PROPAGANDA ELETTORALE MEDIANTE VEICOLI PUBBLICITARI (VELE).

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E’ possibile svolgere attività di propaganda elettorale mediante veicoli pubblicitari, meglio conosciuti come “vele”? E ciò anche durante il periodo previsto per legge nel quale si applica la specifica disciplina che regola in via generale lo svolgimento delle attività di propaganda elettorale?

La disciplina normativa di riferimento è contenuta nella L. 04/04/56 n° 212 “Norme per la disciplina della propaganda elettorale.”, la quale non disciplina il caso in trattazione, ma prevede in via generale all’art. 1, comma 1, quanto segue:

“L’affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati o, nel caso di elezioni a sistema uninominale, da parte dei singoli candidati o dei partiti o dei gruppi politici cui essi appartengono, è effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati in ogni Comune.”

e, all’art. 6, comma 1, che:

“Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti. È vietato, altresì, il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di propaganda luminosa mobile.”.

In materia fondamentale è la Circolare del Ministero dell’Interno del 08/04/80 n° 1943/V (clicca e leggi) che costituisce strumento interpretativo ed operativo per gli organi di vigilanza, la quale al par. 6 prevede che “… dal momento della assegnazione degli appositi spazi per la propaganda elettorale a coloro che ne hanno titolo e fino alla chiusura delle votazioni:

  1. a) è vietata la affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dai comuni alle normali affissioni, previo pagamento dei diritti previsti al capo III del D.Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639;
  2. b) è vietata la esposizione di materiale di propaganda elettorale negli spazi di pertinenza degli interessati, di cui all’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639. Trattasi dei giornali murali, bacheche o vetrinette appartenenti a partiti o gruppi politici, associazioni sindacali o giovanili, editori di giornali o periodici, posti in luogo pubblico o esposto al pubblico.

In eccezione al predetto divieto, l’articolo 1 della legge n. 130 consente che nelle predette bacheche o vetrinette sia effettuata la affissione di quotidiani e periodici. La eccezione vale

anche per i giorni della votazione (articolo 8 della legge n. 130)

omissis

  1. c) è vietata l’affissione o l’esposizione di stampati murali od altri e di manifesti inerenti, direttamente o indirettamente, alla propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capanni, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali, ovvero su palloni o aerostati ancorati al suolo.”.

Per ciò che ci occupa il par. 22 della circolare prevede:

“L’articolo 6 della legge 212, nella nuova formulazione della legge n. 130, vieta ogni forma di propaganda luminosa mobile. La norma è intesa a proibire la propaganda elettorale eseguita su mezzi mobili con apparecchiature luminose.

Al contrario, deve ritenersi ammessa ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili.

E’ appena il caso di aggiungere che i veicoli che rechino tali mezzi di propaganda devono avere i requisiti richiesti dalle norme sulla circolazione stradale; deve poi ritenersi che, dentro i limiti delle predette norme, la sosta dei veicoli stessi deve essere ammessa.”

Pertanto la propaganda elettorale effettuata tramite un veicolo in movimento e a carattere figurativo non rientra nei divieti sopra indicati, in quanto essa da una parte non costituisce affissione e dall’altra non è né propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso, né propaganda luminosa mobile.

La legitimità di tale forma di forma di propaganda elettorale risiede però nel fatto che il veicolo sia in movimento, in caso contrario si configura la realizzazione di una forma di propaganda elettorale figurativa a carattere fisso.

Nel tempo sono stati individuati una serie di criteri, trasfusi nelle circolari delle Prefetture emanate in occasione delle consultazioni elettorali, quali la possibilità di realizzare soste di breve durata (es. soste tecniche) o l’obbligo di rimessaggio in luoghi che non consentano la visibilità dall’esterno, al fine di giudicare la trasformazione della propaganda elettorale da mobile a fissa e quindi in violazione dell’art. 6 della L. 212/56.

In merito però ai tempi di sosta di breve durata è sentita la necessità di stabilire un preciso periodo temporale massimo di sosta a cui l’organo di vigilanza possa far riferimento, evitando in tal modo valutazioni ampiamente discrezionali e il sorgere di probabili contenziosi.

Ovviamente non vi è un dato normativo a cui far riferimento, si potrebbe utilizzare il termine di 48 ore indicato nei due pareri del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18/02/08 n° 16076 e del 29/07/08 n° 62926, criterio ampiamente accolto dalla giurisprudenza, al fine di qualificare quando una attività pubblicitaria svolta attraverso un mezzo mobile si trasforma in un impianto pubblicitario fisso e quindi necessitante di specifica autorizzazione ex art. 23 Codice della Strada.

Si osserva che tale riferimento temporale è valido però solo fino al momento in cui la propaganda elettorale mediante veicolo può essere ritenuta come una qualsiasi attività pubblicitaria, perchè dal momento in cui scatta la vigenza della normativa specifica di settore sopra citata, allora la disciplina generale del Codice della Strada non può più essere applicata.

Quanto sopra trova riscontro nelle circolari/accordi con le formazioni politiche delle Prefetture emanate in occasione delle consultazioni elettorali, per alcune delle quali poi si prevedono esplicitamente tempi di sosta massimi, seppur diversificati, diversi dal termine delle 48 ore (si va da 15 minuti ad 1 ora, vedi stralcio Prefettura di Agrigento, Brescia, Fermo, Macerata, Massa-Carrara, Napoli, Pistoia – clicca e leggi), dalla loro lettura si rileva la esclusione della applicazione analogica dei suddetti pareri del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti alle “vele” di propaganda elettorale.

Giovanni Paris

http://www.corsidipolizialocale.it

 

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