PROPAGANDA ELETTORALE

LA RESPONSABILITA’ SOLIDALE NELLE VIOLAZIONI IN MATERIA DI AFFISSIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE

Affissioni elettorali Veneto | Spread Affissioni

IN CASO DI VIOLAZIONI IN MATERIA DI AFFISSIONI DI PROPAGANDA ELETTORALE SI APPLICA L’ART. 6 ” SOLIDARIETA’ ” DELLA L. 689/81 O LA RESPONSABILITA’ E’ ESCLUSIVAMENTE DELL’AUTORE MATERIALE DELLA VIOLAZIONE?

In via preliminare bisogna distinguere il momento in cui avviene la affissione:

  • se questa avviene in un periodo diverso da quello previsto per le consultazioni elettorali e disciplinato dalla L. 04/04/56 n° 212 “Norme per la disciplina della propaganda elettorale”,
  • se questa avviene invece nel periodo previsto e disciplinato dalla legge sopra citata. 

PRIMA SITUAZIONE

Al di fuori del periodo temporale in cui le affissioni di propaganda elettorale devono essere fatte negli appositi spazi destinati a tal scopo ai sensi della L. 212/56, è possibile la affissione di materiale di propaganda politica o elettorale negli spazi destinati alle normali affissioni.

In tal caso possono verificarsi le violazioni alla specifica normativa di settore, per le cui violazioni si applicano le disposizioni della L. 689/81, compreso l’art. 6 “Solidarietà” della L. 689/81.

La giurisprudenza della Corte di Cassazione formatasi negli ultimi anni ha elaborato i termini in cui il suddetto principio può applicarsi in caso di violazioni in materia di pubbliche affissioni aventi ad oggetto materiali di propaganda elettorale.

Si vedano:

Cass. Civ., II, 31/07/19 n. 20707

Cass. Civ, II, 20/11/19 n. 30248

Cass. Civ., II, 16/12/21 n. 40328

Cass. Civ., II, 06/07/21 n. 19075

Cass. Civ., II, 22/06/22 n. 20129

SECONDA SITUAZIONE

L’ art. 8 della L. L. 04/04/56 n° 212 “Norme per la disciplina della propaganda elettorale” prevede che:

“Chiunque sottrae o distrugge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall’art. 1, destinati all’affissione o alla diffusione o ne impedisce l’affissione o la diffusione ovvero stacca, lacera o rende comunque illeggibili quelli già affissi negli spazi riservati alla propaganda elettorale a norma della presente legge, o, non avendone titolo, affigge stampati, giornali murali od altri o manifesti negli spazi suddetti è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000. Tale disposizione si applica anche per i manifesti delle pubbliche autorità concernenti le operazioni elettorali.

omissis

Chiunque affigge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall’art. 1 fuori degli appositi spazi è punito……. .”

Successivamente il comma 17 dell’art15 L. 10/12/93, n° 515 ha disposto che in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si applichi, in luogo delle sanzioni penali, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila (€ 103,00) a lire due milioni (€ 1.032,00).

L’art. 15 comma 19 della L. 515/93 ha previsto inoltre che per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni alla L. 212/56 si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della L. 689/81, salvo quanto diversamente disposto.

ATTENZIONE!! L’art. 1, comma 482 della L. 30/12/04, n° 311 aggiunse all’art. 8 un comma che così disponeva: “È responsabile esclusivamente colui che materialmente è colto in flagranza nell’atto di affissione. Non sussiste responsabilità solidale”, pertanto non rendendo applicabile alle fattispecie disciplinate dallo stesso l’art. 6 “Solidarietà” della L. 689/81.

Questo comma però è stato poi abrogato dall’art. 1, comma 176, della L. 27/12/06 n° 296, cosicchè è tornato ad essere applicabile l’art. 6 della L. 689/81.

Non si riscontrano pronunciamenti giurisprudenziali aventi ad oggetto la applicazione del principio di responsabilità solidale e i termini, le condizioni della sua applicazione alle violazioni della L. 212/56, ma si ritiene di poter fare riferimento al contenuto dei principi espressi nelle sentenze sopra indicate.

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Giovanni Paris

DANNEGGIAMENTO DI MANIFESTI POLITICI E/O ELETTORALI: REATO O ILLECITO AMMINISTRATIVO?

Strappava manifesti elettorali. 'Vandalo' denunciato a Vaglia

COSTITUISCE VIOLAZIONE DI LEGGE IL COMPORTAMENTO DI LACERARE, STACCARE O RENDERE COMUNQUE INSERVIBILI I MANIFESTI POLITICI O DI PROPAGANDA ELETTORALE?

Il dissenso politico può a volte manifestarsi anche attraverso le azioni sopra descritte. Cosa prevede il nostro ordinamento giuridico? Costituiscono esse violazione di legge?

La risposta è AFFERMATIVA, ma dobbiamo fare delle distinzioni in ordine alla normativa applicabile.

Andiamo con ordine.

La tutela giuridica si manifesta in due modi diversi e con la applicazione di due diverse disposizioni normative e ciò in relazione al momento in cui avviene la affissione:

  • se questa avviene nel periodo previsto e disciplinato dalla L. 04/04/56 n° 212 “Norme per la disciplina della propaganda elettorale”,
  • se invece avviene in un periodo diverso da quello previsto per le consultazioni elettorali disciplinato dalla legge sopra citata.

PRIMA SITUAZIONE

L’art. 8 della L. L. 04/04/56 n° 212 “Norme per la disciplina della propaganda elettorale” prevede che:

“Chiunque sottrae o distrugge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall’art. 1, destinati all’affissione o alla diffusione o ne impedisce l’affissione o la diffusione ovvero stacca, lacera o rende comunque illeggibili quelli già affissi negli spazi riservati alla propaganda elettorale a norma della presente legge, o, non avendone titolo, affigge stampati, giornali murali od altri o manifesti negli spazi suddetti è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000. Tale disposizione si applica anche per i manifesti delle pubbliche autorità concernenti le operazioni elettorali.”

Successivamente il comma 17 dell’art15 L. 10/12/93, n° 515 ha disposto che in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si applichi, in luogo delle sanzioni penali, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila (€ 103,00) a lire due milioni (€ 1.032,00).

L’art. 15 comma 19 della L. 515/93 ha previsto inoltre che per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni alla L. 212/56 si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della L. 689/81, salvo quanto diversamente disposto. Non si applica l’articolo 16 della medesima L. 689/81, pertanto nel verbale saranno indicati i limiti edittali con espressa indicazione che non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

Autorità competente a cui indirizzare scritti difensivi, a ricevere il rapporto e a emettere ordinanza di arcchiviazione/ingiunzione è il Prefetto.

SECONDA SITUAZIONE

Al di fuori del periodo temporale in cui le affissioni di propaganda elettorale devono essere fatte negli appositi spazi destinati a tal scopo ai sensi della L. 212/56, è possibile la affissione di materiale di propaganda politica o elettorale negli spazi destinati alle normali affissioni. 

In tal caso nell’ipotesi di compimento delle azioni in discussione è applicabile l’art. 664 comma 2 del Codice Penale.

Art. 664 Codice Penale “Distruzione o deterioramento di affissioni”.

“Chiunque stacca, lacera o rende comunque inservibili o illeggibili scritti o disegni fatti affiggere dalle autorità civili o da quelle ecclesiastiche, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464.

Se si tratta di scritti o disegni fatti affiggere da privati nei luoghi e nei modi consentiti dalla legge o dall’autorità, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.”

Tale articolo è stato modificato dall’art. 48 del D.Lgs. 30/12/99 n° 507 che ha disposto la depenalizzazione delle fattispecie illecite fino a qual momento previste come reati contravvenzionali, pertanto ora illeciti amministrativi regolati dalla L. 689/81.

Per la violazione al comma 2, di nostro interesse, è ammesso il pagamento in misura ridotta ex art. 16 L. 689/81 di una somma pari a € 102,00.

Autorità competente a cui indirizzare scritti difensivi, a ricevere il rapporto e a emettere ordinanza di arcchiviazione/ingiunzione è il Prefetto.

Importante verificare in entrambe le ipotesi se i fatti possano avere le condizioni per costituire violazione all’art. 294 del Codice Penale.

Art. 294 Codice Penale “Attentati contro i diritti politici del cittadino”.

“Chiunque con violenza, minaccia o inganno impedisce in tutto o in parte l’esercizio di un diritto politico, ovvero determina taluno a esercitarlo in senso difforme dalla sua volontà, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.”

Giovanni Paris

PROPAGANDA ELETTORALE MEDIANTE VEICOLI PUBBLICITARI (VELE).

Risultati immagini per vele pubblicitarie

E’ possibile svolgere attività di propaganda elettorale mediante veicoli pubblicitari, meglio conosciuti come “vele”? E ciò anche durante il periodo previsto per legge nel quale si applica la specifica disciplina che regola in via generale lo svolgimento delle attività di propaganda elettorale?

La disciplina normativa di riferimento è contenuta nella L. 04/04/56 n° 212 “Norme per la disciplina della propaganda elettorale.”, la quale non disciplina il caso in trattazione, ma prevede in via generale all’art. 1, comma 1, quanto segue:

“L’affissione di stampati, giornali murali od altri e di manifesti di propaganda, da parte di partiti o gruppi politici che partecipano alla competizione elettorale con liste di candidati o, nel caso di elezioni a sistema uninominale, da parte dei singoli candidati o dei partiti o dei gruppi politici cui essi appartengono, è effettuata esclusivamente negli appositi spazi a ciò destinati in ogni Comune.”

e, all’art. 6, comma 1, che:

“Dal trentesimo giorno precedente la data fissata per le elezioni è vietata ogni forma di propaganda elettorale luminosa o figurativa, a carattere fisso in luogo pubblico, escluse le insegne indicanti le sedi dei partiti. È vietato, altresì, il lancio o il getto di volantini in luogo pubblico o aperto al pubblico e ogni forma di propaganda luminosa mobile.”.

In materia fondamentale è la Circolare del Ministero dell’Interno del 08/04/80 n° 1943/V (clicca e leggi) che costituisce strumento interpretativo ed operativo per gli organi di vigilanza, la quale al par. 6 prevede che “… dal momento della assegnazione degli appositi spazi per la propaganda elettorale a coloro che ne hanno titolo e fino alla chiusura delle votazioni:

  1. a) è vietata la affissione di qualsiasi materiale di propaganda elettorale negli spazi destinati dai comuni alle normali affissioni, previo pagamento dei diritti previsti al capo III del D.Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639;
  2. b) è vietata la esposizione di materiale di propaganda elettorale negli spazi di pertinenza degli interessati, di cui all’articolo 28 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 639. Trattasi dei giornali murali, bacheche o vetrinette appartenenti a partiti o gruppi politici, associazioni sindacali o giovanili, editori di giornali o periodici, posti in luogo pubblico o esposto al pubblico.

In eccezione al predetto divieto, l’articolo 1 della legge n. 130 consente che nelle predette bacheche o vetrinette sia effettuata la affissione di quotidiani e periodici. La eccezione vale

anche per i giorni della votazione (articolo 8 della legge n. 130)

omissis

  1. c) è vietata l’affissione o l’esposizione di stampati murali od altri e di manifesti inerenti, direttamente o indirettamente, alla propaganda elettorale in qualsiasi altro luogo pubblico o esposto al pubblico, nelle vetrine dei negozi, nelle porte, sui portoni, sulle saracinesche, sui chioschi, sui capanni, sulle palizzate, sugli infissi delle finestre o dei balconi, sugli alberi o sui pali, ovvero su palloni o aerostati ancorati al suolo.”.

Per ciò che ci occupa il par. 22 della circolare prevede:

“L’articolo 6 della legge 212, nella nuova formulazione della legge n. 130, vieta ogni forma di propaganda luminosa mobile. La norma è intesa a proibire la propaganda elettorale eseguita su mezzi mobili con apparecchiature luminose.

Al contrario, deve ritenersi ammessa ogni forma di propaganda figurativa non luminosa eseguita con mezzi mobili.

E’ appena il caso di aggiungere che i veicoli che rechino tali mezzi di propaganda devono avere i requisiti richiesti dalle norme sulla circolazione stradale; deve poi ritenersi che, dentro i limiti delle predette norme, la sosta dei veicoli stessi deve essere ammessa.”

Pertanto la propaganda elettorale effettuata tramite un veicolo in movimento e a carattere figurativo non rientra nei divieti sopra indicati, in quanto essa da una parte non costituisce affissione e dall’altra non è né propaganda elettorale luminosa o figurativa a carattere fisso, né propaganda luminosa mobile.

La legitimità di tale forma di forma di propaganda elettorale risiede però nel fatto che il veicolo sia in movimento, in caso contrario si configura la realizzazione di una forma di propaganda elettorale figurativa a carattere fisso.

Nel tempo sono stati individuati una serie di criteri, trasfusi nelle circolari delle Prefetture emanate in occasione delle consultazioni elettorali, quali la possibilità di realizzare soste di breve durata (es. soste tecniche) o l’obbligo di rimessaggio in luoghi che non consentano la visibilità dall’esterno, al fine di giudicare la trasformazione della propaganda elettorale da mobile a fissa e quindi in violazione dell’art. 6 della L. 212/56.

In merito però ai tempi di sosta di breve durata è sentita la necessità di stabilire un preciso periodo temporale massimo di sosta a cui l’organo di vigilanza possa far riferimento, evitando in tal modo valutazioni ampiamente discrezionali e il sorgere di probabili contenziosi.

Ovviamente non vi è un dato normativo a cui far riferimento, si potrebbe utilizzare il termine di 48 ore indicato nei due pareri del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 18/02/08 n° 16076 e del 29/07/08 n° 62926, criterio ampiamente accolto dalla giurisprudenza, al fine di qualificare quando una attività pubblicitaria svolta attraverso un mezzo mobile si trasforma in un impianto pubblicitario fisso e quindi necessitante di specifica autorizzazione ex art. 23 Codice della Strada.

Si osserva che tale riferimento temporale è valido però solo fino al momento in cui la propaganda elettorale mediante veicolo può essere ritenuta come una qualsiasi attività pubblicitaria, perchè dal momento in cui scatta la vigenza della normativa specifica di settore sopra citata, allora la disciplina generale del Codice della Strada non può più essere applicata.

Quanto sopra trova riscontro nelle circolari/accordi con le formazioni politiche delle Prefetture emanate in occasione delle consultazioni elettorali, per alcune delle quali poi si prevedono esplicitamente tempi di sosta massimi, seppur diversificati, diversi dal termine delle 48 ore (si va da 15 minuti ad 1 ora, vedi stralcio Prefettura di Agrigento, Brescia, Fermo, Macerata, Massa-Carrara, Napoli, Pistoia – clicca e leggi), dalla loro lettura si rileva la esclusione della applicazione analogica dei suddetti pareri del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti alle “vele” di propaganda elettorale.

Giovanni Paris

http://www.corsidipolizialocale.it