L’art. 126-bis “Patente a punti” del codice della Strada prevede:
“OMISSIS
2. ……La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, deve fornire all’organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all’organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 291 ad euro 1.166. …”.
Può rientrare tra i casi di giustificato motivo, che rendono esenti da responsabilità per la mancata ottemperanza all’obbligo di fornire i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione, il fatto di addurre semplicemente che non si sa o non ci si ricorda chi avesse l’uso del veicolo nel giorno della avvenuta violazione o affermare la impossibilità a fornire le informazioni richieste derivanti dal fatto che il veicolo viene usato da diversi familiari o da diversi collaboratori/dipendenti aziendali?
Si comprende che evitare il provvedimento sanzionatorio con questo tipo di giustificazioni sarebbe troppo semplice, tutti si trasformerebbero in smemorati.
Che il semplice non ricordare non costituisca un giustificato motivo, che tra l’altro deve essere anche documentato, ce lo ribadisce la suprema Corte che con ordinanza del 17/03/22 n° 8771 (scarica e leggi) afferma che “…in tema di violazioni alle norme del codice della strada, con riferimento alla sanzione pecuniaria inflitta per l’illecito amministrativo previsto dall’art. 126 bis, comma 2, del codice suddetto, il proprietario del veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti delle pubbliche amministrazioni non meno che dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l’identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione, onde dell’eventuale incapacità d’identificare detti soggetti necessariamente risponde, nei confronti delle une per le sanzioni e degli altri per i danni, a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sull’affidamento in guisa da essere in grado di adempiere al dovere di comunicare l’identità del conducente….” e che “…ai fini dell’esonero del proprietario di un veicolo dalla responsabilità per la mancata comunicazione dei dati personali e della patente del soggetto che guidava il veicolo al momento del compimento di una infrazione, possono rientrare nella nozione normativa di “giustificato motivo” soltanto il caso di cessazione della detenzione del veicolo da parte del proprietario o la situazione imprevedibile ed incoercibile che impedisca al proprietario di un veicolo di sapere chi lo abbia guidato in un determinato momento, nonostante che egli abbia (e dimostrate in giudizio di avere) adottato misure idonee, esigibili secondo criteri di ordinaria diligenza, a garantire la concreta osservanza del dovere di conoscere e di ricordare nel tempo l’identità di chi si avvicendi alla guida del veicolo. …”.
Giovanni Paris