NOVITA’ NORMATIVE

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE DI PROVA D.P.R. 229/23 : CIRCOLARE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DEL 02/05/24 N° 12666

Autoriparatori, targa prova: Confartigianato ottiene il via libera dal  Governo

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Il D.P.R. 21/12/23 N° 229 ha apportato modifiche al D.P.R. 24/11/01, n° 474 recante il regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva emesso la CIRCOLARE DEL 28/02/24 N° 5909 recante prime indicazioni operative sulle nuove disposizioni in materia di circolazione di prova.

Si segnala la emissione della ulteriore CIRCOLARE DEL 02/05/24 N° 12666.

Giovanni Paris

DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA DEL PERSONALE SCOLASTICO – L. 04/03/24 N° 25: DIRETTIVE PROCURA PARMA DEL 22/03/24 N° 11 E DEL 27/03/24 N° 12

Conegliano. Prof umiliato da bulli e cacciato dalla classe. Video ripreso  con il cellulare. Il docente è morto 3 mesi fa - Positanonews

Si segnalano due direttive della Procura della Repubblica di Parma sulla L. 04/03/24 n° 25 “Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico” che mira a tutelare la sicurezza del personale scolastico a fronte di sempre più frequenti episodi di violenza nei confronti dei docenti.

Le direttive affrontano diversi argomenti:

  • inquadramento giuridico del  personale scolastico: pubblico ufficiale ed  incaricato di  pubblico servizio;
  • notizie di reato emerse in ambito scolastico;
  • obbligo di denunzia in capo al personale scolastico (art. 331 c.p.p.);
  • rapporti tra Autorità Giudiziaria ed Autorità Scolastica dopo Ia denuncia,

fornendo altresì linee guida operative per la polizia giudiziaria.

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Si riporta la L. 04/03/24 n° 25 “Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico”.

La normativa prevede:

  • l’istituzione di un apposito osservatorio nazionale,
  • la promozione di informazione,
  • l’istituzione della Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico individuata il 15 dicembre di ogni anno.

Inoltre è stato previsto un intervento modificativo/integratico al codice penale, precisamente con l’aggiunta di:

  • una circostanza aggravante all’art. 61 c.p. “Circostanze aggravanti comuni”;
  • una aggravante all’art. 336 c.p. “Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale”;
  • una aggravante all’art. 341-bis c.p. “Oltraggio a pubblico ufficiale”.

Giovanni Paris

DECRETO MINISTERIALE SU MODALITA’ DI COLLOCAZIONE E USO AUTOVELOX

Autovelox, la sentenza che cambia tutto: quando la multa può essere  annullata

Bozza del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Interno, relativo alle modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all’articolo 142 del c.d.s.

TESTO DEL DECRETO “AUTOVELOX” CON ALLEGATI

Ed il parere di Anci con osservazioni e perplessità.

PARERE ANCI DECRETO “AUTOVELOX”

Giovanni Paris

DISPOSIZIONI PER LA TUTELA DELLA SICUREZZA DEL PERSONALE SCOLASTICO: L. 04/03/24 N° 25

Conegliano. Prof umiliato da bulli e cacciato dalla classe. Video ripreso  con il cellulare. Il docente è morto 3 mesi fa - Positanonews

Si segnala la pubblicazione in G.U. della L. 04/03/24 n° 25 “Modifiche agli articoli 61, 336 e 341-bis del codice penale e altre disposizioni per la tutela della sicurezza del personale scolastico” che mira a tutelare la sicurezza del personale scolastico a fronte di sempre più frequenti episodi di violenza nei confronti dei docenti.

L. 04/03/24 n° 25

La normativa prevede:

  • l’istituzione di un apposito osservatorio nazionale,
  • la promozione di informazione,
  • l’istituzione della Giornata nazionale di educazione e prevenzione contro la violenza nei confronti del personale scolastico individuata il 15 dicembre di ogni anno.

Inoltre è stato previsto un intervento modificativo/integratico al codice penale, precisamente con l’aggiunta di:

  • una circostanza aggravante all’art. 61 c.p. “Circostanze aggravanti comuni”;
  • una aggravante all’art. 336 c.p. “Violenza o minaccia a un pubblico ufficiale”;
  • una aggravante all’art. 341-bis c.p. “Oltraggio a pubblico ufficiale”.

Giovanni Paris

ART. 255/1 D.LGS. 152/06 ABBANDONO E DEPOSITO INCONTROLLATI DI RIFIUTI MODIFICATO DA ART. 6-TER D.L. 105/23: DIRETTIVA PROCURA REPUBBLICA PARMA DEL 15/03/24 N° 10

L'associazione carabinieri a supporto degli uffici della Procura di Parma -  la Repubblica

Si segnala la DIRETTIVA DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PARMA DEL 15/03/24 N° 10 che, in considerazione di avvenute richieste di chiarimenti da parte di alcuni organi di Polizia giudiziaria interessati alla concreta applicazione della nuova normativa, all’esito dei necessari approfondimenti e previa verifica di direttive adottate da altre Procure, interviene con una lettura più sistematica recando chiarimenti normativi relativamente alle modifiche al D.Lgs. 152/06 in materia di abbandono e deposito incontrollati di rifiuti.

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LA NORMATIVA

L’art. 6-ter del D.L. 105/23 “Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione” ha modificato l’art. 255/1 del D.Lgs. 152/06 prevedendo che:

Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l’ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio.”

trasformando in tal modo la violazione da illecito amministrativo a illecito penale.

La precedente versione dell’art. 255/1 del D.Lgs. 152/06 recitava:

“Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio”.

Pertanto ora l’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo realizzato da un semplice cittadino costituisce reato, come quello effettuato da un titolare d’impresa o responsabile di ente, come previsto dall’art. 256/2 D.Lgs. 152/06, il quale prevede che:

“1.  Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208209210211212214215 e 216 è punito:

a)  con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b)  con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2.  Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2.”

Giovanni Paris

LEGGE 6/24 IN MATERIA DI DISTRUZIONE, DETURPAMENTO, IMBRATTAMENTO BENI CULTURALI O PAESAGGISTICI – MODIFICA ARTT. 518-DUODECIES, 635 E 639 C.P. : DIRETTIVA PROCURA REPUBBLICA DI PARMA DEL 06/02/24 N° 9

 

Essere o non essere madre, i diritti civili secondo la Procura di Parma

La L. 22/01/24 n° 6 recante “Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale” è entrata in vigore il 08/02/24.

Di seguito gli articoli del codice penale modificati.

Art. 518-duodecies c.p. “Distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici”

“Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende in tutto o in parte inservibili, ove previsto,o non fruibili beni culturali o paesaggistici propri o altrui è punito con la reclusione da due a cinque anni e con la multa da euro 2.500 a euro 15.000.

Chiunque, fuori dei casi di cui al primo comma, deturpa o imbratta beni culturali o paesaggistici propri o altrui, ovvero destina beni culturali a un uso incompatibile con il loro carattere storico o artistico ovvero pregiudizievole per la loro conservazione o integrità, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni e con la multa da euro 1.500 a euro 10.000.

La sospensione condizionale della pena è subordinata al ripristino dello stato dei luoghi o all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna”.

Art. 635 c.p. “Danneggiamento”

“Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui con violenza alla persona o con minaccia ovvero in occasione del delitto previsto dall’articolo 331, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni.

Alla stessa pena soggiace chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili le seguenti cose altrui:

1. edifici pubblici o destinati a uso pubblico o all’esercizio di un culto o immobili compresi nel perimetro dei centri storici, ovvero immobili i cui lavori di costruzione, di ristrutturazione, di recupero o di risanamento sono in corso o risultano ultimati o altre delle cose indicate nel numero 7) dell’articolo 625;

2. opere destinate all’irrigazione;

3. piantate di viti, di alberi o arbusti fruttiferi, o boschi, selve o foreste, ovvero vivai forestali destinati al rimboschimento;

4. attrezzature e impianti sportivi al fine di impedire o interrompere lo svolgimento di manifestazioni sportive.

Chiunque distrugge, disperde, deteriora o rende, in tutto o in parte, inservibili cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con la reclusione da uno a cinque anni e con la multa fino a 10.000 euro.

Per i reati di cui ai commi precedenti, la sospensione condizionale della pena è subordinata all’eliminazione delle conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero, se il condannato non si oppone, alla prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato, comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate dal giudice nella sentenza di condanna.

Nei casi previsti dal primo comma il delitto è punibile a querela della persona offesa. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso in occasione del delitto previsto dall’articolo 331 ovvero se la persona offesa è incapace, per età o per infermità”.

Art. 639 c.p. Deturpamento e imbrattamento di cose altrui

“Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili altrui è punito, a querela della persona offesa, con la multa fino a euro 309.

Se il fatto è commesso su beni immobili o su mezzi di trasporto pubblici o privati, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro. Se il fatto è commesso su teche, custodie e altre strutture adibite all’esposizione, protezione e conservazione di beni culturali esposti in musei, pinacoteche, gallerie e altri luoghi espositivi dello Stato, delle regioni, degli altri enti pubblici territoriali, nonché di ogni altro ente e istituto pubblico, si applica la pena della reclusione da uno a sei mesi o della multa da 300 a 1.000 euro.

Nei casi di recidiva per le ipotesi di cui al secondo comma si applica la pena della reclusione da tre mesi a due anni e della multa fino a 10.000 euro.

Chiunque, fuori dei casi preveduti dall’articolo 635, deturpa o imbratta cose mobili o immobili altrui in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico è punito con le pene di cui ai commi precedenti, raddoppiate.

Nei casi previsti dal secondo comma si procede d’ufficio.

Con la sentenza di condanna per i reati di cui al secondo e terzo comma il giudice, ai fini di cui all’articolo 165, primo comma, può disporre l’obbligo di ripristino e di ripulitura dei luoghi ovvero, qualora ciò non sia possibile, l’obbligo di sostenerne le spese o di rimborsare quelle a tal fine sostenute, ovvero, se il condannato non si oppone, la prestazione di attività non retribuita a favore della collettività per un tempo determinato comunque non superiore alla durata della pena sospesa, secondo le modalità indicate nella sentenza di condanna.

LA DIRETTIVA DELLA PROCURA DI PARMA

La Procura della Repubblica di Parma ha emanato la direttiva n° 9 del 06/02/24 “Legge 22 gennaio 2024, n. 6 (“Disposizioni sanzionatorie in materia di distruzione, dispersione, deterioramento, deturpamento, imbrattamento e uso illecito di beni culturali o paesaggistici e modifiche agli articoli 518-duodecies, 635 e 639 del codice penale”) – Linee guida operative”  

La nuova normativa si caratterizza per due aspetti:

  1. in primo luogo, la creazione di un vero e proprio doppio binario punitivo, mediante la previsione -accanto alle sanzioni penali- di sanzioni amministrative a carico degli autori delle condotte illecite;
  2. in secondo luogo, la modifica di alcuni articoli del codice penale (518-duodecies, 635, 639).

Giovanni Paris

PARERE DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DEL 11/01/24 N° 2

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Il garante per la Protezione dei dati Personali ha emesso il parere sullo schema di decreto del MIT, di concerto con il Ministro dell’interno, relativo alle modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all’articolo 142 del codice della strada.

PARERE DEL GARANTE DEL 11/01/24 N° 2

Giovanni Paris

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE DI PROVA D.P.R. 229/23 : CIRCOLARE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DEL 28/02/24 N° 5909

Autoriparatori, targa prova: Confartigianato ottiene il via libera dal  Governo

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Il D.P.R. 21/12/23 N° 229 ha recato modifiche al D.P.R. 24/11/01, n° 474 recante il regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emesso la CIRCOLARE DEL 28/02/24 N° 5909 recante prime indicazioni operative sulle nuove disposizioni in materia di circolazione di prova.

Giovanni Paris

DIRETTIVA DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI EX ART. 142/2 C.D.S. SU ISTITUZIONE “ZONA 30”

Conosciamo le problematiche lamentate e le polemiche sollevate dalla adozione nella Città di Bologna del provvedimento in materia di circolazione stradale che ha istituito nel territorio cittadino la “Zona 30”.

Segnaliamo la emissione di una direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in materia e che reca il titolo “Direttiva adottata ai sensi dell’articolo 142, comma 2, del codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 sulla disciplina dei limiti di velocità nell’ambito urbano”.

Di questa vengono evidenziati alcuni importanti passaggi ed indicazioni.

DIRETTIVA MINISTERO “ZONA 30” 2024

Giovanni Paris

ART. 255/1 D.LGS. 152/06 ABBANDONO E DEPOSITO INCONTROLLATI DI RIFIUTI MODIFICATO DA ART. 6-TER D.L. 105/23: CIRCOLARE PROCURA REPUBBLICA BRINDISI DEL 11/11/23

Home - Procura della Repubblica presso il Tribunale di Brindisi

Si ringrazia il Comando della Polizia Locale di Brindisi per la condivisione della CIRCOLARE DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI BRINDISI DEL 11-11-23  recante chiarimenti normativi relativamente alle modifiche al D.Lgs. 152/06 in materia di abbandono e deposito incontrollati di rifiuti.

L’art. 6-ter del D.L. 105/23 “Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione” ha modificato l’art. 255/1 del D.Lgs. 152/06 prevedendo che:

Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l’ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio.”

trasformando in tal modo la violazione da illecito amministrativo a illecito penale.

La precedente versione dell’art. 255/1 del D.Lgs. 152/06 recitava:

“Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio”.

Pertanto ora l’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo realizzato da un semplice cittadino costituisce reato, come quello effettuato da un titolare d’impresa o responsabile di ente, come previsto dall’art. 256/2 D.Lgs. 152/06, il quale prevede che:

“1.  Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208209210211212214215 e 216 è punito:

a)  con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b)  con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2.  Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2.”

Giovanni Paris

ART. 255/1 D.LGS. 152/06 ABBANDONO E DEPOSITO INCONTROLLATI DI RIFIUTI MODIFICATO DA ART. 6-TER D.L. 105/23: CIRCOLARE PROCURA REPUBBLICA VERONA DEL 24/11/23 N° 4105

Si segnala la CIRCOLARE DELLA PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VERONA DEL 24-11-23 N° 4105 recante chiarimenti normativi relativamente alle modifiche al D.Lgs. 152/06 in materia di abbandono e deposito incontrollati di rifiuti.

L’art. 6-ter del D.L. 105/23 “Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione” ha modificato l’art. 255/1 del D.Lgs. 152/06 prevedendo che:

Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l’ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio.”

trasformando in tal modo la violazione da illecito amministrativo a illecito penale.

La precedente versione dell’art. 255/1 del D.Lgs. 152/06 recitava:

“Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio”.

Pertanto ora l’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo realizzato da un semplice cittadino costituisce reato, come quello effettuato da un titolare d’impresa o responsabile di ente, come previsto dall’art. 256/2 D.Lgs. 152/06, il quale prevede che:

“1.  Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208209210211212214215 e 216 è punito:

a)  con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b)  con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2.  Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2.”

Giovanni Paris

QUADERNI OPERATIVI ANCI: NUOVE REGOLE ASSUNZIONI E SVOLGIMENTO CONCORSI , INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

XXXIII Quaderno operativo Anci

Si segnalano due quaderni operativi offerti dall’Anci e che fanno parte della iniziativa editoriale per fornire istruzioni tecniche, note di lettura, modulistica e schemi operativo/gestionali sulle ultime novità che riguardano il comparto di Comuni ed enti locali.

LE NUOVE REGOLE PER LE ASSUNZIONI E LO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI

NEI COMUNI E NELLE CITTÀ METROPOLITANE

Regolamento sugli incarichi di elevata qualificazione

Si vedano anche i video-commenti di approfondimento del Dott. Simone Chiarelli.

CONCORSI PUBBLICI: commento al quaderno ANCI “Le nuove regole per le assunzioni …” (9/10/2023)

ELEVATA QUALIFICAZIONE (ex posizioni organizzative) – commento al quaderno ANCI (11/8/2023)

Giovanni Paris

PROROGA DELL’ORDINANZA DEL MINISTERO DELLA SALUTE DEL 06/08/13 “ORDINANZA CONTINGIBILE ED URGENTE CONCERNENTE LA TUTELA DELL’INCOLUMITA’ PUBBLICA DALL’AGGRESSIONE DEI CANI”

ministero salute

Ordinanza Ministero della Salute 09/08/23 “Proroga dell’ordinanza contingibile e urgente 6 agosto 2013, e successive modificazioni, concernente la tutela dell’incolumità pubblica dall’aggressione dei cani”

“Art. 1.

1.  Il termine di validità dell’ordinanza del Ministro della salute 6 agosto 2013 e successive modificazioni, prorogato, da ultimo, con l’ordinanza 8 agosto 2022 è prorogato di dodici mesi a decorrere dalla data del 2 settembre 2023.

La presente ordinanza è trasmessa alla Corte dei conti per la registrazione e pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana.”

Il testo vigente dell’ O.M. 06-08-13 “ORD. CONTINGIBILE ED URGENTE CONCERNENTE LA TUTELA DELL’INCOLUMITA’ PUBBLICA  DALL’AGGRESSIONE DEI CANI”.

Giovanni Paris

CATENE DA NEVE IN TESSUTO: D.M. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DEL 23/02/23

BRICO Calze da neve omologate XXL EN 16662-1 : Amazon.it: Auto e Moto

Le catene da neve in tessuto, pur non avendo una disciplina normativa specifica, erano state sostanzialmente ammesse con circolare ministeriale, vedi l’articolo CATENE DA NEVE IN TESSUTO: CIRCOLARE MINISTERO DELL’INTERNO 300/STRAD/1/0000035611.U/2022 DEL 27/10/22.

Ora tali dispositivi hanno avuto regolamentazione con il DECRETO MINISTERIALE 23/02/23 “Modifica del decreto 10 maggio 2011, recante: «Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2»”.

I dispositivi supplementari di aderenza conformi alla norma UNI EN 16662-1:2020, catene da neve in tessuto (calze da neve), sono equiparati alle catene da neve in metallo.

Giovanni Paris

ART. 633 – BIS C.P. “INVASIONE DI TERRENI O EDIFICI CON PERICOLO PER LA SALUTE PUBBLICA O L’INCOLUMITA’ PUBBLICA”

Rave Party abusivo a Verolavecchia: sgomberati circa 200 ragazzi

PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N° 304 DEL 30/12/22 LA L. 199/22 DI CONVERSIONE DEL  D.L. 162/22 IL CUI ART. 5 “NORME IN MATERIA DI OCCUPAZIONI ABUSIVE E ORGANIZZAZIONE DI RADUNI ILLEGALI” AVEVA INTRODOTTO AL CODICE PENALE L’ART. 434-BIS “INVASIONE DI TERRENI O EDIFICI PER RADUNI PERICOLOSI PER L’ORDINE PUBLICO O L’INCOLUMITA’ PUBBLICA O LA SALUTE PUBBLICA” PENSATO PER CONTRASTARE IL FENOMENO DEI RAVE PARTY. IL COMMA 1 DELL’ART. 5 E’ STATO SOSTITUITO DAL TESTO SOTTORIPORTATO INSERENDO AL CODICE PENALE DOPO L’ART. 633 IL NUOVO ART. 633-BIS.

Art. 633-bis “Invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l’incolumità pubblica”.

“Chiunque organizza o promuove l’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000, quando dall’invasione deriva un concreto pericolo per la salute pubblica o per l’incolumità pubblica a causa dell’inosservanza delle norme in materia di sostanze stupefacenti ovvero in materia di sicurezza o di igiene degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche di intrattenimento, anche in ragione del numero dei partecipanti ovvero dello stato dei luoghi.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui al primo comma, nonché di quelle utilizzate per realizzare le finalità dell’occupazione o di quelle che ne sono il prodotto o il profitto”.

Giovanni Paris

ART. 434 – BIS C.P. “INVASIONE DI TERRENI O EDIFICI PER RADUNI PERICOLOSI PER L’ORDINE PUBBLICO O L’INCOLUMITA’ PUBBLICA O LA SALUTE PUBBLICA” – D.L. 162/22.

Rave party, Meloni: "Introdotta nuova fattispecie reato"

PUBBLICATO NELLA GAZZETTA UFFICIALE N° 255 DEL 31/10/22 IL D.L.132/22 IL CUI ART. 5 “NORME IN MATERIA DI OCCUPAZIONI ABUSIVE E ORGANIZZAZIONE DI RADUNI ILLEGALI” INTRODUCE AL CODICE PENALE L’ART. 434-BIS “INVASIONE DI TERRENI O EDIFICI PER RADUNI PERICOLOSI PER L’ORDINE PUBLICO O L’INCOLUMITA’ PUBBLICA O LA SALUTE PUBBLICA” PENSATO PER CONTRASTARE IL FENOMENO DEI RAVE PARTY.

DECRETO-LEGGE 31 ottobre 2022 , n. 162 . Misure urgenti in materia di divieto di concessione dei benefici penitenziari nei confronti dei detenuti o internati che non collaborano con la giustizia, nonché in materia di entrata in vigore del decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150, di obblighi di vaccinazione anti SARS-COV-2 e di prevenzione e contrasto dei raduni illegali.

Giovanni Paris

CIRCOLARE COMUNE MILANO – DIREZIONE SICUREZZA URBANA CORPO POLIZIA LOCALE – “RIFORMA DEL PROCESSO PENALE. DECRETO LEGISLATIVO 150/2022”

74 posti al Comune di Milano, si cercano diversi profili

Si segnala la Circolare n° 34 del 27/10/22 (scarica e leggi) del Corpo Polizia Locale di Milano.

In apertura della stessa si legge:

“Il 1° novembre 2022 entrerà in vigore il decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150 (pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 243 del 17 ottobre 2022 – Serie generale) recante “Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari.”

Quanto ai principî e criteri direttivi della riforma, la riforma interviene in primo luogo con riguardo alle finalità di deflazione e accelerazione del processo penale.

Verrà qui di seguito esaminato il decreto attuativo limitatamente alle norme di maggiore interesse giuridico e pratico per l’attività di polizia giudiziaria…”.

Allegato alla circolare il nuovo modello di verbale di elezione domicilio (scarica e leggi).

Giovanni Paris

RELAZIONE ILLUSTRATIVA AL D.LGS 150/22 RIFORMA PROCESSO PENALE (“RIFORMA CARTABIA”)

Decreto Legge 7 gennaio 2022 n.1 – Misure organizzative – Ministero della  Giustizia – www.ordineavvocativelletri.it

Si segnala la pubblicazione della Relazione illustrativa al decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150: «Attuazione della legge 27 settembre 2021, n. 134, recante delega al Governo per l’efficienza del processo penale, nonché in materia di giustizia riparativa e disposizioni per la celere definizione dei procedimenti giudiziari».

ALLEGATO: Decreto legislativo 10 ottobre 2022, n. 150

Giovanni Paris

DECRETO MINISTERIALE 05/09/22 IN MATERIA DI DISPOSITIVI COUNTDOWN SEMAFORICI

In arrivo i semafori con il conto alla rovescia anche per le auto. Ecco che  cosa cambia- Corriere.it

Firmato lo schema di decreto sui dispositivi countdown semaforici che individua le caratteristiche, i requisiti, le modalità e i termini per l’installazione dei dispositivi countdown nei semafori stradali, prevedendo i casi in cui l’installazione dei dispositivi è obbligatoria o a discrezione degli enti proprietari delle strade. 

Il Decreto contiene altresì un allegato tecnico con i requisiti funzionali dei countdown, le modalità di funzionamento e le diverse caratteristiche, le modalità di installazione.

Viene prevista infine l’installazione dei dispositivi entro due anni dall’approvazione del Programma triennale dei lavori pubblici o del Programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi per gli impianti semaforici esistenti, quando la installazione è obbligatoria.

D.M. 05/09/22

Giovanni Paris

D.M. 18/08/22 NORMATIVA TECNICA MONOPATTINI PROPULSIONE ELETTRICA

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E’ stato pubblicato nella G.U. del 30/08/02 n° 202 il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili del 18/8/202 “Normativa tecnica relativa ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica”   (scarica e leggi).

Il provvedimento si è reso necessario, come si può leggere nel preambolo dello stesso, in considerazione che i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica hanno caratteristiche tecniche diverse rispetto ai velocipedi come definiti dall’art. 50 del Nuovo codice della strada e che, ai fini della sicurezza, è necessario adottare una specifica disciplina, pertanto vi è l’esigenza di definire le caratteristiche tecniche dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica per tener conto delle differenze esistenti con i velocipedi, ai fini della sicurezza degli utilizzatori dei monopattini stessi.

Giovanni Paris

MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA: CONVERSIONE DEL D.L. 16/06/22 N° 68

Novità dal Gruppo Tecnocasa

Con Legge 05/08/22 n° 108 è stato convertito il Decreto Legge 16/6/2022 n. 68 (G.U. 16/6/2022 n. 139) – Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilita’ sostenibile, nonche’ in materia di grandi eventi e per la funzionalita’ del Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili.

Modificazioni al Codice della strada previste all’ ART. 7 (scarica e leggi).

Giovanni Paris   

MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA

Decreto Legge 16/6/2022 n. 68 (G.U. 16/6/2022 n. 139) – Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilita’ sostenibile, nonche’ in materia di grandi eventi e per la funzionalita’ del Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili.

Modificazioni al Codice della strada previste all’art. 7 (scarica e leggi).

Giovanni Paris   

COMMENTO AGLI ARTT. 1 E 2 DELLA LEGGE 28/04/14 N° 67

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COMMENTO AGLI ARTT. 1 E 2 DELLA L. 28 APRILE 2014, N. 67. “DELEGHE AL GOVERNO IN MATERIA DI PENE DETENTIVE NON CARCERARIE E DI RIFORMA DEL SISTEMA SANZIONATORIO. DISPOSIZIONI IN MATERIA DI SOSPENSIONE DEL PROCEDIMENTO CON MESSA ALLA PROVA E NEI CONFRONTI DEGLI IRREPERIBILI”.

CLICCARE QUI PER IL TESTO DELLA LEGGE.

CLICCARE QUI PER IL COMMENTO.

GIOVANNI PARIS