Segnaletica stradale

RIPETIZIONE SEGNALI DI PRESCRIZIONE DOPO OGNI INTERSEZIONE: CONSIGLIO DI STATO, V, 15/03/24 N° 2530

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LUNGO UNA STRADA INTERESSATA DA UNA PRESCRIZIONE DI DIVIETO, OBBLIGO O LIMITAZIONE I RELATIVI SEGNALI DEVONO ESSERE RIPETUTI DOPO OGNI INTERSEZIONE?

LA NORMATIVA

Art. 104 reg. esec. c.d.s. “Disposizioni generali sui segnali di prescrizione”

OMISSIS

2.  Lungo il tratto stradale interessato da una prescrizione i segnali di divieto e di obbligo, nonché quelli di diritto di precedenza, devono essere ripetuti dopo ogni intersezione. Tale obbligo non sussiste per i segnali a validità zonale.

OMISSIS

LA SENTENZA

Il caso trattato dall’organo di giustizia amministrativa non ha avuto ad oggetto un provvedimento sanzionatorio derivante da segnali prescrittivi, ma una situazione per la quale comunque era necessario accertare la presenza della segnaletica stradadale, perchè questo riverberava effetti su altro tipo di provvedimento amministrativo.

Il CONSIGLIO DI STATO, V, 15/03/24 N° 2530, in relazione alla presenza della necessaria segnaletica stradale afferma che il “…divieto non risulta essere stato comunque “ripetuto”, dopo la precedente intersezione stradale, secondo quanto stabilito dall’art. 39 del codice della strada e in particolare del suo regolamento di attuazione il cui art. 104, comma 2, così stabilisce: “Lungo il tratto stradale interessato da una prescrizione i segnali di divieto e di obbligo, nonché quelli di diritto di precedenza, devono essere ripetuti dopo ogni intersezione”. In altre parole i segnali di divieto, dopo ogni incrocio stradale, debbono essere ricollocati ove si intenda confermare una simile prescrizione, pena la loro inopponibilità. Nel caso di specie tali segnali di divieto di fermata non risultano ricollocati, né l’amministrazione dimostra il contrario. Dunque il segnale di divieto non risulta essere validamente presente…”.

APPROFONDIMENTO

Si legga anche il seguente APPROFONDIMENTO nel quale si trattano anche i casi in cui non si applica il dispositivo dell’art. 104/2 reg. esec. c.d.s. per i segnali zonali.

Giovanni Paris

DECRETO MINISTERIALE SU MODALITA’ DI COLLOCAZIONE E USO AUTOVELOX

Autovelox, la sentenza che cambia tutto: quando la multa può essere  annullata

Bozza del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Interno, relativo alle modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all’articolo 142 del c.d.s.

TESTO DEL DECRETO “AUTOVELOX” CON ALLEGATI

Ed il parere di Anci con osservazioni e perplessità.

PARERE ANCI DECRETO “AUTOVELOX”

Giovanni Paris

DIMENSIONE DEGLI STALLI DI SOSTA: PARAGRAFO 3.4.7 DEL D.M. 6792/01 E PARERE MINISTERO TRASPORTI DEL 25/06/09 N° 65235

Stalli di sosta a spina di pesce in via Industriale | Sicilians

IL CODICE DELLA STRADA PREVEDE LE DIMENSIONI CHE DEVONO AVERE GLI STALLI DI SOSTA?

LA NORMATIVA

Art. 40  c.d.s. “Segnali orizzontali”

“1.  I segnali orizzontali, tracciati sulla strada, servono per regolare la circolazione, per guidare gli utenti e per fornire prescrizioni od utili indicazioni per particolari comportamenti da seguire.

2.  I segnali orizzontali si dividono in:

OMISSIS

f)  strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta riservata;
OMISSIS
.
Art. 149  reg. esec. c.d.s. “Strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta riservata”

“1.  La delimitazione degli stalli di sosta è effettuata mediante il tracciamento sulla pavimentazione di strisce della larghezza di 12 cm formanti un rettangolo, oppure con strisce di delimitazione ad L o a T, indicanti l’inizio, la fine o la suddivisione degli stalli entro i quali dovrà essere parcheggiato il veicolo.

2.  La delimitazione degli stalli di sosta mediante strisce (fig. II.444) è obbligatoria ovunque gli stalli siano disposti a spina (con inclinazione di 45° rispetto all’asse della corsia adiacente agli stalli) ed a pettine (con inclinazione di 90° rispetto all’asse della corsia adiacente agli stalli); è consigliata quando gli stalli sono disposti longitudinalmente (parallelamente all’asse della corsia adiacente agli stalli).

OMISSIS

IL CODICE DELLA STRADA ED IL SUO REGOLAMENTO NON PREVEDONO SPECIFICHE DISPOSIZIONI SULLE DIMENSIONI CHE DEVONO AVERE GLI STALLI DI SOSTA.

IL MINISTERO

E’ il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che al PARAGRAFO 3.4.7 “REGOLAZIONE DELLA SOSTA” DEL D.M. 05/11/01 N° 6792 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade” indica le dimensioni degli stalli di sosta.

Inoltre con il parere del 25/06/09 n° 0065235, espresso a risposta ad una istanza inoltrata dall’asssociazione “Coordinamento Nazionale dei Camperisti”, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha affrontato ampiamente il tema della sosta, del parcheggio e della relativa segnaletica stradale e ha trattato anche la questione delle dimensioni degli stalli di sosta.

Il Ministero in proposito scrive che “…Le prescrizioni normative riguardo le dimensioni minime degli stalli di sosta si rinvengono nell’allegato tecnico al D.M. Infrastrutture e Trasporti 5 novembre 2001, n. 6792, recante norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade, che al paragrafo 3.4.7 così dispone: Gli stalli devono essere delimitati con segnaletica orizzontale; la profondità della fascia stradale da loro occupata è di 2,00 m per la sosta longitudinale, di 4,80 m per la sosta inclinata a 45° e di 5,00 m per quella perpendicolare al bordo della carreggiata. La larghezza del singolo stallo è di 2,00 m (eccezionalmente di 1,80 m per la sosta longitudinale, con una lunghezza occupata di 5,00 m; è di 2,30 m. per la sosta trasversale.

Nell’applicare la normativa in questione è opportuno tenere in considerazione che le misure di cui trattasi sono indicate come misure minime. Nel caso specifico degli stalli di sosta longitudinali lungo le strade, al fine di consentire la possibilità di sosta a tutti i veicoli e di ottimizzare le superfici di parcamento disponibili, senza incorrere in probabili vizi di legittimità del relativo provvedimento amministrativo, in special modo per eccesso di potere, si ritiene necessario realizzare stalli di sosta delimitati unicamente per larghezza, in modo che tutti, a prescindere dal veicolo che utilizzano possono fruire dell’area di sosta. Nel caso di stalli di sosta inclinati o perpendicolari alla corsia di marcia, è invece auspicabile adottare una profondità degli stessi coerente con la possibilità di garantire la sosta alle tipologie di veicoli cui si intende consentirla.

Infatti è impregiudicata la facoltà per l’ente proprietario della strada di limitare la sosta a determinate categorie di veicoli qualora le caratteristiche della strada, le condizioni di traffico, ed altre motivate esigenze lo rendano opportuno e necessario. …”.

Giovanni Paris

STALLO CARICO E SCARICO PER FARMACIA: PARERE MINISTERO TRASPORTI DEL 11/10/11 N° 5014

I posteggi per carico e scarico merci diventano “a tempo” La Nuova Sardegna

Un comune ha formulato il seguente quesito:

E’ POSSIBILE LA REALIZZAZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA PER CARICO E SCARICO DESTINATO AI CLIENTI DI UNA FARMACIA?

LA NORMATIVA

Art. 7  c.d.s. “Regolamentazione della circolazione nei centri abitati”

“1.  Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:

OMISSIS

d)  riservare limitati spazi alla sosta, a carattere permanente o temporaneo, ovvero anche solo per determinati periodi, giorni e orari:

OMISSIS
.
5)   dei veicoli per il carico e lo scarico delle merci nelle ore stabilite;
.
OMISSIS”
.
IL PARERE MINISTERIALE

.

Si segnala che della particolare questione il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si era già espresso con il risalente PARERE DEL 11/10/11 N° 5014 con cui si afferma che non può essere prevista la istituzione di uno stallo di carico e scarico con le finalità suddette in quanto non soddisfa un pubblico interesse, ma solo le esigenze particolari della clientela di un esercizio commerciale.

Giovanni Paris

PARERE DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DEL 11/01/24 N° 2

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Il garante per la Protezione dei dati Personali ha emesso il parere sullo schema di decreto del MIT, di concerto con il Ministro dell’interno, relativo alle modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all’articolo 142 del codice della strada.

PARERE DEL GARANTE DEL 11/01/24 N° 2

Giovanni Paris

PROTRAZIONE DI VIOLAZIONI PER MANCATO RISPETTO DISCO ORARIO O PER MANCATO PAGAMENTO TICKET: CASS. CIV., II, 15/02/24 N° 4187

Parcheggi a pagamento a Oria: servizio sospeso, ma segnaletica "ingannevole"

IN CASO DI SOSTA IN ZONA A “DISCO ORARIO” O IN ZONA A PAGAMENTO, RISPETTIVAMENTE CON SUPERAMENTO DELL’ORARIO DI SOSTA PREVISTO O PER IL QUALE E’ STATA CORRISPOSTA LA TARIFFA, SI PUO’ ELEVARE VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE PER OGNI “PERIODO” TEMPORALE PREVISTO DAL DISCO ORARIO O DALLA SOSTA A PAGAMENTO? CIOE’ E’ POSSIBILE COMMINARE UNA SANZIONE PER OGNI FRAZIONE TEMPORALE DI SOSTA OLTRE L’ORARIO CONSENTITO?

IN CASO DI AVVENUTA ISTITUZIONE DI AREE DI SOSTA A PAGAMENTO CON ORDINANZA AI SENSI DELL’ART. 4/1 LETT. A) DEL CODICE DELLA STRADA DEL 1959, TALE ORDINANZA DEVE CONSIDERARSI ABROGATA IN CONSIDERAZIONE DEL NUOVO PROCEDIMENTO DI ISTITUZIONE PREVISTO DALL’ART. 7/1 LETT. F) DEL CODICE DELLA STRADA DEL 1992 CHE PREVEDE LA PREVIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE?

LA NORMATIVA

Art. 7  c.d.s. “Regolamentazione della circolazione nei centri abitati”

“1.  Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:

OMISSIS

f)  stabilire, previa deliberazione della Giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le aree urbane;

OMISSIS

15.  Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Se si tratta di sosta limitata o regolamentata, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 26 ad euro 102 e la sanzione stessa è applicata per ogni periodo per il quale si protrae la violazione.

LA CASSAZIONE

Sulle questioni registriamo il pronunciamento della CASS. CIV., II, 15/02/24 N° 4187.

In ordine alla prima tematica si cita il dettato normativo, riportando che “…Il comma 15 dell’art. 7 del d.lgs. n. 285 del 1992…prevede che «nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Se si tratta di sosta limitata o regolamentata, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 25 ad euro 100 e la sanzione stessa è applicata per ogni periodo per il quale si protrae la violazione». La durata del periodo della sosta limitata (nel tempo) o regolamentata (soggetta a regime tariffario) è stabilita dai regolamenti comunali.

Viene poi riportata la questione di legittimità costituzionale affrontata dalla pronuncia della CORTE COSTITUZIONALE DEL 30/05/18 N° 111, rilevando che la “…pronuncia in questione muove da un’interpretazione (sottoposta al vaglio della Consulta) della norma secondo la quale la nozione di «periodo», in base al quale può essere reiterata la sanzione, coinciderebbe con il limite di durata della sosta predeterminato dall’utente tramite il pagamento della tariffa o con l’esposizione del disco orario: con il risultato di moltiplicare l’importo della sanzione prevista per il numero di ore eccedenti la durata della tariffa pagata tramite ticket; nel caso da cui era originato l’intervento della Corte Costituzionale, infatti, la sosta era limitata ad un’ora, si era protratta per tre ore e all’utente era stata irrogata la sanzione prevista, di euro 25, per tre volte. La Consulta ha scartato tale interpretazione, ritenendo invece, (fornendo quindi una interpretazione costituzionalmente orientata) che il periodo di protrazione della violazione, che consente la reiterazione della sanzione, non si riferisce alla sosta autorizzata per il periodo determinato dal pagamento effettuato dall’utente o indicato nel disco orario esposto, bensì alla protrazione della sosta oltre la fascia di vigenza giornaliera – o infragiornaliera – della sosta, non del disco orario né della regolamentazione tariffaria selezionata dall’utente. Con il risultato che la sanzione per la protrazione del divieto di sosta permanente può essere reiterata ogni ventiquattro ore; quella relativa alla sosta limitata o regolamentata…è irrogabile alla fine di ogni fascia oraria,….”

In relazione alla seconda problematica in maniera lapidaria si afferma che la ordinanza adottata precedentemente al codice della strada dal 1992 e istitutiva delle aree di sosta a pagamento “…non è abrogata per ius superveniens…”.

Giovanni Paris

ISTITUZIONE PROMISCUA AREA DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO E A DISCO ORARIO: PARERE MINISTERO TRASPORTI DEL 24/03/10 N° 26863

Monza: ad agosto disco orario sospeso, fuori dal centro a pagamento - Il  Cittadino di Monza e Brianza

Viene formulato il seguente quesito:

E’ possibile la istituzione promiscua di un’area adibita a parcheggio veicoli a pagamento e a disco orario?

LA NORMATIVA

Art. 6 c.d.s.  “Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati”

“OMISSIS

4.  L’ente proprietario della strada può, con l’ordinanza di cui all’art. 5, comma 3:

OMISSIS

d)  vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli;
.
.

Art. 7  c.d.s. “Regolamentazione della circolazione nei centri abitati”

“1.  Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:

OMISSIS

e)  stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli;
f)  stabilire, previa deliberazione della Giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le aree urbane;
.
OMISSIS”
.

.

IL MINISTERO

Sulla questione il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei Trasporti ha formulato il PARERE DEL 24/03/10 N° 26863 con cui si afferma che non appare attuabile l’istituzione promiscua di aree di parcheggio veicoli a pagamento e a disco orario. Infatti gli artt 6 e 7 del Codice della Strada contemplano un concetto di alternatività di aree di parcheggio dove la sosta è subordinata al pagamento di una somma e tra aree dove la sosta è a durata controllata.

Rimane comunque la possibilità di realizzare due aree distinte di parcheggio, anche contigue, dove una potrà essere soggetta ad una regolamentazione temporale, e l’altra condizionata al pagamento.

Giovanni Paris

DIVIETO DI SOSTA PER AUTOCARAVAN IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE: TAR SICILIA SEZ. CATANIA, 26/02/24 N° 698

E’ LEGITTIMA UNA ORDINANZA CHE PREVEDA IL DIVIETO DI SOSTA ALLE AUTOCARAVAN SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE?

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LA NORMATIVA

Art. 54 c.d.s. “Autoveicoli”

“OMISSIS

m)  autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo compreso il conducente;

OMISSIS”

Art. 185 c.d.s. “Circolazione e sosta delle auto-caravan”

“1.  I veicoli di cui all’art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli.

2.  La sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l’autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l’ingombro proprio dell’autoveicolo medesimo.

OMISSIS”

Art. 5 c.d.s.  “Regolamentazione della circolazione in generale”

“1.  Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può impartire ai prefetti e agli enti proprietari delle strade le direttive per l’applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade di cui all’art. 2.

OMISSIS”

Art. 35 c.d.s. “Competenze”

“1.  Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è competente ad impartire direttive per l’organizzazione della circolazione e della relativa segnaletica stradale, sentito il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio per gli aspetti di sua competenza, su tutte le strade. Stabilisce, inoltre, i criteri per la pianificazione del traffico cui devono attenersi gli enti proprietari delle strade, coordinando questi ultimi nei casi e nei modi previsti dal regolamento e, comunque, ove si renda necessario.

OMISSIS”

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I MINISTERI

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha assunto una posizione molto chiara con una serie di pareri, con i quali si afferma che sono illegittime le ordinanze che prevedono i divieti di transito e/o di sosta esclusivamente diretti alle autocaravan se questi non sono motivati dalla esistenza di condizioni geometriche o strutturali delle strade.

Di seguito i pareri ministeriali formulati sulla questione:

  • Prot. n. 900 del 22/05/06
  • Prot. n° 993 del 28/06/06
  • Prot. n° 60843 del 12/12/06
  • Prot. n° 63364 del 19/12/06
  • Prot. n° 23975 del 12/03/07
  • Prot. n° 31543 del 02/04/07
  • Prot. n° 48535 del 22/05/07
  • Prot. n° 59453 del 20/06/07
  • Prot. n° 77764 del 09/08/07
  • Prot. n° 50502 del 16/06/08
  • Prot. n° 65235 del 25/06/09
  • Prot. n° 67000 del 06/08/10
  • Prot. n° 3694 del 11/07/11
  • Prot. n° 3695 del 11/07/11

Anche le direttive del Ministero dei Lavori Pubblici n° 6688 del 24/10/00  e n° 777 del 27/04/06  sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l’installazione e la manutenzione, rispettivamente al par. 5 punto 1 e par. 7, si sono espresse sull’argomento.

Inoltre il Ministero dell’interno ha emanato specifica Direttiva n° 277 del 15/01/08 , con la quale si fa proprio il ragionamento giuridico espresso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dove si sottolinea come in sede di ricorso contro un verbale di accertamento di violazione le Prefetture sono tenute in prima istanza a valutare la legittimità dello ordinanze.

La situazione ha portato altresì il Ministero dei Trasporti a trasmettere all’Anci una specifica nota con la quale si invita l’Associazione a provvedere ad assicurare la massima diffusione della nota prot. n° 31543 del 02/04/07, al fine di consentire ai medesimi enti locali di emanare le ordinanze ovvero adeguare e modificare quelle già in essere, in conformità alle disposizioni sopra dettate, al fine di evitare l’instaurazione di inutili ed onerosi contenziosi amministrativi e giurisdizionali, facendo altresì presente che il Ministero dell’Interno ha già provveduto a recepire la nota in oggetto con la circolare prot. n° 277 del 15/01/08.

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IL CASO

Un comune ha istituito il divieto di sosta alle autocaravan nelle vie cittadine e nelle aree pubbliche dell’intero territorio comunale.

Avverso il provvedimento propone ricorso al giudice amministrativo, indicando una serie di vizi di legittimità, l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, che ha tra i suoi scopi quello di “tutelare il diritto di tutti gli utenti in autocaravan a circolare sull’intero territorio nazionale facendo valere il rispetto del Codice della Strada, del relativo regolamento di esecuzione e attuazione, dei decreti e delle direttive ministeriali, in particolare attraverso azioni di contrasto e d’impugnazione, in sede amministrativa o giurisdizionale, dei provvedimenti di regolamentazione della circolazione adottati dagli enti proprietari delle strade di tutto il territorio nazionale che abbiano l’effetto d’impedire o limitare la circolazione delle autocaravan”, oltre che lo scopo di “promuovere le iniziative volte alla concreta applicazione delle norme in materia di circolazione e sosta delle autocaravan”.

Le censure assumono:

Violazione dell’art. 185 del Codice della Strada.

L’ordinanza impugnata non terrebbe conto della distinzione tra sosta e campeggio, stabilita dall’articolo testé evocato, impedendo la sosta per motivi che nulla hanno a che vedere con la circolazione stradale, essendo invece relativi al campeggio, mentre la sosta, anche delle auto-caravan, che appartengono alla stessa categoria M1 delle autovetture (art. 47, comma 2, lett. b), del codice della strada), non necessita né di apposite strutture né di impianti. 

Violazione dell’art. 7 del Codice della Strada.

Rilevato che l’art. 7, comma 1, lett. b), del codice della strada, consente all’ente proprietario di “limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti…”, nel caso de quo, non solo la mera sosta non pregiudicherebbe le esigenze di prevenzione tutelate dalla disposizione in esame, ma, inoltre, il divieto non sarebbe imposto ad una categoria di utenti, bensì a un singolo tipo di veicolo, il tutto in assenza di qualsivoglia riferimento, in seno al provvedimento impugnato, alle direttive in materia. 

Violazione dell’art. 39 del Codice della Strada e dell’art 120 del Reg. Esec. del Codice della Strada. 

La normativa suindicata prevede che il segnale di divieto di sosta possa essere corredato esclusivamente da pannelli integrativi che indicano giorni, ore o eccezioni e non anche la categoria nei cui confronti vige il divieto, posto che comunque, il cartellino integrativo del divieto in parola può riguardare la “categoria” di veicoli e non anche il singolo tipo.  

Inoltre, la dicitura “divieto di campeggio” inserita nel segnale sarebbe estranea sia al codice della strada sia al relativo regolamento.

Difetto di istruttoria. 

Il provvedimento impugnato risulterebbe privo di adeguato apparato motivazionale, atteso che non si comprenderebbe in base a quale attività istruttoria la mera sosta delle autocarovan arrecherebbe presunti pericoli per la salute pubblica, per l’igiene, per il paesaggio, per l’ambiente oltre alla turbativa al decorso e all’igiene urbana. 

Eccesso di potere: utilizzo di norme per fini diversi da quelli tipici e inosservanza di direttive ministeriali.  

Sotto un primo profilo, l’Ente comunale avrebbe fatto un uso distorto del potere poiché, attraverso le limitazioni alla sosta delle auto-caravan, intenderebbe perseguire un risultato estraneo alla circolazione stradale, ossia inibire il fenomeno del campeggio. 

Sotto altro profilo, l’ordinanza impugnata si porrebbe anche in contrasto con le direttive ministeriali (direttiva del Ministro dei lavori pubblici n. 6688 del 24 ottobre 2000 sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l’installazione e la manutenzione; direttive del Ministero dei trasporti prot. n. 31543 del 2 aprile 2007 sulla corretta applicazione delle disposizioni del codice della strada in materia di circolazione e sosta delle auto-caravan; direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. n. 381/2011 aventi per oggetto la predisposizione delle ordinanze di regolamentazione della circolazione), cui gli enti proprietari delle strade sono sottoposti per espressa previsione dell’art. 5 comma 1, dell’art. 35, comma 1, e dell’art. 45, comma 2, del codice della strada. 

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LA SENTENZA DEL TAR SICILIA

Per l’organo di giustizia amministrativa adito, TAR SICILIA SEZ. CATANIA, 26/02/24 N° 698, i motivi del ricorso sono fondati.

Infatti “…L’impugnata ordinanza non tiene conto della distinzione tra la sosta (sia delle auto-caravan, sia di qualsiasi altro veicolo), che non necessita di impianti né di attrezzature, ed il campeggio, che non attiene alla circolazione stradale e necessita di apposite aree dedicate e attrezzate, né dell’equiparazione delle auto-caravan agli atri autoveicoli, sancita dall’art. 185, comma 1, del codice della strada. La disposizione dell’art. 54 del codice della strada, dal canto suo, non consente di distinguere le auto-caravan dalle altre categorie di autoveicoli.

In particolare, è ben vero che dell’art. 54, comma 1, del codice della strada – nel definire gli autoveicoli come “veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli” – opera una distinzione tra, le autovetture, definite “veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente”, gli autobus, definiti “veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente” e le autocaravan, definite “veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo compreso il conducente”.

Tuttavia è altrettanto vero che le autocaravan ai sensi dell’art. 185 del codice della strada sono autoveicoli che – pur tenuto delle loro peculiari caratteristiche – “ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli” (comma 1), con l’ulteriore conseguenza che la sosta delle autocaravan, “dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l’autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l’ingombro proprio dell’autoveicolo medesimo” (comma 2), fermo restando che, in caso di sosta a pagamento, alle autocaravan si applicano “tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona” (comma 3) e fermo restando il divieto di “scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario” (commi 4 e 5). Dunque, con riferimento alla disciplina della sosta delle auto-caravan, una corretta interpretazione delle disposizioni dell’art. 185 induce a ritenere che è ivi prevista l’applicazione di tariffe maggiorate in caso di sosta a pagamento e che non sono consentiti scarichi di alcun genere, mentre non sono previste limitazioni della durata temporale della sosta. …”

In definitiva l’ente “…promiscuamente accomunando il divieto di sosta con il divieto di campeggio abusivo, ha violato l’art. 185 del codice della strada, che disciplina in maniera differente la sosta ed il campeggio delle auto-caravan. …”.

Si legga, in senso conforme, T.R.G.A. TRENTO 04/03/22, N° 52.

Si legga anche la sentenza della CORTE DI CASSAZIONE, VI, 14/10/16 N° 20842, con la quale si conferma la validità di un verbale di accertamento di violazione ad un divieto di sosta e con essa dell’ordinanza di previsione del divieto, in quanto motivata da particolari esigenze di circolazione connesse alle caratteristiche strutturali della strada, non comportante una ingiustificata disparità di trattamento delle autocaravan con altri veicoli.

Giovanni Paris

DIRETTIVA DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI EX ART. 142/2 C.D.S. SU ISTITUZIONE “ZONA 30”

Conosciamo le problematiche lamentate e le polemiche sollevate dalla adozione nella Città di Bologna del provvedimento in materia di circolazione stradale che ha istituito nel territorio cittadino la “Zona 30”.

Segnaliamo la emissione di una direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in materia e che reca il titolo “Direttiva adottata ai sensi dell’articolo 142, comma 2, del codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 sulla disciplina dei limiti di velocità nell’ambito urbano”.

Di questa vengono evidenziati alcuni importanti passaggi ed indicazioni.

DIRETTIVA MINISTERO “ZONA 30” 2024

Giovanni Paris

SEMAFORO E SEGNALETICA ORIZZONTALE DI CANALIZZAZIONE: SENTENZE DEL TRIBUNALE DI FERMO DEL 24/02/22 N° 100 E DEL 11/04/23 N° 284

LA SEGNALETICA STRADALE ORIZZONTALE DIREZIONALE DI CORSIA DI MARCIA VA SEMPRE RISPETTATA E CIÒ ANCHE SE IL SEMAFORO POSTO ALL’INTERSEZIONE PROIETTA LUCE VERDE IN ALTRA CORSIA?

QUANDO IL VEICOLO SI È POSTO IN UNA CORSIA DI CANALIZZAZIONE SI PUÒ COMPIERE UNA MANOVRA DI “SALTO” DI CORSIA?

Sull’argomento riceviamo con piacere e pubblichiamo un articolo dell’avv. Carlo Popolizio, dirigente del Settore Affari Legali del Comune di Porto San Giorgio (FM), a commento di due recenti sentenze dei giudici di merito del Tribunale di Fermo che si pongono perfettamente in linea con l’orientamento della Corte di Cassazione.

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avv. Carlo Popolizio

“LO SCIPPO DI CORSIA…NON PUO’ RESTARE IMPUNITO –

COMMENTO A SENTENZE TRIBUNALE DI FERMO 100/22 284/23″

Le due sentenze: TRIBUNALE DI FERMO DEL 24/02/22 N° 100 E DEL 11/04/23 N° 284

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Si legga anche il precedente articolo del 31/05/22  SEGNALETICA ORIZZONTALE DI CANALIZZAZIONE E SEMAFORO

Giovanni Paris

“SEMAFORI INTELLIGENTI” LIMITATORI DELLA VELOCITA’

Segnaletica

E’ POSSIBILE LA INSTALLAZIONE DEI COSIDDETTI “SEMAFORI INTELLIGENTI” DESTINATI A LIMITARE LA VELOCITA’ DEI VEICOLI?

Moltissimi sono i comuni che hanno installato quelli che sono stati definiti “semafori intelligenti” e che hanno lo scopo di limitare la velocità dei veicoli attivandosi nel momento che rilevano il superamento di un preimpostato limite.

A parte il fatto che non si comprende il perché vengano definiti “intelligenti”, in quanto tali apparecchiature non possiedono particolari  “qualità intellettive”, infatti se queste esistono vanno riconosciute allora a qualsiasi impianto e dispositivo elettronico/informatico che funziona mediante apposita programmazione, ma questo poco importa, la questione fondamentale è altra e cioè se la loro collocazione sia legittima, perché in merito esistono dei problemi; è vero che, come detto, moltissimi comuni li hanno installati, altri continuano ad impiantarli, ma è vero anche che molti altri li hanno disattivati o convertiti.

Come contenersi nel caso in cui l’Amministrazione Comunale di appartenenza formuli la richiesta di impianto di tali apparecchiature, magari motivando che questi esistono da tempo in altri comuni e che risultano utili per la sicurezza stradale (aspetto questo che potrebbe anche starci)? Purtroppo quando viene fornita una risposta sulla impossibilità a procedere nel senso richiesto, quella viene presa negativamente e chi la formula viene etichettato (tristemente) come incapace, incompetente, financo di “mettere i bastoni tra le ruote” (sic!) su scelte buone e giuste. 

Ma andiamo con ordine, verificando il dato normativo esistente e come nel frattempo si è espresso il ministero competente.

L’art. 60Caratteristiche degli impianti semaforici e di altri dispositivi” della L. 29/07/10 n° 120 “Disposizioni in materia di sicurezza stradale” recita:

“1.  Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche per l’omologazione e per l’installazione di dispositivi finalizzati a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci dei nuovi impianti semaforici, di impianti impiegati per regolare la velocità e di impianti attivati dal rilevamento della velocità dei veicoli in arrivo.

2.  Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi sei mesi dall’adozione del decreto di cui al medesimo comma 1.”

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.M. 27/04/17, n° 164 “Caratteristiche per l’omologazione e per l’installazione di dispositivi finalizzati a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci dei nuovi impianti semaforici” ( i cosiddetti “countdown”), ora sostituito dal D.M. 05/09/22 “Disciplina dei dispositivi countdown da applicare ai semafori stradali”.

Non sono invece stati adottati atti per gli impianti impiegati per regolare la velocità e per gli impianti attivati dal rilevamento della velocità dei veicoli in arrivo.

Per quanto riguarda gli impianti attivati dal rilevamento della velocità dei veicoli in arrivo bisogna sottolineare che da sempre il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti (dal 2005) ha ritenuto che non sono conformi alle disposizioni normative vigenti gli apparecchi semaforici dotati di sistemi che determinano le fasi semaforiche in base alla velocità dei veicoli in avvicinamento, dichiarando altresì che sono anche pericolosi per la circolazione stradale.

L’art. 158 del Reg. di Esec. al Codice della Strada prevede che le lanterne semaforiche servono per regolare nel tempo l’avanzamento delle correnti di traffico (veicolare o pedonale) in una intersezione o in un tronco stradale, conseguentemente l’azionamento del dispositivo semaforico in base alla velocità dei veicoli in arrivo, piuttosto che in base a cicli temporali calcolati sulla scorta dei dati di traffico, non risponde alla previsione normativa.

Tali strumentazioni non sono omologate per regolare i tempi in base alla velocità dei veicoli, quindi come strumenti di limitazione della velocità, di conseguenza sia la produzione che il loro utilizzo risultano in violazione di legge e addirittura sanzionabili ai sensi dell’art. 45, commi 7 e 9 del Codice della Strada.

Il Ministero inoltre sottolinea come l’ente che impiega tali dispositivi si assume ogni responsabilità civile e penale derivante da eventuali incidenti stradali legati al funzionamento degli stessi.

Si riportano a seguire una serie di pareri del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti nel senso sopra illustrato:

Si aggiunge anche il punto 8.8 ” Semafori “intelligenti” “ della “II° DIRETTIVA SULLA CORRETTA ED UNIFORME APPLICAZIONE DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA IN MATERIA DI SEGNALETICA E CRITERI PER L’INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE” n° 777 del 27/04/06 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Infine a conferma della tesi ministeriale si legga la sentenza della Cass. Civ., II , 04-12-07 n. 26359 con la quale si afferma la illegittimità dell’uso dei semafori attivati dalla velocità dei veicoli in avvicinamento.

Giovanni Paris

MANCATA INDICAZIONE ORDINANZA SU RETRO DEL SEGNALE: CASS. CIV., II, 20/12/22 N° 37178

Multe valide anche senza ordinanza su cartello - Norme e Istituzioni -  ANSA.it

LA MANCATA INDICAZIONE SUL RETRO DEL SEGNALE STRADALE DI PRESCRIZIONE DEGLI ESTREMI DELL’ORDINANZA DI APPOSIZIONE RENDE IL SEGNALE ILLEGITTIMO E CON ESSO ANCHE IL VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE?

L’art. 77 comma 7 del Reg. Esec. al Codice della Strada prevede che Il retro dei segnali stradali deve essere di colore neutro opaco. Su esso devono essere chiaramente indicati l’ente o l’amministrazione proprietari della strada, il marchio della ditta che ha fabbricato il segnale e l’anno di fabbricazione nonché il numero della autorizzazione concessa dal Ministero dei lavori pubblici alla ditta medesima per la fabbricazione dei segnali stradali. L’insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq. Per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, devono essere riportati, inoltre, gli estremi dell’ordinanza di apposizione..

Ancora una volta si esprime sulla questione il Supremo Consesso in Cass. Civ, II, 20/12/22 n° 37178, il quale ricorda come  “…costituisce principio consolidato per cui “in tema di segnaletica stradale, la mancata indicazione, sul retro del segnale verticale di prescrizione, degli estremi della ordinanza di apposizione – come invece imposto dall’art. 77, comma 7, del Regolamento di esecuzione del codice della strada (d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni) – non determina la illegittimità del segnale e, quindi, non esime l’utente della strada dall’obbligo di rispettarne la prescrizione, con l’ulteriore conseguenza che detta omissione non comporta l’illegittimità del verbale di contestazione dell’infrazione alla condotta da osservare…”.

Sull’argomento si legga precedente articolo MANCATA INDICAZIONE ORDINANZA SUL RETRO DI SEGNALE STRADALE  con richiamo di pronunciamenti giurisprudenziali e ministeriali.

Giovanni Paris

VIOLAZIONE ART. 157/5 C.D.S. – SOSTA FUORI DAGLI APPOSITI SPAZI: CASS. CIV., II, 06/10/22 N° 29050

Venezia, allarme parcheggio selvaggio a Tessera. Residenti furiosi:  «Abbandonano le macchine per giorni e vanno in aeroporto»

L’art. 157 del Codice della Strada Arresto, fermata e sosta dei veicoli” al comma 5 prevede che:

Nelle zone di sosta all’uopo predisposte i veicoli devono essere collocati nel modo prescritto dalla segnaletica.”.

L’art. 351 del Reg. Esec. al Codice della Strada Arresti e soste dei veicoli in generale” aggiunge che:

“Nelle zone di sosta nelle quali siano delimitati, mediante segnaletica orizzontale, gli spazi destinati a ciascun veicolo, i conducenti sono tenuti a sistemare il proprio veicolo entro lo spazio ad esso destinato, senza invadere gli spazi contigui.”.

La violazione può realizzarsi ogni qual volta la sosta è effettuata in una area appositamente predisposta, ma:

  • fuori degli appositi spazi,
  • in modo difforme da quanto previsto dalla segnaletica,
  • occupando più di uno stallo di sosta/invadendo uno stallo di sosta adiacente.

DOMANDA: La violazione si concretizza comunque ogni qual volta la sosta fuori dagli appositi spazi avvenga a causa delle dimensioni del veicolo che non sono compatibili, bensì superiori rispetto a quelle che delimitano lo stallo di sosta?

La risposta appare scontata ed è AFFERMATIVA, dal momento che se un veicolo ha un ingombro tale che non gli permette di “entrare” completamente nello stallo di sosta non può legittimamente sostare e ne subisce le conseguenze sanzionatorie, considerando altresì che potrebbe verificarsi anche una situazione di pericolo per la circolazione stradale quando il veicolo invade la carreggiata stradale destinata al transito veicolare.

Questa fattispecie è stata trattata da Cass. Civ., II, 06/10/22 n° 29050 (scarica e leggi), che si è occupata del caso di una sosta fuori dagli appositi spazi realizzata da un autocaravan e chiarendo che l’adozione di un provvedimento sanzionatorio nei confronti di tale categoria di veicolo, quando si realizza la ipotesi in discussione, non determina un trattamento “discriminatorio” nei suoi confronti, possibile, in senso differenziato rispetto alle altre categorie di veicoli, solamente attraverso la adozione di provvedimenti di disciplina della circolazione stradale aventi a fondamento motivi tecnici e di sicurezza stradale, come ormai più volte affermato dai competenti ministeri.

Il Supremo Consesso procede a riassumere il quadro normativo riguardante la circolazione delle autocaravan, indicando che 

“…La normativa nazionale, ai fini della circolazione stradale (e la sosta su strada, che fa parte della stessa circolazione), equipara le autocaravan agli altri autoveicoli, pur con alcune specificità. A norma dell’art. 54, comma 1 lettera m) del C.d.S., le autocaravan sono veicoli aventi una speciale carrozzeria e attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo, compreso il conducente per essere dotate di motore e sistema di guida autonoma. La circolazione e la sosta di siffatti mezzi sono regolamentati dall’art. 185 del C.d.S., le cui disposizioni si possono così riassumere:
– le autocaravan sono equiparate agli autoveicoli di classe M, le comuni automobili, e sono pertanto soggetti agli stessi divieti e limitazioni (per la sosta il riferimento è l’art. 158 CdS);
– le stesse possono sostare ovunque sia consentito;
– per le autocaravan in sosta su strade pubbliche sono vietati tutti i comportamenti che possono ricondurre all’attività di campeggio: ancorare stabilmente il mezzo al suolo, emettere fumi e/o scarichi delle  acque, ampliare la sagoma del camper attraverso l’apertura di porte o verande, posizionare tavoli, sedie o quant’altro al di fuori del mezzo, ecc. L’attività di campeggio è ammessa solo nelle aree di sosta attrezzate per i camper;
– le autocaravan che sostano nelle strisce blu pagano una tariffa maggiorata del 50%, ma solo se lo stallo di sosta è di dimensioni maggiori rispetto agli altri stalli presenti nell’area di parcheggio.
Le amministrazioni comunali possono imporre ulteriori limitazioni alla circolazione e soprattutto alla sosta dei camper, giustificandole con “accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale” (art. 7 comma 1 lettera b) del C.d.S.). …”,

osserva poi che 

“…la questione che permane è dunque quella di individuare la facoltà di parcheggiare siffatti mezzi negli stalli predisposti dal Comune laddove la sagoma dell’autocaravan oltrepassi con le proprie dimensioni la segnaletica orizzontale, in assenza di ogni altra previsione. Orbene è evidente che l’organizzazione di un parcheggio deriva dalla progettazione del numero di stalli di sosta e dalla apposizione della relativa segnaletica stradale, soprattutto orizzontale, da cui dipende la tipologia dei veicoli che ne possono usufruire. ..”,

richiamando

…l’art. 149 del reg. att. C.d.S. che ai commi 1 e 2 stabilisce che “La delimitazione degli stalli di sosta è effettuata mediante il tracciamento sulla pavimentazione di strisce della larghezza di 12 cm formanti un rettangolo, oppure con strisce di delimitazione ad L o a T, indicanti l’inizio, la fine o la suddivisione degli stalli entro i quali dovrà essere parcheggiato il veicolo. …”,

stabilendo che

“…i provvedimenti per la regolazione della circolazione emessi dall’ente proprietario della strada ed i criteri ivi previsti per la realizzazione delle aree, fra i quali sono ricomprese le dimensioni degli stalli, costituiscono di per sé precetto per l’individuazione degli spazi entro i quali la facoltà di sosta può essere fruita e non oltre, per cui il parcheggio è consentito ed autorizzato purchè avvenga nel rispetto e con l’occupazione di un’area determinata sia che riguardi le autovetture sia le autocaravan, sempre che abbiano lo stesso ingombro. …”.

Giovanni Paris

DECRETO MINISTERIALE 05/09/22 IN MATERIA DI DISPOSITIVI COUNTDOWN SEMAFORICI

In arrivo i semafori con il conto alla rovescia anche per le auto. Ecco che  cosa cambia- Corriere.it

Firmato lo schema di decreto sui dispositivi countdown semaforici che individua le caratteristiche, i requisiti, le modalità e i termini per l’installazione dei dispositivi countdown nei semafori stradali, prevedendo i casi in cui l’installazione dei dispositivi è obbligatoria o a discrezione degli enti proprietari delle strade. 

Il Decreto contiene altresì un allegato tecnico con i requisiti funzionali dei countdown, le modalità di funzionamento e le diverse caratteristiche, le modalità di installazione.

Viene prevista infine l’installazione dei dispositivi entro due anni dall’approvazione del Programma triennale dei lavori pubblici o del Programma biennale per l’acquisizione di forniture e servizi per gli impianti semaforici esistenti, quando la installazione è obbligatoria.

D.M. 05/09/22

Giovanni Paris

MANCATA INDICAZIONE ORDINANZA SUL RETRO DI SEGNALE STRADALE

MANCATA INDICAZIONE ORDINANZA SUL RETRO DI SEGNALE STRADALE |  ....accademia.... ....polizia locale....

L’art. 77/7 del Reg. di Esec. l Codice della Strada prevede che per i segnali di prescrizione sul retro dei segnali stradali devono essere riportati gli estremi dell’ordinanza di apposizione.

La mancanza di tali indicazione rende illegittimo il segnale stradale e con esso il verbale di accertamento di violazione alla sua prescrizione?

La giurisprudenza nel tempo e gli organi ministeriale hanno concluso che la mancanza costituisce una sola irregolarità non invalidante né il segnale stradale, né il verbale di accertamento di violazione.

La sentenza della Cassazione Civile, sez. VI, 27/05/22, n. 17303 〈scarica e leggi〉 conferma che la mancata apposizione, sul retro del segnale stradale, della indicazione del relativo provvedimento amministrativo che disciplina la circolazione stradale, non determina di per sé la illegittimità del segnale stradale, ne la illegittimità del verbale di accertamento di violazione:

“…la mancata indicazione, sul retro del segnale verticale di prescrizione, degli estremi della ordinanza di apposizione – come invece imposto dall’art. 77, comma 7, del Regolamento di esecuzione del codice della strada (d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni) – non determina la illegittimità del segnale e, quindi, non esime l’utente della strada dall’obbligo di rispettarne la prescrizione, con l’ulteriore conseguenza chedetta omissione non comporta l’illegittimità del verbale di contestazione dell’infrazione alla condotta da osservare…“

Di conseguenza l’utente della strada deve comunque e sempre rispettare la prescrizione contenuta nel segnale stradale.

Giurisprudenza costante, si vedano, in tal senso:

Cass. 23/03/94 n° 2763

Cass. 18/05/00 n° 6474

Cass. 22/02/06 n° 3962

Cass. 29/03/06 n° 7125

Cass. 13/04/06 n° 8650

Cass. 31/07/07 n° 16884

Cass. 06/03/08 n° 6127

Cass. 20/05/10 n° 12431

Cass. 19/05/16 n” 7709

Inoltre nello stesso senso Ministero Infrastrutture e Trasporti:

  • n° 1104/ICS del 04/10/02
  • n° 2321/Segr./3427 del 10/12/02
  • n° 3773 del 09/12/04

Giovanni Paris

SEGNALETICA ORIZZONTALE DI CANALIZZAZIONE E SEMAFORO

Valmontone, il semaforo della discordia continua a far parlare tutti

Si segnala la sentenza della CORTE DI CASSAZIONE, SEZ. VI, 12/04/22 N° 11819 (scarica e leggi) con la quale si afferma che la segnaletica stradale orizzontale direzionale di corsia di marcia va sempre rispettata e ciò anche se il semaforo posto all’intersezione proietta luce verde, una volta che il veicolo si è posto in una corsia di canalizzazione non si può compiere una manovra di “salto” di corsia con svolta non consentita dalla propria posizione precedentemente scelta.

“…la luce del semaforo (per questo definito “di corsia”) non disciplina il passaggio dei veicoli in ragione dell’intenzione del conducente di effettuare una determinata manovra piuttosto che un’altra, quanto il transito delle vetture che abbiano seguito la canalizzazione cui si dirige il segnale luminoso. Se esista quindi una corsia, munita di segnaletica orizzontale, che è destinata al traffico dei veicoli che devono svoltare in una determinata direzione, la lanterna semaforica di corsia che regola il transito sull’area dell’incrocio è riservata ai veicoli che abbiano seguito la relativa canalizzazione, indicata dalla citata segnaletica orizzontale. Le altre frecce direzionali del semaforo sono invece destinate ai veicoli che percorrano la restante parte della carreggiata. La freccia direzionale del semaforo, dunque, non consentiva alcuna manovra di svolta a sinistra da parte dei veicoli che non si fossero previamente immessi nella corsia che inalveava il traffico in quella direzione: e in ragione di ciò il ricorrente doveva attendere sulla linea di arresto che il segnale luminoso gli consentire di procedere diritto. E’ facile del resto osservare come una diversa soluzione, incentrata sulla valorizzazione del proposito del conducente di effettuare la svolta consentita dalla freccia del semaforo quand’anche si trovi in una corsia diversa rispetto a quella riservata a quella manovra comporterebbe inevitabili inconvenienti per l’ordinato flusso veicolare nell’area dell’incrocio: basti pensare al caso in cui la svolta dei mezzi che transitano sulla corsia riservata sia programmata in considerazione del fatto che essi, in quanto provenienti da un lato della carreggiata, impegneranno l’intersezione senza interferire con i veicoli, provenienti dalla direzione opposta, che debbano eseguire una manovra di svolta nella direttrice contraria rispetto a quella da loro prescelta; se si ammettesse che la svolta sia consentita anche ai veicoli che, percorrendo la stessa direzione dei primi, viaggino su una diversa corsia rispetto a quella riservata, la nominata interferenza potrebbe certo determinarsi, e con essa il rischio di incidenti. Inoltre, l’opposta tesi renderebbe laboriosa e complessa la rilevazione dell’infrazione, in quanto ogni volta dovrebbe indagarsi se il conducente del veicolo che non si trova nella corsia abilitata alla svolta intendesse o meno eseguire una manovra in quella direzione: il che è contrario all’esigenza di una agevole rilevazione dell’illecito da parte dell’accertatore o dall’apparecchiatura deputata alla segnalazione di possibili infrazioni”.

La sentenza conferma quanto già espresso e deciso con precedente pronunciamento della CORTE DI CASSAZIONE DEL 27/04/16 N° 8412 (scarica e leggi)

Giovanni Paris

COLLOCAZIONE DIVIETO DI SOSTA TEMPORANEO

DIVIERTO DI SOSTA

E’ possibile la collocazione di segnali stradali che impongano un divieto di sosta temporaneo per esigenze funzionali allo svolgimento di manifestazioni, per lavori stradali, per la effettuazione di pulizia della strada o comunque per qualsiasi esigenza di carattere tecnico? E se sì con quali limiti e condizioni?

Si veda sull’argomento il recente pronunciamento avvenuto con sentenza  CASS. CIV., Sez. VI,  20-03-15 N° 5663.

Cliccare QUI per un breve approfondimento.

Giovanni Paris

http://www.corsidipolizialocale,it

SENTENZA DELLA CASSAZIONE SULLA DURATA DEL “GIALLO” SEMAFORICO

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IN UN PRECEDENTE ARTICOLO DAL TITOLO ‘LA DURATA TEMPORALE DEL “GIALLO” SEMAFORICO’ DEL 17/06/14 ERA STATA AFFRONTATA LA QUESTIONE RELATIVA ALLA DURATA TEMPORALE MINIMA DI ACCENSIONE DELLA LUCE GIALLA SEMAFORICA.

SI SEGNALA LA SENTENZA DELLA CASSAZIONE 01/09/14 N° 18740 CON LA QUALE SI RIBADISCE LA MANCANZA DI UNA REGOLAMENTAZIONE IN MATERIA DA PARTE DEL CODICE DELLA STRADA, STABILENDO CHE LA DURATA NON PUO’ ESSERE INFERIORE A TRE SECONDI, CORRISPONDENTE AL TEMPO DI ARRESTO DI UN VEICOLO CHE PROCEDA AD UNA VELOCITÀ NON SUPERIORE AI 50 KM/H.

QUESTO E’ IL PRINCIPIO ESPRESSO DALLA SUPREMA CORTE:

“Questa Corte ha già avuto modo di osservare (sentenza n. 14519/12, non massimata), in relazione ai tempi di permanenza dell’illuminazione semaforica gialla, che l’automobilista deve adeguare la velocità allo stato dei luoghi e che una durata di quattro secondi dell’esposizione della luce gialla non costituisce un dato inderogabile. Infatti, la risoluzione del Ministero dei Trasporti n. 67906 del 16.7.2007, nell’accertare che il codice della strada non indica una durata minima del periodo di accensione della lanterna di attivazione gialla, regola il tempo minimo di durata di detta luce che non può mai essere inferiore a tre secondi. A tale indirizzo la Corte ritiene di dare continuità, in considerazione del fatto che tre secondi costituiscono, in base allo studio prenormativo del C.N.R. pubblicato il 10.9.2001, richiamato dalla citata risoluzione ministeriale, il tempo di arresto di un veicolo che proceda ad una velocità non superiore ai 50 kmh. Con la conseguenza che una durata superiore deve senz’altro ritenersi congrua.”

CLICCARE QUI PER LA SENTENZA.

GIOVANNI PARIS

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