CIRCOLAZIONE DI VEICOLO A MOTORE CON FOTOCOPIA DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE: ART. 180/4 DEL CODICE DELLA STRADA

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E’ POSSIBILE CIRCOLARE CON UN VEICOLO A MOTORE AVENDO CON SE’ UNA FOTOCOPIA DELLA CARTA DI CIRCOLAZIONE AL POSTO DELL’ORIGINALE?

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LA NORMATIVA

Art. 180  C.d.S. “Possesso dei documenti di circolazione e di guida”

1.  Per poter circolare con veicoli a motore il conducente deve avere con sé i seguenti documenti:

a)  la carta di circolazione, il certificato di idoneità tecnica alla circolazione o il certificato di circolazione, a seconda del tipo di veicolo condotto;
OMISSIS
4.  Quando l’autoveicolo sia adibito ad uso diverso da quello risultante dalla carta di circolazione ovvero quando il veicolo sia in circolazione di prova, il conducente deve avere con sé la relativa autorizzazione. Per i rimorchi e i semirimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t, per i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e per quelli adibiti a locazione senza conducente, ovvero con facoltà di acquisto in leasing, la carta di circolazione può essere sostituita da fotocopia autenticata dallo stesso proprietario con sottoscrizione del medesimo.
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OMISSIS”
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La Corte Costituzionale con sentenza n° 280/10 ha dichiarato l’illegittimità costituzionale del comma 4 nella parte in cui non estende a tutti i veicoli delle aziende fornitrici di servizi pubblici essenziali, ai sensi dell’art. 1 della L. 146/90, la facoltà di tenere a bordo dei veicoli, in luogo dell’originale, una fotocopia della carta di circolazione, autenticata dal proprietario del veicolo, con sottoscrizione del medesimo.
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Quindi, riepilogando:
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non è possibile, ai sensi dell’art. 180/1 del C.d.S. circolare con un veicolo a motore senza avere con sè a bordo la carta di circolazione, che deve essere in originale e non in fotocopia, ma
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esistono una serie di eccezioni, che il legislatore ha nel tempo introdotto ed ampliato, all’obbligo di avere a bordo durante la circolazione dei veicoli a motore e dei rimorchi i suddetti documenti in originale, tali eccezioni riguardano:
  • i rimorchi e i semirimorchi di massa complessiva a pieno carico superiore a 3,5 t. (categoria prevista dall’art. 47-bis/3, lett. d), D.L. 24/04/17 n° 50)
  • i veicoli adibiti a servizio pubblico di trasporto di persone e quelli adibiti a locazione senza conducente (categorie previste dall’art. 3/17 lett. a) D.L. 27/6/03 n° 151) 
  • i veicoli con facoltà di acquisto in leasing (categoria prevista dall’art. 49, comma 5-ter, lett. p), D.L. 16/07/20, n° 76)
  • i veicoli delle aziende fornitrici di servizi pubblici essenziali, ai sensi dell’art. 1 della L. 146/90 (categoria “inserita” a seguito della sentenza della Corte Costituzionale n° 280/10).

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LE CIRCOLARI MINISTERIALI

Sull’argomento sono state emanate le seguenti circolari:

CIRCOLARE MINISTERO DELL’INTERNO DEL 17-01-11

CIRCOLARE MINISTERO DELL’INTERNO DEL 06/05/22 che trasmette la nota n° 12982 del 20/04/22 del Ministero delle Infrastrutture con la quale si chiarisce che ai fini del possesso della copia autenticata del documento di circolazione del veicolo di cui all’art. 180/4 del Codice della Strada il DOCUMENTO UNICO DI CIRCOLAZIONE E DI PROPRIETA’ (DU), introdotto dal D.Lgs. 98/17 deve ritenersi equiparato alla carta di circolazione.

Giovanni Paris

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