LA ESPOSIZIONE DI BOTTIGLIE D’ACQUA DESTINATE ALLA VENDITA ALLE INTEMPERIE E ALLA LUCE SOLARE DIRETTA CONFIGURA LO STATO DI CATTIVA CONSERVAZIONE AI SENSI DELL’ART. 5 LETT. B) L. 283/62?
LA NORMATIVA
Art. 5 L. 30/04/62 n° 283 “Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250, e 262, del T.U. delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: “Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande”
“E’ vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo sostanze alimentari:
LA SENTENZA
La risposta è AFFERMATIVA, come deciso da CASS. PEN., III, 27/07/23 N° 32734, la quale richiama l’insegnamento della Corte “…secondo cui, in materia alimentare, la conservazione di bottiglie di acqua minerale all’aperto ed esposte al sole configura la contravvenzione prevista dall’art. 5, lett. b), della legge 30 aprile 1962 n. 283, che vieta l’impiego nella produzione, la vendita, la detenzione per la vendita, la somministrazione, o comunque la distribuzione per il consumo, di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, atteso che l’esposizione, anche parziale di prodotti destinati al consumo umano alle condizioni atmosferiche esterne, tra cui l’impatto con i raggi solari, può costituire potenziale pericolo per la salute dei consumatori, in quanto sono possibili fenomeni chimici di alterazione dei contenitori e di conseguenza del loro contenuto…”.
La Suprema Corte ha avuto altresì modi di ricordare con CASS. PEN, I, 10/07/23 N° 29876 che “…la condotta di chi pone in vendita alimenti in cattivo stato di conservazione costituisce tuttora reato, sebbene l’art. 5, lett. b), della legge 30 aprile 1962, n. 283, sia stato abrogato dall’art. 18 del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 27, vigente a far data dal 26/03/2021, in quanto il precedente 25/03/2021 è entrato in vigore il d.l. 22 marzo 2021, n. 42, convertito, con modifiche, nella legge 21 maggio 2021, n. 71, che ha modificato l’art. 18 cit., ampliando il novero delle disposizioni delle legge n. 282 del 1962 sottratte all’abrogazione, tra le quali il suddetto art. 5. …”.
Giovanni Paris