ILLECITO AMMINISTRATIVO

MANCATA NOTIFICA DEL VERBALE DI VIOLAZIONE AL TRASGRESSORE E PERMANENZA DELLA RESPONSABILITA’ IN SOLIDO: CASS. CIV., II 19/01/24 N° 2057

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LA MANCATA NOTIFICAZIONE DEL VERBALE DI VIOLAZIONE AL TRASGRESSORE DETERMINA LA ESTINZIONE DELLA OBBLIGAZIONE ANCHE NEI CONFRONTI DEL RESPONSABILE IN SOLIDO?

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LA NORMATIVA

Art. 14  “Contestazione e notificazione”

“La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all’estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall’accertamento.

OMISSIS

L’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione si estingue per la persona nei cui confronti è stata omessa la notificazione nel termine prescritto

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IL CASO

Viene proposto ricorso in Cassazione censurando la legittimità di ordinanza ingiunzione in quanto la notificazione del verbale di accertamento e contestazione non è mai stata effettuata nei confronti del presunto trasgressore, tale omessa notifica al trasgressore del verbale di accertamento ha determinato la estinzione del presunto illecito amministrativo, sussiste quindi violazione di legge con riferimento alle norme che disciplinano l’obbligo di notificazione al trasgressore e agli obbligati in solido del verbale di accertamento nelle forme previste dall’art. 14 della L. 689/81, il quale prevede che, in mancanza, l’illecito si estingue sia per il trasgressore che per i coobbligati in solido.

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LA CASSAZIONE

La risposta è NEGATIVA, come deciso da CASS. CIV. II 19/01/24 N° 2057  ove si legge in maniera netta e precisa che “…non è esatto che la mancata notifica del verbale al trasgressore, id est all’autore dell’illecito amministrativo, estingua l’obbligazione di pagamento anche nei riguardi del soggetto coobbligato in solido, come ben evidenziato da questa Corte a S.U. con la sentenza n. 22082/17. …”.

Nella richiamata sentenza della Cassazione S.U. n° 22082/17 viene affermata l’autonomia delle posizioni del trasgressore e dell’obbligato solidale per il pagamento della sanzione amministrativa, con la precisazione che quando l’obbligazione del primo viene meno ai sensi dell’art. 14, ultimo comma, della L. 689/81 per mancata tempestiva notificazione del provvedimento sanzionatorio, l’autonoma obbligazione del secondo permane.

Questa la sentenza del 2017: Cass. Sez. Unite Civ., 22/09/17 n° 22082. 

Giovanni Paris

INDICAZIONE NEL VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE DELL’IMPORTO DA PAGARE IN MISURA RIDOTTA: CASS. CIV., II, 18/01/24 N° 1919

LA MANCATA INDICAZIONE NEL VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE DELLA SOMMA DA PAGARE RENDE ILLEGITTIMO IL VERBALE? PUO’ COSTITUIRE TALE SITUAZIONE UNA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA? ESISTE DIVERSA PREVISIONE NORMATIVA PER LE VIOLAZIONI REGOLATE ESCLUSIVAMENTE DALLA L. 689/81 E PER LE VIOLAZIONI REGOLATE DAL CODICE DELLA STRADA?

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LA NORMATIVA DELLA L. 689/81

Art. 14  L. 689/81 “Contestazione e notificazione”

“La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all’estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall’accertamento.

OMISSIS”

Art. 16  L. 689/81 “Pagamento in misura ridotta”

È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

OMISSIS”

LA NORMATIVA DEL C.D.S.

Art. 200  C.d.S. “Contestazione e verbalizzazione delle violazioni”

“OMISSIS

2.  Dell’avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono vi siano inserite. Il verbale, che può essere redatto anche con l’ausilio di sistemi informatici, contiene la sommaria descrizione del fatto accertato, gli elementi essenziali per l’identificazione del trasgressore e la targa del veicolo con cui è stata commessa la violazione. Nel regolamento sono determinati i contenuti del verbale.

OMISSIS”

Art. 383  Reg. Esec. C.d.S. “Contestazione – Verbale di accertamento”

“1.  Il verbale deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e della località nei quali la violazione è avvenuta, delle generalità e della residenza del trasgressore e, ove del caso, l’indicazione del proprietario del veicolo, o del soggetto solidale, degli estremi della patente di guida, del tipo del veicolo e della targa di riconoscimento, la sommaria esposizione del fatto, nonché la citazione della norma violata e le eventuali dichiarazioni delle quali il trasgressore chiede l’inserzione.

2.  L’accertatore deve inoltre fornire al trasgressore ragguagli circa la modalità per addivenire al pagamento in misura ridotta, quando sia consentito, precisando l’ammontare della somma da pagare, i termini del pagamento, l’ufficio o comando presso il quale questo può essere effettuato ed il numero di conto corrente postale o bancario che può eventualmente essere usato a tale scopo. Deve essere indicata l’autorità competente a decidere ove si proponga ricorso.

OMISSIS”

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LA CORTE DI CASSAZIONE

La risposta è NEGATIVA, come possiamo registrare da CASS. CIV., II, 18/01/24 N° 1919 la quale, relativamente alla lamentata mancata indicazione dell’importo da pagare in misura ridotta, conferma che “…questa Corte ha già avuto modo di precisare che «In tema di sanzioni amministrative, l’onere di effettuare il tempestivo pagamento in misura ridotta ad estinzione dell’obbligo si configura e permane anche in difetto di avviso della relativa facoltà, non avendo, d’altronde, nessun obbligo l’accertatore della violazione di dare avviso dell’importo esatto da pagare per estinguere il proprio obbligo»…”.

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ATTENZIONE!! TALE CONCUSIONE VALE SOLO PER LE VIOLAZIONI DISCIPLINATE ESCLUSIVAMENTE DALLA L. 689/81, DAL MOMENTO CHE PER LE VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA  VANNO APPLICATE LE SPECIFICHE REGOLE PREVISTE PER TALI TIPI DI VIOLAZIONI, E, IN PARTICOLARE, L’ART. 383/2 REG. ESEC. C.D.S., LADDOVE SI PREVEDE CHE:

“2.  L’accertatore deve inoltre fornire al trasgressore ragguagli circa la modalità per addivenire al pagamento in misura ridotta, quando sia consentito, precisando l’ammontare della somma da pagare, i termini del pagamento, l’ufficio o comando presso il quale questo può essere effettuato ed il numero di conto corrente postale o bancario che può eventualmente essere usato a tale scopo. Deve essere indicata l’autorità competente a decidere ove si proponga ricorso.”

Giovanni Paris

DISCIPLINA ORARI DELLE SALE GIOCHI E DEGLI APPARECCHI CON VINCITA DI DENARO: CONSIGLIO DI STATO, V, 07/12/23 N° 10632

San Lazzaro, chiuse due sale slot. “Poi via le macchinette dai bar"

DOMANDE:

1. IL COMUNE HA LA FACOLTÀ DI REGOLARE GLI ORARI DI APERTURA DEI LOCALI DOVE SI TROVANO APPARECCHI DI INTRATTENIMENTO E SVAGO CON VINCITA IN DENARO?

2. L’INOSSERVANZA DELL’ORDINANZA CHE DISPONGA LIMITAZIONI DI ORARIO DI APERTURA DEI LOCALI SUDDETTI PUÒ ESSERE PUNITA AI SENSI DELL’ART. 7 BIS T.U.E.L.?

3. IN CASO DI VIOLAZIONE PUÒ ESSERE ANCHE DISPOSTA CON ORDINANZA DEL SINDACO LA SANZIONE DELLA SOSPENSIONE DELL’ATTIVITÀ AI SENSI DELL’ART. 10 T.U.L.P.S.?

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LA NORMATIVA

Art. 50  “Competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia” T.U.E.L.

“OMISSIS

“7.  Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti”.

OMISSIS”

Art. 10 T.U.L.P.S.

“Le autorizzazioni di polizia possono essere revocate o sospese in qualsiasi momento, nel caso di abuso della persona autorizzata”.

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Questioni a cui viene data risposta nella sentenza del CONSIGLIO DI STATO, V, 07/12/23 N° 10632 nella quale si afferma:

  • relativamente alla prima domanda che “...Il Comune ha facoltà di regolare gli orari di apertura dei locali dove si trovano degli apparecchi di intrattenimento e svago con vincita in denaro, di cui all’art. 110, comma 6 lett. b) del T.U.L.P.S. ai sensi dell’art. 50, comma 7, T.U.E.L. e tale facoltà è ancora più opportuno esercitare quando di tratta di fissare gli orari di apertura di esercizi che siano autorizzati a tenere al loro interno apparecchi che consentono vincite e che sono particolarmente ricercati da persone che sono esposte agli effetti della ludopatia. …”,
  • relativamente alla seconda domanda che “…L’inosservanza dell’ordinanza che disponga limitazioni di orario in tal senso ben può essere sanzionata ai sensi dell’art. 7 bis T.U.E.L. …”,
  • relativamente alla terza domanda che “…Non può, invece, disporsi sulla base di una semplice ordinanza del Sindaco anche la sanzione della sospensione dell’attività per un certo tempo. La Corte di Cassazione con la sentenza 19696/2022 ha ribadito che il potere sanzionatorio di cui all’art. 1 l. 689/1981 è soggetto a riserva di legge relativa che deve predeterminare i presupposti per il suo esercizio, predeterminazione che non può essere contenuta in un provvedimento amministrativo. In conseguenza di ciò ha annullato l’ordinanza-ingiunzione con la quale il Comune aveva applicato la sanzione accessoria della sospensione per sette giorni del funzionamento degli apparecchi installati in una sala giochi, per non avere la società rispettato i limiti di orario disposti con ordinanza della giunta comunale. Si tratta di un caso sovrapponibile a quello in esame in questa sede ove l’unica differenza risiede nella circostanza che il caso esaminato dalla cassazione nasce da un ordinanza-ingiunzione emessa ai sensi della l. 689/1981, mentre nella presente vicenda si è scelto di emanare un’ordinanza senza riferimento alla l. 689/1981. Il provvedimento non può giustificarsi neanche ai sensi dell’art. 10 T.U.L.P.S. poiché le sanzioni nei confronti delle ordinanze di polizia ai sensi del r.d. 773/1931 possono essere irrogate solo dall’autorità che concedono tali autorizzazioni, nel caso di specie la Questura...”.

Viene altresì evidenziato come l’ordinanza che aveva disposto la sospensione dell’attività non richiamava affatto alcuna norma per giustificare il suo potere di infliggere la sanzione accessoria.

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Sulla legittimità della adozione di ordinanza sindacale di regolazione degli orari di attivita’ di gioco lecito si legga anche l’articolo ORDINANZA DI LIMITAZIONE ORARIO ATTIVITA’ DI GIOCO LECITO: CONSIGLIO DI STATO, V, 19/07/23 N° 7078

Giovanni Paris

LIMITAZIONE LEGGE REGIONALE RESPONSABILITA’ IN SOLIDO EX ART. 6 L. 689/81 / OBBLIGO MOTIVAZIONE DI ORDINANZA INGIUNZIONE: CASS. CIV., II, 14/12/23 N° 35025

 

PUO’ UNA DISPOSIZIONE REGIONALE LIMITARE L’AMBITO DI OPERATIVITA’ DELL’ART. 6 DELLA L. 689/81 IN TEMA DI RESPONSABILITA’ SOLIDALE?

L’ORDINANZA INGIUNZIONE EMESSA PER VIOLAZIONE COSTITUENTE ILLECITO AMMINISTRATIVO DEVE ESSERE MOTIVATA? E SE SI’, QUANTO DEVE ESSERE SPECIFICA E AMPIA TALE MOTIVAZIONE?

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LA NORMATIVA

Art. 6  L. 689/81 “Solidarietà”

Il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l’usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.

OMISSIS”

Art. 18  L. 689/81 “Ordinanza-ingiunzione”

“Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all’autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell’art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

L’autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l’accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all’autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all’organo che ha redatto il rapporto.

OMISSIS”

Art. 3  L. 241/90 “Motivazione del provvedimento”

“1.  Ogni provvedimento amministrativo, compresi quelli concernenti l’organizzazione amministrativa, lo svolgimento dei pubblici concorsi ed il personale, deve essere motivato, salvo che nelle ipotesi previste dal comma 2. La motivazione deve indicare i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione, in relazione alle risultanze dell’istruttoria.

OMISSIS”

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IL CASO

Viene opposta da parte di soggetto proprietario di apparecchi da gioco l’ordinanza ingiunzione emessa nei suoi confronti per la installazione di tali apparecchiature in violazione delle distanze previste dalla normativa regionale, deducendo la violazione dell’art. 6 della L. 689/81 e della normativa regionale che indica quale soggetto destinatario della sanzione il solo esercente, senza indicare altri soggetti.

Si deduce altresì la violazione dell’art. 3 della L. 241/90 e dell’art. 18 L. 689/81 per l’assenza di motivazione del provvedimento amministrativo, situazione quindi in contrasto con l’obbligo di motivazione degli atti amministrativi.

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LA CASSAZIONE

Questioni affrontate da CASS. CIV, II, 14/12/23 N° 35025.

Sulla prima si risponde che nonostante la “…Legge Regionale preveda che il soggetto destinatario della sanzione sia l’esercente, non è…esclusa l’operatività dell’art. 6 della L. 689/91, quale norma generale secondo cui il proprietario della cosa che servì o fu destinata a commettere la violazione o, in sua vece, l’usufruttuario o, se trattasi di bene immobile, il titolare di un diritto personale di godimento, è obbligato in solido con l’autore della violazione al pagamento della somma da questo dovuta se non prova che la cosa è stata utilizzata contro la sua volontà.
Si tratta di un principio di applicazione generale nell’ambito degli illeciti amministrativi, avente la finalità di interesse pubblico alla deterrenza generale di colui che interagisce con il soggetto trasgressore…”,

difatti il soggetto proprietario delle apparecchiature fornite in noleggio e che le aveva installate in violazione della normativa regionale sulle distanze da alcuni luoghi protetti aveva consentito al trasgressore di perpetrare l’illecito sanzionato.

In merito alla seconda si afferma che “… L’ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione (che possono anche essere desunte “per relationem” dall’atto di contestazione) ed evidenzi l’avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi formulati dal ricorrente…”.

Si segnalano anche i seguenti conformi precedenti:

  • CASS. CIV., VI, 30/07/20 N° 16316 per la quale trova applicazione “…il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità, condiviso dal Collegio, a termini del quale in siffatti atti della P.A., dalla quale non può esigersi (tenuto conto della successiva impugnabilità in sede giurisdizionale degli atti compiuti) una motivazione analitica e dettagliata paragonabile a quella di un provvedimento giudiziario, è sufficientemente assolto l’obbligo in questione anche se la motivazione sia sintetica, purché dia conto delle ragioni di fatto, ben potendo queste essere desunte per relationem dall’atto di contestazione (già noto alla società ricorrente), e comunque evidenzi l’avvenuto esame degli eventuali rilievi difensivi esposti dal ricorrente…”,
  • CASS. CIV., II, 31/07/21 N° 21924  per la quale “…trova applicazione il costante indirizzo della giurisprudenza di legittimità…condiviso dal collegio, in forza del quale l’ordinanza ingiunzione irrogativa di una sanzione amministrativa non deve avere una motivazione analitica e dettagliata come quella di un provvedimento giudiziario, essendo sufficiente che sia dotata di una motivazione succinta, purché dia conto delle ragioni di fatto della decisione, che possono anche essere desunte per relationem dall’atto di contestazione…”.

Giovanni Paris

 

MOTIVAZIONE CONTESTAZIONE DIFFERITA EX ART. 14 L. 689/81: CASS. CIV., II, 12/12/23 N° 34640

Concorso per la polizia locale, le prove scritte il 3 marzo all'Agraria |  La Nuova Riviera

AI SENSI DELL’ART. 14 DELLA L. 689/81 LA MANCATA INDICAZIONE NEL VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE DELLE MOTIVAZIONI PER CUI NON SI E’ PROCEDUTO ALLA CONTESTAZIONE IMMEDIATA, ANCHE QUANDO QUESTA FOSSE STATA POSSIBILE, DETERMINA LA INVALIDITA’ DEL VERBALE?

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LA NORMATIVA

Art. 14 L.689/81 “Contestazione e notificazione”

La violazione, quando è possibile, deve essere contestata immediatamente tanto al trasgressore quanto alla persona che sia obbligata in solido al pagamento della somma dovuta per la violazione stessa.

Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all’estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall’accertamento.

OMISSIS”

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LA CASSAZIONE

La risposta ci viene data da CASS. CIV., II, 12/12/23 N° 34640  che in modo molto diretto e conciso afferma che  “…nel regime previsto dall’art. 14 L. 689/1981 la mancata contestazione immediata della sanzione, anche quando ne sussista la possibilità, non costituisce causa di estinzione dell’obbligazione di pagamento della sanzione e non invalida la pretesa punitiva dell’autorità amministrativa quando si sia comunque proceduto, nel termine prescritto, alla notificazione del verbale di accertamento della violazione…”.

Quanto deciso è conforme a diversi precedenti pronunciamenti, dei quali citiamo:

  • CASS. CIV., II, 03/06/20 N° 10469 ove si legge che “…salvo che in materia di sanzioni stradali – la mancata contestazione immediata della violazione…non costituisce causa di estinzione dell’obbligazione di pagamento della sanzione e non invalida la pretesa punitiva dell’autorità amministrativa, quando si sia comunque proceduto, nel termine prescritto, alla notificazione del verbale di accertamento della violazione…”,
  • CASS. CIV., II,13/06/22 N° 26851 la quale intende “…ribadire che, in tema di sanzioni amministrative non attinenti alla materia della circolazione stradale…la mancata contestazione immediata (prescritta dall’art. 14 L. 689/1981) anche quando ne sussista la possibilità, non costituisce causa di estinzione dell’obbligazione di pagamento della sanzione né è causa di nullità del procedimento sanzionatorio, quando si sia comunque proceduto, nel termine prescritto, alla notificazione del verbale di accertamento della violazione…”.

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ATTENZIONE!! Quanto sopra, si ripete, diversamente da quanto è previsto nell’art. 201 del c.d.s. per la contestazione delle violazioni alle norme dello stesso codice.

Art. 201  c.d.s. “Notificazione delle violazioni”

“1.  Qualora la violazione non possa essere immediatamente contestata, il verbale, con gli estremi precisi e dettagliati della violazione e con la indicazione dei motivi che hanno reso impossibile la contestazione immediata, deve, entro novanta giorni dall’accertamento, essere notificato…

OMISSIS”

Giovanni Paris

MANCATA TENUTA IN SEDE DEL REGISTRO DI CARICO E SCARICO DI RIFIUTI: CASS. CIV., II, 05/12/23 N° 33993

REGISTRO DI CARICO E SCARICO RIFIUTI È il documento ambientale sul quale  devono essere registrati tutti i carichi e gli scarich

COMMETTE VIOLAZIONE DELL’ART. 190/1 DEL T.U. DELL’AMBIENTE COLUI CHE NON CONSERVA PRESSO LA PROPRIA SEDE IL REGISTRO DI CARICO E SCARICO DEI RIFIUTI O LA VIOLAZIONE VIENE COMMESSA SOLO IN CASO DI MANCANZA ASSSOLUTA DI TALE REGISTRO O DI SUA TENUTA INCOMPLETA?

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LA NORMATIVA

ART. 190  T.U. Ambiente “Registro cronologico di carico e scarico”

“1.  Chiunque effettua a titolo professionale attività di raccolta e trasporto di rifiuti, i commercianti e gli intermediari di rifiuti senza detenzione, le imprese e gli enti che effettuano operazioni di recupero e di smaltimento di rifiuti, i Consorzi e i sistemi riconosciuti, istituiti per il recupero e riciclaggio degli imballaggi e di particolari tipologie di rifiuti, nonché le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti pericolosi e le imprese e gli enti produttori iniziali di rifiuti non pericolosi di cui all’articolo 184, comma 3, lettere c), d) e g), ha l’obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico, in cui sono indicati per ogni tipologia di rifiuto la quantità prodotta o trattata, la natura e l’origine di tali rifiuti e la quantità dei prodotti e materiali ottenuti dalle operazioni di trattamento quali preparazione per il riutilizzo, riciclaggio e altre operazioni di recupero nonché, laddove previsto, gli estremi del formulario di identificazione di cui all’articolo 193.

OMISSIS”

ART. 258 T.U. Ambiente “Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari”

“OMISSIS

2.  Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all’articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell’infrazione e dalla carica di amministratore.

OMISSIS”

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IL CASO

Viene contestata la violazione dell’art. 190/1 del D.Lgs. 152/06, (t.u. ambiente), sanzionato dall’art. 258/2 del medesimo testo unico, per la mancata tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti presso la sede di produzione dei rifiuti, in secondo grado di giudizio è stato affermato che è sanzionata anche l’omessa custodia del registro nel luogo in cui avviene la produzione dei rifiuti, ai fini della pronta esibizione del registro medesimo all’organo di controllo.

La parte sanzionata censura la sentenza impugnata che, aderendo ad una lettura esclusivamente formalistica delle norme, ha ritenuto che il mancato rinvenimento del registro di carico e scarico sul luogo di produzione dei rifiuti, al momento dell’accesso ispettivo, potesse considerarsi corrispondente alla sua mancata tenuta e che perciò determinasse la violazione dell’art. 190, con affermazione della violazione e/o falsa applicazione dell’art. 1 della L. 689/81 secondo cui le leggi che prevedono sanzioni amministrative si applicano soltanto nei casi e per i tempi in esse considerati, difatti la sentenza impugnata non ha rilevato che l’art. 258, secondo comma, d.lgs. n. 152 del 2006, sanziona due condotte tipiche dei soggetti produttori di rifiuti: da un lato, l’omessa tenuta del registro di carico e scarico e dall’altro, la sua tenuta in modo incompleto, mentre non è prevista alcuna sanzione per la (corretta) tenuta del registro carico e scarico in luogo diverso dal sito di produzione dei rifiuti.

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LA CORTE DI CASSAZIONE

La CASS. CIV., II, 05/12/23 N° 33993 premette sul piano normativo che “…per il combinato disposto dei commi 1, 10, dell’art. 190 (“Registro cronologico di carico e scarico”), del secondo comma, dell’art. 258 (“Violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari”), d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152 (t.u. ambiente), determinati soggetti, tra i quali le imprese e gli enti che producono rifiuti, hanno l’obbligo di tenere un registro cronologico di carico e scarico, in cui sono annotati, per ogni tipologia di rifiuto, la quantità prodotta, la natura e l’origine dei rifiuti, etc. (comma 1 dell’art. 190). I registri sono tenuti presso ogni impianto di produzione (di stoccaggio, di recupero e di smaltimento di rifiuti) (comma 10 dell’art. 190). Inoltre, a norma dell’art. 258, comma 2, «Chiunque omette di tenere ovvero tiene in modo incompleto il registro di carico e scarico di cui all’articolo 190, comma 1, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da duemila a diecimila euro. Se il registro è relativo a rifiuti pericolosi si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da diecimila euro a trentamila euro, nonché nei casi più gravi, la sanzione amministrativa accessoria facoltativa della sospensione da un mese a un anno dalla carica rivestita dal soggetto responsabile dell’infrazione e dalla carica di amministratore…”

La Corte prosegue che “…per giurisprudenza consolidata…in tema di sanzioni amministrative relative alla disciplina dei rifiuti, l’obbligo di tenuta dei registri di carico e scarico dei medesimi, dettato dall’art. 12 del d.lgs. n. 22 del 1997, (c.d. decreto Ronchi) (disposizione, per quanto qui rileva, sovrapponibile all’art. 190, t.u. ambiente) non si esaurisce nella istituzione degli stessi registri, ma comprende – come modalità integrativa del precetto di cui all’art. 12, la cui omissione si risolve in una violazione dell’obbligo di regolare “tenuta” – anche quello della custodia di essi presso l’impresa ove avviene la produzione o la raccolta o la successiva movimentazione dei rifiuti, ai fini della pronta esibizione dei registri agli organi preposti ai controlli. E questo perché la ratio di tali precetti risiede nell’esigenza di consentire un pronto ed efficace controllo, altrimenti agevolmente eludibile, della fedeltà e tempestività delle annotazioni riportate sul registro. È stato anche chiarito…che solo la presenza del registro di carico e scarico presso lo stabilimento può consentire all’amministrazione di procedere alla verifica del ciclo produttivo e all’accertamento dell’esattezza delle registrazioni…”.

Pertanto vi è uniformità alla giurisprudenza di legittimità con la decisione appellata che “…ha correttamente interpretato la normativa di riferimento e, senza ledere il principio di legalità dell’illecito amministrativo (art. 1, legge 24 novembre 1981, n. 689), ha affermato, in maniera ineccepibile, che costituisce violazione del precetto di cui all’art. 190, commi 1 e 10, sanzionato dall’art. 258, comma 2, t.u. ambiente, l’omessa tenuta del registro di carico e scarico dei rifiuti presso il luogo di produzione. In dettaglio…l’obbligo di custodire il registro dei rifiuti presso l’impianto di produzione dei rifiuti stessi è un vero e proprio “obbligo di custodia in via stabile” che non può ritenersi adempiuto qualora il registro esista ma si trovi altrove. È evidente…che l’obbligo di mostrare il registro di carico e scarico agli organi accertatori che ne facciano richiesta implica a monte anche l’obbligo di conservazione di esso nel luogo in cui si trovano i rifiuti, giacché ammettendo che il gestore del rifiuto possa custodire altrove il registro, omettendo quindi di esibirlo al momento della richiesta, si precluderebbe alla P.A. di svolgere il doveroso controllo di sua competenza…”.

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CNR - Consiglio Nazionale delle Ricerche

Scheda del CNR sul REGISTRO DI CARICO E SCARICO RIFIUTI

Giovanni Paris

ATTI DI INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE EX ART. 28 L. 689/81: CASS. CIV., II, 04/10/23 N° 28011

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LA PRESCRIZIONE DEL DIRITTO A RISCUOTERE LA SANZIONE PECUNIARIA AMMINISTRATIVA PREVISTA DALL’ART. 28 L. 689/81 PUO’ ESSERE INTERROTTA? E SE SI’, LA NOTIFICA DEL VERBALE DI VIOLAZIONE POSSIEDE TALE IDONEITA’?

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LA NORMATIVA

Art. 28  L. 689/81 “Prescrizione”

“Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

L’interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.”

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IL PROVVEDIMENTO GIURISDIZIONALE

La CASS. CIV., II, 04/10/23 N° 28011 parte dall’art. 28 della L. 689/81, il quale “…dopo avere precisato che il diritto dell’Amministrazione di riscuotere le somme dovute per le violazioni amministrative si prescrive in cinque anni, stabilisce che l’interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile. L’art. 2943, comma 4, cod. civ. stabilisce, a sua volta, che la prescrizione è interrotta da ogni atto che valga a costituire in mora il debitore.…”.

Inoltre risulta che va data continuità all’orientamento consolidato il quale afferma che “…la notifica al trasgressore del verbale di accertamento della infrazione è idonea a costituire in mora il debitore, atteso che esso ha la funzione di far valere il diritto dell’Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria e costituisce esercizio della pretesa sanzionatoria…”.

La Suprema Corte conclude infine che non “…ha pregio l’argomento …che il tempo trascorso dal fatto fino all’adozione dell’ordinanza ingiunzione avrebbe inciso negativamente sulle possibilità di difesa dell’interessato, atteso che il privato non deve attendere l’ingiunzione per far valere le sue ragioni difensive, potendo proporle…a seguito della notifica del verbale di accertamento e di contestazione della infrazione. …”.

Giovanni Paris

INDICAZIONE NEL VERBALE PER VIOLAZIONE A NORMA C.D.S. DELLE MODALITA’ DI PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA: CASS. CIV., II, 24/10/23 N° 29428

OBBLIGO DI INDICAZIONE DEL NUMERO CIVICO NEL VERBALE DI ACCERTAMENTO |  ....accademia.... ....polizia locale....

NEI CASI IN CUI IL CODICE DELLA STRADA PREVEDE CHE PER ALCUNE VIOLAZIONI NON E’ AMMESSO IL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA, LA MANCATA INDICAZIONE NEL VERBALE DI TALE IMPOSSIBILITA’ RENDE ILLEGITTIMO IL VERBALE? PUO’ COSTITUIRE TALE SITUAZIONE UNA LESIONE DEL DIRITTO DI DIFESA?

LA NORMATIVA

Art. 200  C.d.S. “Contestazione e verbalizzazione delle violazioni”

“OMISSIS

2.  Dell’avvenuta contestazione deve essere redatto verbale contenente anche le dichiarazioni che gli interessati chiedono vi siano inserite. Il verbale, che può essere redatto anche con l’ausilio di sistemi informatici, contiene la sommaria descrizione del fatto accertato, gli elementi essenziali per l’identificazione del trasgressore e la targa del veicolo con cui è stata commessa la violazione. Nel regolamento sono determinati i contenuti del verbale.

OMISSIS”

Art. 383  Reg. Esec. C.d.S. “Contestazione – Verbale di accertamento”

“1.  Il verbale deve contenere l’indicazione del giorno, dell’ora e della località nei quali la violazione è avvenuta, delle generalità e della residenza del trasgressore e, ove del caso, l’indicazione del proprietario del veicolo, o del soggetto solidale, degli estremi della patente di guida, del tipo del veicolo e della targa di riconoscimento, la sommaria esposizione del fatto, nonché la citazione della norma violata e le eventuali dichiarazioni delle quali il trasgressore chiede l’inserzione.

2.  L’accertatore deve inoltre fornire al trasgressore ragguagli circa la modalità per addivenire al pagamento in misura ridotta, quando sia consentito, precisando l’ammontare della somma da pagare, i termini del pagamento, l’ufficio o comando presso il quale questo può essere effettuato ed il numero di conto corrente postale o bancario che può eventualmente essere usato a tale scopo. Deve essere indicata l’autorità competente a decidere ove si proponga ricorso.

OMISSIS”

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LA CORTE DI CASSAZIONE

La risposta è NEGATIVA, come possiamo registrare da  CASS. CIV., II, 24/10/23 N° 29428, con la quale si esclude che il verbale di accertamento debba “…contenere a pena di nullità l’informazione relativa al fatto che nella fattispecie non era consentito il pagamento in misura ridotta, perché l’art. 200 cod. strada non individua tale elemento tra quelli che il verbale deve contenere e tale elemento non è previsto neppure dal regolamento, al quale l’art. 200 rinvia per la determinazione del contenuto del verbale. Infatti, l’art. 383 reg. esec. cod. strada esplicitamente prevede che i ragguagli relativi al pagamento in forma ridotta debbano essere forniti quando tale pagamento in forma ridotta sia consentito…”

Inoltre viene richiamato il principio in forza del quale “…in tema di violazione del codice della strada, la validità della contestazione, quale che sia la forma usata, dipende unicamente dalla sua idoneità a garantire l’esercizio del diritto di difesa al quale è preordinata, e solo tale accertata inidoneità può essere causa di nullità del verbale e della successiva ordinanza-ingiunzione…si esclude che l’informazione relativa al fatto che per l’infrazione contestata non sia ammesso il pagamento in forma ridotta sia elemento necessario al fine di garantire l’esercizio del diritto di difesa nell’impugnazione del verbale…E’ evidente che, nel momento in cui il verbale non contiene le indicazioni relative alle modalità del pagamento in forma ridotta, la parte è indotta a ritenere che quel pagamento non sia consentito e quindi, allorché ciò corrisponda alla previsione normativa, non è ravvisabile alcuna lesione al suo diritto di difesa.

Giovanni Paris

DECESSO AUTORE VIOLAZIONE E OBBLIGATO IN SOLIDO: CASS. CIV., II, 17/10/23 N° 28831

La responsabilità solidale del presidente di associazioni non riconosciute  non è collegata alla mera titolarità della rappresentanza – Aggiornarsi

LA MORTE DEL TRASGRESSORE DETERMINA ANCHE LA ESTINZIONE DELLA OBBLIGAZIONE NEI CONFRONTI DELL’OBBLIGATO IN SOLIDO?

Sappiamo che ai sensi dell’art. 7 della L. 689/81 la morte dell’autore della violazione determina la estinzione della obbligazione che non è trasmissibile agli eredi, la norma non dice nulla se tale fatto ha conseguenze anche per la obbligazione a carico dell’obbligato in solido.

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LA NORMATIVA

Art. 7  L. 689/81 “Non trasmissibilità dell’obbligazione”

“L’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi”.

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LA CORTE DI CASSAZIONE

Risponde sulla questione la CASS. CIV., II, 17/10/23 N° 28831, affermando che “…la morte dell’autore della violazione comporta l’estinzione dell’obbligo di pagare la sanzione pecuniaria irrogata dall’Amministrazione, che ai sensi dell’art. 7 legge 689/1981 non si trasmette agli eredi; la morte dell’autore della violazione determina anche l’estinzione dell’obbligazione a carico dell’obbligato in via solidale…“.

Leggi anche DECESSO DELL’AUTORE DELLA VIOLAZIONE E RESPONSABILE IN SOLIDO: CASS. CIV., SEZ. LAVORO, 27/09/22 N° 28101

Giovanni Paris

STATO DI NECESSITA’ E VIOLAZIONI AL CODICE DELLA STRADA: CASS. CIV., II, 25/10/23 N° 29578

Il malore e la corsa in ospedale, 53enne muore in pronto soccorso in attesa degli esami

QUAL E’ L’AMBITO TEMPORALE IN CUI OPERA LO STATO DI NECESSITA EX ART. 4/1 L. 689/81 E “COPRE” EVENTUALI VIOLAZIONI ALLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA?

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IL CASO

Un soggetto con patente sospesa trasporta la madre in ospedale, la riaccompagna a casa per poi riportare l’autovettura alla figlia, in questo ultimo frangente viene fermato e sanzionato. Può invocare lo stato di necessità disciplinato dall’art. 4/1 della L. 689/81?

Il Tribunale aveva escluso che potesse essere invocata l’esimente dello stato di necessità prevista dall’art. 4/1 della L. 689/81, la quale, in applicazione degli artt. 54 e 59 c.p., presuppone la sussistenza di un’effettiva situazione di pericolo imminente di un grave danno alla persona, non altrimenti evitabile, ovvero l’erronea convinzione, provocata da concrete circostanze oggettive, di trovarsi in tale situazione, laddove, il soggetto era stato fermato non quando stava portando la madre in ospedale ma quando, una volta riaccompagnata la madre a casa, stava riportando l’auto alla figlia per cui, in relazione a tale circostanza, lo stato di necessità non sussiste, non essendovi alcuna situazione di pericolo imminente tale da costringere lo stesso a fare uso della automobile, nonostante la sospensione della patente, per riportarla alla figlia.

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LA CORTE DI CASSAZIONE

Il ricorso in Cassazione veniva proposto affermando la violazione e l’erronea applicazione dell’art. 4/1 della L. 689/81, in quanto non era stato considerato che il soggetto aveva dovuto soccorrere la madre e che tale fatto oggettivo coinvolge l’intero episodio della guida dell’auto in uso alla figlia, compreso il momento in cui, riportata la madre nell’abitazione, si era recato sotto l’abitazione della stessa per la riconsegna del mezzo.

Viene data risposta NEGATIVA da parte di CASS. CIV., II, 25/10/23 N° 29578 per la quale “…Con specifico riguardo alla scriminante dello “stato di necessità”…è indispensabile, ai fini della sua configurabilità (e, perciò, allo scopo del riconoscimento della fondatezza della sua prospettazione in sede giudiziale, che deve ovviamente essere supportata da un idoneo riscontro probatorio gravante sul ricorrente), che, in applicazione dei principi fissati dagli arti. 54 e 59 c.p., ricorra un’effettiva situazione di pericolo imminente di danno grave alla persona, non altrimenti evitabile. …”,

 invece il soggetto “…era stato fermato non già quando stava portando la madre in ospedale ma quando, una volta riaccompagnata la madre a casa, stava riportando l’auto alla figlia e che, dunque, in relazione a tale circostanza, non sussisteva lo stato di necessità non essendovi alcuna situazione di pericolo imminente tale da costringere l’appellante a fare uso della automobile, nonostante la sospensione della patente, per riportarla alla figlia…“.

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APPROFONDIMENTO

Si legga il seguente approfondimento riguardante VIOLAZIONI A NORME DEL CODICE DELLA STRADA E STATO DI NECESSITA’.

Giovanni Paris

ART. 672 C.P. “OMESSA CUSTODIA E MAL GOVERNO DI ANIMALI”: CASS. PEN., IV, 02/08/23 N° 33896 – CASS. PEN., IV, 04/08/23 N° 34350

Bergamo, bimbo di 6 anni aggredito da un cane finisce in ospedale -  BergamoNews

PER IL CONFIGURARSI DELL’ILLECITO PREVISTO DALL’ART. 672 C.P. “OMESSA CUSTODIA E MAL GOVERNO DI ANIMALI” E’ NECESSARIO CHE IL SOGGETTO ATTIVO RIVESTA LA QUALITA’ DI PROPRIETARIO DELL’ANIMALE?

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LA NORMATIVA

Art. 672 c.p. “Omessa custodia e mal governo di animali”

Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa da euro 25 a euro 258.

Alla stessa sanzione soggiace:

1. chi, in luoghi aperti, abbandona a se stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l’incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;

2. chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l’incolumità delle persone.”

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BREVE COMMENTO

La fattispecie costituisce illecito amministrativo a seguito della depenalizzazione avvenuta ad opera dell’art. 33 della L. 689/81.

E’ illecito di pericolo, realizzabile con condotta omissiva o commissiva, il bene giuridico tutelato è la incolumità pubblica, per quanto riguarda il soggetto attivo si sottolinea che le fattispecie connotano un illecito “proprio” facendo riferimento alla qualità di “possessore” e/o “detentore“, quindi non necessariamente “proprietario”, mentre solo l’ipotesi di cui al n° 2. del comma 2 è di applicabilità generale a qualsiasi soggetto.

Per la configurabilità della violazione non occorre verificare che vi sia stata un’aggressione o che sia sorto un pericolo effettivo per l’incolumità pubblica, questo perché la norma considera la pericolosità intrinseca collegata alla natura dell’animale.

Se vi è stata effettiva aggressione e quindi il pericolo si è tramutato in danno alle persone, il responsabile risponde del reato di lesioni colpose omicidio colposo.

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LA GIURISPRUDENZA

Pacifico e consolidato è il principio ribadito di recente, in sede di procedimento penale avente ad oggetto il reato di lesioni personali colpose, da CASS. PEN., IV, 02/08/23 N° 33896CASS. PEN., IV, 04/08/23 N° 34350 secondo il quale “…In tema di custodia di animali, l’obbligo sorge ogni volta che sussista una relazione di possesso o di semplice detenzione tra l’animale e una data persona, posto che l’art. 672 cod. pen. relaziona l’obbligo di non lasciare libero l’animale o di custodirlo con le debite cautele al possesso dell’animale, possesso da intendersi come detenzione anche solo materiale e di fatto senza che sia necessario che sussista una relazione di proprietà in senso civilistico. …”

Pertanto ciò che è necessario accertare, per affermare che il fatto rientra nelle categorie dall’art. 672 c.p. dal punto di vista soggettivo, non è la proprietà dell’animale, ma, piuttosto, l’esistenza di una relazione di fatto tra lo stesso e il soggetto , tale da far sorgere in capo a quest’ultimo un obbligo di custodia e di vigilanza sul primo.

Giovanni Paris

INOSSERVANZA ORDINANZA COMUNALE PULIZIA E DISINFEZIONE AREA PRIVATA: CASS. PEN., I, 02/10/23 N° 39831

Rimozione rifiuti da potatura in via Gramsci a Sciacca, interrogazione di  Clelia Catanzaro - Risoluto

LA INOSSERVANZA DI ORDINANZA COMUNALE CHE IMPONGA LA PULIZIA, DISINFEZIONE, RIMOZIONE E SMALTIMENTO DI MATERIALI DERIVANTI DA OPERAZIONI DI POTATURA COSTITUISCE VIOLAZIONE DELL’ART. 650 C.P.?

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LA NORMATIVA

Art. 650 c.p. “Inosservanza dei provvedimenti dell’autorità”

“Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206″.

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Si è occupata del caso CASS. PEN., I, 02/10/23 N° 39831, la quale ribadisce che “…Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, l’inosservanza di ordinanze sindacali integra la contravvenzione prevista dall’art. 650 cod. pen. solo ove si tratti di provvedimenti contingibili e urgenti, adottati in relazione a situazioni non prefigurate da alcuna specifica ipotesi normativa, mentre resta estranea alla sfera di applicazione di tale norma l’inottemperanza a ordinanze sindacali, ancorché concernenti la materia dell’igiene pubblica, volte a dare applicazione a leggi o regolamenti, posto che l’omissione, in tal caso, viene sanzionata in via amministrativa da specifiche norme del settore...”.

Pertanto, per la questione trattata, “…deve escludersi il carattere contingibile e urgente dell’ordinanza…Essa, invero, risulta emessa per ragioni di igiene e pubblica sicurezza, connesse ai danni causati dalla vegetazione che fuoriusciva dall’immobile…e la sua inottemperanza è sanzionata…da specifiche norme amministrative (dal T.U. delle leggi sanitarie e dalla legge n. 689 del 1981) e non già dall’art. 650 cod. pen. …“.

Giovanni Paris

INOTTEMPERANZA ORDINANZA SINDACALE DI MESSA IN SICUREZZA DI IMMOBILE: CASS. PEN., I, 05/10/23 N° 44669

Roma, il crollo del palazzo al Flaminio. Quinto piano, la miccia delle mura  demolite - la Repubblica

LA INOTTEMPERANZA A ORDINANZA SINDACALE DI MESSA IN SICUREZZA DI IMMOBILE COSTITUISCE CONTEMPORANEA VIOLAZIONE DELL’ART. 650 C.P. E DELL’ART. 677 C.P.?

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LA NORMATIVA

Art. 650 c.p. “Inosservanza dei provvedimenti dell’autorità”

“Chiunque non osserva un provvedimento legalmente dato dall’autorità per ragione di giustizia o di sicurezza pubblica o d’ordine pubblico o d’igiene, è punito, se il fatto non costituisce un più grave reato, con l’arresto fino a tre mesi o con l’ammenda fino a euro 206″.

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Art. 677 c.p. “Omissione di lavori in edifici o costruzioni che minacciano rovina”

“Il proprietario di un edificio o di una costruzione che minacci rovina ovvero chi è per lui obbligato alla conservazione o alla vigilanza dell’edificio o della costruzione, il quale omette di provvedere ai lavori necessari per rimuovere il pericolo, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 154 a euro 929.

La stessa sanzione si applica a chi, avendone l’obbligo, omette di rimuovere il pericolo cagionato dall’avvenuta rovina di un edificio o di una costruzione.

Se dai fatti preveduti dalle disposizioni precedenti deriva pericolo per le persone, la pena è dell’arresto fino a sei mesi o dell’ammenda non inferiore a euro 309″.

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Art. 9 L. 689/81  “Principio di specialità”

“Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale.

OMISSIS”.

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Con sentenza la CASS. PEN., I, 05/10/23 N° 40669 afferma che la fattispecie costituisce violazione solamente dell’art. 677 c.p. .

Il Collegio premette che “…La disposizione di cui all’art. 677 cod. pen. va ritenuta norma speciale rispetto all’art. 650 cod. pen., sia ove si ritenga sussistente l’illecito amministrativo di cui al comma 1 che ove sia ritenuto sussistente il presupposto del pericolo per le persone di cui al comma 3…”,

difatti “…va rilevato che il concorso tra più disposizioni di legge che prevedono per il medesimo fatto una sanzione penale (art. 650) e una sanzione amministrativa (art. 677 co. 1) va risolto – ai sensi dell’art. 9 co. 1 L. n.689 del 1981 – con l’applicazione della «disposizione speciale». …”.

Ma dove risiede in tal caso il connotato di specialità? Si risponde che “…ll connotato di specialità dell’art. 677 cod. pen. …è dato dalla adozione di una tecnica normativa di descrizione dell’illecito – adoperata nel corpo dell’art. 677 cod. pen. – che individua il soggetto obbligato in primis nel proprietario dell’edificio che minacci rovina, in tal modo soggettivizzando il contenuto del precetto, che resta generico (ed è mediato dal contenuto dell’atto amministrativo) nella ipotesi di cui all’art.650 cod. pen. …”.

Inoltre “…Anche la situazione di pericolo è, nel caso previsto dall’art. 677 cod. pen., descritta in modo specifico, a differenza della generale previsione per relationem (ai contenuti dell’atto amministrativo) che caratterizza il testo dell’art.650 cod. pen. . Pertanto, lì dove la situazione di pericolo e la correlata necessità di tutela della sicurezza pubblica…derivi dalla minaccia di rovina di una costruzione è la regola della specialità a determinare la esclusiva applicazione della disposizione di legge di cui all’art. 677 co. 1 (o co. 3) cod. pen. …”.

Viene altresì “…precisato che l’applicazione dell’art. 9 della legge n. 689 del 1981, come si è sopra evidenziato, opera su un piano analogo ma autonomo e diverso rispetto alla clausola di sussidiarietà contenuta nel testo del medesimo articolo 650 del codice penale, che resta applicabile solo in presenza di fatto sussumibile in altra disposizione penale di più elevata gravità…”.

E comunque la Suprema Corte conclude e chiarisce in ordine alla inapplicabilità dell’art. 650 c.p. che “…Non si tratta, dunque, di ritenere operante detta clausola di sussidiarietà, quanto di constatare che la previsione di legge di cui alll’art. 677 co. 1 cod. pen. sanziona in via amministrativa la condotta omissiva del proprietario nei casi di pericolo correlato alla rovina dell’edificio, in ciò realizzando connotati di maggiore aderenza alla situazione di fatto oggetto della incriminazione operata ai sensi dell’art. 650 cod. pen., il che impone di ritenere applicabile esclusivamente la disposizione speciale…”.

Ad essere presa in esame dalle due disposizioni è la medesima condotta omissiva che in un caso (art. 677 co. 1 cod. pen.) è descritta direttamente dalla legge, mentre nell’altro (art. 650 cod. pen.) è costruita in termini di inottemperanza all’ordine legalmente dato dalla autorità.

Giovanni Paris

MANCATA AUDIZIONE EX ART. 18 L. 689/81: CASS. CIV., I, 07/09/23 N° 26050

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E’ VALIDA L’ORDINANZA-INGIUNZIONE EMESSA SENZA EFFETTUARE L’AUDIZIONE RICHIESTA DALL’INTERESSATO AI SENSI DELL’ART. 18 L. 689/81?

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LA NORMATIVA

Art. 18  L. 689/81 “Ordinanza-ingiunzione”

“1. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all’autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell’art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

2. L’autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l’accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all’autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all’o.rgano che ha redatto il rapporto.

omissis”.

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LA GIURISPRUDENZA

Bisogna ricordare come fino al 2010 la giurisprudenza ha avuto un orientamento costante ritenendo che si avesse l’obbligo di procedere all’audizione della parte che ne avesse fatto richiesta, con la conseguenza che l’omessa audizione del richiedente avrebbe comportato la invalidità del provvedimento sanzionatorio.

La questione è stata oggetto di pronunciamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno determinato un radicale cambiamento del precedente indirizzo con la sentenza Cass., S.U.,  28/01/10 n° 1786, con affermazione che la mancata audizione dell’interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l’atto, gli argomenti a proprio favore che l’interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all’autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale.

Si leggano, a titolo esemplificativo, in tal senso:

Non si discosta dai precedenti e conferma l’attuale indirizzo giurisprudenziale la recente CASS. CIV., I, 07/09/23 N° 26050 nella quale si legge che “…In tema di ordinanza ingiunzione, il mutamento dell’orientamento giurisprudenziale introdotto dalla sentenza n. 1786 del 2010 delle S.U. della S.C. – secondo cui la violazione del diritto ad essere ascoltati sancito dall’art. 18, comma 2, l. n. 689 del 1981 non comporta la nullità del provvedimento – non integra una ipotesi di cd. “prospective overruling”, poiché tale diritto non ha carattere processuale, inserendosi nell’ambito di un procedimento di formazione di un atto amministrativo, e,  comunque, dalla sua violazione non consegue l’effetto preclusivo del diritto di azione e di difesa dell’interessato, che ha la possibilità di fare valere nel processo a cognizione piena le ragioni che avrebbe potuto rappresentare in fase di audizione. …”

Giovanni Paris

LA GIURISPRUDENZA AMMINISTRATIVA SUL DIVIETO DI ACCESSO DI CANI IN GIARDINI E PARCHI PUBBLICI

Cani nelle piazze e nei giardini pubblici: ora si può | Cronache Fermane

E’ stato richiesto da parte di diversi Comuni di tornare sull’argomento relativo al quesito sottoriportato e affrontato nell’articolo DIVIETO DI ACCESSO DI CANI IN GIARDINI E PARCHI PUBBLICI: TAR CAMPANIA, V, 05/10/22 N° 6173, sostanzialmente chiedendo se potessero adottare provvedimenti simili o se i suddetti divieti previsti nei loro territori potessero permanere.

IL COMUNE PUO’ PREVEDERE UN DIVIETO GENERALIZZATO DI ACCESSO AI CANI, MUNITI ANCHE DI GUINZAGLIO O MUSERUOLA, IN TUTTI I GIARDINI E PARCHI PUBBLICI CITTADINI?

Bisogna riconoscere che ormai costante e consolidata giurisprudenza di molti giudici territoriali amministrativi ha affermato la illegittimità di un generalizzato, assoluto e temporalmente permanente divieto di accesso dei cani in parchi, giardini e altre aree pubbliche.

Numerosi Tribunali Amministrativi Regionali si sono pronunciati sulla questione ed hanno ritenuto che queste ordinanze di divieto siano:

  • eccessivamente limitative della libertà di circolazione delle persone,
  • poste in violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità.

Ciò anche in considerazione del fatto che lo scopo di mantenere il decoro e l’igiene pubblica, nonché la sicurezza dei cittadini, è già adeguatamente soddisfatto attraverso l’imposizione, di cui alla disciplina statale, agli accompagnatori o custodi di cani di rimuovere le eventuali deiezioni con appositi strumenti e di condurli al guinzaglioPertanto, l’amministrazione comunale deve adoperarsi – in luogo dell’indiscriminato divieto di accesso dei cani alle aree verdi pubbliche – al fine di rendere cogenti tali misure mediante una efficace azione di controllo e di repressione, in tal modo rendendo possibile il raggiungimento del pubblico interesse attraverso strumenti idonei e nel rispetto del principio di proporzionalità dei mezzi rispetto ai fini perseguiti”.

Si riportano di seguito (in ordine temporale) gli estremi di sentenze T.A.R. che hanno deciso in tal senso:

  • T.A.R. Veneto, 12 aprile 2012, n. 502;

  • T.A.R. Piemonte, 18 maggio 2012, n. 593;

  • T.A.R. Sardegna, 30 novembre 2012 n. 1080;

  • T.A.R. Puglia, 28 marzo 2013, n° 732;

  • T.A.R. Basilicata, 17 ottobre 2013 n. 611;

  • T.A.R. Lombardia, 22 ottobre 2013 n. 2431;

  • T.A.R. Calabria, 28 maggio 2014, n. 225;

  • T.A.R. Lombardia, 15 dicembre 2014, n. 3039;

  • T.A.R. Campania, 01 giugno 2015, n. 3011;

  • T.A.R Campania, 28 luglio 2015, n. 1752;

  • T.A.R. Abruzzo, 5 novembre 2015, n. 746;

  • T.A.R. Sardegna, 27 febbraio 2016, n. 128;

  • T.A.R. Lazio, 17 maggio 2016, n. 5836;

  • T.A.R. Campania, 30 marzo 2017, n. 642;

  • T.A.R. Lombardia, 26 aprile 2017, n. 557;

  • T.A.R. Toscana, 16 maggio 2017 n. 694;

  • T.A.R Umbria,18 gennaio 2021, n. 21.

Ultimo pronunciamento in ordine temporale è stato T.A.R. Campania, 05 ottobre 2022 n. 6173, il collegio ha affermato che …L’ordinanza sindacale che rechi, come nella specie, il divieto assoluto di introdurre cani, anche se custoditi, nelle aree ricomprese nel centro storico ovvero dei parchi cittadini dedicati all’intrattenimento ludico dei bambini – pur se in ragione delle meritevoli ragioni di tutela dei cittadini in considerazione della circostanza che i cani vengono spesso lasciati senza guinzaglio e non ne vengono raccolte le deiezioni – risulta essere eccessivamente limitativa della libertà di circolazione delle persone ed è in tal modo posta in violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità. …,

sottolineando come

“…lo scopo perseguito dall’Ente locale di mantenere il decoro e l’igiene pubblica, nonché la sicurezza dei cittadini, avrebbe potuto essere soddisfatto non tanto mediante un generico divieto di accesso alle aree indicate, quanto attraverso l’attivazione dei mezzi di controllo e di sanzione rispetto all’obbligo per gli accompagnatori o i custodi di cani di rimuovere le eventuali deiezioni con appositi strumenti e di condurli in aree pubbliche con idonee modalità di custodia (guinzaglio e museruola), trattandosi di obblighi imposti dalla disciplina generale statale. Pertanto, il Sindaco avrebbe potuto fronteggiare gli eventuali comportamenti incivili da parte dei conduttori di cani, al fine di prevenire le negative conseguenze di tali condotte, con l’esercizio degli ordinari poteri di prevenzione, vigilanza, controllo e sanzionatori di cui dispone l’Amministrazione. …”

dal momento che

“…le esigenze poste a fondamento della gravata ordinanza risultano già compiutamente salvaguardate dalla disciplina vigente in materia, che impone di condurre i cani al guinzaglio e di rimuovere le eventuali deiezioni, dovendo quindi l’Amministrazione Comunale adoperarsi – in luogo dell’indiscriminato divieto di accesso dei cani alle aree verdi pubbliche – al fine di rendere cogenti tali misure mediante una efficace azione di controllo e di repressione, in tal modo rendendo possibile il raggiungimento del pubblico interesse attraverso strumenti idonei e nel rispetto del principio di proporzionalità dei mezzi rispetto ai fini perseguiti. …”.

Le sentenze non hanno effetti giuridici generali sull’ordinamento giuridico, pertanto gli enti possono emettere provvedimenti simili a quelli censurati o continuare a mantenerli in essere, ma stante il sopra indicato orientamento giurisprudenziale è verosimile la soccombenza in caso di ricorso o impugnazione avverso il provvedimento stesso o atti sanzionatori adottati in loro esecuzione.

Giovanni Paris

NOTIFICA DEL VERBALE DI VIOLAZIONE E INTERRUZIONE DELLA PRESCRIZIONE: CASS. CIV. LAVORO, 07/07/23 N° 19330

LA NOTIFICA DEL VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE PRODUCE L’EFFETTO DI AMPLIARE I TERMINI DEL PROCEDIMENTO SANZIONATORIO AMMINISTRATIVO IN RELAZIONE ALLA EMISSIONE DELL’ORDINANZA INGIUNZIONE?

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LA NORMATIVA

Art. 28  L. 689/81 “Prescrizione”

“Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

L’interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.”

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IL PRONUNCIAMENTO

La risposta è POSITIVA, la CASS. CIV. LAVORO, 07/07/23 N° 19330 rifacendosi a un consolidato orientamento afferma che “…in tema di sanzioni amministrative, ogni atto del procedimento previsto dalla legge per l’accertamento della violazione e per l’irrogazione della sanzione – compreso quello con cui l’Amministrazione abbia rideterminato la sanzione, riducendola, in conformità ai rilievi difensivi del trasgressore – ha la funzione di far valere il diritto dell’Amministrazione stessa alla riscossione della pena pecuniaria, in quanto, costituendo esercizio della pretesa sanzionatoria, è idoneo a costituire in mora il debitore ai sensi dell’art. 2943 cod. civ., con conseguente effetto interruttivo della prescrizione…In particolare, è stato deciso che la notifica del processo verbale di accertamento della infrazione è idonea a costituire in mora il debitore ai sensi dell’art. 2943…“.

Quindi assume valore di atto interruttivo del corso della prescrizione quinquennale la notifica del verbale di accertamento.

Giovanni Paris

AUDIZIONE TRASGRESSORE E INTERRUZIONE PRESCRIZIONE: CASS. CIV., II, 12/05/23 N° 13046

Orologio, Uomo, Completo Da Uomo

LA CONVOCAZIONE DI AUDIZIONE E LA AUDIZIONE EX ART. 18 L. 689/81 COSTITUISCONO ATTI IDONEI ALLA INTERRUZIONE DEL TERMINE DI PRESCRIZIONE PREVISTO DALL’ART. 28 DELLA L. 689/81?

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LA NORMATIVA

Art. 18/1  L. 689/81 “Ordinanza-ingiunzione”

“Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all’autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell’art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.”

Art. 28  L. 689/81 “Prescrizione”

“Il diritto a riscuotere le somme dovute per le violazioni indicate dalla presente legge si prescrive nel termine di cinque anni dal giorno in cui è stata commessa la violazione.

L’interruzione della prescrizione è regolata dalle norme del codice civile.”

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LA SENTENZA

La risposta è NEGATIVA, il pronunciamento della CASS. CIV., II, 12/05/23 N° 13046, rifacendosi a un orientamento consolidato, afferma che  “…in tema di prescrizione del diritto a riscuotere i proventi delle sanzioni amministrative, soltanto agli atti procedimentali che hanno la funzione di far valere il diritto dell’amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria (e costituiscono, quindi, con le prestabilite caratteristiche di contenuto e di forma, esercizio della pretesa sanzionatoria) può essere attribuita efficacia interruttiva della prescrizione, ai sensi del secondo comma dell’art. 28 della legge 24 novembre 1981, n. 689, con conseguente irrilevanza di atti che atipicamente manifestino analoga intenzione...”,

e pertanto non si può

“…reputare l’audizione del trasgressore e la relativa convocazione atti idonei a interrompere la prescrizione, non avendo gli stessi la funzione di far valere il diritto dell’Amministrazione alla riscossione della pena pecuniaria, in maniera tale da costituire esercizio della pretesa sanzionatoria...”.

Giovanni Paris

FUGA CON VEICOLO, COMMISSIONE VIOLAZIONI C.D.S. E RESISTENZA EX ART. 337 C.P.: CASS. PEN., VI, 16/02/23 N° 6700

Non si ferma all'alt della polizia locale, si dà alla fuga e ferisce un  agente: arrestato

IN CASO DI VIOLAZIONE DELL’OBBLIGO DI FERMARSI ALL’INVITO DA PARTE DI ORGANI DI POLIZIA STRADALE (FUGA) EX ART. 192 C.D.S., CON INSEGUIMENTO E COMMISSIONE DI VIOLAZIONI A NORME DI COMPORTAMENTO C.D.S. VIENE COMMESSO ANCHE IL REATO DI RESISTENZA A PUBBLICO UFFICIALE EX ART. 337 C.P. O, AI SENSI DELL’ART. 9 L. 689/81, SI APPLICA IL PRINCIPIO DI SPECIALITA’ IN QUELLO ESPRESSO, CONSIDERANDO SPECIALI LE NORME DEL C.D.S. RISPETTO A QUELLA DEL C.P.?

Domanda articolata che necessita di attento ragionamento giuridico.

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NORMATIVA

L’art. 192 c.d.s. “Obblighi verso funzionari, ufficiali e agenti” recita:

1.  Coloro che circolano sulle strade sono tenuti a fermarsi all’invito dei funzionari, ufficiali ed agenti ai quali spetta l’espletamento dei servizi di polizia stradale, quando siano in uniforme o muniti dell’apposito segnale distintivo.

omissis

6.  Chiunque viola gli obblighi di cui ai commi 1, …………. è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 87 ad euro 344.

omissis “

L’art. 337 c.p. “Resistenza a un pubblico ufficiale” dispone:

“Chiunque usa violenza o minaccia per opporsi a un pubblico ufficiale o ad un incaricato di un pubblico servizio, mentre compie un atto di ufficio o di servizio, o a coloro che, richiesti, gli prestano assistenza, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.”

L’art. 9/1 L.689/81 “Principio di specialità” prevede:

“Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale”.

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RISPOSTA

La sentenza della Cass. Pen., VI, 16/02/23 n° 6700 ricorda il “…consolidato orientamento interpretativo della giurisprudenza di legittimità secondo il quale in tema di resistenza a pubblico ufficiale, integra l’elemento materiale della violenza la condotta del soggetto che, per sfuggire all’intervento delle forze dell’ordine, si dia alla fuga, alla guida di un’autovettura, ponendo deliberatamente in pericolo, con una condotta di guida pericolosa, l’incolumità personale degli altri utenti della strada…”

e afferma che NON è applicabile il principio giuridico espresso dall’art. 9/1 della L. 689/81 “…che nel prescrivere che « Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale», richiede che le norme in concorso abbiano ad oggetto una medesima condotta: occorre, dunque, l’ “idem factum”, tale non potendosi all’evidenza considerare quello integrante gli estremi di una specifica violenza diretta ad ostacolare il compimento di un atto dell’ufficio da parte di un pubblico ufficiale o di un incaricato di un pubblico servizio, rispetto alle mere condotte di guida di una vettura senza il rispetto dei limiti di velocità, dei segnali stradali e della intimazioni dei carabinieri, costituenti altrettanti illeciti amministrativi previsti da norme del codice della strada che, non contenendo gli stessi elementi costitutivi dell’anzidetto reato, più ulteriori requisiti specializzanti, non possono di certo dirsi speciali rispetto alla disposizione dettata dall’art. 337 cod. pen. …”.

Giovanni Paris

OBBLIGO COMUNICAZIONE DATI PATENTE EX ART. 126BIS C.D.S. E COMPIUTA GIACENZA: CASS. CIV., VI 15/12/22 N° 36730

Se vi hanno tolto i punti della patente, controllateli attraverso diverse  modalità

IN CASO NOTIFICA PER COMPIUTA GIACENZA DA QUALE MOMENTO DECORRE IL TERMINE PER EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE DEI DATI DELLA PATENTE DI GUIDA DEL CONDUCENTE AI SENSI DELL’ART. 126BIS C.D.S. ?

Per la notifica di verbale di accertamento di violazione non rileva la data di effettivo ritiro del plico presso l’Ufficio Postale poiché il dies a quo per l’esecuzione della prescritta comunicazione decorre dalla scadenza del termine di dieci giorni dal ricevimento dell’avviso di giacenza ovvero dall’effettivo ritiro ma solo nell’ipotesi in cui questo preceda i dieci giorni.

La regola è stata confermata da Cass. Civ., VI, 15/12/22 n° 36730,  per la quale “…ai fini del perfezionamento della notificazione di un atto, compreso il verbale di accertamento di un illecito amministrativo per violazione delle norme del codice della strada, una volta che…il relativo procedimento sia stato ritualmente completato, la decorrenza dei termini che la legge abbia alla stessa collegato, come quello di eseguire la comunicazione dei dati personali del trasgressore a norma dell’art. 126 bis del codice della strada, non dipende in alcun modo né dalla conoscenza effettiva dell’atto notificato né dalla mancata comprensione della natura giuridica del plico che lo contenga da parte del destinatario. …”.

Giovanni Paris

VERBALE DI ACCERTAMENTO DI INFRAZIONE A NORMA C.D.S. A CARICO DI APPARTENENTE ALLE FORZE DI POLIZIA FUORI SERVIZIO: CASS. CIV., VI, 21/11/22 N° 34156

Le nostre forze di polizia sono sottodimensionate?

QUALE VALORE GIURIDICO HANNO LE DICHIARAZIONI DI UN APPARTENENTE ALLA FORZE DI POLIZIA FUORI SERVIZIO IN OCCASIONE DELLA CONTESTAZIONE A SUO CARICO DI ILLECITO PER VIOLAZIONE A NORME DEL CODICE DELLA STRADA?

Interessante sentenza della Suprema Corte in ordine alla domanda se le dichiarazioni fornite da parte di soggetto appartenente alle Forze di Polizia, ma fuori servizio, in occasione di contestazione nei suoi confronti di violazione a norme del Codice della Strada, rivestano lo stesso valore probatorio del verbale di accertamento degli operatori di polizia stradale, che è sostenuto da fede privilegiata e a cui è attribuito valore di piena prova fino a querela di falso.

Il pronunciamento di CASS. CIV., VI, 21/11/22 N° 34156 (scarica e leggi) chiarisce che “…a fronte della contestazione di un illecito amministrativo per violazione di norme del codice della strada, tale qualità non può essere di certo invocata al fine di attribuire alle dichiarazioni difensive…del trasgressore la medesima efficacia probatoria degli accertamenti eseguiti ai suoi danni così come contenuti nel relativo verbale. …”, confermando quindi la sentenza della Corte d’Appello, per la quale non ha rilievo “…il fatto che l’appellante fosse un carabiniere diretto a prendere servizio in caserma in quanto, non viaggiando per ragioni di servizio o nell’esercizio delle sue funzioni, le sue “dichiarazioni difensive”, contrarie a quelle dell’accertatore, “non possono essere assistite dalla medesima pubblica fede” né possono infirmare “la pubblica fede del verbale di accertamento”. …”.

Giovanni Paris

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EFFETTI DEL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA EX ART. 16 L. 689/81: CONSIGLIO DI STATO, VI, 05/09/22 N° 7707

IL BIVIO — Liberacittadinanza

CHE EFFETTI DETERMINA IL PAGAMENTO IN MISURA RIDOTTA AI SENSI DELL’ART. 16 DELLA L. 689/81 REALIZZATO CON MANIFESTAZIONE DI ESPRESSA RISERVA DI PROCEDIMENTO GIUDIZIALE?

L’art. 16  “Pagamento in misura ridotta” della L. 689/81 al comma 1 recita

“È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.”

Il pagamento in misura ridotta determina la estinzione della obbligazione pecuniaria e con essa la estinzione del procedimento sanzionatorio amministrativo, l’effetto è automatico e non è nella disponibilità del trasgressore.

Questo risulta dalla decisione del Consiglio di Stato, VI, 05/09/22 n° 7707, per il quale “…la espressa dichiarazione…che il pagamento in misura ridotta della sanzione avveniva “con ogni più ampia riserva, della sanzione amministrativa pecuniaria in misura ridotta”, (non) è in grado di scalfire l’effetto estintivo del pagamento in misura ridotta della sanzione per come voluto dal legislatore, non essendo tale conseguenza nella disponibilità del “trasgressore”. …”, 

in quanto “…è consolidato l’indirizzo giurisprudenziale per il quale sussiste acquiescenza nei confronti di un provvedimento in presenza di un comportamento che appaia inequivocabilmente incompatibile con la volontà del soggetto di impugnare il provvedimento stesso o di proseguire nel giudizio avviato, mirando a conoscerne l’esito consistente nella sentenza…”,

risultando che, “…come è noto, il pagamento in misura ridotta di cui all’art. 16 l. 689/1981, il cui esercizio costituisce una facoltà del soggetto cui è contestato un illecito amministrativo, ha la finalità di determinare, quale immediata conseguenza, l’estinzione del procedimento amministrativo sanzionatorioe quindi di paralizzare il procedimento…, il pagamento in misura ridotta, quale istituto avente carattere di generalità, persegue preminenti interessi pubblici, fra i quali non solo quello di deflazione del contenzioso giurisdizionale e amministrativo, ma anche quello di “immediata conferma (…) del precetto normativo che si è assunto violato”), di talché l’impossibilità di procedere giudizialmente all’accertamento della sussistenza o meno dei fatti contestati, vista la definizione anticipata del procedimento amministrativo. …”.

Giovanni Paris

FIRMA DEL VERBALE REDATTO CON SISTEMI AUTOMATIZZATI: CASS. CIV., II, 03/11/22 N° 32429

OBBLIGO DI INDICAZIONE DEL NUMERO CIVICO NEL VERBALE DI ACCERTAMENTO |  ....accademia.... ....polizia locale....IL VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE A NORMA DEL CODICE DELLA STRADA RILEVATA A DISTANZA E REDATTO CON SISTEMA MECCANIZZATO DEVE CONTENERE LA SOTTOSCRIZIONE AUTOGRAFA DEL SOGGETTO ACCERTATORE E DEVE ESSERCI UN ORIGINALE CARTACEO FIRMATO?

L’art. 385  “Modalità della contestazione non immediata” del Reg. Esec. al Codice della Strada al comma 3 si dispone che

Il verbale redatto dall’organo accertatore rimane agli atti dell’ufficio o comando, mentre ai soggetti ai quali devono esserne notificati gli estremi, viene inviato uno degli originali o copia autenticata a cura del responsabile dello stesso ufficio o comando, o da un suo delegato. I verbali redatti con sistemi meccanizzati o di elaborazione dati sono notificati con il modulo prestampato recante l’intestazione dell’ufficio o comando predetti.”

Leggiamo Cass. Civ., II, 03/11/22 n° 32429 per la quale la risposta è negativa a tutte e due le domande, il ricorso proposto per il caso trattato si è fondato sul “…presupposto erroneo di fondo consistente nella confusione della normativa speciale contenuta nell’art. 3 del d. lgs. n. 39/1993 (in concreto applicabile alla materia oggetto di causa) con la disciplina normativa dettata dal c.d. Codice dell’amministrazione digitale sulle copie analogiche di documenti informatici, di cui all’art. 23 del d. lgs. n. 82/2005. ...”.

La Corte sottolinea come è stato statuito dalla “…costante giurisprudenza…proprio in relazione alla redazione degli atti amministrativi in versione informatica – che nell’ipotesi di violazione prevista dal c.d.s. 1992 rilevata a distanza (o in forma differita), il verbale di accertamento redatto con sistemi meccanizzati per fini di notifica non richiede la sottoscrizione autografa dell’accertatore, potendo essere sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile dell’atto, senza che occorra la formazione di un originale cartaceo firmato a mano e destinato a rimanere agli atti dell’ufficio. …”

e che è stato chiarito “…che, in tema di sanzioni amministrative per violazioni del codice della strada, ove il verbale di contestazione sia redatto con sistema meccanizzato o di elaborazione dati, la sua notifica al trasgressore avviene, ex art. 385, comma 3, del d.P.R. n. 495 del 1992, mediante modulo prestampato recante unicamente l’intestazione dell’ufficio o comando dell’organo accertatore, che è parificato ex lege al secondo originale o alla copia autentica del verbale medesimo, con conseguente irrilevanza della mancata attestazione di conformità dell’atto notificato al documento informatico…”,

precisando altresì “…che nel caso di infrazione stradale rilevata a distanza, oltre al dato che il verbale di accertamento redatto con sistemi meccanizzati per fini di notifica non richiede la sottoscrizione autografa dell’accertatore, che può essere sostituita dall’indicazione a stampa del nominativo del responsabile dell’atto, non occorre neanche la formazione di un originale cartaceo firmato a mano e destinato a rimanere agli atti dell’ufficio…”

con richiamo dell’univoco “…orientamento della giurisprudenza di questa Corte, in base al quale, in materia di formazione degli atti amministrativi informatici, le disposizioni di cui all’art. 3 del d.lgs. n. 39 del 1993 sono applicabili a tutti i provvedimenti nei quali sia configurabile una formazione con tecniche informatiche automatizzate, ossia quando il tenore del provvedimento dipende da precisi presupposti di fatto e non sussistono le condizioni per l’esercizio di un potere discrezionale, con la conseguenza che – si sottolinea in modo risolutivo – la sostituzione della firma autografa con la mera indicazione del nominativo del responsabile deve ritenersi ammessa tanto per i provvedimenti della fase esattiva, che per quelli inerenti la fase impositiva…”.

Giovanni Paris

ABBANDONO DI RIFIUTI E ORDINANZA DI RIMOZIONE A CARICO DEL PROPRIETARIO DEL TERRENO: T.A.R. CAMPANIA, V, 19/09/22, N° 5818

Castelfranco di Sotto, maxi intervento di pulizia di rifiuti abbandonati

IL PROPRIETARIO DEL TERRENO DOVE E’ AVVENUTO UN ABBANDONO DI RIFIUTI E’ SEMPRE TENUTO ALLA RIMOZIONE DEGLI STESSI A TITOLO DI RESPONSABILITA’ OGGETTIVA?

L’art. 192  “Divieto di abbandono” del T.U. sull’ambiente D.Lgs. 152/06 dispone:

“1.  L’abbandono e il deposito incontrollati di rifiuti sul suolo e nel suolo sono vietati.

2.  È altresì vietata l’immissione di rifiuti di qualsiasi genere, allo stato solido o liquido, nelle acque superficiali e sotterranee.

3.  Fatta salva l’applicazione delle sanzioni di cui agli articoli 255 e 256, chiunque viola i divieti di cui ai commi 1 e 2 è tenuto a procedere alla rimozione, all’avvio a recupero o allo smaltimento dei rifiuti ed al ripristino dello stato dei luoghi in solido con il proprietario e con i titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, ai quali tale violazione sia imputabile a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dai soggetti preposti al controllo. Il Sindaco dispone con ordinanza le operazioni a tal fine necessarie ed il termine entro cui provvedere, decorso il quale procede all’esecuzione in danno dei soggetti obbligati ed al recupero delle somme anticipate.

4.  Qualora la responsabilità del fatto illecito sia imputabile ad amministratori o rappresentanti di persona giuridica ai sensi e per gli effetti del comma 3, sono tenuti in solido la persona giuridica ed i soggetti che siano subentrati nei diritti della persona stessa, secondo le previsioni del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni.”

La risposta è NEGATIVA, il proprietario del terreno dove si accerta l’abbandono di rifiuti non è sempre responsabile e tenuto alla rimozione degli stessi in forza di tale sua qualità, quindi a titolo di responsabilità oggettiva, ma solo se la violazione sia allo stesso imputabile a titolo di dolo o colpa e ciò a seguito e in base ai necessari, obbligatori accertamenti che devono essere svolti dagli organi di controllo/accertatori, instaurando quindi un contradditorio con la parte, se tale procedura non viene osservata e la responsabilità non viene accertata i provvedimenti dell’autorità sono illegittimi, questo è stato ribadito dalla sentenza del T.A.R. Campania, V, 19/09/22, n° 5818 (scarica e leggi) nella quale si richiama l’art. 192, commi 1 e 3 sopra riportati, affermando che

“…- in virtù di tale prescrizione, secondo consolidata giurisprudenza anche di questo Tribunale…l’obbligo di rimozione grava in via principale sull’inquinatore e, in solido, sul proprietario del terreno e sui titolari di diritti reali o personali di godimento sull’area, qualora a costoro sia imputabile una condotta dolosa o colposa, da accertarsi previo contraddittorio, secondo il principio di matrice eurounitaria in materia ambientale per cui “chi inquina paga”;

– più in dettaglio, ai sensi dell’art. 192 del D. Lgs. n. 152/2006, il proprietario o titolare di altro diritto di godimento sul bene risponde della bonifica del suolo, in solido con colui che ha concretamente determinato il danno, non a titolo di responsabilità oggettiva ma soltanto ove sia responsabile quanto meno a titolo di colpa, anche omissiva, per non aver approntato l’adozione delle cautele volte a custodire adeguatamente la proprietà, occorrendo la dimostrazione del dolo (espressa volontà o assenso agevolativo del proprietario in concorso nel reato) o della colpa attiva (imprudenza, negligenza, imperizia) ovvero omissiva (mancata denuncia alle autorità del fatto) per aver tollerato l’illecito;

per accertare la rimproverabilità della condotta occorre, d’altra parte, che gli organi preposti al controllo svolgano approfonditi accertamenti in contraddittorio con i soggetti interessati, di talché, in mancanza, non possono porsi incombenti a carico dei proprietari o titolari di diritti di godimento delle aree…,posto che “deve escludersi la natura di obbligazione propter rem dell’obbligo di ripristino del fondo a carico del titolare di un diritto di godimento sul bene; per regola generale non è quindi configurabile una sorta di responsabilità oggettiva facente capo al proprietario o al possessore dell’immobile in ragione di tale sola qualità”;

– applicando le superiori coordinate ermeneutiche al caso in esame, emerge l’illegittimità dell’avversata azione amministrativa, atteso che il ricorrente, allo stato, non risulta presentare alcuna delle condizioni rilevanti ai fini dell’applicazione dell’art. 192 del D. Lgs. 152/2006, essendo stato individuato quale destinatario degli obblighi di rimozione e di smaltimento in forza della mera qualità di proprietario del terreno oggetto di sversamento da parte di ignoti benché, alla stregua delle svolte considerazioni in diritto, la mera condizione di titolare dell’immobile nel quale sarebbero stati rinvenuti i rifiuti non sarebbe di per sé sufficiente ai fini della irrogazione della misura occorrendo, come si è visto, che la violazione sia imputabile al proprietario a titolo di dolo o colpa, in base agli accertamenti effettuati, in contraddittorio con i soggetti interessati, dagli organi ed enti preposti al controllo;

– sotto il profilo procedimentale, sussiste anche certamente la violazione del contraddittorio, imposto dall’art. 7 della L. 241/1990; difatti, l’ordinanza di rimozione dei rifiuti abbandonati ex art. 192 del Codice dell’Ambiente deve essere preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento ai soggetti interessati, stante la rilevanza dell’eventuale apporto procedimentale che tali soggetti possono fornire, quanto meno in riferimento all’ineludibile accertamento delle effettive responsabilità per l’abusivo deposito di rifiuti;

– si palesa pertanto illegittima l’ordinanza in contestazione, con la quale si è ordinato di provvedere alla rimozione e smaltimento dei rifiuti, in quanto non preceduta dalla comunicazione di avvio del relativo procedimento, risultando così violato il diritto alla partecipazione procedimentale, anche al fine di poter dimostrare l’assenza del requisito soggettivo del dolo o della colpa;…”.

Giovanni Paris

ABBANDONO DI RIFIUTI IN AREA PRIVATA


Foligno, rifiuti abbandonati in un terreno agricolo: scattano gli  accertamenti dell'ispettore ambientale

Problematica di indubbio interesse è quella di come si deve procedere nel caso di rinvenimento da parte degli Organi di Polizia di un abbandono di rifiuti in un’area privata.

Si potrà sempre introdurre il concetto di “abbandono di rifiuti” ovvero esistono altre circostanze che scagionano da quest’illecito il proprietario dell’area interessata a questo fenomeno?
 
Si riporta un articolo, redatto dallo scrivente ed inserito fra i capitoli dell’ultimo libro in fase di pubblicazione, con il quale si procede alla descrizione di fatti di questa natura, si danno indicazioni su come agire nelle fasi conseguenti all’accertamento e sul relativo iter procedurale.
 
 
 

                                                                                         Dott. Alberto Casoni

Docente APL Marche “Ambiente”

Alberto Casoni - Perito Industriale - ex responsabile ...

 

DIVIETO DI ACCESSO DI CANI IN GIARDINI E PARCHI PUBBLICI: TAR CAMPANIA, V, 05/10/22 N° 6173

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IL COMUNE PUO’ PREVEDERE UN DIVIETO GENERALIZZATO DI ACCESSO AI CANI, MUNITI ANCHE DI GUINZAGLIO O MUSERUOLA, IN TUTTI I GIARDINI E PARCHI PUBBLICI CITTADINI?

Sull’argomento pubblicammo tempo fa un articolo DIVIETO DI ACCESSO DI CANI IN GIARDINI E PARCHI PUBBLICI nel quale riportammo una serie di pronunciamenti della giustizia amministrativa dei T.A.R. di diverse Regioni.

Si segnala la sentenza del TAR Campania, V, 05/10/22 n° 6173 con la quale il collegio ha affermato che “…L’ordinanza sindacale che rechi, come nella specie, il divieto assoluto di introdurre cani, anche se custoditi, nelle aree ricomprese nel centro storico ovvero dei parchi cittadini dedicati all’intrattenimento ludico dei bambini – pur se in ragione delle meritevoli ragioni di tutela dei cittadini in considerazione della circostanza che i cani vengono spesso lasciati senza guinzaglio e non ne vengono raccolte le deiezioni – risulta essere eccessivamente limitativa della libertà di circolazione delle persone ed è in tal modo posta in violazione dei principi di adeguatezza e proporzionalità. …”,

sottolineando come

“…lo scopo perseguito dall’Ente locale di mantenere il decoro e l’igiene pubblica, nonché la sicurezza dei cittadini, avrebbe potuto essere soddisfatto non tanto mediante un generico divieto di accesso alle aree indicate, quanto attraverso l’attivazione dei mezzi di controllo e di sanzione rispetto all’obbligo per gli accompagnatori o i custodi di cani di rimuovere le eventuali deiezioni con appositi strumenti e di condurli in aree pubbliche con idonee modalità di custodia (guinzaglio e museruola), trattandosi di obblighi imposti dalla disciplina generale statale. Pertanto, il Sindaco avrebbe potuto fronteggiare gli eventuali comportamenti incivili da parte dei conduttori di cani, al fine di prevenire le negative conseguenze di tali condotte, con l’esercizio degli ordinari poteri di prevenzione, vigilanza, controllo e sanzionatori di cui dispone l’Amministrazione. …”

dal momento che

“…le esigenze poste a fondamento della gravata ordinanza risultano già compiutamente salvaguardate dalla disciplina vigente in materia, che impone di condurre i cani al guinzaglio e di rimuovere le eventuali deiezioni, dovendo quindi l’Amministrazione Comunale adoperarsi – in luogo dell’indiscriminato divieto di accesso dei cani alle aree verdi pubbliche – al fine di rendere cogenti tali misure mediante una efficace azione di controllo e di repressione, in tal modo rendendo possibile il raggiungimento del pubblico interesse attraverso strumenti idonei e nel rispetto del principio di proporzionalità dei mezzi rispetto ai fini perseguiti. …”.

L’organo giudicante ha così inteso aderire “…al costante orientamento giurisprudenziale formatosi in ordine a fattispecie analoghe (ex plurimis: T.A.R. Basilicata, 17 ottobre 2013, n. 611; T.A.R. Calabria, Reggio Calabria, 28 maggio 2014, n. 225; T.A.R. Lombardia, Milano, 22 ottobre 2013 n. 2431)…” dichiarando la fondatezza del ricorso.

Giovanni Paris

TERMINE DI EMISSIONE ORDINANZA INGIUNZIONE: CASS. CIV., II, 10/10/22 N° 29404

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IL TERMINE ENTRO CUI EMETTERE L’ORDINANZA INGIUNZIONE EX ART. 18 L. 689/81 E’ QUELLO DELL’ART. 2 DELLA L. 241/90 RELATIVO ALLA CONCLUSIONE DEL PROCEDIMENTO AMMINISTRATIVO?

L’art. 2/2  “Conclusione del procedimento” della L. 241/90 recita:

“2.  Nei casi in cui disposizioni di legge ovvero i provvedimenti di cui ai commi 3, 4 e 5 non prevedono un termine diverso, i procedimenti amministrativi di competenza delle amministrazioni statali e degli enti pubblici nazionali devono concludersi entro il termine di trenta giorni.”.

Il fatto che nella L. 689/81 si riscontri la mancata previsione di un termine finale per l’esercizio della potestà sanzionatoria, cioè del termine entro cui emettere l’ordinanza-ingiunzione di cui all’art. 18 L. 689/81, fa sorgere la domanda se quindi va applicato quello previsto dall’art. 2/2 della L. 241/90.

La risposta da parte della giurisprudenza della Corte di Cassazione come da costante, condiviso e ribadito orientamento è stata negativa, ciò ha trovato conferma nella Cass. Civ., II, 10/10/22 n° 29404 (scarica e leggi), nella quale si afferma che

“…in tema di sanzioni amministrative, il procedimento preordinato alla loro irrogazione sfugge all’ambito di applicazione della L. n. 241 del 1990 in quanto, per la sua natura sanzionatoria, è compiutamente retto dai principi sanciti dalla I. n. 689 del 1981 (Cass. n. 31239 del 2021); ha, inoltre, affermato (Cass. n. 21706 del 2018), con un principio cui si intende dare seguito in assenza di valide argomentazioni che inducano ad una sua rimeditazione, che in tema di sanzioni amministrative, alla mancata previsione nella I. n. 689 del 1981 del termine per l’emissione dell’ordinanza ingiunzione non si può ovviare applicando quello, peraltro non perentorio, previsto per la conclusione del procedimento amministrativo dall’art. 2 della I. n. 241 del 1990…in quanto la I. n. 689 del 1981 costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso in sede amministrativa, scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell’interesse dell’incolpato, il rispetto di un termine così breve. ...”.

Si legga anche Cass. Civ., II, 03/11/21 n° 31239 per la quale “…in tema di sanzioni amministrative, il procedimento preordinato alla loro irrogazione sfugge all’ambito di applicazione della I. n. 241 del 1990 in quanto, per la sua natura sanzionatoria, è compiutamente retto dai principi sanciti dalla I. n. 689 del 1981, il termine previsto dall’art. 2, comma 3, della I. n. 241 cit. …è incompatibile con i procedimenti regolati dalla I. n. 689 cit., la quale costituisce un sistema di norme organico e compiuto e delinea un procedimento di carattere contenzioso scandito in fasi i cui tempi sono regolati in modo da non consentire, anche nell’interesse dell’incolpato, il rispetto di un termine così breve. …”

Della questione si è occupata anche la Corte Costituzionale con sentenza del 12/07/21 n° 151 (scarica e leggi) di cui si riporta la massima: “Sono dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale – sollevate dal Tribunale di Venezia, in composizione monocratica, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost. – dell’art. 18 della legge n. 689 del 1981, nella parte in cui non prevede un termine per la conclusione del procedimento sanzionatorio mediante l’emissione dell’ordinanza-ingiunzione o dell’ordinanza di archiviazione degli atti. Il termine di prescrizione del diritto alla riscossione delle somme dovute per le violazioni amministrative – di durata quinquennale e suscettibile di interruzione – è inidoneo per la sua ampiezza a garantire, di per sé solo, la certezza giuridica della posizione dell’incolpato e l’effettività del suo diritto di difesa, che richiedono contiguità temporale tra l’accertamento dell’illecito e l’applicazione della sanzione. Tuttavia l’omissione denunciata dal rimettente non può essere sanata dalla Corte costituzionale, essendo rimessa alla valutazione del legislatore l’individuazione dei termini idonei ad assicurare un’adeguata protezione agli evocati principi costituzionali, se del caso prevedendo meccanismi che consentano di modularne l’ampiezza in relazione agli specifici interessi di volta in volta incisi. Il protrarsi della segnalata lacuna normativa – che colloca l’autorità titolare della potestà punitiva in una posizione ingiustificatamente privilegiata – rende peraltro ineludibile un tempestivo intervento legislativo. (Precedenti citati: sentenze n. 23 del 2013, n. 176 del 2004 e n. 262 del 1997). In materia di sanzioni amministrative, il principio di legalità non solo impone la predeterminazione ex lege di rigorosi criteri di esercizio del potere, della configurazione della norma di condotta la cui inosservanza è soggetta a sanzione, della tipologia e della misura della sanzione stessa e della struttura di eventuali cause esimenti, ma deve necessariamente modellare anche la formazione procedimentale del provvedimento afflittivo con specifico riguardo alla scansione cronologica dell’esercizio del potere, in quanto la previsione di un preciso limite temporale per la irrogazione della sanzione costituisce un presupposto essenziale per il soddisfacimento dell’esigenza di certezza giuridica, in chiave di tutela dell’interesse soggettivo alla tempestiva definizione della propria situazione giuridica di fronte alla potestà sanzionatoria della pubblica amministrazione, nonché di prevenzione generale e speciale. (Precedente citato: sentenza n. 5 del 2021). La fissazione di un termine per la conclusione del procedimento non particolarmente distante dal momento dell’accertamento e della contestazione dell’illecito, consentendo all’incolpato di opporsi efficacemente al provvedimento sanzionatorio, garantisce un esercizio effettivo del diritto di difesa tutelato dall’art. 24 Cost. ed è coerente con il principio di buon andamento ed imparzialità della pubblica amministrazione di cui all’art. 97 Cost..”

Analoghe considerazioni sono state espresse dal Consiglio di Stato, Sezione VII – Sentenza 14/02/22, n° 1081 (scarica e leggi) che richiama e amplia i contenuti e le osservazioni posti dalla Corte Costituzionale con la sentenza sopra citata, rilevando come “…La questione controversa è se possa ritenersi applicabile al caso di specie il termine generale di conclusione del procedimento di cui alla L. 241/90 ovvero se debba applicarsi tout court il termine di prescrizione quinquennale di cui all’art. 28 L. 689/81. Sul tema si registra, oltre al precedente citato dall’appellante, un maggioritario orientamento giurisprudenziale che ritiene non applicabili al procedimento sanzionatorio i princìpi generali della L. 241/1990 (tra le più recenti Cass., Sez. II, 3 novembre 2021, n. 31239, secondo cui il procedimento preordinato alla irrogazione di sanzioni amministrative sfugge all’ambito di applicazione della L. 241 del 1990, in quanto, per la sua natura sanzionatoria, è compiutamente retto dai principi sanciti dalla L. 689 del 1981). Ciò posto non può non rilevarsi come non possa essere condivisa la tesi secondo cui, non avendo la L. 689/1981 previsto un termine finale per la conclusione del procedimento sanzionatorio, lo stesso possa ingiustificatamente protrarsi sine die, con l’unico limite della prescrizione quinquennale del diritto a riscuotere la sanzione (L. 689/1981, art. 28). …“.

Pertanto è vero che manca la previsione normativa di un termine finale per l’esercizio della potestà sanzionatoria, cioè del termine entro cui emettere l’ordinanza-ingiunzione di cui all’art. 18 L. 689/81, ma tale circostanza non viene assunta come indifferente, ma chiaramente bisognevole di un tempestivo intervento legislativo.

Giovanni Paris

RESPONSABILITA’ DETENTORE PER AGGRESSIONE DEL CANE: CASS. PEN., IV, 03/10/22 N° 37183

Cane malato accusato di aggressione, salvato dalla testimonianza del  veterinario

Con l’art. 672 c.p. “Omessa custodia e mal governo di animali, posto a tutela della incolumità pubblica, il nostro ordinamento giuridico prevede, in materia di tenuta e conduzione di animali pericolosi, applicabile anche ai cani,  che:

“Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa da euro 25 a euro 258.

Alla stessa sanzione soggiace:

1. chi, in luoghi aperti, abbandona a se stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l’incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;

2. chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l’incolumità delle persone.”

La fattispecie costituisce illecito amministrativo a seguito della depenalizzazione avvenuta ad opera dell’art. 33 della L. 689/81.

E’ illecito di pericolo, realizzabile con condotta omissiva o commissiva, il bene giuridico tutelato è la incolumità pubblica, per quanto riguarda il soggetto attivo si sottolinea che le fattispecie connotano un illecito “proprio” facendo riferimento alla qualità di “possessore” e/o “detentore“, quindi non necessariamente “proprietario”, mentre solo l’ipotesi di cui al n° 2. del comma 2 è di applicabilità generale a qualsiasi soggetto.

Per la configurabilità della violazione non occorre verificare che vi sia stata un’aggressione o che sia sorto un pericolo effettivo per l’incolumità pubblica, questo perché la norma considera la pericolosità intrinseca collegata alla natura dell’animale.

Se vi è stata effettiva aggressione e quindi il pericolo si è tramutato in danno alle persone, il responsabile risponde del reato di lesioni o omicidio colposo.

Di tale ultima situazione si è occupata Cass. pen, IV, 03/10/22 n° 37183 (scarica eleggi), la quale, trattando il caso di aggressione con lesioni alla persona da parte di un cane, ha chiaramente indicato come la responsabilità penale non presuppone necessariamente che l’autore sia proprietario dell’animale e illustrato le condizioni per poterla riconoscere, richiamando “…..consolidato principio di diritto secondo cui l’obbligo di custodia di un animale sorge ogni qualvolta sussista una relazione di semplice detenzione, anche solo materiale e di fatto, tra un certo soggetto e un animale, non essendo necessario un rapporto di proprietà in senso civilistico…”,

sottolineando che “…il trovarsi ad una certa distanza dall’animale del quale si ha la gestione, lungi dal costituire un motivo di esonero dalla responsabilità, integra un profilo di colpa, poiché il porsi nell’impossibilità di controllare un cane, dopo averlo lasciato senza museruola, costituisce senz’altro negligenza e imprudenza. Dunque l’affermazione…secondo cui…si trovava ad una distanza di circa 100 metri dai cani, intenta a conversare con un’altra persona, e quindi nell’impossibilità di intervenire in tempo utile per impedire l’aggressione, lungi dal costituire una giustificazione, vale ad ammettere un profilo di colpa. …”,

in quanto “…In presenza di altre persone occorre sempre adottare cautele idonee a evitare il pericolo che il cane possa assalire i terzi e quindi portare l’animale al guinzaglio e munirlo di museruola, senza che abbia rilievo alcuno che ci si trovi in aperta campagna e che non si tratti di zona abitualmente frequentata da persone, poiché è proprio la presenza di terzi nella specifica occasione in cui ci si trova a transitare con il cane, e non in generale, a determinare la necessità di cautela…”,

sottolineando che “…l’obbligo di protezione e controllo si estende ai comportamenti imprudenti altrui in quanto la colpa della vittima che tenga un comportamento imprudente può, al più, concorrere con quella del garante ma non eliderla…”.

Si legga anche l’articolo AMBITO APPLICAZIONE ART. 672 C.P. “OMESSA CUSTODIA E MAL GOVERNO DI ANIMALI”

Giovanni Paris

PAGAMENTO DELLA ORDINANZA INGIUNZIONE E POSSIBILITA’ DI OPPOSIZIONE : CASS. CIV., II, 30/09/22 N° 28479

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IL PAGAMENTO DELLA SANZIONE PECUNIARIA PREVISTA NELLA ORDINANZA INGIUNZIONE IMPEDISCE LA PROPOSIZIONE DELLA OPPOSIZIONE CONTRO LA STESSA?

L’Art. 16  “Pagamento in misura ridotta” della L. 689/81 prevede:

“È ammesso il pagamento di una somma in misura ridotta pari alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa, o, se più favorevole e qualora sia stabilito il minimo della sanzione edittale, pari al doppio del relativo importo oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione.

Per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali e provinciali, la Giunta comunale o provinciale, all’interno del limite edittale minimo e massimo della sanzione prevista, può stabilire un diverso importo del pagamento in misura ridotta, in deroga alle disposizioni del primo comma.

Il pagamento in misura ridotta è ammesso anche nei casi in cui le norme antecedenti all’entrata in vigore della presente legge non consentivano l’oblazione.”

Il pagamento in misura ridotta determina l’estinzione dell’obbligazione del pagamento della sanzione pecuniaria e al contempo l’accettazione della sanzione con riconoscimento di responsabilità, con conseguente rinuncia ad esercitare il proprio diritto alla tutela giurisdizionale.

Tale conseguenza si produce anche nel caso in cui il soggetto destinatario del provvedimento di ordinanza ingiunzione paghi la somma ingiunta?

La risposta è NEGATIVA e ci arriva da Cass. Civ., II, 30/09/22 n° 28479, per la quale

“…costituisce orientamento consolidato nella giurisprudenza di legittimità che, in tema di sanzioni amministrative pecuniarie, il pagamento, da parte dell’indicato autore della violazione amministrativa, della sanzione irrogata con l’ordinanza-ingiunzione, potendo ricollegarsi alla volontà dell’intimato di evitare, a scopo cautelativo, le conseguenze derivanti dalla natura di titolo esecutivo del provvedimento sanzionatorio, non comporta, di per sé, acquiescenza ad essa, né incide sull’interesse dello stesso ad insorgere in sede giurisdizionale avverso il provvedimento medesimo. Diversamente avviene nella fattispecie disciplinata dall’art. 16 della legge n. 689/1981, che – prevedendo il “pagamento in misura ridotta”, da parte dell’indicato (nel processo verbale di contestazione della violazione) autore della violazione, corrispondente alla terza parte del massimo della sanzione prevista per la violazione commessa o, se più favorevole, al doppio del minimo della sanzione edittale, oltre alle spese del procedimento, entro il termine di sessanta giorni dalla contestazione immediata o, se questa non vi è stata, dalla notificazione degli estremi della violazione, ossia prima che l’ordinanza-ingiunzione sia emessa – implica necessariamente l’accettazione della sanzione e, quindi, il riconoscimento, da parte del contravventore, della propria responsabilità e, conseguentemente, nel sistema delineato dal legislatore anche a fini di deflazione dei processi, la rinuncia ad esercitare il proprio diritto alla tutela giurisdizionale…“.

Giovanni Paris

DECESSO DELL’AUTORE DELLA VIOLAZIONE E RESPONSABILE IN SOLIDO: CASS. CIV., SEZ. LAVORO, 27/09/22 N° 28101

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IN CASO DI VIOLAZIONE COSTITUENTE ILLECITO AMMINISTRATIVO LA MORTE DELL’AUTORE DELLA STESSA DETERMINA L’ESTINZIONE DELL’OBBLIGAZIONE DI PAGARE LA SANZIONE PECUNIARIA A CARICO DELL’OBBLIGATO SOLIDALE?

L’art. 7 “Non trasmissibilità dell’obbligazione” della L. 689/81 recita:

“L’obbligazione di pagare la somma dovuta per la violazione non si trasmette agli eredi.”.

La morte dell’autore della violazione, pertanto, comporta l’estinzione dell’obbligazione di pagare la sanzione pecuniaria, la quale, in forza dell’art. 7, non si trasmette agli eredi, ma nulla si dice in merito alla permanenza dell’obbligazione a carico dell’eventuale responsabile in solido.

La conseguenza è la medesima, come risulta da  Cass. Civ., Sez. Lavoro, 27/09/22 n° 28101  (scarica e leggi) per la quale “…In tema di sanzioni amministrative, la morte dell’autore della violazione determina non solo l’intrasmissibilità ai suoi eredi dell’obbligazione di pagare la somma dovuta per la sanzione, ma altresì l’estinzione dell’obbligazione a carico dell’obbligato solidale. …”.

Si veda anche Cass. Civ, II, 07/02/22, n° 3696 (scarica e leggi) laddove viene “…ribadito che, in tema di sanzioni amministrative, la morte dell’autore della violazione determina non solo l’intrasmissibilità ai suoi eredi dell’obbligazione di pagare la somma dovuta per la sanzione ex art. 7 della legge n. 689 del 1981, ma altresì l’estinzione dell’obbligazione a carico dell’obbligato solidale ex art. 6 della stessa legge e l’impossibilità per quest’ultimo, ove abbia pagato la sanzione, di esercitare nei confronti degli eredi del trasgressore il regresso…”.

Tale sentenza rileva anche perché viene espresso il principio della autonomia della posizione dell’obbligato solidale rispetto a quella del trasgressore, difatti si afferma in essa che “…l’identificazione del trasgressore non è un requisito di legittimità dell’ordinanza – ingiunzione emessa nei confronti dell’obbligato solidale, ancorché necessaria ai fini dell’eventuale esperimento dell’azione di regresso ex art. 6 della legge n. 689 del 1981 ovvero ai fini della prova dell’illecito o dei presupposti della solidarietà o ancora della valutazione della motivazione del provvedimento sanzionatorio nel giudizio di opposizione…”,

continuando che “…In funzione dell’autonomia della posizione dell’obbligato solidale, rispetto a quella del trasgressore, l’amministrazione conserva quindi la possibilità di agire nei confronti di uno soltanto di detti soggetti, e non inevitabilmente nei confronti di entrambi. …”,

concludendo che ambedue i suddetti principi erano stati affermati nel 2017 “…dalle Sezioni Unite di questa Corte, le quali hanno ribadito, da un lato, che la morte del trasgressore implica anche l’estinzione dell’obbligazione a carico del responsabile solidale…e, dall’altro lato, l’autonomia delle posizioni del trasgressore e dell’obbligato solidale per il pagamento della sanzione amministrativa, precisando che quando l’obbligazione del primo viene meno ai sensi dell’art. 14, ultimo comma, della Legge n. 689 del 1981, per mancata tempestiva notificazione del provvedimento sanzionatorio, l’autonoma obbligazione del secondo permane, con l’ulteriore conseguenza che costui, ove abbia pagato la sanzione, conserva l’azione di regresso per l’intero verso l’autore della violazione, il quale non può eccepire, all’interno di tale ultimo rapporto, che è invece di sola rilevanza privatistica, l’estinzione del suo obbligo verso l’Amministrazione. …”.

Questa la sentenza del 2017: Cass. Sez. Unite Civ., 22/09/17 n° 22082. 

Giovanni Paris

ABBRUCIAMENTO DEGLI SCARTI VEGETALI

Rischio incendi, prorogato al 15 aprile il divieto di abbruciamenti -  Notizie | TVL TV Libera

DOMANDE:

1) Quando possono essere bruciati gli scarti vegetali derivanti dalla normale pratica agricola? 

2) Quali sono i soggetti che possono essere ammessi all’utilizzo di questa procedura?

3) Quando possono essere bruciati gli scarti vegetali derivanti dalla manutenzione del verde? 

RISPOSTE:

1) Per la prima casistica si riporta sotto il disposto dell’art. 182, comma 6 bis del D.Lgs 152/06.

2) Possono avvalersi di questa procedura esclusivamente coloro che sono classificati giuridicamente (iscritti alla C.C.I.A.A) con la qualifica di Imprenditore agricolo e dispongano di almeno un  ettaro (1 ha) di terreno agricolo per ogni tre metri steri/giorno (misura agronomica che significa, a grandi linee vuoto per pieno), a condizione che gli scarti derivanti dalla combustione vengano riutilizzati come “ammendanti agrari” in sostituzione dei concimi sintetici.

3) Per coloro che praticano per professione la manutenzione del verde pubblico e/o privato, questa deroga è esclusa.

In questi casi coloro che procedono all’abbruciamento di questi scarti incorrono in tre sanzioni:

a) illecito smaltimento di rifiuti (art. 208 e/o 216 sanzionato dall’art. 256 del D.Lgs 152/06);

b) violazione dell’art. 269, sanzionato dall’art. 279 del D.Lgs 152/06, per aver immesso fumi in atmosfera in assenza della specifica autorizzazione;

c) violazione art. 674 C.P. “Getto pericoloso di cose”.

La disposizione normativa che viene affrontata è costituita dalle integrazioni apportate all’articolo 182 del summenzionato D. Lgs. 152/06, in particolare l’aggiunta del comma 6-bis (attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro). Con tale modifica integrativa il Legislatore ha inteso ratificare una pratica operativa adottata dagli imprenditori agricoli da tempo; verrebbe da pensare che questa procedura di disfarsi degli scarti di potatura rientri fra quelle che il nostro ordinamento giuridico ha inteso inserire fra: usi, costumi e consuetudini. Una modalità d’intervento la quale sembrerebbe possedere i principi ispiratori dell’ordinamento giuridico poiché fra le “Fonti del Diritto” rientrano a pieno titolo anche usi, costumi e consuetudine. Ciò detto, per quanto riguarda questa particolare gestione degli scarti vegetali derivanti dalla normale pratica agricola, vanno comunque fatte salve le disposizioni di tipo generale relativamente ai periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle regioni, unitamente alle disposizioni impartite dai comuni e le altre amministrazioni competenti. Questi possono differire o vietare la combustione del materiale di cui al presente comma all’aperto e in tutti i casi in cui sussistono condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli nonché, in tutti i casi in cui, da tale attività, possano derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute   umana, con   particolare riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10)

Di seguito si riporta integralmente la disposizione normativa (art. 182 comma 6 bis del D. Lgs 152/06).

“Le attività di raggruppamento e abbruciamento in piccoli cumuli e in quantità giornaliere non superiori a tre metri steri per ettaro dei materiali vegetali di cui all’art. 185, comma 1, lett. f), effettuate nel luogo di produzione, costituiscono normali pratiche agricole consentite per il reimpiego dei materiali come sostanze concimanti o ammendanti e non attività di gestione rifiuti.

Nei periodi di massimo rischio per gli incendi boschivi, dichiarati dalle Regioni, la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali è sempre vietata.

I Comuni e le altre amministrazioni competenti in materia ambientale hanno la facoltà di sospendere, differire o vietare la combustione del materiale  di cui al presente comma  all’aperto in tutti i casi in cui sussistono  condizioni meteorologiche, climatiche o ambientali sfavorevoli  e in tutti i casi in cui da tale attività possono derivare rischi per la pubblica e privata incolumità e per la salute umana, con particolare  riferimento al rispetto dei livelli annuali delle polveri sottili (PM10).”

Allegato: DOCUMENTAZIONE FOTOGRAFICA ABBRUCIAMENTO

Alberto Casoni - Perito Industriale - ex responsabile ...

Dott. Alberto Casoni

Docente APL Marche “Ambiente”