Igiene Alimenti

ESPOSIZIONE DI BOTTIGLIE ALL’APERTO E CATTIVO STATO DI CONSERVAZIONE: CASS. PEN., III, 27/07/23 N° 32734

Esporre l'acqua destinata alla vendita al sole è reato

LA ESPOSIZIONE DI BOTTIGLIE D’ACQUA DESTINATE ALLA VENDITA ALLE INTEMPERIE E ALLA LUCE SOLARE DIRETTA CONFIGURA LO STATO DI CATTIVA CONSERVAZIONE AI SENSI DELL’ART. 5 LETT. B) L. 283/62?

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LA NORMATIVA

Art. 5 L. 30/04/62 n° 283 “Modifica degli artt. 242, 243, 247, 250, e 262, del T.U. delle leggi sanitarie approvato con regio decreto 27 luglio 1934, n. 1265: “Disciplina igienica della produzione e della vendita delle sostanze alimentari e delle bevande”

“E’ vietato impiegare nella preparazione di alimenti o bevande, vendere, detenere per vendere o somministrare come mercede ai propri dipendenti, o comunque distribuire per il consumo sostanze alimentari:

a) private anche in parte dei propri elementi nutritivi o mescolate a sostanze di qualità inferiore o comunque trattate in modo da variarne la composizione naturale, salvo quanto disposto da leggi e regolamenti speciali;
b)  in cattivo stato di conservazione;
c)  con cariche microbiche superiori ai limiti che saranno stabiliti dal regolamento di esecuzione o da ordinanze ministeriali;
d)  insudiciate, invase da parassiti, in stato di alterazione o comunque nocive, ovvero sottoposte a lavorazioni o trattamenti diretti a mascherare un preesistente stato di alterazione;
e)  soppressa
f)  soppressa
g)  con aggiunta di additivi chimici di qualsiasi natura non autorizzati con decreto del Ministro per la sanità o, nel caso che siano stati autorizzati, senza l’osservanza delle norme prescritte per il loro impiego. I decreti di autorizzazione sono soggetti a revisioni annuali;
h)  che contengano residui di prodotti, usati in agricoltura per la protezione delle piante e a difesa delle sostanze alimentari immagazzinate, tossici per l’uomo. Il Ministro per la sanità, con propria ordinanza, stabilisce per ciascun prodotto, autorizzato all’impiego per tali scopi, i limiti di tolleranza e l’intervallo per tali scopi, i limiti di tolleranza e l’intervallo minimo che deve intercorrere tra l’ultimo trattamento e la raccolta e, per le sostanze alimentari immagazzinate tra l’ultimo trattamento e l’immissione al consumo.”
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LA SENTENZA

La risposta è AFFERMATIVA, come deciso da CASS. PEN., III, 27/07/23 N° 32734, la quale richiama l’insegnamento della Corte “…secondo cui, in materia alimentare, la conservazione di bottiglie di acqua minerale all’aperto ed esposte al sole configura la contravvenzione prevista dall’art. 5, lett. b), della legge 30 aprile 1962 n. 283, che vieta l’impiego nella produzione, la vendita, la detenzione per la vendita, la somministrazione, o comunque la distribuzione per il consumo, di sostanze alimentari in cattivo stato di conservazione, atteso che l’esposizione, anche parziale di prodotti destinati al consumo umano alle condizioni atmosferiche esterne, tra cui l’impatto con i raggi solari, può costituire potenziale pericolo per la salute dei consumatori, in quanto sono possibili fenomeni chimici di alterazione dei contenitori e di conseguenza del loro contenuto…”.

La Suprema Corte ha avuto altresì modi di ricordare con CASS. PEN, I, 10/07/23 N° 29876 che “…la condotta di chi pone in vendita alimenti in cattivo stato di conservazione costituisce tuttora reato, sebbene l’art. 5, lett. b), della legge 30 aprile 1962, n. 283, sia stato abrogato dall’art. 18 del d.lgs. 2 febbraio 2021, n. 27, vigente a far data dal 26/03/2021, in quanto il precedente 25/03/2021 è entrato in vigore il d.l. 22 marzo 2021, n. 42, convertito, con modifiche, nella legge 21 maggio 2021, n. 71, che ha modificato l’art. 18 cit., ampliando il novero delle disposizioni delle legge n. 282 del 1962 sottratte all’abrogazione, tra le quali il suddetto art. 5. …”.

Giovanni Paris