CATENE DA NEVE IN TESSUTO: D.M. INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DEL 23/02/23

BRICO Calze da neve omologate XXL EN 16662-1 : Amazon.it: Auto e Moto

Le catene da neve in tessuto, pur non avendo una disciplina normativa specifica, erano state sostanzialmente ammesse con circolare ministeriale, vedi l’articolo CATENE DA NEVE IN TESSUTO: CIRCOLARE MINISTERO DELL’INTERNO 300/STRAD/1/0000035611.U/2022 DEL 27/10/22.

Ora tali dispositivi hanno avuto regolamentazione con il DECRETO MINISTERIALE 23/02/23 “Modifica del decreto 10 maggio 2011, recante: «Norme concernenti i dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli di categoria M1, N1, O1 e O2»”.

I dispositivi supplementari di aderenza conformi alla norma UNI EN 16662-1:2020, catene da neve in tessuto (calze da neve), sono equiparati alle catene da neve in metallo.

Giovanni Paris

VIOLAZIONE ART. 126-BIS C.D.S. E MANCATO RICORDO DEL SOGGETTO ALLA GUIDA: CASS. CIV., II, 28/03/23 N° 8882

uomo-punto-interrogativo-600x350

Può rientrare tra i casi di giustificato motivo, che rendono esenti da responsabilità per la mancata ottemperanza all’obbligo di fornire i dati personali e della patente del conducente al momento della commessa violazione, il fatto di addurre semplicemente che non si sa o non ci si ricorda chi avesse l’uso del veicolo nel giorno della avvenuta violazione o affermare la impossibilità a fornire le informazioni richieste derivanti dal fatto che il veicolo viene usato da diversi familiari o da diversi collaboratori/dipendenti aziendali?

La questione fu affrontata in un precedente articolo dal titolo  VIOLAZIONE ART. 126-BIS C.D.S. E GIUSTIFICATO MOTIVO.

Nello stesso venne riportato il pronunciamento della Corte di Cassazione che con ordinanza del 17/03/22 n° 8771 affermò che il semplice non ricordare chi avesse l’uso del veicolo nel giorno della avvenuta violazione o affermare la impossibilità a fornire le informazioni richieste derivanti dal fatto che il veicolo viene usato da diversi familiari o da diversi collaboratori/dipendenti aziendali non costituisce un giustificato motivo, che tra l’altro deve essere anche documentato, per evitare la sanzione.

Il principio ce lo ribadisce la suprema Corte con sentenza CASS. CIV., II, 29/03/23 N° 8882  che si è pronunciata sul motivo di ricorso in forza del quale si affermava “…l’impossibilità incolpevole per il proprietario dell’autoveicolo di ricordare, trascorsi sei mesi dal fatto, chi ne avesse fatto uso, attesa l’utilizzazione familiare promiscua del veicolo. …”,

e nella quale si ricorda

“…l’orientamento consolidato di questa Corte, che individua la ratio della disposizione sanzionatoria di cui si discute nel principio che il proprietario del veicolo, in quanto responsabile della sua circolazione, nei confronti delle pubbliche amministrazioni non meno che dei terzi, è tenuto sempre a conoscere l’identità dei soggetti ai quali ne affida la conduzione e, di conseguenza, a comunicarla all’autorità amministrativa che gliene faccia legittima richiesta per contestare un’infrazione amministrativa, rispondendo, per l’inosservanza di tale dovere di collaborazione, a titolo di colpa per negligente osservanza del dovere di vigilanza su tale affidamento… . Si aggiunga che, nel caso di specie, la giustificazione fornita dall’opponente appare del tutto generica e che, come risulta dagli atti di causa, egli, a fronte dell’invito a comunicare i dati personali del conducente dell’autovettura al momento della accertata violazione, è rimasto del tutto inerte e non ha inviato alcuna dichiarazione negativa adducendone le ragioni, dichiarazione che avrebbe potuto formare oggetto di esame e valutazione in via amministrativa ovvero da parte del giudice di merito…”.

Giovanni Paris

ESIBIZIONE DOCUMENTI DA PARTE DI SOGGETTO STRANIERO: CASS. PEN., I, 20/03/23 N° 11497

CIE

QUALI DOCUMENTI DEVE ESIBIRE IL SOGGETTO STRANIERO IN CASO DI CONTROLLO DA PARTE DEGLI ORGANI DI POLIZIA?

La normativa vigente prevede un obbligo, possiamo dire, “aggravato” a carico del soggetto straniero in caso di richiesta di documenti di identificazione da parte degli organi di polizia.

L’art. 6 “Facoltà ed obblighi inerenti al soggiorno”, comma 3 del D.Lgs. 25/07/98 n° 286 “Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell’immigrazione e norme sulla condizione dello straniero” prevede che:

Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, all’ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato è punito con l’arresto fino ad un anno e con l’ammenda fino ad euro 2.000.”

Tale comma è stato così sostituito dall’art. 1, comma 22, lett. h), L. 15/07/09, n° 94, la precedente versione recitava:

“Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non esibisce, senza giustificato motivo, il passaporto o altro documento di identificazione, ovvero il permesso o la carta di soggiorno, è punito con l’arresto fino a sei mesi e l’ammenda fino a lire ottocentomila.”.

Risulta evidente che la precedente versione dell’art. 6/3 prevedeva un comportamento alternativo ai fini del soddisfacimento dell’obbligo di esibizione documentale, palesato dal termine “ovvero“, mentre la odierna versione prevede un comportamento cumulativo per le finalità pretese dalla norma, infatti viene utilizzata la congiunzione “e“.

Perchè l’obbligo di tale multipla esibizione?

Perchè la esibizione intende soddisfare due diverse esigenze: identificare il soggetto e verificare la sua regolare presenza nel territorio dello Stato.

Della fattispecie si è occupata  Cass. Pen, I, 20/03/23 n° 11497  , la quale commenta come “…La disposizione è chiara nel richiedere, in uno, l’esibizione tanto del documento di identità quanto del permesso di soggiorno o di altro documento equipollente…” spiegando come “…l’esibizione dei due documenti è funzionale alle distinte esigenze di identificare compiutamente il soggetto e di verificarne la regolare presenza sul territorio dello Stato e che il possesso di carta di identità in corso di validità non esclude che, nel tempo intercorso dalla sua emissione, che postula la concomitante sussistenza dell’altra condizione, essa sia, per ragioni sopravvenute – quale, ad esempio, la revoca del permesso di soggiorno -venuta meno. …”.

Giovanni Paris

 

 

 

CIRCOLARE MINISTERO DELL’INTERNO “DISCIPLINA DELLE COMPETIZIONI CICLISTICHE SU STRADA” N° 300/STRAD/1/0000005784.U/2023 DEL 15 FEBBRAIO 2023

50° Gran Premio di Capodarco - Visit Fermo

 

Ministero dell’Interno


“Disciplina delle competizioni ciclistiche su strada. Modifiche al Disciplinare per la scorte tecniche alle competizioni ciclistiche, approvato con provvedimento del 27 novembre 2002, e successive modificazioni e integrazioni. Disposizioni per il rilascio dei titoli abilitativi e modalità di effettuazione delle scorte. Precisazioni operative.”

Circ. n. 300/STRAD/1/0000005784.U/2023 del 15 febbraio 2023

Giovanni Paris

DIRETTIVE PROCURA DI PARMA E PROCURA DI FROSINONE – D.LGS. 150/22 RIFORMA CARTABIA

Si riportano le direttive emanate dalla Procura della Repubblica di Parma e dalla Procura della Repubblica di Frosinone dopo l’entrata in vigore del D.Lgs 150/22 “Riforma Cartabia”.

Direttiva n 15-2022 – Entrata in vigore Riforma Cartabia

Direttiva n 2-2023 – Riforma Cartabia – Reati di lesioni personali ex art 582 CP -Linee Guida

Direttiva n 3 2023 – Riforma Cartabia Reati procedibili a querela Linee guida operative

Direttiva n 4-2023 – Riforma Cartabia -Linee guida operative per la Polizia Giudiziaria sulle modalità di documentazione delle dichiarazioni

Direttiva n 5 2023 – Riforma Cartabia -Atti dichiarativi PM – Linee guida operative per i magistrati del Pubblico Ministero

linea-divisoria-immagine-animata-0193

D.lgs. n. 150 del 10 ottobre 2022 (c.d. Riforma Cartabia), in vigore dal 30 dicembre 2022. Prime indicazioni operative generali, finalizzate ad assicurare una uniforme applicazione della normativa e dei relativi istituti di garanzia nell’attività investigativa e processuale.

Giovanni Paris

FUGA CON VEICOLO, COMMISSIONE VIOLAZIONI C.D.S. E RESISTENZA EX ART. 337 C.P.: CASS. PEN., VI, 16/02/23 N° 6700

Non si ferma all'alt della polizia locale, si dà alla fuga e ferisce un  agente: arrestato

IN CASO DI VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI FERMARSI ALL’INVITO DA PARTE DI ORGANI DI POLIZIA STRADALE (FUGA) EX ART. 192 C.D.S., CON INSEGUIMENTO E COMMISSIONE DI VIOLAZIONI A NORME DI COMPORTAMENTO C.D.S. VIENE COMMESSO ANCHE IL REATO DI RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE EX ART. 337 C.P. O, AI SENSI DELL’ART. 9 L. 689/81, SI APPLICA IL PRINCIPIO DI SPECIALITA’ IN QUELLO ESPRESSO, CONSIDERANDO SPECIALI LE NORME DEL C.D.S. RISPETTO A QUELLA DEL C.P.?

Domanda articolata che necessita di attento ragionamento giuridico.

linea-divisoria-immagine-animata-0193

NORMATIVA

L’art. 192 c.d.s. “Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti” recita:

1.  Coloro che circolano sulle strade sono tenuti a fermarsi all’invito dei funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta l’espletamento dei servizi di polizia stradale, quando siano in uniforme o muniti dell’apposito segnale distintivo.

omissis

6.  Chiunque viola gli obblighi di cui ai commi 1, …………. è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 ad euro 344.

omissis “

L’art. 337 c.p. “Resistenza a un pubblico ufficiale” dispone:

“Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.”

L’art. 9/1 L.689/81 “Principio di specialità” prevede:

“Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale”.

linea-divisoria-immagine-animata-0193

RISPOSTA

La sentenza della Cass. Pen., VI, 16/02/23 n° 6700 ricorda il “…consolidato orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità secondo il quale in tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra l’elemento materiale della violenza la condotta del soggetto che, per sfuggire all’intervento delle forze dell’ordine, si dia alla fuga, alla guida di un’autovettura, ponendo deliberatamente in pericolo, con una condotta di guida pericolosa, l’incolumità personale degli altri utenti della strada…”

e afferma che NON è applicabile il principio giuridico espresso dall’art. 9/1 della L. 689/81 “…che nel prescrivere che « Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale», richiede che le norme in concorso abbiano ad oggetto una medesima condotta: occorre, dunque, l’ “idem factum”, tale non potendosi all’evidenza considerare quello integrante gli estremi di una specifica violenza diretta ad ostacolare il compimento di un atto dell’ufficio da parte di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio, rispetto alle mere condotte di guida di una vettura senza il rispetto dei limiti di velocità, dei segnali stradali e della intimazioni dei carabinieri, costituenti altrettanti illeciti amministrativi previsti da norme del codice della strada che, non contenendo gli stessi elementi costitutivi dell’anzidetto reato, più ulteriori requisiti specializzanti, non possono di certo dirsi speciali rispetto alla disposizione dettata dall’art. 337 cod. pen. …”.

Giovanni Paris

DIRETTIVE PROCURA DI PESARO/URBINO, PROCURA DI BOLOGNA E PROCURA DI PORDENONE – D.LGS. 150/22 RIFORMA CARTABIA

Si riportano le direttive emanate dalla Procura della Repubblica di Pesaro Urbino, dalla Procura della Repubblica di Bologna e dalla Procura della Repubblica di Pordenone dopo l’entrata in vigore del D.Lgs 150/22 “Riforma Cartabia”.

linea-divisoria-immagine-animata-0193

Direttiva a firma congiunta dei Procuratori di Pesaro e Urbino Direttiva rivolta alla Polizia Giudiziaria a seguito dell’entrata in vigore del D. L.vo 150/2022 (c.d. Riforma Cartabia)

linea-divisoria-immagine-animata-0193

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Bologna

Entrata in vigore definitiva della Riforma Cartabia. Richiamo alle note di indirizzo già adottate. Indicazioni operative sulla normativa transitoria

linea-divisoria-immagine-animata-0193

Direttiva del Procuratore della Repubblica inerente il D.Lvo 10 ottobre 2022 n.150 (c.d. riforma Cartabia)

Giovanni Paris

ABBANDONO DI RIFIUTI DA PARTE DI IMPRESA – ART. 256 D.LGS. N° 152/06: CASS. PEN., III, 20/01/23 N° 2339

Smaltimento di Calcinacci e Materiali di Cantiere a Napoli

IL REATO DI ABBANDONO DI RIFIUTI DA PARTE DI TITOLARE DI IMPRESA E’ REATO COMUNE O REATO PROPRIO?

L’art. 256 del D.Lgs. 152/06  “Attività di gestione di rifiuti non autorizzata” dispone che:

“1.  Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208209210211212214215 e 216 è punito:

a)  con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b)  con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.

2.  Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2.

omissis”

L’art. 192 del D.Lgs. 152/06  “Divieto di abbandono” prevede che:

“1.  L’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

2.  È altresì vietata l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

3.  Fatta salva l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

4.  Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.”.

linea-divisoria-immagine-animata-0129

Cosa si intende per reato comune e reato proprio?

Si legga l’articolo REATO “COMUNE” E REATO “PROPRIO” nel quale si tratta delle categorie suddette e delle loro differenze.

Alla domanda risponde con chiarezza e puntualità sostanziale Cass. Pen., III, 20/01/23 n° 2339, ribadendo che il reato è proprio e sottolineando che la qualità di imprenditore non deriva da una situazione formale, ma bisogna riferirsi a quella sostanziale, di fatto “…non v’è dubbio che il reato di cui all’art. 256, comma 2, d.lgs. n. 152 del 2006, sia un reato proprio che può essere commesso solo dal titolare dell’impresa, dai responsabili di enti e da coloro che, comunque, di fatto esercitano o poteri gestori dell’impresa…, tale qualità…può essere dimostrata in qualsiasi modo ed essere desunta anche dalle modalità stesse di consumazione del reato non essendo necessaria, ai fini della consumazione del reato stesso, la qualifica formale di imprenditore,…è stato, infatti, precisato (e deve essere ribadito) che il reato di cui all’art. 256, comma 2, d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, è configurabile nei confronti di qualsiasi soggetto che abbandoni rifiuti nell’esercizio, anche di fatto, di una attività economica, indipendentemente dalla qualifica formale dell’agente o della natura dell’attività medesima…non rilevando la qualifica formale dell’autore della condotta, quanto la riconducibilità della stessa ad una attività oggettivamente imprenditoriale, qualunque essa sia…”.

Giovanni Paris

TEMPISTICA INVIO INFORMATIVA DI REATO – PERQUISIZIONE E SEQUESTRO EX ART. 41 T.U.L.P.S.: CASS. PEN., I, 15/02/23 N° 6340

Va a riprendere le sue cose, la casa della ex e del figlio piccolo piena di  droga • newsrimini.it

QUALI SONO LE TEMPISTICHE PER LA TRASMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE DI NOTIZIA DI REATO (INFORMATIVA)?

QUALI SONO I PRESUPPOSTI PER PROCEDERE ALLA PERQUISIZIONE E SEQUESTRO DISCIPLINATI DALL’ART. 41 DEL T.U.L.P.S.?

L’art. 347 c.p.p. “Obbligo di riferire la notizia del reato” prevede:

“1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione.

2. Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

2-bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l’assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione della notizia di reato è trasmessa al più tardi entro quarantotto ore dal compimento dell’atto, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari.

3. Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell’articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6), del presente codice, o di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale, e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2.

4. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l’ora in cui ha acquisito la notizia.”

L’art. 41 del T.U.L.P.S. stabilisce:

“Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria, che abbiano notizia, anche se per indizio, della esistenza, in qualsiasi locale pubblico o privato o in qualsiasi abitazione, di armi, munizioni o materie esplodenti, non denunciate o non consegnate o comunque abusivamente detenute, procedono immediatamente a perquisizione e sequestro”.

In merito la Cass. Pen., I, 15/02/23 n° 6340 ha affermato sulla prima questione che  “…ai fini della valutazione di tempestività dell’adempimento dell’obbligo della Polizia giudiziaria di riferire la notizia di reato al Pubblico Ministero, le espressioni adoperate dalla legge – che ci si riferisca alla locuzione “senza ritardo” o all’avverbio “immediatamente”, usati, rispettivamente, nell’art. 347, commi 1 e 3, cod. proc. pen. – pur se non impongono termini precisi e determinati, indicano attività da compiere in un margine ristretto di tempo, e cioè non appena possibile, tenuto conto delle normali esigenze di un ufficio pubblico onerato di un medio carico di lavoro…”,

sulla seconda questione che “…la disciplina dell’attività di perquisizione e sequestro diretta alla ricerca di armi, ai sensi dell’art. 41, r.d. 18 giugno 1931, n. 773, ha carattere speciale rispetto alla disciplina generale dei mezzi di ricerca della prova contenuta nel codice di procedura penale, desumibile dall’esplicita previsione contenuta all’art. 225 disp. att. cod. proc. pen. Ne consegue che, poiché dette attività di perquisizione e sequestro non presuppongono l’esistenza di una notizia di reato, non occorre la preventiva autorizzazione dell’Autorità giudiziaria. …La giurisprudenza di legittimità ha anche precisato che l’eventuale vizio della perquisizione eseguita ad iniziativa dalla Polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 41 T.U.L.P.S. – sanzionabile in ogni caso con provvedimenti penali e/o disciplinari – non ha riflessi sul sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato…”.

Giovanni Paris

AUTOVELOX “MOBILE” E PRESEGNALAMENTO: CASS. CIV., II, 26/01/23 N° 2384

Area Scout - Scout speed

I DISPOSITIVI DI RILEVAMENTO DELLA VELOCITA’ INSTALLATI A BORDO DI VEICOLI PER LA MISURA DELLA VELOCITA’ IN MANIERA DINAMICA OVVERO AD “INSEGUIMENTO” DEVONO ESSERE PRESEGNALATI?

I riferimenti normativi sono i seguenti.

L’art. 142/6-bis  del C.d.S. prevede che “Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno”.

L’art. 3 del D.M. 15 agosto 2007 “Attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera b) del D.L. 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione” stabilisce che Le disposizioni degli articoli 1 e 2 non si applicano per i dispositivi di rilevamento della velocità installati a bordo di veicoli per la misura della velocità in maniera dinamica, ovvero «ad inseguimento»”.

La risposta è affermativa, non esistono eccezioni,  ed essa ci arriva da Cass. Civ., II, 26/01/23 n° 2384 “…l’art. 3 del d.m. 15 agosto 2007, nella parte in cui esonera dall’obbligo di presegnalazione l’uso di strumenti (quale lo «Scout speed») di rilevamento della velocità con modalità dinamica ovvero ad inseguimento, è in contrasto con l’art. 142, comma 6-bis cod. strada, norma primaria, di rango superiore, che al contrario contempla tale obbligo per tutte le postazioni presenti sulla rete stradale dedicate a siffatti controlli, rimettendo al citato decreto ministeriale la mera individuazione delle relative modalità attuative (quale, ad esempio, l’installazione sulle autovetture di messaggi luminosi visibili frontalmente e da tergo, contenenti l’iscrizione sintetica “controllo velocità” o “rilevamento velocità”), senza facoltà di derogarvi; conseguentemente, questa disposizione deve essere disapplicata, in conformità al principio per cui la possibilità di deroga alla legge è consentita soltanto se espressamente prevista dalla legge stessa, con l’individuazione delle ipotesi e delle fonti secondarie; nel caso di specie, l’art. 142, comma 6 bis cod. strada rimette al decreto ministeriale la sola individuazione delle modalità di impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi al fine di presegnalare la postazione di controllo, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione, senza alcuna possibilità di derogare alla generale previsione dell’obbligo di preventiva segnalazione…”

Si ricorda che Cass. Civ., II, 22/10/21 n° 29595 aveva già trattato della questione se gli strumenti di rilevamento della velocità con modalità “dinamica” fossero esonerati dall’obbligo di presegnalazione come previsto dall’art. 3 del D.M. 15/08/07, fornendo risposta negativa, in quanto il disposto dell’art. 142, comma 6-bis C.d.S. prevede un obbligo di preventiva segnalazione di carattere generale, riferito a tutte le postazioni di controllo sulla rete stradale e affermando che “…legge ordinaria dello Stato è fonte di rango superiore e non può essere derogata da una di rango inferiore e secondario come quella emanata con il decreto ministeriale sicchè ove si manifesti un contrasto fra le previsioni della legge e quelle del decreto ministeriale, è quest’ultimo che cede dovendo essere disapplicato dal giudice ordinario;…”.

Giovanni Paris

AUTOVELOX FISSO E TIPOLOGIA DI STRADA: CASS. CIV., II, 20/01/23, N° 1805 E CASS. CIV., II, 23/01/23 N° 1983

A Pandino autovelox fisso sulla Bergamina» - La Provincia

I DISPOSITIVI O MEZZI TECNICI DI CONTROLLO FINALIZZATI AL RILEVAMENTO A DISTANZA DELLE VIOLAZIONI ALL’ART. 142 C.D.S. (AUTOVELOX FISSI) SU QUALI TIPOLOGIE DI STRADE POSSONO ESSERE INSTALLATI E UTILIZZATI?

Bisogna prestare attenzione a fornire la risposta perché si devono segnalare due recentissimi pronunciamenti della Suprema Corte che possono trarre in inganno, Cass. Civ., II, 20/01/23, n° 1805 e  Cass. Civ., II, 23/01/23 n° 1983.

Queste hanno affrontato la questione relativa alla tipologia di strade ove fosse possibile utilizzare le strumentazioni in discussione, dichiarando la illegittimità dei verbali di accertamento in quanto rilevati in strade nelle quali a causa delle caratteristiche delle stesse, non era possibile tale tipo di accertamento, nel primo caso perchè la strada non aveva le caratteristiche di “Strada extraurbana secondaria” ex art. 2/2 lett. C del C.d.S., nel secondo caso perchè la strada non aveva le caratteristiche di “Strada urbana di scorrimento” ex art. 2/2 lett. D del C.d.S. .

Perché stare attenti? Perché il giudizio è stato formato sulla base della normativa vigente al momento dell’accertamento della violazione, in ossequio al principio “tempus regit actum” (in forza del quale un atto o fatto giuridicamente rilevante viene disciplinato dalla normativa vigente nel momento del suo verificarsi).

Normativa che nel frattempo è mutata.

Andiamo a leggere le disposizioni di legge che regolano tale tipo di accertamento di violazione.

L’art. 4. del D.L. 20/06/02 n. 121 “Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale” ad oggi vigente prevede:

“1. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all’articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142, 148 e 176 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il prefetto, sentiti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari, individua le strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, di cui al comma 1, ovvero singoli tratti di esse, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all’incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati. La medesima procedura si applica anche per le successive integrazioni o modifiche dell’elenco delle strade di cui al precedente periodo. …”

Tale articolo è stato modificato dall’art. 49Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali” del D.L. 16/07/20 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, il quale al comma 5-undecies ha previsto che “All’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, le parole: “sulle strade di cui all’articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2”.

Pertanto allo stato attuale della normativa possono essere installati o utilizzati dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni all’art. 142 C.d.S. su tutte le tipologie di strade, sempre per le autostrade e strade extraurbane principali, previa individuazione con apposito decreto del prefetto per le altre.

Giovanni Paris

CENSURE RICORSO AL GIUDICE DI PACE AVVERSO ORDINANZA INGIUNZIONE DELLA PREFETTURA PER VIOLAZIONE AL C.D.S.: CASS. CIV., VI, 23/01/23 N° 2021

Decreto n.93 del 16 luglio 2020 - Giudice di Pace di Segni -  www.ordineavvocativelletri.it

IN CASO DI RICORSO AL GIUDICE DI PACE CONTRO ORDINANZA INGIUNZIONE PREFETTIZIA PER VIOLAZIONE AL C.D.S. POSSONO ESSERE RIPROPOSTE CENSURE SOSTANZIALI GIA’ FORMULATE IN SEDE DI PRECEDENTE RICORSO AMMINISTRATIVO AL PREFETTO, ESSENDO IL RICORSO GIURISDIZIONALE ALTERNATIVO A QUELLO AMMINISTRATIVO AI SENSI DELL’ART. 204BIS C.D.S.?

L’art. 204-bis  “Ricorso in sede giurisdizionale” del Codice della Strada prevede:

Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all’articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell’articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria. L’opposizione è regolata dall’articolo 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150″.

La risposta è affermativa, in quanto la alternatività prevista dall’art. 204-bis C.D.S riguarda il ricorso contro il verbale, il ricorso contro l’ordinanza ingiunzione ha per oggetto altro provvedimento e in quella sede possono essere riproposte le censure sostanziali formulate in sede di precedente ricorso amministrativo al Prefetto, quindi non solo per vizi formali riguardanti la ordinanza ingiunzione.

Quanto sopra risulta da pronuncia della Cass. Pen., VI, 23/01/23 n° 2121 la quale rileva come la normativa è chiara “…nel prevedere che il ricorso amministrativo è alternativo al ricorso al Giudice di pace avverso il verbale di accertamento (art. 204 bis CDS), ma resta che, contro la successiva ordinanza prefettizia emessa all’esito del procedimento regolato dall’art. 204 CDS, il sanzionato può sempre proporre l’opposizione dinanzi al Giudice di pace ai sensi dell’art. 205 CDS (attualmente regolata dall’art. 6 D.LGS. 150/2011), e sollevare questioni già proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte)….”

e che

“…L’esperimento del ricorso amministrativo facoltativo avverso il verbale di accertamento, consentito dall’art. 203 D.lgs. 285/1992 non comporta la definitività e l’incontestabilità della sanzione, impedisce di formulare con l’opposizione all’ordinanza ingiunzione tutte le censure che riguardino il corretto esercizio del potere sanzionatorio. …”.

Giovanni Paris

AGGRAVANTE ART. 186/2BIS C.D.S. – CONDUCENTE IN STATO DI EBREZZA CHE PROVOCA INCIDENTE STRADALE: CASS. PEN., IV, 11/01/23 N° 595

Incidente stradale, esce di strada e si schianta contro la recinzione: è  grave

SI APPLICA L’AGGRAVANTE PREVISTA DALL’ART. 186/2BIS DEL C..D.S., CONDUCENTE IN STATO DI EBREZZA CHE PROVOCA UN INCIDENTE STRADALE, ANCHE NEL CASO IN CUI LO STESSO NON ABBIA URTATO VEICOLI O PERSONE E CAUSATO LORO DANNI?

L’art. 186  “Guida sotto l’influenza dell’alcool”, comma 2-bis prevede che  Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell’articolo 186-bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all’illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 222″.

La risposta alla domanda è collegata al concetto di “incidente stradale”, a cui viene riconosciuto un significato ampio, come dimostra ancora una volta il Supremo Consesso con Cass. Pen., IV, 11/01/23 n° 595 per la quale “…ai fini dell’integrazione dell’aggravante di cui all’art. 186C.d.S., comma 2-bis, “nella nozione di incidente stradale siano da ricomprendersi, tanto l’urto del veicolo contro un ostacolo, quanto la sua fuoriuscita dalla sede stradale; a tal fine, non sono, invece, previsti ne’ i danni alle persone ne’ i danni alle cose, con la conseguenza che -per affermarne la sussistenza- è sufficiente qualsiasi, purché significativa, turbativa del traffico, anche nell’ambito di un parcheggio potenzialmente idonea a determinare danni…”.

Sulla definizione di incidente stradale si legga il precedente articolo NOZIONE DI “INCIDENTE STRADALE”.

Giovanni Paris

ART. 100 T.U.L.P.S. – POTERE DEL QUESTORE DI SOSPENSIONE DI LICENZA DI ESERCIZIO PUBBLICO E DI VICINATO

La attuale versione dell’art. 100 T.U.L.P.S. è la seguente:

Oltre i casi indicati dalla legge, il questore può sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.

Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata.”.

L’ambito di applicazione della misura che può essere adottata dal Questore è stata ampliata dal punto di vista delle attività destinatarie della stessa, infatti la norma prevedeva la sospensione di un esercizio pubblico, mentre ora essa può essere adottata anche nei confronti di un esercizio di vicinato, questa possibilità è stata introdotta dall’art. 12-bis. D.L. 14/17 “Modifica all’articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773″, il quale ha disposto che all’articolo 100, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo le parole: «di un esercizio» sono inserite le seguenti: «, anche di vicinato,»”.

L’art. 100 T.U.L.P.S. indica che la sospensione della licenza può essere operata non solo al verificarsi delle fattispecie previste nello stesso, infatti esordisce con la frase “Oltre i casi indicati dalla legge”, col che la casistica descritta nell’art. 100 T.U.L.P.S. non esaurisce l’ambito di operatività del particolare potere attribuito al Questore.

Un esempio di tale potere è dato dall’art. 12 del D.L. 14/17 “Disposizioni in materia di pubblici esercizi”, il quale stabilisce che 1.  Nei casi di reiterata inosservanza delle ordinanze emanate, nella stessa materia, ai sensi dell’articolo 50, commi 5 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal presente decreto, può essere disposta dal questore l’applicazione della misura della sospensione dell’attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell’articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. …”.

In relazione alle integrazioni ed ampliamento del campo di applicazione dell’art. 100 T.U.L.P.S. si legga il punto 8 della Circolare del Ministero dell’Interno n° 11001/123/111(3) del 18/07/17.

Il Ministero dell’Interno, inoltre, con Circolare 557/PAS/U/010024/12000/A(1) del 17/07/19 , specificamente destinata alle Autorità e alle Forze di Polizia, ha operato un riepilogo delle regole applicative riguardanti il potere di sospensione e revoca delle autorizzazioni di cui all’art. 100 T.U.L.P.S., delineando il quadro degli orientamenti interpretativi della norma.

Si legga anche l’articolo del Dott. Gabriele Trombetta “Il potere di cui all’art. 100 TULPS, tra presupposti tradizionali e nuove fattispecie”.

Sulla natura del potere in discussione e dei presupposti di legge si veda CONSIGLIO DI STATO, II, 17/05/22 n° 3880 che afferma come “…tale norma attribuisce il…potere all’autorità di pubblica sicurezza – e specificamente al questore – al fine di prevenire un pericolo per la sicurezza pubblica, cosicché essa persegue un obiettivo di prevenzione e di tutela anticipata della pubblica sicurezza. Ne discende che è sufficiente la sussistenza del mero pericolo per la sicurezza pubblica per consentire al questore l’adozione della misura cautelare, nell’esercizio di poteri discrezionali censurabili solo per manifesta irragionevolezza…”, precisando che “…«La finalità perseguita dall’art. 100 T.U.L.P.S. non è solo quella di sanzionare la soggettiva condotta del gestore del pubblico esercizio per avere consentito la presenza nel proprio locale di persone potenzialmente pericolose per l’ordine pubblico, ma anche quella di impedire, attraverso la temporanea chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale, ragion per cui si ha riguardo esclusivamente all’obiettiva esigenza di tutelare l’ordine e la sicurezza dei cittadini, anche a prescindere da ogni personale responsabilità dell’esercente. Ai fini della legittimità della misura, pertanto, è sufficiente che la motivazione dia conto della sussistenza dei presupposti che, a giudizio dell’organo preposto alla tutela dell’ordine pubblico, configurino la situazione di pericolo da prevenire»…”.

Prosegue concludendo che la “…misura cautelare, espressione di un apprezzamento discrezionale, risponde alla ratio di produrre un effetto dissuasivo sui soggetti ritenuti pericolosi, i quali, da un lato, sono privati di un luogo di abituale aggregazione e, dall’altro, sono avvertiti della circostanza che la loro presenza in detto luogo è oggetto di attenzione da parte delle autorità preposte, indipendentemente dalla responsabilità dell’esercente, il cui diritto a svolgere l’attività commerciale può legittimamente subire limitazioni nel bilanciamento degli interessi ove entri in conflitto con il bene primario della sicurezza della collettività…“.

Giovanni Paris

COMPETENZA TERRITORIALE POLIZIA LOCALE: CASS. CIV., VI, 18/01/23 N° 1506

🤦‍♂️ Uomo che si copre il volto con la mano Emoji — Significato, Copiare e  Incollare, Combinazioni

GLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE POSSONO ACCERTARE LE INFRAZIONI STRADALI ALL’INTERNO DI TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, COMPRESE LE STRADE CHE NON SONO DI PROPRIETA’ COMUNALE?

Quasi ci si vergogna a porre tale domanda, ma è un fatto che qualcuno ancora contesta tale competenza e ci crede pure e allora non si sa se ridere o piangere.

Trattammo il caso in un precedente articolo con relativo approfondimento COMPETENZA TERRITORIALE POLIZIA MUNICIPALE

Registriamo sull’argomento la decisione della Cass. Civ., VI, 18/01/23 n° 1506 la quale ricorda come “…La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che gli agenti e gli ufficiali di polizia municipale, in quanto organi di polizia giudiziaria, sono abilitati, in conformità della regola generale stabilita dall’art. 13 della l. n. 689 del 1981, a compiere legittimamente, nell’intero territorio di competenza, la loro attività di accertamento istituzionale nell’ambito dell’espletamento dei servizi di polizia stradale, restando l’organizzazione, la direzione ed il coordinamento di tali servizi elementi esterni all’accertamento e, pertanto, ininfluenti su detta competenza, né su quest’ultima incide la tipologia di strada che attraversa tale territorio. Pertanto, possono effettuare accertamenti e contestazioni di violazioni di norme del codice della strada anche quando il tracciato su cui si verifica l’infrazione sia una strada statale al di fuori del centro abitato…”,

concludendo che “…non può…reputarsi illegittima la contestazione della…violazione ove effettuata da agenti della Polizia Municipale in relazione a violazioni commesse su strade, che sebbene di proprietà non comunale, siano all’interno del territorio dell’ente di appartenenza. …”.

Giovanni Paris

 

 

DIRETTIVA PROCURA REPUBBLICA TRIBUNALE TRANI – D.LGS. 150/22 RIFORMA CARTABIA

Direttiva alla polizia giudiziaria, sulla applicazione del D.Lgs. 10.10.2022. n. 150 (cd. Riforma Cartabia) e relativi allegati della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani.

Direttiva alla polizia giudiziaria sulla applicazione del li Lgs. 10.10.2022. n. 150 (cd Riforma Cartabia).

VERBALE DI IDENTIFICAZIONE E INDIVIDUAZIONE DEL DOMICILIO DICHIARATO, ELETTO O DETERMINATO PER LE NOTIFICAZIONI – art. 161 c.p.p. –

VERBALE DI PROPOSIZIONE DI QUERELA E DI DICHIARAZIONE/ELEZIONE DI DOMICILIO DELLA PERSONA OFFESA QUERELANTE – artt. 120 c.p.; 336 e segg.; 153-bis c.p.p. –

AVVISI ALLA PERSONA OFFESA ~ artt. 90 e 90 bis, 90 bis.1 c.p.p. ~

VERBALE DI SOMMARIE INFORMAZIONI – art. 351 c.p.p. –

Giovanni Paris

DIRETTIVE PROCURA REPUBBLICA TRIBUNALE CAGLIARI– D.LGS. 150/22 RIFORMA CARTABIA

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari

Si riportano due direttive emanate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari dopo l’entrata in vigore del D.Lgs 150/22 “Riforma Cartabia”.

Le direttive riguardano:

– la identificazione dell’indagato e dichiarazione/elezione di domicilio: DIRETTIVA 22.E/2023

– l’estensione dei casi della procedibilità a querela di parte: DIRETTIVA 23.U/2023

Giovanni Paris

“SEMAFORI INTELLIGENTI” LIMITATORI DELLA VELOCITA’

Segnaletica

E’ POSSIBILE LA INSTALLAZIONE DEI COSIDDETTI “SEMAFORI INTELLIGENTI” DESTINATI A LIMITARE LA VELOCITA’ DEI VEICOLI?

Moltissimi sono i comuni che hanno installato quelli che sono stati definiti “semafori intelligenti” e che hanno lo scopo di limitare la velocità dei veicoli attivandosi nel momento che rilevano il superamento di un preimpostato limite.

A parte il fatto che non si comprende il perché vengano definiti “intelligenti”, in quanto tali apparecchiature non possiedono particolari  “qualità intellettive”, infatti se queste esistono vanno riconosciute allora a qualsiasi impianto e dispositivo elettronico/informatico che funziona mediante apposita programmazione, ma questo poco importa, la questione fondamentale è altra e cioè se la loro collocazione sia legittima, perché in merito esistono dei problemi; è vero che, come detto, moltissimi comuni li hanno installati, altri continuano ad impiantarli, ma è vero anche che molti altri li hanno disattivati o convertiti.

Come contenersi nel caso in cui l’Amministrazione Comunale di appartenenza formuli la richiesta di impianto di tali apparecchiature, magari motivando che questi esistono da tempo in altri comuni e che risultano utili per la sicurezza stradale (aspetto questo che potrebbe anche starci)? Purtroppo quando viene fornita una risposta sulla impossibilità a procedere nel senso richiesto, quella viene presa negativamente e chi la formula viene etichettato (tristemente) come incapace, incompetente, financo di “mettere i bastoni tra le ruote” (sic!) su scelte buone e giuste. 

Ma andiamo con ordine, verificando il dato normativo esistente e come nel frattempo si è espresso il ministero competente.

L’art. 60Caratteristiche degli impianti semaforici e di altri dispositivi” della L. 29/07/10 n° 120 “Disposizioni in materia di sicurezza stradale” recita:

“1.  Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche per l’omologazione e per l’installazione di dispositivi finalizzati a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci dei nuovi impianti semaforici, di impianti impiegati per regolare la velocità e di impianti attivati dal rilevamento della velocità dei veicoli in arrivo.

2.  Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi sei mesi dall’adozione del decreto di cui al medesimo comma 1.”

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.M. 27/04/17, n° 164 “Caratteristiche per l’omologazione e per l’installazione di dispositivi finalizzati a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci dei nuovi impianti semaforici” ( i cosiddetti “countdown”), ora sostituito dal D.M. 05/09/22 “Disciplina dei dispositivi countdown da applicare ai semafori stradali”.

Non sono invece stati adottati atti per gli impianti impiegati per regolare la velocità e per gli impianti attivati dal rilevamento della velocità dei veicoli in arrivo.

Per quanto riguarda gli impianti attivati dal rilevamento della velocità dei veicoli in arrivo bisogna sottolineare che da sempre il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti (dal 2005) ha ritenuto che non sono conformi alle disposizioni normative vigenti gli apparecchi semaforici dotati di sistemi che determinano le fasi semaforiche in base alla velocità dei veicoli in avvicinamento, dichiarando altresì che sono anche pericolosi per la circolazione stradale.

L’art. 158 del Reg. di Esec. al Codice della Strada prevede che le lanterne semaforiche servono per regolare nel tempo l’avanzamento delle correnti di traffico (veicolare o pedonale) in una intersezione o in un tronco stradale, conseguentemente l’azionamento del dispositivo semaforico in base alla velocità dei veicoli in arrivo, piuttosto che in base a cicli temporali calcolati sulla scorta dei dati di traffico, non risponde alla previsione normativa.

Tali strumentazioni non sono omologate per regolare i tempi in base alla velocità dei veicoli, quindi come strumenti di limitazione della velocità, di conseguenza sia la produzione che il loro utilizzo risultano in violazione di legge e addirittura sanzionabili ai sensi dell’art. 45, commi 7 e 9 del Codice della Strada.

Il Ministero inoltre sottolinea come l’ente che impiega tali dispositivi si assume ogni responsabilità civile e penale derivante da eventuali incidenti stradali legati al funzionamento degli stessi.

Si riportano a seguire una serie di pareri del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti nel senso sopra illustrato:

Si aggiunge anche il punto 8.8 ” Semafori “intelligenti” “ della “II° DIRETTIVA SULLA CORRETTA ED UNIFORME APPLICAZIONE DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA IN MATERIA DI SEGNALETICA E CRITERI PER L’INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE” n° 777 del 27/04/06 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Infine a conferma della tesi ministeriale si legga la sentenza della Cass. Civ., II , 04-12-07 n. 26359 con la quale si afferma la illegittimità dell’uso dei semafori attivati dalla velocità dei veicoli in avvicinamento.

Giovanni Paris

DIRETTIVE PROCURA REPUBBLICA TRIBUNALE MINORI MILANO – TRIBUNALE MINORI BRESCIA – PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PERUGIA – PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VERONA – D.LGS. 150/22 RIFORMA CARTABIA

Procura della Repubblica di Salerno: pagamento diritti di copia con  "pagoPA". - Camera Penale di Salerno

Si riportano alcune direttive emanate da alcune Procure dopo l’entrata in vigore del D.Lgs 150/22 “Riforma Cartabia”.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano ha emesso il 23/12/22 le “DIRETTIVE E INDICAZIONI ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA IN VISTA DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL D. LGS. N. 150/2022”

La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia ha emesso il 28/12/22 le “ISTRUZIONI DELLA PROCURA DEI MINORENNI ALLE FORZE DI POLIZIA ENTRATA IN VIGORE DEò D.LGS 150/22″

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia ha emesso il 30/12/22 la “Prima direttiva alla polizia giudiziaria a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs n. 150/2022 (cd riforma Cartabia)”

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona ha emesso il 03/01/23 le “PRIME DIRETTIVE IN RELAZIONE ALL’ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS N° 150/2022 (CD. RIFORMA CARTABIA)”.

Giovanni Paris

OPERA EDILIZIA PRECARIA: CONSIGLIO DI STATO, VII, 03/01/23 N° 87

Magazzini Prefabbricati in Lamiera Parma Piacenza – Capanni box lamiera  zincata

UN’OPERA EDILIZA QUANDO PUO’ ESSERE QUALIFICATA PRECARIA? QUALI REQUISITI DEVE POSSEDERE A TAL FINE?

La sentenza del Consiglio di Stato, VII, 03/01/23 n° 87 ci ricorda quali caratteristiche e requisiti deve possedere un’opera edilizia affinché questa possa essere riconosciuta come “precaria”.

L’organo giurisdizionale rammenta come la giurisprudenza formatasi sulla questione ha previsto che “…in ordine ai requisiti che deve avere un’opera edilizia per essere considerata precaria, possono essere ipotizzati in astratto due criteri discretivi: 1) criterio strutturale, in virtù del quale è precario ciò che non è stabilmente infisso al suolo; 2) il criterio funzionale, in virtù del quale è precario ciò che è destinato a soddisfare un’esigenza temporanea.

Il carattere precario di un manufatto deve essere valutato non con riferimento al tipo di materiale utilizzato per la sua realizzazione, ma avendo riguardo all’uso cui lo stesso è destinato, nel senso che, se le opere sono dirette al soddisfacimento di esigenze stabili e permanenti, deve escludersi la natura precaria dell’opera, a prescindere dai materiali utilizzati e dalla tecnica costruttiva applicata; la precarietà non va, peraltro, confusa con la stagionalità, vale a dire con l’utilizzo annualmente ricorrente della struttura, poiché un utilizzo siffatto non esclude la destinazione del manufatto al soddisfacimento di esigenze non eccezionali e contingenti, ma permanenti nel tempo; la precarietà dell’opera, che esonera dall’obbligo del possesso del permesso di costruire, postula, infatti, un uso specifico ma temporalmente limitato del bene: ai fini della ricorrenza del requisito della precarietà di una costruzione, suscettibile di escludere la necessità del rilascio di un titolo edilizio, dovendosi prescindere dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data al manufatto dal costruttore.

Ne consegue l’obbligo di valutare l’opera alla luce della sua obiettiva ed intrinseca destinazione naturale: con la conseguenza che rientrano nella nozione giuridica di costruzione, per la quale occorre la concessione edilizia, tutti quei manufatti che, anche se non necessariamente infissi nel suolo o pur semplicemente aderenti a questo, alterino lo stato dei luoghi in modo stabile, non irrilevante e non meramente occasionale. …”.

Giovanni Paris

ART. 633 – BIS C.P. “INVASIONE DI TERRENI O EDIFICI CON PERICOLO PER LA SALUTE PUBBLICA O L’INCOLUMITA’ PUBBLICA”

Rave Party abusivo a Verolavecchia: sgomberati circa 200 ragazzi

PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N° 304 DEL 30/12/22 LA L. 199/22 DI CONVERSIONE DEL  D.L. 162/22 IL CUI ART. 5 “NORME IN MATERIA DI OCCUPAZIONI ABUSIVE E ORGANIZZAZIONE DI RADUNI ILLEGALI” AVEVA INTRODOTTO AL CODICE PENALE L’ART. 434-BIS “INVASIONE DI TERRENI O EDIFICI PER RADUNI PERICOLOSI PER L’ORDINE PUBLICO O L’INCOLUMITA’ PUBBLICA O LA SALUTE PUBBLICA” PENSATO PER CONTRASTARE IL FENOMENO DEI RAVE PARTY. IL COMMA 1 DELL’ART. 5 E’ STATO SOSTITUITO DAL TESTO SOTTORIPORTATO INSERENDO AL CODICE PENALE DOPO L’ART. 633 IL NUOVO ART. 633-BIS.

Art. 633-bis “Invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l’incolumità pubblica”.

“Chiunque organizza o promuove l’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000, quando dall’invasione deriva un concreto pericolo per la salute pubblica o per l’incolumità pubblica a causa dell’inosservanza delle norme in materia di sostanze stupefacenti ovvero in materia di sicurezza o di igiene degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche di intrattenimento, anche in ragione del numero dei partecipanti ovvero dello stato dei luoghi.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui al primo comma, nonché di quelle utilizzate per realizzare le finalità dell’occupazione o di quelle che ne sono il prodotto o il profitto”.

Giovanni Paris

OBBLIGO DI INDICAZIONE DEL NUMERO CIVICO NEL VERBALE DI ACCERTAMENTO: CASS. CIV., II, 28/12/22 N° 37851

Attribuzione del numero civico

LA MANCANZA NEL VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE AD UNA NORMA DEL C.D.S. DEL NUMERO CIVICO DELLA STRADA DOVE E’ AVVENUTA ED E’ STATA RICONTRATA LA VIOLAZIONE E’ CAUSA DI ANNULLABILITA’ DELLO STESSO?

Il pronunciamento della Cass. Civ., II, 28/12/22 n° 37851,  in relazione al quale in data 31/12/22 è stato pubblicato l’articolo SOSTA AUTOVEICOLO IN PARCHEGGIO PRIVATO E OBBLIGO ASSICURAZIONE, si palesa importante per le molteplici questioni che affronta riguardo ai diversi motivi di ricorso proposti dal soggetto appellante, uno di questi interessa la domanda sopra riportata.

Della questione ci occupammo con precedente articolo OBBLIGO DI INDICAZIONE DEL NUMERO CIVICO NEL VERBALE DI ACCERTAMENTO con relativo approfondimento e che invito a leggere.

La Suprema Corte afferma, relativamente  alla lamentata mancanza di specificità del luogo che “…il verbale di contestazione della infrazione deve contenere gli estremi dettagliati e precisi della violazione, a norma dell’art. 201 cod. strada, come ribadito dall’art. 383, comma 1, del relativo regolamento di esecuzione, con riguardo al “giorno, ora e località“, prescrizioni dirette entrambe a garantire l’esercizio del contraddittorio da parte del presunto contravventore, ed a fronte delle quali, ove sia stata indicata nel verbale la strada, è priva di fondamento la doglianza relativa alla mancata indicazione del numero civico, non confortata dalla prova, relativa alle caratteristiche del luogo ed al sito esatto in cui il veicolo si trovava, atta ad escludere che fosse stata commessa l’infrazione…”.

Si conferma, altresì, “…il principio, già enunciato da questa Corte, secondo cui in tema di violazioni del codice della strada, la validità della contestazione, quale che sia la forma usata, dipende unicamente dalla sua idoneità a garantire l’esercizio del diritto di difesa al quale è preordinata, e solo tale accertata inidoneità può essere causa di nullità del verbale…”.

Giovanni Paris

 

SOSTA AUTOVEICOLO IN PARCHEGGIO PRIVATO E OBBLIGO ASSICURAZIONE: CASS. CIV., II, 28/12/22 N° 37851

UN VEICOLO A MOTORE IN SOSTA IN AREA PRIVATA HA L’OBBLIGO DI ESSERE COPERTO DA ASSICURAZIONE SULLA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI AI SENSI DELL’ART. 193 C.D.S?

L’art. 193 Obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile” comma 1 del Codice della Strada recita:

I veicoli a motore senza guida di rotaie, compreso i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi”.

Si può pensare che la risposta sia negativa per il fatto che l’area di sosta sia di natura privata, ma questo non è scontato, in quanto non è determinante, al fine della esclusione della esistenza dell’obbligo assicurativo, tale sola circostanza, ma bisogna verificare anche se l’area consenta l’accesso e la circolazione di veicoli.

Quanto sopra è stato ribadito dal pronunciamento di Cass. Civ., II, 28/12/22 n° 37851 il quale osserva che “…si afferma che l’area dove era alloccata l’autovettura fosse di proprietà privata, ma ciò non dimostra che la stessa fosse inibita al passaggio di altri veicoli di terzi, e pertanto “…il Tribunale ha testualmente affermato “Come si desume dalle fotografie in atti, il parcheggio è comunque aperto alla circolazione, ragione per cui non è seriamente contestabile l’obbligo assicurativo, la cui ratio risiede nella esigenza che il veicolo, per quanto in sosta, possa essere coinvolto in sinistri stradali o possa essere causa o concausa degli stessi”. …”,

e che “…la circostanza di essere i testi escussi proprietari esclusivi di aree adiacenti non elimina la possibilità che l’area fosse comunque aperta al pubblico, secondo la giurisprudenza segnalata dallo stesso Tribunale (La definizione di “strada”, che comporta l’applicabilità della disciplina del relativo codice, non dipende dalla natura, pubblica o privata, della proprietà di una determinata area, bensì dalla sua destinazione ad uso pubblico, che ne giustifica la soggezione alle norme del codice della strada per evidenti ragioni di ordine pubblico e sicurezza collettiva…”.

Giovanni Paris

MANCATA INDICAZIONE ORDINANZA SU RETRO DEL SEGNALE: CASS. CIV., II, 20/12/22 N° 37178

Multe valide anche senza ordinanza su cartello - Norme e Istituzioni -  ANSA.it

LA MANCATA INDICAZIONE SUL RETRO DEL SEGNALE STRADALE DI PRESCRIZIONE DEGLI ESTREMI DELL’ORDINANZA DI APPOSIZIONE RENDE IL SEGNALE ILLEGITTIMO E CON ESSO ANCHE IL VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE?

L’art. 77 comma 7 del Reg. Esec. al Codice della Strada prevede che Il retro dei segnali stradali deve essere di colore neutro opaco. Su esso devono essere chiaramente indicati l’ente o l’amministrazione proprietari della strada, il marchio della ditta che ha fabbricato il segnale e l’anno di fabbricazione nonché il numero della autorizzazione concessa dal Ministero dei lavori pubblici alla ditta medesima per la fabbricazione dei segnali stradali. L’insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq. Per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, devono essere riportati, inoltre, gli estremi dell’ordinanza di apposizione..

Ancora una volta si esprime sulla questione il Supremo Consesso in Cass. Civ, II, 20/12/22 n° 37178, il quale ricorda come  “…costituisce principio consolidato per cui “in tema di segnaletica stradale, la mancata indicazione, sul retro del segnale verticale di prescrizione, degli estremi della ordinanza di apposizione – come invece imposto dall’art. 77, comma 7, del Regolamento di esecuzione del codice della strada (d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni) – non determina la illegittimità del segnale e, quindi, non esime l’utente della strada dall’obbligo di rispettarne la prescrizione, con l’ulteriore conseguenza che detta omissione non comporta l’illegittimità del verbale di contestazione dell’infrazione alla condotta da osservare…”.

Sull’argomento si legga precedente articolo MANCATA INDICAZIONE ORDINANZA SUL RETRO DI SEGNALE STRADALE  con richiamo di pronunciamenti giurisprudenziali e ministeriali.

Giovanni Paris

OBBLIGO COMUNICAZIONE DATI PATENTE EX ART. 126BIS C.D.S. E COMPIUTA GIACENZA: CASS. CIV., VI 15/12/22 N° 36730

Se vi hanno tolto i punti della patente, controllateli attraverso diverse  modalità

IN CASO NOTIFICA PER COMPIUTA GIACENZA DA QUALE MOMENTO DECORRE IL TERMINE PER EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE DEI DATI DELLA PATENTE DI GUIDA DEL CONDUCENTE AI SENSI DELL’ART. 126BIS C.D.S. ?

Per la notifica di verbale di accertamento di violazione non rileva la data di effettivo ritiro del plico presso l’Ufficio Postale poiché il dies a quo per l’esecuzione della prescritta comunicazione decorre dalla scadenza del termine di dieci giorni dal ricevimento dell’avviso di giacenza ovvero dall’effettivo ritiro ma solo nell’ipotesi in cui questo preceda i dieci giorni.

La regola è stata confermata da Cass. Civ., VI, 15/12/22 n° 36730,  per la quale “…ai fini del perfezionamento della notificazione di un atto, compreso il verbale di accertamento di un illecito amministrativo per violazione delle norme del codice della strada, una volta che…il relativo procedimento sia stato ritualmente completato, la decorrenza dei termini che la legge abbia alla stessa collegato, come quello di eseguire la comunicazione dei dati personali del trasgressore a norma dell’art. 126 bis del codice della strada, non dipende in alcun modo né dalla conoscenza effettiva dell’atto notificato né dalla mancata comprensione della natura giuridica del plico che lo contenga da parte del destinatario. …”.

Giovanni Paris

GIUDICE COMPETENTE PER LESIONI COLPOSE STRADALI LIEVI: CASS. PEN. IV 20/12/22 N° 48214

Giudice di Pace ad Ancona: competenze e indirizzo

QUAL E’ IL GIUDICE COMPETENTE PER IL REATO DI LESIONI COLPOSE STRADALI LIEVI? IL GIUDICE DI PACE O IL TRIBUNALE?

Una premessa.

Sappiamo che il referente diretto della polizia giudiziaria è il Pubblico Ministero a cui va inviata la comunicazione di notizia di reato ex art. 347 c.p.p., l’organo di polizia giudiziaria non invia infatti quella all’organo giurisdizionale competente a conoscere del reato, cioè a dire che all’organo di polizia giudiziaria non “importa” e non deve porsi il problema quindi della sua individuazione.

Solo nella situazione in cui il reato è di competenza del giudice di pace l’organo di polizia giudiziaria deve esserne consapevole, perché in tal caso mutano le norme di riferimento, in questo caso non sarà l’art. 347 c.p.p., bensì quelle del D.Lgs. 274/00 “Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468” e precisamente l’art. 11 “Attività di indagine”, laddove si qualifica “relazione” la comunicazione della notizia di reato che va riferita con tempistica diversa da quella prevista dall’art. 347 c.p.p.:

“1.  Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria compie di propria iniziativa tutti gli atti di indagine necessari per la ricostruzione del fatto e per l’individuazione del colpevole e ne riferisce al pubblico ministero, con relazione scritta, entro il termine di quattro mesi.

2.  Se la notizia di reato risulta fondata, la polizia giudiziaria enuncia nella relazione il fatto in forma chiara e precisa, con l’indicazione degli articoli di legge che si assumono violati, e richiede l’autorizzazione a disporre la comparizione della persona sottoposta ad indagini davanti al giudice di pace. (20)

3.  Con la relazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l’ora in cui ha acquisito la notizia.”.

Per il caso che interessa la competenza in caso di reato di lesioni colpose stradali lievi è (è rimasta al) del giudice di pace, come confermato da Cass. Pen. IV, 20/12/22 n° 48214 la quale afferma che “…l’introduzione del reato di lesioni stradali di cui all’art. 590 bis cod. pen. non ha determinato alcun effetto, in punto di competenza per materia, in relazione al reato di lesioni colpose lievi commesso con inosservanza delle norme sulla circolazione stradale, che è rimasto attratto dalla competenza del giudice di pace. …”, argomentando come la L. 41/16 “Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.” “…non ha comportato alcuna modifica espressa o implicita della competenza del giudice di pace indicata dall’art. 4 D.Lgs. n. 274/2000, ma si è limitato a modificare alcune norme sostanziali e processuali (commi 3, 4, 5, 6 e 7 L. n. 41/2016) in una prospettiva di adeguamento e di coordinamento della nuova fattispecie di reato nell’ordinamento giuridico (procedibilità di ufficio, citazione diretta a giudizio, arresto in flagranza ecc.), laddove la esclusione della competenza del giudice di pace, limitatamente alla ipotesi di lesioni stradali, ha costituito una conseguenza della esclusione della procedibilità a querela (quale condizione del riconoscimento della competenza di detto ufficio ai sensi dell’art. 4 comma 1 lett. a) D.Lvo 274/2000). La competenza del giudice di pace relativamente al reato di lesioni colpose stradali non grave risulta poi implicitamente confermata dal fatto che la nuova disciplina (art. 1 L. 41/2016) ha modificato lo stesso art. 4 del T.U. sul giudice
di pace ma esclusivamente ai fini di coordinamento sistematico, eliminando dalla suddetta norma l’inciso (ormai superato a seguito della introduzione della nuova ipotesi criminosa) che escludeva la competenza del giudice di pace per le lesioni gravi e gravissime commesse da soggetto in stato di ebbrezza alcolica grave o sotto l’effetto di sostanza stupefacente (ipotesi ormai compresa nello spettro dell’art. 590 bis (commi 2, 3 e 4) cod. pen. …”.

Giovanni Paris

RESPONSABILITA’ PER LAVORI DI COMPLETAMENTO DI IMMOBILE: CASS. PEN. III 19/12/22 N° 47801

Costo dell'intonaco al mq – prezzo intonacatura al metro quadro

IL SOGGETTO CHE SI LIMITI A SVOLGERE LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL’IMMOBILE HA RESPONSABILITA’ PENALE PER I LAVORI ABUSIVI?

L’art. 29 comma 1 del T.U. Edilizia D.P.R. 380/01  Responsabilità del titolare del permesso di costruire, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonché anche del progettista per le opere subordinate a segnalazione certificata di inizio attività” recita:

“Il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l’esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell’abuso.”.

La risposta è affermativa, come deciso dalla Suprema Corte con la sentenza Cass. Pen. III, 19/12/22 n° 47801 (scarica e leggi) per la quale “…Secondo quanto disposto dall’art. 29 d.P.R. n. 380 del 2001, anche l’assuntore dei lavori, indicato come costruttore, è responsabile della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo. …”, specificando che “…il costruttore, quale diretto responsabile dell’opera, prima di iniziare i lavori, ha il dovere di controllare che siano state richieste e rilasciate le prescritte autorizzazioni, con la conseguenza che risponderà a titolo di dolo, se darà inizio alle opere nonostante l’accertamento negativo ed a titolo di colpa, nell’ipotesi in cui ometta tale accertamento, perché la responsabilità del costruttore trova il suo fondamento nella violazione dell’obbligo, imposto dalla legge, di osservare le norme in materia urbanistica-edilizia…si è anche precisato che è responsabile del reato di costruzione abusiva non solo l’esecutore dei lavori che collabori all’edificazione delle opere principali ma anche quello che si limiti a svolgere lavori di completamento dell’immobile (quali la pavimentazione, l’intonacatura, gli infissi), sempre che sia ravvisabile un profilo di colpa collegato alla mancata conoscenza del carattere abusivo dei lavori…”.

Giovanni Paris

SPERIMENTAZIONE ARMI AD IMPULSI ELETTRICI DA PARTE DELLE POLIZIE LOCALI: CIRCOLARE MINISTERO DELL’INTERNO N° 0053901 DEL 07/12/22

Taser ai vigili in Lombardia, bocciata la legge della Regione. La Consulta:  "E' incostituzionale" - la Repubblica

Sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte delle Polizie Locali. Accordo tra il Governo, le Regioni e le autonomie locali sulle “Linee Generali da adottare in materia di formazione del personale e tutela della salute”.

CIRCOLARE MINISTERO DELL’INTERNO PROT. N° 0053901 DEL 07/12/22

VERBALE DI ACCERTAMENTO DI INFRAZIONE A NORMA C.D.S. A CARICO DI APPARTENENTE ALLE FORZE DI POLIZIA FUORI SERVIZIO: CASS. CIV., VI, 21/11/22 N° 34156

Le nostre forze di polizia sono sottodimensionate?

QUALE VALORE GIURIDICO HANNO LE DICHIARAZIONI DI UN APPARTENENTE ALLA FORZE DI POLIZIA FUORI SERVIZIO IN OCCASIONE DELLA CONTESTAZIONE A SUO CARICO DI ILLECITO PER VIOLAZIONE A NORME DEL CODICE DELLA STRADA?

Interessante sentenza della Suprema Corte in ordine alla domanda se le dichiarazioni fornite da parte di soggetto appartenente alle Forze di Polizia, ma fuori servizio, in occasione di contestazione nei suoi confronti di violazione a norme del Codice della Strada, rivestano lo stesso valore probatorio del verbale di accertamento degli operatori di polizia stradale, che è sostenuto da fede privilegiata e a cui è attribuito valore di piena prova fino a querela di falso.

Il pronunciamento di CASS. CIV., VI, 21/11/22 N° 34156 (scarica e leggi) chiarisce che “…a fronte della contestazione di un illecito amministrativo per violazione di norme del codice della strada, tale qualità non può essere di certo invocata al fine di attribuire alle dichiarazioni difensive…del trasgressore la medesima efficacia probatoria degli accertamenti eseguiti ai suoi danni così come contenuti nel relativo verbale. …”, confermando quindi la sentenza della Corte d’Appello, per la quale non ha rilievo “…il fatto che l’appellante fosse un carabiniere diretto a prendere servizio in caserma in quanto, non viaggiando per ragioni di servizio o nell’esercizio delle sue funzioni, le sue “dichiarazioni difensive”, contrarie a quelle dell’accertatore, “non possono essere assistite dalla medesima pubblica fede” né possono infirmare “la pubblica fede del verbale di accertamento”. …”.

Giovanni Paris

.

VIOLAZIONI SUCCESSIVE AL DECESSO DELL’INTESTATARIO DEL VEICOLO E NOTIFICA VERBALI: CASS. CIV., III, 21/04/22 N° 12705

IN CASO DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE COMMESSA CON VEICOLO DOPO LA MORTE DELL’INTESTATARIO DELLO STESSO A CHI DEVE ESSERE NOTIFICATO IL VERBALE?

La notifica NON può essere fatta alla persona deceduta, ma va effettuata agli EREDI, questo è quanto risulta dalla sentenza della Cass. Civ., III, 21/04/22 n° 12705 (scarica e leggi) per la quale è “…da escludere in radice la possibilità di ritenere regolarmente perfezionata una qualunque notificazione indirizzata ad un soggetto già deceduto, per l’evidente ragione che non sarebbe in nessun caso possibile ipotizzare una qualsiasi forma di conoscenza dell’atto da parte del destinatario. …” e che “…laddove proprietario di un veicolo con il quale sono state commesse infrazioni al codice della strada risulti, secondo le emergenze del P.R.A., un soggetto già deceduto anteriormente alla data di commissione delle infrazioni, la notificazione dei relativi verbali di accertamento va effettuata ai suoi eredi (nelle forme consentite dalla legge), quali proprietari del veicolo e, quindi, responsabili, al momento degli illeciti amministrativi e non può certo effettuarsi direttamente al soggetto già deceduto solo in quanto intestatario formale del veicolo presso il P.R.A.. …”.

Altrimenti la conseguenza è la mancata regolare notificazione dei verbali di accertamento delle infrazioni.

Giovanni Paris