OCCUPAZIONE ABUSIVA DI ALLOGGIO POPOLARE E ART. 633 C.P.: CASS. PEN., II, 28/08/23 N° 35885

a napoli una 90enne va a trovare la figlia e al ritorno trova la casa  occupata dai rom. e a roma... - Cronache

L’OCCUPAZIONE ABUSIVA DI UN ALLOGGIO POPOLARE CONFIGURA IL REATO PREVISTO DALL’ART. 633 C.P. “INVASIONE DI TERRENI O EDIFICI”?

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LA NORMATIVA

Art. 633 c.p. “Invasione di terreni o edifici”

“Chiunque invade arbitrariamente terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di occuparli o di trarne altrimenti profitto, è punito, a querela della persona offesa, con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da euro 103 a euro 1.032.

Si applica la pena della reclusione da due a quattro anni della multa da euro 206 a euro 2064 e si procede d’ufficio se il fatto è commesso da più di cinque persone o se il fatto è commesso da persona palesemente armata.

Se il fatto è commesso da due o più persone, la pena per i promotori o gli organizzatori è aumentata”.

Art. 639-bis c.p. “Casi di esclusione della perseguibilità a querela”

“Nei casi previsti dagli articoli 631, 632, 633 e 636 si procede d’ufficio se si tratta di acque, terreni, fondi o edifici pubblici o destinati ad uso pubblico“.

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L’articolo 633 c.p. è stato modificato dall’art. 30 del D.L. 04/10/18 n° 113 Disposizioni urgenti in materia di protezione internazionale e immigrazione, sicurezza pubblica, nonché misure per la funzionalità del Ministero dell’interno e l’organizzazione e il funzionamento dell’Agenzia nazionale per l’amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata”

La competenza per il delitto previsto dal comma 1, salvo ricorra l’ipotesi di cui all’art. 639-bis c.p., è devoluta al giudice di pace.

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DECCORRENZA TERMINE PROPOSIZIONE QUERELA

In tema di termine per la proposizione della querela CASS. PEN., II, 08/05/18 N° 20132 ha affermato che …Il delitto p. e p. ex art. 633 c.p., ove non si esaurisca nella pura e semplice momentanea invasione, ma avvenga con un’occupazione protratta nel tempo…è permanente, come da lungo tempo stabilito da larga giurisprudenza…” e la permanenza “…cessa soltanto con l’allontanamento del soggetto dall’edificio o con la sentenza di condanna. …”,

pertanto “…finché dura la condotta delittuosa, è possibile proporre la querela, nel senso che il reato permanente è, in quanto tale, flagrante per tutto il periodo in cui se ne protrae la consumazione e ciò ai sensi dell’esplicito disposto dell’art. 382 cpv. c.p.p.; ciò significa che la querela deve considerarsi comunque tempestiva sia pure con riferimento al periodo pregresso corrispondente al termine trimestrale di cui all’art. 124 c.p.; tenuto conto, poi, dell’intrinseca struttura unitaria del reato permanente, ovviamente la querela copre anche il periodo ad essa posteriore, finché si protrae la permanenza…”

Il termine per proporre querela non decorre quindi dal momento in cui si è a conoscenza dell’avvenuta invasione, ma dalla cessazione della condotta “occupativa”.

E necessario però che la permanenza costituisca elemento costitutivo della fattispecie in quanto l’attività dell’agente deve essere continua ed ininterrotta, altrimenti il reato sarebbe istantaneo con effetti permanenti.

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DIFFERENZA TRA REATO ISTANTANEO, REATO PERMANENTE E REATO ISTANTANEO CON EFFETTI PERMANENTI:

REATO ISTANTANEO: è il reato in cui l’evento e con esso la consumazione e la lesione del bene giuridico tutelato dalla norma (oggetto giuridico) si realizza in un istante (es. la morte nell’omicidio).

REATO PERMANENTE: è il reato in cui l’evento e con esso la consumazione e la lesione del bene giuridico tutelato dalla norma (bene giuridico) perdura nel tempo (es. sequestro di persona a scopo di estorsione, abuso edilizio)

REATO ISTANTANEO CON EFFETTI PERMANENTI: è il reato, da non confondersi con il reato permanente, istantaneo le cui conseguenze lesive assumono carattere di continuità nel tempo (es. il furto, che si consuma istantaneamente nel momento in cui si attua l’impossessamento della cosa sottratta, ma gli effetti dello spossessamento sono destinati a protrarsi nel tempo).

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LA SENTENZA

La risposta alla domanda è AFFERMATIVA, come possiamo leggere in CASS. PEN., II, 28/08/23 N°35885 nella quale si ricorda “…la costante affermazione, nella giurisprudenza di legittimità, per la quale la nozione di “invasione” non richiede modalità esecutive violente, che possono anche mancare, ma si riferisce al comportamento arbitrario, tipico di chi si introduce nell’altrui immobile contra ius, in quanto privo del diritto di accesso…”,

e che “…ai fini della perseguibilità di ufficio del delitto di invasione di terreni o edifici, devono considerarsi pubblici – secondo la nozione che si ricava dagli artt. 822 c.c. e segg., mutuata dal legislatore penale – i beni appartenenti a qualsiasi titolo allo Stato o ad un ente pubblico, e quindi non solo i beni demaniali ma anche quelli facenti parte del patrimonio disponibile o indisponibile degli enti predetti e “destinati ad uso pubblico” quegli altri beni che appartengono a privati e detta destinazione abbiano concretamente avuto…Ne consegue che l’alloggio realizzato dall’istituto autonomo delle case popolari (IACP), conserva sempre la sua destinazione pubblicistica anche quando ne sia avvenuta la consegna all’assegnatario, con la conseguente realizzazione, nel caso di introduzione abusiva, di una condotta costitutiva del reato di cui all’art. 633 c.p., procedibile d’ufficio ex art. 639 bis c.p. …”.

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LA NUOVA DIRETTIVA DEL MINISTERO DELL’INTERNO

Si segnala che il Ministero dell’Interno ha emanato con una direttiva dei nuovi indirizzi per contrastare il fenomeno della occupazione abusiva di immobili.

Direttiva del 9 agosto 2023 ai prefetti della Repubblica: indirizzi operativi sulla occupazione arbitraria di immobili

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LE PRECEDENTI DIRETTIVE E LE CIRCOLARI

Giovanni Paris

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