VIOLAZIONE ART. 157/5 C.D.S. – SOSTA FUORI DAGLI APPOSITI SPAZI: CASS. CIV., II, 06/10/22 N° 29050

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L’art. 157 del Codice della Strada Arresto, fermata e sosta dei veicoli” al comma 5 prevede che:

Nelle zone di sosta all’uopo predisposte i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica.”.

L’art. 351 del Reg. Esec. al Codice della Strada Arresti e soste dei veicoli in generale” aggiunge che:

“Nelle zone di sosta nelle quali siano delimitati, mediante segnaletica orizzontale, gli spazi destinati a ciascun veicolo, i conducenti sono tenuti a sistemare il proprio veicolo entro lo spazio ad esso destinato, senza invadere gli spazi contigui.”.

La violazione può realizzarsi ogni qual volta la sosta è effettuata in una area appositamente predisposta, ma:

  • fuori degli appositi spazi,
  • in modo difforme da quanto previsto dalla segnaletica,
  • occupando più di uno stallo di sosta/invadendo uno stallo di sosta adiacente.

DOMANDA: La violazione si concretizza comunque ogni qual volta la sosta fuori dagli appositi spazi avvenga a causa delle dimensioni del veicolo che non sono compatibili, bensì superiori rispetto a quelle che delimitano lo stallo di sosta?

La risposta appare scontata ed è AFFERMATIVA, dal momento che se un veicolo ha un ingombro tale che non gli permette di “entrare” completamente nello stallo di sosta non può legittimamente sostare e ne subisce le conseguenze sanzionatorie, considerando altresì che potrebbe verificarsi anche una situazione di pericolo per la circolazione stradale quando il veicolo invade la carreggiata stradale destinata al transito veicolare.

Questa fattispecie è stata trattata da Cass. Civ., II, 06/10/22 n° 29050 (scarica e leggi), che si è occupata del caso di una sosta fuori dagli appositi spazi realizzata da un autocaravan e chiarendo che l’adozione di un provvedimento sanzionatorio nei confronti di tale categoria di veicolo, quando si realizza la ipotesi in discussione, non determina un trattamento “discriminatorio” nei suoi confronti, possibile, in senso differenziato rispetto alle altre categorie di veicoli, solamente attraverso la adozione di provvedimenti di disciplina della circolazione stradale aventi a fondamento motivi tecnici e di sicurezza stradale, come ormai più volte affermato dai competenti ministeri.

Il Supremo Consesso procede a riassumere il quadro normativo riguardante la circolazione delle autocaravan, indicando che 

“…La normativa nazionale, ai fini della circolazione stradale (e la sosta su strada, che fa parte della stessa circolazione), equipara le autocaravan agli altri autoveicoli, pur con alcune specificità. A norma dell’art. 54, comma 1 lettera m) del C.d.S., le autocaravan sono veicoli aventi una speciale carrozzeria e attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente per essere dotate di motore e sistema di guida autonoma. La circolazione e la sosta di siffatti mezzi sono regolamentati dall’art. 185 del C.d.S., le cui disposizioni si possono così riassumere:
– le autocaravan sono equiparate agli autoveicoli di classe M, le comuni automobili, e sono pertanto soggetti agli stessi divieti e limitazioni (per la sosta il riferimento è l’art. 158 CdS);
– le stesse possono sostare ovunque sia consentito;
– per le autocaravan in sosta su strade pubbliche sono vietati tutti i comportamenti che possono ricondurre all’attività di campeggio: ancorare stabilmente il mezzo al suolo, emettere fumi e/o scarichi delle  acque, ampliare la sagoma del camper attraverso l’apertura di porte o verande, posizionare tavoli, sedie o quant’altro al di fuori del mezzo, ecc. L’attività di campeggio è ammessa solo nelle aree di sosta attrezzate per i camper;
– le autocaravan che sostano nelle strisce blu pagano una tariffa maggiorata del 50%, ma solo se lo stallo di sosta è di dimensioni maggiori rispetto agli altri stalli presenti nell’area di parcheggio.
Le amministrazioni comunali possono imporre ulteriori limitazioni alla circolazione e soprattutto alla sosta dei camper, giustificandole con “accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale” (art. 7 comma 1 lettera b) del C.d.S.). …”,

osserva poi che 

“…la questione che permane è dunque quella di individuare la facoltà di parcheggiare siffatti mezzi negli stalli predisposti dal Comune laddove la sagoma dell’autocaravan oltrepassi con le proprie dimensioni la segnaletica orizzontale, in assenza di ogni altra previsione. Orbene è evidente che l’organizzazione di un parcheggio deriva dalla progettazione del numero di stalli di sosta e dalla apposizione della relativa segnaletica stradale, soprattutto orizzontale, da cui dipende la tipologia dei veicoli che ne possono usufruire. ..”,

richiamando

…l’art. 149 del reg. att. C.d.S. che ai commi 1 e 2 stabilisce che “La delimitazione degli stalli di sosta è effettuata mediante il tracciamento sulla pavimentazione di strisce della larghezza di 12 cm formanti un rettangolo, oppure con strisce di delimitazione ad L o a T, indicanti l’inizio, la fine o la suddivisione degli stalli entro i quali dovrà essere parcheggiato il veicolo. …”,

stabilendo che

“…i provvedimenti per la regolazione della circolazione emessi dall’ente proprietario della strada ed i criteri ivi previsti per la realizzazione delle aree, fra i quali sono ricomprese le dimensioni degli stalli, costituiscono di per sé precetto per l’individuazione degli spazi entro i quali la facoltà di sosta può essere fruita e non oltre, per cui il parcheggio è consentito ed autorizzato purchè avvenga nel rispetto e con l’occupazione di un’area determinata sia che riguardi le autovetture sia le autocaravan, sempre che abbiano lo stesso ingombro. …”.

Giovanni Paris

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