E’ LEGITTIMA UNA ORDINANZA CHE PREVEDA IL DIVIETO DI SOSTA ALLE AUTOCARAVAN SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE?
LA NORMATIVA
Art. 54 c.d.s. “Autoveicoli”
“OMISSIS
m) autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo compreso il conducente;
OMISSIS”
Art. 185 c.d.s. “Circolazione e sosta delle auto-caravan”
“1. I veicoli di cui all’art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli.
2. La sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l’autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l’ingombro proprio dell’autoveicolo medesimo.
OMISSIS”
Art. 5 c.d.s. “Regolamentazione della circolazione in generale”
“1. Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può impartire ai prefetti e agli enti proprietari delle strade le direttive per l’applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade di cui all’art. 2.
OMISSIS”
Art. 35 c.d.s. “Competenze”
“1. Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è competente ad impartire direttive per l’organizzazione della circolazione e della relativa segnaletica stradale, sentito il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio per gli aspetti di sua competenza, su tutte le strade. Stabilisce, inoltre, i criteri per la pianificazione del traffico cui devono attenersi gli enti proprietari delle strade, coordinando questi ultimi nei casi e nei modi previsti dal regolamento e, comunque, ove si renda necessario.
OMISSIS”
I MINISTERI
Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha assunto una posizione molto chiara con una serie di pareri, con i quali si afferma che sono illegittime le ordinanze che prevedono i divieti di transito e/o di sosta esclusivamente diretti alle autocaravan se questi non sono motivati dalla esistenza di condizioni geometriche o strutturali delle strade.
Di seguito i pareri ministeriali formulati sulla questione:
- Prot. n. 900 del 22/05/06
- Prot. n° 993 del 28/06/06
- Prot. n° 60843 del 12/12/06
- Prot. n° 63364 del 19/12/06
- Prot. n° 23975 del 12/03/07
- Prot. n° 31543 del 02/04/07
- Prot. n° 48535 del 22/05/07
- Prot. n° 59453 del 20/06/07
- Prot. n° 77764 del 09/08/07
- Prot. n° 50502 del 16/06/08
- Prot. n° 65235 del 25/06/09
- Prot. n° 67000 del 06/08/10
- Prot. n° 3694 del 11/07/11
- Prot. n° 3695 del 11/07/11
Anche le direttive del Ministero dei Lavori Pubblici n° 6688 del 24/10/00 e n° 777 del 27/04/06 sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l’installazione e la manutenzione, rispettivamente al par. 5 punto 1 e par. 7, si sono espresse sull’argomento.
Inoltre il Ministero dell’interno ha emanato specifica Direttiva n° 277 del 15/01/08 , con la quale si fa proprio il ragionamento giuridico espresso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dove si sottolinea come in sede di ricorso contro un verbale di accertamento di violazione le Prefetture sono tenute in prima istanza a valutare la legittimità dello ordinanze.
La situazione ha portato altresì il Ministero dei Trasporti a trasmettere all’Anci una specifica nota con la quale si invita l’Associazione a provvedere ad assicurare la massima diffusione della nota prot. n° 31543 del 02/04/07, al fine di consentire ai medesimi enti locali di emanare le ordinanze ovvero adeguare e modificare quelle già in essere, in conformità alle disposizioni sopra dettate, al fine di evitare l’instaurazione di inutili ed onerosi contenziosi amministrativi e giurisdizionali, facendo altresì presente che il Ministero dell’Interno ha già provveduto a recepire la nota in oggetto con la circolare prot. n° 277 del 15/01/08.
IL CASO
Un comune ha istituito il divieto di sosta alle autocaravan nelle vie cittadine e nelle aree pubbliche dell’intero territorio comunale.
Avverso il provvedimento propone ricorso al giudice amministrativo, indicando una serie di vizi di legittimità, l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, che ha tra i suoi scopi quello di “tutelare il diritto di tutti gli utenti in autocaravan a circolare sull’intero territorio nazionale facendo valere il rispetto del Codice della Strada, del relativo regolamento di esecuzione e attuazione, dei decreti e delle direttive ministeriali, in particolare attraverso azioni di contrasto e d’impugnazione, in sede amministrativa o giurisdizionale, dei provvedimenti di regolamentazione della circolazione adottati dagli enti proprietari delle strade di tutto il territorio nazionale che abbiano l’effetto d’impedire o limitare la circolazione delle autocaravan”, oltre che lo scopo di “promuovere le iniziative volte alla concreta applicazione delle norme in materia di circolazione e sosta delle autocaravan”.
Le censure assumono:
Violazione dell’art. 185 del Codice della Strada.
L’ordinanza impugnata non terrebbe conto della distinzione tra sosta e campeggio, stabilita dall’articolo testé evocato, impedendo la sosta per motivi che nulla hanno a che vedere con la circolazione stradale, essendo invece relativi al campeggio, mentre la sosta, anche delle auto-caravan, che appartengono alla stessa categoria M1 delle autovetture (art. 47, comma 2, lett. b), del codice della strada), non necessita né di apposite strutture né di impianti.
Violazione dell’art. 7 del Codice della Strada.
Rilevato che l’art. 7, comma 1, lett. b), del codice della strada, consente all’ente proprietario di “limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti…”, nel caso de quo, non solo la mera sosta non pregiudicherebbe le esigenze di prevenzione tutelate dalla disposizione in esame, ma, inoltre, il divieto non sarebbe imposto ad una categoria di utenti, bensì a un singolo tipo di veicolo, il tutto in assenza di qualsivoglia riferimento, in seno al provvedimento impugnato, alle direttive in materia.
Violazione dell’art. 39 del Codice della Strada e dell’art 120 del Reg. Esec. del Codice della Strada.
La normativa suindicata prevede che il segnale di divieto di sosta possa essere corredato esclusivamente da pannelli integrativi che indicano giorni, ore o eccezioni e non anche la categoria nei cui confronti vige il divieto, posto che comunque, il cartellino integrativo del divieto in parola può riguardare la “categoria” di veicoli e non anche il singolo tipo.
Inoltre, la dicitura “divieto di campeggio” inserita nel segnale sarebbe estranea sia al codice della strada sia al relativo regolamento.
Difetto di istruttoria.
Il provvedimento impugnato risulterebbe privo di adeguato apparato motivazionale, atteso che non si comprenderebbe in base a quale attività istruttoria la mera sosta delle autocarovan arrecherebbe presunti pericoli per la salute pubblica, per l’igiene, per il paesaggio, per l’ambiente oltre alla turbativa al decorso e all’igiene urbana.
Eccesso di potere: utilizzo di norme per fini diversi da quelli tipici e inosservanza di direttive ministeriali.
Sotto un primo profilo, l’Ente comunale avrebbe fatto un uso distorto del potere poiché, attraverso le limitazioni alla sosta delle auto-caravan, intenderebbe perseguire un risultato estraneo alla circolazione stradale, ossia inibire il fenomeno del campeggio.
Sotto altro profilo, l’ordinanza impugnata si porrebbe anche in contrasto con le direttive ministeriali (direttiva del Ministro dei lavori pubblici n. 6688 del 24 ottobre 2000 sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l’installazione e la manutenzione; direttive del Ministero dei trasporti prot. n. 31543 del 2 aprile 2007 sulla corretta applicazione delle disposizioni del codice della strada in materia di circolazione e sosta delle auto-caravan; direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. n. 381/2011 aventi per oggetto la predisposizione delle ordinanze di regolamentazione della circolazione), cui gli enti proprietari delle strade sono sottoposti per espressa previsione dell’art. 5 comma 1, dell’art. 35, comma 1, e dell’art. 45, comma 2, del codice della strada.
LA SENTENZA DEL TAR SICILIA
Per l’organo di giustizia amministrativa adito, TAR SICILIA SEZ. CATANIA, 26/02/24 N° 698, i motivi del ricorso sono fondati.
Infatti “…L’impugnata ordinanza non tiene conto della distinzione tra la sosta (sia delle auto-caravan, sia di qualsiasi altro veicolo), che non necessita di impianti né di attrezzature, ed il campeggio, che non attiene alla circolazione stradale e necessita di apposite aree dedicate e attrezzate, né dell’equiparazione delle auto-caravan agli atri autoveicoli, sancita dall’art. 185, comma 1, del codice della strada. La disposizione dell’art. 54 del codice della strada, dal canto suo, non consente di distinguere le auto-caravan dalle altre categorie di autoveicoli.
In particolare, è ben vero che dell’art. 54, comma 1, del codice della strada – nel definire gli autoveicoli come “veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli” – opera una distinzione tra, le autovetture, definite “veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente”, gli autobus, definiti “veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente” e le autocaravan, definite “veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo compreso il conducente”.
Tuttavia è altrettanto vero che le autocaravan ai sensi dell’art. 185 del codice della strada sono autoveicoli che – pur tenuto delle loro peculiari caratteristiche – “ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli” (comma 1), con l’ulteriore conseguenza che la sosta delle autocaravan, “dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l’autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l’ingombro proprio dell’autoveicolo medesimo” (comma 2), fermo restando che, in caso di sosta a pagamento, alle autocaravan si applicano “tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona” (comma 3) e fermo restando il divieto di “scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario” (commi 4 e 5). Dunque, con riferimento alla disciplina della sosta delle auto-caravan, una corretta interpretazione delle disposizioni dell’art. 185 induce a ritenere che è ivi prevista l’applicazione di tariffe maggiorate in caso di sosta a pagamento e che non sono consentiti scarichi di alcun genere, mentre non sono previste limitazioni della durata temporale della sosta. …”
In definitiva l’ente “…promiscuamente accomunando il divieto di sosta con il divieto di campeggio abusivo, ha violato l’art. 185 del codice della strada, che disciplina in maniera differente la sosta ed il campeggio delle auto-caravan. …”.
Si legga, in senso conforme, T.R.G.A. TRENTO 04/03/22, N° 52.
Si legga anche la sentenza della CORTE DI CASSAZIONE, VI, 14/10/16 N° 20842, con la quale si conferma la validità di un verbale di accertamento di violazione ad un divieto di sosta e con essa dell’ordinanza di previsione del divieto, in quanto motivata da particolari esigenze di circolazione connesse alle caratteristiche strutturali della strada, non comportante una ingiustificata disparità di trattamento delle autocaravan con altri veicoli.
Giovanni Paris