COMMETTE VIOLAZIONE DELL’ART. 190/1 DEL T.U. DELL’AMBIENTE COLUI CHE NON CONSERVA PRESSO LA PROPRIA SEDE IL REGISTRO DI CARICO E SCARICO DEI RIFIUTI O LA VIOLAZIONE VIENE COMMESSA SOLO IN CASO DI MANCANZA ASSSOLUTA DI TALE REGISTRO O DI SUA TENUTA INCOMPLETA?
LA NORMATIVA
ART. 190 T.U. Ambiente “Registro cronologico di carico e scarico”
“1. Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), ha l’obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico, in cui sono indicati per ogni tipologia di rifiuto la quantità prodotta o trattata, la natura e l’origine di tali rifiuti e la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero nonché, laddove previsto, gli estremi del formulario di identificazione di cui all’articolo 193.
OMISSIS”
ART. 258 T.U. Ambiente “Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari”
“OMISSIS
2. Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all’articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell’infrazione e dalla carica di amministratore.
OMISSIS”
IL CASO
Viene contestata la violazione dell’art. 190/1 del D.Lgs. 152/06, (t.u. ambiente), sanzionato dall’art. 258/2 del medesimo testo unico, per la mancata tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti presso la sede di produzione dei rifiuti, in secondo grado di giudizio è stato affermato che è sanzionata anche l’omessa custodia del registro nel luogo in cui avviene la produzione dei rifiuti, ai fini della pronta esibizione del registro medesimo all’organo di controllo.
La parte sanzionata censura la sentenza impugnata che, aderendo ad una lettura esclusivamente formalistica delle norme, ha ritenuto che il mancato rinvenimento del registro di carico e scarico sul luogo di produzione dei rifiuti, al momento dell’accesso ispettivo, potesse considerarsi corrispondente alla sua mancata tenuta e che perciò determinasse la violazione dell’art. 190, con affermazione della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 della L. 689/81 secondo cui le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati, difatti la sentenza impugnata non ha rilevato che l’art. 258, secondo comma, d.lgs. n. 152 del 2006, sanziona due condotte tipiche dei soggetti produttori di rifiuti: da un lato, l’omessa tenuta del registro di carico e scarico e dall’altro, la sua tenuta in modo incompleto, mentre non è prevista alcuna sanzione per la (corretta) tenuta del registro carico e scarico in luogo diverso dal sito di produzione dei rifiuti.
LA CORTE DI CASSAZIONE
La CASS. CIV., II, 05/12/23 N° 33993 premette sul piano normativo che “…per il combinato disposto dei commi 1, 10, dell’art. 190 (“Registro cronologico di carico e scarico”), del secondo comma, dell’art. 258 (“Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari”), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (t.u. ambiente), determinati soggetti, tra i quali le imprese e gli enti che producono rifiuti, hanno l’obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico, in cui sono annotati, per ogni tipologia di rifiuto, la quantità prodotta, la natura e l’origine dei rifiuti, etc. (comma 1 dell’art. 190). I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione (di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti) (comma 10 dell’art. 190). Inoltre, a norma dell’art. 258, comma 2, «Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all’articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell’infrazione e dalla carica di amministratore…”
La Corte prosegue che “…per giurisprudenza consolidata…in tema di sanzioni amministrative relative alla disciplina dei rifiuti, l’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico dei medesimi, dettato dall’art. 12 del d.lgs. n. 22 del 1997, (c.d. decreto Ronchi) (disposizione, per quanto qui rileva, sovrapponibile all’art. 190, t.u. ambiente) non si esaurisce nella istituzione degli stessi registri, ma comprende – come modalità integrativa del precetto di cui all’art. 12, la cui omissione si risolve in una violazione dell’obbligo di regolare “tenuta” – anche quello della custodia di essi presso l’impresa ove avviene la produzione o la raccolta o la successiva movimentazione dei rifiuti, ai fini della pronta esibizione dei registri agli organi preposti ai controlli. E questo perché la ratio di tali precetti risiede nell’esigenza di consentire un pronto ed efficace controllo, altrimenti agevolmente eludibile, della fedeltà e tempestività delle annotazioni riportate sul registro. È stato anche chiarito…che solo la presenza del registro di carico e scarico presso lo stabilimento può consentire all’amministrazione di procedere alla verifica del ciclo produttivo e all’accertamento dell’esattezza delle registrazioni…”.
Pertanto vi è uniformità alla giurisprudenza di legittimità con la decisione appellata che “…ha correttamente interpretato la normativa di riferimento e, senza ledere il principio di legalità dell’illecito amministrativo (art. 1, legge 24 novembre 1981, n. 689), ha affermato, in maniera ineccepibile, che costituisce violazione del precetto di cui all’art. 190, commi 1 e 10, sanzionato dall’art. 258, comma 2, t.u. ambiente, l’omessa tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti presso il luogo di produzione. In dettaglio…l’obbligo di custodire il registro dei rifiuti presso l’impianto di produzione dei rifiuti stessi è un vero e proprio “obbligo di custodia in via stabile” che non può ritenersi adempiuto qualora il registro esista ma si trovi altrove. È evidente…che l’obbligo di mostrare il registro di carico e scarico agli organi accertatori che ne facciano richiesta implica a monte anche l’obbligo di conservazione di esso nel luogo in cui si trovano i rifiuti, giacché ammettendo che il gestore del rifiuto possa custodire altrove il registro, omettendo quindi di esibirlo al momento della richiesta, si precluderebbe alla P.A. di svolgere il doveroso controllo di sua competenza…”.
Scheda del CNR sul REGISTRO DI CARICO E SCARICO RIFIUTI
Giovanni Paris