Month: marzo 2023

CATENE DA NEVE IN TESSUTO: D.M. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DEL 23/02/23

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Le catene da neve in tessuto, pur non avendo una disciplina normativa specifica, erano state sostanzialmente ammesse con circolare ministeriale, vedi l’articolo CATENE DA NEVE IN TESSUTO: CIRCOLARE MINISTERO DELL’INTERNO 300/STRAD/1/0000035611.U/2022 DEL 27/10/22.

Ora tali dispositivi hanno avuto regolamentazione con il DECRETO MINISTERIALE 23/02/23 “Modifica del decreto 10 maggio 2011, recante: «Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2»”.

I dispositivi supplementari di aderenza conformi alla norma UNI EN 16662-1:2020, catene da neve in tessuto (calze da neve), sono equiparati alle catene da neve in metallo.

Giovanni Paris

VIOLAZIONE ART. 126-BIS C.D.S. E MANCATO RICORDO DEL SOGGETTO ALLA GUIDA: CASS. CIV., II, 28/03/23 N° 8882

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Può rientrare tra i casi di giustificato motivo, che rendono esenti da responsabilità per la mancata ottemperanza all’obbligo di fornire i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione, il fatto di addurre semplicemente che non si sa o non ci si ricorda chi avesse l’uso del veicolo nel giorno della avvenuta violazione o affermare la impossibilità a fornire le informazioni richieste derivanti dal fatto che il veicolo viene usato da diversi familiari o da diversi collaboratori/dipendenti aziendali?

La questione fu affrontata in un precedente articolo dal titolo  VIOLAZIONE ART. 126-BIS C.D.S. E GIUSTIFICATO MOTIVO.

Nello stesso venne riportato il pronunciamento della Corte di Cassazione che con ordinanza del 17/03/22 n° 8771 affermò che il semplice non ricordare chi avesse l’uso del veicolo nel giorno della avvenuta violazione o affermare la impossibilità a fornire le informazioni richieste derivanti dal fatto che il veicolo viene usato da diversi familiari o da diversi collaboratori/dipendenti aziendali non costituisce un giustificato motivo, che tra l’altro deve essere anche documentato, per evitare la sanzione.

Il principio ce lo ribadisce la suprema Corte con sentenza CASS. CIV., II, 29/03/23 N° 8882  che si è pronunciata sul motivo di ricorso in forza del quale si affermava “…l’impossibilità incolpevole per il proprietario dell’autoveicolo di ricordare, trascorsi sei mesi dal fatto, chi ne avesse fatto uso, attesa l’utilizzazione familiare promiscua del veicolo. …”,

e nella quale si ricorda

“…l’orientamento consolidato di questa Corte, che individua la ratio della disposizione sanzionatoria di cui si discute nel principio che il proprietario del veicolo, in quanto responsabile della sua circolazione, nei confronti delle pubbliche amministrazioni non meno che dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l’identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione e, di conseguenza, a comunicarla all’autorità amministrativa che gliene faccia legittima richiesta per contestare un’infrazione amministrativa, rispondendo, per l’inosservanza di tale dovere di collaborazione, a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilanza su tale affidamento… . Si aggiunga che, nel caso di specie, la giustificazione fornita dall’opponente appare del tutto generica e che, come risulta dagli atti di causa, egli, a fronte dell’invito a comunicare i dati personali del conducente dell’autovettura al momento della accertata violazione, è rimasto del tutto inerte e non ha inviato alcuna dichiarazione negativa adducendone le ragioni, dichiarazione che avrebbe potuto formare oggetto di esame e valutazione in via amministrativa ovvero da parte del giudice di merito…”.

Giovanni Paris

ESIBIZIONE DOCUMENTI DA PARTE DI SOGGETTO STRANIERO: CASS. PEN., I, 20/03/23 N° 11497

CIE

QUALI DOCUMENTI DEVE ESIBIRE IL SOGGETTO STRANIERO IN CASO DI CONTROLLO DA PARTE DEGLI ORGANI DI POLIZIA?

La normativa vigente prevede un obbligo, possiamo dire, “aggravato” a carico del soggetto straniero in caso di richiesta di documenti di identificazione da parte degli organi di polizia.

L’art. 6 “Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno”, comma 3 del D.Lgs. 25/07/98 n° 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” prevede che:

Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, all’ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato è punito con l’arresto fino ad un anno e con l’ammenda fino ad euro 2.000.”

Tale comma è stato così sostituito dall’art. 1, comma 22, lett. h), L. 15/07/09, n° 94, la precedente versione recitava:

“Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno, è punito con l’arresto fino a sei mesi e l’ammenda fino a lire ottocentomila.”.

Risulta evidente che la precedente versione dell’art. 6/3 prevedeva un comportamento alternativo ai fini del soddisfacimento dell’obbligo di esibizione documentale, palesato dal termine “ovvero“, mentre la odierna versione prevede un comportamento cumulativo per le finalità pretese dalla norma, infatti viene utilizzata la congiunzione “e“.

Perchè l’obbligo di tale multipla esibizione?

Perchè la esibizione intende soddisfare due diverse esigenze: identificare il soggetto e verificare la sua regolare presenza nel territorio dello Stato.

Della fattispecie si è occupata  Cass. Pen, I, 20/03/23 n° 11497  , la quale commenta come “…La disposizione è chiara nel richiedere, in uno, l’esibizione tanto del documento di identità quanto del permesso di soggiorno o di altro documento equipollente…” spiegando come “…l’esibizione dei due documenti è funzionale alle distinte esigenze di identificare compiutamente il soggetto e di verificarne la regolare presenza sul territorio dello Stato e che il possesso di carta di identità in corso di validità non esclude che, nel tempo intercorso dalla sua emissione, che postula la concomitante sussistenza dell’altra condizione, essa sia, per ragioni sopravvenute – quale, ad esempio, la revoca del permesso di soggiorno -venuta meno. …”.

Giovanni Paris