DOMANDE
L’ART. 659/2 C.P. PREVEDE UNA FATTISPECIE CONTRAVVENZIONALE PER CHI ESERCITA “UNA PROFESSIONE O UN MESTIERE RUMOROSO” CONTRO LE DISPOSIZIONI DELLA LEGGE O LE PRESCRIZIONI DELL’AUTORITA’: QUALI SONO LE PROFESSIONI O MESTIERI RUMOROSI O INCOMODI, ESISTE UN ELENCO DI QUESTI FORMULATO DALLA LEGGE?
CHE TIPO DI RAPPORTO ESISTE TRA L’ART. 659/2 C.P. “DISTURBO DELLE OCCUPAZIONI O DEL RIPOSO DELLE PERSONE” E L’ART. 10/2 L. 447/95 “SANZIONI AMMINISTRATIVE” DELLA “LEGGE QUADRO SULL’INQUINAMENTO ACUSTICO”?
LE DISPOSIZIONI NORMATIVE
Art. 659 c.p. “Disturbo delle occupazioni o del riposo delle persone”.
“Chiunque, mediante schiamazzi o rumori, ovvero abusando di strumenti sonori o di segnalazioni acustiche , ovvero suscitando o non impedendo strepiti di animali, disturba le occupazioni o il riposo delle persone, ovvero gli spettacoli, i ritrovi o i trattenimenti pubblici, è punito con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 309.
Si applica l’ammenda da euro 103 a euro 516 a chi esercita una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o le prescrizioni dell’autorità.
Nell’ipotesi prevista dal primo comma, la contravvenzione è punibile a querela della persona offesa, salvo che il fatto abbia ad oggetto spettacoli, ritrovi o trattenimenti pubblici, ovvero sia commesso nei confronti di persona incapace, per età o per infermità.”.
Art. 10. L. 447/95 Legge quadro sull’inquinamento acustico “Sanzioni amministrative”.
21. Fatto salvo quanto previsto dall’articolo 650 del codice penale, chiunque non ottempera al provvedimento legittimamente adottato dall’autorità competente ai sensi dell’articolo 9, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 2.000 euro a 20.000 euro.
2. Chiunque, nell’esercizio o nell’impiego di una sorgente fissa o mobile di emissioni sonore, supera i valori limite di cui all’articolo 2, comma 1, fissati ai sensi dell’articolo 3, comma 1, lettera a), è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 1.000 euro a 10.000 euro.
3. La violazione dei regolamenti di esecuzione di cui all’articolo 11 e delle disposizioni dettate in applicazione della presente legge dallo Stato, dalle regioni, dalle province e dai comuni, è punita con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da 500 euro a 20.000 euro .
OMISSIS”
Le questioni hanno trovato oggetto di pronunciamento da parte di CASS. PEN., III, 11/05/23 N° 19971
DEFINIZIONE DI MESTIERE RUMOROSO O INCOMODONO
NON esiste un elenco normativo di appartenenza alle suddette categorie di mestieri.
Viene affermato che “…la nozione di “professione o mestiere rumoroso” non va valutata in astratto, ma in concreto, nel senso che qualsiasi attività lavorativa può essere qualificata mestiere rumoroso, ai sensi dell’art. 659, comma 2, cod.. pen., qualora sia produttiva, per le modalità con cui si svolge e per i mezzi di cui si avvale, di rumori fastidiosi che superino la normale tollerabilità…, di tal che, deve ritenersi che, in via astratta, anche la gestione di un bar, tanto più ove accompagnata anche dallo svolgimento dell’attività di torrefazione del caffè e di fabbricazione e conservazione delle creme gelate, può rientrare nella nozione di “mestiere rumoroso”…; tuttavia, acciocchè tale attività, pur caratterizzata da una peculiare rumorosità, travalichi i confini del fatto civilmente rilevante (si veda, infatti, l’art. 844 c.c. il quale prevede la liceità delle immissioni sonore nei limiti della normale tollerabilità, valutata, peraltro, tenendo conto sia delle esigenze della produzione sia della eventuale priorità temporale di un uso produttivo del fondo immittente) è necessario che, nell’esercizio di essa, siano anche violate delle specifiche previsioni di legge ovvero delle disposizione impartite dalle Autorità competenti (si immagini il caso in cui sia consentito lo svolgimento di un’attività commerciale solo in determinati giorni ovvero in determinate ore o, comunque, sino ad una determinata ora del giorno o della notte oppure il caso in cui non sia consentita, per effetto di ordinanze locali, una particolare concentrazione in talune zone urbane di determinate tipologie di esercizi commerciali).
RAPPORTO TRA ART. 659 C.P. E ART. 10/2 L. 447/95
La lettura più coerente del dettato di entrambe le disposizioni normative è quella per cui il secondo comma dell’art. 659 c.p. non risulterebbe abrogato dall’art. 10 della L. 447/95, ma avrebbe subito piuttosto un restringimento della sua portata, infatti rimarrebbe sottoposta alla sanzione penale ogni violazione diversa da quella riguardante la regolamentazione dell’inquinamento acustico, posta in essere dagli esercenti una professione o un mestiere rumoroso contro le disposizioni della legge o dell’autorità (come quando , pur essendo rispettati i limiti di emissioni acustiche fissati dalla legge, l’attività si svolga in ora diversa da quella stabilita dai regolamenti vigenti in un determinato comune).
Del caso ci occupammo in passato con l’articolo ART. 659 C.P. ED ART. 10/2 L. 447/95 “LEGGE QUADRO SULL’INQUINAMENTO ACUSTICO”.
In modo chiaro e riassuntivo viene precisato che:
“…l’esercizio di una attività o di un mestiere rumoroso, integra: A) l’illecito amministrativo di cui all’art. 10, comma 2, della L. n. 447 del 1995, qualora si verifichi esclusivamente il mero superamento dei limiti di emissione del rumore fissati dalle disposizioni normative in materia; B) il reato di cui al comma 1 dell’art. 659 c.p., qualora il mestiere o l’attività vengano svolti eccedendo dalle normali modalità di esercizio, ponendo così in essere una condotta idonea a turbare la pubblica quiete; C) il reato di cui al comma 2 dell’art. 659 c.p., qualora siano violate specifiche disposizioni di legge o prescrizioni della Autorità che regolano l’esercizio del mestiere o della attività, diverse da quelle relativa ai valori limite di emissione sonore stabiliti in applicazione dei criteri di cui alla L. n. 447 del 1995…”
Si sottolinea inoltre come sia ormai “…consolidata l’indicazione giurisprudenziale secondo la quale l’effetto di depenalizzazione e, pertanto, la degradazione a mero illecito amministrativo delle condotte comportanti immissioni sonore superiori alla normale tollerabilità, determinatosi in occasione della entrata in vigore della legga n. 447 del 1995, recante “Legge quadro sull’inquinamento acustico”, si verifica esclusivamente nella ipotesi in cui le immissioni sonore, senza comportare la lesione, neppure potenziale al bene della quiete pubblica, superino, tuttavia, i limiti di emissione del rumore fissati dalle disposizioni normative in materia. …“.
Giovanni Paris