LA MANCANZA A BORDO DEL VEICOLO DELLA SPECIFICA AUTORIZZAZIONE E DELLA TARGA PROVA E/O LA MANCATA ESPOSIZIONE DI QUESTA INTEGRA LA CIRCOLAZIONE CON VEICOLO PER IL QUALE NON E’ STATA RILASCIATA LA CARTA DI CIRCOLAZIONE (ART. 93 C.D.S.) E PRIVO DELLA COPERTURA ASSICURATIVA (ART. 193 C.D.S.)?
La disciplina normativa per la autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli è contenuta nel D.P.R. 24/11/01, n° 474 “Regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli” che
all’art. 1 “Autorizzazione alla circolazione di prova” prevede:
1. L’obbligo di munire della carta di circolazione di cui agli articoli 93, 110 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i veicoli che circolano su strada per esigenze connesse con prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento, non sussiste per i seguenti soggetti, se autorizzati alla circolazione di prova ai sensi del presente articolo:
a) le fabbriche costruttrici di veicoli a motore e di rimorchi, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di tali veicoli, ivi comprese le aziende che esercitano attività di trasferimento su strada di veicoli non ancora immatricolati da o verso aree di stoccaggio e per tragitti non superiori a 100 chilometri, nonché gli istituti universitari e gli enti pubblici e privati di ricerca che conducono sperimentazioni su veicoli;
b) le fabbriche costruttrici di carrozzerie e di pneumatici;
c) le fabbriche costruttrici di sistemi o dispositivi di equipaggiamento di veicoli a motore e di rimorchi, qualora l’applicazione di tali sistemi o dispositivi costituisca motivo di aggiornamento della carta di circolazione ai sensi dell’articolo 236 del decreto del Presidente della Repubblica 16 dicembre 1992, n. 495, e successive modificazioni, i loro rappresentanti, concessionari, commissionari e agenti di vendita, i commercianti autorizzati di veicoli allestiti con tali sistemi o dispositivi di equipaggiamento;
d) gli esercenti di officine di riparazione e di trasformazione, anche per proprio conto.
2. L’autorizzazione alla circolazione di prova è rilasciata dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti e ha validità annuale.
3. Con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sono stabilite le modalità per il rilascio, la revoca ed il rinnovo dell’autorizzazione.
4. L’autorizzazione è utilizzabile per la circolazione di un solo veicolo per volta ed è tenuta a bordo dello stesso. Sul veicolo è presente il titolare dell’autorizzazione medesima o un suo dipendente munito di apposita delega ovvero un soggetto in rapporto di collaborazione funzionale con il titolare dell’autorizzazione, purché tale rapporto sia attestato da idonea documentazione e il collaboratore sia munito di delega.
5. A chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso si applicano le sanzioni previste dall’articolo 98, commi 3 e 4, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 “.
all’art 2 “Targhe di prova”, comma 1 recita:
“Il veicolo che circola su strada per le esigenze di cui al comma 1, dell’articolo 1, munito dell’autorizzazione, espone posteriormente una targa, trasferibile da veicolo a veicolo insieme con la relativa autorizzazione, recante una sequenza di caratteri alfanumerici corrispondente al numero dell’autorizzazione medesima. Per gli autotreni o autoarticolati, la targa è applicata posteriormente al veicolo rimorchiato. In caso di omissione, si applicano le sanzioni previste dall’articolo 100, comma 13, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285.”.
L’art. 98 ” Circolazione di prova” del Codice della Strada prevede:
“Commi 1 e 2 abrogati dall’art. 4, comma 1, lett. a), D.P.R. 24/11/01, n° 474.
3. Chiunque adibisce un veicolo in circolazione di prova ad uso diverso è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 ad euro 344. La stessa sanzione si applica se il veicolo circola senza che su di esso sia presente il titolare dell’autorizzazione o un suo dipendente munito di apposita delega.
4. Se le violazioni di cui al comma 3 superano il numero di tre, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 173 ad euro 694; ne consegue in quest’ultimo caso la sanzione amministrativa accessoria della confisca del veicolo, secondo le norme del capo I, sezione II, del titolo VI.
Comma 5 abrogato dall’art. 2-bis, comma 1, lett. c), D.L. 23/10/08, n° 162″
Sul caso si è espressa Cass. Civ., VI, 02/11/22 n° 32174 (scarica e leggi), la quale afferma e conferma che “…a norma degli artt. 1 e 2 del d.P.R. n. 474 del 2001, la circolazione di un veicolo con targa di prova è subordinata sia all’esposizione della targa relativa sia all’esistenza dell’autorizzazione alla circolazione che ne garantisce la copertura assicurativa. Tale autorizzazione, tuttavia, è utilizzabile per la circolazione di un solo veicolo per volta e deve essere tenuta a bordo dello stesso, sicché la mancanza del documento di autorizzazione e della targa di prova a bordo del veicolo (come accertato, in fatto, nel caso in esame, con apprezzamento non censurato per l’omesso esame del fatto decisivo costituito, in ipotesi, dalla presenza a bordo del veicolo della targa ancorché non esposta ma del quale non è stata dimostrata alcuna emergenza dagli atti di causa) integra gli estremi della illecita circolazione con veicolo privo della relativa carta (art. 93, comma 7, del codice della strada) e privo della copertura assicurativa (art. 193, comma 2, del codice della strada); né rileva che tale documentazione e la targa di prova si trovino nella sede o nella residenza del soggetto autorizzato o a bordo di altro veicolo contemporaneamente in circolazione, poiché il dettato normativo prevede un illecito formale, di pura condotta, avente una finalità non tanto di repressione, quanto di prevenzione…”.
Recente precedente conforme si è avuto con la pronuncia di Cass. Civ., II, 07/02/22 n° 3706 (scarica e leggi) stabilendo che “…dal combinato disposto dell’art. 1, comma 4, e dell’art. 2, comma 1, del citato d.P.R. n. 474/2001 emerge chiaramente che tanto l’autorizzazione quanto la targa ad essa relativa devono trovarsi a bordo del veicolo (e la seconda deve anche essere esposta)…” per cui “…la mancanza del documento di autorizzazione e della targa-prova a bordo del veicolo integra gli estremi degli illeciti di circolazione con veicolo per il quale non è stata rilasciata la carta di circolazione – non potendosi invocare l’autorizzazione in deroga per essere questa applicabile al solo veicolo a bordo del quale si trovi il relativo documento e successivamente al quale sia applicata la targa prova – e privo della copertura assicurativa…”.
Giovanni Paris