Month: novembre 2022

VERBALE DI ACCERTAMENTO DI INFRAZIONE A NORMA C.D.S. A CARICO DI APPARTENENTE ALLE FORZE DI POLIZIA FUORI SERVIZIO: CASS. CIV., VI, 21/11/22 N° 34156

Le nostre forze di polizia sono sottodimensionate?

QUALE VALORE GIURIDICO HANNO LE DICHIARAZIONI DI UN APPARTENENTE ALLA FORZE DI POLIZIA FUORI SERVIZIO IN OCCASIONE DELLA CONTESTAZIONE A SUO CARICO DI ILLECITO PER VIOLAZIONE A NORME DEL CODICE DELLA STRADA?

Interessante sentenza della Suprema Corte in ordine alla domanda se le dichiarazioni fornite da parte di soggetto appartenente alle Forze di Polizia, ma fuori servizio, in occasione di contestazione nei suoi confronti di violazione a norme del Codice della Strada, rivestano lo stesso valore probatorio del verbale di accertamento degli operatori di polizia stradale, che è sostenuto da fede privilegiata e a cui è attribuito valore di piena prova fino a querela di falso.

Il pronunciamento di CASS. CIV., VI, 21/11/22 N° 34156 (scarica e leggi) chiarisce che “…a fronte della contestazione di un illecito amministrativo per violazione di norme del codice della strada, tale qualità non può essere di certo invocata al fine di attribuire alle dichiarazioni difensive…del trasgressore la medesima efficacia probatoria degli accertamenti eseguiti ai suoi danni così come contenuti nel relativo verbale. …”, confermando quindi la sentenza della Corte d’Appello, per la quale non ha rilievo “…il fatto che l’appellante fosse un carabiniere diretto a prendere servizio in caserma in quanto, non viaggiando per ragioni di servizio o nell’esercizio delle sue funzioni, le sue “dichiarazioni difensive”, contrarie a quelle dell’accertatore, “non possono essere assistite dalla medesima pubblica fede” né possono infirmare “la pubblica fede del verbale di accertamento”. …”.

Giovanni Paris

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VIOLAZIONI SUCCESSIVE AL DECESSO DELL’INTESTATARIO DEL VEICOLO E NOTIFICA VERBALI: CASS. CIV., III, 21/04/22 N° 12705

IN CASO DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE COMMESSA CON VEICOLO DOPO LA MORTE DELL’INTESTATARIO DELLO STESSO A CHI DEVE ESSERE NOTIFICATO IL VERBALE?

La notifica NON può essere fatta alla persona deceduta, ma va effettuata agli EREDI, questo è quanto risulta dalla sentenza della Cass. Civ., III, 21/04/22 n° 12705 (scarica e leggi) per la quale è “…da escludere in radice la possibilità di ritenere regolarmente perfezionata una qualunque notificazione indirizzata ad un soggetto già deceduto, per l’evidente ragione che non sarebbe in nessun caso possibile ipotizzare una qualsiasi forma di conoscenza dell’atto da parte del destinatario. …” e che “…laddove proprietario di un veicolo con il quale sono state commesse infrazioni al codice della strada risulti, secondo le emergenze del P.R.A., un soggetto già deceduto anteriormente alla data di commissione delle infrazioni, la notificazione dei relativi verbali di accertamento va effettuata ai suoi eredi (nelle forme consentite dalla legge), quali proprietari del veicolo e, quindi, responsabili, al momento degli illeciti amministrativi e non può certo effettuarsi direttamente al soggetto già deceduto solo in quanto intestatario formale del veicolo presso il P.R.A.. …”.

Altrimenti la conseguenza è la mancata regolare notificazione dei verbali di accertamento delle infrazioni.

Giovanni Paris

APPLICABILITA’ ART. 214 C.D.S. ALLA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI IN FERMO AMMINISTRATIVO FISCALE: CIRCOLARE MINISTERO INTERNO N° 300/STRAD/1/0000038917.U/2022 DEL 22/11/2022

Fermo Amministrativo 2020: Cosa accade se circolo con l'automezzo e le  forze dell'ordine mi fermano? | Come difendersi dal fermo se siete un  lavoratore autonomo con Partita Iva | Come annullare il

Il Ministero dell’Interno rileva che “È stata posta all’attenzione la questione relativa all’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 214, comma 8 del codice della strada nell’ipotesi di circolazione con un veicolo sottoposto a fermo fiscale, per effetto di quanto previsto dall’art. 86 del DPR 602/1973. In merito, alla luce di un recente orientamento giurisprudenziale, si è reso necessario rivedere le indicazioni contenute nella circolare n. 300/A/559/19/101/20/21/4 del 21 gennaio 2019…” e in relazione alla problematica ha diramato la CIRCOLARE MINISTERO INTERNO N° 300/STRAD/1/0000038917.U/2022 DEL 22/11/2022.

Giovanni Paris

RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI E CRITERI DI UTILIZZO PER CIRCOLAZIONE DI PROVA – CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO DEL 10/11/22 PROT. 300/STRAD/1/0000037301.U/2022

targa-prova

E’ LEGITTIMO L’USO DELLA “TARGA PROVA” SU VEICOLI IMMATRICOLATI?

La risposta è AFFERMATIVA, ma fino a non molto tempo fa non era chiaro se l’uso fosse legittimo e ciò per una diversa opinione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che era per la positiva e del Ministero dell’Interno che era per la negativa, sostenuta quest’ultima anche da pronunce della Corte di Cassazione.

Ma andiamo con ordine.

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RIFERIMENTI NORMATIVI ATTUALI

L’art. 1, comma 3 del D.L. 10/09/21 n° 121
Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali” recita:

L’autorizzazione alla circolazione di prova di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, può essere utilizzata per la circolazione su strada dei veicoli non immatricolati e di quelli già muniti della carta di circolazione di cui agli articoli 93110 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o del certificato di circolazione di cui all’articolo 97 del predetto decreto legislativo, anche in deroga agli obblighi previsti dall’articolo 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992, qualora detti veicoli circolino su strada per esigenze connesse a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento. Ai fini della circolazione di cui al primo periodo, resta comunque fermo l’obbligo di copertura assicurativa da parte del titolare dell’autorizzazione alla circolazione di prova, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di responsabilità civile verso terzi. Dei danni cagionati dal veicolo in circolazione di prova, anche se munito della carta o del certificato di circolazione, risponde, ove ne ricorrano i presupposti, l’assicuratore dell’autorizzazione alla circolazione di prova.”.

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I PRECEDENTI MINISTERIALI

Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti aveva affermato la possibilità di utilizzare la targa prova anche su veicoli immatricolati con la nota prot. n° 4699/M363 del 04/04/04.

Il Ministero dell’Interno invece aveva affermato che la circolazione con targa prova riguardasse solo i veicoli non immatricolati con PARERE DEL 30-03-18.

Stante la situazione in essere il Ministero dell’Interno aveva diramato successivamente la CIRCOLARE DEL 30-05-18 nella quale si prendeva atto del contrasto, convenendo di rimettere la questione al Consiglio di Stato affinché emettesse un parere sulla legittimità della prassi in uso di consentire la circolazione con targa prova anche ai veicoli immatricolati e invitando gli organi di controllo a non adottare provvedimenti sanzionatori in attesa del rilascio del richiesto parere.

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LA GIURISPRUDENZA

In attesa del parere del Consiglio di Stato però la giurisprudenza si pronunciava rinnovando precedenti decisioni, si legga Cass. Civ., III, 25/08/20 n° 17665 per la quale non è legittimo l’uso della targa prova su auto immatricolate affermando che “…La targa prova rappresenta…una deroga alla previa immatricolazione e alla documentazione propedeutica alla “messa in circolazione”, ma se l’auto è già in regola con i due presupposti (Carta di circolazione e immatricolazione), la deroga non è funzionale allo scopo…”, quindi se “…il veicolo già targato, anche se circola per esigenze di prova, a scopo dimostrativo o per collaudo, non può esibire la targa di prova, la quale deve essere applicata unicamente su veicoli privi di carta di circolazione. Difatti, se la targa di prova presuppone l’autorizzazione ministeriale, e se quest’ultima può essere concessa solo per i veicoli privi di carta di circolazione, ne consegue che l’apposizione della targa di prova sui veicoli già targati è una prassi che non trova riscontro nella disciplina di settore…”.

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CIRCOLARE MINISTERO DELL’INTERNO DEL 10/11/22 PROT. N° 300/STRAD/1/0000037301.U/2022

Ora la situazione è risolta sulla base dell’intervento normativo in testa riportato.

Si registra la circolare sopra indicata CIRCOLARE MINISTERO DELL’INTERNO DEL 10-11-22 PROT. 300-STRAD-1-0000037301.U-2022 – Circolazione di prova – DPR n. 474/2000 – Termini per il rinnovo delle autorizzazioni e nuovi criteri di utilizzo. con la quale si trasmette la nota n° 33233 del 24/10/22 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che fornisce chiarimenti in ordine all’utilizzo delle autorizzazioni alla circolazione di prova, ambedue i dicasteri ribadiscono l’utilizzo della targa prova anche per i veicoli immatricolati, anche se non in regola con gli obblighi di revisione.

Giovanni Paris

POSSIBILITA’ DI ADIBIRE MINORI ALLA SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE NEI PUBBLICI ESERCIZI

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E’ POSSIBILE ADIBIRE UN MINORENNE ALLA SOMMINISTRAZIONE DI BEVANDE ALCOLICHE NEI PUBBLICI ESERCIZI?

Il nostro ordinamento giuridico prevede il divieto di vendita e somministrazione di bevande alcoliche a soggetti minorenni con un trattamento sanzionatorio diversificato se il minorenne ha meno di 16 anni (sanzione penale) o più di 16 anni (sanzione amministrativa).

RIFERIMENTI NORMATIVI

Le disposizioni normative sono le seguenti:

Art. 689 “Somministrazione di bevande alcooliche a minori o a infermi di mente” del Codice Penale

“L’esercente un’osteria o un altro pubblico spaccio di cibi o di bevande, il quale somministra, in un luogo pubblico o aperto al pubblico, bevande alcooliche a un minore degli anni sedici, o a persona che appaia affetta da malattia di mente, o che si trovi in manifeste condizioni di deficienza psichica a causa di un’altra infermità, è punito con l’arresto fino a un anno.

La stessa pena di cui al primo comma si applica a chi pone in essere una delle condotte di cui al medesimo comma, attraverso distributori automatici che non consentano la rilevazione dei dati anagrafici dell’utilizzatore mediante sistemi di lettura ottica dei documenti. La pena di cui al periodo precedente non si applica qualora sia presente sul posto personale incaricato di effettuare il controllo dei dati anagrafici.

Se il fatto di cui al primo comma è commesso più di una volta si applica anche la sanzione amministrativa pecuniaria da 1.000 euro a 25.000 euro con la sospensione dell’attività per tre mesi.

Se dal fatto deriva l’ubriachezza, la pena è aumentata.

La condanna importa la sospensione dall’esercizio.”

Art. 14-ter.Introduzione del divieto di vendita di bevande alcoliche a minori” della L. 125/01 “Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati”.

“1. Chiunque vende bevande alcoliche ha l’obbligo di chiedere all’acquirente, all’atto dell’acquisto, l’esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell’acquirente sia manifesta.

2. Salvo che il fatto non costituisca reato, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 250 a 1.000 euro a chiunque vende o somministra (parole inserite dall’art. 12/2 D.L. 14/17) bevande alcoliche ai minori di anni diciotto. Se il fatto è commesso più di una volta si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 2.000 euro con la sospensione dell’attività da quindici giorni a tre mesi.”.

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Queste norme sono conosciute, ma ne è vigente un’altra, un pò dimenticata, inserita nel regolamento di esecuzione al T.U.L.P.S. R.D. 635/40, la cui violazione costituisce reato contravvenzionale e che ha l’intento di evitare qualsiasi occasione di contatto del minorenne con le bevande alcoliche e con essa la possibilità da parte dello stesso della loro assunzione:

Art. 188

“I minori degli anni diciotto non possono essere adibiti alla somministrazione al minuto di bevande alcoliche negli esercizi pubblici, anche se trattisi di esercizi nei quali la vendita al minuto o il consumo delle bevande alcoliche non costituisca prestazione unica od essenziale dell’esercizio”.

L’articolo prevedeva altri due commi

Tale divieto può essere esteso dal Prefetto per ragioni di moralità e di ordine pubblico alle donne di qualsiasi età.

Il divieto di cui al primo comma non si applica alla moglie e ai parenti ed affini non oltre il terzo grado dell’esercente, con lui conviventi ed a suo carico”

che sono stati abrogati dall’art. 6, comma 1, lett. c), D.P.R. 28/05/01, n° 311.

Giovanni Paris

RELAZIONE DEL MASSIMARIO DELLA CORTE DI CASSAZIONE SULLA DISCIPLINA TRANSITORIA DEL D.LGS. 150/22

Logo Corte Suprema di Cassazione

Disciplina transitoria e prime questioni di diritto intertemporale del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari – cd. Riforma Cartabia), come modificato dall’art. 6 del decreto-legge 31 ottobre 2022, n. 162.

RELAZIONE SUL D.GS. 150/22 “RIFORMA CARTABIA”

QUALIFICA DI POLIZIA GIUDIZIARIA DELLE “GUARDIE ZOOFILE”: CASS. PEN., III, 17/02/21 N° 6146 – CONSIGLIO DI STATO, III, 21/06/22 N° 5202

Corso per guardie zoofile contro il maltrattamento degli animali - Prima  Treviglio

LE GUARDIE ZOOFILE SVOLGONO FUNZIONI DI POLIZIA GIUDIZIARIA RIVESTENDO PERTANTO LA RELATIVA QUALIFICA?

RIFERIMENTI NORMATIVI

Art. 6, comma 2 “Vigilanza” L. 20/07/04 n° 189
“Disposizioni concernenti il divieto di maltrattamento degli animali, nonché di impiego degli stessi in combattimenti clandestini o competizioni non autorizzate”.

2. La vigilanza sul rispetto della presente legge e delle altre norme relative alla protezione degli animali è affidata anche, con riguardo agli animali di affezione, nei limiti dei compiti attribuiti dai rispettivi decreti prefettizi di nomina, ai sensi degli articoli 55 e 57 del codice di procedura penale, alle guardie particolari giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute.

Art. 27  “Vigilanza venatoria” L. 11/02/92 n° 157
“Norme per la protezione della fauna selvatica omeoterma e per il prelievo venatorio”.

1.  La vigilanza sulla applicazione della presente legge e delle leggi regionali è affidata:

a)  agli agenti dipendenti degli enti locali delegati dalle regioni. A tali agenti è riconosciuta, ai sensi della legislazione vigente, la qualifica di agenti di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza. Detti agenti possono portare durante il servizio e per i compiti di istituto le armi da caccia di cui all’art. 13 nonché armi con proiettili a narcotico. Le armi di cui sopra sono portate e detenute in conformità al regolamento di cui all’art. 5, comma 5, della legge 7 marzo 1986, n. 65;
b)  alle guardie volontarie delle associazioni venatorie, agricole e di protezione ambientale nazionali presenti nel Comitato tecnico faunistico-venatorio nazionale e a quelle delle associazioni di protezione ambientale riconosciute dal Ministero dell’ambiente, alle quali sia riconosciuta la qualifica di guardia giurata ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773.

2.  La vigilanza di cui al comma 1 è, altresì, affidata agli ufficiali, sottufficiali e guardie del Corpo forestale dello Stato, alle guardie addette a parchi nazionali e regionali, agli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, alle guardie giurate comunali, forestali e campestri ed alle guardie private riconosciute ai sensi del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza; è affidata altresì alle guardie ecologiche e zoofile riconosciute da leggi regionali.

omissis

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LA GIURISPRUDENZA

ENPA Guardie Zoofile Roma

Sull’argomento particolarmente importante è la sentenza Cass. Pen., III, 17/02/21 n° 6146, da leggere tutta e con attenzione, per il puntuale richiamo alle diverse disposizioni normative succedutesi nel tempo e per lo sviluppo logico-giuridico che sorregge il pronunciamento, la Corte premette che  è “…consapevole dell’esistenza di un contrasto interpretativo nella giurisprudenza di legittimità in ordine alle competenze delle guardie zoofile: secondo alcune pronunce, infatti, le guardie particolari giurate delle associazioni zoofile riconosciute, nominate con decreto prefettizio, non rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria con riguardo ai controlli in materia venatoria, per il solo fatto che è a loro affidata, ai sensi dell’art. 6, comma 2, della legge n. 189 del 2004, la vigilanza sull’applicazione di tale legge e delle altre norme a tutela degli “animali da affezione”, in quanto rientrano in questa categoria i soli animali domestici o di compagnia, con esclusione della fauna selvatica; viceversa, secondo un diverso approdo interpretativo, le guardie zoofile nominate con decreto prefettizio rivestono la qualifica di agenti di polizia giudiziaria, anche nel caso in cui svolgano attività di vigilanza sulla fauna selvatica. …”.

Il Supremo Consesso ha chiarito che in tema di caccia, alle guardie zoofile dell’E.n.p.a., alla luce della L. n. 189 del 2004, art. 6 e a seguito della perdita della personalità di diritto pubblico, non può riconoscersi la veste di agenti di polizia giudiziaria, se non rispetto agli animali d’affezione, tra cui non può farsi rientrare la fauna selvatica. Tuttavia, le stesse, quali guardie giurate di un’associazione di protezione ambientale riconosciuta (ex lege), possono esercitare i poteri di vigilanza e di accertamento indicati nella L. n. 157 del 1992, art. 28, commi 1 e 5, ovvero “possono chiedere a qualsiasi persona trovata in possesso di armi o arnesi atti alla caccia, in esercizio o in attitudine di caccia, l’esibizione della licenza di porto di fucile per uso di caccia, del tesserino di cui all’art. 12, comma 12, del contrassegno della polizza di assicurazione, nonché della fauna selvatica abbattuta o catturata”, e inoltre possono accertare, anche a seguito di denuncia, violazioni delle disposizioni sull’attività venatoria, redigere verbali, conformi alla legislazione vigente, in cui devono essere specificate tutte le circostanze del fatto e le eventuali osservazioni del contravventore, dovendo trasmetterli all’Ente da cui dipendono e all’Autorità competente ai sensi delle disposizioni vigenti, aggiungendo che i poteri di polizia amministrativa delle guardie zoofile delle associazioni volontarie di protezione sono ricollegati alla normativa regionale, in virtù di quanto stabilito dall’art. 27 della legge statale n. 157/1992.

Si legga anche Cass. Pen., III, 06/04/21 n° 12961.

Si veda infine altresì la recente sentenza del Consiglio di Stato, III, 21/06/22 n° 5202 la quale ricorda che “…La questione riguardante i poteri degli operatori, volontari e non, nel settore della tutela degli animali e del patrimonio zootecnico (tra i quali rientrano anche le guardie giurate al servizio dell’ENPA) è stata esaminata più volte dalla giurisprudenza amministrativa e penale, che ha focalizzato l’attenzione sulla portata delle diverse norme succedutesi nel tempo…” e che “…Il risultato ermeneutico cui è approdata la giurisprudenza è nel senso di riconoscere agli agenti dell’ENPA estesi poteri, comprensivi anche delle attribuzioni degli agenti di polizia giudiziaria, nel solo ambito della protezione degli animali di affezione…”, specificando che “…a tale riguardo, secondo l’Accordo Stato-Regioni sul benessere degli animali da compagnia e pet therapy del 6 febbraio 2003, recepito con DPCM 28 febbraio 2003, si intende “da compagnia” (o da affezione) “ogni animale tenuto, o destinato ad essere tenuto, dall’uomo, per compagnia o affezione senza fini produttivi od alimentari, compresi quelli che svolgono attività utili all’uomo, come il cane per disabili, gli animali da pet therapy, da riabilitazione, e impiegati nella pubblicità.”…”, mentre“…per quanto riguarda, invece, il più ampio settore della tutela degli animali in generale (riguardante, fra l’altro, i campi dell’attività venatoria, della conservazione della fauna selvatica, dello svolgimento della zootecnia, dell’itticoltura e della pesca, nonché dell’utilizzo degli animali nelle attività circensi e dello spettacolo;), tali soggetti restano titolari di meri poteri di polizia amministrativa, qualora la normativa statale o regionale preveda tali attribuzioni…”.

La conclusione quindi è che le “…guardie giurate possono eccezionalmente assumere i poteri tipici della polizia giudiziaria (di cui agli artt. 55 e 57 c.p.p.) con riguardo al ristretto ambito della protezione degli animali di affezione, così delimitando i poteri che altre fonti hanno riconosciuto alle guardie giurate delle associazioni protezionistiche e zoofile riconosciute…,la norma delinea la competenza delle guardie giurate, stabilendo che – per il solo limitato ambito della protezione degli animali di affezione – tali soggetti sono dotati anche dei poteri di polizia giudiziaria….

Giovanni Paris

EFFETTI DEL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA EX ART. 16 L. 689/81: CONSIGLIO DI STATO, VI, 05/09/22 N° 7707

IL BIVIO — Liberacittadinanza

CHE EFFETTI DETERMINA IL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA AI SENSI DELL’ART. 16 DELLA L. 689/81 REALIZZATO CON MANIFESTAZIONE DI ESPRESSA RISERVA DI PROCEDIMENTO GIUDIZIALE?

L’art. 16  “Pagamento in misura ridotta” della L. 689/81 al comma 1 recita

“È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.”

Il pagamento in misura ridotta determina la estinzione della obbligazione pecuniaria e con essa la estinzione del procedimento sanzionatorio amministrativo, l’effetto è automatico e non è nella disponibilità del trasgressore.

Questo risulta dalla decisione del Consiglio di Stato, VI, 05/09/22 n° 7707, per il quale “…la espressa dichiarazione…che il pagamento in misura ridotta della sanzione avveniva “con ogni più ampia riserva, della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta”, (non) è in grado di scalfire l’effetto estintivo del pagamento in misura ridotta della sanzione per come voluto dal legislatore, non essendo tale conseguenza nella disponibilità del “trasgressore”. …”, 

in quanto “…è consolidato l’indirizzo giurisprudenziale per il quale sussiste acquiescenza nei confronti di un provvedimento in presenza di un comportamento che appaia inequivocabilmente incompatibile con la volontà del soggetto di impugnare il provvedimento stesso o di proseguire nel giudizio avviato, mirando a conoscerne l’esito consistente nella sentenza…”,

risultando che, “…come è noto, il pagamento in misura ridotta di cui all’art. 16 l. 689/1981, il cui esercizio costituisce una facoltà del soggetto cui è contestato un illecito amministrativo, ha la finalità di determinare, quale immediata conseguenza, l’estinzione del procedimento amministrativo sanzionatorioe quindi di paralizzare il procedimento…, il pagamento in misura ridotta, quale istituto avente carattere di generalità, persegue preminenti interessi pubblici, fra i quali non solo quello di deflazione del contenzioso giurisdizionale e amministrativo, ma anche quello di “immediata conferma (…) del precetto normativo che si è assunto violato”), di talché l’impossibilità di procedere giudizialmente all’accertamento della sussistenza o meno dei fatti contestati, vista la definizione anticipata del procedimento amministrativo. …”.

Giovanni Paris

FIRMA DEL VERBALE REDATTO CON SISTEMI AUTOMATIZZATI: CASS. CIV., II, 03/11/22 N° 32429

OBBLIGO DI INDICAZIONE DEL NUMERO CIVICO NEL VERBALE DI ACCERTAMENTO |  ....accademia.... ....polizia locale....IL VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE A NORMA DEL CODICE DELLA STRADA RILEVATA A DISTANZA E REDATTO CON SISTEMA MECCANIZZATO DEVE CONTENERE LA SOTTOSCRIZIONE AUTOGRAFA DEL SOGGETTO ACCERTATORE E DEVE ESSERCI UN ORIGINALE CARTACEO FIRMATO?

L’art. 385  “Modalità della contestazione non immediata” del Reg. Esec. al Codice della Strada al comma 3 si dispone che

Il verbale redatto dall’organo accertatore rimane agli atti dell’ufficio o comando, mentre ai soggetti ai quali devono esserne notificati gli estremi, viene inviato uno degli originali o copia autenticata a cura del responsabile dello stesso ufficio o comando, o da un suo delegato. I verbali redatti con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati sono notificati con il modulo prestampato recante l’intestazione dell’ufficio o comando predetti.”

Leggiamo Cass. Civ., II, 03/11/22 n° 32429 per la quale la risposta è negativa a tutte e due le domande, il ricorso proposto per il caso trattato si è fondato sul “…presupposto erroneo di fondo consistente nella confusione della normativa speciale contenuta nell’art. 3 del d. lgs. n. 39/1993 (in concreto applicabile alla materia oggetto di causa) con la disciplina normativa dettata dal c.d. Codice dell’amministrazione digitale sulle copie analogiche di documenti informatici, di cui all’art. 23 del d. lgs. n. 82/2005. ...”.

La Corte sottolinea come è stato statuito dalla “…costante giurisprudenza…proprio in relazione alla redazione degli atti amministrativi in versione informatica – che nell’ipotesi di violazione prevista dal c.d.s. 1992 rilevata a distanza (o in forma differita), il verbale di accertamento redatto con sistemi meccanizzati per fini di notifica non richiede la sottoscrizione autografa dell’accertatore, potendo essere sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile dell’atto, senza che occorra la formazione di un originale cartaceo firmato a mano e destinato a rimanere agli atti dell’ufficio. …”

e che è stato chiarito “…che, in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, ove il verbale di contestazione sia redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati, la sua notifica al trasgressore avviene, ex art. 385, comma 3, del d.P.R. n. 495 del 1992, mediante modulo prestampato recante unicamente l’intestazione dell’ufficio o comando dell’organo accertatore, che è parificato ex lege al secondo originale o alla copia autentica del verbale medesimo, con conseguente irrilevanza della mancata attestazione di conformità dell’atto notificato al documento informatico…”,

precisando altresì “…che nel caso di infrazione stradale rilevata a distanza, oltre al dato che il verbale di accertamento redatto con sistemi meccanizzati per fini di notifica non richiede la sottoscrizione autografa dell’accertatore, che può essere sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile dell’atto, non occorre neanche la formazione di un originale cartaceo firmato a mano e destinato a rimanere agli atti dell’ufficio…”

con richiamo dell’univoco “…orientamento della giurisprudenza di questa Corte, in base al quale, in materia di formazione degli atti amministrativi informatici, le disposizioni di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 39 del 1993 sono applicabili a tutti i provvedimenti nei quali sia configurabile una formazione con tecniche informatiche automatizzate, ossia quando il tenore del provvedimento dipende da precisi presupposti di fatto e non sussistono le condizioni per l’esercizio di un potere discrezionale, con la conseguenza che – si sottolinea in modo risolutivo – la sostituzione della firma autografa con la mera indicazione del nominativo del responsabile deve ritenersi ammessa tanto per i provvedimenti della fase esattiva, che per quelli inerenti la fase impositiva…”.

Giovanni Paris

CIRCOLARE MINISTERO DELL’INTERNO PROT. N° 300/STRAD/0000036140.U/2022 DEL 31/10/22 – D.LGS. 150/22. MODIFICA REGIME PROCEDIBILITA’ REATO LESIONI STRADALI PERSONALI GRAVI O GRAVISSIME EX ART. 590-BIS C.P.

Comune di Castel del Piano - Ministero dell'Interno

E’ stata emanata dal Ministero dell’Interno la  Circolare Prot. 300-STRAD-0000036140.U-2022 del 31-10-22 riguardante le modifiche apportate dal D.Lgs 150/22 in tema di regime di procedibilità del reato di lesioni stradali gravi o gravissime di cui all’art. 590-bis c.p..

Giovanni Paris

MANCATA ESPOSIZIONE DI TARGA PROVA: CASS. CIV., VI, 02/11/22 N° 32174

Come funziona la targa prova auto su veicoli immatricolati

LA MANCANZA A BORDO DEL VEICOLO DELLA  SPECIFICA  AUTORIZZAZIONE E DELLA TARGA PROVA E/O LA MANCATA ESPOSIZIONE DI QUESTA INTEGRA LA CIRCOLAZIONE CON VEICOLO PER IL QUALE NON E’ STATA RILASCIATA LA CARTA DI CIRCOLAZIONE (ART. 93 C.D.S.) E PRIVO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA (ART. 193 C.D.S.)?

La disciplina normativa per la autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli è contenuta nel D.P.R. 24/11/01, n° 474 “Regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli” che

all’art. 1  “Autorizzazione alla circolazione di prova” prevede:

1. L’obbligo di munire della carta di circolazione di cui agli articoli 93, 110 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i  veicoli che circolano su strada per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento, non sussiste per i seguenti soggetti, se autorizzati alla circolazione di prova ai sensi del presente articolo:

a) le fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di tali veicoli, ivi comprese le aziende che esercitano attività di trasferimento su strada di veicoli non ancora immatricolati da o verso aree di stoccaggio e per tragitti non superiori a 100 chilometri, nonché gli istituti universitari e gli enti pubblici e privati di ricerca che conducono sperimentazioni su veicoli;

b) le fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici;

c) le fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi di equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi, qualora l’applicazione di tali sistemi o dispositivi costituisca motivo di aggiornamento della carta di circolazione ai sensi dell’articolo 236 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di veicoli allestiti con tali sistemi o dispositivi di equipaggiamento;

d) gli esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, anche per proprio conto.

2. L’autorizzazione alla circolazione di prova è rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ha validità annuale.

3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità per il rilascio, la revoca ed il rinnovo dell’autorizzazione.

4. L’autorizzazione è utilizzabile per la circolazione di un solo veicolo per volta ed è tenuta a bordo dello stesso. Sul veicolo è presente il titolare dell’autorizzazione medesima o un suo dipendente munito di apposita delega ovvero un soggetto in rapporto di collaborazione funzionale con il titolare dell’autorizzazione, purché tale rapporto sia attestato da idonea documentazione e il collaboratore sia munito di delega.

5. A chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso si applicano le sanzioni previste dall’articolo 98, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “.

all’art 2 “Targhe di prova”, comma 1 recita:

“Il veicolo che circola su strada per le esigenze di cui al comma 1, dell’articolo 1, munito dell’autorizzazione, espone posteriormente una targa, trasferibile da veicolo a veicolo insieme con la relativa autorizzazione, recante una sequenza di caratteri alfanumerici corrispondente al numero dell’autorizzazione medesima. Per gli autotreni o autoarticolati, la targa è applicata posteriormente al veicolo rimorchiato. In caso di omissione, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 100, comma 13, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”.

L’art. 98 ” Circolazione di prova” del Codice della Strada prevede:

“Commi 1 e 2 abrogati dall’art. 4, comma 1, lett. a), D.P.R. 24/11/01, n° 474.

3.  Chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 ad euro 344. La stessa sanzione si applica se il veicolo circola senza che su di esso sia presente il titolare dell’autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega.

4.  Se le violazioni di cui al comma 3 superano il numero di tre, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 173 ad euro 694; ne consegue in quest’ultimo caso la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.

Comma 5 abrogato dall’art. 2-bis, comma 1, lett. c), D.L. 23/10/08, n° 162″

Sul caso si è espressa Cass. Civ., VI, 02/11/22 n° 32174 (scarica e leggi), la quale afferma e conferma che “…a norma degli artt. 1 e 2 del d.P.R. n. 474 del 2001, la circolazione di un veicolo con targa di prova è subordinata sia all’esposizione della targa relativa sia all’esistenza dell’autorizzazione alla circolazione che ne garantisce la copertura assicurativa. Tale autorizzazione, tuttavia, è utilizzabile per la circolazione di un solo veicolo per volta e deve essere tenuta a bordo dello stesso, sicché la mancanza del documento di autorizzazione e della targa di prova a bordo del veicolo (come accertato, in fatto, nel caso in esame, con apprezzamento non censurato per l’omesso esame del fatto decisivo costituito, in ipotesi, dalla presenza a bordo del veicolo  della targa ancorché non esposta ma del quale non è stata dimostrata alcuna emergenza dagli atti di causa) integra gli estremi della illecita circolazione con veicolo privo della relativa carta (art. 93, comma 7, del codice della strada) e privo della copertura assicurativa (art. 193, comma 2, del codice della strada); né rileva che tale documentazione e la targa di prova si trovino nella sede o nella residenza del soggetto autorizzato o a bordo di altro veicolo contemporaneamente in circolazione, poiché il dettato normativo prevede un illecito formale, di pura condotta, avente una finalità non tanto di repressione, quanto di prevenzione…”.

Recente precedente conforme si è avuto con la pronuncia di Cass. Civ., II, 07/02/22 n° 3706 (scarica e leggi) stabilendo che “…dal combinato disposto dell’art. 1, comma 4, e dell’art. 2, comma 1, del citato d.P.R. n. 474/2001 emerge chiaramente che tanto l’autorizzazione quanto la targa ad essa relativa devono trovarsi a bordo del veicolo (e la seconda deve anche essere esposta)…” per cui “…la mancanza del documento di autorizzazione e della targa-prova a bordo del veicolo integra gli estremi degli illeciti di circolazione con veicolo per il quale non è stata rilasciata la carta di circolazione – non potendosi invocare l’autorizzazione in deroga per essere questa applicabile al solo veicolo a bordo del quale si trovi il relativo documento e successivamente al quale sia applicata la targa prova – e privo della copertura assicurativa…”.

Giovanni Paris

ART. 126-BIS C.D.S. E PRESENTAZIONE DI RICORSO: CIRCOLARE MINISTERO DELL’INTERNO DEL 27/10/22 N° 300/STRAD/1/0000035626.U/2022 – CASS. CIV., VI, 31/10/22 N° 32091

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La presentazione di un ricorso avverso il verbale di accertamento per la violazione che comporta la decurtazione dei punti dalla patente di guida determina la sospensione dei termini previsti dal comma 2 dell’art. 126 bis o un giustificato motivo per la omissione della prevista comunicazione?

Risolto, finalmente, il contrasto interpretativo tra organi amministrativi, in tal caso rappresentato dal Ministero dell’Interno, per il quale la presentazione di un ricorso avverso il verbale di contestazione costituisce un giustificato e documentato motivo di omissione dell’indicazione delle generalità del conducente e il termine previsto dalla norma rimane sospeso fino alla definizione del ricorso presentato e organi giurisdizionali per i quali l’obbligo di comunicazione sancito dalla norma in esame è indipendente dagli esiti di una concorrente impugnativa attinente alla legittimità dell’accertamento dell’illecito presupposto, con la conseguenza che il termine per la comunicazione delle generalità del conducente decorre dal momento della richiesta dell’autorità.

La situazione è stata riepilogata in un precedente articolo dal titolo ART. 126-BIS C.D.S. E PRESENTAZIONE DI RICORSO: LA CERTEZZA DELL’INCERTEZZA.

E’ stata emanata dal Ministero dell’Interno la Circolare Ministero dell’interno 27-10-22 prot.300-STRAD-1-0000035626.U-2022 (scarica e leggi) nella quale si forniscono indicazioni che modificano quelle fornite con altra precedente, adeguandosi al consolidato orientamento della giurisprudenza in base al quale la presentazione del ricorso non può essere considerato giustificato motivo di omissione della comunicazione ex art. 126-bis C.D.S. .

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ATTENZIONE!!

AGGIORNARE I MODELLI DEI VERBALI, PER CHI ANCORA AVESSE CONTINUATO A SEGUIRE LE PRECEDENTI INDICAZIONI MINISTERIALI, IN QUANTO LE INFORMAZIONI FORNITE DETERMINANO LEGITTIMO AFFIDAMENTO PER L’UTENTE COME AFFERMATO DA Cass. Civ., VI, 31/10/22 n° 32091, (scarica e leggi),

quando “…il verbale di contestazione recava invito a comunicare entro 60 giorni dalla notifica i dati del conducente, con l’avvertimento che il relativo obbligo “ai sensi dell’art. 126-bis, comma 2, del Codice della Strada, in caso di ricorso avverso il presente verbale decorre dalla data di notifica del provvedimento con cui si sono conclusi i rimedi giurisdizionali o amministrativi previsti dalla legge”

bisogna tenere conto dell’ “…affidamento ingenerato…dal verbale di notifica dell’infrazione al C.d.S., ove era stata la stessa P.A. a comunicare che, in caso di esperimento dei rimedi giudiziali o amministrativi, il termine ex art. 126 bis C.d.S. avrebbe iniziato a decorrere solamente dalla notifica del provvedimento di definizione dei suddetti rimedi. …”,

pertanto “…il destinatario dell’atto è legittimato a fare affidamento sulle conoscenze a lui trasmesse con l’atto medesimo, ed incorre in errore scusabile ove il termine indicato dalla P.A. per eseguire una determinata attività risulti erroneo…”.

Giovanni Paris

ART. 434 – BIS C.P. “INVASIONE DI TERRENI O EDIFICI PER RADUNI PERICOLOSI PER L’ORDINE PUBBLICO O L’INCOLUMITA’ PUBBLICA O LA SALUTE PUBBLICA” – D.L. 162/22.

Rave party, Meloni: "Introdotta nuova fattispecie reato"

PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N° 255 DEL 31/10/22 IL D.L.132/22 IL CUI ART. 5 “NORME IN MATERIA DI OCCUPAZIONI ABUSIVE E ORGANIZZAZIONE DI RADUNI ILLEGALI” INTRODUCE AL CODICE PENALE L’ART. 434-BIS “INVASIONE DI TERRENI O EDIFICI PER RADUNI PERICOLOSI PER L’ORDINE PUBLICO O L’INCOLUMITA’ PUBBLICA O LA SALUTE PUBBLICA” PENSATO PER CONTRASTARE IL FENOMENO DEI RAVE PARTY.

DECRETO-LEGGE 31 ottobre 2022 , n. 162 . Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali.

Giovanni Paris