Month: gennaio 2018

CIRCOLAZIONE CON PATTINI

Pattinaggio su strada, da moda a sport

L’art. 190 del Codice della Strada “Comportamento dei pedoni” prevede al comma 8 che “La circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura è vietata sulla carreggiata delle strade.” e al comma 9 che “Sugli spazi riservati ai pedoni è vietato usare tavole, pattini od altri acceleratori di andatura che possano creare situazioni di pericolo per gli altri utenti.” .

E’ legittima la circolazione mediante pattini in un’area di parcheggio?

La risposta ci viene data dalla sentenza della Corte di Cassazione del 19/01/18 n° 2342 (clicca e leggi), con la quale è stata annullata una sentenza di un Giuduce di Pace, avente ad oggetto il caso di persona investita mentre pattinava in un parcheggio,  laddove si escludeva che il divieto previsto dall’art. 190 del Codice della Strada riguardasse anche un’area di parcheggio, in quanto la disposizione suddetta fa divieto di pattinaggio solo sulla carreggiata delle strade che, a mente dell’art. 3 c. 1 n. 7), è la parte di strada destinata allo scorrimento dei veicoli e come tale distinta dall’area di parcheggio, ove non è previsto alcun specifico divieto di pattinaggio dal Cds. .

Contrariamente a tale assunto la Suprema Corte afferma che “in ragione della funzione cui l’area di parcheggio assolve, il divieto di pattinaggio deve ritenersi esteso a tale sito. Una diversa soluzione sarebbe irragionevolmente diversificata in presenza di situazioni di rischio omogenee; e determinerebbe l’assenza di normazione cautelare in un contesto che, come è agevole intendere alla luce della comune esperienza, mostra l’elevata possibilità di situazioni pericolose connesse anche alla velocità e difficile manovrabilità degli apparati di cui si parla.”, essendo esso un “…sito nel quale si riscontra il fisiologico transito sia di veicoli che di pedoni; e particolarmente delle persone che discendono dai veicoli o che vi si dirigono, nonché di veicoli che eseguono spesso complicate manovre. Dunque, si verificano le medesime situazioni di rischio che giustificano il divieto di transito di “acceleratori di velocità” nelle carreggiate e nei siti destinati ai pedoni.”.

Si tenga altresì presente quanto previsto dall’art. 140 del Codice della Strada  “Principio informatore della circolazione” in forza del quale Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale.”.

Giovanni Paris

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FOGLIO DI VIA A PROSTITUTA

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IN UN ARTICOLO DEL 17/07/14 LA PROSTITUTA CHE ESERCITA IN STRADA E’ PERSONA PERICOLOSA? PER LA CASSAZIONE NO. (clicca e legggi) SI SEGNALO’ CHE LA CORTE DI CASSAZIONE CON LA SENTENZA N° 28226 DEL 01/07/14 AVEVA ANNULLATO LA CONDANNA PENALE INFLITTA A UNA PROSTITUTA PER VIOLAZIONE AL “FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO”. PER LA SUPREMA CORTE NON ERA POSSIBILE INCLUDERE TALE SOGGETTO NELLA CATEGORIA DELLE PERSONE PERICOLOSE PER L’ORDINE PUBBLICO SOLO PERCHÉ TROVATA A PROSTITUIRSI IN STRADA.

SI SEGNALA ORA LA SENTENZA DEL TAR CAMPANIA 17-01-18 N° 82 (clicca e leggi) CON LA QUALE E’ STATO RITENUTO LEGITTIMO IL PROVVEDIMENTO DI DIVIETO DI RITORNO IN UN COMUNE IN QUANTO IL PROVVEDIMENTO IMPUGNATO RIENTRA TRA LE MISURE DI CARATTERE DISCREZIONALE, CHE NON RICHIEDONO LA COMMISSIONE DI VERI E PROPRI REATI MA CHE SI GIUSTIFICANO CON RIGUARDO ALLA COMPLESSIVA CONDOTTA E STILE DI VITA DEL SOGGETTO CHE NE È DESTINATARIO E CHE RIVELINO, OGGETTIVAMENTE, UNA APPREZZABILE PROBABILITÀ DI COMMISSIONE DI CONDOTTE PENALMENTE RILEVANTI .”.

Giovanni Paris

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IMPIANTI DI VIDEOSORVEGLIANZA PRIVATI/DOMESTICI.

Quali sono i limiti e le condizioni per la installazione di un sistema di videosorveglianza ad uso domestico da parte di privati?

Il Provvedimento del Garante Privacy del 08/04/10 in materia di videosorveglianza prevede a proposito quanto segue:

“6.1. Trattamento di dati personali per fini esclusivamente personali

L’installazione di sistemi di videosorveglianza -come si rileva dall’esame di numerose istanze pervenute all’Autorità- viene sovente effettuata da persone fisiche per fini esclusivamente personali. In tal caso va chiarito che la disciplina del Codice non trova applicazione qualora i dati non siano comunicati sistematicamente a terzi ovvero diffusi, risultando comunque necessaria l’adozione di cautele a tutela dei terzi (art. 5, comma 3, del Codice, che fa salve le disposizioni in tema di responsabilità civile e di sicurezza dei dati). In tali ipotesi possono rientrare, a titolo esemplificativo, strumenti di videosorveglianza idonei ad identificare coloro che si accingono ad entrare in luoghi privati (videocitofoni ovvero altre apparecchiature che rilevano immagini o suoni, anche tramite registrazione), oltre a sistemi di ripresa installati nei pressi di immobili privati ed all’interno di condomini e loro pertinenze (quali posti auto e box).

Benché non trovi applicazione la disciplina del Codice, al fine di evitare di incorrere nel reato di interferenze illecite nella vita privata (art. 615-bis c.p.), l’angolo visuale delle riprese deve essere comunque limitato ai soli spazi di propria esclusiva pertinenza (ad esempio antistanti l’accesso alla propria abitazione) escludendo ogni forma di ripresa, anche senza registrazione di immagini, relativa ad aree comuni (cortili, pianerottoli, scale, garage comuni) ovvero ad ambiti antistanti l’abitazione di altri condomini.”.

L’art. 615-bis c.p. sopra richiamato recita:

“615-bis. Interferenze illecite nella vita privata.

Chiunque mediante l’uso di strumenti di ripresa visiva o sonora, si procura indebitamente notizie o immagini attinenti alla vita privata svolgentesi nei luoghi indicati nell’articolo 614, è punito con la reclusione da sei mesi a quattro anni.

Alla stessa pena soggiace, salvo che il fatto costituisca più grave reato, chi rivela o diffonde, mediante qualsiasi mezzo di informazione al pubblico, le notizie o le immagini ottenute nei modi indicati nella prima parte di questo articolo.

I delitti sono punibili a querela della persona offesa; tuttavia si procede d’ufficio e la pena è della reclusione da uno a cinque anni se il fatto è commesso da un pubblico ufficiale o da un incaricato di un pubblico servizio, con abuso dei poteri o con violazione dei doveri inerenti alla funzione o servizio, o da chi esercita anche abusivamente la professione di investigatore privato.”.

Da quanto sopra sicuramente la installazione di un sistema di videosorveglianza ad uso domestico da parte di privati non comporta l’obbligo di dotarsi di nessun tipo di autorizzazione rilasciata dal Garante o dal comune o da qualsiasi altra autorità o organo pubblico, né deve essere presentata una comunicazione alle Forze di Polizia.

Si segnala, a riguardo, il parere del Garante Privacy DREP/AC/113990 del 07/03/17 (clicca e leggi) con il quale si afferma che la installazione di un impianto domestico di videosorveglianza da parte di un privato non è sottoposto al rispetto delle norme previste dal Codice in materia di protezione dei dati personali, evitando però la ripresa di aree soggette a pubblico passaggio, altrimenti sono operativi gli obblighi e le limitazioni previsti dalla normativa, comprensivi del limite temporale massimo di conservazione delle immagini e dell’obbligo di utilizzo dei cartelli di informativa, coerentemente anche a quanto previsto nella sentenza della Corte di Giustizia Europea, quarta sezione, C-2121 del 111214 (clicca e leggi).

MATERIALE PER LA PREPARAZIONE A CONCORSI

Estar Toscana- Concorso pubblico unificato, per titoli ed esami, per la copertura di due posti a tempo indeterminato nel profilo di collaboratore tecnico professionale geologo (categoria D)

Segnalo dal sito http://www.concorsando.it/blog/ la possibilità di scaricare gratuitamente due manuali, di diritto penale e di diritto amministrativo, utili per la preparazione ai concorsi pubblici.

Fai clic per accedere a Manuale-di-diritto-penale-per-concorsi-pubblici.pdf

Fai clic per accedere a Manuale-di-diritto-amministrativo-per-concorsi-pubblici.pdf

Giovanni Paris

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LE “HANDBIKE” SONO VELOCIPEDI?

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La Federazione Ciclistica Italiana ha rappresentato che alcuni organi di polizia hanno contestato ad alcuni loro atleti il divieto di utilizzo sulle strade della cosiddetta “Handbike“, una bicicletta a due o tre ruote, destinata ad atleti con ridotta o nulla possibilità di deambulazione, che è mossa a propulsione muscolare attraverso una pedaliera azionata con le braccia.

Queste particolari biciclette possono rientare nella categoria dei velocipedi previsti dall’art. 50 del Codice della Strada?

La risposta positiva è stata fornita dal Ministero dell’Interno con la nota n. 300/ A/9648/17/104/1 del 27 dicembre 2017 (clicca e leggi),

Giovanni Paris

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