Month: febbraio 2018

FOGLIO DI VIA A PROSTITUTA? SOLO SE COMMETTE REATI.

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Le Questure sovente tentano di combattere il fenomeno della prostituzione su strada attraverso la emissione di fogli di via obbligatorio a carico di chi esercita tale attività, provvedimenti che a volta vengono impugnati direttamente di fronte alla magistratura amministrativa o indirettamente di fronte alla magistratura ordinaria quando vengono impugnate le sentenze di condanna per inottemperanza degli stessi (violazione all’art. 76, comma 3, del D.Lgs. 159/11).

Ma leggiamo la normativa in merito alla questione.

Il D.Lgs. 6-9-2011 n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.”, prevede:

Art. 1  Soggetti destinatari

I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano a:

a)  coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi;

b)  coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;

c)  coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all’articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.

Art. 2  Foglio di via obbligatorio

Qualora le persone indicate nell’articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il questore può rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel comune dal quale sono allontanate.

La Corte di Cassazione con la sentenza del 23/02/18 n° 8811 (clicca e leggi) ritorna sulla questione riguardante la legittimità del foglio di via obbligatorio a carico di una prostituta, di cui ci siamo occupati poco tempo fa con un articolo del 30/01/18 dal titolo “FOGLIO DI VIA A PROSTITUTA”  (clicca e leggi).

La Suprema Corte afferma che “…l’esercizio della prostituzione in sé non rientra tra le categorie delle persone pericolose ai sensi della vigente normativa…”, dovendo il provvedimento amministrativo che dispone il foglio di via obbligatorio “…indicare gli elementi concreti in fatto, riferibili al soggetto interessato, sui quali si fonda l’inquadramento di quest’ultimo in una delle predette categorie…”.

Va disapplicato pertanto il “…provvedimento amministrativo motivato soltanto sulla base dell’esercizio della prostituzione da parte dell’imputato, e della astratta probabilità della commissione dei delitti di atti osceni e di atti sessuali in danno di minorenni, poiché l’ordine, alla cui violazione consegue l’illecito penale, deve essere fondato su indizi e non su illazioni, congetture o meri sospetti da cui desumere che il soggetto destinatario rientri in una delle categorie previste dall’art. 1 della legge n. 1423 del 1956, oggi art. 1 del D.Lgs. n. 159 del 2011…”.

Giovanni Paris

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LA RICEVUTA DI RICHIESTA DI CARTA IDENTITA’ ELETTRONICA E’ DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO?

 

La recentissima circolare del Ministero dell’Interno n° 2/2018 del 14/02/18 (clicca e leggi) riconosce il valore di documento di riconoscimento alla ricevuta della richiesta di carta d’identità elettronica denominata “Riepilogo dati per accettazione pratica” ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. c) del D.P.R. 445/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”,  in quanto munita della fotografia del titolare, dei relativi dati anagrafici e del numero della carta di identità elettronica cui si riferisce.

La circolare del Ministero dell’Interno si mostra di particolare interesse in quanto poco prima della sua emanazione sulla medesima questione se la ricevuta della richiesta di carta d’identità elettronica possa essere riconosciuta come documento di riconoscimento l’Ufficio della Motorizzazione Civile di Torino con nota del 01/02/18 (clicca e leggi) ha affermato che tale equiparazione non è possibile “…in assenza di una specifica norma che la renda equipollente ad un documento di identità…”, citando l’art. 35 del D.P.R. 445/00.

Qual è, al di là della considerazione se ritenere ”prevalente” la circolare del Ministero dell’Interno, allora la tesi da seguire?

Dobbiamo partire dal dato normativo.

L’art. 1 comma 1 “Definizioni” del D.P.R. 445/00 dà queste definizioni:

c)  DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l’identificazione personale del titolare;

d)  DOCUMENTO D’IDENTITA’ la carta d’identità ed ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l’identità personale del suo titolare;

L’art. 35 “Documenti di identità e di riconoscimento” del D.P.R. 445/00 prevede:

  1. In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto un documento di identità, esso può sempre essere sostituito dal documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2.
  2. Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato.

Ebbene, probabilmente l’Ufficio della Motorizzazione Civile di Torino ha ritenuto, ai fini della equiparazione di un documento ad un “documento di identità”, la elencazione contenuta dal comma 2 dell’art. 35 del D.P.R. 445/00 come tassativa.

Ma il ragionamento logico giuridico da seguire impone la lettura combinata dell’art. 35 suddetto con quanto espresso dall’art. 1 e con le definizione che ne dà, e cioè che ai fini della attribuzione della qualifica di DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ciò che rileva è che il documento sia munito di fotografia e venga rilasciato da una pubblica amministrazione italiana, tutti caratteri che appaiono essere posseduti dalla ricevuta di richiesta di carta identità elettronica, la quale contiene la fotografia del soggetto richiedente ed è rilasciata dal Comune, che è una pubblica amministrazione italiana.

Pertanto, a sommesso parere, le conclusioni a cui giunge il Ministero dell’Interno sono corrette.

D’altronde a medesime conclusioni si pervenne quando si affrontò la medesima questione se attribuire la qualifica di documento di riconoscimento al nuovo contrassegno invalidi, anche in quel caso la risposta fu affermativa, come da pareri della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Interno e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e a tal proposito si veda l’articolo pubblicato in data 17/06/14 dal titoto CONTRASSEGNO INVALIDI DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE (clicca e leggi)

Giovanni Paris

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ART. 126BIS C.D.S. E PRESENTAZIONE DI RICORSO

Decurtazione punti patente | Comune di Cologno al Serio

L’art. 126bis “Patente a punti” del Codice della Strada prevede che all’atto del rilascio della patente viene attribuito un punteggio di venti punti e che tale punteggio, annotato nell’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida, subisce decurtazioni, nella misura indicata nella tabella allegata al medesimo art. 126bis, a seguito della comunicazione all’anagrafe di cui sopra della violazione di una delle norme per le quali è prevista la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente ovvero di una tra le norme di comportamento di cui al titolo V, indicate nella tabella medesima. La comunicazione all’anagrafe nazionale degli abilitati alla guida avviene da parte dell’organo da cui dipende l’agente che ha accertato la violazione che comporta la perdita di punteggio, entro trenta giorni dalla definizione della contestazione effettuata,

Il comma 2 dell’art. 126bis recita:

“…La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, deve fornire all’organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all’organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 286 ad euro 1.143 . …”.

La presentazione di un ricorso avverso il verbale di accertamento per la violazione che comporta la decurtazione dei punti dalla patente di guida determina la sospensione dei termini previsti dal comma 2 dell’art. 126 bis o un giustificato motivo per la omissione della prevista comunicazione?

La norma nulla dice.

Ecco però un caso, non l’ultimo, per il quale si assiste ad un contrasto interpretativo tra organi amministrativi e organi giurisdizionali, con conseguente incertezza operativa da parte degli organi di controllo e confusione per gli utenti cittadini.

Sulla questione il Ministero dell’Interno, nell’ambito dei poteri di coordinamento attribuiti allo stesso dall’art. 11, comma 3, del C.d.S. ha emanato la circolare n° 300/A/3971/11/109/16 del 29/04/11 (clicca e leggi) con la quale “…si ritiene che la presentazione di un ricorso avverso il verbale di contestazione costituisca un giustificato e documentato motivo di omissione dell’indicazione delle generalità del conducente. …”, avviso ribadito con ulteriore circolare n° 300/A/7157/11/109/16 del 05/09/11 (clicca e leggi).

Di diverso e contrario parere la giurisprudenza, in primis la Corte Costituzionale che con ordinanza del 13/07/11 n° 210 (clicca e leggi) sostanzialmente afferma che, nel caso di presentazione di ricorso, questo fatto non può determinare la conseguenza di non dover comunicare le generalità di chi si trovasse alla guida, con conferma interpretativa da parte della Corte di Cassazione con diversi pronunciamenti, da ultimo con ordinanza del 24/11/17 n° 28136 (clicca e leggi) laddove si osserva che:

  • la circolare ministeriale non è atto normativo e quindi non innova la disciplina in materia, essa costituisce atto amministrativo che offre una “interpretazione” della normativa esprimendo un parere dell’Amministrazione centrale che è privo di valore vincolante ed è inidoneo a fondare l’affidamento dell’utente della strada,
  • la giurisprudenza della Suprema Corte è orientata nel senso dell’autonomia delle due condotte sanzionabili, quella relativa all’infrazione presupposta e quella attinente all’omessa o ritardata comunicazione delle generalità del conducente,
  • l’obbligo di comunicazione sancito dalla norma in esame è indipendente dagli esiti di una concorrente impugnativa attinente alla legittimità dell’accertamento dell’illecito presupposto, con la conseguenza che il termine per la comunicazione delle generalità del conducente decorre dal momento della richiesta dell’autorità.

Dobbiamo registrare infine la recente presentazione del disegno di legge s 3017 (clicca e leggi) da parte del Senatore Remigio Ceroni e che ha per oggetto una serie di modifiche alle norme del Codice della Strada relative all’accertamento delle violazioni in tema di velocità mediante sistemi elettronici, il quale rileva, per quanto stiamo trattando, perché tra le varie modifiche proposte (vedi pag. 3) vi è quella di prevedere che l’obbligo di comunicazione dei dati del conducente regolato dall’art. 126 bis resti sospeso nei termini in caso di presentazione di ricorso, ipotesi modificativa avente portata ovviamente generale e non limitata alle violazioni in materia di velocità, e che rileva perchè con essa si riconosce indirettamente che la interpretazione giuridica corretta per ciò che ci occupa è quella giurisprudenziale e la soluzione opposta, auspicata, va perseguita mediante un espresso intervento legislativo.

Proprio un bel pasticcio……

Giovanni Paris

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PARCHEGGI A PAGAMENTO E DIRETTIVE MINISTERIALI

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L’art. 7  del Codice della Strada “Regolamentazione della circolazione nei centri abitati.” prevede:

“1.  Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:

omissis

f)  stabilire, previa deliberazione della Giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le aree urbane;
omissis”.
Le direttive ministeriali sono state emanate? In effetti no. E allora sorge la conseguente domanda se possono comunque essere stabilite aree di sosta e parcheggio a pagamento pur mancando le suddette direttive o se tali determinazioni sono illegittime e con esse i conseguenti provvedimenti sanzionatori adottati.
Per il Ministero dei Trasporti la mancanza delle direttive non è ostativa alla adozione di provvedimenti istitutivi di aree di sosta e parcheggio a pagamento con determinazione di tariffe e condizioni, nè sono illegittimi i relativi verbali di accertamento di violazioni, queste le conclusioni a cui giunge nel parere del 18/02/10 n° 14298 (clicca e leggi).
 
I Ministero osserva, tra l’altro, che :
 
  • non è giuridicamente proponibile sostenere che la mancata emanazione di una “disposizione” secondaria possa produrre la inapplicabilità e la inefficacia di una “norma primaria”;
  • anche in assenza della emanazione delle specifiche direttive gli enti proprietari della strada sono comunque tenuti all’applicazione del dettato normativo con l’obbligo di conformarsi alle direttive solo qualora queste fossero emanate;
  • si ritiene che le direttive in discussione non possano essere più emanate in quanto la riforma costituzionale intervenuta con la Legge Costituzionale 18/10/01 n° 3 ha riconosciuto ai Comuni una piena autonomia in materia di  determinazione delle proprie entrate, tra le quali rientrano anche quelle derivanti dai parcheggi a pagamento, pertanto l’eventuale emanazione delle direttive in discussione potrebbe essere intesa come una ingerenza da parte dello Stato nei confronti delle autonomie locali;
  • la tesi relativa alla mancanza dei “criteri direttivi” non è corretta perchè questi si possono ricavare agevolmente dal complesso delle disposizioni contenute nella Direttiva del Ministero dei Lavori Pubblici del 12/04/95 recante direttive per la redazione, adozione e attuazione dei piani urbani del traffico e precisamente nel paragrafo 3.2  .

Giovanni Paris

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AVVISO ASSISTENZA DIFENSORE PROVA ETILOMETRO ANCHE IN CASO DI RIFIUTO

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In applicazione del più recente orientamento della Corte di Cassazione l’avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore, ex art. 114 disp. att. c.p.p, deve essere rivolto al conducente del veicolo nel momento in cui viene avviata la procedura di accertamento strumentale dell’alcolemia con la richiesta di sottoporsi al relativo test, anche nel caso in cui l’interessato si rifiuti di sottoporsi all’accertamento,

E’ quanto affermato nella sentenza della Corte di Cassazione del 09/02/18 n° 6526 (clicca e leggi) nella quale si afferma che “…il sistema delle garanzie, delineato dal combinato disposto degli artt. 114 disp. att. cod. proc. pen. e 354 cod. proc. pen., scatta nel momento in cui la polizia giudiziaria procede all’accertamento, per via strumentale – che ha natura indifferibile ed urgente – del tasso alcolemico, invitando il conducente a sottoporsi alle due prove spirometriche, secondo le modalità indicate dall’art. 379, reg. es . cod. strada. Tale sistema introduce, in sostanza, una verifica tecnica che prende avvio con la richiesta di sottoporsi al test strumentale e, in tale scansione, l’avvertimento del diritto all’assistenza del difensore costituisce presupposto necessario della relativa procedura, indipendentemente dall’esito della stessa e dalle modalità con le quali il test venga concretamente effettuato. …”.

Giovanni Paris

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PROPAGANDA ELETTORALE MEDIANTE VEICOLI PUBBLICITARI (VELE).

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E’ possibile svolgere attività di propaganda elettorale mediante veicoli pubblicitari, meglio conosciuti come “vele”? E ciò anche durante il periodo previsto per legge nel quale si applica la specifica disciplina che regola in via generale lo svolgimento delle attività di propaganda elettorale?

La disciplina normativa di riferimento è contenuta nella L. 04/04/56 n° 212 “Norme per la disciplina della propaganda elettorale.”, la quale non disciplina il caso in trattazione, ma prevede in via generale all’art. 1, comma 1, quanto segue:

“L’affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati o, nel caso di elezioni a sistema uninominale, da parte dei singoli candidati o dei partiti o dei gruppi politici cui essi appartengono, è effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati in ogni Comune.”

e, all’art. 6, comma 1, che:

“Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti. È vietato, altresì, il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di propaganda luminosa mobile.”.

In materia fondamentale è la Circolare del Ministero dell’Interno del 08/04/80 n° 1943/V (clicca e leggi) che costituisce strumento interpretativo ed operativo per gli organi di vigilanza, la quale al par. 6 prevede che “… dal momento della assegnazione degli appositi spazi per la propaganda elettorale a coloro che ne hanno titolo e fino alla chiusura delle votazioni:

  1. a) è vietata la affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dai comuni alle normali affissioni, previo pagamento dei diritti previsti al capo III del D.Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639;
  2. b) è vietata la esposizione di materiale di propaganda elettorale negli spazi di pertinenza degli interessati, di cui all’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639. Trattasi dei giornali murali, bacheche o vetrinette appartenenti a partiti o gruppi politici, associazioni sindacali o giovanili, editori di giornali o periodici, posti in luogo pubblico o esposto al pubblico.

In eccezione al predetto divieto, l’articolo 1 della legge n. 130 consente che nelle predette bacheche o vetrinette sia effettuata la affissione di quotidiani e periodici. La eccezione vale

anche per i giorni della votazione (articolo 8 della legge n. 130)

omissis

  1. c) è vietata l’affissione o l’esposizione di stampati murali od altri e di manifesti inerenti, direttamente o indirettamente, alla propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capanni, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali, ovvero su palloni o aerostati ancorati al suolo.”.

Per ciò che ci occupa il par. 22 della circolare prevede:

“L’articolo 6 della legge 212, nella nuova formulazione della legge n. 130, vieta ogni forma di propaganda luminosa mobile. La norma è intesa a proibire la propaganda elettorale eseguita su mezzi mobili con apparecchiature luminose.

Al contrario, deve ritenersi ammessa ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili.

E’ appena il caso di aggiungere che i veicoli che rechino tali mezzi di propaganda devono avere i requisiti richiesti dalle norme sulla circolazione stradale; deve poi ritenersi che, dentro i limiti delle predette norme, la sosta dei veicoli stessi deve essere ammessa.”

Pertanto la propaganda elettorale effettuata tramite un veicolo in movimento e a carattere figurativo non rientra nei divieti sopra indicati, in quanto essa da una parte non costituisce affissione e dall’altra non è né propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso, né propaganda luminosa mobile.

La legitimità di tale forma di forma di propaganda elettorale risiede però nel fatto che il veicolo sia in movimento, in caso contrario si configura la realizzazione di una forma di propaganda elettorale figurativa a carattere fisso.

Nel tempo sono stati individuati una serie di criteri, trasfusi nelle circolari delle Prefetture emanate in occasione delle consultazioni elettorali, quali la possibilità di realizzare soste di breve durata (es. soste tecniche) o l’obbligo di rimessaggio in luoghi che non consentano la visibilità dall’esterno, al fine di giudicare la trasformazione della propaganda elettorale da mobile a fissa e quindi in violazione dell’art. 6 della L. 212/56.

In merito però ai tempi di sosta di breve durata è sentita la necessità di stabilire un preciso periodo temporale massimo di sosta a cui l’organo di vigilanza possa far riferimento, evitando in tal modo valutazioni ampiamente discrezionali e il sorgere di probabili contenziosi.

Ovviamente non vi è un dato normativo a cui far riferimento, si potrebbe utilizzare il termine di 48 ore indicato nei due pareri del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18/02/08 n° 16076 e del 29/07/08 n° 62926, criterio ampiamente accolto dalla giurisprudenza, al fine di qualificare quando una attività pubblicitaria svolta attraverso un mezzo mobile si trasforma in un impianto pubblicitario fisso e quindi necessitante di specifica autorizzazione ex art. 23 Codice della Strada.

Si osserva che tale riferimento temporale è valido però solo fino al momento in cui la propaganda elettorale mediante veicolo può essere ritenuta come una qualsiasi attività pubblicitaria, perchè dal momento in cui scatta la vigenza della normativa specifica di settore sopra citata, allora la disciplina generale del Codice della Strada non può più essere applicata.

Quanto sopra trova riscontro nelle circolari/accordi con le formazioni politiche delle Prefetture emanate in occasione delle consultazioni elettorali, per alcune delle quali poi si prevedono esplicitamente tempi di sosta massimi, seppur diversificati, diversi dal termine delle 48 ore (si va da 15 minuti ad 1 ora, vedi stralcio Prefettura di Agrigento, Brescia, Fermo, Macerata, Massa-Carrara, Napoli, Pistoia – clicca e leggi), dalla loro lettura si rileva la esclusione della applicazione analogica dei suddetti pareri del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti alle “vele” di propaganda elettorale.

Giovanni Paris

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MANCATA, ERRONEA O PARZIALE INDICAZIONE DELLA NORMA VIOLATA NEL VERBALE DI ACCERTAMENTO

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La mancata o la erronea o la incompleta indicazione della norma violata nel verbale di accertamento di infrazione determina una causa di illegittimità dello stesso e per tale motivo può essere annullato?

Per ciò che riguarda le violazioni al Codice della strada l’ art. 383 del Reg. Esec. C.d.S. “Contestazione – Verbale di accertamento”  prevede che:

“1.  Il verbale deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e della località nei quali la violazione è avvenuta, delle generalità e della residenza del trasgressore e, ove del caso, l’indicazione del proprietario del veicolo, o del soggetto solidale, degli estremi della patente di guida, del tipo del veicolo e della targa di riconoscimento, la sommaria esposizione del fatto, nonché la citazione della norma violata e le eventuali dichiarazioni delle quali il trasgressore chiede l’inserzione. Omissis “

Il verbale può essere afflitto da vizi formali, ma non tutti i vizi formali ne determinano la annullabilità.

Possiamo dire che tale effetto si ha ogni qual volta l’errore determina una compromissione del diritto di difesa del trasgressore/sanzionato.

Ebbene, per quanto ci occupa, la recente ordinanza della Corte di Cassazione, VI, 25/01/18 n° 1930 (clicca e leggi) ha affermato che “…l’indicazione nel verbale di contestazione dell’articolo…senza specificazione del testo normativo di appartenenza (d.lgs. n. 285 del 1992) non era lesiva del diritto di difesa dell’opponente, in quanto si desumeva agevolmente dalla intitolazione del verbale stesso, recante “violazione delle norme del codice della strada”, e dalla descrizione del fatto…”, rigettando così il ricorso il quale censurava addirittura non che mancasse la indicazione dell’articolo della norma violata (che era stato invece correttamente indicato), ma il fatto che mancasse la specificazione che fosse un articolo del Codice della Strada (!!).

Sulla medesima questione diversi sono stati i pronunciamenti in tal senso della suprema corte, vedi:

  • Cass., I, 24/07/03 n° 11475
  • Cass. I, 08/08/03 n° 11968
  • Cass., II, 23/01/07 n° 1414
  • Cass., II, 14/04/09 n° 8885
  • Cass., I, 18/05/09 n° 11421
  • Cass., II, 15/09/09 n° 19906

Concludendo, nel caso di mancata, erronea o parziale indicazione nel verbale di accertamento di infrazione della norma violata dal trasgressore, il diritto di difesa di costui non viene in concreto menomato dalla conseguente mancata o parziale conoscenza della norma che sanziona il comportamento illecito, purchè nel verbale sia indicata con precisione la condotta materiale che integra la violazione e il fatto sia compiutamente descritto.

Giovanni Paris

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LOCAZIONE VEICOLI E RESPONSABILITA’ SOLIDALE

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Nel caso di locazione di un veicolo senza conducente il proprietario è responsabile in solido con l’autore della violazione a una norma del Codice della Strada per il pagamento della sanzione pecuniaria?

Lart. 196 “Principio di solidarietà” del Codice della Strada prevede al comma 1 che Per le violazioni punibili con la sanzione amministrativa pecuniaria il proprietario del veicolo ovvero del rimorchio, nel caso di complesso di veicoli, o, in sua vece, l’usufruttuario, l’acquirente con patto di riservato dominio o l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria, è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questi dovuta, se non prova che la circolazione del veicolo è avvenuta contro la sua volontà. Nelle ipotesi di cui all’art. 84 (locazione senza conducente) risponde solidalmente il locatario e, per i ciclomotori, l’intestatario del contrassegno di identificazione.”

La Circolare del Ministero dell’Interno n. 300A/48507/113/2 del 15/01/94 a proposito afferma che “…l’art. 196 del Codice della Strada, nel disciplinare il principio di solidarietà, indica il locatario come responsabile in solido, con l’autore della violazione, nella ipotesi di infrazioni commesse con veicoli adibiti a locazione senza conducente (art. 84), escludendo da ogni responsabilità le imprese locatrici. …”.

Tutto chiaro, quindi…forse.

Capita che soluzioni interpretative delle norme date per assodate e modalità operative ormai consolidate da anni vengano poste in dubbio o per contrasti giurisprudenziali o per contrasti tra le interpretazioni assunte dai ministeri competenti da una parte e gli organi giurisdizionali dall’altra.

E’ il caso riguardante la domanda che ci siamo posti sopra, perchè la Corte di Cassazione con ordinanza del 25/01/18 n° 1845 (clicca e leggi) ha affermato che non è corretta l’interpretazione per cui, avendo l’ultima parte della norma di cui all’art. 196 CdS indicato il solo locatario (e non già il proprietario o i soggetti equiparati indicati nella prima parte di detta norma) quale soggetto solidalmente responsabile nel caso di cui all’art. 84 del Codice della Strada (locazione di veicolo senza conducente), si esclude la responsabilità di colui che concede in locazione (breve) il veicolo, cioè il proprietario.

La Corte osserva che “…tale interpretazione non tiene conto della ratio complessiva della norma in questione, che ha voluto prevedere soggetti diversi dal proprietario del veicolo, quali obbligati in via solidale, solo nelle ipotesi specificamente indicate come l’usufruttario, l’acquirente con patto di riservato dominio o l’utilizzatore a titolo di locazione finanziaria. La norma non prevede il semplice locatore del veicolo, e ciò per l’evidente ragione… dell’agevole identificabilità, negli altri casi (diversamente dalla locazione semplice), del soggetto solidalmente responsabile. La norma, infatti, intende assicurare, attraverso la titolarità di un diritto adeguatamente e agevolmente accertabile, la possibilità di ottenere il pagamento della sanzione. Nel caso della locazione del veicolo senza conducente, il rapporto di locazione riguarda solo il locatore e il locatario e il nominativo di quest’ultimo è noto al solo locatore (tranne specifici accordi tra le parti) Di qui, la ragione della mancata equiparazione del locatore alle ipotesi su indicate..”.

La conclusione è che “…l’ultima parte dell’art. 196 Codice della Strada deve interpretarsi nel senso che il locatario è un ulteriore soggetto obbligato solidamente, oltre al proprietario (o ai soggetti equiparati) ed al conducente. …” (!!!).

A dire il vero il principio ermeneutico espresso dalla Corte di Cassazione non è nuovo, infatti lo si ritrova in un precedente pronunciamento del 2015 avvenuto con sentenza del 24/09/15 n° 18988 (clicca e leggi).

Giovanni Paris

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LOCAZIONE APPARTAMENTO A PROSTITUTA

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L’art. 3 della L. 20/02/58, n. 75 “Abolizione della regolamentazione della prostituzione e lotta contro lo sfruttamento della prostituzione altrui .” prevede:

“…È punito con la reclusione da due a sei anni e con la multa da euro 258 a euro 10.329 , salvo in ogni caso l’applicazione dell’ art. 240 del codice penale:

OMISSIS

2) chiunque, avendo la proprietà o l’amministrazione di una casa od altro locale, li conceda in locazione a scopo di esercizio di una casa di prostituzione;

3) chiunque, essendo proprietario, gerente o preposto a un albergo, casa mobiliata, pensione, spaccio di bevande, circolo, locale da ballo, o luogo di spettacolo, o loro annessi e dipendenze o qualunque locale aperto al pubblico od utilizzato dal pubblico, vi tollera abitualmente la presenza di una o più persone che, all’interno del locale stesso, si dànno alla prostituzione;

4) chiunque recluti una persona al fine di farle esercitare la prostituzione, o ne agevoli a tal fine la prostituzione;

OMISSIS

8) chiunque in qualsiasi modo favorisca o sfrutti la prostituzione altrui….”

Costituisce favoreggiamento o sfruttamento della prostituzione la locazione di un appartamento realizzata a favore di una prostituta?

La Corte di Cassazione con sentenza del 16/01/17 n° 1773 (clicca e leggi), confermando precedenti pronunciamenti, afferma che …la cessione in locazione, a prezzo di mercato, di un appartamento ad una prostituta, anche se il locatore sia consapevole che la locataria vi esercitera’ la prostituzione in via del tutto autonoma e per proprio conto, non integra il reato di favoreggiamento della prostituzione, atteso che la stipulazione del contratto non rappresenta un effettivo ausilio per il meretricio;…ricorre il reato se, oltre al godimento dell’immobile, vengono fornite prestazioni accessorie che esulino dalla stipulazione del contratto ed in concreto agevolino il meretricio (come nel caso di esecuzione di inserzioni pubblicitarie, fornitura di profilattici, ricezione di clienti o altro)..“.

Per precedenti sentenze in tal senso vedi:

  • Cassazione, III, 23/02/12 n° 7076
  • Cassazione, III, 04/07/13 n° 28754
  • Cassazione, III, 31/07/13 n° 33160
  • Cassazione, III, 28/09/15 n° 39181
  • Cassazione, III, 02/12/15 n° 47594

Giovanni Paris

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GESTIONE VEICOLI SEQUESTRATI E CONFISCATI

Spending review: rottamazione straordinaria delle auto confiscate

Il Ministero dell’Interno – Dipartimento per gli Affari Interni e Territoriali – Direzione Centrale per gli Uffici Territoriali del Governo e per le Autonomie Locali ha diramato con nota prot. 1108 del 22/01/18 (clicca e leggi) una circolare avente ad oggetto “Modalità di gestione dei veicoli sottoposti a sequestro, fermo e confisca amministrativa per violazioni al codice della strada, affidati al proprietario alla scadenza del contratto con il custode-acquirente di cui all’art. 214-bis del codice della strada.”.

Giovanni Paris

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