L’art. 190 del Codice della Strada “Comportamento dei pedoni” prevede al comma 8 che “La circolazione mediante tavole, pattini od altri acceleratori di andatura è vietata sulla carreggiata delle strade.” e al comma 9 che “Sugli spazi riservati ai pedoni è vietato usare tavole, pattini od altri acceleratori di andatura che possano creare situazioni di pericolo per gli altri utenti.” .
E’ legittima la circolazione mediante pattini in un’area di parcheggio?
La risposta ci viene data dalla sentenza della Corte di Cassazione del 19/01/18 n° 2342 (clicca e leggi), con la quale è stata annullata una sentenza di un Giuduce di Pace, avente ad oggetto il caso di persona investita mentre pattinava in un parcheggio, laddove si escludeva che il divieto previsto dall’art. 190 del Codice della Strada riguardasse anche un’area di parcheggio, in quanto la disposizione suddetta fa divieto di pattinaggio solo sulla carreggiata delle strade che, a mente dell’art. 3 c. 1 n. 7), è la parte di strada destinata allo scorrimento dei veicoli e come tale distinta dall’area di parcheggio, ove non è previsto alcun specifico divieto di pattinaggio dal Cds. .
Contrariamente a tale assunto la Suprema Corte afferma che “in ragione della funzione cui l’area di parcheggio assolve, il divieto di pattinaggio deve ritenersi esteso a tale sito. Una diversa soluzione sarebbe irragionevolmente diversificata in presenza di situazioni di rischio omogenee; e determinerebbe l’assenza di normazione cautelare in un contesto che, come è agevole intendere alla luce della comune esperienza, mostra l’elevata possibilità di situazioni pericolose connesse anche alla velocità e difficile manovrabilità degli apparati di cui si parla.”, essendo esso un “…sito nel quale si riscontra il fisiologico transito sia di veicoli che di pedoni; e particolarmente delle persone che discendono dai veicoli o che vi si dirigono, nonché di veicoli che eseguono spesso complicate manovre. Dunque, si verificano le medesime situazioni di rischio che giustificano il divieto di transito di “acceleratori di velocità” nelle carreggiate e nei siti destinati ai pedoni.”.
Si tenga altresì presente quanto previsto dall’art. 140 del Codice della Strada “Principio informatore della circolazione” in forza del quale “Gli utenti della strada devono comportarsi in modo da non costituire pericolo o intralcio per la circolazione ed in modo che sia in ogni caso salvaguardata la sicurezza stradale.”.
Giovanni Paris