Month: ottobre 2023

STATO DI NECESSITA’ E VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA: CASS. CIV., II, 25/10/23 N° 29578

Il malore e la corsa in ospedale, 53enne muore in pronto soccorso in attesa degli esami

QUAL E’ L’AMBITO TEMPORALE IN CUI OPERA LO STATO DI NECESSITA EX ART. 4/1 L. 689/81 E “COPRE” EVENTUALI VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA?

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IL CASO

Un soggetto con patente sospesa trasporta la madre in ospedale, la riaccompagna a casa per poi riportare l’autovettura alla figlia, in questo ultimo frangente viene fermato e sanzionato. Può invocare lo stato di necessità disciplinato dall’art. 4/1 della L. 689/81?

Il Tribunale aveva escluso che potesse essere invocata l’esimente dello stato di necessità prevista dall’art. 4/1 della L. 689/81, la quale, in applicazione degli artt. 54 e 59 c.p., presuppone la sussistenza di un’effettiva situazione di pericolo imminente di un grave danno alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero l’erronea convinzione, provocata da concrete circostanze oggettive, di trovarsi in tale situazione, laddove, il soggetto era stato fermato non quando stava portando la madre in ospedale ma quando, una volta riaccompagnata la madre a casa, stava riportando l’auto alla figlia per cui, in relazione a tale circostanza, lo stato di necessità non sussiste, non essendovi alcuna situazione di pericolo imminente tale da costringere lo stesso a fare uso della automobile, nonostante la sospensione della patente, per riportarla alla figlia.

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LA CORTE DI CASSAZIONE

Il ricorso in Cassazione veniva proposto affermando la violazione e l’erronea applicazione dell’art. 4/1 della L. 689/81, in quanto non era stato considerato che il soggetto aveva dovuto soccorrere la madre e che tale fatto oggettivo coinvolge l’intero episodio della guida dell’auto in uso alla figlia, compreso il momento in cui, riportata la madre nell’abitazione, si era recato sotto l’abitazione della stessa per la riconsegna del mezzo.

Viene data risposta NEGATIVA da parte di CASS. CIV., II, 25/10/23 N° 29578 per la quale “…Con specifico riguardo alla scriminante dello “stato di necessità”…è indispensabile, ai fini della sua configurabilità (e, perciò, allo scopo del riconoscimento della fondatezza della sua prospettazione in sede giudiziale, che deve ovviamente essere supportata da un idoneo riscontro probatorio gravante sul ricorrente), che, in applicazione dei principi fissati dagli arti. 54 e 59 c.p., ricorra un’effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile. …”,

 invece il soggetto “…era stato fermato non già quando stava portando la madre in ospedale ma quando, una volta riaccompagnata la madre a casa, stava riportando l’auto alla figlia e che, dunque, in relazione a tale circostanza, non sussisteva lo stato di necessità non essendovi alcuna situazione di pericolo imminente tale da costringere l’appellante a fare uso della automobile, nonostante la sospensione della patente, per riportarla alla figlia…“.

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APPROFONDIMENTO

Si legga il seguente approfondimento riguardante VIOLAZIONI A NORME DEL CODICE DELLA STRADA E STATO DI NECESSITA’.

Giovanni Paris

CYBERBULLISMO: L’AMMONIMENTO DEL QUESTORE EX ART. 7 L. 29/05/17 N° 71

Il “cyberbullismo” è l’evoluzione digitale del bullismo, che è stato riconosciuto nella Convenzione dei Diritti del Fanciullo del 1989 come una forma grave di violazione dei diritti umani.

Con il termine cyberbullismo ci si riferisce a tutte le forme di prevaricazione e di aggressività perpetrate in e con la rete, realizzato da un singolo individuo o da un gruppo di persone nel contesto virtuale e/o mediato da strumeni tecnologici (Internet, smartphone, tablet, PC, ecc.) o piattaforme on-line (Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, WhatsApp, ecc.).

Nel nostro ordinamento giuridico con la L. 71/17 si fornisce per la prima volta una definizione giuridica del cyberbullismo.

La normativa non intende avere una finalità sanzionatoria, ma piuttosto è volta alla prevenzione e all’approccio inclusivo, dunque con finalità di tipo educativo.

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LA NORMATIVA

L. 29/05/17 n° 71 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”

Art. 1.  “Finalità e definizioni”

“omissis

2.  Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.

omissis”

Art. 7.  “Ammonimento”

“1.  Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594 (ingiuria), 595 (diffamazione) e 612 (minaccia) del codice penale e all’articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali (trattamento illecito di dati), di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all’articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.

2.  Ai fini dell’ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale.

3.  Gli effetti dell’ammonimento di cui al comma 1 cessano al compimento della maggiore età.”

Per l’attuazione delle finalità di cui all’articolo 1 il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentito il Ministero della giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità aveva il compito di adottare linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole, anche avvalendosi della collaborazione della Polizia postale e delle comunicazioni.

Nell’ottobre del 2017 sono stata pubblicate “Le linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo” al cui punto 5. “Nuovi strumenti introdotti dalla L. 71/2017: l’ammonimento” si illustra il suddetto istituto giuridico.

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L’AMMONIMENTO

La L. 71/17, oltre a definire giuridicamente il fenomeno, indica misure di carattere preventivo ed educativo nei confronti dei minori da attuare in ambito scolastico, ma non solo, prevede infatti la misura dell’ammonimento del Questore nei casi di cyberbullismo realizzati da minori degli anni diciotto, ma di età superiore agli anni quattordici, nei confronti di un altro minorenne e ciò come già disposto per i casi di stalking.

L’ammonimento del Questore è uno strumento giuridico di natura amministrativa, di competenza esclusiva dell’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza. Esso è stato introdotto nel nostro ordinamento con la L. 38/09 che disciplina le fattispecie degli atti persecutori (c.d. stalking), previsto anche dalla  L. 119/13 per i casi di violenza domestica.

Da sottolineare che tale provvedimento non può essere adottato per tutti i comportamenti astrattamente rientranti nella definizione di cyberbullismo prevista dall’art. 1 della L. 71/17, pertanto si potrà procedere ad ammonimento solo nei casi espressamente tipizzati dall’art. 7 della L. 71/17.

Deve esistere sempre una “istanza” di parte per l’instaurarsi del procedimento, non si procede quindi d’ufficio, non è possibile un ammonimento di iniziativa, come invece è previsto per i casi di violenze domestiche.

L’ammonimento è un provvedimento amministrativo con il quale il Questore, dopo una istruttoria predisposta dall’ufficio di polizia preposto, ammonisce oralmente il colpevole degli atti persecutori dal compiere qualsiasi altro comportamento persecutore nei confronti della vittima. Come indicato nelle linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo “…l’ammonimento, in quanto provvedimento amministrativo, non richiede una prova certa e inconfutabile dei fatti, essendo sufficiente la sussistenza di un quadro indiziario che garantisca la verosimiglianza di quanto dichiarato. …”.

Si tratta pertanto di un “rimprovero” fatto oralmente dal Questore all’autore dei comportamenti antigiuridici affinché comprenda il disvalore delle proprie azioni, esso non ha un termine di durata, se non per il minorenne autore di cyberbullismo, i suoi effetti cessano con il raggiungimento della maggiore età.

La normativa non prevede sanzioni nel caso di violazione delle prescrizioni impartite.

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TIPOLOGIE DI CYBERBULLISMO

Flaming: discussioni online con messaggi violenti e volgari che mirano a suscitare contrasti e battaglie verbali fino a diventare un vero e proprio combattimento on line.

Harassment (molestie): riguarda l’invio ripetuto di messaggi offensivi, volgari e sgradevoli tramite e-mail, instant messaging e post sul blog personale, spesso accompagnati anche da telefonate e/o sms. In questo caso l’intento è quello di creare nella vittima uno stato di forte malessere emotivo.

Denigration (denigrazione): consiste nell’insultare o diffamare qualcuno online attraverso dicerie, pettegolezzi e menzogne, solitamente di tipo offensivo e crudele, volti a danneggiare la reputazione di una persona e i suoi rapporti. Il risultato finale di quest’opera di denigrazione è un progressivo sabotaggio sociale della vittima.

Impersonation (furto d’identità): in questo caso l’aggressore ottiene le informazioni personali e i dati di accesso (nickname, password, ecc.) di un account della vittima, con lo scopo di prenderne possesso e danneggiarne la reputazione.

Outing: diffondere online i segreti di qualcuno, informazioni scomode o immagini personali, al fine di danneggiare la reputazione sociale di qualcuno.

Trickering: spingere una persona, attraverso l’inganno, a rivelare informazioni imbarazzanti e riservate per renderle poi pubbliche in rete.

Exclusion: escludere intenzionalmente qualcuno/a da un gruppo online (chat, liste di amici, forum tematici, ecc.).

Cyberstalking: in questo caso vi è un invio ripetuto di messaggi intimidatori contenenti minacce e offese, in più quando possibile si utilizzano gli spyware per spiare i movimenti on line della vittima, la quale si sentirà costantemente spiata e vivrà uno stato di costante allarme e ansia.

Sexting: riguarda la diffusione di immagini intime e a sfondo sessuale della vittima (condizione affrontata anche in relazione al revenge porn).

Trolling: consistono in commenti persistenti e abusivi non indirizzati ad una persona specifica, ma piuttosto finalizzati a incitare dispute e litigi all’interno di una discussione di gruppo on-line.

Griefing: descritto come una forma di aggressione nel contesto del mondo virtuale agito da nativi digitali che deliberatamente irritano e molestano altri digitali.

Photoshopping: consiste nell’utilizzo di un qualsiasi software di fotoritocco per modificare immagini e filmati riguardanti la vittima, evidenziando o creando situazioni altamente imbarazzanti.

Videoposting: consiste nella diffusione in rete di filmati, utilizzando siti di condivisione oppure la posta elettronica ecc.

Happy slapping (una variante particolarmente violenta del videoposting) che consiste nel riprendere la vittima mentre viene schiaffeggiata e percossa da più aggressori, e nel postare successivamente il video in rete o diffondendolo tramite cellulare.

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MATERIALE DI STUDIO E APPROFONDIMENTO

Di seguito si segnalano risorse per lo studio del fenomeno, nelle quali viene anche trattato l’istituto giuridico dell’ammonimento.

UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA – IL CYBERBULLISMO TRA OSCURAMENTO E AMMONIMENTO

UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA – UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DIGITALI E CYBERBULLISMO

UNIVERSITÀ DELLA VALLE D’AOSTA – PREVARICAZIONE E AGGRESSIVITA’ IN RETE: IL CYBERBULLISMO E IL FENOMENO COVID-19

BULLISMO E CYBERBULLISMO A SCUOLA – FENOMENOLOGIA, EVIDENZE EMPIRICHE, INTERVENTI EDUCATIVI

BULLISMO E CYBERBULLISMO

ISTITUTO MEME – CYBERBULLISMO: ANALISI E METODI DI RISOLUZIONE DI UN FENOMENO

UNIVERSIDAD DE ALMERÍA – BULLISMO E CYBERBULLISMO: DUE FORME DI VIOLENZA A CONFRONTO. CAUSE, CONSEGUENZE E STRATEGIE DI INTERVENTO

Giovanni Paris

GUIDA CON PATENTE REVOCATA: CASS. PEN., VI, 09/03/23 N° 10050

Circolazione stradale - Sanzione amministrativa della revoca della patente  di guida - Natura giuridica

LA CONDUZIONE DI VEICOLI CON PATENTE DI GUIDA REVOCATA COSTITUISCE ILLECITO AMMINISTRATIVO O REATO?

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LA NORMATIVA

Art. 116 c.d.s.  “Patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore”

“omissis

15.  Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con l’ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici.

L'art. 1/1 del D.Lgs. 8/16 ha previsto che non costituiscono reato e sono soggette alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro tutte le violazioni per le quali è prevista la sola pena della multa o dell'ammenda. L'attuale importo della sanzione pecuniaria amministrativa è da € 5.100 ad € 30.599, ai sensi dell'art. 1/5 lett. b) del D.Lgs. 8/16, con gli aggiornamenti derivanti dalla variazione dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati previsti dall’art. 1/1 del D.M. 27/12/18 e dall’art. 1/1 del D.M. 31/12/20.

Nell’ipotesi di recidiva nel biennio si applica altresì la pena dell’arresto fino ad un anno. Per le violazioni di cui al presente comma è competente il tribunale in composizione monocratica.

L'art. 5/1 del D.Lgs. 8/16 prevede che quando i reati trasformati in illeciti amministrativi ai sensi del suddetto decreto prevedono ipotesi aggravate fondate sulla recidiva ed escluse dalla depenalizzazione, per recidiva è da intendersi la reiterazione dell'illecito depenalizzato ai sensi dell'art. 8-bis della L. 689/81.

omissis”

Pertanto la guida dopo che la patente è stata revocata costituisce ancora reato nel caso in cui si verifichi la recidiva nel biennio.

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CASO PARTICOLARE

Ma questa è la unica ipotesi prevista dall’ordinamento giuridico di guida con patente revocata che costituisce reato?

Leggiamo la seguente disposizione.

Art. 73  “Violazioni al codice della strada” D.Lgs. 06/09/11 n° 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”

“1.  Nel caso di guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, la pena è dell’arresto da sei mesi a tre anni, qualora si tratti di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale”.

Tale fattispecie può dirsi assorbita dalle modifiche normative che hanno riguardato l’art. 116/15 c.d.s.?

La risposta è negativa, difatti si riscontra un prevalente orientamento giurisprudenziale di legittimità in forza del quale la​ ​guida​ ​di un veicolo senza​ ​patente​ ​o con​ ​patente​ ​negata, sospesa o​ ​revocata, da parte di un soggetto già sottoposto, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale costituisce ancora reato, qualificandosi quindi come fattispecie speciale rispetto all’ipotesi dell’art. 116/15 c.d.s., che non trova quindi applicazione. Possiamo dire che siamo di fronte a un reato “extra c.d.s.”.

Tale orientamento è stato confermato da CASS. PEN., VI, 09/03/23 N° 10050 la quale afferma che  “…la depenalizzazione del reato di guida senza patente di cui all’art. 116 cod. strada a seguito del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 non si estende all’ipotesi in cui la guida senza patente venga posta in essere da persona sottoposta a misura di prevenzione personale, in relazione alla quale l’art. 73 del digs. 6 settembre 2011, n. 159 prevede un autonomo reato…”,

ricordando altresì che la norma suddetta ha subito il vaglio di legittimità costituzionale da parte del Giudice delle Leggi, il quale con sentenza del 18/09/22 n° 211 ha ritenuto non fondata la questione di legittimità con riferimento ai parametri costituzionali.

La Corte Costituzionale  “…Ha escluso che nella fattispecie delineata dalla norma incriminatrice di cui all’art. 73 del d.lgs. 159 del 2011 sia ravvisabile una ipotesi di “responsabilità penale d’autore” poiché la perdurante rilevanza penale della condotta di guida in assenza del titolo abilitativo, invece depenalizzata per coloro che non sono sottoposti a misure di prevenzione (salva l’ipotesi della “recidiva” nell’illecito amministrativo che rimane reato), si ricollega alla violazione di una regola specifica, qual è quella desumibile dall’art. 120 cod. strada, e non semplicemente al generico obbligo di «vivere onestamente» e di «rispettare le leggi»… . Presupposto della fattispecie penale è, invece, la mancanza del titolo abilitativo alla guida quale conseguenza dell’applicazione della misura di prevenzione personale; presupposto che trova il suo specifico riferimento normativo nella disposizione di cui all’art. 120 cod. strada. …”

e che “…la violazione della regola, che vieta di guidare autoveicoli e motoveicoli senza patente al soggetto sottoposto a misura di prevenzione personale, è espressione di una valutazione discrezionale del legislatore, il quale ha ritenuto sussistere un quid pluris di pericolosità per il fatto che colui che sia sottoposto con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale possa circolare alla guida di un veicolo. …”

Pertanto è legittima la perdurante sanzionabilità penale della condotta di guida senza patente ravvisabile in capo alla persona che, sottoposta a misura di prevenzione, si ponga alla guida senza essere munito di patente di guida perché revocatagli.

Giovanni Paris

ART. 672 C.P. “OMESSA CUSTODIA E MAL GOVERNO DI ANIMALI”: CASS. PEN., IV, 02/08/23 N° 33896 – CASS. PEN., IV, 04/08/23 N° 34350

Bergamo, bimbo di 6 anni aggredito da un cane finisce in ospedale -  BergamoNews

PER IL CONFIGURARSI DELL’ILLECITO PREVISTO DALL’ART. 672 C.P. “OMESSA CUSTODIA E MAL GOVERNO DI ANIMALI” E’ NECESSARIO CHE IL SOGGETTO ATTIVO RIVESTA LA QUALITA’ DI PROPRIETARIO DELL’ANIMALE?

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LA NORMATIVA

Art. 672 c.p. “Omessa custodia e mal governo di animali”

Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa da euro 25 a euro 258.

Alla stessa sanzione soggiace:

1. chi, in luoghi aperti, abbandona a se stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l’incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;

2. chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l’incolumità delle persone.”

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BREVE COMMENTO

La fattispecie costituisce illecito amministrativo a seguito della depenalizzazione avvenuta ad opera dell’art. 33 della L. 689/81.

E’ illecito di pericolo, realizzabile con condotta omissiva o commissiva, il bene giuridico tutelato è la incolumità pubblica, per quanto riguarda il soggetto attivo si sottolinea che le fattispecie connotano un illecito “proprio” facendo riferimento alla qualità di “possessore” e/o “detentore“, quindi non necessariamente “proprietario”, mentre solo l’ipotesi di cui al n° 2. del comma 2 è di applicabilità generale a qualsiasi soggetto.

Per la configurabilità della violazione non occorre verificare che vi sia stata un’aggressione o che sia sorto un pericolo effettivo per l’incolumità pubblica, questo perché la norma considera la pericolosità intrinseca collegata alla natura dell’animale.

Se vi è stata effettiva aggressione e quindi il pericolo si è tramutato in danno alle persone, il responsabile risponde del reato di lesioni colpose omicidio colposo.

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LA GIURISPRUDENZA

Pacifico e consolidato è il principio ribadito di recente, in sede di procedimento penale avente ad oggetto il reato di lesioni personali colpose, da CASS. PEN., IV, 02/08/23 N° 33896CASS. PEN., IV, 04/08/23 N° 34350 secondo il quale “…In tema di custodia di animali, l’obbligo sorge ogni volta che sussista una relazione di possesso o di semplice detenzione tra l’animale e una data persona, posto che l’art. 672 cod. pen. relaziona l’obbligo di non lasciare libero l’animale o di custodirlo con le debite cautele al possesso dell’animale, possesso da intendersi come detenzione anche solo materiale e di fatto senza che sia necessario che sussista una relazione di proprietà in senso civilistico. …”

Pertanto ciò che è necessario accertare, per affermare che il fatto rientra nelle categorie dall’art. 672 c.p. dal punto di vista soggettivo, non è la proprietà dell’animale, ma, piuttosto, l’esistenza di una relazione di fatto tra lo stesso e il soggetto , tale da far sorgere in capo a quest’ultimo un obbligo di custodia e di vigilanza sul primo.

Giovanni Paris

INOSSERVANZA ORDINANZA COMUNALE PULIZIA E DISINFEZIONE AREA PRIVATA: CASS. PEN., I, 02/10/23 N° 39831

Rimozione rifiuti da potatura in via Gramsci a Sciacca, interrogazione di  Clelia Catanzaro - Risoluto

LA INOSSERVANZA DI ORDINANZA COMUNALE CHE IMPONGA LA PULIZIA, DISINFEZIONE, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MATERIALI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI POTATURA COSTITUISCE VIOLAZIONE DELL’ART. 650 C.P.?

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LA NORMATIVA

Art. 650 c.p. “Inosservanza dei provvedimenti dell’autorità”

“Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206″.

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Si è occupata del caso CASS. PEN., I, 02/10/23 N° 39831, la quale ribadisce che “…Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l’inosservanza di ordinanze sindacali integra la contravvenzione prevista dall’art. 650 cod. pen. solo ove si tratti di provvedimenti contingibili e urgenti, adottati in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica ipotesi normativa, mentre resta estranea alla sfera di applicazione di tale norma l’inottemperanza a ordinanze sindacali, ancorché concernenti la materia dell’igiene pubblica, volte a dare applicazione a leggi o regolamenti, posto che l’omissione, in tal caso, viene sanzionata in via amministrativa da specifiche norme del settore...”.

Pertanto, per la questione trattata, “…deve escludersi il carattere contingibile e urgente dell’ordinanza…Essa, invero, risulta emessa per ragioni di igiene e pubblica sicurezza, connesse ai danni causati dalla vegetazione che fuoriusciva dall’immobile…e la sua inottemperanza è sanzionata…da specifiche norme amministrative (dal T.U. delle leggi sanitarie e dalla legge n. 689 del 1981) e non già dall’art. 650 cod. pen. …“.

Giovanni Paris

INOTTEMPERANZA ORDINANZA SINDACALE DI MESSA IN SICUREZZA DI IMMOBILE: CASS. PEN., I, 05/10/23 N° 44669

Roma, il crollo del palazzo al Flaminio. Quinto piano, la miccia delle mura  demolite - la Repubblica

LA INOTTEMPERANZA A ORDINANZA SINDACALE DI MESSA IN SICUREZZA DI IMMOBILE COSTITUISCE CONTEMPORANEA VIOLAZIONE DELL’ART. 650 C.P. E DELL’ART. 677 C.P.?

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LA NORMATIVA

Art. 650 c.p. “Inosservanza dei provvedimenti dell’autorità”

“Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206″.

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Art. 677 c.p. “Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina”

“Il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell’edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929.

La stessa sanzione si applica a chi, avendone l’obbligo, omette di rimuovere il pericolo cagionato dall’avvenuta rovina di un edificio o di una costruzione.

Se dai fatti preveduti dalle disposizioni precedenti deriva pericolo per le persone, la pena è dell’arresto fino a sei mesi o dell’ammenda non inferiore a euro 309″.

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Art. 9 L. 689/81  “Principio di specialità”

“Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale.

OMISSIS”.

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Con sentenza la CASS. PEN., I, 05/10/23 N° 40669 afferma che la fattispecie costituisce violazione solamente dell’art. 677 c.p. .

Il Collegio premette che “…La disposizione di cui all’art. 677 cod. pen. va ritenuta norma speciale rispetto all’art. 650 cod. pen., sia ove si ritenga sussistente l’illecito amministrativo di cui al comma 1 che ove sia ritenuto sussistente il presupposto del pericolo per le persone di cui al comma 3…”,

difatti “…va rilevato che il concorso tra più disposizioni di legge che prevedono per il medesimo fatto una sanzione penale (art. 650) e una sanzione amministrativa (art. 677 co. 1) va risolto – ai sensi dell’art. 9 co. 1 L. n.689 del 1981 – con l’applicazione della «disposizione speciale». …”.

Ma dove risiede in tal caso il connotato di specialità? Si risponde che “…ll connotato di specialità dell’art. 677 cod. pen. …è dato dalla adozione di una tecnica normativa di descrizione dell’illecito – adoperata nel corpo dell’art. 677 cod. pen. – che individua il soggetto obbligato in primis nel proprietario dell’edificio che minacci rovina, in tal modo soggettivizzando il contenuto del precetto, che resta generico (ed è mediato dal contenuto dell’atto amministrativo) nella ipotesi di cui all’art.650 cod. pen. …”.

Inoltre “…Anche la situazione di pericolo è, nel caso previsto dall’art. 677 cod. pen., descritta in modo specifico, a differenza della generale previsione per relationem (ai contenuti dell’atto amministrativo) che caratterizza il testo dell’art.650 cod. pen. . Pertanto, lì dove la situazione di pericolo e la correlata necessità di tutela della sicurezza pubblica…derivi dalla minaccia di rovina di una costruzione è la regola della specialità a determinare la esclusiva applicazione della disposizione di legge di cui all’art. 677 co. 1 (o co. 3) cod. pen. …”.

Viene altresì “…precisato che l’applicazione dell’art. 9 della legge n. 689 del 1981, come si è sopra evidenziato, opera su un piano analogo ma autonomo e diverso rispetto alla clausola di sussidiarietà contenuta nel testo del medesimo articolo 650 del codice penale, che resta applicabile solo in presenza di fatto sussumibile in altra disposizione penale di più elevata gravità…”.

E comunque la Suprema Corte conclude e chiarisce in ordine alla inapplicabilità dell’art. 650 c.p. che “…Non si tratta, dunque, di ritenere operante detta clausola di sussidiarietà, quanto di constatare che la previsione di legge di cui alll’art. 677 co. 1 cod. pen. sanziona in via amministrativa la condotta omissiva del proprietario nei casi di pericolo correlato alla rovina dell’edificio, in ciò realizzando connotati di maggiore aderenza alla situazione di fatto oggetto della incriminazione operata ai sensi dell’art. 650 cod. pen., il che impone di ritenere applicabile esclusivamente la disposizione speciale…”.

Ad essere presa in esame dalle due disposizioni è la medesima condotta omissiva che in un caso (art. 677 co. 1 cod. pen.) è descritta direttamente dalla legge, mentre nell’altro (art. 650 cod. pen.) è costruita in termini di inottemperanza all’ordine legalmente dato dalla autorità.

Giovanni Paris

CARATTERISTICHE E MODALITA’ INSTALLAZIONE STRUTTURE PORTASCI E PORTABICICLETTE: NUOVE CIRCOLARI MINISTERO INTERNO DEL 29/09/23 N° 33197 E MINISTERO TRASPORTI DEL 12/10/23 N° 30187

Come trasportare le biciclette sull'auto, consigli e normativa -  TuttoSoccorsoStradale

Si segnala che:

  • il Ministero dell’Interno ha emesso la CIRCOLARE DEL 29/09/23 N° 33197  “Determinazione delle caratteristiche e delle modalità di installazione delle strutture portasci e poratabiciclette applicate a sbalzo posteriore o sul gangio di traino a sfera sui veicoli di categoria M1. PRECISAZIONI”, che segue la CIRCOLARE DEL 08/09/23 N° 31235 “Determinazione delle caratteristiche e delle modalità di installazione delle strutture portascì e portabiciclette, applicate a sbalzo posteriormente, o sul gancio di traino a sfera sui veicoli di categoria M1”.
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  • il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha emesso la CIRCOLARE DEL 12/10/23 N° 30187 “Chiarimenti sulla Circolare n. 25981 del 06.09.2023 “Determinazione delle caratteristiche e delle modalità di installazione delle strutture portascì e portabiciclette, applicate a sbalzo posteriormente, o sul gancio di traino a sfera sui veicoli di categoria M1”.

Giovanni Paris

GUIDA IN STATO DI EBBREZZA: CASS. PEN., IV, 09/10/23 N° 40845

guida in stato di ebbrezza. guida compromessa - driving under drunk foto e immagini stock

AL FINE DEL CONFIGURARSI DEL REATO DI GUIDA IN STATO DI EBBREZZA E’ NECESSARIO CHE IL SOGGETTO SIA COLTO ALLA GUIDA DEL VEICOLO?

E’ VALIDO L’ACCERTAMENTO ALCOLEMICO ANCHE SE EFFETTUATO TRASCORSO UN AMPIO LASSO DI TEMPO RISPETTO AL MOMENTO DELLA GUIDA?

SUSSISTE L’OBBLIGO DI DARE AVVISO AL CONDUCENTE DELLA FACOLTA’ DI FARSI ASSISTERE DA UN DIFENSORE PER SVOLGERE LA PROVA DI ACCERTAMENTO DEL TASSO ALCOLEMICO ANCHE NEL CASO VI SIA IL RIFIUTO DI SOTTOPORSI ALLO STESSO?

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Risponde ai quesiti CASS. PEN., IV, 09/10/23 N° 40845.

Sulla prima e seconda questione si afferma che “…il conducente è colui che guida o ha guidato prima della richiesta degli agenti e che il Codice della Strada non fissa un termine per lo svolgimento dell’alcoltest a pena di nullità e/o inutilizzabilità della prova…”.

Sul secondo aspetto si aggiunge come la “…Corte di legittimità ha già avuto modo di precisare che il decorso di un intervallo temporale tra la condotta di guida incriminata e l’esecuzione del test alcolimetrico è inevitabile e non incide sulla validità del rilevamento alcolemico…”,

con la precisazione che “…tuttavia, il decorso di un intervallo temporale di alcune ore tra la condotta di guida incriminata e l’esecuzione del test alcolemico rende necessario verificare, ai fini della sussunzione del fatto in una delle due ipotesi di cui all’art. 186, comma secondo, lett. b) e c) C.d.s., la presenza di altri elementi indiziari…”.

Ed infine sul terzo tema si sottolinea che “…secondo un orientamento della giurisprudenza di legittimità ormai consolidato, l’obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l’attuazione dell’ “alcoltest” non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all’accertamento, in quanto la presenza del difensore è funzionale a garantire che l’atto in questione, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini…”.

In merito si legga il precedente articolo OBBLIGO AVVISO ASSISTENZA DIFENSORE E RIFIUTO DI ACCERTAMENTO DEL TASSO ALCOLEMICO: CASS. PEN., IV, 30/03/23 N° 13271.

Giovanni Paris

QUADERNI OPERATIVI ANCI: NUOVE REGOLE ASSUNZIONI E SVOLGIMENTO CONCORSI , INCARICHI DI ELEVATA QUALIFICAZIONE

XXXIII Quaderno operativo Anci

Si segnalano due quaderni operativi offerti dall’Anci e che fanno parte della iniziativa editoriale per fornire istruzioni tecniche, note di lettura, modulistica e schemi operativo/gestionali sulle ultime novità che riguardano il comparto di Comuni ed enti locali.

LE NUOVE REGOLE PER LE ASSUNZIONI E LO SVOLGIMENTO DEI CONCORSI

NEI COMUNI E NELLE CITTÀ METROPOLITANE

Regolamento sugli incarichi di elevata qualificazione

Si vedano anche i video-commenti di approfondimento del Dott. Simone Chiarelli.

CONCORSI PUBBLICI: commento al quaderno ANCI “Le nuove regole per le assunzioni …” (9/10/2023)

ELEVATA QUALIFICAZIONE (ex posizioni organizzative) – commento al quaderno ANCI (11/8/2023)

Giovanni Paris

ART. 255/1 D.LGS. 152/06 ABBANDONO E DEPOSITO INCONTROLLATI DI RIFIUTI: MODIFICA EX ART. 6-TER D.L. 105/23

Novità estate 2021 – Cral Consiglio Regionale del Lazio

TRASFORMATO IN REATO L’ABBANDONO O IL DEPOSITO INCONTROLLATI DI RIFIUTI COMMESSO DA UN SEMPLICE CITTADINO

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Si segnala che l’art. 6-ter del D.L. 105/23 “Disposizioni urgenti in materia di processo penale, di processo civile, di contrasto agli incendi boschivi, di recupero dalle tossicodipendenze, di salute e di cultura, nonché in materia di personale della magistratura e della pubblica amministrazione” ha modificato l’art. 255/1 del D.Lgs. 152/06 prevedendo che:

Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni degli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con l’ammenda da mille euro a diecimila euro. Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la pena è aumentata fino al doppio.”

trasformando in tal modo la violazione da illecito amministrativo a illecito penale.

La precedente versione dell’art. 255/1 del D.Lgs. 152/06 recitava:

“Fatto salvo quanto disposto dall’articolo 256, comma 2, chiunque, in violazione delle disposizioni di cui agli articoli 192, commi 1 e 2, 226, comma 2, e 231, commi 1 e 2, abbandona o deposita rifiuti ovvero li immette nelle acque superficiali o sotterranee è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da trecento euro a tremila euro. Se l’abbandono riguarda rifiuti pericolosi, la sanzione amministrativa è aumentata fino al doppio”.

Pertanto ora l’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo realizzato da un semplice cittadino costituisce reato, come quello effettuato da un titolare d’impresa o responsabile di ente, come previsto dall’art. 256/2 D.Lgs. 152/06, il quale prevede che:

“1.  Fuori dai casi sanzionati ai sensi dell’articolo 29-quattuordecies, comma 1, chiunque effettua una attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di rifiuti in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 208209210211212214215 e 216 è punito:

a)  con la pena dell’arresto da tre mesi a un anno o con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti non pericolosi;
b)  con la pena dell’arresto da sei mesi a due anni e con l’ammenda da duemilaseicento euro a ventiseimila euro se si tratta di rifiuti pericolosi.
 

2.  Le pene di cui al comma 1 si applicano ai titolari di imprese ed ai responsabili di enti che abbandonano o depositano in modo incontrollato i rifiuti ovvero li immettono nelle acque superficiali o sotterranee in violazione del divieto di cui all’articolo 192, commi 1 e 2.”

Giovanni Paris