Month: luglio 2023

AVVISO ASSISTENZA DIFENSORE E PROVA ETILOMETRO REALIZZATI DA DUE ORGANI DI POLIZIA STADALE DIVERSI: CASS. PEN., VII 24/06/22 N° 24483

Forze dell'ordine: Che differenza c'è tra Polizia e Carabinieri -  ForzeArmate.org

E’ VALIDO L’ACCERTAMENTO ETILOMETRICO NEL CASO IN CUI L’AVVISO DELLA FACOLTA’ DI FARSI ASSISTERE DA DIFENSORE SIA DATO DA UN ORGANO DI POLIZIA STRADALE E LA PROVA ETILOMETRICA VENGA SVOLTA DA ALTRO DIVERSO ORGANO DI POLIZIA STRADALE SENZA REITERARE IL SUDDETTO AVVISO?

Invero la situazione rappresentata nella domanda può nella realtà verificarsi.

Nel caso trattato dalla Suprema Corte si contestava il mancato avviso ex. art. 114 disp.att. c.p.p della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, in quanto l’avviso veniva dato dai Carabinieri, i quali erano poi impossibilitati a effettuare il controllo etilometrico, a cui provvedeva la Polizia successivamente, senza procedere all’avviso in occasione del compimento dell’atto.

La  CASS. PEN., VII 24/06/22 N° 24483  in maniera perentoria ha affermato che “…a nulla rileva il fatto che l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia sia stato dato…dai Carabinieri intervenuti nell’immediatezza (che non poterono effettuare il controllo con l’etilometro per ragioni tecniche) e non dalla Polizia successivamente intervenuta che provvide a effettuare l’accertamento: ciò che conta è la finalizzazione dell’avviso all’espletamento dell’accertamento urgente, di tal che il fatto che quest’ultimo non sia stato effettuato dai Carabinieri che avevano dato l’avviso non inficia l’accertamento effettuato, appena possibile, dalla Polizia. …“.

Giovanni Paris

ACCERTAMENTO STATO DI EBBREZZA TRAMITE ETILOMETRO E VALORI CENTESIMALI: CASS. PEN. VII, 04/07/23 N° 28609

Lo scontrino con il risultato dell’alcoltest: 5,12

AI FINI DEL SUPERAMENTO DELLE SOGLIE DI PUNIBILITA’ STABILITE DALL’ART. 186/2 DEL CODICE DELLA STRADA ASSUMONO RILIEVO ANCHE I VALORI CENTESIMALI RISULTANTI DALLA PROVA CON ETILOMETRO?

LA NORMATIVA

Art. 186  C.d.S. “Guida sotto l’influenza dell’alcool”

“OMISSIS

2.  Chiunque guida in stato di ebbrezza è punito, ove il fatto non costituisca più grave reato:

a)  con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 543 ad euro 2.170, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro (g/l). All’accertamento della violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da tre a sei mesi;
b)  con l’ammenda da euro 800 ad euro 3.200 e l’arresto fino a sei mesi, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi per litro (g/l). All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da sei mesi ad un anno;
c)  con l’ammenda da euro 1.500 ad euro 6.000, l’arresto da sei mesi ad un anno, qualora sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l).
OMISSIS”
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LA GIURISPRUDENZA
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La risposta è AFFERMATIVA. La Corte di legittimità ha in molteplici occasioni affermato che, in tema di guida in stato di ebbrezza, ai fini del superamento delle soglie di punibilità stabilite dall’art. 186/2 del Codice della Strada, assumono rilievo anche i valori centesimali.
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Si vedano:
nella quale si sottolinea che “…Non può essere…recepita la interpretazione della norma opposta a difesa rispetto alla prova del superamento della soglia di rilevanza penale, atteso che la previsione di tre differenti fattispecie progressive è intesa ad arginare il fenomeno della guida in stato di alterazione correlata all’assunzione smodata di alcolici e, in quest’ottica, sarebbe contraddittorio ritenere che il legislatore, indicando una sola cifra decimale, abbia negato valenza ai centesimi, come implicitamente afferma il ricorrente nel prospettare che i valori espressi in centesimi non valgono a far superare la soglia. Ciò, infatti, determinerebbe l’innalzamento di fatto dei valori soglia rispettivamente di un decimo di grammo/litro per ciascuna delle fattispecie di cui alle lettere del citato art. 186…”.

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Giovanni Paris

MANCATA REVISIONE ANNUALE ETILOMETRO E OBBLIGO DI VERIFICA PRIMITIVA

CSRPAD

NEL CASO IN CUI LE REVISIONI PERIODICHE DELL’ETILOMETRO NON AVVENGONO CON ESATTA CADENZA ANNUALE, L’ETILOMETRO DEVE ESSERE SOTTOPOSTO AD UNA ULTERIORE VERIFICA PRIMITIVA?

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LA NORMATIVA

Art. 186 C.d.S. “Guida sotto l’influenza dell’alcool”

“OMISSIS

3.  Al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

4.  Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d’incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall’influenza dell’alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l’accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.

OMISSIS”

Art. 379  reg. esec. C.D.S. (Art. 186 Cod. Str.) – Guida sotto l’influenza dell’alcool

“1.  L’accertamento dello stato di ebbrezza ai sensi dell’art. 186, comma 4, del codice, si effettua mediante l’analisi dell’aria alveolare espirata: qualora, in base al valore della concentrazione di alcool nell’aria alveolare espirata, la concentrazione alcoolemica corrisponda o superi 0,8 grammi per litro (g/l), il soggetto viene ritenuto in stato di ebbrezza.

2.  La concentrazione di cui al comma 1 dovrà risultare da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di 5 minuti.

3.  Nel procedere ai predetti accertamenti, ovvero qualora si provveda a documentare il rifiuto opposto dall’interessato, resta fermo in ogni caso il compito dei verbalizzanti di indicare nella notizia di reato, ai sensi dell’art. 347 del codice di procedura penale, le circostanze sintomatiche dell’esistenza dello stato di ebbrezza, desumibili in particolare dallo stato del soggetto e dalla condotta di guida.

4.  L’apparecchio mediante il quale viene effettuata la misura della concentrazione alcoolica nell’aria espirata è denominato etilometro. Esso, oltre a visualizzare i risultati delle misurazioni e dei controlli propri dell’apparecchio stesso, deve anche, mediante apposita stampante, fornire la corrispondente prova documentale.

5.  Gli etilometri devono rispondere ai requisiti stabiliti con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro della sanità. I requisiti possono essere aggiornati con provvedimento degli stessi Ministri, quando particolari circostanze o modificazioni di carattere tecnico lo esigano.

6.  La Direzione generale della M.C.T.C. provvede all’omologazione del tipo degli etilometri che, sulla base delle verifiche e prove effettuate dal Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli e Dispositivi (CSRPAD), rispondono ai requisiti prescritti.

7.  Prima della loro immissione nell’uso gli etilometri devono essere sottoposti a verifiche e prove presso il CSRPAD (visita preventiva).

8.  Gli etilometri in uso devono essere sottoposti a verifiche di prova dal CSRPAD secondo i tempi e le modalità stabilite dal Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministero della sanità. In caso di esito negativo delle verifiche e prove, l’etilometro è ritirato dall’uso.

9.  Il Ministero dei trasporti e della navigazione determina, aggiornandolo, l’ammontare dei diritti dovuti dai richiedenti per le operazioni previste nei commi 6, 7 e 8.”

D.M. 22-5-1990 n. 196 “Regolamento recante individuazione degli strumenti e delle procedure per l’accertamento dello stato di ebbrezza”

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LA CIRCOLARE

La risposta è NEGATIVA. L’etilometro non deve essere sottoposto ad ulteriore visita primitiva anche se le revisioni periodiche non avvengono con cadenza annuale e ciò “…anche qualora abbia subito intervalli di mancato impiego di qualsiasi durata ovvero non sia stato revisionato secondo le periodicità previste dalle norme o dal costruttore. …”

CIRCOLARE MININTERNO N° 300-A-7897-17-144-4-20_DEL_20/10/17

Si legga anche la CIRCOLARE MINISTERO DEI TRASPORTI N° 87/91_DEL 06/06/91

Giovanni Paris


LA NOTIZIA DI REATO (NOTITIA CRIMINIS)

Procura della Repubblica di Salerno: pagamento diritti di copia con  "pagoPA". - Camera Penale di Salerno

La notizia di reato consiste in una qualsiasi informazione di un accadimento storico attraverso la quale il Pubblico Ministero o la Polizia Giudiziaria vengono a conoscenza della possibile violazione di una disposizione penale, cioè che è stato commesso un fatto che appare costituire un reato ed essa costituisce il presupposto per iniziare una attività di investigazione, di indagine.

L’art. 330 del c.p.p. recita: “Il pubblico ministero e la polizia giudiziaria prendono notizia dei reati di propria iniziativa e ricevono le notizie di reato presentate o trasmesse a norma degli articoli seguenti”.

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Propongo due tesi universitarie della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Pisa.

La prima tesi della dott.ssa Carlotta Baldini vuole analizzare una fase antecedente al procedimento penale, quando non si ha ancora una notizia di reato vera e propria.
In questa fase il pubblico ministero e la polizia giudiziaria hanno solo sospetti di zone d’illegalità sulle quali vogliono investigare con lo scopo di acquisire una notizia di reato da poter iscrivere nel registro ex art. 335 c.p.p. Questo potere di ricerca è disciplinato dall’ art. 330 c.p.p. che ha parificato sul punto le posizioni di pubblico ministero e polizia giudiziaria, in quanto in precedenza veniva riconosciuto detto potere solo e soltanto alla polizia giudiziaria e mantenuto un silenzio di legge sulla posizione del pubblico ministero.

ALLA RICERCA DELLA NOTITIA CRIMINIS: IL RUOLO DEL P.M. E DELLA P.G.

Il secondo elaborato della dott.ssa Arianna Manfredi si concentra sulla figura della notizia di reato, partendo da una ricostruzione storica, fino ad analizzarne il contenuto, le varie forme di classificazione, nonché le modalità attraverso cui pubblico ministero e polizia giudiziaria procedono alla attività di ricerca, per concentrarsi, infine, sul problema legato al tempo dell’iscrizione, con tutte le implicazioni che esso comporta sullo svolgimento delle indagini.

LA NOTIZIA DI REATO: INDIVIDUAZIONE ,CONTENUTO E RIFLESSI SUI TEMPI DELL’INDAGINE

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Il P.M. iscrive immediatamente ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa nel registro delle notizie di reato che è previsto e disciplinato dall’art. 335 c.p.p. rubricato “Registro delle notizie di reato”.

Esistono diversi modelli del registro delle notizie di reato e a proposito si legga l’articolo

IL REGISTRO DELLE NOTIZIE DI REATO

 

LA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA SUL DIVIETO DI ACCESSO DI CANI IN GIARDINI E PARCHI PUBBLICI

Cani nelle piazze e nei giardini pubblici: ora si può | Cronache Fermane

E’ stato richiesto da parte di diversi Comuni di tornare sull’argomento relativo al quesito sottoriportato e affrontato nell’articolo DIVIETO DI ACCESSO DI CANI IN GIARDINI E PARCHI PUBBLICI: TAR CAMPANIA, V, 05/10/22 N° 6173, sostanzialmente chiedendo se potessero adottare provvedimenti simili o se i suddetti divieti previsti nei loro territori potessero permanere.

IL COMUNE PUO’ PREVEDERE UN DIVIETO GENERALIZZATO DI ACCESSO AI CANI, MUNITI ANCHE DI GUINZAGLIO O MUSERUOLA, IN TUTTI I GIARDINI E PARCHI PUBBLICI CITTADINI?

Bisogna riconoscere che ormai costante e consolidata giurisprudenza di molti giudici territoriali amministrativi ha affermato la illegittimità di un generalizzato, assoluto e temporalmente permanente divieto di accesso dei cani in parchi, giardini e altre aree pubbliche.

Numerosi Tribunali Amministrativi Regionali si sono pronunciati sulla questione ed hanno ritenuto che queste ordinanze di divieto siano:

  • eccessivamente limitative della libertà di circolazione delle persone,
  • poste in violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità.

Ciò anche in considerazione del fatto che lo scopo di mantenere il decoro e l’igiene pubblica, nonché la sicurezza dei cittadini, è già adeguatamente soddisfatto attraverso l’imposizione, di cui alla disciplina statale, agli accompagnatori o custodi di cani di rimuovere le eventuali deiezioni con appositi strumenti e di condurli al guinzaglioPertanto, l’amministrazione comunale deve adoperarsi – in luogo dell’indiscriminato divieto di accesso dei cani alle aree verdi pubbliche – al fine di rendere cogenti tali misure mediante una efficace azione di controllo e di repressione, in tal modo rendendo possibile il raggiungimento del pubblico interesse attraverso strumenti idonei e nel rispetto del principio di proporzionalità dei mezzi rispetto ai fini perseguiti”.

Si riportano di seguito (in ordine temporale) gli estremi di sentenze T.A.R. che hanno deciso in tal senso:

  • T.A.R. Veneto, 12 aprile 2012, n. 502;

  • T.A.R. Piemonte, 18 maggio 2012, n. 593;

  • T.A.R. Sardegna, 30 novembre 2012 n. 1080;

  • T.A.R. Puglia, 28 marzo 2013, n° 732;

  • T.A.R. Basilicata, 17 ottobre 2013 n. 611;

  • T.A.R. Lombardia, 22 ottobre 2013 n. 2431;

  • T.A.R. Calabria, 28 maggio 2014, n. 225;

  • T.A.R. Lombardia, 15 dicembre 2014, n. 3039;

  • T.A.R. Campania, 01 giugno 2015, n. 3011;

  • T.A.R Campania, 28 luglio 2015, n. 1752;

  • T.A.R. Abruzzo, 5 novembre 2015, n. 746;

  • T.A.R. Sardegna, 27 febbraio 2016, n. 128;

  • T.A.R. Lazio, 17 maggio 2016, n. 5836;

  • T.A.R. Campania, 30 marzo 2017, n. 642;

  • T.A.R. Lombardia, 26 aprile 2017, n. 557;

  • T.A.R. Toscana, 16 maggio 2017 n. 694;

  • T.A.R Umbria,18 gennaio 2021, n. 21.

Ultimo pronunciamento in ordine temporale è stato T.A.R. Campania, 05 ottobre 2022 n. 6173, il collegio ha affermato che …L’ordinanza sindacale che rechi, come nella specie, il divieto assoluto di introdurre cani, anche se custoditi, nelle aree ricomprese nel centro storico ovvero dei parchi cittadini dedicati all’intrattenimento ludico dei bambini – pur se in ragione delle meritevoli ragioni di tutela dei cittadini in considerazione della circostanza che i cani vengono spesso lasciati senza guinzaglio e non ne vengono raccolte le deiezioni – risulta essere eccessivamente limitativa della libertà di circolazione delle persone ed è in tal modo posta in violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità. …,

sottolineando come

“…lo scopo perseguito dall’Ente locale di mantenere il decoro e l’igiene pubblica, nonché la sicurezza dei cittadini, avrebbe potuto essere soddisfatto non tanto mediante un generico divieto di accesso alle aree indicate, quanto attraverso l’attivazione dei mezzi di controllo e di sanzione rispetto all’obbligo per gli accompagnatori o i custodi di cani di rimuovere le eventuali deiezioni con appositi strumenti e di condurli in aree pubbliche con idonee modalità di custodia (guinzaglio e museruola), trattandosi di obblighi imposti dalla disciplina generale statale. Pertanto, il Sindaco avrebbe potuto fronteggiare gli eventuali comportamenti incivili da parte dei conduttori di cani, al fine di prevenire le negative conseguenze di tali condotte, con l’esercizio degli ordinari poteri di prevenzione, vigilanza, controllo e sanzionatori di cui dispone l’Amministrazione. …”

dal momento che

“…le esigenze poste a fondamento della gravata ordinanza risultano già compiutamente salvaguardate dalla disciplina vigente in materia, che impone di condurre i cani al guinzaglio e di rimuovere le eventuali deiezioni, dovendo quindi l’Amministrazione Comunale adoperarsi – in luogo dell’indiscriminato divieto di accesso dei cani alle aree verdi pubbliche – al fine di rendere cogenti tali misure mediante una efficace azione di controllo e di repressione, in tal modo rendendo possibile il raggiungimento del pubblico interesse attraverso strumenti idonei e nel rispetto del principio di proporzionalità dei mezzi rispetto ai fini perseguiti. …”.

Le sentenze non hanno effetti giuridici generali sull’ordinamento giuridico, pertanto gli enti possono emettere provvedimenti simili a quelli censurati o continuare a mantenerli in essere, ma stante il sopra indicato orientamento giurisprudenziale è verosimile la soccombenza in caso di ricorso o impugnazione avverso il provvedimento stesso o atti sanzionatori adottati in loro esecuzione.

Giovanni Paris

ART. 659 C.P. “DISTURBO DELLE OCCUPAZIONI O DEL RIPOSO DELLE PERSONE”: CASS. PEN., V, 04/07/23 N° 28768

PER IL CONFIGURARSI DEL REATO PREVISTO DALL’ART. 659 COMMA 1 DEL C.P. “DISTURBO DELLE OCCUPAZIONI O DEL RIPOSO DELLE PERSONE” E’ NECESSARIO L’EFFETTIVO DISTURBO DI PIU’ PERSONE, CHE IL NUMERO DELLE PERSONE SIA RILEVANTE E CHE L’AREA INTERESSATA DALLE EMISSIONI SONORE SIA VASTA?

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LA NORMATIVA

Art. 659 c.p. “Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”.

Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309.

Si applica l’ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’autorità.

Nell’ipotesi prevista dal primo comma, la contravvenzione è punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto abbia ad oggetto spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici, ovvero sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità”.

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LA SENTENZA

Il pronunciamento della CASS. PEN., V, 04/07/23 N° 28768 ricorda “…che l’affermazione di responsabilità per il reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone non implica, attesa la natura di illecito di pericolo presunto, la prova dell’effettivo disturbo di più persone, essendo sufficiente l’idoneità della condotta a disturbarne un numero indeterminato...”

e che “…Ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all’art. 659 cod. pen., non sono necessarie né la vastità dell’area interessata dalle emissioni sonore, né il disturbo di un numero rilevante di persone, essendo sufficiente che i rumori siano idonei ad arrecare disturbo ad un gruppo indeterminato di persone, anche se raccolte in un ambito ristretto, come un condominio….”.

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Giustizia, troppe le esistenze stropicciate prima di sapere di non aver  commesso il fatto - Il Quotidiano del Sud

REATO DI PERICOLO PRESUNTO

Il reato in trattazione viene qualificato di “pericolo presunto“. Ma quando si concretizza un tale tipo di reato? Quali sono le caratteristiche che deve avere?

L’ordinamento giuridico punisce, attraverso la previsione di fattispecie di illeciti penali, i comportamenti che vanno a ledere determinati beni o interessi giuridici, questi beni o interessi costituiscono l'”oggetto giuridico” del reato (es. la norma che punisce il reato di furto tutela il bene giuridico “patrimonio”, mentre la norma che punisce il reato di omicidio tutela il bene giuridico “vita”).

Quando viene tenuto un comportamento costituente reato avviene l’offesa del bene o interesse giuridico tutelato dalla norma, tale offesa si qualifica “danno penale o criminale” e costituisce il c.d. “evento giuridico”.

L’offesa determinata dal reato può assumere la forma della “lesione“, quando il bene giuridico viene realmente e irrimediabilmente leso/distrutto o la forma della “messa in pericolo” quando il bene giuridico viene solo minacciato.

In relazione alla distinzione suddetta i reati si classificano “di danno” o “di pericolo” in relazione al tipo di “danno criminale” che si realizza, cioè dal tipo di lesione al bene giuridico (oggetto giuridico) tutelato dalla norma penale, che può essere appunto di effettiva lesione dello stesso e allora avremo i reati di danno o di messa in pericolo di quello e allora avremo i reati di pericolo .

Con la categoria dei reati di pericolo il legislatore, quando ritiene di tutelare beni giuridici considerati particolarmente rilevanti, protegge il bene giuridico coinvolto anche se lo stesso non è stato danneggiato effettivamente in modo irrimediabile, con la sua lesione effettiva, in questi casi l’ordinamento giuridico valuta lo stesso meritevole di tutela in via anticipata, anche quando esso viene solo minacciato (v. es.  art. 186 Codice della Strada “Guida in stato di ebrezza”, tipico reato di pericolo).

Ma come può definirsi il concetto giuridico di “pericolo“? Possiamo dire che pericolo è la probabilità che un “evento temuto” accada, quindi in campo giuridico probabilità di un evento antigiuridico.

I reati di pericolo inoltre si classificano in reati di “pericolo concreto” e reati di pericolo “presunto” (vengono indicati anche di pericolo “astratto”), nei primi il pericolo costituisce elemento costitutivo del reato la cui esistenza va accertata dal giudice, questi tipi di reato pretendono quindi l’accertamento del verificarsi effettivo della situazione di messa in pericolo del bene giuridico tutelato, i secondi non comportano la necessità di tale accertamento in quanto è il legislatore che ha compiuto tale valutazione in astratto, giudicando il tipo di reato come fatto automaticamente pericoloso, opera quindi in tal caso una presunzione automatica senza possibilità di prova contraria, si parla in tal caso di presunzione “iuris et de iure“.

Giovanni Paris

LINEE GUIDA “SNPA” PER L’APPLICAZIONE DELLA PROCEDURA DI ESTINZIONE DELLE CONTRAVVENZIONI AMBIENTALI EX PARTE VI-BIS D.LGS. 152/2006

Il Sistema nazionale per la protezione dell'ambiente (SNPA) | Agenzia  provinciale per l'ambiente e la tutela del clima | Provincia autonoma di  Bolzano - Alto Adige

Il 14/01/17 è divenuto operativo il nuovo ente denominato “Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (SNPA)”, previsto dalla L. 28/06/1616 n° 132, “Istituzione del Sistema nazionale a rete per la protezione dell’ambiente (Snpa) e disciplina dell’Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale (Ispra)”.

L’obiettivo è quello di far lavorare in rete tutte le istituzioni coinvolte nel campo ambientale. Questo sistema a rete (SNPA), costituito da Ispra e dalle agenzie ambientali regionali e delle province autonome, è stato istituito per assicurare omogeneità ed efficacia all’azione di controllo pubblico della qualità dell’ambiente, a supporto delle politiche di sostenibilità ambientale e di prevenzione sanitaria a tutela della salute pubblica. A questo sistema a rete la legge attribuisce, fra gli altri, compiti fondamentali quali il monitoraggio dello stato dell’ambiente, il controllo delle fonti e dei fattori d’inquinamento, l’attività di ricerca in campo ambientale, il supporto tecnico-scientifico alle attività degli enti statali, regionali e locali, la raccolta, organizzazione e diffusione dei dati ambientali.

Precedentemente il Sistema delle Agenzie Ambientali coinvolgeva le 21 Agenzie Regionali (ARPA) e Provinciali (APPA), oltre a ISPRA. Un sistema federativo consolidato che coniugava la conoscenza diretta del territorio e dei problemi ambientali locali con le politiche nazionali di prevenzione e protezione dell’ambiente. Il Sistema istituito dalla legge 132 non è più la semplice somma di 22 enti autonomi e indipendenti, costituisce piuttosto un vero e proprio Sistema a rete che fonde in una nuova identità quelle che erano le singole componenti del preesistente Sistema. La legge attribuisce al nuovo soggetto compiti fondamentali quali:

  • attività ispettive nell’ambito delle funzioni di controllo ambientale,
  • monitoraggio dello stato dell’ambiente,
  • controllo delle fonti e dei fattori di inquinamento,
  • attività di ricerca finalizzata a sostegno delle proprie funzioni,
  • supporto tecnico-scientifico alle attività degli enti statali, regionali e locali che hanno compiti di amministrazione attiva in campo ambientale,
  • raccolta, organizzazione e diffusione dei dati ambientali che, unitamente alle informazioni statistiche derivanti dalle predette attività, costituiranno riferimento tecnico ufficiale da utilizzare ai fini delle attività di competenza della pubblica amministrazione.

L’ente produce una serie di pubblicazioni, tra le quali “Le Linee Guida SNPA”, dei manuali tecnici specialistici che contengono specifiche raccomandazioni su temi prioritari legati alla gestione dell’ambiente, frutto dell’attività di Gruppi di Lavoro del Sistema o Tavoli specifici, approvati e deliberati dal Consiglio SNPA.

La specifica Linea guida raggiungibile al link sottostante contiene un’organica illustrazione dei vari aspetti della procedura estintiva delle contravvenzioni ambientali alla luce dei principali indirizzi ed orientamenti applicativi emersi a livello nazionale e dell’esperienza applicativa maturata dalle componenti del SNPA.

Linee Guida SNPA per l’applicazione della Procedura di estinzione delle contravvenzioni ambientali, ex parte VI-bis D.Lgs. 152/2006 – Aggiornamento 2021

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Rifiuti abbandonati, interviene la Polizia locale che sanziona sei persone  - QuiSenigallia

Diverse Procure della Repubblica hanno emanato dettagliate linee guida ed indirizzi operativi (alcune prevedendo e allegando specifica modulistica).

Le suddette indicazioni sono state pubblicate in tre parti, in ordine alfabetico delle Procure emittenti (la data indica il giorno della loro emissione).

LINEE GUIDA DELLE PROCURE SU ESTINZIONE REATI AMBIENTALI EX ARTT. 318-BIS/318-OCTIES D.LGS. 152/06 – PARTE PRIMA

LINEE GUIDA DELLE PROCURE SU ESTINZIONE REATI AMBIENTALI EX ARTT. 318-BIS/318-OCTIES D.LGS. 152/06 – PARTE SECONDA

LINEE GUIDA DELLE PROCURE SU ESTINZIONE REATI AMBIENTALI EX ARTT. 318-BIS/318-OCTIES D.LGS. 152/06 – PARTE TERZA

Giovanni Paris

ORDINANZA DI LIMITAZIONE ORARIO ATTIVITA’ DI GIOCO LECITO: CONSIGLIO DI STATO, V, 19/07/23 N° 7078

Ludopatia, nasce il numero verde nazionale - RomaSette

E’ LEGITTIMA LA ADOZIONE DI ORDINANZA SINDACALE DI REGOLAZIONE DEGLI ORARI DI ATTIVITA’ DI GIOCO LECITO?

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LA NORMATIVA

L’articolo 50  “Competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia” del  D.Lgs. 18/08/00 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, al comma 7 prevede:

“7.  Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti”.

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LA SENTENZA

Il giudizio espresso da CONSIGLIO DI STATO V, 19/07/23 N° 7078 conferma “…il consolidato orientamento…secondo cui la normativa in materia di gioco d’azzardo – con riguardo alle conseguenze sociali dell’offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché all’impatto sul territorio dell’afflusso ai giochi degli utenti – non rientra nella competenza statale esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza di cui all’art. 117 comma 2 lett. h), Cost., bensì nella tutela del benessere psico-fisico dei soggetti maggiormente vulnerabili e della quiete pubblica, tutela che rientra nelle attribuzioni del Comune ex artt. 3 e 5, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267…“,

sottolineando che in materia “…sussistono interessi pubblici e generali…estesi anche alla quiete pubblica (in ragione dei non improbabili disagi derivanti dalla collocazione delle sale gioco in determinate zone cittadine più o meno densamente abitate a causa del possibile congestionamento del traffico o dell’affollamento dei frequentatori) ed alla salute pubblica, quest’ultima in relazione al pericoloso fenomeno, sempre più evidente, della ludopatia…”

e che “…la previsione di una limitazione oraria mira inequivocabilmente a contrastare il fenomeno della ludopatia, inteso come disturbo psichico che induce l’individuo a concentrare ogni suo interesse sul gioco, in maniera ossessiva e compulsiva, con ovvie ricadute sul piano familiare e professionale, nonché con l’innegabile dispersione del patrimonio personale.”.

Si leggano anche sull’argomento:

CONSIGLIO DI STATO, V, 26/08/20 n° 5223

CONSIGLIO DI STATO, V, 26/09/22 N° 8237

CONSIGLIO DI STATO, V, 19/12/22 n° 11085

Giovanni Paris

NOTIFICA DEL VERBALE DI VIOLAZIONE E INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE: CASS. CIV. LAVORO, 07/07/23 N° 19330

LA NOTIFICA DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE PRODUCE L’EFFETTO DI AMPLIARE I TERMINI DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO IN RELAZIONE ALLA EMISSIONE DELL’ORDINANZA INGIUNZIONE?

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LA NORMATIVA

Art. 28  L. 689/81 “Prescrizione”

“Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

L’interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.”

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IL PRONUNCIAMENTO

La risposta è POSITIVA, la CASS. CIV. LAVORO, 07/07/23 N° 19330 rifacendosi a un consolidato orientamento afferma che “…in tema di sanzioni amministrative, ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l’accertamento della violazione e per l’irrogazione della sanzione – compreso quello con cui l’Amministrazione abbia rideterminato la sanzione, riducendola, in conformità ai rilievi difensivi del trasgressore – ha la funzione di far valere il diritto dell’Amministrazione stessa alla riscossione della pena pecuniaria, in quanto, costituendo esercizio della pretesa sanzionatoria, è idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell’art. 2943 cod. civ., con conseguente effetto interruttivo della prescrizione…In particolare, è stato deciso che la notifica del processo verbale di accertamento della infrazione è idonea a costituire in mora il debitore ai sensi dell’art. 2943…“.

Quindi assume valore di atto interruttivo del corso della prescrizione quinquennale la notifica del verbale di accertamento.

Giovanni Paris

AVVISO ORALE DI ASSISTENZA DI DIFENSORE NON RISULTANTE DA VERBALE E ACCERTAMENTO TASSO ALCOLEMICO: CASS. PEN., VII, 22/06/23 N° 27196

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LA MANCATA VERBALIZZAZIONE DELL’AVVISO ALLA PERSONA SOTTOPOSTA A PROVA DEL TASSO ALCOLEMICO DELLA FACOLTA’ DI FARSI ASSISTERE DA DIFENSORE DI FIDUCIA, QUINDI DATO SOLO ORALMENTE, INVALIDA L’ATTO DI ACCERTAMENTO? PUO’ ESSERE DATA PROVA DELL’AVVENUTO AVVISO MEDIANTE DEPOSIZIONE?

La situazione sopra descritta sicuramente è frutto di un “infortunio di percorso” nella quale alla sostanza, l’avvenuto avviso obbligatorio per legge, non è seguita la forma, dare atto dello stesso nel verbale, sappiamo che la forma è anche sostanza, ma l’atto può essere salvaguardato?

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LA NORMATIVA

Art. 356 c.p.p. “Assistenza del difensore” Il difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ha facoltà di assistere, senza diritto di essere preventivamente avvisato, agli atti previsti dagli articoli 352 e 354 oltre che all’immediata apertura del plico autorizzata dal pubblico ministero a norma dell’articolo 353 comma 2″.

Art. 114 disp. att. c.p.p. “Avvertimento del diritto all’assistenza del difensore” Nel procedere al compimento degli atti indicati nell’articolo 356 del codice, la polizia giudiziaria avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia”.

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La risposta ci viene da CASS. PEN., VII, 22/06/23 N° 27196 la quale afferma che “…in tema di guida in stato di ebbrezza, la prova dell’avvenuto adempimento dell’obbligo di dare avviso alla persona sottoposta ad esame alcolimetrico della facoltà di farsi assistere da difensore di fiducia, ove non risultante dal verbale, può essere data mediante la deposizione dell’agente operante, spettando al Giudice valutare, fornendone rigorosa motivazione, la precisione e completezza della testimonianza, le ragioni della mancata verbalizzazione dell’avviso e la tempestività dell’avvertimento…”.

Precedente giurisprudenziale sul tema e con medesima conclusione si è avuto con CASS. PEN., IV, 15/09/22 N° 33985.

L’attività svolta può essere resa salva, ma condizionata alla valutazione del giudice, quindi non vi è certezza assoluta dell’esito e pertanto bisogna evitare tale situazione e prestare massima attenzione.

Giovanni Paris