LA LEGGE REGIONALE PUO’ PREVEDERE UNA ESTENSIONE DELLA COMPETENZA TERRITORIALE DELLA POLIZIA LOCALE OLTRE IL TERRITORIO COMUNALE DI APPARTENENZA?
Fino a qualche giorno fa avremmo risposto con sicurezza NO, ma registriamo la sentenza della CORTE COSTITUZIONALE 13/04/23 N° 69 che stravolge, con effetti, possiamo dire, dirompenti, un principio scontato che regola le competenze spaziali della polizia locale e cioè che esse si esercitano all’interno del territorio dell’ente di appartenenza, dichiarando che la legislazione regionale, se va a disciplinare situazioni afferenti alla “sicurezza secondaria, può ridefinire l’ambito territoriale di azione della polizia locale.
La Suprema Corte si è occupata del ricorso del Presidente del Consiglio dei Ministri promosso per questioni di legittimità costituzionale nei confronti di alcune disposizioni della Legge della Regione Lombardia del 20/05/22, n° 8, in riferimento all’art. 117, commi secondo, lettera h), e sesto, della Costituzione, tra le quali quella che prevede, nell’ambito dell’attivazione di “ …servizi di controllo finalizzati a garantire la sicurezza urbana anche con il concorso della polizia locale con particolare riferimento alle aree adiacenti alle stazioni ferroviarie ovvero alle aree di interscambio del trasporto pubblico regionale e locale…, il superamento della barriera funzionale e operativa dei confini territoriali di riferimento del singolo corpo o servizio di polizia locale…”.
LA NORMATIVA NAZIONALE
L. 07/03/86 n° 65 “Legge-quadro sull’ordinamento della polizia municipale”.
Art. 3 Compiti degli addetti al servizio di polizia municipale.
Gli addetti al servizio di polizia municipale esercitano nel territorio di competenza le funzioni istituzionali previste dalla presente legge e collaborano, nell’ambito delle proprie attribuzioni, con le Forze di polizia dello Stato, previa disposizione del sindaco, quando ne venga fatta, per specifiche operazioni, motivata richiesta dalle competenti autorità.
Art. 4 Regolamento comunale del servizio di polizia municipale.
I comuni singoli o associati adottano il regolamento del servizio di polizia municipale, che, in particolare, deve contenere disposizioni intese a stabilire:
omissis
3) che l’ambito ordinario delle attività sia quello del territorio dell’ente di appartenenza o dell’ente presso cui il personale sia stato comandato;
4) che siano osservati i seguenti criteri per i sottoelencati casi particolari:
a) sono autorizzate le missioni esterne al territorio per soli fini di collegamento e di rappresentanza;
b) le operazioni esterne di polizia, d’iniziativa dei singoli durante il servizio, sono ammesse esclusivamente in caso di necessità dovuto alla flagranza dell’illecito commesso nel territorio di appartenenza;
c) le missioni esterne per soccorso in caso di calamità e disastri, o per rinforzare altri Corpi e servizi in particolari occasioni stagionali o eccezionali, sono ammesse previa esistenza di appositi piani o di accordi tra le amministrazioni interessate, e di esse va data previa comunicazione al prefetto.
Art. 57 c.p.p. “Ufficiali e agenti di polizia giudiziaria”
omissis
2. Sono agenti di polizia giudiziaria:
omissis
b) i carabinieri, le guardie di finanza, gli agenti di custodia, le guardie forestali e, nell’ambito territoriale dell’ente di appartenenza, le guardie delle province e dei comuni quando sono in servizio.
LA NORMATIVA REGIONALE OGGETTO DI RICORSO
Artt. 3, c. 1°, lett. c) e g), e 11, c. 1°, lett. a), della legge della Regione Lombardia 20/05/22, n° 8.
Art. 3 Modifiche agli articoli 3, 4, 5, 8, 15, 17 e 27 della L.R. 6/2015 e norma transitoria.
1. Alla legge regionale 1 aprile 2015, n. 6 (Disciplina regionale dei servizi di polizia locale e promozione di politiche integrate di sicurezza urbana) sono apportate le seguenti modifiche:
c) dopo la lettera l) del comma 1 dell’articolo 5 è aggiunta la seguente:
“l bis) promuove la stipulazione di intese fra la Regione, i competenti organi decentrati dello Stato, gli enti locali e i gestori del servizio di trasporto pubblico regionale e locale, sentite le associazioni dei passeggeri e dei pendolari, al fine di attivare servizi di controllo finalizzati a garantire la sicurezza urbana anche con il concorso della polizia locale con particolare riferimento alle aree adiacenti alle stazioni ferroviarie ovvero alle aree di interscambio del trasporto pubblico regionale e locale, favorendo anche il superamento della barriera funzionale e operativa dei confini territoriali di riferimento del singolo corpo o servizio di polizia locale, nel rispetto del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica) convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e successive modifiche, della legge 7 aprile 2014, n. 56 (Disposizioni sulle città metropolitane, sulle province, sulle unioni e fusioni di comuni) e della legge regionale 27 giugno 2008, n. 19 (Riordino delle Comunità montane della Lombardia, disciplina delle unioni di comuni lombarde e sostegno all’esercizio associato di funzioni e servizi comunali).”;
g) al comma 1 dell’articolo 27 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: “Il patto locale di sicurezza urbana è, altresì, uno degli strumenti per realizzare le finalità previste dall’articolo 5, comma 1, lettera l bis).”
LA SENTENZA DELLA CORTE COSTITUZIONALE
LE MOTIVAZIONI DEL RICORSO
“L’art. 3, comma 1, lettera c), impugnato aggiunge la lettera l-bis) all’art. 5 della legge reg. Lombardia n. 6 del 2015, demandando alla Regione la promozione di intese tra Regione, organi decentrati dello Stato, enti locali e gestori del servizio di trasporto pubblico regionale e locale, con le quali coinvolgere la polizia locale nel garantire la sicurezza urbana, «favorendo anche il superamento della barriera funzionale e operativa dei confini territoriali di riferimento del singolo corpo o servizio di polizia locale».
Il ricorrente accentra la censura su quest’ultima porzione della disposizione, asserendo che essa, in violazione degli artt. 3, 4 e 6 della legge n. 65 del 1986, permetterebbe alla polizia locale di operare oltre i limiti territoriali che il legislatore statale ha determinato.
Difatti, la legge quadro appena citata consente l’esercizio delle funzioni di polizia municipale esclusivamente «nel territorio di competenza» (art. 3), permettendo «missioni esterne» nei soli casi tipizzati dall’art. 4, numero 4), lettere a), b) e c), e senza eccedere l’ambito territoriale delle associazioni tra comuni, che la legge regionale promuove ai sensi del successivo art. 6, secondo comma, numero 3).
Il contrasto tra le previsioni della menzionata legge quadro n. 65 del 1986 e le disposizioni regionali impugnate determinerebbe l’invasione della sfera di competenza legislativa esclusiva statale in materia di ordine pubblico e sicurezza, di cui all’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost.”
Per la Corte Costituzionale la questione non è fondata.
LE MOTIVAZIONI DELLA SENTENZA
“…La disposizione è impugnata per la sola parte in cui assegna alla polizia locale compiti che eccedono l’ambito territoriale del comune. La censura richiama il tema della sicurezza, delle funzioni e delle competenze riconosciute, in relazione ad essa, ai vari livelli di governo della Repubblica. In via generale, la sicurezza racchiude un complesso di funzioni che assumono significato in relazione a situazioni e luoghi determinati. La giurisprudenza di questa Corte ha inteso, pertanto, distinguere varie dimensioni della sicurezza. In primo luogo (facendo riferimento alla sicurezza interna) la sicurezza in senso stretto, o “primaria”, collegata alla attività di prevenzione e repressione dei reati o volta alla tutela dell’ordine pubblico, affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato dall’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., che tuttavia esclude espressamente dal suo ambito la «polizia amministrativa locale»… .
In coerenza con il principio autonomistico di cui all’art. 5 Cost., ha poi rilevato che la tutela della sicurezza può ben assumere una possibile dimensione pluralista. Ad essa, in quanto sintesi di una pluralità di interessi, possono essere affiancate funzioni corrispondenti a plurime e diversificate competenze regionali e locali e alle possibili collaborazioni fra di esse e fra esse e i poteri dello Stato. Alle regioni, in particolare, può essere richiesto di realizzare, coordinare o promuovere azioni volte a migliorare le condizioni di vivibilità dei rispettivi territori, nell’ambito di competenze da esse svolte, o in via “residuale” o in via “concorrente”, fra cui le politiche sociali e sanitarie, taluni vincoli o interventi a tutela della pubblica incolumità, la polizia locale (cosiddetta «sicurezza integrata»).
L’art. 118, terzo comma, Cost. ha assegnato alla legge statale la disciplina del coordinamento fra le funzioni di Stato e regioni nel campo della sicurezza. In attuazione di tale norma costituzionale, il d.l. n. 14 del 2017, come convertito, ha dato base legislativa al menzionato campo della «sicurezza integrata» che viene individuata nell’«insieme degli interventi assicurati dallo Stato, dalle Regioni, dalle Province autonome di Trento e Bolzano e dagli enti locali, nonché da altri soggetti istituzionali, al fine di concorrere, ciascuno nell’ambito delle proprie competenze e responsabilità, alla promozione e all’attuazione di un sistema unitario e integrato di sicurezza per il benessere delle comunità territoriali» (art. 1, comma 2). Ferme le competenze legislative esclusive dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, le linee generali delle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza integrata sono adottate dal Governo con accordo sancito su proposta del Ministro dell’interno in sede di Conferenza unificata (art. 2, comma 1). In attuazione di dette linee generali, lo Stato, le regioni e le Province autonome di Trento e Bolzano possono concludere specifici accordi, sulla base dei quali adottare, nell’ambito delle proprie competenze e funzioni, iniziative e progetti volti a interventi di promozione della «sicurezza integrata» (art. 3, comma 1). Inoltre, nel rispetto delle menzionate linee generali, con accordo sancito in sede di Conferenza Stato-città e autonomie locali sono adottate linee guida, sulla cui base possono essere sottoscritti patti fra prefetti e questori, tramite cui individuare, in relazione alla specificità dei contesti, interventi per la «sicurezza urbana» (art. 5, comma 1).
Quest’ultima viene individuata nel «bene pubblico che afferisce alla vivibilità e al decoro delle città» da perseguire attraverso interventi di riqualificazione o recupero di zone degradate (art. 4).
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, dunque, la disciplina di un’attività, per quanto connessa al contrasto di fenomeni di degenerazione dell’ordinata e pacifica convivenza, può venire esercitata a livello decentrato, se tale da potere essere collegata, nel rispetto della legge dello Stato, a funzioni di interesse regionale o locale… .
Il ricorrente non postula che i compiti previsti dalle norme impugnate afferiscano alla funzione di prevenire e reprimere reati, con la quale si persegue la menzionata «sicurezza primaria»…, ma reputa che non spetterebbe al legislatore regionale determinare la sfera di competenza territoriale del corpo di polizia locale, preposto alla cosiddetta «sicurezza secondaria»…, in deroga ai limiti tracciati dalla legge statale, che ha formulato i principi fondamentali della materia.
Tuttavia, questa Corte ha già riconosciuto che, con la riforma del Titolo V della Parte II della Costituzione, la competenza legislativa in tema di polizia amministrativa locale, che era “concorrente”, è divenuta “residuale”, e appartiene perciò alla regione, come reso chiaro dall’art. 117, secondo comma, lettera h), Cost., che assegna allo Stato la potestà legislativa esclusiva quanto a «ordine pubblico e sicurezza,ad esclusione della polizia amministrativa locale» (ex multis, sentenze n. 129 del 2021, n. 236 del 2020, n. 116 del 2019, n. 141 del 2012 e n. 167 del 2010).
Quanto premesso non comporta che l’insieme degli interessi corrispondenti a tale materia sia rimesso al solo assetto normativo che gli conferisca la legge regionale, poiché le stesse competenze residuali non restano insensibili alle norme poste in essere dallo Stato nell’ambito delle proprie competenze legislative trasversali.
L’art. 118 Cost. assicura che l’esercizio delle funzioni di polizia locale sia soggetto alle forme di coordinamento con la materia dell’ordine pubblico e della sicurezza, che spetta al legislatore statale individuare.
Nel caso di specie, però, la definizione della competenza territoriale, all’interno della Regione, propria di ciascun corpo di polizia amministrativa locale, non incontra alcun limite dettato da disposizioni statali, posto che tale competenza, sul presupposto che le funzioni attribuite siano circoscritte alla «sicurezza secondaria», non interseca profili connessi alla repressione e prevenzione dei reati.
Ne consegue che le disposizioni poste dal legislatore statale a titolo di principi fondamentali di una materia in precedenza a riparto “concorrente”, con la legge quadro n. 65 del 1986, hanno cessato per tale parte di essere opponibili alla sopravvenuta legislazione regionale che, nell’ambito della competenza “residuale”, abbia ridefinito, per un caso particolare afferente alla cosiddetta «sicurezza secondaria», l’ambito territoriale di azione dei corpi di polizia locale. …“.
Giovanni Paris