Pubblico Ministero, le espressioni adoperate dalla legge – che ci si riferisca alla locuzione “senza ritardo” o all’avverbio “immediatamente”, usati, rispettivamente, nell’art. 347, commi 1 e 3, cod. proc. pen. – pur se non impongono termini precisi e determinati, indicano attività da compiere in un margine ristretto di tempo, e cioè non appena possibile, tenuto conto delle normali esigenze di un ufficio pubblico onerato di un medio carico di lavoro…”,

sulla seconda questione che “…la disciplina dell’attività di perquisizione e sequestro diretta alla ricerca di armi, ai sensi dell’art. 41, r.d. 18 giugno 1931, n. 773, ha carattere speciale rispetto alla disciplina generale dei mezzi di ricerca della prova contenuta nel codice di procedura penale, desumibile dall’esplicita previsione contenuta all’art. 225 disp. att. cod. proc. pen. Ne consegue che, poiché dette attività di perquisizione e sequestro non presuppongono l’esistenza di una notizia di reato, non occorre la preventiva autorizzazione dell’Autorità giudiziaria. …La giurisprudenza di legittimità ha anche precisato che l’eventuale vizio della perquisizione eseguita ad iniziativa dalla Polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 41 T.U.L.P.S. – sanzionabile in ogni caso con provvedimenti penali e/o disciplinari – non ha riflessi sul sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato…”.

Giovanni Paris

DIRETTIVA PROCURA REPUBBLICA TRIBUNALE TRANI – D.LGS. 150/22 RIFORMA CARTABIA

Direttiva alla polizia giudiziaria, sulla applicazione del D.Lgs. 10.10.2022. n. 150 (cd. Riforma Cartabia) e relativi allegati della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani.

Direttiva alla polizia giudiziaria sulla applicazione del li Lgs. 10.10.2022. n. 150 (cd Riforma Cartabia).

VERBALE DI IDENTIFICAZIONE E INDIVIDUAZIONE DEL DOMICILIO DICHIARATO, ELETTO O DETERMINATO PER LE NOTIFICAZIONI – art. 161 c.p.p. –

VERBALE DI PROPOSIZIONE DI QUERELA E DI DICHIARAZIONE/ELEZIONE DI DOMICILIO DELLA PERSONA OFFESA QUERELANTE – artt. 120 c.p.; 336 e segg.; 153-bis c.p.p. –

AVVISI ALLA PERSONA OFFESA ~ artt. 90 e 90 bis, 90 bis.1 c.p.p. ~

VERBALE DI SOMMARIE INFORMAZIONI – art. 351 c.p.p. –

Giovanni Paris

DIRETTIVE PROCURA REPUBBLICA TRIBUNALE CAGLIARI– D.LGS. 150/22 RIFORMA CARTABIA

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari

Si riportano due direttive emanate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari dopo l’entrata in vigore del D.Lgs 150/22 “Riforma Cartabia”.

Le direttive riguardano:

– la identificazione dell’indagato e dichiarazione/elezione di domicilio: DIRETTIVA 22.E/2023

– l’estensione dei casi della procedibilità a querela di parte: DIRETTIVA 23.U/2023

Giovanni Paris

DIRETTIVE PROCURA REPUBBLICA TRIBUNALE MINORI MILANO – TRIBUNALE MINORI BRESCIA – PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PERUGIA – PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VERONA – D.LGS. 150/22 RIFORMA CARTABIA

Procura della Repubblica di Salerno: pagamento diritti di copia con  "pagoPA". - Camera Penale di Salerno

Si riportano alcune direttive emanate da alcune Procure dopo l’entrata in vigore del D.Lgs 150/22 “Riforma Cartabia”.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano ha emesso il 23/12/22 le “DIRETTIVE E INDICAZIONI ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA IN VISTA DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL D. LGS. N. 150/2022”

La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia ha emesso il 28/12/22 le “ISTRUZIONI DELLA PROCURA DEI MINORENNI ALLE FORZE DI POLIZIA ENTRATA IN VIGORE DEò D.LGS 150/22″

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia ha emesso il 30/12/22 la “Prima direttiva alla polizia giudiziaria a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs n. 150/2022 (cd riforma Cartabia)”

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona ha emesso il 03/01/23 le “PRIME DIRETTIVE IN RELAZIONE ALL’ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS N° 150/2022 (CD. RIFORMA CARTABIA)”.

Giovanni Paris