IN CASO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI AFFISSIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE SI APPLICA L’ART. 6 ” SOLIDARIETA’ ” DELLA L. 689/81 O LA RESPONSABILITA’ E’ ESCLUSIVAMENTE DELL’AUTORE MATERIALE DELLA VIOLAZIONE?
In via preliminare bisogna distinguere il momento in cui avviene la affissione:
- se questa avviene in un periodo diverso da quello previsto per le consultazioni elettorali e disciplinato dalla L. 04/04/56 n° 212 “Norme per la disciplina della propaganda elettorale”,
- se questa avviene invece nel periodo previsto e disciplinato dalla legge sopra citata.
PRIMA SITUAZIONE
Al di fuori del periodo temporale in cui le affissioni di propaganda elettorale devono essere fatte negli appositi spazi destinati a tal scopo ai sensi della L. 212/56, è possibile la affissione di materiale di propaganda politica o elettorale negli spazi destinati alle normali affissioni.
In tal caso possono verificarsi le violazioni alla specifica normativa di settore, per le cui violazioni si applicano le disposizioni della L. 689/81, compreso l’art. 6 “Solidarietà” della L. 689/81.
La giurisprudenza della Corte di Cassazione formatasi negli ultimi anni ha elaborato i termini in cui il suddetto principio può applicarsi in caso di violazioni in materia di pubbliche affissioni aventi ad oggetto materiali di propaganda elettorale.
Si vedano:
Cass. Civ., II, 31/07/19 n. 20707
Cass. Civ, II, 20/11/19 n. 30248
Cass. Civ., II, 16/12/21 n. 40328
Cass. Civ., II, 06/07/21 n. 19075
Cass. Civ., II, 22/06/22 n. 20129
SECONDA SITUAZIONE
L’ art. 8 della L. L. 04/04/56 n° 212 “Norme per la disciplina della propaganda elettorale” prevede che:
“Chiunque sottrae o distrugge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall’art. 1, destinati all’affissione o alla diffusione o ne impedisce l’affissione o la diffusione ovvero stacca, lacera o rende comunque illeggibili quelli già affissi negli spazi riservati alla propaganda elettorale a norma della presente legge, o, non avendone titolo, affigge stampati, giornali murali od altri o manifesti negli spazi suddetti è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000. Tale disposizione si applica anche per i manifesti delle pubbliche autorità concernenti le operazioni elettorali.
omissis
Chiunque affigge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall’art. 1 fuori degli appositi spazi è punito……. .”
Successivamente il comma 17 dell’art. 15 L. 10/12/93, n° 515 ha disposto che in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si applichi, in luogo delle sanzioni penali, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila (€ 103,00) a lire due milioni (€ 1.032,00).
L’art. 15 comma 19 della L. 515/93 ha previsto inoltre che per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni alla L. 212/56 si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della L. 689/81, salvo quanto diversamente disposto.
ATTENZIONE!! L’art. 1, comma 482 della L. 30/12/04, n° 311 aggiunse all’art. 8 un comma che così disponeva: “È responsabile esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell’atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale”, pertanto non rendendo applicabile alle fattispecie disciplinate dallo stesso l’art. 6 “Solidarietà” della L. 689/81.
Questo comma però è stato poi abrogato dall’art. 1, comma 176, della L. 27/12/06 n° 296, cosicchè è tornato ad essere applicabile l’art. 6 della L. 689/81.
Non si riscontrano pronunciamenti giurisprudenziali aventi ad oggetto la applicazione del principio di responsabilità solidale e i termini, le condizioni della sua applicazione alle violazioni della L. 212/56, ma si ritiene di poter fare riferimento al contenuto dei principi espressi nelle sentenze sopra indicate.
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Giovanni Paris