IN CASO DI INCIDENTE STRADALE QUALI SONO LE CONDIZIONI NECESSARIE PER IL CONFIGURARSI DEL REATO PREVISTO DALL’ART. 189/6 C.D.S. “FUGA” E DEL REATO PREVISTO DALL’ART. 189/7 C.D.S. “MANCATA ASSISTENZA”? TALI REATI CHE NATURA HANNO E POSSONO CONCORRERE TRA LORO?
LA NORMATIVA
Art. 189 c.d.s. “Comportamento in caso di incidente”
“1. L’utente della strada, in caso di incidente comunque ricollegabile al suo comportamento, ha l’obbligo di fermarsi e di prestare l’assistenza occorrente a coloro che, eventualmente, abbiano subito danno alla persona.
OMISSIS
6. Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all’obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281,282,283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall’articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all’arresto, ai sensi dell’articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti.
7. Chiunque, nelle condizioni di cui al comma 1, non ottempera all’obbligo di prestare l’assistenza occorrente alle persone ferite, è punito con la reclusione da un anno a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo non inferiore ad un anno e sei mesi e non superiore a cinque anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI.
OMISSIS”
IL CASO
Un soggetto è stato condannato per non essersi fermato sul luogo del sinistro automobilistico, per omessa prestazione di assistenza in favore delle vittime e per lesioni colpose ai loro danni, ritenendo la sussistenza dei reati di cui all’art. 189 commi 6 e 7 c.d.s. sulla base di una valutazione complessiva in relazione alla natura e alle caratteristiche dell’urto, alle testimonianze acquisite e alla dinamica delle fasi post urto, le quali non lasciavano dubbi sul fatto che il soggetto si fosse allontanato dal luogo del sinistro per fare perdere le sue tracce, ben consapevole della portata offensiva del proprio operato.
LA SENTENZA
La sentenza della CASS. PEN., IV, 13/12/23 N° 49487 ribadisce, come affermato dalla giurisprudenza, anche risalente, della stessa Corte “…che il reato di fuga dopo un investimento e quello di mancata prestazione di assistenza occorrente configurano due fattispecie autonome e indipendenti, con diversa oggettività giuridica, essendo la prima finalizzata a garantire la identificazione dei soggetti coinvolti nell’investimento e la ricostruzione delle modalità del sinistro, mentre la seconda ad assicurare il necessario soccorso alle persone rimaste ferite, sicché è configurabile un concorso materiale tra le due ipotesi criminose…“.
Dal punto di vista della natura di questi reati “…le disposizioni di cui all’art. 189 comma 6 e 7 Cod. della Strada si pongono come reati di pericolo astratto, in quanto richiedono che la condotta dei consociati, in presenza di sinistro stradale da cui derivino lesioni alla persona offesa, si atteggi ad un obbligo di solidarietà e di intervento che ha come fulcro l’assistenza del consociato in difficoltà; si “tratta in particolare di una condotta al cui rispetto l’ordinamento è interessato a prescindere da quanto verificato in merito al fatto, a fronte della esigenza di tutela anticipata degli interessi ritenuti rilevanti dal legislatore proprio perché esonera di procedere alla valutazione in ordine alla concretezza del pericolo imponendo nell’immediato di conformarsi alla condotta prescritta”…”.
“…Ne consegue pertanto che i fatti che escludono la responsabilità del conducente devono essere accertati prima che lo stesso si allontani dal luogo del sinistro cosicché il reato è configurabile tutte le volte che questi non si fermi e si dia alla fuga…, dovendo l’investitore essersi reso conto del sinistro in base ad una obiettiva constatazione. E stato ancora affermato che nel reato di fuga previsto dall’art. 189, comma sesto, C.d.S., punito solo a titolo di dolo, l’accertamento dell’elemento psicologico va compiuto in relazione al momento in cui l’agente pone in essere la condotta e, quindi, alle circostanze dal medesimo concretamente rappresentate e percepite in quel momento, le quali devono essere univocamente indicative della sua consapevolezza di aver causato un incidente idoneo ad arrecare danno alle persone, rilevando solo in un successivo momento il definitivo accertamento delle effettive conseguenze del sinistro…, laddove nel reato di mancata prestazione di assistenza non è sufficiente che dall’incidente possano essere derivate conseguenze per le persone, occorrendo invece che un tale pericolo appaia essersi concretizzato, almeno sotto il profilo del dolo eventuale, in effettive lesioni della integrità fisica…“
Inoltre il reato previsto dall’art. 189/7 c.d.s. “…richiede che il bisogno dell’investito sia effettivo, sicché non è configurabile nel caso di assenza di lesioni o allorché altri abbia già provveduto o non risulti necessario, né utile o efficace l’ulteriore intervento dell’obbligato, ma tali circostanze non possono essere ritenute ex post, dovendo l’investitore essersene reso conto in base ad obiettiva constatazione prima del proprio allontanamento…di talché il reato in questione è ravvisabile in presenza di sinistro, ricollegabile al comportamento dell’imputato, che possieda connotazioni tali da evidenziare, in termini di immediatezza, la probabilità, ovvero solo la possibilità che dall’incidente sia derivato danno alle persone e che queste necessitino di soccorso…”.
Giovanni Paris