T.U.L.P.S.

SPETTACOLI DAL VIVO: CIRCOLARE MINISTERO DELL’INTERNO N° 15015 DEL 07/05/24

 

 

 

Operativo 7 giorni su 7: è la settimana Top del Jolly

Si segnala la emissione da parte del Ministero dell’Interno della  Circolare n° 15015 del 07/05/24 “Regime di semplificazione degli spettacoli dal vivo di cui all’art. 38-bis del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020 e successive modificazioni – Indicazioni” con la quale il dicastero fornisce una serie di indicazioni interpretative aventi ad oggetto il regime semplificato disciplinante gli spettacoli dal vivo come previsto dall’art. 38-bis del D.L. 76/20, al fine di individuare al meglio il campo di applicazione della norma, definendo in tal modo le attività degli organi di controllo.

Giovanni Paris

DISCIPLINA ORARI DELLE SALE GIOCHI E DEGLI APPARECCHI CON VINCITA DI DENARO: CONSIGLIO DI STATO, V, 07/12/23 N° 10632

San Lazzaro, chiuse due sale slot. “Poi via le macchinette dai bar"

DOMANDE:

1. IL COMUNE HA LA FACOLTÀ DI REGOLARE GLI ORARI DI APERTURA DEI LOCALI DOVE SI TROVANO APPARECCHI DI INTRATTENIMENTO E SVAGO CON VINCITA IN DENARO?

2. L’INOSSERVANZA DELL’ORDINANZA CHE DISPONGA LIMITAZIONI DI ORARIO DI APERTURA DEI LOCALI SUDDETTI PUÒ ESSERE PUNITA AI SENSI DELL’ART. 7 BIS T.U.E.L.?

3. IN CASO DI VIOLAZIONE PUÒ ESSERE ANCHE DISPOSTA CON ORDINANZA DEL SINDACO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ AI SENSI DELL’ART. 10 T.U.L.P.S.?

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LA NORMATIVA

Art. 50  “Competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia” T.U.E.L.

“OMISSIS

“7.  Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti”.

OMISSIS”

Art. 10 T.U.L.P.S.

“Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata”.

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Questioni a cui viene data risposta nella sentenza del CONSIGLIO DI STATO, V, 07/12/23 N° 10632 nella quale si afferma:

  • relativamente alla prima domanda che “...Il Comune ha facoltà di regolare gli orari di apertura dei locali dove si trovano degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all’art. 110, comma 6 lett. b) del T.U.L.P.S. ai sensi dell’art. 50, comma 7, T.U.E.L. e tale facoltà è ancora più opportuno esercitare quando di tratta di fissare gli orari di apertura di esercizi che siano autorizzati a tenere al loro interno apparecchi che consentono vincite e che sono particolarmente ricercati da persone che sono esposte agli effetti della ludopatia. …”,
  • relativamente alla seconda domanda che “…L’inosservanza dell’ordinanza che disponga limitazioni di orario in tal senso ben può essere sanzionata ai sensi dell’art. 7 bis T.U.E.L. …”,
  • relativamente alla terza domanda che “…Non può, invece, disporsi sulla base di una semplice ordinanza del Sindaco anche la sanzione della sospensione dell’attività per un certo tempo. La Corte di Cassazione con la sentenza 19696/2022 ha ribadito che il potere sanzionatorio di cui all’art. 1 l. 689/1981 è soggetto a riserva di legge relativa che deve predeterminare i presupposti per il suo esercizio, predeterminazione che non può essere contenuta in un provvedimento amministrativo. In conseguenza di ciò ha annullato l’ordinanza-ingiunzione con la quale il Comune aveva applicato la sanzione accessoria della sospensione per sette giorni del funzionamento degli apparecchi installati in una sala giochi, per non avere la società rispettato i limiti di orario disposti con ordinanza della giunta comunale. Si tratta di un caso sovrapponibile a quello in esame in questa sede ove l’unica differenza risiede nella circostanza che il caso esaminato dalla cassazione nasce da un ordinanza-ingiunzione emessa ai sensi della l. 689/1981, mentre nella presente vicenda si è scelto di emanare un’ordinanza senza riferimento alla l. 689/1981. Il provvedimento non può giustificarsi neanche ai sensi dell’art. 10 T.U.L.P.S. poiché le sanzioni nei confronti delle ordinanze di polizia ai sensi del r.d. 773/1931 possono essere irrogate solo dall’autorità che concedono tali autorizzazioni, nel caso di specie la Questura...”.

Viene altresì evidenziato come l’ordinanza che aveva disposto la sospensione dell’attività non richiamava affatto alcuna norma per giustificare il suo potere di infliggere la sanzione accessoria.

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Sulla legittimità della adozione di ordinanza sindacale di regolazione degli orari di attivita’ di gioco lecito si legga anche l’articolo ORDINANZA DI LIMITAZIONE ORARIO ATTIVITA’ DI GIOCO LECITO: CONSIGLIO DI STATO, V, 19/07/23 N° 7078

Giovanni Paris

LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO DI TIPO TEMPORANEO O PERMANENTE. VERIFICA DELLA SOLIDITA’ DEI CARICHI SOSPESI STATICI E DINAMICI: NOTA MINISTERO DELL’INTERNO – DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO DEL 30/10/23 N° 15985

L'ultimo concerto?', ovvero perché la crisi dei live club ci riguarda tutti  | Rolling Stone Italia .

Il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco con nota del 30/10/23 n° 15985 informa che nelle manifestazioni di pubblico spettacolo e trattenimento vengono installati allestimenti ed attrezzature sempre più complesse e scenografiche, che sovente raggiungono dimensioni rilevanti, spesso accompagnate da significative capacità di movimento.

Al fine di aggiornare i criteri di controllo da parte della Commissione di Vigilanza per i locali di pubblico spettacolo e dare indicazioni sulla documentazione tecnica da acquisire per la verifica e i controlli concernenti la sicurezza e solidità di tali elementi strutturali è stato istituito apposito tavolo tecnico interistituzionale che ha redatto un documento tecnico, allegato alla nota sopra citata.

Giovanni Paris

CYBERBULLISMO: L’AMMONIMENTO DEL QUESTORE EX ART. 7 L. 29/05/17 N° 71

Il “cyberbullismo” è l’evoluzione digitale del bullismo, che è stato riconosciuto nella Convenzione dei Diritti del Fanciullo del 1989 come una forma grave di violazione dei diritti umani.

Con il termine cyberbullismo ci si riferisce a tutte le forme di prevaricazione e di aggressività perpetrate in e con la rete, realizzato da un singolo individuo o da un gruppo di persone nel contesto virtuale e/o mediato da strumeni tecnologici (Internet, smartphone, tablet, PC, ecc.) o piattaforme on-line (Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, WhatsApp, ecc.).

Nel nostro ordinamento giuridico con la L. 71/17 si fornisce per la prima volta una definizione giuridica del cyberbullismo.

La normativa non intende avere una finalità sanzionatoria, ma piuttosto è volta alla prevenzione e all’approccio inclusivo, dunque con finalità di tipo educativo.

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LA NORMATIVA

L. 29/05/17 n° 71 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”

Art. 1.  “Finalità e definizioni”

“omissis

2.  Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

omissis”

Art. 7.  “Ammonimento”

“1.  Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594 (ingiuria), 595 (diffamazione) e 612 (minaccia) del codice penale e all’articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali (trattamento illecito di dati), di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all’articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.

2.  Ai fini dell’ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale.

3.  Gli effetti dell’ammonimento di cui al comma 1 cessano al compimento della maggiore età.”

Per l’attuazione delle finalità di cui all’articolo 1 il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentito il Ministero della giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità aveva il compito di adottare linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole, anche avvalendosi della collaborazione della Polizia postale e delle comunicazioni.

Nell’ottobre del 2017 sono stata pubblicate “Le linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo” al cui punto 5. “Nuovi strumenti introdotti dalla L. 71/2017: l’ammonimento” si illustra il suddetto istituto giuridico.

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L’AMMONIMENTO

La L. 71/17, oltre a definire giuridicamente il fenomeno, indica misure di carattere preventivo ed educativo nei confronti dei minori da attuare in ambito scolastico, ma non solo, prevede infatti la misura dell’ammonimento del Questore nei casi di cyberbullismo realizzati da minori degli anni diciotto, ma di età superiore agli anni quattordici, nei confronti di un altro minorenne e ciò come già disposto per i casi di stalking.

L’ammonimento del Questore è uno strumento giuridico di natura amministrativa, di competenza esclusiva dell’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza. Esso è stato introdotto nel nostro ordinamento con la L. 38/09 che disciplina le fattispecie degli atti persecutori (c.d. stalking), previsto anche dalla  L. 119/13 per i casi di violenza domestica.

Da sottolineare che tale provvedimento non può essere adottato per tutti i comportamenti astrattamente rientranti nella definizione di cyberbullismo prevista dall’art. 1 della L. 71/17, pertanto si potrà procedere ad ammonimento solo nei casi espressamente tipizzati dall’art. 7 della L. 71/17.

Deve esistere sempre una “istanza” di parte per l’instaurarsi del procedimento, non si procede quindi d’ufficio, non è possibile un ammonimento di iniziativa, come invece è previsto per i casi di violenze domestiche.

L’ammonimento è un provvedimento amministrativo con il quale il Questore, dopo una istruttoria predisposta dall’ufficio di polizia preposto, ammonisce oralmente il colpevole degli atti persecutori dal compiere qualsiasi altro comportamento persecutore nei confronti della vittima. Come indicato nelle linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo “…l’ammonimento, in quanto provvedimento amministrativo, non richiede una prova certa e inconfutabile dei fatti, essendo sufficiente la sussistenza di un quadro indiziario che garantisca la verosimiglianza di quanto dichiarato. …”.

Si tratta pertanto di un “rimprovero” fatto oralmente dal Questore all’autore dei comportamenti antigiuridici affinché comprenda il disvalore delle proprie azioni, esso non ha un termine di durata, se non per il minorenne autore di cyberbullismo, i suoi effetti cessano con il raggiungimento della maggiore età.

La normativa non prevede sanzioni nel caso di violazione delle prescrizioni impartite.

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TIPOLOGIE DI CYBERBULLISMO

Flaming: discussioni online con messaggi violenti e volgari che mirano a suscitare contrasti e battaglie verbali fino a diventare un vero e proprio combattimento on line.

Harassment (molestie): riguarda l’invio ripetuto di messaggi offensivi, volgari e sgradevoli tramite e-mail, instant messaging e post sul blog personale, spesso accompagnati anche da telefonate e/o sms. In questo caso l’intento è quello di creare nella vittima uno stato di forte malessere emotivo.

Denigration (denigrazione): consiste nell’insultare o diffamare qualcuno online attraverso dicerie, pettegolezzi e menzogne, solitamente di tipo offensivo e crudele, volti a danneggiare la reputazione di una persona e i suoi rapporti. Il risultato finale di quest’opera di denigrazione è un progressivo sabotaggio sociale della vittima.

Impersonation (furto d’identità): in questo caso l’aggressore ottiene le informazioni personali e i dati di accesso (nickname, password, ecc.) di un account della vittima, con lo scopo di prenderne possesso e danneggiarne la reputazione.

Outing: diffondere online i segreti di qualcuno, informazioni scomode o immagini personali, al fine di danneggiare la reputazione sociale di qualcuno.

Trickering: spingere una persona, attraverso l’inganno, a rivelare informazioni imbarazzanti e riservate per renderle poi pubbliche in rete.

Exclusion: escludere intenzionalmente qualcuno/a da un gruppo online (chat, liste di amici, forum tematici, ecc.).

Cyberstalking: in questo caso vi è un invio ripetuto di messaggi intimidatori contenenti minacce e offese, in più quando possibile si utilizzano gli spyware per spiare i movimenti on line della vittima, la quale si sentirà costantemente spiata e vivrà uno stato di costante allarme e ansia.

Sexting: riguarda la diffusione di immagini intime e a sfondo sessuale della vittima (condizione affrontata anche in relazione al revenge porn).

Trolling: consistono in commenti persistenti e abusivi non indirizzati ad una persona specifica, ma piuttosto finalizzati a incitare dispute e litigi all’interno di una discussione di gruppo on-line.

Griefing: descritto come una forma di aggressione nel contesto del mondo virtuale agito da nativi digitali che deliberatamente irritano e molestano altri digitali.

Photoshopping: consiste nell’utilizzo di un qualsiasi software di fotoritocco per modificare immagini e filmati riguardanti la vittima, evidenziando o creando situazioni altamente imbarazzanti.

Videoposting: consiste nella diffusione in rete di filmati, utilizzando siti di condivisione oppure la posta elettronica ecc.

Happy slapping (una variante particolarmente violenta del videoposting) che consiste nel riprendere la vittima mentre viene schiaffeggiata e percossa da più aggressori, e nel postare successivamente il video in rete o diffondendolo tramite cellulare.

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MATERIALE DI STUDIO E APPROFONDIMENTO

Di seguito si segnalano risorse per lo studio del fenomeno, nelle quali viene anche trattato l’istituto giuridico dell’ammonimento.

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA – IL CYBERBULLISMO TRA OSCURAMENTO E AMMONIMENTO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA – UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DIGITALI E CYBERBULLISMO

UNIVERSITÀ DELLA VALLE D’AOSTA – PREVARICAZIONE E AGGRESSIVITA’ IN RETE: IL CYBERBULLISMO E IL FENOMENO COVID-19

BULLISMO E CYBERBULLISMO A SCUOLA – FENOMENOLOGIA, EVIDENZE EMPIRICHE, INTERVENTI EDUCATIVI

BULLISMO E CYBERBULLISMO

ISTITUTO MEME – CYBERBULLISMO: ANALISI E METODI DI RISOLUZIONE DI UN FENOMENO

UNIVERSIDAD DE ALMERÍA – BULLISMO E CYBERBULLISMO: DUE FORME DI VIOLENZA A CONFRONTO. CAUSE, CONSEGUENZE E STRATEGIE DI INTERVENTO

Giovanni Paris

LICENZA SOMMINISTRAZIONE ALIMENTI E BEVANDE E ART. 10 T.U.L.P.S.: CONSIGLIO DI STATO, III, 28/08/23 N° 7989

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E’ APPLICABILE L’ART. 10 T.U.L.P.S. ALLA LICENZA DI SOMMINISTRAZIONE DI ALIMENTI E BEVANDE?

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LA NORMATIVA

Art. 10 T.U.L.P.S.

“Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata”.

Quando si concretizza la condizione di ABUSO ? La giurisprudenza amministrativa ha più volte affermato che l’autorizzazione di polizia va utilizzata conformemente alle prescrizioni contenute nelle leggi e nelle altre varie fonti sub-primarie e che la loro violazione costituisce un uso anomalo e quindi un abuso del titolo, il quale pertanto può essere sanzionato ai sensi dell’art. 10 T.U.L.P.S. .

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LA SENTENZA

Sulla questione si esprime CONSIGLIO DI STATO, III, 28/08/23 N° 7989-23, sottolineando come la prevalente giurisprudenza del giudice amministrativo ha ben chiarito che “…la licenza di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande è qualificabile come autorizzazione di polizia e, in quanto tale, soggetta alle misure sanzionatorie -sospensione o revoca – previste in generale dall’art. 10 del T.u.l.p.s. qualora ricorra un’ipotesi di abuso ciò in quanto, la successiva legge 25 agosto 1991, n. 287 – che ha aggiornato la normativa sull’insediamento e sull’attività degli esercizi di somministrazione al pubblico di alimenti e bevande – non ha invero comportato l’estromissione della materia di somministrazione alimentare al pubblico dall’ambito di applicazione del visto T.U.. …”

Quindi si condivide la configurazione giuridica della autorizzazione di somministrazione di alimenti e bevande quale licenza di polizia che, quindi, non può dirsi estranea alle misure sanzionatorie della “sospensione” e della “revoca”, contemplate dall’art. 10 del T.U.L.P.S. ,

concludendo per “…la legittimità della misura sanzionatoria della sospensione della licenza, ai sensi dell’art. 10 del r.d. n. 773 del 1931, non solo nei casi di abuso del titolo, ma anche nelle ipotesi in cui la condotta del titolare il titolo abilitativo sia improntata alla violazione delle modalità di svolgimento del servizio. Le autorizzazioni di polizia devono, infatti, essere utilizzate conformemente alle prescrizioni contenute nelle leggi e nelle fonti sub-primarie, dovendosi ritenere che la violazione di tale corpus normativo configuri un uso certamente anomalo e, quindi, un evidente abuso del titolo, da sanzionare alla stregua dell’art. 10 richiamato…”.

Giovanni Paris

ORDINANZA DI LIMITAZIONE ORARIO ATTIVITA’ DI GIOCO LECITO: CONSIGLIO DI STATO, V, 19/07/23 N° 7078

Ludopatia, nasce il numero verde nazionale - RomaSette

E’ LEGITTIMA LA ADOZIONE DI ORDINANZA SINDACALE DI REGOLAZIONE DEGLI ORARI DI ATTIVITA’ DI GIOCO LECITO?

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LA NORMATIVA

L’articolo 50  “Competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia” del  D.Lgs. 18/08/00 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, al comma 7 prevede:

“7.  Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti”.

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LA SENTENZA

Il giudizio espresso da CONSIGLIO DI STATO V, 19/07/23 N° 7078 conferma “…il consolidato orientamento…secondo cui la normativa in materia di gioco d’azzardo – con riguardo alle conseguenze sociali dell’offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché all’impatto sul territorio dell’afflusso ai giochi degli utenti – non rientra nella competenza statale esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza di cui all’art. 117 comma 2 lett. h), Cost., bensì nella tutela del benessere psico-fisico dei soggetti maggiormente vulnerabili e della quiete pubblica, tutela che rientra nelle attribuzioni del Comune ex artt. 3 e 5, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267…“,

sottolineando che in materia “…sussistono interessi pubblici e generali…estesi anche alla quiete pubblica (in ragione dei non improbabili disagi derivanti dalla collocazione delle sale gioco in determinate zone cittadine più o meno densamente abitate a causa del possibile congestionamento del traffico o dell’affollamento dei frequentatori) ed alla salute pubblica, quest’ultima in relazione al pericoloso fenomeno, sempre più evidente, della ludopatia…”

e che “…la previsione di una limitazione oraria mira inequivocabilmente a contrastare il fenomeno della ludopatia, inteso come disturbo psichico che induce l’individuo a concentrare ogni suo interesse sul gioco, in maniera ossessiva e compulsiva, con ovvie ricadute sul piano familiare e professionale, nonché con l’innegabile dispersione del patrimonio personale.”.

Si leggano anche sull’argomento:

CONSIGLIO DI STATO, V, 26/08/20 n° 5223

CONSIGLIO DI STATO, V, 26/09/22 N° 8237

CONSIGLIO DI STATO, V, 19/12/22 n° 11085

Giovanni Paris

PRESUPPOSTI ADOZIONE FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO: CONSIGLIO DI STATO, III, 03/04/23, N° 3407

Risultati immagini per foglio di via obbligatorio

QUALI SONO LE CONDIZIONI PER LA EMISSIONE DI UN FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO?

ll D.Lgs. 6-9-2011 n. 159, “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136.”, prevede:

Art. 1  Soggetti destinatari

“I provvedimenti previsti dal presente capo si applicano a:

a)  coloro che debbano ritenersi, sulla base di elementi di fatto, abitualmente dediti a traffici delittuosi;

b)  coloro che per la condotta ed il tenore di vita debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, che vivono abitualmente, anche in parte, con i proventi di attività delittuose;

c)  coloro che per il loro comportamento debba ritenersi, sulla base di elementi di fatto, comprese le reiterate violazioni del foglio di via obbligatorio di cui all’articolo 2, nonché dei divieti di frequentazione di determinati luoghi previsti dalla vigente normativa, che sono dediti alla commissione di reati che offendono o mettono in pericolo l’integrità fisica o morale dei minorenni, la sanità, la sicurezza o la tranquillità pubblica.”

Art. 2  Foglio di via obbligatorio

Qualora le persone indicate nell’articolo 1 siano pericolose per la sicurezza pubblica e si trovino fuori dei luoghi di residenza, il questore può rimandarvele con provvedimento motivato e con foglio di via obbligatorio, inibendo loro di ritornare, senza preventiva autorizzazione ovvero per un periodo non superiore a tre anni, nel comune dal quale sono allontanate.“.

I presupposti giuridici che stanno a fondamento della emissione di un tale provvedimento ci vengono ricordati dalla sentenza del CONSIGLIO DI STATO, III, 03/04/23 N° 3407 con la quale si ricorda che “..Il foglio di via obbligatorio, previsto dall’art. 2 del d.lgs. n. 159/2011, rientra nell’ambito delle misure di prevenzione personali, evidentemente volte a prevenire reati socialmente pericolosi e non già a reprimerli. Il presupposto per l’applicazione della misura di prevenzione in esame è dunque la pericolosità del soggetto destinatario, da verificare attraverso la probabilità che egli possa in futuro adottare comportamenti particolarmente offensivi per l’ordine pubblico. …”

e che

“…l’Amministrazione è chiamata a compiere una valutazione tecnica in ordine alla pericolosità del soggetto, che deve essere desunta da elementi di fatto, specifici e concreti, idonei a suffragare un giudizio prognostico sulla probabilità che il soggetto commetta reati che offendono o mettono in pericolo la tranquillità e la sicurezza pubblica. …”

sottolineando come

“In particolare…assumono rilievo centrale, sul piano istruttorio e motivazionale, il profilo soggettivo, relativo alla dedizione del soggetto alla commissione dei reati, e quello oggettivo, inerente alla attitudine offensiva dei medesimi reati nei confronti dei beni nominativamente individuati dal legislatore e cioè, per quanto di interesse, quelli della sicurezza e della tranquillità pubblica. …”.

Ebbene, pur essendo il provvedimento in discussione discrezionale, ciò non esonera dalla necessità che lo stesso sia sostenuto da una precisa e circostanziata valutazione della pericolosità del soggetto desumibile da elementi di fatto, specifici e concreti, quando questo non avviene il provvedimento si espone alla declaratoria di illegittimità, difatti “…il giudice amministrativo è chiamato a valutare la consistenza dei fatti posti a fondamento della determinazione dell’Autorità questorile in ordine alla sussistenza del requisito della pericolosità cui è subordinata l’adozione del foglio di via obbligatorio, di modo che il suo sindacato sull’esercizio della funzione amministrativa consenta non solo di vagliare l’esistenza o meno di questi fatti, ma di apprezzare la ragionevolezza e la proporzionalità delle prognosi inferenziale che l’autorità amministrativa trae da essi. In questa logica, assumono primaria importanza l’istruttoria procedimentale, diretta all’acquisizione dei fatti e alla selezione degli interessi in gioco, e la motivazione del provvedimento amministrativo, che costituisce essenzialmente il luogo di rappresentazione delle risultanze istruttorie e di verifica del rispetto dei principi di ragionevolezza e proporzionalità. …”.

Giovanni Paris

TEMPISTICA INVIO INFORMATIVA DI REATO – PERQUISIZIONE E SEQUESTRO EX ART. 41 T.U.L.P.S.: CASS. PEN., I, 15/02/23 N° 6340

Va a riprendere le sue cose, la casa della ex e del figlio piccolo piena di  droga • newsrimini.it

QUALI SONO LE TEMPISTICHE PER LA TRASMISSIONE DELLA COMUNICAZIONE DI NOTIZIA DI REATO (INFORMATIVA)?

QUALI SONO I PRESUPPOSTI PER PROCEDERE ALLA PERQUISIZIONE E SEQUESTRO DISCIPLINATI DALL’ART. 41 DEL T.U.L.P.S.?

L’art. 347 c.p.p. “Obbligo di riferire la notizia del reato” prevede:

“1. Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria, senza ritardo, riferisce al pubblico ministero, per iscritto, gli elementi essenziali del fatto e gli altri elementi sino ad allora raccolti, indicando le fonti di prova e le attività compiute, delle quali trasmette la relativa documentazione.

2. Comunica, inoltre, quando è possibile, le generalità, il domicilio e quanto altro valga alla identificazione della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, della persona offesa e di coloro che siano in grado di riferire su circostanze rilevanti per la ricostruzione dei fatti.

2-bis. Qualora siano stati compiuti atti per i quali è prevista l’assistenza del difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini, la comunicazione della notizia di reato è trasmessa al più tardi entro quarantotto ore dal compimento dell’atto, salve le disposizioni di legge che prevedono termini particolari.

3. Se si tratta di taluno dei delitti indicati nell’articolo 407, comma 2, lettera a), numeri da 1) a 6), del presente codice, o di uno dei delitti previsti dagli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis e 612-ter del codice penale, ovvero dagli articoli 582 e 583-quinquies del codice penale nelle ipotesi aggravate ai sensi degli articoli 576, primo comma, numeri 2, 5 e 5.1, e 577, primo comma, numero 1, e secondo comma, del medesimo codice penale, e, in ogni caso, quando sussistono ragioni di urgenza, la comunicazione della notizia di reato è data immediatamente anche in forma orale. Alla comunicazione orale deve seguire senza ritardo quella scritta con le indicazioni e la documentazione previste dai commi 1 e 2.

4. Con la comunicazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l’ora in cui ha acquisito la notizia.”

L’art. 41 del T.U.L.P.S. stabilisce:

“Gli ufficiali e gli agenti della polizia giudiziaria, che abbiano notizia, anche se per indizio, della esistenza, in qualsiasi locale pubblico o privato o in qualsiasi abitazione, di armi, munizioni o materie esplodenti, non denunciate o non consegnate o comunque abusivamente detenute, procedono immediatamente a perquisizione e sequestro”.

In merito la Cass. Pen., I, 15/02/23 n° 6340 ha affermato sulla prima questione che  “…ai fini della valutazione di tempestività dell’adempimento dell’obbligo della Polizia giudiziaria di riferire la notizia di reato al Pubblico Ministero, le espressioni adoperate dalla legge – che ci si riferisca alla locuzione “senza ritardo” o all’avverbio “immediatamente”, usati, rispettivamente, nell’art. 347, commi 1 e 3, cod. proc. pen. – pur se non impongono termini precisi e determinati, indicano attività da compiere in un margine ristretto di tempo, e cioè non appena possibile, tenuto conto delle normali esigenze di un ufficio pubblico onerato di un medio carico di lavoro…”,

sulla seconda questione che “…la disciplina dell’attività di perquisizione e sequestro diretta alla ricerca di armi, ai sensi dell’art. 41, r.d. 18 giugno 1931, n. 773, ha carattere speciale rispetto alla disciplina generale dei mezzi di ricerca della prova contenuta nel codice di procedura penale, desumibile dall’esplicita previsione contenuta all’art. 225 disp. att. cod. proc. pen. Ne consegue che, poiché dette attività di perquisizione e sequestro non presuppongono l’esistenza di una notizia di reato, non occorre la preventiva autorizzazione dell’Autorità giudiziaria. …La giurisprudenza di legittimità ha anche precisato che l’eventuale vizio della perquisizione eseguita ad iniziativa dalla Polizia giudiziaria ai sensi dell’art. 41 T.U.L.P.S. – sanzionabile in ogni caso con provvedimenti penali e/o disciplinari – non ha riflessi sul sequestro del corpo del reato o delle cose pertinenti al reato…”.

Giovanni Paris

ART. 100 T.U.L.P.S. – POTERE DEL QUESTORE DI SOSPENSIONE DI LICENZA DI ESERCIZIO PUBBLICO E DI VICINATO

La attuale versione dell’art. 100 T.U.L.P.S. è la seguente:

Oltre i casi indicati dalla legge, il questore può sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.

Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata.”.

L’ambito di applicazione della misura che può essere adottata dal Questore è stata ampliata dal punto di vista delle attività destinatarie della stessa, infatti la norma prevedeva la sospensione di un esercizio pubblico, mentre ora essa può essere adottata anche nei confronti di un esercizio di vicinato, questa possibilità è stata introdotta dall’art. 12-bis. D.L. 14/17 “Modifica all’articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773″, il quale ha disposto che all’articolo 100, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo le parole: «di un esercizio» sono inserite le seguenti: «, anche di vicinato,»”.

L’art. 100 T.U.L.P.S. indica che la sospensione della licenza può essere operata non solo al verificarsi delle fattispecie previste nello stesso, infatti esordisce con la frase “Oltre i casi indicati dalla legge”, col che la casistica descritta nell’art. 100 T.U.L.P.S. non esaurisce l’ambito di operatività del particolare potere attribuito al Questore.

Un esempio di tale potere è dato dall’art. 12 del D.L. 14/17 “Disposizioni in materia di pubblici esercizi”, il quale stabilisce che 1.  Nei casi di reiterata inosservanza delle ordinanze emanate, nella stessa materia, ai sensi dell’articolo 50, commi 5 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal presente decreto, può essere disposta dal questore l’applicazione della misura della sospensione dell’attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell’articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. …”.

In relazione alle integrazioni ed ampliamento del campo di applicazione dell’art. 100 T.U.L.P.S. si legga il punto 8 della Circolare del Ministero dell’Interno n° 11001/123/111(3) del 18/07/17.

Il Ministero dell’Interno, inoltre, con Circolare 557/PAS/U/010024/12000/A(1) del 17/07/19 , specificamente destinata alle Autorità e alle Forze di Polizia, ha operato un riepilogo delle regole applicative riguardanti il potere di sospensione e revoca delle autorizzazioni di cui all’art. 100 T.U.L.P.S., delineando il quadro degli orientamenti interpretativi della norma.

Si legga anche l’articolo del Dott. Gabriele Trombetta “Il potere di cui all’art. 100 TULPS, tra presupposti tradizionali e nuove fattispecie”.

Sulla natura del potere in discussione e dei presupposti di legge si veda CONSIGLIO DI STATO, II, 17/05/22 n° 3880 che afferma come “…tale norma attribuisce il…potere all’autorità di pubblica sicurezza – e specificamente al questore – al fine di prevenire un pericolo per la sicurezza pubblica, cosicché essa persegue un obiettivo di prevenzione e di tutela anticipata della pubblica sicurezza. Ne discende che è sufficiente la sussistenza del mero pericolo per la sicurezza pubblica per consentire al questore l’adozione della misura cautelare, nell’esercizio di poteri discrezionali censurabili solo per manifesta irragionevolezza…”, precisando che “…«La finalità perseguita dall’art. 100 T.U.L.P.S. non è solo quella di sanzionare la soggettiva condotta del gestore del pubblico esercizio per avere consentito la presenza nel proprio locale di persone potenzialmente pericolose per l’ordine pubblico, ma anche quella di impedire, attraverso la temporanea chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale, ragion per cui si ha riguardo esclusivamente all’obiettiva esigenza di tutelare l’ordine e la sicurezza dei cittadini, anche a prescindere da ogni personale responsabilità dell’esercente. Ai fini della legittimità della misura, pertanto, è sufficiente che la motivazione dia conto della sussistenza dei presupposti che, a giudizio dell’organo preposto alla tutela dell’ordine pubblico, configurino la situazione di pericolo da prevenire»…”.

Prosegue concludendo che la “…misura cautelare, espressione di un apprezzamento discrezionale, risponde alla ratio di produrre un effetto dissuasivo sui soggetti ritenuti pericolosi, i quali, da un lato, sono privati di un luogo di abituale aggregazione e, dall’altro, sono avvertiti della circostanza che la loro presenza in detto luogo è oggetto di attenzione da parte delle autorità preposte, indipendentemente dalla responsabilità dell’esercente, il cui diritto a svolgere l’attività commerciale può legittimamente subire limitazioni nel bilanciamento degli interessi ove entri in conflitto con il bene primario della sicurezza della collettività…“.

Giovanni Paris

ORDINANZA DI LIMITAZIONE ORARIO ATTIVITA’ DI GIOCO LECITO: CONSIGLIO DI STATO, V, 26/09/22 N° 8237

Sale gioco e slot, il sindaco può limitare gli orari di apertura - ANCI  Toscana

E’ LEGITTIMA LA ADOZIONE DI ORDINANZA SINDACALE DI REGOLAZIONE DEGLI ORARI DI ATTIVITA’ DI GIOCO LECITO?

L’articolo 50  “Competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia” del  D.Lgs. 18/08/00 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, al comma 7 prevede:

“7.  Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti”.

La sentenza del Consiglio di Stato, V, 26/09/22 n° 8237 (scarica e leggi) afferma che “…è del tutto pacifico il potere del Sindaco di cui all’art. 50, comma 7, del TUEL di adottare provvedimenti funzionali a regolamentare gli orari delle sale giochi e degli esercizi pubblici in cui sono installate apparecchiature da gioco…”,

considerando la scelta altresì proporzionata, in quanto “…la limitazione oraria mira a contrastare il fenomeno della ludopatia inteso come disturbo psichico che spinge l’individuo a concentrare ogni suo interesse sul gioco, in maniera ossessiva e compulsiva, con ovvie ricadute sul piano della vita familiare e professionale, oltre che con innegabile dispersione del patrimonio personale…”,

sottolineando come “…i provvedimenti di limitazione all’attività di organizzazione e gestione dei giochi pubblici sono volti alla tutela di interessi generali (salute, dignità, sicurezza, utilità sociale) e, acclarata la proporzionalità del provvedimento, esso può ben consistere in una misura specifica avente l’obiettivo di contrastare efficacemente le ludopatie. …“,

con riaffermazione che  “…è pacifico che, in forza della generale previsione dell’art. 50, comma 7, del d.lgs. n. 267 del 2000, il Sindaco possa disciplinare gli orari delle sale giochi e degli esercizi nei quali siano installate apparecchiature per il gioco e che ciò possa fare anche per esigenze di tutela della salute e della quiete pubblica. L’art. 50 comma 7 è un paradigma di norma attributiva di potere. La questione non si pone quindi sul “se” il potere esiste ma sul “come” esso viene esercitato. La norma attribuisce il potere per una causa (l’interesse pubblico specifico); questo interesse è modellato dagli elementi del potere, definiti dalla norma (oggetto, soggetto e fine). …”.

Giovanni Paris

DIVIETO DI ACCENDERE FUOCHI D’ARTIFICIO: TAR LOMBARDIA, IV, 21/09/22 N° 2034

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E’ LEGITTIMO PREVEDERE CON ORDINANZA O REGOLAMENTO COMUNALE IL DIVIETO ASSOLUTO SU TUTTO IL TERRITORIO, ANCHE SE TEMPORALMENTE LIMITATO, DI ACCENSIONE DI FUOCHI ARTIFICIALI APPARTENENTI A QUALSIASI TIPOLOGIA?

La risposta ci viene dal recente pronunciamento del TAR LOMBARDIA, IV. 21/09/22 N° 2034  (scarica e leggi) che ha disposto l’annullamento di una norma regolamentare comunale avente tale contenuto.

L’organo di giustizia amministrativa argomenta compiutamente il giudizio ricordando che “…la potestà regolamentare comunale rinviene il proprio fondamento nella Costituzione che, all’art. 117, sesto comma, terzo periodo, stabilisce che “i Comuni, le Province e le Città metropolitane hanno potestà regolamentare in ordine alla disciplina dell’organizzazione e dello svolgimento delle funzioni loro attribuite”. Anche la legislazione primaria riconosce espressamente una tale potestà, statuendo che, “nel rispetto dei principi fissati dalla legge e dello statuto, il comune e la provincia adottano regolamenti nelle materie di propria competenza ed in particolare per l’organizzazione e il funzionamento delle istituzioni e degli organismi di partecipazione, per il funzionamento degli organi e degli uffici e per l’esercizio delle funzioni” (art. 7 del D. Lgs. n. 267 del 2000 – Testo unico degli Enti locali. …”.

Continua affermando che “…Tale assetto – direttamente correlato alla circostanza che il Comune è Ente a competenza generale, rappresentativo della collettività presente sul proprio territorio (cfr. art. 3, comma 2, del D. Lgs. n. 267 del 2000) – deve essere tuttavia coordinato con l’applicazione nell’ambito pubblicistico – almeno in via generale e salvo eccezioni – del principio di legalità (ex art. 97 Cost.), che presuppone la sussistenza di una norma primaria attributiva, anche in via implicita, del potere o della funzione a un determinato organo o Ente, in modo da legittimarne l’intervento in sede normativa, e quindi anche regolamentare…”.

Osserva come “…la disposizione impugnata…che stabilisce il “divieto di accendere fuochi d’artificio (compresi i petardi, mortaretti e artifici esplodenti in genere) nel periodo compreso tra il 1° ottobre e il 31 marzo”, vada a interferire con una materia – quella dei materiali esplodenti – di competenza legislativa (e regolamentare) esclusiva statale (art. 117, secondo comma, lett. d, Cost.), già oggetto di compiuta disciplina da parte del D. Lgs. n. 123 del 2015, a sua volta attuativo della Direttiva n. 2013/29/UE. In particolare, la contestata disposizione comunale – sebbene adottata nel perseguimento di finalità di tutela ambientale (certamente rientranti nella titolarità del Comune con riguardo al proprio ambito territoriale) – si pone in netto contrasto con la normativa sovraordinata ed eccede l’ambito di competenza dell’Ente locale. …”.

Inoltre sottolinea che “…Nemmeno la normativa in materia di qualità dell’aria abilita il Comune ad adottare norme regolamentari derogatorie della normativa settoriale primaria riguardante l’utilizzo del materiale pirotecnico. In tal senso la legislazione ordinaria che si occupa della tutela della qualità dell’aria (relativa alla materia “ambiente”, pure appartenente alla competenza esclusiva, sia legislativa che regolamentare, dello Stato, ai sensi dell’art. 117, secondo comma, lett. s, e sesto comma, Cost.), ossia il D. Lgs. n. 155 del 2010, affida alle Regioni la competenza ad adottare un Piano che introduca le misure necessarie per agire sulle principali sorgenti di emissione aventi un impatto negativo sulla qualità dell’aria, al fine di raggiungere i valori limite imposti dalla legge…”.

Giovanni Paris

FORZE DI POLIZIA, FORZE ARMATE E POLIZIA LOCALE: CASS. PEN., I, 22/09/22 N° 35328

Importanti novità pensioni militari e forze di polizia: il governo  riconosce la specificità con misure compensative ed integrative - INFODIFESA

LA POLIZIA LOCALE FA PARTE DELLE FORZE DI POLIZIA? RIENTRA TRA LE FORZE ARMATE?

Sappiamo che il diritto, come altre branche del sapere, è materia tecnica ed in quanto tale sconta l’uso di terminologie ed espressioni tecniche che hanno un preciso significato tecnico, ma alle quali, nell’uso quotidiano, sovente viene attribuito un significato che si discosta da quello autentico e corretto.

Uno di questi casi riguarda l’espressione “Forze di Polizia”, la quale qualifica una serie di organismi che svolgono particolari funzioni di polizia e specificamente attività di POLIZIA DI SICUREZZA, categoria facente parte della POLIZIA AMMINISTRATIVA.

Ricordiamo che la POLIZIA AMMINISTRATIVA è l’attività della Pubblica Amministrazione che si attua attraverso misure preventive e repressive in modo tale che dall’attività dei privati non derivino danni sociali e siano osservati gli obblighi, i divieti e le limitazioni imposti dalla legge all’attività dei singoli.

La polizia amministrativa (genus) si può ulteriormente distinguere (species) in POLIZIA AMMINISTRATIVA IN SENSO STRETTO  e POLIZIA DI SICUREZZA.

La polizia amministrativa in senso stretto si suddivide in categorie (settori) a seconda degli interessi pubblici tutelati e delle materie trattate.

Avremo quindi, ad esempio, la polizia:

  • edilizia,
  • commerciale,
  • tributaria,
  • annonaria,
  • stradale.

Rileva in particolar modo all’interno della categoria polizia amministrativa la polizia di sicurezza per la tipologia di interessi pubblici tutelati quali l’ordine pubblico, la sicurezza pubblica, l’incolumità dei cittadini, la proprietà (v. art. 1 T.U.L.P.S.).

Il riferimento normativo relativo alle “Forze di Polizia” lo troviamo nell’art. 16 “Forze di polizia” della L. 121/81 “Nuovo ordinamento dell’Amministrazione della pubblica sicurezza”:

“Ai fini della tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, oltre alla polizia di Stato sono forze di polizia, fermi restando i rispettivi ordinamenti e dipendenze:
a) l’Arma dei carabinieri, quale forza armata in servizio permanente di pubblica sicurezza;
b) il Corpo della guardia di finanza, per il concorso al mantenimento dell’ordine e della sicurezza pubblica (24).
Fatte salve le rispettive attribuzioni e le normative dei vigenti ordinamenti, sono altresì forze di polizia e possono essere chiamati a concorrere nell’espletamento di servizi di ordine e sicurezza pubblica il Corpo degli agenti di custodia e il Corpo forestale dello Stato. …”

Quindi nell’ambito complessivo degli organi che svolgono funzioni di polizia rilevano le FORZE DI POLIZIA propriamente dette come individuate dall’art. 16 della L 121/81 sopra riportato e che sono:

  • la POLIZIA DI STATO,
  • l’ARMA DEI CARABINIERI,
  • la GUARDIA DI FINANZA,
  • la POLIZIA PENITENZIARIA,
  • il CORPO FORESTALE DELLO STATO.

La disposizione normativa deve tener conto del DECRETO LEGISLATIVO 19/08/16 , n° 177 “Disposizioni in materia di razionalizzazione delle funzioni di polizia e assorbimento del Corpo forestale dello Stato, ai sensi dell’articolo 8, comma 1, lettera a), della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche”, ove si prevede all’art. 7. “Assorbimento del Corpo forestale dello Stato nell’Arma dei carabinieri e attribuzione delle funzioni”:

“1. Il Corpo forestale dello Stato è assorbito nell’Arma dei carabinieri, la quale esercita le funzioni già svolte dal citato Corpo previste dalla legislazione vigente alla data di entrata in vigore del presente decreto…”

L’elencazione posta dall’art. 16 della L. 121/81 è tassativa e gli altri organi che pure svolgono funzioni di polizia non possono qualificarsi come “Forze di Polizia”.

Per quanto sopra la Polizia Locale, pur svolgendo funzioni di polizia e dotata di una struttura organizzativa fortemente gerarchizzata, NON è Forza di Polizia.

Ancora, anche l’espressione “Forze armate” indica una specifica categoria di organismi pubblici e la Polizia Locale NON ne fa parte e l’occasione per confermare tale, risaputa, esclusione viene dalla sentenza della Cass. Pen., I, 22/09/22 n° 35328, che si è occupata del riconoscimento o meno della applicabilità dell’art. 290 cod. pen. “Vilipendio della Repubblica, delle istituzioni costituzionali e delle forze armate” per un fatto offensivo condotto contro la Polizia Locale, concludendo che “…La Polizia locale di un Comune non possiede la qualifica di ‘forza armata’ anche se sono in dotazione degli agenti della polizia municipale armi da fuoco. In Italia le forze armate sono costituite dall’Esercito, dalla Marina militare, dall’Aeronautica militare. Mentre l’Arma dei Carabinieri ha assunto tale qualifica con il D.lgs n. 297 del 05/10/00. Gli altri corpi militari dello Stato e le forze di polizia civili non possiedono tale qualifica, che costituisce elemento normativo indispensabile richiesto dalla fattispecie di cui all’art. 290 cod. pen. . Un fatto commesso con riferimento alla Polizia locale, che non è nemmeno un reparto militare, non può integrare, di conseguenza, il reato di cui all’art. 290 cod. pen.”.

Giovanni Paris

RICHIESTA DI DOCUMENTI DI IDENTITA’/RICONOSCIMENTO DA PARTE DI ESERCENTI: ATTO LECITO O ABUSO?

IL NOSTRO ORDINAMENTO GIURIDICO PREVEDE CASI NEI QUALI E’ LEGITTIMA O DOVEROSA LA RICHIESTA DA PARTE DI ESERCENTI ATTIVITA’ PROFESSIONALI DI ESIBIZIONE DI DOCUMENTI DI IDENTITA’ O DI IDENTIFICAZIONE?

Prendiamo le mosse da un recente caso che ha “appassionato” gli operatori del diritto, alcune categorie di esercenti e l’opinione pubblica e cioè quello del controllo del possesso della certificazione verde COVID-19 (green pass) da parte dei titolari di una serie di attività economiche, con la possibilità altresì di richiedere la esibizione di un documento di identità/riconoscimento.

Ricordiamo quanto tale situazione sia stata avversata e contestata da parte sia degli operatori individuati e incaricati per i controlli (soggetti privati non pubblici ufficiali), sia da parte degli utenti e clienti delle attività il cui accesso era subordinato al possesso della certificazione verde COVID-19.

La fonte normativa che ha previsto tali forme di controllo e con le modalità indicate è l’art. 13 del D.P.C.M. 17/06/21 “Verifica delle certificazioni verdi COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC”, di cui riportiamo i commi 1, 2 e 4.

1.  La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l’applicazione mobile descritta nell’allegato B, paragrafo 4, che consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione nonché mediante le ulteriori modalità automatizzate di cui ai successivi commi descritte negli allegati G e H. 

2.  Alla verifica di cui al comma 1 sono deputati:

a)  i pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni;
b)  il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell’elenco di cui all’art. 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94;
c)  i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;
d)  il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;

4.  L’intestatario della certificazione verde COVID-19 all’atto della verifica di cui al comma 1 dimostra, a richiesta dei verificatori di cui al comma 2, la propria identità personale mediante l’esibizione di un documento di identità.

Le disposizioni normative sembrano veramente chiare, ma probabilmente non è stato così (non si comprende però sinceramente come possa essere stato il contrario), se anche il Ministro dell’Interno ha dichiarato che per l’accesso nei locali quali bar, ristoranti, cinema e teatri i titolari degli stessi avrebbero dovuto controllare il green pass, ma non avrebbero potuto chiedere la carta d’identità ai clienti.

Ma subito dopo, con conseguente smentita di quanto poco prima dichiarato, è stata emessa la Circolare del Ministero dell’Interno del 10/08/21 (scarica e leggi) che ha fatto chiarezza (ma si ripete non ce ne sarebbe stato il bisogno), sul potere/dovere da parte di una serie di soggetti, ancorché non pubblici ufficiali, di procedere al controllo del possesso della certificazione verde COVID-19 e richiedere la esibizione di un documento di identità.

Ma anche il Garante della Privacy, e sappiamo quanto tale autorità sia attenta in materia, in risposta ad un quesito (scarica e leggi) pervenuto dalla Regione Piemonte , ha concluso che “… è consentito il trattamento dei dati personali consistente nella verifica, da parte dei soggetti di cui all’art. 13, c.2, dell’identità dell’intestatario della certificazione verde, mediante richiesta di esibizione di un documento di identità. …”.

Quello che è stato ancor più strano però è stata la “sorpresa” pressoché generale del fatto che sono stati previsti tali adempimenti da parte di soggetti non aventi la qualifica di pubblici ufficiali, quando invece abbiamo casi analoghi previsti dalla normativa vigente, alcuni dei quali ormai in essere da tempo immemorabile.

Vogliamo in questa sede ricordarli, riportando direttamente le disposizioni normative in ordine cronologico di adozione:

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Art. 109 T.U.L.P.S.

“1.  I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d’identità o di altro documento idoneo ad attestarne l’identità secondo le norme vigenti.

2.  Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l’esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare.”

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Art. 128 T.U.L.P.S.

“I fabbricanti, i commercianti, gli esercenti e le altre persone indicate negli articoli 126 127 non possono compiere operazioni su cose antiche o usate se non con le persone provviste della carta d’identità o di altro documento munito di fotografia, proveniente dall’amministrazione dello Stato.

Essi devono tenere un registro delle operazioni di cui al primo comma che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento.

Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta.

Le persone che compiono operazioni di cui al primo comma con gli esercenti sopraindicati, sono tenute a dimostrare la propria identità nei modi predetti.

L’esercente, che ha comprato cose preziose, non può alterarle o alienarle se non dieci giorni dopo l’acquisto, tranne che si tratti di oggetti comprati presso i fondachieri o i fabbricanti ovvero all’asta pubblica.”

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Art. 1Misure per la sicurezza degli impianti sportivi” D.L. 8-2-2007 n. 8 “Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, nonchè norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive”.

3-bis. La richiesta di acquisto dei titoli di accesso agli impianti sportivi di cui all’articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, è corredata dalla presentazione di un valido documento di identità per ogni intestatario di ciascun titolo.

3-ter. Il personale addetto agli impianti sportivi di cui al comma 3-bis accerta la conformità dell’intestazione del titolo di accesso alla persona fisica che lo esibisce, richiedendo la esibizione di un valido documento di identità, e negando l’ingresso in caso di difformità, nonchè a coloro che sono sprovvisti del documento.

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Art. 24  “Norme in materia di gioco” D.L. 6-7-2011 n. 98 “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.”

20.  È vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto.

21.  Il titolare dell’esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco che consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di anni diciotto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinque mila a euro venti mila. Indipendentemente dalla sanzione amministrativa pecuniaria e anche nel caso di pagamento in misura ridotta della stessa, la violazione prevista dal presente comma è punita con la chiusura dell’esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco da dieci fino a trenta giorni; ai fini di cui al presente comma, il titolare dell’esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco, all’interno dei predetti esercizi, identifica i giocatori mediante richiesta di esibizione di un idoneo documento di riconoscimento.

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Art. 14-ter. “Introduzione del divieto di vendita di bevande alcoliche a minori” L. 30-3-2001 n. 125 “Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati” (articolo inserito dal comma 3-bis dell’art. 7, D.L. 13/09/12, n. 158 Decreto Balduzzi).

“1. Chiunque vende bevande alcoliche ha l’obbligo di chiedere all’acquirente, all’atto dell’acquisto, l’esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell’acquirente sia manifesta.”

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Art. 25 del testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità e infanzia, di cui al regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316 (articolo inserito dal comma 3-bis dell’art. 7, D.L. 13/09/12, n. 158 Decreto Balduzzi).

“1. Chiunque vende prodotti del tabacco ha l’obbligo di chiedere all’acquirente, all’atto dell’acquisto, l’esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età dell’acquirente sia manifesta.”

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Quindi, niente di nuovo sotto il sole.

Giovanni Paris

LIBERTA’ E DIRITTO DI RIUNIONE

I Sindaci non possono limitare il diritto di riunione garantito ai cittadini dalla Costituzione.

IL NOSTRO ORDINAMENTO GIURIDICO PREVEDE LA LIBERTA’ ED IL DIRITTO DI RIUNIONE? SE SI’, COME VENGONO DISCIPLINATI E LIMITATI? ESISTONO SPECIFICHE DISPOSIZIONI CHE LI REGOLANO? 

L’ordinamento giuridico riconosce la libertà di riunione quale diritto costituzionalmente garantito.

ART. 17 COSTITUZIONE

“I cittadini hanno diritto di riunirsi pacificamente e senz’armi.

Per le riunioni, anche in luogo aperto al pubblico, non è richiesto preavviso.

Delle riunioni in luogo pubblico deve essere dato preavviso alle autorità, che possono vietarle soltanto per comprovati motivi di sicurezza o di incolumità pubblica.”

Esso però non è assoluto e senza vincoli, difatti è sottoposto a particolari adempimenti, limitazioni e controlli.

Art. 18  T.U.L.P.S.

“I promotori di una riunione in luogo pubblico o aperto al pubblico, devono darne avviso, almeno tre giorni prima, al Questore.

E’ considerata pubblica anche una riunione, che, sebbene indetta in forma privata, tuttavia per il luogo in cui sarà tenuta, o per il numero delle persone che dovranno intervenirvi, o per lo scopo o l’oggetto di essa, ha carattere di riunione non privata.

I contravventori sono puniti con l’arresto fino a sei mesi e con l’ammenda da euro 103 (ire 200.000) a euro 413 (800.000). Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle riunioni predette prendono la parola.

Il Questore, nel caso di omesso avviso ovvero per ragioni di ordine pubblico, di moralità o di sanità pubblica, può impedire che la riunione abbia luogo e può, per le stesse ragioni, prescrivere modalità di tempo e di luogo alla riunione.

I contravventori al divieto o alle prescrizioni dell’autorità sono puniti con l’arresto fino a un anno e con l’ammenda da euro 206 (lire 400.000) a euro 413 (800.000). Con le stesse pene sono puniti coloro che nelle predette riunioni prendono la parola.

Non è punibile chi, prima dell’ingiunzione dell’autorità o per obbedire ad essa, si ritira dalla riunione.

Le disposizioni di questo articolo non si applicano alle riunioni elettorali.”

Esistono inoltre disposizioni normative speciali che disciplinano il diritto di riunione, quali, ad esempio:

– divieto di manifestazioni di discriminazione razziale,
– divieto di portare armi durante le riunioni L. 18 Aprile 1985, n° 110,
– prevenzione e repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni sportive (L. 13 Dicembre 1989, n° 401) con particolare attenzione alle competizioni calcistiche (L. 4 Aprile 2007, n. 41),
– disturbo dei comizi elettorali e delle pubbliche riunioni,
– blocco della circolazione durante manifestazioni (D. Lgs. 30 Dicembre 1999, n° 507),
– direttiva Maroni sulla «disciplina delle manifestazioni nei centri urbani nelle aree sensibili».

Questi argomenti sono trattati in maniera puntuale nella tesi di laurea della Facoltà di Giurisprudenza dell’Università di Pisa “Libertà di riunione e ruolo delle forze di polizia” del Dott. Giovanni Cimino.

OBBLIGO DI DOTAZIONE E DI ESIBIZIONE DI DOCUMENTO DI IDENTITA’/RICONOSCIMENTO

CIE

Medesimo argomento fu trattato nel giugno 2014 con l’articolo dal titolo OBBBLIGO DOTAZIONE DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE.

Ritorniamoci per puntualizzare e approfondire alcuni aspetti della questione e verificare come si è pronunciata la più recente giurisprudenza.

Il nostro ordinamento giuridico prevede un generale obbligo di dotarsi/possedere e di esibire un documento di identità/riconoscimento ai fini della identificazione? (Quindi escluse altre finalità a cui tendono il possesso e la esibizione, come ad esempio quelli relativi alla patente di guida, che ovviamente occorre ottenere e avere con sé al fine di accertare da parte degli organi di controllo il conseguimento del titolo abilitativo quando si è alla guida di un veicolo a motore).

Il cittadino comune ritiene esistente tale duplice obbligo, ma gli operatori del diritto e gli organi di polizia sanno che così non è.

In effetti il nostro ordinamento giuridico prevede l’obbligo di “dichiarare le proprie generalità”, obbligo previsto nell’art. 651 c.p. “Rifiuto d’indicazioni sulla propria identità personale”, il quale stabilisce che “Chiunque, richiesto da un pubblico ufficiale nell’esercizio delle sue funzioni, rifiuta di dare indicazioni sulla propria identità personale, sul proprio stato, o su altre qualità personali, è punito con l’arresto fino a un mese o con l’ammenda fino a euro 206”.

E’ vero che si può soddisfare l’obbligo suddetto anche mediante la esibizione di un documento di identità/riconoscimento, ma l’art. 651 c.p. pretende, ai fini dell’adempimento dell’obbligo, solo che il soggetto dichiari gli elementi indicati nella norma, ma non che avvenga la esibizione sopra indicata.

La normativa vigente disciplina esplicitamente due soli casi di obbligo di dotazione e di esibizione:

  • il primo è previsto dall’art. 4 del T.U.L.P.S. disponendo che “L’autorità di pubblica sicurezza ha facoltà di ordinare che le persone pericolose o sospette e coloro che non sono in grado o si rifiutano di provare la loro identità siano sottoposti a rilievi segnaletici. Ha facoltà inoltre di ordinare alle persone pericolose o sospette di munirsi, entro un dato termine, della carta di identità e di esibirla ad ogni richiesta degli ufficiali o degli agenti di pubblica sicurezza.”,
  • il secondo è previsto dall’art. 6/3 del T.U. sull’immigrazione D.Lgs. 286/98 il quale prevede che “…Lo straniero che, a richiesta degli ufficiali e agenti di pubblica sicurezza, non ottempera, senza giustificato motivo, all’ordine di esibizione del passaporto o di altro documento di identificazione e del permesso di soggiorno o di altro documento attestante la regolare presenza nel territorio dello Stato è punito con l’arresto fino ad un anno e con l’ammenda fino ad euro 2.000. …”

Ancora, l’art. 294 del Reg. Esec. T.U.L.P.S. recita: La carta d’identità od i titoli equipollenti devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali e degIi agenti di pubblica sicurezza.”.

Qual è l’ambito di applicazione di tale ultima disposizione? Dall’espressione letterale della norma essa sembra avere una applicazione generale, quindi tutti avrebbero l’obbligo di esibizione della carta di identità o di un documento equipollente, ma la conclusione è corretta? Abbiamo utilizzato “sembra” e il condizionale perché la disposizione deve essere letta in combinato disposto con l’art. 4 del T.U.L.P.S., con la conseguenza che l’obbligo andrebbe circoscritto alla ipotesi di mancata esibizione della carta di identità da parte dei soggetti obbligati a munirsene (persone pericolose e sospette) N.B. Per completezza di analisi però non si comprende quali siano i casi pratici di sua applicazione quando la norma si riferisce ai “titoli equipollenti”, estranei all’obbligo di dotazione dell’art. 4 del T.U.L.P.S. che cita solo la carta di identità.

Nel senso sopra descritto si veda Cass. Pen., Sez. VI,14/07/89 n° 10378 dalla quale può essere tratta la seguente massima: “Il rifiuto di consegnare un documento di riconoscimento integra – ricorrendone le altre condizioni richieste dalla legge (persone pericolose o sospette) – gli estremi del reato di cui agli artt. 4 del T.U. della legge di P.S. (R.D. n. 773 del 1931) e 294 del relativo regolamento (R.D. n. 635 del 1940) e non già quello previsto dall’art. 651 cod. pen., trattandosi di reati aventi diverso elemento materiale e diversa obiettività giuridica. Ne consegue che qualora la persona si rifiuti di dare indicazioni sulla propria identità personale e di esibire un documento di riconoscimento, si avrà concorso materiale della contravvenzione di cui all’art. 651 cod. pen. con quella preveduta dalla legge di pubblica sicurezza.”.

CONFORMI
Cass. Sez. VI, sent. del 09/07/93 n° 6864.
Cass. Sez. VI, sent. Del 04/01/96 n° 34

Nello stesso senso Cass. Pen., Sez. 1, 22/06/17 n° 42208 (scarica e leggi) con la quale si afferma che la condotta consistente nella mancata esibizione di un documento “…costituisce…violazione dell’art. 4, comma 2, T.U.L.P.S. e art. 294 del relativo regolamento, ove ne ricorrano le altre condizioni di persona pericolosa o sospetta,. …”

Si riscontrano però pronunciamenti che sostanzialmente indicano che l’art. 294 Reg. Esec. T.U.L.P.S. ha autonoma valenza, slegata dall’art. 4 T.U.L.P.S., e con esso si punisca il comportamento omissivo indipendentemente dalla ricorrenza delle altre condizioni previste dall’art. 4 del T.U.L.P.S., cioè che il soggetto sia persona pericolosa o sospetta destinatario dell’ordine di munirsi della carta di identità, si vedano Cass. Pen.,Sez. VI, 28/03/17 n° 15488, e la recente Cass. Pen., Sez. I, 25/01/22 n° 8356 (scarica e leggi), in questa ultima si legge che le disposizioni applicabili nel caso di rifiuto di fornire il documento di identità “…sono quelle degli artt. 294 del R.d. 6 maggio 1940, n. 635 e 221 T.U.L.P.S., anziché quelle degli artt. 4 e 17 T.U.L.P.S. L’articolo 294 prevede, infatti, che: «La carta di identità od i titoli equipollenti devono essere esibiti ad ogni richiesta degli ufficiali e degli agenti di pubblica sicurezza», imponendo il chiaro e univoco obbligo di esibizione del documento d’identità a fronte della richiesta degli agenti di pubblica sicurezza, la cui violazione è sanzionata dall’art. 221, comma 2, TULPS, a norma del quale: «Salvo quanto previsto dall’articolo 221-bis, le contravvenzioni alle disposizioni di tali regolamenti sono punite con l’arresto fino a due mesi o con l’ammenda fino a euro 103». …”.

A sommesso avviso dello scrivente, certo che, come detto e riconosciuto, il nostro ordinamento giuridico non prevede un generale obbligo di dotarsi/possedere e avere sé un documento di identità/riconoscimento ai fini della identificazione, relativamente a questo ultimo orientamento, come si può pretendere la esibizione di ciò che non si è obbligati ad ottenere e portare con sé (tranne i casi già citati), presupposto per commettere la violazione dell’art. 294 Reg. Esec. T.U.L.P.S.?

Sembra che i “conti” non tornino, forse sfugge qualcosa.

Giovanni Paris

SAFETY E SECURITY NELLE MANIFESTAZIONI PUBBLICHE

Le circolari e le direttive emanate in materia di safety e security per le manifestazioni pubbliche sono le seguenti:

CIRCOLARE MINISTERO DELL’INTERNO DEL 07/06/17

CIRCOLARE MINISTERO DELL’INTERNO DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO DEL 19/06/17

CIRCOLARE MINISTERO DELL’INTERNO DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO DEL 20/07/17

CIRCOLARE MINISTERO DELL’INTERNO DEL 28/07/17

CIRCOLARE MINISTERO DELL’INTERNO DEL 18/07/18

Propongo i seguenti video di webinar realizzati sull’argomento dal Formez PA – Centro servizi, assistenza, studi e formazione per l’ammodernamento delle P.A.

Logo Formez PA

Sagre, feste, manifestazioni, spettacoli e trattenimenti pubblici temporanei Fattori di rischio e accorgimenti

Sagre, feste, manifestazioni, spettacoli e trattenimenti pubblici temporanei: il volontariato

Safety e security nelle pubbliche manifestazioni

La Safety e la Security nelle pubbliche manifestazioni all’aperto viste dalla Polizia Locale

CIRCOLARE MINISTERO INTERNO SU REGISTRO OPERAZIONI COSE ANTICHE O USATE

Beni usati antichità e preziosi intestazione

L’art. 126 del T.U.L.P.S. stabiliva che “Non può esercitarsi il commercio di cose antiche o usate senza averne fatta preventiva dichiarazione all’autorità locale di pubblica sicurezza, la quale ne rilasciava presa d’atto.

L’art. 126 del T.U.l.P.S. è stato abrogato espressamente dall’art. 6 del D.Lgs. 222/16 “Individuazione di procedimenti oggetto di autorizzazione, segnalazione certificata di inizio di attività (SCIA), silenzio assenso e comunicazione e di definizione dei regimi amministrativi applicabili a determinate attività e procedimenti, ai sensi dell’articolo 5 della legge 7 agosto 2015, n. 124”, con decorrenza dal 11/12/16.

Il commercio di cose antiche o usate pertanto non è quindi soggetto ad altri adempimenti per l’accesso al settore, se non quelli ordinari previsti dalla normativa regionale sul commercio.

Sin da subito sorse però la questione se ritenere tacitamente abrogato anche l’art. 128 del T.U.L.P.S. che obbliga.i commercianti, gli esercenti e le altre persone indicate negli articoli 126 e 127 del T.U.L.P.S. a tenere un registro delle operazioni compiute.

Che la situazione non fosse chiara ne fu dimostrazione una nota di risposta in merito del Ministero dell’Interno n° 557/PAS/U/003342/12020.A(1) del 02/03/17 (clicca e leggi) alla Regione Autonoma Friuli Venezia Giulia, nella quale si esprimeva il parere che “…pare doversi propendere per la tesi per cui la abrogazione del’art. 126 T.U.L.P.S….abbia sottratto gli esercenti contemplati da tale articolo all’obbligo di tenuta del registro indicato.”, mantenendo però alcuni dubbi sulla questione facendo riserva di ulteriori elementi di valutazione.

I dubbi determinarono il Ministero dell’Interno ad interessare direttamente il Consiglio di Stato in funzione consultiva richiedendo allo stesso un parere.

Il Consiglio di Stato, sostanzialmente aderendo alle molteplici ragioni logico giuridiche proposte dallo stesso Ministero dell’Interno, con parere n° 00545/2018 del 02/03/18 (clicca e leggi) ha ritenuto che l’art. 128 del T.U.L.P.S non è stato tacitamente abrogato a seguito della abrogazione dell’art. 126 T.U.L.P.S. e pertanto che sia ancora obbligatorio tenere il registro delle operazioni compiute giornalmente per chi esercita il commercio di cose antiche o usate.

Tra le diverse motivazioni per il mantenimento dell’obbligo previsto dall’art. 128 del T.U.L.P.S. rilevano le diverse finalità delle due disposizioni, la prima, abrogata, regolava la modalità di accesso all’attività, mentre la seconda, in vigore, prevede una forma di controllo sull’attività in ragione della tipologia di beni trattati, per il fatto cioè, come sottolinea lo stesso Consiglio di Stato, “…che il settore della vendita di beni antichi o usati è particolarmente esposto a possibili azioni illecite. …”.

Registriamo sull’argomento la circolare del Ministero dell’Interno n° 557/PAS/U/004040/12900.A(24)BIS del 21/03/18 (clicca e leggi) che si conforma a quanto espresso dal Consiglio di Stato.

Giovanni Paris

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LA RICEVUTA DI RICHIESTA DI CARTA IDENTITA’ ELETTRONICA E’ DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO?

 

La recentissima circolare del Ministero dell’Interno n° 2/2018 del 14/02/18 (clicca e leggi) riconosce il valore di documento di riconoscimento alla ricevuta della richiesta di carta d’identità elettronica denominata “Riepilogo dati per accettazione pratica” ai sensi dell’art. 1, comma 1, lett. c) del D.P.R. 445/2000 “Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa”,  in quanto munita della fotografia del titolare, dei relativi dati anagrafici e del numero della carta di identità elettronica cui si riferisce.

La circolare del Ministero dell’Interno si mostra di particolare interesse in quanto poco prima della sua emanazione sulla medesima questione se la ricevuta della richiesta di carta d’identità elettronica possa essere riconosciuta come documento di riconoscimento l’Ufficio della Motorizzazione Civile di Torino con nota del 01/02/18 (clicca e leggi) ha affermato che tale equiparazione non è possibile “…in assenza di una specifica norma che la renda equipollente ad un documento di identità…”, citando l’art. 35 del D.P.R. 445/00.

Qual è, al di là della considerazione se ritenere ”prevalente” la circolare del Ministero dell’Interno, allora la tesi da seguire?

Dobbiamo partire dal dato normativo.

L’art. 1 comma 1 “Definizioni” del D.P.R. 445/00 dà queste definizioni:

c)  DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ogni documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione italiana o di altri Stati, che consenta l’identificazione personale del titolare;

d)  DOCUMENTO D’IDENTITA’ la carta d’identità ed ogni altro documento munito di fotografia del titolare e rilasciato, su supporto cartaceo, magnetico o informatico, da una pubblica amministrazione competente dello Stato italiano o di altri Stati, con la finalità prevalente di dimostrare l’identità personale del suo titolare;

L’art. 35 “Documenti di identità e di riconoscimento” del D.P.R. 445/00 prevede:

  1. In tutti i casi in cui nel presente testo unico viene richiesto un documento di identità, esso può sempre essere sostituito dal documento di riconoscimento equipollente ai sensi del comma 2.
  2. Sono equipollenti alla carta di identità il passaporto, la patente di guida, la patente nautica, il libretto di pensione, il patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici, il porto d’armi, le tessere di riconoscimento, purché munite di fotografia e di timbro o di altra segnatura equivalente, rilasciate da un’amministrazione dello Stato.

Ebbene, probabilmente l’Ufficio della Motorizzazione Civile di Torino ha ritenuto, ai fini della equiparazione di un documento ad un “documento di identità”, la elencazione contenuta dal comma 2 dell’art. 35 del D.P.R. 445/00 come tassativa.

Ma il ragionamento logico giuridico da seguire impone la lettura combinata dell’art. 35 suddetto con quanto espresso dall’art. 1 e con le definizione che ne dà, e cioè che ai fini della attribuzione della qualifica di DOCUMENTO DI RICONOSCIMENTO ciò che rileva è che il documento sia munito di fotografia e venga rilasciato da una pubblica amministrazione italiana, tutti caratteri che appaiono essere posseduti dalla ricevuta di richiesta di carta identità elettronica, la quale contiene la fotografia del soggetto richiedente ed è rilasciata dal Comune, che è una pubblica amministrazione italiana.

Pertanto, a sommesso parere, le conclusioni a cui giunge il Ministero dell’Interno sono corrette.

D’altronde a medesime conclusioni si pervenne quando si affrontò la medesima questione se attribuire la qualifica di documento di riconoscimento al nuovo contrassegno invalidi, anche in quel caso la risposta fu affermativa, come da pareri della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del Ministero dell’Interno e del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, e a tal proposito si veda l’articolo pubblicato in data 17/06/14 dal titoto CONTRASSEGNO INVALIDI DOCUMENTO DI IDENTIFICAZIONE (clicca e leggi)

Giovanni Paris

http://www.corsidipolizialocale.it

LA PROSTITUTA CHE ESERCITA IN STRADA E’ PERSONA PERICOLOSA? PER LA CASSAZIONE NO.

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LA CORTE DI CASSAZIONE CON LA SENTENZA N° 28226 DEL 01/07/14 HA ANNULLATO LA CONDANNA PENALE INFLITTA A UNA PROSTITUTA PER VIOLAZIONE AL “FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO”.

NON È POSSIBILE INCLUDERE TALE SOGGETTO NELLA CATEGORIA DELLE PERSONE PERICOLOSE PER L’ORDINE PUBBLICO SOLO PERCHÉ TROVATA A PROSTITUIRSI IN STRADA.

LA VICENDA TRAE ORIGINE DA UN FOGLIO DI VIA OBBLIGATORIO EMESSO DALLA QUESTURA DI ASCOLI PICENO NEI CONFRONTI DI UNA PROSTITUTA TROVATA DI NOTTE IN STRADA IN ABITI SUCCINTI.

L’ORDINE DEL QUESTORE NON FU RISPETTATO E LA PROSTITUTA FU PROCESSATA E CONDANNATA DAL TRIBUNALE DI FERMO.

LA CORTE DI APPELLO DI ANCONA A CUI LA PROSTITUTA PRESENTÒ APPELLO CONFERMÒ LA CONDANNA DEL TRIBUNALE.

E’ STATO QUINDI PROPOSTO RICORSO PER CASSAZIONE CHE HA DISPOSTO NEL SENSO SOPRA INDICATO.

CLICCARE QUI PER LA SENTENZA.

GIOVANNI PARIS

www.corsidipolizialocale.it