Month: giugno 2016

SANZIONI PER TICKET SCADUTO NEI PARCHEGGI A PAGAMENTO

TICKET SCADUTO

Devo, purtroppo, ritornare sull’argomento della sanzionabilità o meno della presenza del ticket di pagamento scaduto nelle aree “blu” e ciò a seguito della recente pronuncia da parte del Tribunale di Treviso che ha concluso per la non sanzionabilità del comportamento.

Ebbi occasione di pubblicare sulla questione un approfondimento a cui rinvio, cliccare QUI per leggerlo.

Intendo porre un richiamo ad un esame giuridico asettico ed approfondito della normativa, perchè la soluzione prospettata dal giudice è sicuramente quella che il cittadino auspica e che lo stesso vede come sua “tutela” da vessazioni e abusi da parte delle pubbliche amministrazioni comunali che invece adottano provvedimenti sanzionatori di fronte a ticket scaduti, ma non necessariamente è quella corretta giuridicamente.

Alla sentenza è stato dato ampio risalto, ma bisogna ricordare che a livello giurisprudenziale, con esiti opposti, della questione si sono occupate:

• la Corte di Cassazione, la quale in diverse sentenze ha confermato che il comportamento in discussione costituisce violazione alle norme del C.d.S. ed ha affermato la legittimità dei provvedimenti sanzionatori opposti, si vedano:

– Cass. , II, 05/11/09 n° 23543,

– Cass., II, 04/10/11 n° 20308,

tra l’altro dichiarando chiaramente che subordinare la sosta al pagamento di una somma di denaro ai sensi dell’art. 7/1 lett. f) C.d.S. costituisce attività di “regolamentazione”.

la Corte dei Conti Lazio del 19/09/12 n° 888 ha affermato che gli ausiliari che controllano le aree di sosta e parcheggio a pagamento non possono sanzionare solo i trasgressori totali invitando quelli con tagliando scaduto a regolarizzare il pagamento senza incorrere in sanzioni. E’ stata evidenziata l’irregolarità dell’attività di accertamento delle infrazioni. In particolare la pubblica accusa ha censurato il comportamento degli ausiliari che elevavano sanzioni stradali solo in caso di mancata esposizione del tagliando limitandosi a invitare a regolarizzare il pagamento entro 24 ore gli automobilisti muniti di ticket scaduto. Il collegio ha accolto le doglianze della procura condannando la società concessionaria per danno erariale. In pratica dal tenore dell’art. 7 del codice stradale “non è dato evincere la possibilità di una distinzione e/o una diversa graduazione delle violazioni (di ticket scaduto e di completa assenza di ticket) che consenta, ai fini sanzionatori di cui trattasi, la preventiva regolarizzazione nell’un caso e l’accertamento immediato della violazione nell’altro”. In buona sostanza rinunciare al potere-dovere sanzionatorio comporta una evidente responsabilità contabile che a parere della corte dei conti determina l’obbligo di risarcimento a favore delle casse comunali delle sanzioni non riscosse.

Sarà un caso ma sta di fatto che dopo la pubblicizzazione della sentenza del Tribunale di Treviso sono cresciuti a livello esponenziale i casi di riscontro di esposizione di ticket scaduto, denotando che il “cittadino” si adegua molto facilmente a soluzioni a lui comode con buona pace della correttezza ed evidenziando in tal modo un comportamento improntato alla mala fede.

P.S. Non ci si può lamentare degli “altri” che delinquono, abusano, ecc. quando alla prima occasione si adottano comportamenti che rivelano un medesimo modo di pensare ed agire proprio di coloro che si criticano e cioè approfittare della situazione, con comportamenti non leali e privi di senso civico.

Giovanni Paris

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IL REGISTRO DELLE NOTIZIE DI REATO

procura

Il registro delle notizie di reato è previsto e disciplinato dall’art. 335 c.p.p. rubricato “Registro delle notizie di reato”.

In questo registro il P.M. iscrive immediatamente ogni notizia di reato che gli perviene o che ha acquisito di propria iniziativa.

Esistono diversi modelli del registro delle notizie di reato:

  • Il modello 21, il registro delle notizie di reato a carico di persone note, quando viene individuato il nome del possibile autore del reato.
  • Il modello 44, il registro delle notizie di reato a carico di persone ignote, quando non è ancora individuata la persona alla quale possa essere addebitato il reato.
  • Il modello 21-bis, il registro delle notizie di reato per i reati attribuiti alla competenza del giudice di pace.
  • Il modello 45, il registro degli atti non costituenti notizia di reato, atti che si trovano in una situazione di “limbo” di non accertata definibilità, per i quali necessitano    che  postulano  una fase  di accertamenti   “preliminari”.
  • Il modello 46, il registro delle notizie anonime.

Si propone la lettura del seguente materiale didattico, utile anche per gli organi di polizia giudiziaria, relativo:

  • al Corso di Formazione per Assistenti Giudiziari “I REGISTRI PENALI” (scarica e leggi) della Dott.ssa Marilena Cerati Dirigente Amministrativo del Tribunale di Parma.
  • al Corso di formazione per assistente giudiziario “CORSO PENALE” (scarica e leggi) Docente Amministrativo – Uffici Requirenti : Dott.ssa Petitta Annarita Docente Amministrativo – Uffici Giudicanti : Dott.ssa Benedetti Roberta.

Giovanni Paris

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LE QUALIFICHE SOGGETTIVE NEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

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In un articolo del 05/10/14 venne trattata della differenza tra reato comune e reato proprio proponendo un approfondimento sull’argomento (per leggerlo cliccare QUI).

Segnalo la tesi di laurea dal titolo  “LE QUALIFICHE SOGGETTIVE NEI REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE” della Dott.ssa Stefania Rossi – Relatore il Prof. Gabriele Fornasari dell’Università degli Studi di Trento – Scuola di Dottorato in Studi Giuridici Comparati ed Europei.

Il lavoro esamina, tra l’altro, le definizioni normative di PUBBLICO UFFICIALE, INCARICATO DI PUBBLICO SERVIZIO, ESERCENTE UN SERVIZIO DI PUBBLICA NECESSITA’ fornite dal Codice Penale.

Certamente la lettura dello studio richiede impegno, ma utile per un approfondimento del tema trattato ed è ideale per la preparazione ad esami universitari e concorsi per Ufficiali e Comandanti.

LE QUALIFICHE SOGGETTIVE NEI REATI CONTRO LA P.A.

Giovanni Paris

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DIVIETO DI ACCESSO DI CANI IN GIARDINI E PARCHI PUBBLICI

DIVIETO ACCESSO CANI-

Il Comune può prevedere un divieto generalizzato di accesso ai cani, muniti anche di guinzaglio o museruala, in tutti i giardini e parchi pubblici cittadini?

In effetti è dato riscontrare che molti comuni hanno adottato provvedimenti in tal senso motivandoli:

  • con la considerazione che la presenza dei cani nei luoghi suddetti possa costituire un rischio di natura igienico/sanitaria per la salute dei cittadini, oltre che un problema di decoro, a causa delle deiezioni prodotte dagli animali, spesso non raccolte da chi conduce l’animale,
  • con lo scopo di maggiore tutela della sicurezza ed incolumità dei cittadini, specialmente minori, inabili e d anziani, abituali frequentatori di tali luoghi, per via di possibili aggressioni.

Tali provvedimenti, anche se partono da ragionevoli intendimenti, sono legittimi?

La questione è stata affrontata in diverse occasioni dagli organi di giustizia amministrativa con declaratoria di illegittimità dei provvedimenti impugnati, da ultimo si segnala la decisione del TAR LAZIO, SEZ. II BIS,DEL 17-05-16 N° 5836 (scarica e leggi)

Vediamo quali sono state nel tempo alcune sentenze emesse in proposito e le motivazioni a fondamento delle stesse.

TAR Piemonte del 18/05/12 n° 593

L’organo giurisdizionale dichiara la illegittimità del provvedimento impugnato per eccesso di potere determinato da carenza di adeguata istruttoria, non essendovi dati o accertamenti medico-veterinari che supportino la decisione di vietare l’accesso dei cani nelle aree verdi, pertanto invece di porre tale divieto andrebbe potenziato il servizio di controllo da parte della Polizia Municipale per sanzionare coloro che non adempiono all’obbligo di condurre il cane al guinzaglio o con la museruola (come previsto dall’art. 83 del D.P.R. 320/54 “Regolamento di Polizia Veterinaria”, che impone appunto di condurre i cani, quando si trovano nelle vie o in altri luoghi pubblici, con idonea museruola o con guinzaglio) o all’obbligo di rimuovere le deiezioni dell’animale.

TAR Sardegna del 30/11/12 n° 1080

L’organo giurisdizionale dichiara la illegittimità del provvedimento impugnato, emesso sotto la forma della ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. 267/00, in quanto manca la dimostrazione di un pericolo effettivo che minacci la sanità e l’igiene pubblica derivante da una situazione eccezionale ed imprevedibile, che deve fondare l’adozione di un provvedimento del genere, a cui non sia possibile far fronte con i mezzi ordinari previsti dall’ordinamento, concludendo che se il rischio per la cittadinanza è relativo alla mancata raccolta delle deiezioni dei cani, esso si risolve con la irrogazione delle sanzioni previste nei confronti dei trasgressori e non vietando indiscriminatamente l’ingresso dei cani nelle aree verdi.

TAR Puglia del 28/03/13 n° 732

TAR Basilicata del 17/10/13 n° 611

Gli organi giurisdizionali dichiarano la illegittimità dei provvedimenti impugnati, emessi sotto la forma della ordinanza contingibile ed urgente ai sensi dell’art. 50 del D. Lgs. 267/00, in quanto eccessivamente limitativi della libertà di circolazione delle persone e perchè la tutela dell’igiene e sanità pubblica è raggiungibile obbligando coloro che accompagnano i cani nei giardini e parchi pubblici di dotarsi di strumenti idonei per rimuovere le deiezioni dell’animale, sproporzionato ed eccessivo è il divieto assoluto di ingresso.

Vediamo quali sono state le motivazioni a fondamento dell’ultima sentenza emessa sull’argomento.

Tar Lazio del 17/05/16 n° 5836

L’organo di giustizia amministrativa aderisce al costante consolidato e non contrastato orientamento giurisprudenziale formatosi su fattispecie analoghe richiamandosi a: T.A.R. Potenza, 17 ottobre 2013, n. 611; T.A.R. Reggio Calabria, 28 maggio 2014, n. 225; T.A.R. Milano, 22 ottobre 2013 n. 2431; T.A.R. Sardegna, 27 febbraio 2016 n, 128; T.A.R. Venezia, 12 aprile 2012, n. 502.

Si osserva che sono meritevoli le ragioni di tutela dei cittadini in considerazione della circostanza che i cani vengono spesso lasciati senza guinzaglio e non ne vengono raccolte le deiezioni, ma il provvedimento risulta essere eccessivamente limitativo della libertà di circolazione delle persone ed è comunque posto in violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità, atteso che lo scopo perseguito dall’Ente locale di mantenere il decoro e l’igiene pubblica, nonché la sicurezza dei cittadini, può essere soddisfatto attraverso l’attivazione dei mezzi di controllo e di sanzione rispetto all’obbligo per gli accompagnatori o i custodi di cani di rimuovere le eventuali deiezioni con appositi strumenti e di condurli in aree pubbliche con idonee modalità di custodia (guinzaglio o museruola) trattandosi di obblighi imposti dalla disciplina generale statale, cosicchè il Sindaco può fronteggiare comportamenti incivili da parte dei conduttori di cani, al fine di prevenire le negative conseguenze di tali condotte, con l’esercizio degli ordinari poteri di prevenzione, vigilanza, controllo e sanzionatori di cui dispone l’Amministrazione.

Giovanni Paris

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DIVIETO DI FUMO IN AUTO – MATERIALE DI STUDIO ED OPERATIVO

DIVIETO FUMO

Il D. Lgs. n° 6 del 12-01-16 (scarica e leggi) recepisce la Direttiva europea 2014/40/UE sul ravvicinamento delle disposizioni legislative, regolamentari e amministrative degli Stati membri relative alla lavorazione, alla presentazione e alla vendita dei prodotti del tabacco e dei prodotti correlati.

La Direttiva 2014/40/UE abroga la Direttiva 2001/37/CE che è stata recepita con D. Lgs. n° 184 del 24/06/03, ora abrogato dal D. Lgs. 6/16.

Il provvedimento prevede diverse novità e tra queste il divieto di fumo in autoveicoli in presenza di minori e donne in gravidanza, previsto dall’art. 24/2 attraverso la introduzione del comma 1-ter all’art. 51 della L. 3/03 “Tutela della salute dei non fumatori”, disposizione normativa che ha esteso il divieto di fumo a tutti i locali chiusi (compresi i luoghi di lavoro privati o non aperti al pubblico, gli esercizi commerciali e di ristorazione, i luoghi di svago, palestre, centri sportivi), con le sole eccezioni dei locali riservati ai fumatori e degli ambiti strettamente privati (abitazioni civili).

A commento e al fine di fornire indicazioni interpretative e attuative dei divieti conseguenti all’entrata in vigore del D. Lgs. 6/16 sono state emanate:

Si segnala sull’argomento:

  • l’approfondimento normativo ed operativo “DIVIETO DI FUMO IN AUTO” (scarica e leggi) del Brig. RICCA Mario – Comandante int. Capo Equipaggio Aliquota Radiomobile della Compagnia Carabinieri S. Angelo dei Lombardi (AV);
  • materiale didattico “LEGGE ANTI FUMO” (scarica e leggi) relativo alla formazione degli addetti al controllo dei divieti previsti dalla L. 3/03 realizzato dal Cap. Paolo Befera del Comando Provinciale di L’aquila- Regione Carabinieri Abruzzo.

Giovanni Paris

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LINEE GUIDA DELLE PROCURE SU ESTINZIONE REATI AMBIENTALI EX ARTT. 318-BIS/318-OCTIES D.LGS. 152/06 – PARTE TERZA

FORESTALE E GDF

La L. 68/15 “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente” ha introdotto nel D.Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale” gli articoli da 318-bis a 318-octies (scarica e leggi).

Le nuove disposizioni hanno posto problemi interpretativi e fatto sorgere la necessità di specifiche indicazioni per la loro applicazione.

Per tali motivi diverse Procure della Repubblica hanno emanato in proposito dettagliate linee guida ed indirizzi operativi (alcune prevedendo e allegando specifica modulistica).

Concludiamo la pubblicazione delle suddette indicazioni, la prima e la seconda sono avvenute in due articoli del 05 e 08/06/16, secondo l’ordine alfabetico delle Procure emittenti (la data indica il giorno della loro emissione).

TERZA PARTE

PROCURA ROMA 12-10-15

PROCURA SANTA MARIA CAPUA VETERE 13-11-15

PROCURA SAVONA 23-11-15

PROCURA SAVONA VERBALE RIUNIONE 30-07-2015

PROCURA SIENA 26-06-15

PROCURA TRENTO 04-06-15

PROCURA TRIESTE 01-03-16

PROCURA UDINE 23-10-15

PROCURA VELLETRI 15-09-15

PROCURA VERBANIA 15-07-15

PROCURA VERCELLI 10-08-15

PROCURA VIBO VALENTIA 24-11-15

ORGANI DI P.G. A COMPETENZA “SPECIFICA” O “LIMITATA”

polizia_giudiziaria

Sono diverse le classificazioni esistenti e riguardanti gli organi/soggetti di polizia giudiziaria.

Una di queste è relativa alla competenza ed abbiamo la distinzione in organi/soggetti a competenza: 

GENERALE                                   

Soggetti che svolgono funzioni di p.g. con potere di intervento riconosciuto in via generale (tutti i reati) (art. 57/1 e 2 c.p.p.).

Gli appartenenti alla Polizia Municipale e alla Polizia Provinciale sono soggetti di p.g. a competenza generale.

SPECIFICA O LIMITATA

Soggetti ai quali le leggi assegnano le funzioni di p.g. nei limiti del servizio a cui sono destinati e secondo le relative attribuzioni (specifici reati) (art. 57/3 c.p.p) (Vigili del Fuoco, verificatori pesi e misure, funzionari ANAS, funzionari IMCTC, ispettori ASL, ispettori doganali, ecc).

VIGILI DEL FUOCO

Tra gli organi a competenza specifica o limitata vi sono gli appartenenti al Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco che hanno specifica competenza, ad esempio, in materia riguardante gli incendi.

Tutti i soggetti che svolgono funzioni di p.g. ovviamente al di là della loro competenza generale o specifica quando agiscono lo fanno applicando le norme del c.p.p. relative alla attività di p.g., quindi la normativa da rispettare, i principi che guidano l’attività di p.g. e le metodologie da osservare sono i medesimi, qualsiasi sia il tipo di reato commesso, specialistico o meno.

Riguardo le funzioni di p.g. svolte dal Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco segnalo ed allego utile materiale didattico sulla attività di p.g. (accompagnato da modelli di verbale) del Comando Provinciale del Vigili del Fuoco di Ascoli Piceno realizzato dal Comandante Ing. Mauro Malizia.

L’ATTIVITA’ DI P.G. NEI VIGILI DEL FUOCO – SLIDES

L’ATTIVITA’ DI P.G. NEI VIGILI DEL FUOCO – DISPENSA

Giovanni Paris

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MATERIALE DI STUDIO DALLA CAMERA PENALE DI PESCARA

CAMERA PENALE PESCARA

Materiale di studio tratto dal XIII Corso Di Formazione e Aggiornamento Professionale del Penalista organizzato dalla Scuola Territoriale di Formazione dell’Avvocato Penalista costituita dalla Camera Penale di Pescara, d’intesa con la Fondazione “Forum Aterni” dell’Ordine Forense di Pescara.

LA COLPA – RELATORE FILOMENA MANCINELLI

LE MISURE PRECAUTELARI. ARRESTO E FERMO – RELATORE FEDERICO SQUARTECCHIA

RICERCA DELLA PROVA E MEZZI DI PROVA – RELATORE VINCENZO DI GIROLAMO

Giovanni Paris

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I.V.ASS. E COPERTURA ASSICURATIVA

IVASS

VALE PIU’ LA “CARTA” CHE L'”INFORMATICA”

L’I.V.ASS. – ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLE ASSICURAZIONI con la circolare N° 111471 del 01-06-16 (scarica e leggi) afferma che ai fini della verifica della copertura assicurativa dei veicoli a motore circolanti vale il “…principio di prevalenza delle risultanze cartacee rispetto a quelle della banca dati, …”

L’ente osserva che “…la banca dati delle coperture risulta essere alimentata massivamente da parte delle imprese di assicurazione e purtuttavia è possibile che possano verificarsi ritardi nella alimentazione o disfunzioni sul caricamento dei dati. …”

Per quanto sopra si sottolinea “…l’opportunità di articolare i controlli secondo lo schema operativo insito nelle disposizioni vigenti, a partire dalla verifica del possesso a bordo del veicolo della documentazione prevista dalla legge (Certificato di assicurazione). Qualora la documentazione esibita non sia suffragata dalla corrispondente annotazione presente nel portale dell’Automobilista, prima di procedere al sequestro del veicolo è opportuno invitare il proprietario del veicolo a fornire prova dell’esistenza della polizza. Solo all’esito della verifica presso la Compagnia intestataria del contratto esibito, procedere al sequestro del veicolo ove non risulti coperto da assicurazione. …”.

Giovanni Paris

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REALIZZAZIONE DI RETE METALLICA

RETE METALLICA

Quale titolo edilizio bisogna ottenere o adempimento bisogna compiere per la realizzazione di una recinzione in rete metallica sorretta da pali?

Si veda il recente pronunciamento del TAR MARCHE, 21-05-16 n° 325 (scarica e leggi), con il quale l’organo giudicante dichiarato illegittima l’ordinanza di demolizione motivata sul presupposto dell’assenza di una DIA e ha ritenuto che la realizzazione di una recinzione metallica di un terreno privato costituisce attività di edilizia libera in quanto manifestazione del diritto di proprietà.

Giovanni Paris

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LINEE GUIDA DELLE PROCURE SU ESTINZIONE REATI AMBIENTALI EX ARTT. 318-BIS/318-OCTIES D.LGS. 152/06 – PARTE SECONDA

NOE

La L. 68/15 “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente” ha introdotto nel D.Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale” gli articoli da 318-bis a 318-octies (scarica e leggi).

Le nuove disposizioni hanno posto problemi interpretativi e fatto sorgere la necessità di specifiche indicazioni per la loro applicazione.

Per tali motivi diverse Procure della Repubblica hanno emanato in proposito dettagliate linee guida ed indirizzi operativi (alcune prevedendo e allegando specifica modulistica).

Proseguiamo la pubblicazione delle suddette indicazioni, la prima è avvenuta nell’ambito di un articolo del 05/06/16, secondo l’ordine alfabetico delle Procure emittenti (la data indica il giorno della loro emissione).

La pubblicazione completa avverrà in tre parti.

SECONDA PARTE

PROCURA GROSSETO 22-12-15

PROCURA IMPERIA 30-11-15

PROCURA IVREA 27-11-15

PROCURA LA SPEZIA 19-10-15

PROCURA LIVORNO 20-07-15

PROCURA MILANO 09-07-15

PROCURA MODENA 19-10-15

PROCURA NAPOLI 16-12-15

PROCURA PISA 19-10-15

PROCURA RAVENNA 15-01-16

PROCURA RIETI 03-09-15

PROCURA RIETI MODELLO VERBALE

Giovanni Paris

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COMPETENZA ALLA EMISSIONE DI ORDINANZA SANZIONATORIA

poliziamunicipale

Nel caso di violazione amministrativa in materia per la quale è devoluta la competenza sanzionatoria al Comune qual è l’organo comunale competente a conoscere della stessa e quindi ad emettere il provvedimento sanzionatorio, cioè l’ordinanza ingiunzione o, in caso di verifica negativa, di archiviazione?

Le diverse più datate normative nazionali facevano riferimento al Sindaco come autorità competente nel senso sopra indicato (si veda per esempio l’art. 22 del D.Lgs. 114/98 in materia di commercio).

Ora, tutte le disposizioni che disponevano in tal senso devono ritenersi implicitamente abrogate dal D.Lgs. 267/2000, l’art.107/1 del decreto suddetto prevede che i poteri di indirizzo e controllo appartengono agli organi di governo dell’ente, mentre i compiti gestionali sono attribuiti ai dirigenti e tra questi compiti gestionali vi rientra certamente la competenza ad irrogare sanzioni amministrative.

Quindi la competenza in materia è di un organo burocratico comunale, ma quale?

Istintivamente viene da individuarlo nella figura apicale appartenente alla Polizia Municipale/Locale, quindi nel Comandante il Corpo o nel Responsabile del Servizio.

E’ corretta tale individuazione? La risposta in effetti non è scontata.

Bisogna registrare due linee di pensiero:

  • la prima indica come competente la figura apicale appartenente alla Polizia Municipale/Locale e ciò per via della specifica competenza/conoscenza della materia sanzionatoria.

Tale tesi viene però criticata perchè la figura apicale appartenente alla Polizia Municipale/Locale in alcuni casi si troverebbe a conoscere di provvedimenti sanzionatori emessi da appartenenti alla stessa struttura che essa dirige, financo a dover decidere su situazioni che lo hanno visto esso stesso quale agente accertatore e soggetto che ha redatto il verbale di accertamento di violazione, con conseguenti critiche sul venir meno della caratteristica della “imparzialità” ed “indipendenza” che dovrebbe guidare un organo che si occupa di “sentenziare” se una violazione è stata commessa o meno e pronunciarsi anche su eventuali scritti difensivi presentati.

  • la seconda indica come competente la figura apicale appartenente al Settore o Servizio comunale che tratta della materia oggetto del provvedimento sanzionatorio, per capirci se l’infrazione a cui si riferisce il verbale di accertamento riguarda la materia commercio la competenza è dell’organo burocratico comunale che tratta della materia commercio, così per l’edilizia, ecc. .

Tale tesi se per certi aspetti potrebbe ritenersi condivisibile, per altra parte pone delle difficoltà pratiche perchè la competenza/conoscenza della materia sanzionatoria non appartiene a tutti gli organi burocratici comunali.

Registriamo sull’argomento il pronunciamento del Tribunale di Firenze che con sentenza n° 1870/16 ha concluso per la legittimità dell’ordinanza ingiunzione emessa dal Comandante della Polizia Municipale, affermando che “….nessun contrasto con l’art. 97 della Costituzione appare configurabile in quanto la dedotta terzietà dell’organo non è richiesta nei casi di richieste di riesame di atti in sede di autotutela. La terzietà è richiesta semmai nel caso di ricorsi giurisdizionali mentre nel caso dell’esercizio del potere sanzionatorio della P.A. l’autorità che rileva l’infrazione ben può essere la stessa chiamata ad esaminare le difese del trasgressore prima di emettere definitivamente la sanzione. …”

Giovanni Paris

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LINEE GUIDA DELLE PROCURE SU ESTINZIONE REATI AMBIENTALI EX ARTT. 318-BIS/318-OCTIES D.LGS. 152/06 – PARTE PRIMA

ambiente

La L. 68/15 “Disposizioni in materia di delitti contro l’ambiente” ha introdotto nel D.Lgs. 152/06 “Norme in materia ambientale” gli articoli da 318-bis a 318-octies (scarica e leggi).

Con tali nuove disposizioni il legislatore ha previsto per le contravvenzioni in materia ambientale contemplate dal D.Lgs 152/06 che non hanno cagionato danno o pericolo concreto ed attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette, una speciale causa di estinzione del reato, a condizione che il responsabile dell’illecito penale adempia alle prescrizioni imposte dall’organo di vigilanza o dalla polizia giudiziaria e effettui il pagamento di una sanzione pecuniaria amministrativa sostitutiva dell’ammenda prevista per la contravvenzione.

In costanza degli elementi sopra indicati si viene a “sanare” il comportamento illecito e si evita il procedimento penale.

Il compito in materia che deve svolgere la polizia giudiziaria risulta delicato e pretende particolare e specifica professionalità:

  • nella valutazione se il fatto reato non abbia cagionato danno o pericolo concreto ed attuale di danno alle risorse ambientali, urbanistiche o paesaggistiche protette,
  • nell’impartire al contravventore un’apposita prescrizione, anche se con il supporto dell’ente specializzato competente nella materia trattata,
  • nella verifica se la violazione è stata eliminata secondo le modalità e nel termine indicati dalla prescrizione.

Le nuove disposizioni hanno posto problemi interpretativi e fatto sorgere la necessità di specifiche indicazioni per la loro applicazione.

Per tali motivi diverse Procure della Repubblica hanno emanato in proposito dettagliate linee guida ed indirizzi operativi (alcune prevedendo e allegando specifica modulistica).

Vengono di seguito riportate le suddette indicazioni con una pubblicazione delle stesse secondo l’ordine alfabetico delle Procure emittenti (la data indica il giorno della loro emissione).

La pubblicazione completa avverrà in tre parti.

PRIMA PARTE

PROCURA ALESSANDRIA 06-07-15

PROCURA ASTI 01-09-15

PROCURA AREZZO 30-10-15

PROCURA CIVITAVECCHIA 23-09-16

PROCURA FIRENZE 11-12-15

PROCURA FIRENZE 17-09-15

PROCURA FOGGIA 21-10-15

PROCURA FOGGIA 23-02-16

PROCURA FROSINONE 23-07-15

PROCURA GENOVA 02-10-15

PROCURA GENOVA ALLEGATO 02-10-15

PROCURA GORIZIA 28-01-16

 

AVVISO A INDAGATO DI ASSISTENZA DIFENSORE PER PRELIEVO EMATICO

blood sample

L’art 186/5 del Codice della Strada prevede che “Per i conducenti coinvolti in incidenti stradali e sottoposti alle cure mediche, l’accertamento del tasso alcoolemico viene effettuato, su richiesta degli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, da parte delle strutture sanitarie di base o di quelle accreditate o comunque a tali fini equiparate. Le strutture sanitarie rilasciano agli organi di Polizia stradale la relativa certificazione, estesa alla prognosi delle lesioni accertate, assicurando il rispetto della riservatezza dei dati in base alle vigenti disposizioni di legge. …..”

Anche in questo caso però è necessario procedere ai sensi dell’art. 114 Disp. Att. c.p.p. a dare avviso all’indagato della facoltà di farsi assistere da un difensore di fiducia, pena la inutilizzabilità del risultato delle analisi.

Lo ha ribadito la Corte di Cassazione, Sez. IV., con sentenza del 30/05/16 n° 22711 (scarica e leggi).

Giovanni Paris

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