Month: Maggio 2023

DISTURBO DELLA QUIETE PUBBLICA E PROCEDIBILITA’ A QUERELA O D’UFFICIO?: CASS. PEN. III, 10/05/23 N° 19594

les gens à l'intérieur du bar

IL REATO DI DISTURBO DELLA QUIETE PUBBLICA EX ART. 659 C.P. CHE SI CONCRETIZZA IN MUSICA AD ALTO VOLUME PROVENIENTE DA UN LOCALE E NEGLI SCHIAMAZZI DEGLI AVVENTORI DELLO STESSO LUNGO LA VIA PUBBLICA NECESSITA AI FINI DELLA PROCEDIBILITA’ DELLA PRESENTAZIONE DELLA QUERELA O E’ PERSEGUIBILE D’UFFICIO?

La domanda si pone a seguito della modifica all’art. 659 c.p. introdotta dall’art. 3, comma 1, lett. a), D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150,  che ha introdotto il nuovo comma 3.

Leggiamo la attuale formulazione dell’art. 659 c.p. “Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”.

“Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche, ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309.

Si applica l’ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’autorità.

Nell’ipotesi prevista dal primo comma, la contravvenzione è punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto abbia ad oggetto spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici, ovvero sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.”.

Per CASS. PEN. III, 10/05/23 N° 19594 la perseguibilità di tale fatto è rimasta d’ufficio, difatti si afferma che “…il reato in contestazione non risulta interessato dalle modifiche apportate all’art. 659 c.p. dal D.Lgs. 10 ottobre 2022, n. 150 che ne prevede la procedibilità a querela di parte, salvo che il fatto abbia ad oggetto spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici, ovvero sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità: provenendo, invero, le emissioni sonore da un locale in cui si ascoltava musica, così come indicato già nell’imputazione, deve ritenersi che si verta nell’ambito dei “ritrovi”, accezione nella quale sono ricompresi nella terminologia corrente i luoghi pubblici o aperti alla frequentazione di una pluralità di persone non preventivamente determinate per intrattenersi in un comune divertimento o in una attività condivisa indipendentemente dalle modalità di svolgimento dell’incontro,…onde il reato deve ritenersi procedibile di ufficio. …”.

Giovanni Paris

MESTIERE RUMOROSO O INCOMODO, DEFINIZIONE, RAPPORTO ART. 659/2 C.P. E ART. 10/2 L. 447/95: CASS. PEN., III, 11/05/23 N° 19971

Foto gratuita il ritratto di un bell'uomo infastidito e infastidito odia i suoi vicini chiude le orecchie e guarda in alto gridando le persone al piano di sopra per spegnere la musica il compagno di stanza è troppo forte non sopporta il rumore

DOMANDE

L’ART. 659/2 C.P. PREVEDE UNA FATTISPECIE CONTRAVVENZIONALE PER CHI ESERCITA “UNA PROFESSIONE O UN MESTIERE RUMOROSO” CONTRO LE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE O LE PRESCRIZIONI DELL’AUTORITA’: QUALI SONO LE PROFESSIONI O MESTIERI RUMOROSI O INCOMODI, ESISTE UN ELENCO DI QUESTI FORMULATO DALLA LEGGE?

CHE TIPO DI RAPPORTO ESISTE TRA L’ART. 659/2 C.P. “DISTURBO DELLE OCCUPAZIONI O DEL RIPOSO DELLE PERSONE” E L’ART. 10/2 L. 447/95 “SANZIONI AMMINISTRATIVE” DELLA “LEGGE QUADRO SULL’INQUINAMENTO ACUSTICO”?

LE DISPOSIZIONI NORMATIVE

Art. 659 c.p. “Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”.

“Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche , ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309.

Si applica l’ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’autorità.

Nell’ipotesi prevista dal primo comma, la contravvenzione è punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto abbia ad oggetto spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici, ovvero sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.”.

Art. 10. L. 447/95  Legge quadro sull’inquinamento acustico “Sanzioni amministrative”.

21. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 650 del codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall’autorità competente ai sensi dell’articolo 9, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.000 euro a 20.000 euro.

2. Chiunque, nell’esercizio o nell’impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di cui all’articolo 2, comma 1, fissati ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro.

3. La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all’articolo 11 e delle disposizioni dettate in applicazione della presente legge dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 20.000 euro .

OMISSIS”

Le questioni hanno trovato oggetto di pronunciamento da parte di CASS. PEN., III, 11/05/23 N° 19971

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DEFINIZIONE DI MESTIERE RUMOROSO O INCOMODONO

NON esiste un elenco normativo di appartenenza alle suddette categorie di mestieri.

Viene affermato che “…la nozione di “professione o mestiere rumoroso” non va valutata in astratto, ma in concreto, nel senso che qualsiasi attività lavorativa può essere qualificata mestiere rumoroso, ai sensi dell’art. 659, comma 2, cod.. pen., qualora sia produttiva, per le modalità con cui si svolge e per i mezzi di cui si avvale, di rumori fastidiosi che superino la normale tollerabilità…, di tal che, deve ritenersi che, in via astratta, anche la gestione di un bar, tanto più ove accompagnata anche dallo svolgimento dell’attività di torrefazione del caffè e di fabbricazione e conservazione delle creme gelate, può rientrare nella nozione di “mestiere rumoroso”…; tuttavia, acciocchè tale attività, pur caratterizzata da una peculiare rumorosità, travalichi i confini del fatto civilmente rilevante (si veda, infatti, l’art. 844 c.c. il quale prevede la liceità delle immissioni sonore nei limiti della normale tollerabilità, valutata, peraltro, tenendo conto sia delle esigenze della produzione sia della eventuale priorità temporale di un uso produttivo del fondo immittente) è necessario che, nell’esercizio di essa, siano anche violate delle specifiche previsioni di legge ovvero delle disposizione impartite dalle Autorità competenti (si immagini il caso in cui sia consentito lo svolgimento di un’attività commerciale solo in determinati giorni ovvero in determinate ore o, comunque, sino ad una determinata ora del giorno o della notte oppure il caso in cui non sia consentita, per effetto di ordinanze locali, una particolare concentrazione in talune zone urbane di determinate tipologie di esercizi commerciali).

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RAPPORTO TRA ART. 659 C.P. E ART. 10/2 L. 447/95

La lettura più coerente del dettato di entrambe le disposizioni normative è quella per cui il secondo comma dell’art. 659 c.p. non risulterebbe abrogato dall’art. 10 della L. 447/95, ma avrebbe subito piuttosto un restringimento della sua portata, infatti rimarrebbe sottoposta alla sanzione penale ogni violazione diversa da quella riguardante la regolamentazione dell’inquinamento acustico, posta in essere dagli esercenti una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o dell’autorità (come quando , pur essendo rispettati i limiti di emissioni acustiche fissati dalla legge, l’attività si svolga in ora diversa da quella stabilita dai regolamenti vigenti in un determinato comune). 

Del caso ci occupammo in passato con l’articolo ART. 659 C.P. ED ART. 10/2 L. 447/95 “LEGGE QUADRO SULL’INQUINAMENTO ACUSTICO”.

In modo chiaro e riassuntivo viene precisato che:

“…l’esercizio di una attività o di un mestiere rumoroso, integra: A) l’illecito amministrativo di cui all’art. 10, comma 2, della L. n. 447 del 1995, qualora si verifichi esclusivamente il mero superamento dei limiti di emissione del rumore fissati dalle disposizioni normative in materia; B) il reato di cui al comma 1 dell’art. 659 c.p., qualora il mestiere o l’attività vengano svolti eccedendo dalle normali modalità di esercizio, ponendo così in essere una condotta idonea a turbare la pubblica quiete; C) il reato di cui al comma 2 dell’art. 659 c.p., qualora siano violate specifiche disposizioni di legge o prescrizioni della Autorità che regolano l’esercizio del mestiere o della attività, diverse da quelle relativa ai valori limite di emissione sonore stabiliti in applicazione dei criteri di cui alla L. n. 447 del 1995…”

Si sottolinea inoltre come sia ormai “…consolidata l’indicazione giurisprudenziale secondo la quale l’effetto di depenalizzazione e, pertanto, la degradazione a mero illecito amministrativo delle condotte comportanti immissioni sonore superiori alla normale tollerabilità, determinatosi in occasione della entrata in vigore della legga n. 447 del 1995, recante “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, si verifica esclusivamente nella ipotesi in cui le immissioni sonore, senza comportare la lesione, neppure potenziale al bene della quiete pubblica, superino, tuttavia, i limiti di emissione del rumore fissati dalle disposizioni normative in materia. …“.

Giovanni Paris

DISPOSITIVI PER PREVENIRE L’ABBANDONO DEI BAMBINI NEI VEICOLI ART. 172/1-BIS C.D.S. : CIRCOLARE MININTERNO N° 17022.U/2023 DEL 18/05/23

Salva bambini, la Camera approva l'obbligatorietà dei seggiolini  antiabbandono

L’art. 172 del Codice della Strada “Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta e sicurezza per bambini”, al comma 1-bis prevede che Il conducente dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3 immatricolati in Italia, o immatricolati all’estero e condotti da residenti in Italia, quando trasporta un bambino di età inferiore a quattro anni assicurato al sedile con il sistema di ritenuta di cui al comma 1, ha l’obbligo di utilizzare apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l’abbandono del bambino, rispondente alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.

In attuazione di tale norma è stato adottato il D.M. 2 ottobre 2019, n. 122 “Regolamento di attuazione dell’articolo 172 del Nuovo codice della strada in materia di dispositivi antiabbandono di bambini di età inferiore a quattro anni”.

Il comma 10 dell’art. 172 C.d.S. prevede che Chiunque non fa uso…del dispositivo di allarme di cui al comma 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83ad euro 332. Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso. Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI”.

Il Ministero dell’Interno con CIRCOLARE  PROT. N° 17022.U/2023 DEL 18/05/23 richiama l’attenzione sul tema della sicurezza dei bambini che viaggiano in auto.

In materia sono state emanate le seguenti circolari:

1 CIRCOLARE MININTERNO DEL 03-07-19

2 CIRCOLARE MININTERNO DEL 06-11-19

3 CIRCOLARE MININTERNO DEL 27-12-19

Giovanni Paris

 

MOTIVI MANCATA CONTESTAZIONE IMMEDIATA VERBALE C.D.S. / MANCATA INDICAZIONE NUMERO CIVICO LUOGO VIOLAZIONE: CASS. CIV., II, 17/04/23 N° 10097

municipal police - local police - traffic police - traffic checks

DOMANDE

E’ LEGGITTIMO IL VERBALE PER VIOLAZIONE A NORMA DEL C.D.S. NON CONTESTATA IMMEDIATAMENTE, MA SUCCESSIVAMENTE IN VIA DIFFERITA TRAMITE NOTIFICAZIONE, CON LA MOTIVAZIONE CHE L’AGENTE ACCERTATORE ERA IMPEGNATO A REGOLARE IL TRAFFICO?

LA MANCANZA NEL VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE AD UNA NORMA DEL C.D.S. DEL NUMERO CIVICO DELLA STRADA DOVE E’ AVVENUTA ED E’ STATA RICONTRATA LA VIOLAZIONE E’ CAUSA DI ANNULLABILITA’ DELLO STESSO?

RIFERIMENTI NORMATIVI: ARTT. 200 E 201 C.D.S. – ART. 384 REG. ESEC. C.D.S.

Le due questioni sono state affrontate da CASS. CIV., II, 17/04/23 N° 10097.

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MOTIVI CHE HANNO RESO IMPOSSIBILE LA CONTESTAZIONE IMMEDIATA

E’ pienamente legittima la giustificazione dell’omissione della contestazione immediata derivante dal fatto che l’agente accertatore fosse impegnato a regolamentare il traffico e riportata nel verbale di accertamento della violazione al Codice della strada, essendo ben possibile che gli agenti verbalizzanti, pur impegnati in altri compiti d’istituto, riescono ad individuare la violazione commessa annotando la targa del veicolo, senza però riuscire ad intercettarlo tempestivamente per contestargli l’infrazione nell’immediatezza del fatto, riservandosi perciò la possibilità di effettuare la contestazione nel termine di legge.

Risulta che “…L’art. 200 C.d.S., prevede…che la violazione deve essere immediatamente contestata al trasgressore “quando è possibile”, dovendo altrimenti procedersi alla notifica del verbale ex art. 201. Il senso della locuzione “quando è possibile” è chiarito dall’art. 384 reg. esec. c.p.c., (D.P.R. n. 495 del 1992), ove si indicano esemplificativamente alcuni casi di materiale impossibilità della contestazione immediata, tipizzandoli, senza, perciò, lasciare, in caso di loro sussistenza, alcun margine di apprezzamento in sede giudiziaria circa la possibilità di contestazione immediata, per cui la loro indicazione nel verbale di contestazione implica di per sè la giustificazione della mancata contestazione immediata, stante l’affermazione ex lege della sua impossibilità (Cass. 19902 del 2009 e Cass. n. 23222 del 2013). Per le violazioni riconducibili a tutti questi casi, perciò, non è più necessaria la contestazione immediata e, sulla scorta del disposto del nuovo comma 1 ter del medesimo art. 201…si evince che il legislatore non ha inteso imporre nemmeno l’osservanza dell’obbligo dell’esplicitazione dei relativi motivi, da ritenersi insiti – per presunzione di legge – nella natura stessa delle violazioni, risultando sufficiente procedere, nei termini prescritti, alla notificazione degli estremi dell’infrazione in modo preciso e dettagliato e con l’indicazione degli ulteriori elementi contenuti nell’art. 385 reg. esec., comma 1. Più precisamente il citato comma 1 ter, nel primo periodo, recita: “Nei casi diversi da quelli di cui al comma 1 bis nei quali non è avvenuta la contestazione immediata, il verbale notificato agli interessati deve contenere anche l’indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata…” .

Viene riconosciuto che “…l’omessa contestazione immediata dell’infrazione…è stata dovuta al fatto di essere l’accertatore “impegnato a regolare il traffico”, per cui si trovava nella materiale impossibilità di effettuare la contestazione senza interrompere il servizio. …”,

e pertanto

“…nel valutare la legittimità di un verbale con contestazione differita, il giudice, tenuto conto essenzialmente del tipo di infrazione, deve limitarsi a verificare l’indicazione di una plausibile ragione che abbia determinato il differimento (quale, nella specie, si rivela l’accertamento della violazione mentre l’agente era impegnato a regolare il traffico), senza che sussista alcun margine da parte del giudice stesso di apprezzare nel concreto le scelte organizzative compiute dall’amministrazione…”.

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ASSENZA NEL VERBALE DEL NUMERO CIVICO DELLA STRADA DOVE E’ AVVENUTA LA VIOLAZIONE

Si osserva che “…a norma dell’art. 201 del codice della strada, come ribadito dall’art. 383, comma 1, del relativo regolamento di esecuzione, il verbale di contestazione della infrazione deve contenere gli estremi dettagliati e precisi della violazione, con riguardo al “giorno, ora e località”, prescrizioni dirette a garantire l’esercizio del contraddittorio da parte del presunto contravventore, a fronte delle quali, ove sia stata indicata nel verbale la strada, è da ritenere priva di fondamento la doglianza relativa alla mancata indicazione del numero civico, non confortata dalla prova, relativa alle caratteristiche del luogo ed al sito esatto in cui il veicolo si trovava, atta ad escludere che fosse stata commessa l’infrazione. …

Sull’argomento si legga anche l’articolo OBBLIGO DI INDICAZIONE DEL NUMERO CIVICO NEL VERBALE DI ACCERTAMENTO: CASS. CIV., II, 28/12/22 N° 37851.

Giovanni Paris

CODICI PATENTI RELATIVI A LIMITAZIONI D’USO: IL CODICE 62 “GUIDA ENTRO UN RAGGIO DI…KM DAL LUOGO DI RESIDENZA DEL TITOLARE”

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CI VIENE POSTA LA SEGUENTE DOMANDA:

QUAL E’ LA CORRETTA INTERPRETAZIONE DEL CODICE UNIONALE DI LIMITAZIONE ALLA GUIDA “62 Guida entro un raggio di … km dal luogo di residenza del titolare o solo nell’ambito della città/regione”?

COSA SI INTENDE CON IL TERMINE “RESIDENZA”? SI IDENTIFICA CON LA RESIDENZA ANAGRAFICA?

La questione in effetti è molto particolare.

La patente di guida può essere rilasciata con la previsione di particolari limitazioni, di prescrizioni che possono riferirsi al conducente o al veicolo o a questioni amministrative.

Queste limitazioni sono riportate sul retro della patente di guida alla colonna 12 con dei codici numerici, il cui elenco è stato aggiornato con D.M. del 04/11/16.

Ci soccorrono per il tema trattato la CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO N° 22633 DEL 07/07/22  e la  NOTA N° 20807 DEL 27/06/22 DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE che si sono espresse sulla corretta interpretazione del codice “62”, concludendo che il riferimento al “luogo di residenza” va inteso come “luogo di abitazione”, quindi come luogo che non si identifica con la residenza anagrafica.

Si leggano con attenzione i documenti citati per comprendere l’iter logico-giuridico che ha condotto alla suddetta interpretazione.

Giovanni Paris

 

ORDINANZA DI DEMOLIZIONE, AVVIO PROCEDIMENTO, TEMPO DI ADOZIONE: CONSIGLIO DI STATO, vI, 04/05/23 N° 4537

LA EMISSIONE DI ORDINANZA DI DEMOLIZIONE PER ABUSO EDILIZIO:

  1. DEVE ESSERE PRECEDUTA DALLA COMUNICAZIONE DI AVVIO DEL PROCEDIMENTO EX ART. 7 L. 241/90?
  2. PUO’ ESSERE ADOTTATA DOPO UN PERIODO DI TEMPO ASSAI CONSIDEREVOLE DALLA REALIZZAZIONE DELL’ABUSO?

La sentenza del CONSIGLIO DI STATO, VI, 04/05/23, n° 4537 affronta tali questioni.

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AVVIO DEL PROCEDIMENTO: RISPOSTA NEGATIVA

Il supremo consesso si richiama alla giurisprudenza prevalente, la quale “…ritiene che gli atti di repressione degli abusi edilizi, come l’ordinanza di demolizione, hanno natura di atto vincolato, pertanto non devono essere preceduti dalla comunicazione di avvio del procedimento, non essendo prevista per l’amministrazione la possibilità di effettuare valutazioni di interesse pubblico relative alla conservazione del bene. L’ordine di demolizione conseguente all’accertamento della natura abusiva delle opere edilizie, come tutti i provvedimenti sanzionatori edilizi, è un atto dovuto e, in quanto tale, non deve essere preceduto dalla comunicazione di avvio del procedimento, trattandosi di una misura sanzionatoria per l’accertamento dell’inosservanza di disposizioni urbanistiche secondo un procedimento di natura vincolata precisamente tipizzato dal legislatore e rigidamente disciplinato dalla legge; pertanto, trattandosi di un atto volto a reprimere un abuso edilizio, esso sorge in virtù di un presupposto di fatto, ossia l’abuso, di cui il ricorrente deve essere ragionevolmente a conoscenza, rientrando nella propria sfera di controllo…”.

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ADOZIONE ORDINANZA DOPO MOLTO TEMPO: RISPOSTA POSITIVA

Viene ribadito che “…l’ordine di demolizione è un atto vincolato, per la cui adozione è necessaria solamente la verifica dell’abusività, non essendo richiesta una specifica motivazione circa la ricorrenza del concreto interesse pubblico alla rimozione dell’abuso… L’Amministrazione, infatti, una volta verificata la sussistenza dei manufatti abusivi, ha il dovere di adottare tale sanzioni, essendo la relativa ponderazione tra l’interesse pubblico e quello privato compiuta a monte dal Legislatore…per la legittimità dell’ordine di demolizione è sufficiente l’enunciazione dei presupposti di fatto e di diritto rilevanti ai fini della individuazione della fattispecie di illecito e dell’applicazione della corrispondente misura sanzionatoria prevista dalla legge.

Inoltre, il decorso del tempo non comporta per l’Amministrazione una motivazione ‘rinforzata’ della ingiunzione di demolizione, il quale non può incidere sull’ineludibile doverosità degli atti volti a perseguire l’illecito edilizio attraverso l’adozione della misura repressiva prescritta, dovendo escludersi che l’ordinanza di demolizione, sebbene adottata dopo un periodo di tempo assai considerevole dalla realizzazione dell’abuso, debba essere motivata anche sulla sussistenza di un interesse pubblico concreto e attuale al ripristino della legalità. Nel caso di tardiva emanazione del provvedimento di demolizione di un abuso edilizio, la mera inerzia da parte dell’Amministrazione nell’esercizio del relativo potere/dovere non determina, in alcun modo, la trasformazione di ciò che è illegittimo in legittimo: tale inerzia – di cui non si può certo dolere l’interessato che continua ad utilizzare un bene che non deve essere realizzato e che doveva essere rimosso – non può certamente radicare un affidamento di carattere legittimo in capo al proprietario dell’abuso…”.

Viene altresì ricordato come “…l’ordinamento tutela l’affidamento solo se incolpevole, mentre la realizzazione di un’opera abusiva si concretizza in una attività volontaria del responsabile contra legem, quindi non tollerabile. …”.

Giovanni Paris

SEMAFORO E SEGNALETICA ORIZZONTALE DI CANALIZZAZIONE: SENTENZE DEL TRIBUNALE DI FERMO DEL 24/02/22 N° 100 E DEL 11/04/23 N° 284

LA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE DIREZIONALE DI CORSIA DI MARCIA VA SEMPRE RISPETTATA E CIÒ ANCHE SE IL SEMAFORO POSTO ALL’INTERSEZIONE PROIETTA LUCE VERDE IN ALTRA CORSIA?

QUANDO IL VEICOLO SI È POSTO IN UNA CORSIA DI CANALIZZAZIONE SI PUÒ COMPIERE UNA MANOVRA DI “SALTO” DI CORSIA?

Sull’argomento riceviamo con piacere e pubblichiamo un articolo dell’avv. Carlo Popolizio, dirigente del Settore Affari Legali del Comune di Porto San Giorgio (FM), a commento di due recenti sentenze dei giudici di merito del Tribunale di Fermo che si pongono perfettamente in linea con l’orientamento della Corte di Cassazione.

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avv. Carlo Popolizio

“LO SCIPPO DI CORSIA…NON PUO’ RESTARE IMPUNITO –

COMMENTO A SENTENZE TRIBUNALE DI FERMO 100/22 284/23″

Le due sentenze: TRIBUNALE DI FERMO DEL 24/02/22 N° 100 E DEL 11/04/23 N° 284

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Si legga anche il precedente articolo del 31/05/22  SEGNALETICA ORIZZONTALE DI CANALIZZAZIONE E SEMAFORO

Giovanni Paris