GLI AUSILIARI DEL TRAFFICO/DELLA SOSTA POSSONO ACCERTARE QUALSIASI TIPO DI VIOLAZIONE IN MATERIA DI SOSTA E LA LORO COMPETENZA SI ESPLICA SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE?
La materia è stata regolata ex novo dall’art. 12-bis “Prevenzione ed accertamento delle violazioni in materia di sosta e fermata” del Codice della Strada, introdotto dall’art. 49 del D.L. 76/20, convertito in L. 120/20, che ha provveduto ad abrogare i commi 132 e 133 dell’art. 17 della L. 127/97, che già disciplinavano le diverse figure appartenenti alla categoria degli ausiliari del traffico/ausiliari della sosta.
Le attuali categorie disciplinate dall’art. 12-bis C.d.S. sono:
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dipendenti comunali o delle società private e pubbliche esercenti la gestione della sosta di superficie a pagamento o dei parcheggi,
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dipendenti comunali o a dipendenti delle aziende municipalizzate o delle imprese addette alla raccolta dei rifiuti urbani e alla pulizia delle strade,
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personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone.
Si riporta uno stralcio della CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO N° 7923 DEL 22-10-20 contenente il nuovo art. 12-bis C..d.S., la sua illustrazione ed indicazioni per la sua applicazione (scarica e leggi).
Si segnala il pronunciamento della Cass. Civ., VI, 14/10/22 n° 30288 (scarica e leggi) che ha affrontato la questione, anche se riferita a verbali di accertamento di violazione commessi sotto il regime della precedente normativa rappresentata dall’art. 17/132 e 133 della L. 127/97, ma che si mostra comunque di utilità, in quanto ha espresso il principio per cui “…La natura derogatoria delle norme…rispetto alla regola generale secondo cui la prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale compete ai soggetti di cui all’articolo 12, comma terzo, CDS, NON consente di ampliare in via interpretativa il novero delle funzioni attribuite a soggetti privati…”.
La Corte ricorda come “…L’art. 17, commi 132 e 133, L. 127/1997 ha attribuito ai Comuni la possibilità di conferire, con provvedimento del sindaco, funzioni di prevenzione ed accertamento delle infrazioni in materia di sosta ai dipendenti comunali o ai dipendenti delle società di gestione dei parcheggi, entro i confini delle aree oggetto di concessione; ai sensi del successivo comma 133, le stesse funzioni sono conferite al personale ispettivo delle aziende esercenti il trasporto pubblico di persone, il quale può anche svolgere funzioni di prevenzione e accertamento in materia di circolazione e sosta sulle corsie di trasporto pubblico. …Dalla lettera della norma si evince che il legislatore abbia inteso conferire agli ausiliari del traffico, ai fini di semplificazione dell’attività amministrativa, il potere di prevenire ed accertare infrazioni al codice della strada in ipotesi tassative. …”,
sottolineando come
“…la disciplina ha previsto che determinate funzioni, obiettivamente pubbliche, possano essere eccezionalmente svolte anche da soggetti privati i quali abbiano una particolare investitura da parte della pubblica amministrazione, …”,
pertanto
“…La tesi secondo cui gli ispettori delle aziende di trasporto sarebbero però titolari di un potere di controllo limitato alle aree date in concessione alle aziende da cui dipendono, appare confortata dal tenore letterale del comma 133, il quale, nel prevedere la possibilità di conferimento delle funzioni di cui al precedente comma 132 (accertamento delle violazioni in materia di sosta, limitatamente alle aree oggetto di concessione), chiarisce che le funzioni di prevenzione e di accertamento attengono alla materia della circolazione e sosta sulle sole corsie riservate al trasporto pubblico. …”,
esprimendo il principio, già sopra riportato, in forza del quale
“…La natura derogatoria delle norme in oggetto rispetto alla regola generale secondo cui la prevenzione e l’accertamento delle violazioni in materia di circolazione stradale compete ai soggetti di cui all’articolo 12, comma terzo, CDS, non consente di ampliare in via interpretativa il novero delle funzioni attribuite a soggetti privati…”,
Nel caso trattato la Cassazione afferma che “… è infondata la tesi del tribunale secondo cui tali poteri sarebbero estesi all’intero territorio comunale, non potendo prevalere sul dato normativo neppure le circolari del Ministero dell’Interno, richiamate nel controricorso, espressesi in senso contrario, né avendo rilievo il disposto dell’art. 12 bis CDS, introdotto con L. 120/2020, discutendosi di violazione consumata nel regime dell’art. 17, commi 132 e 133…”
Giovanni Paris