Il “cyberbullismo” è l’evoluzione digitale del bullismo, che è stato riconosciuto nella Convenzione dei Diritti del Fanciullo del 1989 come una forma grave di violazione dei diritti umani.
Con il termine cyberbullismo ci si riferisce a tutte le forme di prevaricazione e di aggressività perpetrate in e con la rete, realizzato da un singolo individuo o da un gruppo di persone nel contesto virtuale e/o mediato da strumeni tecnologici (Internet, smartphone, tablet, PC, ecc.) o piattaforme on-line (Instagram, Facebook, TikTok, Twitter, WhatsApp, ecc.).
Nel nostro ordinamento giuridico con la L. 71/17 si fornisce per la prima volta una definizione giuridica del cyberbullismo.
La normativa non intende avere una finalità sanzionatoria, ma piuttosto è volta alla prevenzione e all’approccio inclusivo, dunque con finalità di tipo educativo.
LA NORMATIVA
L. 29/05/17 n° 71 “Disposizioni a tutela dei minori per la prevenzione ed il contrasto del fenomeno del cyberbullismo”
Art. 1. “Finalità e definizioni”
“omissis
2. Ai fini della presente legge, per «cyberbullismo» si intende qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.
omissis”
Art. 7. “Ammonimento”
“1. Fino a quando non è proposta querela o non è presentata denuncia per taluno dei reati di cui agli articoli 594 (ingiuria), 595 (diffamazione) e 612 (minaccia) del codice penale e all’articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali (trattamento illecito di dati), di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, è applicabile la procedura di ammonimento di cui all’articolo 8, commi 1 e 2, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.
2. Ai fini dell’ammonimento, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale.
3. Gli effetti dell’ammonimento di cui al comma 1 cessano al compimento della maggiore età.”
Per l’attuazione delle finalità di cui all’articolo 1 il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentito il Ministero della giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità aveva il compito di adottare linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole, anche avvalendosi della collaborazione della Polizia postale e delle comunicazioni.
Nell’ottobre del 2017 sono stata pubblicate “Le linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo” al cui punto 5. “Nuovi strumenti introdotti dalla L. 71/2017: l’ammonimento” si illustra il suddetto istituto giuridico.
L’AMMONIMENTO
La L. 71/17, oltre a definire giuridicamente il fenomeno, indica misure di carattere preventivo ed educativo nei confronti dei minori da attuare in ambito scolastico, ma non solo, prevede infatti la misura dell’ammonimento del Questore nei casi di cyberbullismo realizzati da minori degli anni diciotto, ma di età superiore agli anni quattordici, nei confronti di un altro minorenne e ciò come già disposto per i casi di stalking.
L’ammonimento del Questore è uno strumento giuridico di natura amministrativa, di competenza esclusiva dell’Autorità Provinciale di Pubblica Sicurezza. Esso è stato introdotto nel nostro ordinamento con la L. 38/09 che disciplina le fattispecie degli atti persecutori (c.d. stalking), previsto anche dalla L. 119/13 per i casi di violenza domestica.
Da sottolineare che tale provvedimento non può essere adottato per tutti i comportamenti astrattamente rientranti nella definizione di cyberbullismo prevista dall’art. 1 della L. 71/17, pertanto si potrà procedere ad ammonimento solo nei casi espressamente tipizzati dall’art. 7 della L. 71/17.
Deve esistere sempre una “istanza” di parte per l’instaurarsi del procedimento, non si procede quindi d’ufficio, non è possibile un ammonimento di iniziativa, come invece è previsto per i casi di violenze domestiche.
L’ammonimento è un provvedimento amministrativo con il quale il Questore, dopo una istruttoria predisposta dall’ufficio di polizia preposto, ammonisce oralmente il colpevole degli atti persecutori dal compiere qualsiasi altro comportamento persecutore nei confronti della vittima. Come indicato nelle linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo “…l’ammonimento, in quanto provvedimento amministrativo, non richiede una prova certa e inconfutabile dei fatti, essendo sufficiente la sussistenza di un quadro indiziario che garantisca la verosimiglianza di quanto dichiarato. …”.
Si tratta pertanto di un “rimprovero” fatto oralmente dal Questore all’autore dei comportamenti antigiuridici affinché comprenda il disvalore delle proprie azioni, esso non ha un termine di durata, se non per il minorenne autore di cyberbullismo, i suoi effetti cessano con il raggiungimento della maggiore età.
La normativa non prevede sanzioni nel caso di violazione delle prescrizioni impartite.
TIPOLOGIE DI CYBERBULLISMO
Flaming: discussioni online con messaggi violenti e volgari che mirano a suscitare contrasti e battaglie verbali fino a diventare un vero e proprio combattimento on line.
Harassment (molestie): riguarda l’invio ripetuto di messaggi offensivi, volgari e sgradevoli tramite e-mail, instant messaging e post sul blog personale, spesso accompagnati anche da telefonate e/o sms. In questo caso l’intento è quello di creare nella vittima uno stato di forte malessere emotivo.
Denigration (denigrazione): consiste nell’insultare o diffamare qualcuno online attraverso dicerie, pettegolezzi e menzogne, solitamente di tipo offensivo e crudele, volti a danneggiare la reputazione di una persona e i suoi rapporti. Il risultato finale di quest’opera di denigrazione è un progressivo sabotaggio sociale della vittima.
Impersonation (furto d’identità): in questo caso l’aggressore ottiene le informazioni personali e i dati di accesso (nickname, password, ecc.) di un account della vittima, con lo scopo di prenderne possesso e danneggiarne la reputazione.
Outing: diffondere online i segreti di qualcuno, informazioni scomode o immagini personali, al fine di danneggiare la reputazione sociale di qualcuno.
Trickering: spingere una persona, attraverso l’inganno, a rivelare informazioni imbarazzanti e riservate per renderle poi pubbliche in rete.
Exclusion: escludere intenzionalmente qualcuno/a da un gruppo online (chat, liste di amici, forum tematici, ecc.).
Cyberstalking: in questo caso vi è un invio ripetuto di messaggi intimidatori contenenti minacce e offese, in più quando possibile si utilizzano gli spyware per spiare i movimenti on line della vittima, la quale si sentirà costantemente spiata e vivrà uno stato di costante allarme e ansia.
Sexting: riguarda la diffusione di immagini intime e a sfondo sessuale della vittima (condizione affrontata anche in relazione al revenge porn).
Trolling: consistono in commenti persistenti e abusivi non indirizzati ad una persona specifica, ma piuttosto finalizzati a incitare dispute e litigi all’interno di una discussione di gruppo on-line.
Griefing: descritto come una forma di aggressione nel contesto del mondo virtuale agito da nativi digitali che deliberatamente irritano e molestano altri digitali.
Photoshopping: consiste nell’utilizzo di un qualsiasi software di fotoritocco per modificare immagini e filmati riguardanti la vittima, evidenziando o creando situazioni altamente imbarazzanti.
Videoposting: consiste nella diffusione in rete di filmati, utilizzando siti di condivisione oppure la posta elettronica ecc.
Happy slapping (una variante particolarmente violenta del videoposting) che consiste nel riprendere la vittima mentre viene schiaffeggiata e percossa da più aggressori, e nel postare successivamente il video in rete o diffondendolo tramite cellulare.
MATERIALE DI STUDIO E APPROFONDIMENTO
Di seguito si segnalano risorse per lo studio del fenomeno, nelle quali viene anche trattato l’istituto giuridico dell’ammonimento.
UNIVERSITA’ DEGLI STUDI DELLA CAMPANIA – IL CYBERBULLISMO TRA OSCURAMENTO E AMMONIMENTO
UNIVERSITÀ DEGLI STUDI DI PADOVA – UTILIZZO DEI DISPOSITIVI DIGITALI E CYBERBULLISMO
UNIVERSITÀ DELLA VALLE D’AOSTA – PREVARICAZIONE E AGGRESSIVITA’ IN RETE: IL CYBERBULLISMO E IL FENOMENO COVID-19
BULLISMO E CYBERBULLISMO A SCUOLA – FENOMENOLOGIA, EVIDENZE EMPIRICHE, INTERVENTI EDUCATIVI
BULLISMO E CYBERBULLISMO
ISTITUTO MEME – CYBERBULLISMO: ANALISI E METODI DI RISOLUZIONE DI UN FENOMENO
UNIVERSIDAD DE ALMERÍA – BULLISMO E CYBERBULLISMO: DUE FORME DI VIOLENZA A CONFRONTO. CAUSE, CONSEGUENZE E STRATEGIE DI INTERVENTO
Giovanni Paris