Month: giugno 2022

VIOLAZIONE ART. 126-BIS C.D.S. E GIUSTIFICATO MOTIVO

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L’art. 126-bis  “Patente a punti” del codice della Strada prevede:

“OMISSIS

2.  ……La comunicazione deve essere effettuata a carico del conducente quale responsabile della violazione; nel caso di mancata identificazione di questi, il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, deve fornire all’organo di polizia che procede, entro sessanta giorni dalla data di notifica del verbale di contestazione, i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione. Se il proprietario del veicolo risulta una persona giuridica, il suo legale rappresentante o un suo delegato è tenuto a fornire gli stessi dati, entro lo stesso termine, all’organo di polizia che procede. Il proprietario del veicolo, ovvero altro obbligato in solido ai sensi dell’articolo 196, sia esso persona fisica o giuridica, che omette, senza giustificato e documentato motivo, di fornirli è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 291 ad euro 1.166. …”.

Può rientrare tra i casi di giustificato motivo, che rendono esenti da responsabilità per la mancata ottemperanza all’obbligo di fornire i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione, il fatto di addurre semplicemente che non si sa o non ci si ricorda chi avesse l’uso del veicolo nel giorno della avvenuta violazione o affermare la impossibilità a fornire le informazioni richieste derivanti dal fatto che il veicolo viene usato da diversi familiari o da diversi collaboratori/dipendenti aziendali?

Si comprende che evitare il provvedimento sanzionatorio con questo tipo di giustificazioni sarebbe troppo semplice, tutti si trasformerebbero in smemorati.

Che il semplice non ricordare non costituisca un giustificato motivo, che tra l’altro deve essere anche documentato, ce lo ribadisce la suprema Corte che con ordinanza del 17/03/22 n° 8771 (scarica e leggi) afferma che “…in tema di violazioni alle norme del codice della strada, con riferimento alla sanzione pecuniaria inflitta per l’illecito amministrativo previsto dall’art. 126 bis, comma 2, del codice suddetto, il proprietario del veicolo, in quanto responsabile della circolazione dello stesso nei confronti delle pubbliche amministrazioni non meno che dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l’identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione, onde dell’eventuale incapacità d’identificare detti soggetti necessariamente risponde, nei confronti delle une per le sanzioni e degli altri per i danni, a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilare sull’affidamento in guisa da essere in grado di adempiere al dovere di comunicare l’identità del conducente….” e che “…ai fini dell’esonero del proprietario di un veicolo dalla responsabilità per la mancata comunicazione dei dati personali e della patente del soggetto che guidava il veicolo al momento del compimento di una infrazione, possono rientrare nella nozione normativa di “giustificato motivo” soltanto il caso di cessazione della detenzione del veicolo da parte del proprietario o la situazione imprevedibile ed incoercibile che impedisca al proprietario di un veicolo di sapere chi lo abbia guidato in un determinato momento, nonostante che egli abbia (e dimostrate in giudizio di avere) adottato misure idonee, esigibili secondo criteri di ordinaria diligenza, a garantire la concreta osservanza del dovere di conoscere e di ricordare nel tempo l’identità di chi si avvicendi alla guida del veicolo. …”.

Giovanni Paris

PRINCIPIO DI LEGALITA’ E ILLECITO AMMINISTRATIVO

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Sappiamo tutti quanto sia forte a volte la tentazione di far sì che per una violazione, che si ritiene “giusto” punire in maniera più efficace, vengano previste sanzioni pecuniarie e/o accessorie più consistenti e/o diverse da quelle disciplinate dalla normativa esistente, inserendole in fonti regolamentari o in ordinanze sindacali, persino a volte prevedendo obblighi, divieti o limitazioni non previsti dalla normativa.

Ma tali scelte sono legittime? Possono atti formalmente amministrativi, pur con forza normativa, quali i regolamenti o provvedimenti amministrativi quali le ordinanze proporsi come “inventori” del diritto?

Il nostro ordinamento giuridico prevede in ambito penale, espresso dall’art. 25 della Costituzione e dall’art. 1 del Codice penale, il PRINCIPIO DI LEGALITA’ per cui nessuno può essere punito per un fatto che non sia espressamente previsto come reato dalla legge, nè con pene che non siano da essa stabilite.

Analogamente in ambito sanzionatorio amministrativo, per l’illecito amministrativo, che mutua la sua natura dall’illecito penale, l’art. 1 della l. 689/81 dispone che nessuno può essere assoggettato a sanzioni amministrative se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima della commissione della violazione.

Segnalo il pronunciamento della Corte di cassazione, II, ord. 17/06/22 n° 19696 (scarica e leggi), di cui riporto un passaggio conclusivo, ma che invito a leggere nella sua interezza per l’importante sviluppo logico giuridico esposto riguardante il principio in discussione:

“…Questa Corte, con orientamento consolidato, al quale il collegio intende dare continuità, ha affermato che l’art. 1 della legge 24 novembre 1981 n. 689 ha recepito anche per le sanzioni amministrative il principio di legalità, impedendo che possano essere comminate da disposizioni contenute in fonti normative subordinate, come un regolamento comunale o un’ordinanza del Sindaco, con la conseguenza che, in sede di giudizio di opposizione ad ordinanza-ingiunzione emessa per l’irrogazione di sanzione illegittimamente prevista da fonte regolamentare, il giudice ordinario ha il potere-dovere di disapplicazione di tale previsione, in virtù dell’art. 5 della legge 20 marzo 1865 n. 2248, all. E. …”

MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA

Decreto Legge 16/6/2022 n. 68 (G.U. 16/6/2022 n. 139) – Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilita’ sostenibile, nonche’ in materia di grandi eventi e per la funzionalita’ del Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili.

Modificazioni al Codice della strada previste all’art. 7 (scarica e leggi).

Giovanni Paris   

SAFETY E SECURITY NELLE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

Le circolari e le direttive emanate in materia di safety e security per le manifestazioni pubbliche sono le seguenti:

CIRCOLARE MINISTERO DELL’INTERNO DEL 07/06/17

CIRCOLARE MINISTERO DELL’INTERNO DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO DEL 19/06/17

CIRCOLARE MINISTERO DELL’INTERNO DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO DEL 20/07/17

CIRCOLARE MINISTERO DELL’INTERNO DEL 28/07/17

CIRCOLARE MINISTERO DELL’INTERNO DEL 18/07/18

Propongo i seguenti video di webinar realizzati sull’argomento dal Formez PA – Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A.

Logo Formez PA

Sagre, feste, manifestazioni, spettacoli e trattenimenti pubblici temporanei Fattori di rischio e accorgimenti

Sagre, feste, manifestazioni, spettacoli e trattenimenti pubblici temporanei: il volontariato

Safety e security nelle pubbliche manifestazioni

La Safety e la Security nelle pubbliche manifestazioni all’aperto viste dalla Polizia Locale

RILEVATORE DI VELOCITA’ E DECRETO PREFETTIZIO


Autovelox a Verona: le strade controllate dalla Polizia locale nei prossimi  giorni

L’art. 4/1 del D.L. 121/02 prevede che “Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all’articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142, 148 e 176 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2. …

L’inserimento di una strada all’interno del decreto prefettizio è sempre necessario per lo svolgimento del controllo del rispetto dei limiti di velocità attraverso misuratore elettronico di velocità?

La risposta è negativa, la condizione suddetta deve essere soddisfatta solo nel caso in cui il controllo è effettuato mediante APPARECCHIATURE FISSE CON RILEVAMENTO A DISTANZA, mentre nessuna limitazione al controllo è prevista nel caso in cui lo stesso è svolto con APPARECCHIATURE PRESIDIATE DA PERSONALE DI POLIZIA STRADALE.

Questo è stato ribadito, se ancora ce ne fosse stato bisogno, dalla  Cass. Civ., sez. VI – 2, ord., 09/06/22, n° 18560 (scarica e leggi), la quale afferma che “…L’utilizzazione degli apparecchi di rilevazione elettronica della velocità (e cioè gli autovelox) nei centri urbani è consentita, invece, com’è accaduto nel caso in esame alla luce del verbale di contestazione riprodotto in ricorso, con postazioni mobili e alla presenza degli agenti accertatori di polizia (Cass. n. 16622 del 2019), senza che sia a tal fine necessario alcun decreto prefettizio (necessario solo “ad usare apparecchiature elettroniche automatiche senza presidio per il rilevamento dei limiti di velocità”: Cass. n. 776 del 2021) del quale riprodurre i dati identificativi nel verbale di contestazione. …”

Giovanni Paris

L’ILLECITO AMMINISTRATIVO

Discrimen

Segnalo, tratto dal sito dis CRIMEN, il volume

“L’illecito punitivo-amministrativo: principi sostanziali, procedimentali e processuali.”

L’opera esamina sistematicamente e in dettaglio la normativa generale concernente l’illecito punitivo-amministrativo, delineando il diritto vivente con amplissimi riferimenti giurisprudenziali e utili schemi riassuntivi, a partire dall’espansione in materia dei principi penalistici costituzionali e dalla legge n. 689/1981. Tra i temi più importanti: imputabilità, elemento soggettivo, errore, cause di esclusione della responsabilità, concorso di persone, responsabilità solidale, concorso di illeciti, criteri applicativi della sanzione, procedimento amministrativo, giudizio di opposizione.

Giovanni Paris

ATTIVITA’ DI INDAGINE E DENUNCE ANONIME

anonimo

Una denuncia anonima costituisce notitia criminis (notizia di reato)? E legittima lo svolgimento di attività investigativa, di indagine da parte del Pubblico Ministero e della Polizia Giudiziaria?

L’art. 333 del c.p.p. “Denuncia da parte di privati” recita al comma 3: “Delle denunce anonime non può essere fatto alcun uso, salvo quanto disposto dall’articolo 240.”, cioè salvo che costituiscano corpo o provengano comunque dall’imputato.

Riservandosi un maggior approfondimento sulla tematica in un successivo articolo, sull’argomento registriamo il pronunciamento della Cassazione Penale. Sez. III, 01/04/22, n. 11991 (scarica eleggi) nel quale il Supremo Consesso ricorda e afferma “…che costituisce ius receptum nella giurisprudenza di questa Corte l’affermazione secondo cui l’effetto legittimo, e dunque non contrastante col precetto richiamato, degli elementi contenuti nella denuncia anonima “può essere quello di stimolare l’attività di iniziativa del P.M. e della polizia giudiziaria al fine di assumere dati conoscitivi, diretti a verificare se dall’anonimo possono ricavarsi gli estremi utili per l’individuazione di una notitia criminis (in tal senso, Sez.6, n. 34450 del 22/04/2016, Morico, Rv. e Sez.6, n. 36003 del 21/09/2006, Macrì). Si è aggiunto che tali investigazioni, volte ad acquisire elementi di prova utilizzabili, si pongono, peraltro, fuori delle indagini preliminari, appunto in quanto sfornite di pregressa notitia criminis, mentre invece l’accusa non può procedere – sulla sola base di una denuncia anonima o confidenziale, appunto perchè non inseribile in atti ed inutilizzabile – a perquisizioni, sequestri, intercettazioni telefoniche, ovvero ad atti che implicano e presuppongono l’esistenza di indizi di reità. … In altri termini, dunque, non è vietato che l’anonimo, pur inutilizzabile, possa tuttavia fungere da stimolo per indagini volte a verificare che vi siano elementi per l’enucleazione di una notitia criminis, con conseguente simmetrica preclusione di tutti quegli atti investigativi che già presuppongano l’esistenza di una notizia di reato e, a maggior ragione, di indizi di colpevolezza. …”.

Giovanni Paris

RAPPORTI TRA PUBBLICO MINISTERO E POLIZIA GIUDIZIARIA

Conseguenze di un esposto alla Procura della Repubblica - Diritto.netIRIS Catalogo Istituzionale della Ricerca dell’Università degli Studi del Molise
IRIS

IRIS è il Catalogo Istituzionale della Ricerca dell’Università degli Studi del Molise e ha lo scopo di consentire la conservazione e la consultazione delle informazioni sulla produzione scientifica dell’Ateneo.

Segnalo, tratta dal catalogo, la tesi del Dott. Agostino Allegro I RAPPORTI TRA PUBBLICO MINISTERO E POLIZIA GIUDIZIARIA: AUTONOMIA INVESTIGATIVA E DIPENDENZA FUNZIONALE

Giovanni Paris

SANZIONI PER TICKET SCADUTO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO

Un parcometro

Viene confermato, e come sempre sostenuto, che costituisce violazione delle prescrizioni della sosta regolamentata, ai sensi dell’art. 7/15 del C.d.S., il caso di protrazione della sosta oltre l’orario per il quale è stata corrisposta la tariffa.

Questo è quanto statuito dalla Corte di Cassazione con sentenza 10/03/22 n° 7839  (leggi e scarica).

“…Il Tribunale di Pordenone si è conformato al costante orientamento di questa Corte (Cass. sez. VI, 21/05/2021, n. 14083; Cass., Sez. II, 3 agosto 2016 n. 16258), secondo cui la sosta a pagamento su suolo pubblico che si protragga oltre l’orario per il quale è stata corrisposta la tariffa non costituisce inadempimento contrattuale ma illecito amministrativo, sanzionato dall’art. 7 C.d.S., comma 15, trattandosi di evasione tariffaria in violazione delle prescrizioni della “sosta regolamentata”, introdotte per incentivare la rotazione e la razionalizzazione dell’offerta di sosta.

Come già affermato in precedenti pronunce, (Sez. 2, 25 febbraio 2008, n. 4847; Sez. 2, 4 ottobre 2011, n. 20308) l’art. 157 C.d.S., prevede due distinte condotte: quella di porre in sosta l’autoveicolo senza segnalazione dell’orario di inizio della sosta, laddove essa è prescritta per un tempo limitato, ed il fatto di non attivare il dispositivo di controllo della durata della sosta, nei casi in cui esso è espressamente previsto.

Contrariamente a quanto affermato dalla ricorrente, l’art. 157 C.d.S., comma 8, prevede per la loro violazione la medesima sanzione.

L’espressione “dispositivo di controllo di durata della sosta”, utilizzata dell’art. 157 C.d.S., comma 6, vale a comprendere i casi di c.d. parcheggi a pagamento mediante acquisto di apposita scheda, ciò discendendo dal rilievo che tale formula è la medesima di quella usata dalla disposizione del C.d.S. che consente ai Comuni, nell’ambito delle loro competenze in materia di regolamentazione della circolazione nei centri abitati, di stabilire aree di parcheggio a pagamento, anche senza custodia dei veicoli (art. 7, comma 1, lett. f).

La sentenza di questa Sezione 2 settembre 2008, n. 22036, ha affermato che, là dove il sindaco si sia avvalso del potere di stabilire, previa deliberazione della giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe, la stessa non si sottrae all’operatività della sanzione amministrativa pecuniaria nei casi di sosta protrattasi in violazione dei limiti o della regolamentazione al cui rispetto essa era subordinata.

A sua volta, Sez. 6-2, 9 gennaio 2012, n. 30, ha cassato la sentenza del giudice del merito che aveva escluso “che nell’ipotesi di cui all’art. 7 C.d.S., superata l’ora scatti la medesima violazione come avviene nel caso del sistema previsto per la sosta limitata di cui all’art. 157 C.d.S.”, sul rilievo – non condiviso da questa Corte di legittimità – che nel primo caso “scatti soltanto il diritto del Comune di riscuotere la tassa per l’utilizzo del parcheggio a pagamento ed in relazione alla durata stessa della sosta”.

Questo orientamento è stato recepito dalla giurisprudenza della Corte dei Conti (Sezione giurisdizionale per la Regione Lazio, sentenza 19 settembre 2012, n. 888). Il giudice contabile ha infatti affermato che la mancata contestazione della sanzione pecuniaria da parte dell’ausiliario del traffico (e della società affidataria del servizio) nel momento in cui è stata accertata la sosta del veicolo senza ticket comprovante il pagamento del corrispettivo dovuto oppure con tagliando esposto scaduto per decorso del tempo di sosta pagato (che è pur sempre una fattispecie di mancato pagamento che il C.d.S., senza distinzioni, sanziona), configura una ipotesi di danno erariale per il Comune, rappresentato dal mancato incasso dei proventi che sarebbero derivati dalla applicazione della sanzione per violazione delle norme che disciplinano la sosta in aree a pagamento.

Il Tribunale ha fatto corretta applicazione dei principi affermati da questa Corte ed ha ritenuto che, in materia di sosta a pagamento su suolo pubblico, ove la sosta si protragga oltre l’orario per il quale è stata corrisposta la tariffa, si incorre in una violazione delle prescrizioni della sosta regolamentata poichè l’assoggettamento al pagamento della sosta è un atto di regolamentazione della sosta stessa. …”.

Ormai la questione dovrebbe essere chiara trovando concorde anche il Ministero dell’Interno che si è espresso a proposito in uno specifico punto (n° 3 pag. 4) della CIRCOLARE MININTERNO 23-09-16 N° 876-2014

Si leggano anche i precedenti articoli sull’argomento:

ARTICOLO DEL 29/06/16

ARTICOLO DEL 16/11/16

ARTICOLO DEL 16/05/14

N.B. UNO DEI MOTIVI DI RICORSO PRESENTATI DALLA PARTE E’ STATO QUELLO CHE IL GIUDICE DI MERITO HA OMESSO “…l’esame di un fatto decisivo per il giudizio costituito dalla diversità di disciplina della sosta a pagamento in altri comuni della stessa Regione, che, in caso di ticket scaduti, richiederebbero solo l’integrazione del pagamento per il periodo di occupazione dello stallo eccedente rispetto a quanto pagato dall’automobilista.”. EBBENE LA PRATICA OPERATA, CERTAMENTE PIU’ CONVENIENTE PER L’UTENTE, POTREBBE ESPORRE A DIVERSI TIPI DI RESPONSABILITA’.

MANCATA INDICAZIONE ORDINANZA SUL RETRO DI SEGNALE STRADALE

MANCATA INDICAZIONE ORDINANZA SUL RETRO DI SEGNALE STRADALE |  ....accademia.... ....polizia locale....

L’art. 77/7 del Reg. di Esec. l Codice della Strada prevede che per i segnali di prescrizione sul retro dei segnali stradali devono essere riportati gli estremi dell’ordinanza di apposizione.

La mancanza di tali indicazione rende illegittimo il segnale stradale e con esso il verbale di accertamento di violazione alla sua prescrizione?

La giurisprudenza nel tempo e gli organi ministeriale hanno concluso che la mancanza costituisce una sola irregolarità non invalidante né il segnale stradale, né il verbale di accertamento di violazione.

La sentenza della Cassazione Civile, sez. VI, 27/05/22, n. 17303 〈scarica e leggi〉 conferma che la mancata apposizione, sul retro del segnale stradale, della indicazione del relativo provvedimento amministrativo che disciplina la circolazione stradale, non determina di per sé la illegittimità del segnale stradale, ne la illegittimità del verbale di accertamento di violazione:

“…la mancata indicazione, sul retro del segnale verticale di prescrizione, degli estremi della ordinanza di apposizione – come invece imposto dall’art. 77, comma 7, del Regolamento di esecuzione del codice della strada (d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni) – non determina la illegittimità del segnale e, quindi, non esime l’utente della strada dall’obbligo di rispettarne la prescrizione, con l’ulteriore conseguenza chedetta omissione non comporta l’illegittimità del verbale di contestazione dell’infrazione alla condotta da osservare…“

Di conseguenza l’utente della strada deve comunque e sempre rispettare la prescrizione contenuta nel segnale stradale.

Giurisprudenza costante, si vedano, in tal senso:

Cass. 23/03/94 n° 2763

Cass. 18/05/00 n° 6474

Cass. 22/02/06 n° 3962

Cass. 29/03/06 n° 7125

Cass. 13/04/06 n° 8650

Cass. 31/07/07 n° 16884

Cass. 06/03/08 n° 6127

Cass. 20/05/10 n° 12431

Cass. 19/05/16 n” 7709

Inoltre nello stesso senso Ministero Infrastrutture e Trasporti:

  • n° 1104/ICS del 04/10/02
  • n° 2321/Segr./3427 del 10/12/02
  • n° 3773 del 09/12/04

Giovanni Paris

OBBLIGO AVVISO ASSISTENZA DIFENSORE PER ACCERTAMENTO TASSO ALCOLEMICO ANCHE IN CASO DI RIFIUTO?

rifiutare aiuto - Cesare Lanza

L’obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per svolgere la prova di accertamento del tasso alcolemico sussiste anche nel caso di rifiuto di sottoporsi allo stesso?

“Istintivamente“ la risposta che verrebbe da dare sarebbe negativa, sul dato di fatto che la prova non avviene e di conseguenza verrebbe meno l’obbligo giuridico derivante dal combinato disposto degli artt. 356 c.p.p. e 114 disp. att. c.p.p. .

Ma la risposta non è scontata, tanto che si deve segnalare un alterno esito giurisprudenziale della Suprema Corte sulla questione.

Si legga per tutte, come indirizzo giurisprudenziale nel senso della sussistenza dell’obbligo di avvertire il soggetto della facoltà di farsi assistere da un difensore per svolgere la prova di accertamento del tasso alcolemico anche in caso di rifiuto, Cassazione Penale sez. VI 09/02/18 n. 6526, per la quale “…il sistema delle garanzie, delineato dal combinato disposto degli artt. 114 disp. att. cod. proc. pen. e 354 cod. proc. pen., scatta nel momento in cui la polizia giudiziaria procede all’accertamento, per via strumentale – che ha natura indifferibile ed urgente – del tasso alcolemico, invitando il conducente a sottoporsi alle due prove spirometriche, secondo le modalità indicate dall’art. 379, reg. es . cod. strada. Tale sistema introduce, in sostanza, una verifica tecnica che prende avvio con la richiesta di sottoporsi al test strumentale e, in tale scansione, l’avvertimento del diritto all’assistenza del difensore costituisce presupposto necessario della relativa procedura, indipendentemente dall’esito della stessa e dalle modalità con le quali il test venga concretamente effettuato. …”.

Si rileva un recente duplice pronunciamento intervenuto con le sentenze Corte di Cassazione Penale sez. IV 10/5/2022 n. 18404 (scarica e leggi) e Corte di Cassazione Penale sez. VII 15/4/2022 n. 14878  (scarica e leggi), per le quali, sottolineando come esiste ormai consolidato orientamento del giudice di legittimità e risalenti i precedenti nei quali si conclude in senso contrario, l’obbligo di fornire avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per lo svolgimento dell’accertamento del tasso alcolemico non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all’accertamento, dal momento che la eventuale presenza del difensore è motivata dalla esigenza di garantire che, realizzandosi un accertamento non ripetibile, questo venga svolto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini.

Cosa fare allora, come procedere? Gli ultimi pronunciamenti forniscono sufficiente sicurezza che in futuro non vengano assunte decisioni opposte, in specie da parte dei giudici di merito? Inutile arroccarsi su una posizione di principio sposando la tesi interpretativa meno restrittiva, col rischio di vedere vanificato il proprio lavoro e annullato l’atto, bensì necessita blindarlo e allora vale la pena fornire il previsto avviso, alla fine sarà stato redatto un verbale in più, ma che garantirà il buon esito dell’attività svolta.

Giovanni Paris