QUALI DOCUMENTI DEVE ESIBIRE IL SOGGETTO STRANIERO IN CASO DI CONTROLLO DA PARTE DEGLI ORGANI DI POLIZIA?
La normativa vigente prevede un obbligo, possiamo dire, “aggravato” a carico del soggetto straniero in caso di richiesta di documenti di identificazione da parte degli organi di polizia.
L’art. 6 “Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno”, comma 3 del D.Lgs. 25/07/98 n° 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” prevede che:
“Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, all’ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato è punito con l’arresto fino ad un anno e con l’ammenda fino ad euro 2.000.”
Tale comma è stato così sostituito dall’art. 1, comma 22, lett. h), L. 15/07/09, n° 94, la precedente versione recitava:
“Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno, è punito con l’arresto fino a sei mesi e l’ammenda fino a lire ottocentomila.”.
Risulta evidente che la precedente versione dell’art. 6/3 prevedeva un comportamento alternativo ai fini del soddisfacimento dell’obbligo di esibizione documentale, palesato dal termine “ovvero“, mentre la odierna versione prevede un comportamento cumulativo per le finalità pretese dalla norma, infatti viene utilizzata la congiunzione “e“.
Perchè l’obbligo di tale multipla esibizione?
Perchè la esibizione intende soddisfare due diverse esigenze: identificare il soggetto e verificare la sua regolare presenza nel territorio dello Stato.
Della fattispecie si è occupata Cass. Pen, I, 20/03/23 n° 11497 , la quale commenta come “…La disposizione è chiara nel richiedere, in uno, l’esibizione tanto del documento di identità quanto del permesso di soggiorno o di altro documento equipollente…” spiegando come “…l’esibizione dei due documenti è funzionale alle distinte esigenze di identificare compiutamente il soggetto e di verificarne la regolare presenza sul territorio dello Stato e che il possesso di carta di identità in corso di validità non esclude che, nel tempo intercorso dalla sua emissione, che postula la concomitante sussistenza dell’altra condizione, essa sia, per ragioni sopravvenute – quale, ad esempio, la revoca del permesso di soggiorno -venuta meno. …”.
Giovanni Paris