Month: febbraio 2023

CIRCOLARE MINISTERO DELL’INTERNO “DISCIPLINA DELLE COMPETIZIONI CICLISTICHE SU STRADA” N° 300/STRAD/1/0000005784.U/2023 DEL 15 FEBBRAIO 2023

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Ministero dell’Interno


“Disciplina delle competizioni ciclistiche su strada. Modifiche al Disciplinare per la scorte tecniche alle competizioni ciclistiche, approvato con provvedimento del 27 novembre 2002, e successive modificazioni e integrazioni. Disposizioni per il rilascio dei titoli abilitativi e modalità di effettuazione delle scorte. Precisazioni operative.”

Circ. n. 300/STRAD/1/0000005784.U/2023 del 15 febbraio 2023

Giovanni Paris

DIRETTIVE PROCURA DI PARMA E PROCURA DI FROSINONE – D.LGS. 150/22 RIFORMA CARTABIA

Si riportano le direttive emanate dalla Procura della Repubblica di Parma e dalla Procura della Repubblica di Frosinone dopo l’entrata in vigore del D.Lgs 150/22 “Riforma Cartabia”.

Direttiva n 15-2022 – Entrata in vigore Riforma Cartabia

Direttiva n 2-2023 – Riforma Cartabia – Reati di lesioni personali ex art 582 CP -Linee Guida

Direttiva n 3 2023 – Riforma Cartabia Reati procedibili a querela Linee guida operative

Direttiva n 4-2023 – Riforma Cartabia -Linee guida operative per la Polizia Giudiziaria sulle modalità di documentazione delle dichiarazioni

Direttiva n 5 2023 – Riforma Cartabia -Atti dichiarativi PM – Linee guida operative per i magistrati del Pubblico Ministero

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D.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022 (c.d. Riforma Cartabia), in vigore dal 30 dicembre 2022. Prime indicazioni operative generali, finalizzate ad assicurare una uniforme applicazione della normativa e dei relativi istituti di garanzia nell’attività investigativa e processuale.

Giovanni Paris

FUGA CON VEICOLO, COMMISSIONE VIOLAZIONI C.D.S. E RESISTENZA EX ART. 337 C.P.: CASS. PEN., VI, 16/02/23 N° 6700

Non si ferma all'alt della polizia locale, si dà alla fuga e ferisce un  agente: arrestato

IN CASO DI VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI FERMARSI ALL’INVITO DA PARTE DI ORGANI DI POLIZIA STRADALE (FUGA) EX ART. 192 C.D.S., CON INSEGUIMENTO E COMMISSIONE DI VIOLAZIONI A NORME DI COMPORTAMENTO C.D.S. VIENE COMMESSO ANCHE IL REATO DI RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE EX ART. 337 C.P. O, AI SENSI DELL’ART. 9 L. 689/81, SI APPLICA IL PRINCIPIO DI SPECIALITA’ IN QUELLO ESPRESSO, CONSIDERANDO SPECIALI LE NORME DEL C.D.S. RISPETTO A QUELLA DEL C.P.?

Domanda articolata che necessita di attento ragionamento giuridico.

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NORMATIVA

L’art. 192 c.d.s. “Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti” recita:

1.  Coloro che circolano sulle strade sono tenuti a fermarsi all’invito dei funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta l’espletamento dei servizi di polizia stradale, quando siano in uniforme o muniti dell’apposito segnale distintivo.

omissis

6.  Chiunque viola gli obblighi di cui ai commi 1, …………. è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 ad euro 344.

omissis “

L’art. 337 c.p. “Resistenza a un pubblico ufficiale” dispone:

“Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.”

L’art. 9/1 L.689/81 “Principio di specialità” prevede:

“Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale”.

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RISPOSTA

La sentenza della Cass. Pen., VI, 16/02/23 n° 6700 ricorda il “…consolidato orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità secondo il quale in tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra l’elemento materiale della violenza la condotta del soggetto che, per sfuggire all’intervento delle forze dell’ordine, si dia alla fuga, alla guida di un’autovettura, ponendo deliberatamente in pericolo, con una condotta di guida pericolosa, l’incolumità personale degli altri utenti della strada…”

e afferma che NON è applicabile il principio giuridico espresso dall’art. 9/1 della L. 689/81 “…che nel prescrivere che « Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale», richiede che le norme in concorso abbiano ad oggetto una medesima condotta: occorre, dunque, l’ “idem factum”, tale non potendosi all’evidenza considerare quello integrante gli estremi di una specifica violenza diretta ad ostacolare il compimento di un atto dell’ufficio da parte di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio, rispetto alle mere condotte di guida di una vettura senza il rispetto dei limiti di velocità, dei segnali stradali e della intimazioni dei carabinieri, costituenti altrettanti illeciti amministrativi previsti da norme del codice della strada che, non contenendo gli stessi elementi costitutivi dell’anzidetto reato, più ulteriori requisiti specializzanti, non possono di certo dirsi speciali rispetto alla disposizione dettata dall’art. 337 cod. pen. …”.

Giovanni Paris

DIRETTIVE PROCURA DI PESARO/URBINO, PROCURA DI BOLOGNA E PROCURA DI PORDENONE – D.LGS. 150/22 RIFORMA CARTABIA

Si riportano le direttive emanate dalla Procura della Repubblica di Pesaro Urbino, dalla Procura della Repubblica di Bologna e dalla Procura della Repubblica di Pordenone dopo l’entrata in vigore del D.Lgs 150/22 “Riforma Cartabia”.

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Direttiva a firma congiunta dei Procuratori di Pesaro e Urbino Direttiva rivolta alla Polizia Giudiziaria a seguito dell’entrata in vigore del D. L.vo 150/2022 (c.d. Riforma Cartabia)

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Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna

Entrata in vigore definitiva della Riforma Cartabia. Richiamo alle note di indirizzo già adottate. Indicazioni operative sulla normativa transitoria

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Direttiva del Procuratore della Repubblica inerente il D.Lvo 10 ottobre 2022 n.150 (c.d. riforma Cartabia)

Giovanni Paris

ABBANDONO DI RIFIUTI DA PARTE DI IMPRESA – ART. 256 D.LGS. N° 152/06: CASS. PEN., III, 20/01/23 N° 2339

Smaltimento di Calcinacci e Materiali di Cantiere a Napoli

IL REATO DI ABBANDONO DI RIFIUTI DA PARTE DI TITOLARE DI IMPRESA E’ REATO COMUNE O REATO PROPRIO?

L’art. 256 del D.Lgs. 152/06  “Attività di gestione di rifiuti non autorizzata” dispone che:

“1.  Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208209210211212214215 e 216 è punito:

a)  con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b)  con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2.  Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2.

omissis”

L’art. 192 del D.Lgs. 152/06  “Divieto di abbandono” prevede che:

“1.  L’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

2.  È altresì vietata l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

3.  Fatta salva l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

4.  Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.”.

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Cosa si intende per reato comune e reato proprio?

Si legga l’articolo REATO “COMUNE” E REATO “PROPRIO” nel quale si tratta delle categorie suddette e delle loro differenze.

Alla domanda risponde con chiarezza e puntualità sostanziale Cass. Pen., III, 20/01/23 n° 2339, ribadendo che il reato è proprio e sottolineando che la qualità di imprenditore non deriva da una situazione formale, ma bisogna riferirsi a quella sostanziale, di fatto “…non v’è dubbio che il reato di cui all’art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, sia un reato proprio che può essere commesso solo dal titolare dell’impresa, dai responsabili di enti e da coloro che, comunque, di fatto esercitano o poteri gestori dell’impresa…, tale qualità…può essere dimostrata in qualsiasi modo ed essere desunta anche dalle modalità stesse di consumazione del reato non essendo necessaria, ai fini della consumazione del reato stesso, la qualifica formale di imprenditore,…è stato, infatti, precisato (e deve essere ribadito) che il reato di cui all’art. 256, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è configurabile nei confronti di qualsiasi soggetto che abbandoni rifiuti nell’esercizio, anche di fatto, di una attività economica, indipendentemente dalla qualifica formale dell’agente o della natura dell’attività medesima…non rilevando la qualifica formale dell’autore della condotta, quanto la riconducibilità della stessa ad una attività oggettivamente imprenditoriale, qualunque essa sia…”.

Giovanni Paris

TEMPISTICA INVIO INFORMATIVA DI REATO – PERQUISIZIONE E SEQUESTRO EX ART. 41 T.U.L.P.S.: CASS. PEN., I, 15/02/23 N° 6340

Va a riprendere le sue cose, la casa della ex e del figlio piccolo piena di  droga • newsrimini.it

QUALI SONO LE TEMPISTICHE PER LA TRASMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE DI NOTIZIA DI REATO (INFORMATIVA)?

QUALI SONO I PRESUPPOSTI PER PROCEDERE ALLA PERQUISIZIONE E SEQUESTRO DISCIPLINATI DALL’ART. 41 DEL T.U.L.P.S.?

L’art. 347 c.p.p. “Obbligo di riferire la notizia del reato” prevede:

“1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione.

2. Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

2-bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l’assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione della notizia di reato è trasmessa al più tardi entro quarantotto ore dal compimento dell’atto, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari.

3. Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell’articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6), del presente codice, o di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale, e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2.

4. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l’ora in cui ha acquisito la notizia.”

L’art. 41 del T.U.L.P.S. stabilisce:

“Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria, che abbiano notizia, anche se per indizio, della esistenza, in qualsiasi locale pubblico o privato o in qualsiasi abitazione, di armi, munizioni o materie esplodenti, non denunciate o non consegnate o comunque abusivamente detenute, procedono immediatamente a perquisizione e sequestro”.

In merito la Cass. Pen., I, 15/02/23 n° 6340 ha affermato sulla prima questione che  “…ai fini della valutazione di tempestività dell’adempimento dell’obbligo della Polizia giudiziaria di riferire la notizia di reato al Pubblico Ministero, le espressioni adoperate dalla legge – che ci si riferisca alla locuzione “senza ritardo” o all’avverbio “immediatamente”, usati, rispettivamente, nell’art. 347, commi 1 e 3, cod. proc. pen. – pur se non impongono termini precisi e determinati, indicano attività da compiere in un margine ristretto di tempo, e cioè non appena possibile, tenuto conto delle normali esigenze di un ufficio pubblico onerato di un medio carico di lavoro…”,

sulla seconda questione che “…la disciplina dell’attività di perquisizione e sequestro diretta alla ricerca di armi, ai sensi dell’art. 41, r.d. 18 giugno 1931, n. 773, ha carattere speciale rispetto alla disciplina generale dei mezzi di ricerca della prova contenuta nel codice di procedura penale, desumibile dall’esplicita previsione contenuta all’art. 225 disp. att. cod. proc. pen. Ne consegue che, poiché dette attività di perquisizione e sequestro non presuppongono l’esistenza di una notizia di reato, non occorre la preventiva autorizzazione dell’Autorità giudiziaria. …La giurisprudenza di legittimità ha anche precisato che l’eventuale vizio della perquisizione eseguita ad iniziativa dalla Polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 41 T.U.L.P.S. – sanzionabile in ogni caso con provvedimenti penali e/o disciplinari – non ha riflessi sul sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato…”.

Giovanni Paris