Devo, purtroppo, ritornare sull’argomento della sanzionabilità o meno della presenza del ticket di pagamento scaduto nelle aree “blu” e ciò a seguito della recente pronuncia da parte del Tribunale di Treviso che ha concluso per la non sanzionabilità del comportamento.
Ebbi occasione di pubblicare sulla questione un approfondimento a cui rinvio, cliccare QUI per leggerlo.
Intendo porre un richiamo ad un esame giuridico asettico ed approfondito della normativa, perchè la soluzione prospettata dal giudice è sicuramente quella che il cittadino auspica e che lo stesso vede come sua “tutela” da vessazioni e abusi da parte delle pubbliche amministrazioni comunali che invece adottano provvedimenti sanzionatori di fronte a ticket scaduti, ma non necessariamente è quella corretta giuridicamente.
Alla sentenza è stato dato ampio risalto, ma bisogna ricordare che a livello giurisprudenziale, con esiti opposti, della questione si sono occupate:
• la Corte di Cassazione, la quale in diverse sentenze ha confermato che il comportamento in discussione costituisce violazione alle norme del C.d.S. ed ha affermato la legittimità dei provvedimenti sanzionatori opposti, si vedano:
– Cass. , II, 05/11/09 n° 23543,
– Cass., II, 04/10/11 n° 20308,
tra l’altro dichiarando chiaramente che subordinare la sosta al pagamento di una somma di denaro ai sensi dell’art. 7/1 lett. f) C.d.S. costituisce attività di “regolamentazione”.
• la Corte dei Conti Lazio del 19/09/12 n° 888 ha affermato che gli ausiliari che controllano le aree di sosta e parcheggio a pagamento non possono sanzionare solo i trasgressori totali invitando quelli con tagliando scaduto a regolarizzare il pagamento senza incorrere in sanzioni. E’ stata evidenziata l’irregolarità dell’attività di accertamento delle infrazioni. In particolare la pubblica accusa ha censurato il comportamento degli ausiliari che elevavano sanzioni stradali solo in caso di mancata esposizione del tagliando limitandosi a invitare a regolarizzare il pagamento entro 24 ore gli automobilisti muniti di ticket scaduto. Il collegio ha accolto le doglianze della procura condannando la società concessionaria per danno erariale. In pratica dal tenore dell’art. 7 del codice stradale “non è dato evincere la possibilità di una distinzione e/o una diversa graduazione delle violazioni (di ticket scaduto e di completa assenza di ticket) che consenta, ai fini sanzionatori di cui trattasi, la preventiva regolarizzazione nell’un caso e l’accertamento immediato della violazione nell’altro”. In buona sostanza rinunciare al potere-dovere sanzionatorio comporta una evidente responsabilità contabile che a parere della corte dei conti determina l’obbligo di risarcimento a favore delle casse comunali delle sanzioni non riscosse.
Sarà un caso ma sta di fatto che dopo la pubblicizzazione della sentenza del Tribunale di Treviso sono cresciuti a livello esponenziale i casi di riscontro di esposizione di ticket scaduto, denotando che il “cittadino” si adegua molto facilmente a soluzioni a lui comode con buona pace della correttezza ed evidenziando in tal modo un comportamento improntato alla mala fede.
P.S. Non ci si può lamentare degli “altri” che delinquono, abusano, ecc. quando alla prima occasione si adottano comportamenti che rivelano un medesimo modo di pensare ed agire proprio di coloro che si criticano e cioè approfittare della situazione, con comportamenti non leali e privi di senso civico.
Giovanni Paris