
QUALI SONO LE TEMPISTICHE PER LA TRASMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE DI NOTIZIA DI REATO (INFORMATIVA)?
QUALI SONO I PRESUPPOSTI PER PROCEDERE ALLA PERQUISIZIONE E SEQUESTRO DISCIPLINATI DALL’ART. 41 DEL T.U.L.P.S.?
L’art. 347 c.p.p. “Obbligo di riferire la notizia del reato” prevede:
“1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione.
2. Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.
2-bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l’assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione della notizia di reato è trasmessa al più tardi entro quarantotto ore dal compimento dell’atto, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari.
3. Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell’articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6), del presente codice, o di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale, e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2.
4. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l’ora in cui ha acquisito la notizia.”
L’art. 41 del T.U.L.P.S. stabilisce:
“Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria, che abbiano notizia, anche se per indizio, della esistenza, in qualsiasi locale pubblico o privato o in qualsiasi abitazione, di armi, munizioni o materie esplodenti, non denunciate o non consegnate o comunque abusivamente detenute, procedono immediatamente a perquisizione e sequestro”.
In merito la Cass. Pen., I, 15/02/23 n° 6340 ha affermato sulla prima questione che “…ai fini della valutazione di tempestività dell’adempimento dell’obbligo della Polizia giudiziaria di riferire la notizia di reato al Pubblico Ministero, le espressioni adoperate dalla legge – che ci si riferisca alla locuzione “senza ritardo” o all’avverbio “immediatamente”, usati, rispettivamente, nell’art. 347, commi 1 e 3, cod. proc. pen. – pur se non impongono termini precisi e determinati, indicano attività da compiere in un margine ristretto di tempo, e cioè non appena possibile, tenuto conto delle normali esigenze di un ufficio pubblico onerato di un medio carico di lavoro…”,
sulla seconda questione che “…la disciplina dell’attività di perquisizione e sequestro diretta alla ricerca di armi, ai sensi dell’art. 41, r.d. 18 giugno 1931, n. 773, ha carattere speciale rispetto alla disciplina generale dei mezzi di ricerca della prova contenuta nel codice di procedura penale, desumibile dall’esplicita previsione contenuta all’art. 225 disp. att. cod. proc. pen. Ne consegue che, poiché dette attività di perquisizione e sequestro non presuppongono l’esistenza di una notizia di reato, non occorre la preventiva autorizzazione dell’Autorità giudiziaria. …La giurisprudenza di legittimità ha anche precisato che l’eventuale vizio della perquisizione eseguita ad iniziativa dalla Polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 41 T.U.L.P.S. – sanzionabile in ogni caso con provvedimenti penali e/o disciplinari – non ha riflessi sul sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato…”.
Giovanni Paris