LA RICEVUTA DI RICHIESTA DI CARTA IDENTITA’ ELETTRONICA E’ DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO?

 

La recentissima circolare del Ministero dell’Interno n° 2/2018 del 14/02/18 (clicca e leggi) riconosce il valore di documento di riconoscimento alla ricevuta della richiesta di carta d’identità elettronica denominata “Riepilogo dati per accettazione pratica” ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. c) del D.P.R. 445/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”,  in quanto munita della fotografia del titolare, dei relativi dati anagrafici e del numero della carta di identità elettronica cui si riferisce.

La circolare del Ministero dell’Interno si mostra di particolare interesse in quanto poco prima della sua emanazione sulla medesima questione se la ricevuta della richiesta di carta d’identità elettronica possa essere riconosciuta come documento di riconoscimento l’Ufficio della Motorizzazione Civile di Torino con nota del 01/02/18 (clicca e leggi) ha affermato che tale equiparazione non è possibile “…in assenza di una specifica norma che la renda equipollente ad un documento di identità…”, citando l’art. 35 del D.P.R. 445/00.

Qual è, al di là della considerazione se ritenere ”prevalente” la circolare del Ministero dell’Interno, allora la tesi da seguire?

Dobbiamo partire dal dato normativo.

L’art. 1 comma 1 “Definizioni” del D.P.R. 445/00 dà queste definizioni:

c)  DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l’identificazione personale del titolare;

d)  DOCUMENTO D’IDENTITA’ la carta d’identità ed ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l’identità personale del suo titolare;

L’art. 35 “Documenti di identità e di riconoscimento” del D.P.R. 445/00 prevede:

  1. In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto un documento di identità, esso può sempre essere sostituito dal documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2.
  2. Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato.

Ebbene, probabilmente l’Ufficio della Motorizzazione Civile di Torino ha ritenuto, ai fini della equiparazione di un documento ad un “documento di identità”, la elencazione contenuta dal comma 2 dell’art. 35 del D.P.R. 445/00 come tassativa.

Ma il ragionamento logico giuridico da seguire impone la lettura combinata dell’art. 35 suddetto con quanto espresso dall’art. 1 e con le definizione che ne dà, e cioè che ai fini della attribuzione della qualifica di DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ciò che rileva è che il documento sia munito di fotografia e venga rilasciato da una pubblica amministrazione italiana, tutti caratteri che appaiono essere posseduti dalla ricevuta di richiesta di carta identità elettronica, la quale contiene la fotografia del soggetto richiedente ed è rilasciata dal Comune, che è una pubblica amministrazione italiana.

Pertanto, a sommesso parere, le conclusioni a cui giunge il Ministero dell’Interno sono corrette.

D’altronde a medesime conclusioni si pervenne quando si affrontò la medesima questione se attribuire la qualifica di documento di riconoscimento al nuovo contrassegno invalidi, anche in quel caso la risposta fu affermativa, come da pareri della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Interno e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e a tal proposito si veda l’articolo pubblicato in data 17/06/14 dal titoto CONTRASSEGNO INVALIDI DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE (clicca e leggi)

Giovanni Paris

http://www.corsidipolizialocale.it

4 comments

  1. E’ stata emanata la seguente comunicazione :

    La Direzione generale per la Motorizzazione con nota prot. RU 0024224 del 05/10/2018 ha comunicato che, nelle more del formale parere richiesto al Ministero dell’interno. “la ricevuta di richiesta di carta di identità elettronica” non può essere utilizzata “come idoneo documento di identificazione“. La presente disposizione ha decorrenza immediata e ogni eventuale precedente provvedimento adottato in merito da codesti Uffici è da considerarsi sospeso. Confidando in una puntuale e precisa applicazione di quanto disposto si porgono distinti saluti.
    IL DIRETTORE GENERALE
    (Dott. Ing. Giorgio Callegari)

    1. L’articolo in commento è del 21/02/18, ho provveduto in data odierna 02/05/19 a pubblicare articolo di aggiornamento della questione con osservazioni. Giovanni Paris

  2. Buongiorno da Genova ,a mia figlia è stato negato ESAME DI GUIDA dalla motorizzazione perché avendo il ‘Riepilogo dati della CIE e del titolare per accettazione ‘ ,loro sostengono che con la loro normativa interna quei fogli non valgono ” nulla “.
    Ma se al Comune non lo dicono l ” utente come fa a saoere?

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