INFORTUNISTICA STRADALE

FUGA E MANCATA PRESTAZIONE DI ASSISTENZA DOPO INCIDENTE STRADALE: CASS. PEN., IV, 13/12/23 N° 49487

incidente stradale

IN CASO DI INCIDENTE STRADALE QUALI SONO LE CONDIZIONI NECESSARIE PER IL CONFIGURARSI DEL REATO PREVISTO DALL’ART. 189/6 C.D.S. “FUGA” E DEL REATO PREVISTO DALL’ART. 189/7 C.D.S. “MANCATA ASSISTENZA”? TALI REATI CHE NATURA HANNO E POSSONO CONCORRERE TRA LORO?

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LA NORMATIVA

Art. 189  c.d.s. “Comportamento in caso di incidente”

“1.  L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.

OMISSIS

6.  Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all’obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281,282,283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall’articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all’arresto, ai sensi dell’articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti.

7.  Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all’obbligo di prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da un anno a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.

OMISSIS”

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IL CASO

Un soggetto è stato condannato per non essersi fermato sul luogo del sinistro automobilistico, per omessa prestazione di assistenza in favore delle vittime e per lesioni colpose ai loro danni, ritenendo la sussistenza dei reati di cui all’art. 189 commi 6 e 7 c.d.s. sulla base di una valutazione complessiva in relazione alla natura e alle caratteristiche dell’urto, alle testimonianze acquisite e alla dinamica delle fasi post urto, le quali non lasciavano dubbi sul fatto che il soggetto si fosse allontanato dal luogo del sinistro per fare perdere le sue tracce, ben consapevole della portata offensiva del proprio operato.

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LA SENTENZA

La sentenza della CASS. PEN., IV, 13/12/23 N° 49487 ribadisce, come affermato dalla giurisprudenza, anche risalente, della stessa Corte “…che il reato di fuga dopo un investimento e quello di mancata prestazione di assistenza occorrente configurano due fattispecie autonome e indipendenti, con diversa oggettività giuridica, essendo la prima finalizzata a garantire la identificazione dei soggetti coinvolti nell’investimento e la ricostruzione delle modalità del sinistro, mentre la seconda ad assicurare il necessario soccorso alle persone rimaste ferite, sicché è configurabile un concorso materiale tra le due ipotesi criminose“.

Dal punto di vista della natura di questi reati “…le disposizioni di cui all’art. 189 comma 6 e 7 Cod. della Strada si pongono come reati di pericolo astratto, in quanto richiedono che la condotta dei consociati, in presenza di sinistro stradale da cui derivino lesioni alla persona offesa, si atteggi ad un obbligo di solidarietà e di intervento che ha come fulcro l’assistenza del consociato in difficoltà; si “tratta in particolare di una condotta al cui rispetto l’ordinamento è interessato a prescindere da quanto verificato in merito al fatto, a fronte della esigenza di tutela anticipata degli interessi ritenuti rilevanti dal legislatore proprio perché esonera di procedere alla valutazione in ordine alla concretezza del pericolo imponendo nell’immediato di conformarsi alla condotta prescritta”…”.

“…Ne consegue pertanto che i fatti che escludono la responsabilità del conducente devono essere accertati prima che lo stesso si allontani dal luogo del sinistro cosicché il reato è configurabile tutte le volte che questi non si fermi e si dia alla fuga…, dovendo l’investitore essersi reso conto del sinistro in base ad una obiettiva constatazione. E stato ancora affermato che nel reato di fuga previsto dall’art. 189, comma sesto, C.d.S., punito solo a titolo di dolo, l’accertamento dell’elemento psicologico va compiuto in relazione al momento in cui l’agente pone in essere la condotta e, quindi, alle circostanze dal medesimo concretamente rappresentate e percepite in quel momento, le quali devono essere univocamente indicative della sua consapevolezza di aver causato un incidente idoneo ad arrecare danno alle persone, rilevando solo in un successivo momento il definitivo accertamento delle effettive conseguenze del sinistro…, laddove nel reato di mancata prestazione di assistenza non è sufficiente che dall’incidente possano essere derivate conseguenze per le persone, occorrendo invece che un tale pericolo appaia essersi concretizzato, almeno sotto il profilo del dolo eventuale, in effettive lesioni della integrità fisica…

Inoltre il reato previsto dall’art. 189/7 c.d.s. “…richiede che il bisogno dell’investito sia effettivo, sicché non è configurabile nel caso di assenza di lesioni o allorché altri abbia già provveduto o non risulti necessario, né utile o efficace l’ulteriore intervento dell’obbligato, ma tali circostanze non possono essere ritenute ex post, dovendo l’investitore essersene reso conto in base ad obiettiva constatazione prima del proprio allontanamento…di talché il reato in questione è ravvisabile in presenza di sinistro, ricollegabile al comportamento dell’imputato, che possieda connotazioni tali da evidenziare, in termini di immediatezza, la probabilità, ovvero solo la possibilità che dall’incidente sia derivato danno alle persone e che queste necessitino di soccorso…”.

Giovanni Paris

AGGRAVANTE ART. 186/2BIS C.D.S. – CONDUCENTE IN STATO DI EBREZZA CHE PROVOCA INCIDENTE STRADALE: CASS. PEN., IV, 11/01/23 N° 595

Incidente stradale, esce di strada e si schianta contro la recinzione: è  grave

SI APPLICA L’AGGRAVANTE PREVISTA DALL’ART. 186/2BIS DEL C..D.S., CONDUCENTE IN STATO DI EBREZZA CHE PROVOCA UN INCIDENTE STRADALE, ANCHE NEL CASO IN CUI LO STESSO NON ABBIA URTATO VEICOLI O PERSONE E CAUSATO LORO DANNI?

L’art. 186  “Guida sotto l’influenza dell’alcool”, comma 2-bis prevede che  Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell’articolo 186-bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all’illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 222″.

La risposta alla domanda è collegata al concetto di “incidente stradale”, a cui viene riconosciuto un significato ampio, come dimostra ancora una volta il Supremo Consesso con Cass. Pen., IV, 11/01/23 n° 595 per la quale “…ai fini dell’integrazione dell’aggravante di cui all’art. 186C.d.S., comma 2-bis, “nella nozione di incidente stradale siano da ricomprendersi, tanto l’urto del veicolo contro un ostacolo, quanto la sua fuoriuscita dalla sede stradale; a tal fine, non sono, invece, previsti ne’ i danni alle persone ne’ i danni alle cose, con la conseguenza che -per affermarne la sussistenza- è sufficiente qualsiasi, purché significativa, turbativa del traffico, anche nell’ambito di un parcheggio potenzialmente idonea a determinare danni…”.

Sulla definizione di incidente stradale si legga il precedente articolo NOZIONE DI “INCIDENTE STRADALE”.

Giovanni Paris

GIUDICE COMPETENTE PER LESIONI COLPOSE STRADALI LIEVI: CASS. PEN. IV 20/12/22 N° 48214

Giudice di Pace ad Ancona: competenze e indirizzo

QUAL E’ IL GIUDICE COMPETENTE PER IL REATO DI LESIONI COLPOSE STRADALI LIEVI? IL GIUDICE DI PACE O IL TRIBUNALE?

Una premessa.

Sappiamo che il referente diretto della polizia giudiziaria è il Pubblico Ministero a cui va inviata la comunicazione di notizia di reato ex art. 347 c.p.p., l’organo di polizia giudiziaria non invia infatti quella all’organo giurisdizionale competente a conoscere del reato, cioè a dire che all’organo di polizia giudiziaria non “importa” e non deve porsi il problema quindi della sua individuazione.

Solo nella situazione in cui il reato è di competenza del giudice di pace l’organo di polizia giudiziaria deve esserne consapevole, perché in tal caso mutano le norme di riferimento, in questo caso non sarà l’art. 347 c.p.p., bensì quelle del D.Lgs. 274/00 “Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468” e precisamente l’art. 11 “Attività di indagine”, laddove si qualifica “relazione” la comunicazione della notizia di reato che va riferita con tempistica diversa da quella prevista dall’art. 347 c.p.p.:

“1.  Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria compie di propria iniziativa tutti gli atti di indagine necessari per la ricostruzione del fatto e per l’individuazione del colpevole e ne riferisce al pubblico ministero, con relazione scritta, entro il termine di quattro mesi.

2.  Se la notizia di reato risulta fondata, la polizia giudiziaria enuncia nella relazione il fatto in forma chiara e precisa, con l’indicazione degli articoli di legge che si assumono violati, e richiede l’autorizzazione a disporre la comparizione della persona sottoposta ad indagini davanti al giudice di pace. (20)

3.  Con la relazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l’ora in cui ha acquisito la notizia.”.

Per il caso che interessa la competenza in caso di reato di lesioni colpose stradali lievi è (è rimasta al) del giudice di pace, come confermato da Cass. Pen. IV, 20/12/22 n° 48214 la quale afferma che “…l’introduzione del reato di lesioni stradali di cui all’art. 590 bis cod. pen. non ha determinato alcun effetto, in punto di competenza per materia, in relazione al reato di lesioni colpose lievi commesso con inosservanza delle norme sulla circolazione stradale, che è rimasto attratto dalla competenza del giudice di pace. …”, argomentando come la L. 41/16 “Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.” “…non ha comportato alcuna modifica espressa o implicita della competenza del giudice di pace indicata dall’art. 4 D.Lgs. n. 274/2000, ma si è limitato a modificare alcune norme sostanziali e processuali (commi 3, 4, 5, 6 e 7 L. n. 41/2016) in una prospettiva di adeguamento e di coordinamento della nuova fattispecie di reato nell’ordinamento giuridico (procedibilità di ufficio, citazione diretta a giudizio, arresto in flagranza ecc.), laddove la esclusione della competenza del giudice di pace, limitatamente alla ipotesi di lesioni stradali, ha costituito una conseguenza della esclusione della procedibilità a querela (quale condizione del riconoscimento della competenza di detto ufficio ai sensi dell’art. 4 comma 1 lett. a) D.Lvo 274/2000). La competenza del giudice di pace relativamente al reato di lesioni colpose stradali non grave risulta poi implicitamente confermata dal fatto che la nuova disciplina (art. 1 L. 41/2016) ha modificato lo stesso art. 4 del T.U. sul giudice
di pace ma esclusivamente ai fini di coordinamento sistematico, eliminando dalla suddetta norma l’inciso (ormai superato a seguito della introduzione della nuova ipotesi criminosa) che escludeva la competenza del giudice di pace per le lesioni gravi e gravissime commesse da soggetto in stato di ebbrezza alcolica grave o sotto l’effetto di sostanza stupefacente (ipotesi ormai compresa nello spettro dell’art. 590 bis (commi 2, 3 e 4) cod. pen. …”.

Giovanni Paris

CONTESTAZIONE DIFFERITA DI VIOLAZIONI IN CASO DI INCIDENTE STRADALE: CASS. CIV., II, 23/09/22 N° 27980

Controlli della Municipale sulle strade. In agosto rilevati 97 incidenti -  piacenzasera.it

E’ LEGITTIMA LA CONTESTAZIONE DIFFERITA (NOTIFICAZIONE) DI VERBALE DI VIOLAZIONE IN CASO DI INCIDENTE STRADALE MOTIVATA PER L’IMPEGNO DEGLI OPERATORI INTERVENUTI NELLE OPERAZIONI DI RILIEVO E/O PER LA NECESSITA’ DI RICOSTRUZIONE SUCCESSIVA ALLE STESSE?

L’art. 200  “Contestazione e verbalizzazione delle violazioni” del Codice della Strada prevede al comma 1 che Fuori dei casi di cui all’articolo 201, comma 1-bis, la violazione, quando è possibile, deve essere immediatamente contestata tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta.”.

Quindi quella sopra riportata costituisce la regola per la contestazione delle violazioni alle norme del Codice della Starda.

L’art. 201  “Notificazione delle violazioni” del Codice della Strada dispone al comma 1 che Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall’accertamento, essere notificato all’effettivo trasgressore o, quando questi non sia stato identificato e si tratti di violazione commessa dal conducente di un veicolo a motore, munito di targa, ad uno dei soggetti indicati nell’art. 196…”, mentre al comma 1-bis sono previsti in maniera precisa e tassativa i casi in cui la contestazione immediata non è necessaria e si procede alla contestazione mediante notificazione, come, ad esempio, impossibilità di raggiungere un veicolo lanciato ad eccessiva velocità, attraversamento di un incrocio con il semaforo indicante la luce rossa, sorpasso vietato, accertamento della violazione in assenza del trasgressore e del proprietario del veicolo, accertamento di violazioni tramite apposite apparecchiature elettroniche.

Il comma 1-ter  prevede che “Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1-bis nei quali non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata.“.

Le situazioni in forza delle quali l’organo accertatore non ha avuto la possibilità di procedere alla contestazione immediata possono essere diverse e di quelle va dato conto nel verbale.

PUO’ RITENERSI VALIDA COME MOTIVAZIONE DELLA MANCATA CONTESTAZIONE IMMEDIATA IL FATTO DELL’IMPEGNO DEGLI OPERATORI INTERVENUTI PER LE OPERAZIONI DI RILIEVO E/O LA NECESSITA’ DI RICOSTRUZIONE SUCCESSIVA ALLO STESSO, PER CUI LA VIOLAZIONE E’ STATA ACCERTATA SUCCESSIVAMENTE?

La questione è stata trattata da  Cass. Civ., II, 23/09/22 n° 27980 (scarica e leggi) ritenendo legittima la contestazione differita, in quanto gli organi di polizia stradale intervenuti “…non potevano che intervenir successivamente all’incidente, come peraltro precisato nel verbale, ove i P.U. dichiaravano che la violazione era stata accertata a seguito della ricostruzione della dinamica del sinistro; la dinamica è stata ricostruita…solo a seguito delle complesse risultanze raccolte sul posto (rilievi fotoplanimetrici; posizione di quiete assunta dai veicoli, i quali hanno terminato la loro marcia nella corsia opposta a quella in cui viaggiava la ricorrente; danni riportati dai veicoli e manufatti; lesioni riportate dalla ricorrente; testimonianza del padre del conducente del veicolo coinvolto). …”.

Precedente si ritrova in Cass. Civ.,, II, 05/11/20 n° 24756 (scarica e leggi), ove in maniera precisa si rileva come “…la contestazione differita deve avvenire con la notificazione del verbale nel termine di legge, ma solo nei casi ricadenti nell’art. 201, comma 1 bis, CDS non è necessaria l’indicazione dei relativi motivi giustificativi, in quanto già insiti nella natura stessa delle violazioni (non essendo, in tal caso, consentito alcun margine di apprezzamento circa l’eventuale possibilità di effettuare la contestazione immediata). Qualora, invece, la contestazione sia stata differita per ragioni diverse da quelle elencante nelle lettere a-g, del comma 1 bis della norma già citata, occorre che il verbale contenga l’indicazione dei motivi giustificativi, date le molteplici eventualità in cui, per ragioni contingenti, sia impedito agli organi accertatori di elevare la contestazione contestualmente all’accertamento. In tal caso, l’apprezzamento del giudice verte sulla sola ragionevolezza del motivo addotto dall’amministrazione a giustificazione del proprio operato. Questa Corte ha inoltre affermato che l’indicazione, contenuta nel verbale, che la contestazione non sia stata immediata a causa della verificazione di un sinistro, costituisce una motivazione sufficiente a rendere legittima la sanzione. Non occorre che l’esposizione dei motivi sia preceduta da una rubrica esplicativa che circostanzi in modo puntuale le ragioni addotte, essendo detta motivazione già munita di un’intrinseca logica, …stante inoltre l’impossibilità di censurare, in tali frangenti, le scelte operative degli organi accertatori. …”.

Sulla possibilità di individuare la norma violata a seguito di incidente stradale e dopo la sua ricostruzione d’ufficio si legga uno stralcio, anche se datata, della CIRCOLARE MINISTERO DELL’INTERNO 300/A/47019/101/3/3/9 del 26-10-93

Giovanni Paris

MATERIALE DI STUDIO E OPERATIVO SULL’OMICIDIO STRADALE – L. 23/03/16 N° 41

La L. 23 marzo 2016 n° 41 ha introdotto la nuova disciplina dell’omicidio stradale e delle lesioni stradali innovando in modo significativo alcune disposizioni sia di carattere sostanziale che di carattere processuale.

Si propongono una serie di pubblicazioni e tesi di laurea sull’argomento.

TESI DOTT.SSA MARA BASEI – “LA SCENA DEL CRIMINE NELL’OMICIDIO STRADALE”

PUBBLICAZIONE DOTT.SSA ANTONIA MENGHINI – “L’OMICIDIO STRADALE Scelte di politica criminale e frammentazione del sistema”

TESI DOTT. NICOLA PISTILLI – “La colpa stradale Un’indagine dogmatica”

PUBBLICAZIONE DOTT. ADELMO MANNA DOTT. VITO PLANTAMURA – “I REATI DI OMICIDIO TRA TEORIA E PRASSI”

TESI DOTT. ALESSANDRO CECERE “I nuovi reati di omicidio e lesioni stradali tra vecchie questioni e nuovi scenari applicativi”

Si riportano inoltre di seguito le linee operative/guida sull’applicazione della L. 41/16 che diverse Procure hanno emanato a ridosso dell’entrata in vigore della novità normativa (elenco in ordine alfabetico).

1 PROCURA AOSTA 22/07/16     

2 PROCURA BERGAMO 19/05/16     

3 PROCURA BRESCIA 16/09/16

4 PROCURA FERMO 08/06/16

5 PROCURA FIRENZE 08/06/16     

6 PROCURA GENOVA     

7 PROCURA GROSSETO 03/06/16

8 PROCURA LECCO 07/07/16

9 PROCURA MACERATA 09/06/16     

10 PROCURA MILANO 21/04/16

11 PROCURA RIMINI 11/04/16

12 PROCURA SANTA MARIA CAPUA VETERE 05/04/16     

13 PROCURA SIENA 29/04/16

14 PROCURA SONDRIO 21/04/16     

15 PROCURA TORINO 14/06/16

16 PROCURA TRENTO 29/03/16     

17 PROCURA UDINE 31/03/16

18 PROCURA UDINE 16/06/16   

19 PROCURA VELLETRI 11/05/16    

20 PROCURA VELLETRI 06/06/16

 

Giovanni Paris

 

NOZIONE DI “INCIDENTE STRADALE”

Comportamenti da tenere quando si è coinvolti in un incidente stradale

In un articolo del novembre 2014 DEFINIZIONE DI “INCIDENTE STRADALE”  (clicca e leggi) affrontammo la questione riguardante le situazioni che configurano il verificarsi di un incidente stradale e se esiste una sua definizione normativa.

Appurato che non esiste una definizione normativa di incidente stradale, sulla base del concetto di incidente stradale della Convenzione di Vienna del 1968 e di alcune sentenze della Corte di Cassazione, potemmo affermare che:

l’incidente stradale è un evento dannoso, negativo, involontario e accidentale:

– determinato dal comportamento umano per inadeguata condotta (azione o omissione) costituente violazione di norme di comportamento,
– che avviene sulla strada, sulle sue pertinenze o su altro luogo soggetto a pubblico passaggio (strada = area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali, art. 2/1 C.d.S.) durante la circolazione stradale ,
– coinvolgendo pedoni, veicoli e animali e che turba la normale e regolare circolazione stradale ,
– determinando un evento dannoso per le cose, gli animali e le persone.

In un recente pronunciamento il Supremo Consesso Cass. Pen., Sez. VII, 24/6/2022, n° 24483 (clicca e leggi) è tornato sull’argomento confermando il concetto “ampio” di incidente stradale:

“…la nozione di incidente…ricorre certamente nel caso che lo riguarda (perdita di controllo del mezzo, urto contro il guard rail e posizionamento finale del veicolo sulla sede stradale): solo per citare un recente episodio, la Corte regolatrice, richiamando la nozione di incidente stradale ricavabile dalla Convenzione di Vienna dell’8 novembre 1968 (secondo la quale costituisce sinistro stradale “un evento verificatosi nelle vie o piazze aperte alla circolazione in cui rimangono coinvolti veicoli, esseri umani o animali fermi o in movimento e dal quale derivino lesioni a cose, animali, o a persone”), ha riconosciuto l’aggravante in un caso nel quale un motociclista aveva perso il controllo del mezzo ed era uscito di strada (Sez. 4, Sentenza n. 27211 del 21/05/2019, Granelli, Rv. 275872). La turbativa alla circolazione stradale, del resto, non significa che ciò comporti necessariamente un’interazione di qualsiasi genere tra il veicolo protagonista dell’evento ed altri veicoli, essendo sufficiente che la condotta alla guida del soggetto responsabile cagioni un’anomalia, o comunque una soluzione di continuità nel normale flusso del traffico veicolare: il che può certamente ravvisarsi anche nell’uscita di strada di un’autovettura, a nulla rilevando che quest’ultima resti o meno sulla sede stradale o si porti verso un’area ove non vi sono altri veicoli in transito. Tale aspetto é da tempo stato chiarito dalla giurisprudenza di legittimità, che ha chiarito che é sufficiente che si verifichi l’urto del veicolo contro un ostacolo ovvero la sua fuoriuscita dalla sede stradale, senza che sia necessaria la constatazione di danni a persone o cose (Sez. 4, Sentenza n. 36777 del 02/07/2015, Scudiero, Rv. 264419).”

Giovanni Paris

RILEVAZIONI ISTAT INCIDENTI STRADALI CON LESIONI A PERSONE – ANNO 2018

L’Istat rende disponibile il testo della Circolare prot. n. 0295032 del 13 febbraio 2018 (clicca e leggi) contenente i criteri da seguire per l’esecuzione della “Rilevazione degli incidenti stradali con lesioni a persone. Anno 2018”, inserita nel Programma Statistico Nazionale (IST-00142).

Si include anche Informativa prot. n. UP/0038830 del 12 gennaio 2018 (clicca e leggi) da sottoporre all’interessato ai sensi dell’art. 13 del d.lgs. n. 196/2003.

Si allega modello di rilevazione  STAT CTT/RILEVAZIONE IST-00142 INC – Edizione 2018  (clicca e scarica).

Giovanni Paris

http://www.corsidipolizialocale.it

OMICIDIO STRADALE

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E’ ALL’ESAME DEL PARLAMENTO IL DISEGNO DI LEGGE PER LA INTRODUZIONE DEL REATO DI “OMICIDIO STRADALE”, DELITTO COLLEGATO AD INCIDENTI STRADALI. IL DISEGNO DI LEGGE OLTRE AL DELITTO CITATO PREVEDE UNA SERIE DI INTERVENTI AL CODICE PENALE CON LA IPOTESI DI INTRODUZIONE ALTRESI’ DEL REATO DI “LESIONI PERSONALI STRADALI” E MODIFICHE AL CODICE DI PROCEDURA PENALE IN TEMA DI ARRESTO IN FLAGRANZA DI REATO.

IL REATO DI “OMICIDIO STRADALE” ESISTE IN ALTRI STATI EUROPEI?

LEGGIAMO LA NOTA BREVE SERVIZIO STUDI SENATO – OMICIDIO STRADALE CENNI DIRITTO COMPARATO NELLA QUALE SI RIPORTA LA DISCIPLINA IN MATERIA PREVISTA IN ALCUNI STATI EUROPEI.

GIOVANNI PARIS

http://www.corsidipolizialocale.it