ART. 100 T.U.L.P.S. – POTERE DEL QUESTORE DI SOSPENSIONE DI LICENZA DI ESERCIZIO PUBBLICO E DI VICINATO

La attuale versione dell’art. 100 T.U.L.P.S. è la seguente:

Oltre i casi indicati dalla legge, il questore può sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.

Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata.”.

L’ambito di applicazione della misura che può essere adottata dal Questore è stata ampliata dal punto di vista delle attività destinatarie della stessa, infatti la norma prevedeva la sospensione di un esercizio pubblico, mentre ora essa può essere adottata anche nei confronti di un esercizio di vicinato, questa possibilità è stata introdotta dall’art. 12-bis. D.L. 14/17 “Modifica all’articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773″, il quale ha disposto che all’articolo 100, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo le parole: «di un esercizio» sono inserite le seguenti: «, anche di vicinato,»”.

L’art. 100 T.U.L.P.S. indica che la sospensione della licenza può essere operata non solo al verificarsi delle fattispecie previste nello stesso, infatti esordisce con la frase “Oltre i casi indicati dalla legge”, col che la casistica descritta nell’art. 100 T.U.L.P.S. non esaurisce l’ambito di operatività del particolare potere attribuito al Questore.

Un esempio di tale potere è dato dall’art. 12 del D.L. 14/17 “Disposizioni in materia di pubblici esercizi”, il quale stabilisce che 1.  Nei casi di reiterata inosservanza delle ordinanze emanate, nella stessa materia, ai sensi dell’articolo 50, commi 5 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal presente decreto, può essere disposta dal questore l’applicazione della misura della sospensione dell’attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell’articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. …”.

In relazione alle integrazioni ed ampliamento del campo di applicazione dell’art. 100 T.U.L.P.S. si legga il punto 8 della Circolare del Ministero dell’Interno n° 11001/123/111(3) del 18/07/17.

Il Ministero dell’Interno, inoltre, con Circolare 557/PAS/U/010024/12000/A(1) del 17/07/19 , specificamente destinata alle Autorità e alle Forze di Polizia, ha operato un riepilogo delle regole applicative riguardanti il potere di sospensione e revoca delle autorizzazioni di cui all’art. 100 T.U.L.P.S., delineando il quadro degli orientamenti interpretativi della norma.

Si legga anche l’articolo del Dott. Gabriele Trombetta “Il potere di cui all’art. 100 TULPS, tra presupposti tradizionali e nuove fattispecie”.

Sulla natura del potere in discussione e dei presupposti di legge si veda CONSIGLIO DI STATO, II, 17/05/22 n° 3880 che afferma come “…tale norma attribuisce il…potere all’autorità di pubblica sicurezza – e specificamente al questore – al fine di prevenire un pericolo per la sicurezza pubblica, cosicché essa persegue un obiettivo di prevenzione e di tutela anticipata della pubblica sicurezza. Ne discende che è sufficiente la sussistenza del mero pericolo per la sicurezza pubblica per consentire al questore l’adozione della misura cautelare, nell’esercizio di poteri discrezionali censurabili solo per manifesta irragionevolezza…”, precisando che “…«La finalità perseguita dall’art. 100 T.U.L.P.S. non è solo quella di sanzionare la soggettiva condotta del gestore del pubblico esercizio per avere consentito la presenza nel proprio locale di persone potenzialmente pericolose per l’ordine pubblico, ma anche quella di impedire, attraverso la temporanea chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale, ragion per cui si ha riguardo esclusivamente all’obiettiva esigenza di tutelare l’ordine e la sicurezza dei cittadini, anche a prescindere da ogni personale responsabilità dell’esercente. Ai fini della legittimità della misura, pertanto, è sufficiente che la motivazione dia conto della sussistenza dei presupposti che, a giudizio dell’organo preposto alla tutela dell’ordine pubblico, configurino la situazione di pericolo da prevenire»…”.

Prosegue concludendo che la “…misura cautelare, espressione di un apprezzamento discrezionale, risponde alla ratio di produrre un effetto dissuasivo sui soggetti ritenuti pericolosi, i quali, da un lato, sono privati di un luogo di abituale aggregazione e, dall’altro, sono avvertiti della circostanza che la loro presenza in detto luogo è oggetto di attenzione da parte delle autorità preposte, indipendentemente dalla responsabilità dell’esercente, il cui diritto a svolgere l’attività commerciale può legittimamente subire limitazioni nel bilanciamento degli interessi ove entri in conflitto con il bene primario della sicurezza della collettività…“.

Giovanni Paris

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