PER IL CONFIGURARSI DEL REATO PREVISTO DALL’ART. 659 COMMA 1 DEL C.P. “DISTURBO DELLE OCCUPAZIONI O DEL RIPOSO DELLE PERSONE” E’ NECESSARIO L’EFFETTIVO DISTURBO DI PIU’ PERSONE, CHE IL NUMERO DELLE PERSONE SIA RILEVANTE E CHE L’AREA INTERESSATA DALLE EMISSIONI SONORE SIA VASTA?
LA NORMATIVA
Art. 659 c.p. “Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”.
“Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309.
Si applica l’ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’autorità.
Nell’ipotesi prevista dal primo comma, la contravvenzione è punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto abbia ad oggetto spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici, ovvero sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità”.
LA SENTENZA
Il pronunciamento della CASS. PEN., V, 04/07/23 N° 28768 ricorda “…che l’affermazione di responsabilità per il reato di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone non implica, attesa la natura di illecito di pericolo presunto, la prova dell’effettivo disturbo di più persone, essendo sufficiente l’idoneità della condotta a disturbarne un numero indeterminato...”
e che “…Ai fini della configurabilità della contravvenzione di cui all’art. 659 cod. pen., non sono necessarie né la vastità dell’area interessata dalle emissioni sonore, né il disturbo di un numero rilevante di persone, essendo sufficiente che i rumori siano idonei ad arrecare disturbo ad un gruppo indeterminato di persone, anche se raccolte in un ambito ristretto, come un condominio….”.
REATO DI PERICOLO PRESUNTO
Il reato in trattazione viene qualificato di “pericolo presunto“. Ma quando si concretizza un tale tipo di reato? Quali sono le caratteristiche che deve avere?
L’ordinamento giuridico punisce, attraverso la previsione di fattispecie di illeciti penali, i comportamenti che vanno a ledere determinati beni o interessi giuridici, questi beni o interessi costituiscono l'”oggetto giuridico” del reato (es. la norma che punisce il reato di furto tutela il bene giuridico “patrimonio”, mentre la norma che punisce il reato di omicidio tutela il bene giuridico “vita”).
Quando viene tenuto un comportamento costituente reato avviene l’offesa del bene o interesse giuridico tutelato dalla norma, tale offesa si qualifica “danno penale o criminale” e costituisce il c.d. “evento giuridico”.
L’offesa determinata dal reato può assumere la forma della “lesione“, quando il bene giuridico viene realmente e irrimediabilmente leso/distrutto o la forma della “messa in pericolo” quando il bene giuridico viene solo minacciato.
In relazione alla distinzione suddetta i reati si classificano “di danno” o “di pericolo” in relazione al tipo di “danno criminale” che si realizza, cioè dal tipo di lesione al bene giuridico (oggetto giuridico) tutelato dalla norma penale, che può essere appunto di effettiva lesione dello stesso e allora avremo i reati di danno o di messa in pericolo di quello e allora avremo i reati di pericolo .
Con la categoria dei reati di pericolo il legislatore, quando ritiene di tutelare beni giuridici considerati particolarmente rilevanti, protegge il bene giuridico coinvolto anche se lo stesso non è stato danneggiato effettivamente in modo irrimediabile, con la sua lesione effettiva, in questi casi l’ordinamento giuridico valuta lo stesso meritevole di tutela in via anticipata, anche quando esso viene solo minacciato (v. es. art. 186 Codice della Strada “Guida in stato di ebrezza”, tipico reato di pericolo).
Ma come può definirsi il concetto giuridico di “pericolo“? Possiamo dire che pericolo è la probabilità che un “evento temuto” accada, quindi in campo giuridico probabilità di un evento antigiuridico.
I reati di pericolo inoltre si classificano in reati di “pericolo concreto” e reati di pericolo “presunto” (vengono indicati anche di pericolo “astratto”), nei primi il pericolo costituisce elemento costitutivo del reato la cui esistenza va accertata dal giudice, questi tipi di reato pretendono quindi l’accertamento del verificarsi effettivo della situazione di messa in pericolo del bene giuridico tutelato, i secondi non comportano la necessità di tale accertamento in quanto è il legislatore che ha compiuto tale valutazione in astratto, giudicando il tipo di reato come fatto automaticamente pericoloso, opera quindi in tal caso una presunzione automatica senza possibilità di prova contraria, si parla in tal caso di presunzione “iuris et de iure“.
Giovanni Paris