LE IMMAGINI TRATTE DA “GOOGLE EARTH” COSTITUISCONO PROVA DOCUMENTALE IDONEA E UTILIZZABILE AI FINI DELL’ACCERTAMENTO DELLA REALIZZAZIONE DI UN ABUSO EDILIZIO?
Il Codice di Procedura Penale in tema di prove prevede
all’art. 189 “Prove non disciplinate dalla legge”
“1. Quando è richiesta una prova non disciplinata dalla legge, il giudice può assumerla se essa risulta idonea ad assicurare l’accertamento dei fatti e non pregiudica la libertà morale della persona. Il giudice provvede all’ammissione, sentite le parti sulle modalità di assunzione della prova.”
e all’art. 234 “Prova documentale”
“1. E’ consentita l’acquisizione di scritti o di altri documenti che rappresentano fatti, persone o cose mediante la fotografia, la cinematografia, la fonografia o qualsiasi altro mezzo.
2. Quando l’originale di un documento del quale occorre far uso è per qualsiasi causa distrutto, smarrito o sottratto e non è possibile recuperarlo, può esserne acquisita copia.
3. E’ vietata l’acquisizione di documenti che contengono informazioni sulle voci correnti nel pubblico intorno ai fatti di cui si tratta nel processo o sulla moralità in generale delle parti, dei testimoni, dei consulenti tecnici e dei periti.”.
Cosa è un DOCUMENTO?
Esso non è costituito solo da un atto scritto, ma è documento una foto, un filmato, una riproduzione sonora, ecc., documento è tutto ciò che incorpora una attività svolta o un fatto, è la veste esterna di un atto o un fatto, la forma tangibile che assume il compimento di un atto e offre la rappresentazione di fatti, persone e cose.
Il caso è stato affrontato da Cass. Pen., III, 17/10/22 n° 39087 (scarica e leggi) per la quale “…i rilievi di Google Earth rappresentano solo uno degli elementi della complessiva valutazione del Tribunale, deve osservarsi che il richiamo valorizzato dai giudici dell’impugnazione cautelare appare legittimo, avendo questa Corte precisato (Sez. 3, n. 48178 del 15/09/2017, Rv. 271313) che, in tema di prove, i fotogrammi scaricati dal sito internet “Google Earth”, costituiscono prove documentali pienamente utilizzabili ai sensi dell’articolo 234, comma 1, cod. proc. pen. o 189 cod. proc. pen., in quanto rappresentano fatti, persone o cose, essendo ben diversa, ovviamente, la questione relativa alla valutazione del loro contenuto e alla corrispondenza al vero di quanto in essi rappresentato…”.
Si leggano nello stesso senso anche Cass. Pen., III, 20/10/20 n° 37611 e Cass. Pen., II, 26/10/21 n° 45900.
Quindi le immagini di “Google Earth” sono considerate documenti, acquisibili e valutabili dal giudice nella loro capacità di fornire certezza di un fatto e del suo modo di essere e potranno costituire “prova”, che sarà posta a fondamento del convincimento del giudice che verrà espresso nella sentenza.
Giovanni Paris