Month: gennaio 2023

AUTOVELOX “MOBILE” E PRESEGNALAMENTO: CASS. CIV., II, 26/01/23 N° 2384

Area Scout - Scout speed

I DISPOSITIVI DI RILEVAMENTO DELLA VELOCITA’ INSTALLATI A BORDO DI VEICOLI PER LA MISURA DELLA VELOCITA’ IN MANIERA DINAMICA OVVERO AD “INSEGUIMENTO” DEVONO ESSERE PRESEGNALATI?

I riferimenti normativi sono i seguenti.

L’art. 142/6-bis  del C.d.S. prevede che “Le postazioni di controllo sulla rete stradale per il rilevamento della velocità devono essere preventivamente segnalate e ben visibili, ricorrendo all’impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione del presente codice. Le modalità di impiego sono stabilite con decreto del Ministro dei trasporti, di concerto con il Ministro dell’interno”.

L’art. 3 del D.M. 15 agosto 2007 “Attuazione dell’articolo 3, comma 1, lettera b) del D.L. 3 agosto 2007, n. 117, recante disposizioni urgenti modificative del codice della strada per incrementare i livelli di sicurezza nella circolazione” stabilisce che Le disposizioni degli articoli 1 e 2 non si applicano per i dispositivi di rilevamento della velocità installati a bordo di veicoli per la misura della velocità in maniera dinamica, ovvero «ad inseguimento»”.

La risposta è affermativa, non esistono eccezioni,  ed essa ci arriva da Cass. Civ., II, 26/01/23 n° 2384 “…l’art. 3 del d.m. 15 agosto 2007, nella parte in cui esonera dall’obbligo di presegnalazione l’uso di strumenti (quale lo «Scout speed») di rilevamento della velocità con modalità dinamica ovvero ad inseguimento, è in contrasto con l’art. 142, comma 6-bis cod. strada, norma primaria, di rango superiore, che al contrario contempla tale obbligo per tutte le postazioni presenti sulla rete stradale dedicate a siffatti controlli, rimettendo al citato decreto ministeriale la mera individuazione delle relative modalità attuative (quale, ad esempio, l’installazione sulle autovetture di messaggi luminosi visibili frontalmente e da tergo, contenenti l’iscrizione sintetica “controllo velocità” o “rilevamento velocità”), senza facoltà di derogarvi; conseguentemente, questa disposizione deve essere disapplicata, in conformità al principio per cui la possibilità di deroga alla legge è consentita soltanto se espressamente prevista dalla legge stessa, con l’individuazione delle ipotesi e delle fonti secondarie; nel caso di specie, l’art. 142, comma 6 bis cod. strada rimette al decreto ministeriale la sola individuazione delle modalità di impiego di cartelli o di dispositivi di segnalazione luminosi al fine di presegnalare la postazione di controllo, conformemente alle norme stabilite nel regolamento di esecuzione, senza alcuna possibilità di derogare alla generale previsione dell’obbligo di preventiva segnalazione…”

Si ricorda che Cass. Civ., II, 22/10/21 n° 29595 aveva già trattato della questione se gli strumenti di rilevamento della velocità con modalità “dinamica” fossero esonerati dall’obbligo di presegnalazione come previsto dall’art. 3 del D.M. 15/08/07, fornendo risposta negativa, in quanto il disposto dell’art. 142, comma 6-bis C.d.S. prevede un obbligo di preventiva segnalazione di carattere generale, riferito a tutte le postazioni di controllo sulla rete stradale e affermando che “…legge ordinaria dello Stato è fonte di rango superiore e non può essere derogata da una di rango inferiore e secondario come quella emanata con il decreto ministeriale sicchè ove si manifesti un contrasto fra le previsioni della legge e quelle del decreto ministeriale, è quest’ultimo che cede dovendo essere disapplicato dal giudice ordinario;…”.

Giovanni Paris

AUTOVELOX FISSO E TIPOLOGIA DI STRADA: CASS. CIV., II, 20/01/23, N° 1805 E CASS. CIV., II, 23/01/23 N° 1983

A Pandino autovelox fisso sulla Bergamina» - La Provincia

I DISPOSITIVI O MEZZI TECNICI DI CONTROLLO FINALIZZATI AL RILEVAMENTO A DISTANZA DELLE VIOLAZIONI ALL’ART. 142 C.D.S. (AUTOVELOX FISSI) SU QUALI TIPOLOGIE DI STRADE POSSONO ESSERE INSTALLATI E UTILIZZATI?

Bisogna prestare attenzione a fornire la risposta perché si devono segnalare due recentissimi pronunciamenti della Suprema Corte che possono trarre in inganno, Cass. Civ., II, 20/01/23, n° 1805 e  Cass. Civ., II, 23/01/23 n° 1983.

Queste hanno affrontato la questione relativa alla tipologia di strade ove fosse possibile utilizzare le strumentazioni in discussione, dichiarando la illegittimità dei verbali di accertamento in quanto rilevati in strade nelle quali a causa delle caratteristiche delle stesse, non era possibile tale tipo di accertamento, nel primo caso perchè la strada non aveva le caratteristiche di “Strada extraurbana secondaria” ex art. 2/2 lett. C del C.d.S., nel secondo caso perchè la strada non aveva le caratteristiche di “Strada urbana di scorrimento” ex art. 2/2 lett. D del C.d.S. .

Perché stare attenti? Perché il giudizio è stato formato sulla base della normativa vigente al momento dell’accertamento della violazione, in ossequio al principio “tempus regit actum” (in forza del quale un atto o fatto giuridicamente rilevante viene disciplinato dalla normativa vigente nel momento del suo verificarsi).

Normativa che nel frattempo è mutata.

Andiamo a leggere le disposizioni di legge che regolano tale tipo di accertamento di violazione.

L’art. 4. del D.L. 20/06/02 n. 121 “Disposizioni urgenti per garantire la sicurezza nella circolazione stradale” ad oggi vigente prevede:

“1. Sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali di cui all’articolo 2, comma 2, lettere A e B, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, gli organi di polizia stradale di cui all’articolo 12, comma 1, del medesimo decreto legislativo, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, sentito il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, possono utilizzare o installare dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico, di cui viene data informazione agli automobilisti, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni alle norme di comportamento di cui agli articoli 142, 148 e 176 dello stesso decreto legislativo, e successive modificazioni. I predetti dispositivi o mezzi tecnici di controllo possono essere altresì utilizzati o installati sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2.

2. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il prefetto, sentiti gli organi di polizia stradale competenti per territorio e su conforme parere degli enti proprietari, individua le strade, diverse dalle autostrade o dalle strade extraurbane principali, di cui al comma 1, ovvero singoli tratti di esse, tenendo conto del tasso di incidentalità, delle condizioni strutturali, plano-altimetriche e di traffico per le quali non è possibile il fermo di un veicolo senza recare pregiudizio alla sicurezza della circolazione, alla fluidità del traffico o all’incolumità degli agenti operanti e dei soggetti controllati. La medesima procedura si applica anche per le successive integrazioni o modifiche dell’elenco delle strade di cui al precedente periodo. …”

Tale articolo è stato modificato dall’art. 49Disposizioni urgenti in materia di sicurezza delle infrastrutture stradali e autostradali” del D.L. 16/07/20 n. 76 “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”, il quale al comma 5-undecies ha previsto che “All’articolo 4, comma 1, del decreto-legge 20 giugno 2002, n. 121, convertito, con modificazioni, dalla legge 1° agosto 2002, n. 168, le parole: “sulle strade di cui all’articolo 2, comma 2, lettere C e D, del citato decreto legislativo, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “sulle restanti tipologie di strade, ovvero su singoli tratti di esse, individuati con apposito decreto del prefetto ai sensi del comma 2”.

Pertanto allo stato attuale della normativa possono essere installati o utilizzati dispositivi o mezzi tecnici di controllo del traffico finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni all’art. 142 C.d.S. su tutte le tipologie di strade, sempre per le autostrade e strade extraurbane principali, previa individuazione con apposito decreto del prefetto per le altre.

Giovanni Paris

CENSURE RICORSO AL GIUDICE DI PACE AVVERSO ORDINANZA INGIUNZIONE DELLA PREFETTURA PER VIOLAZIONE AL C.D.S.: CASS. CIV., VI, 23/01/23 N° 2021

Decreto n.93 del 16 luglio 2020 - Giudice di Pace di Segni -  www.ordineavvocativelletri.it

IN CASO DI RICORSO AL GIUDICE DI PACE CONTRO ORDINANZA INGIUNZIONE PREFETTIZIA PER VIOLAZIONE AL C.D.S. POSSONO ESSERE RIPROPOSTE CENSURE SOSTANZIALI GIA’ FORMULATE IN SEDE DI PRECEDENTE RICORSO AMMINISTRATIVO AL PREFETTO, ESSENDO IL RICORSO GIURISDIZIONALE ALTERNATIVO A QUELLO AMMINISTRATIVO AI SENSI DELL’ART. 204BIS C.D.S.?

L’art. 204-bis  “Ricorso in sede giurisdizionale” del Codice della Strada prevede:

Alternativamente alla proposizione del ricorso di cui all’articolo 203, il trasgressore o gli altri soggetti indicati nell’articolo 196, qualora non sia stato effettuato il pagamento in misura ridotta nei casi in cui è consentito, possono proporre opposizione davanti all’autorità giudiziaria ordinaria. L’opposizione è regolata dall’articolo 7 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150″.

La risposta è affermativa, in quanto la alternatività prevista dall’art. 204-bis C.D.S riguarda il ricorso contro il verbale, il ricorso contro l’ordinanza ingiunzione ha per oggetto altro provvedimento e in quella sede possono essere riproposte le censure sostanziali formulate in sede di precedente ricorso amministrativo al Prefetto, quindi non solo per vizi formali riguardanti la ordinanza ingiunzione.

Quanto sopra risulta da pronuncia della Cass. Pen., VI, 23/01/23 n° 2121 la quale rileva come la normativa è chiara “…nel prevedere che il ricorso amministrativo è alternativo al ricorso al Giudice di pace avverso il verbale di accertamento (art. 204 bis CDS), ma resta che, contro la successiva ordinanza prefettizia emessa all’esito del procedimento regolato dall’art. 204 CDS, il sanzionato può sempre proporre l’opposizione dinanzi al Giudice di pace ai sensi dell’art. 205 CDS (attualmente regolata dall’art. 6 D.LGS. 150/2011), e sollevare questioni già proposte in sede amministrativa (eventualmente non esaminate o non motivatamente respinte)….”

e che

“…L’esperimento del ricorso amministrativo facoltativo avverso il verbale di accertamento, consentito dall’art. 203 D.lgs. 285/1992 non comporta la definitività e l’incontestabilità della sanzione, impedisce di formulare con l’opposizione all’ordinanza ingiunzione tutte le censure che riguardino il corretto esercizio del potere sanzionatorio. …”.

Giovanni Paris

AGGRAVANTE ART. 186/2BIS C.D.S. – CONDUCENTE IN STATO DI EBREZZA CHE PROVOCA INCIDENTE STRADALE: CASS. PEN., IV, 11/01/23 N° 595

Incidente stradale, esce di strada e si schianta contro la recinzione: è  grave

SI APPLICA L’AGGRAVANTE PREVISTA DALL’ART. 186/2BIS DEL C..D.S., CONDUCENTE IN STATO DI EBREZZA CHE PROVOCA UN INCIDENTE STRADALE, ANCHE NEL CASO IN CUI LO STESSO NON ABBIA URTATO VEICOLI O PERSONE E CAUSATO LORO DANNI?

L’art. 186  “Guida sotto l’influenza dell’alcool”, comma 2-bis prevede che  Se il conducente in stato di ebbrezza provoca un incidente stradale, le sanzioni di cui al comma 2 del presente articolo e al comma 3 dell’articolo 186-bis sono raddoppiate ed è disposto il fermo amministrativo del veicolo per centottanta giorni, salvo che il veicolo appartenga a persona estranea all’illecito. Qualora per il conducente che provochi un incidente stradale sia stato accertato un valore corrispondente ad un tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro (g/l), fatto salvo quanto previsto dal quinto e sesto periodo della lettera c) del comma 2 del presente articolo, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 222″.

La risposta alla domanda è collegata al concetto di “incidente stradale”, a cui viene riconosciuto un significato ampio, come dimostra ancora una volta il Supremo Consesso con Cass. Pen., IV, 11/01/23 n° 595 per la quale “…ai fini dell’integrazione dell’aggravante di cui all’art. 186C.d.S., comma 2-bis, “nella nozione di incidente stradale siano da ricomprendersi, tanto l’urto del veicolo contro un ostacolo, quanto la sua fuoriuscita dalla sede stradale; a tal fine, non sono, invece, previsti ne’ i danni alle persone ne’ i danni alle cose, con la conseguenza che -per affermarne la sussistenza- è sufficiente qualsiasi, purché significativa, turbativa del traffico, anche nell’ambito di un parcheggio potenzialmente idonea a determinare danni…”.

Sulla definizione di incidente stradale si legga il precedente articolo NOZIONE DI “INCIDENTE STRADALE”.

Giovanni Paris

ART. 100 T.U.L.P.S. – POTERE DEL QUESTORE DI SOSPENSIONE DI LICENZA DI ESERCIZIO PUBBLICO E DI VICINATO

La attuale versione dell’art. 100 T.U.L.P.S. è la seguente:

Oltre i casi indicati dalla legge, il questore può sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.

Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata.”.

L’ambito di applicazione della misura che può essere adottata dal Questore è stata ampliata dal punto di vista delle attività destinatarie della stessa, infatti la norma prevedeva la sospensione di un esercizio pubblico, mentre ora essa può essere adottata anche nei confronti di un esercizio di vicinato, questa possibilità è stata introdotta dall’art. 12-bis. D.L. 14/17 “Modifica all’articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773″, il quale ha disposto che all’articolo 100, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo le parole: «di un esercizio» sono inserite le seguenti: «, anche di vicinato,»”.

L’art. 100 T.U.L.P.S. indica che la sospensione della licenza può essere operata non solo al verificarsi delle fattispecie previste nello stesso, infatti esordisce con la frase “Oltre i casi indicati dalla legge”, col che la casistica descritta nell’art. 100 T.U.L.P.S. non esaurisce l’ambito di operatività del particolare potere attribuito al Questore.

Un esempio di tale potere è dato dall’art. 12 del D.L. 14/17 “Disposizioni in materia di pubblici esercizi”, il quale stabilisce che 1.  Nei casi di reiterata inosservanza delle ordinanze emanate, nella stessa materia, ai sensi dell’articolo 50, commi 5 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal presente decreto, può essere disposta dal questore l’applicazione della misura della sospensione dell’attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell’articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. …”.

In relazione alle integrazioni ed ampliamento del campo di applicazione dell’art. 100 T.U.L.P.S. si legga il punto 8 della Circolare del Ministero dell’Interno n° 11001/123/111(3) del 18/07/17.

Il Ministero dell’Interno, inoltre, con Circolare 557/PAS/U/010024/12000/A(1) del 17/07/19 , specificamente destinata alle Autorità e alle Forze di Polizia, ha operato un riepilogo delle regole applicative riguardanti il potere di sospensione e revoca delle autorizzazioni di cui all’art. 100 T.U.L.P.S., delineando il quadro degli orientamenti interpretativi della norma.

Si legga anche l’articolo del Dott. Gabriele Trombetta “Il potere di cui all’art. 100 TULPS, tra presupposti tradizionali e nuove fattispecie”.

Sulla natura del potere in discussione e dei presupposti di legge si veda CONSIGLIO DI STATO, II, 17/05/22 n° 3880 che afferma come “…tale norma attribuisce il…potere all’autorità di pubblica sicurezza – e specificamente al questore – al fine di prevenire un pericolo per la sicurezza pubblica, cosicché essa persegue un obiettivo di prevenzione e di tutela anticipata della pubblica sicurezza. Ne discende che è sufficiente la sussistenza del mero pericolo per la sicurezza pubblica per consentire al questore l’adozione della misura cautelare, nell’esercizio di poteri discrezionali censurabili solo per manifesta irragionevolezza…”, precisando che “…«La finalità perseguita dall’art. 100 T.U.L.P.S. non è solo quella di sanzionare la soggettiva condotta del gestore del pubblico esercizio per avere consentito la presenza nel proprio locale di persone potenzialmente pericolose per l’ordine pubblico, ma anche quella di impedire, attraverso la temporanea chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale, ragion per cui si ha riguardo esclusivamente all’obiettiva esigenza di tutelare l’ordine e la sicurezza dei cittadini, anche a prescindere da ogni personale responsabilità dell’esercente. Ai fini della legittimità della misura, pertanto, è sufficiente che la motivazione dia conto della sussistenza dei presupposti che, a giudizio dell’organo preposto alla tutela dell’ordine pubblico, configurino la situazione di pericolo da prevenire»…”.

Prosegue concludendo che la “…misura cautelare, espressione di un apprezzamento discrezionale, risponde alla ratio di produrre un effetto dissuasivo sui soggetti ritenuti pericolosi, i quali, da un lato, sono privati di un luogo di abituale aggregazione e, dall’altro, sono avvertiti della circostanza che la loro presenza in detto luogo è oggetto di attenzione da parte delle autorità preposte, indipendentemente dalla responsabilità dell’esercente, il cui diritto a svolgere l’attività commerciale può legittimamente subire limitazioni nel bilanciamento degli interessi ove entri in conflitto con il bene primario della sicurezza della collettività…“.

Giovanni Paris

COMPETENZA TERRITORIALE POLIZIA LOCALE: CASS. CIV., VI, 18/01/23 N° 1506

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GLI APPARTENENTI ALLA POLIZIA LOCALE POSSONO ACCERTARE LE INFRAZIONI STRADALI ALL’INTERNO DI TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE, COMPRESE LE STRADE CHE NON SONO DI PROPRIETA’ COMUNALE?

Quasi ci si vergogna a porre tale domanda, ma è un fatto che qualcuno ancora contesta tale competenza e ci crede pure e allora non si sa se ridere o piangere.

Trattammo il caso in un precedente articolo con relativo approfondimento COMPETENZA TERRITORIALE POLIZIA MUNICIPALE

Registriamo sull’argomento la decisione della Cass. Civ., VI, 18/01/23 n° 1506 la quale ricorda come “…La giurisprudenza di questa Corte ha ripetutamente affermato che gli agenti e gli ufficiali di polizia municipale, in quanto organi di polizia giudiziaria, sono abilitati, in conformità della regola generale stabilita dall’art. 13 della l. n. 689 del 1981, a compiere legittimamente, nell’intero territorio di competenza, la loro attività di accertamento istituzionale nell’ambito dell’espletamento dei servizi di polizia stradale, restando l’organizzazione, la direzione ed il coordinamento di tali servizi elementi esterni all’accertamento e, pertanto, ininfluenti su detta competenza, né su quest’ultima incide la tipologia di strada che attraversa tale territorio. Pertanto, possono effettuare accertamenti e contestazioni di violazioni di norme del codice della strada anche quando il tracciato su cui si verifica l’infrazione sia una strada statale al di fuori del centro abitato…”,

concludendo che “…non può…reputarsi illegittima la contestazione della…violazione ove effettuata da agenti della Polizia Municipale in relazione a violazioni commesse su strade, che sebbene di proprietà non comunale, siano all’interno del territorio dell’ente di appartenenza. …”.

Giovanni Paris

 

 

DIRETTIVA PROCURA REPUBBLICA TRIBUNALE TRANI – D.LGS. 150/22 RIFORMA CARTABIA

Direttiva alla polizia giudiziaria, sulla applicazione del D.Lgs. 10.10.2022. n. 150 (cd. Riforma Cartabia) e relativi allegati della Procura della Repubblica presso il Tribunale di Trani.

Direttiva alla polizia giudiziaria sulla applicazione del li Lgs. 10.10.2022. n. 150 (cd Riforma Cartabia).

VERBALE DI IDENTIFICAZIONE E INDIVIDUAZIONE DEL DOMICILIO DICHIARATO, ELETTO O DETERMINATO PER LE NOTIFICAZIONI – art. 161 c.p.p. –

VERBALE DI PROPOSIZIONE DI QUERELA E DI DICHIARAZIONE/ELEZIONE DI DOMICILIO DELLA PERSONA OFFESA QUERELANTE – artt. 120 c.p.; 336 e segg.; 153-bis c.p.p. –

AVVISI ALLA PERSONA OFFESA ~ artt. 90 e 90 bis, 90 bis.1 c.p.p. ~

VERBALE DI SOMMARIE INFORMAZIONI – art. 351 c.p.p. –

Giovanni Paris

DIRETTIVE PROCURA REPUBBLICA TRIBUNALE CAGLIARI– D.LGS. 150/22 RIFORMA CARTABIA

Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari

Si riportano due direttive emanate dalla Procura della Repubblica presso il Tribunale di Cagliari dopo l’entrata in vigore del D.Lgs 150/22 “Riforma Cartabia”.

Le direttive riguardano:

– la identificazione dell’indagato e dichiarazione/elezione di domicilio: DIRETTIVA 22.E/2023

– l’estensione dei casi della procedibilità a querela di parte: DIRETTIVA 23.U/2023

Giovanni Paris

“SEMAFORI INTELLIGENTI” LIMITATORI DELLA VELOCITA’

Segnaletica

E’ POSSIBILE LA INSTALLAZIONE DEI COSIDDETTI “SEMAFORI INTELLIGENTI” DESTINATI A LIMITARE LA VELOCITA’ DEI VEICOLI?

Moltissimi sono i comuni che hanno installato quelli che sono stati definiti “semafori intelligenti” e che hanno lo scopo di limitare la velocità dei veicoli attivandosi nel momento che rilevano il superamento di un preimpostato limite.

A parte il fatto che non si comprende il perché vengano definiti “intelligenti”, in quanto tali apparecchiature non possiedono particolari  “qualità intellettive”, infatti se queste esistono vanno riconosciute allora a qualsiasi impianto e dispositivo elettronico/informatico che funziona mediante apposita programmazione, ma questo poco importa, la questione fondamentale è altra e cioè se la loro collocazione sia legittima, perché in merito esistono dei problemi; è vero che, come detto, moltissimi comuni li hanno installati, altri continuano ad impiantarli, ma è vero anche che molti altri li hanno disattivati o convertiti.

Come contenersi nel caso in cui l’Amministrazione Comunale di appartenenza formuli la richiesta di impianto di tali apparecchiature, magari motivando che questi esistono da tempo in altri comuni e che risultano utili per la sicurezza stradale (aspetto questo che potrebbe anche starci)? Purtroppo quando viene fornita una risposta sulla impossibilità a procedere nel senso richiesto, quella viene presa negativamente e chi la formula viene etichettato (tristemente) come incapace, incompetente, financo di “mettere i bastoni tra le ruote” (sic!) su scelte buone e giuste. 

Ma andiamo con ordine, verificando il dato normativo esistente e come nel frattempo si è espresso il ministero competente.

L’art. 60Caratteristiche degli impianti semaforici e di altri dispositivi” della L. 29/07/10 n° 120 “Disposizioni in materia di sicurezza stradale” recita:

“1.  Con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da emanare, sentita la Conferenza Stato-città ed autonomie locali, entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge, sono definite le caratteristiche per l’omologazione e per l’installazione di dispositivi finalizzati a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci dei nuovi impianti semaforici, di impianti impiegati per regolare la velocità e di impianti attivati dal rilevamento della velocità dei veicoli in arrivo.

2.  Le disposizioni di cui al comma 1 si applicano decorsi sei mesi dall’adozione del decreto di cui al medesimo comma 1.”

In attuazione di tale disposizione è stato emanato il D.M. 27/04/17, n° 164 “Caratteristiche per l’omologazione e per l’installazione di dispositivi finalizzati a visualizzare il tempo residuo di accensione delle luci dei nuovi impianti semaforici” ( i cosiddetti “countdown”), ora sostituito dal D.M. 05/09/22 “Disciplina dei dispositivi countdown da applicare ai semafori stradali”.

Non sono invece stati adottati atti per gli impianti impiegati per regolare la velocità e per gli impianti attivati dal rilevamento della velocità dei veicoli in arrivo.

Per quanto riguarda gli impianti attivati dal rilevamento della velocità dei veicoli in arrivo bisogna sottolineare che da sempre il Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti (dal 2005) ha ritenuto che non sono conformi alle disposizioni normative vigenti gli apparecchi semaforici dotati di sistemi che determinano le fasi semaforiche in base alla velocità dei veicoli in avvicinamento, dichiarando altresì che sono anche pericolosi per la circolazione stradale.

L’art. 158 del Reg. di Esec. al Codice della Strada prevede che le lanterne semaforiche servono per regolare nel tempo l’avanzamento delle correnti di traffico (veicolare o pedonale) in una intersezione o in un tronco stradale, conseguentemente l’azionamento del dispositivo semaforico in base alla velocità dei veicoli in arrivo, piuttosto che in base a cicli temporali calcolati sulla scorta dei dati di traffico, non risponde alla previsione normativa.

Tali strumentazioni non sono omologate per regolare i tempi in base alla velocità dei veicoli, quindi come strumenti di limitazione della velocità, di conseguenza sia la produzione che il loro utilizzo risultano in violazione di legge e addirittura sanzionabili ai sensi dell’art. 45, commi 7 e 9 del Codice della Strada.

Il Ministero inoltre sottolinea come l’ente che impiega tali dispositivi si assume ogni responsabilità civile e penale derivante da eventuali incidenti stradali legati al funzionamento degli stessi.

Si riportano a seguire una serie di pareri del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti nel senso sopra illustrato:

Si aggiunge anche il punto 8.8 ” Semafori “intelligenti” “ della “II° DIRETTIVA SULLA CORRETTA ED UNIFORME APPLICAZIONE DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA IN MATERIA DI SEGNALETICA E CRITERI PER L’INSTALLAZIONE E LA MANUTENZIONE” n° 777 del 27/04/06 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti.

Infine a conferma della tesi ministeriale si legga la sentenza della Cass. Civ., II , 04-12-07 n. 26359 con la quale si afferma la illegittimità dell’uso dei semafori attivati dalla velocità dei veicoli in avvicinamento.

Giovanni Paris

DIRETTIVE PROCURA REPUBBLICA TRIBUNALE MINORI MILANO – TRIBUNALE MINORI BRESCIA – PROCURA DELLA REPUBBLICA DI PERUGIA – PROCURA DELLA REPUBBLICA DI VERONA – D.LGS. 150/22 RIFORMA CARTABIA

Procura della Repubblica di Salerno: pagamento diritti di copia con  "pagoPA". - Camera Penale di Salerno

Si riportano alcune direttive emanate da alcune Procure dopo l’entrata in vigore del D.Lgs 150/22 “Riforma Cartabia”.

La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Milano ha emesso il 23/12/22 le “DIRETTIVE E INDICAZIONI ALLA POLIZIA GIUDIZIARIA IN VISTA DELL’ENTRATA IN VIGORE DEL D. LGS. N. 150/2022”

La Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Brescia ha emesso il 28/12/22 le “ISTRUZIONI DELLA PROCURA DEI MINORENNI ALLE FORZE DI POLIZIA ENTRATA IN VIGORE DEò D.LGS 150/22″

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Perugia ha emesso il 30/12/22 la “Prima direttiva alla polizia giudiziaria a seguito dell’entrata in vigore del d.lgs n. 150/2022 (cd riforma Cartabia)”

La Procura della Repubblica presso il Tribunale di Verona ha emesso il 03/01/23 le “PRIME DIRETTIVE IN RELAZIONE ALL’ENTRATA IN VIGORE DEL D.LGS N° 150/2022 (CD. RIFORMA CARTABIA)”.

Giovanni Paris

OPERA EDILIZIA PRECARIA: CONSIGLIO DI STATO, VII, 03/01/23 N° 87

Magazzini Prefabbricati in Lamiera Parma Piacenza – Capanni box lamiera  zincata

UN’OPERA EDILIZA QUANDO PUO’ ESSERE QUALIFICATA PRECARIA? QUALI REQUISITI DEVE POSSEDERE A TAL FINE?

La sentenza del Consiglio di Stato, VII, 03/01/23 n° 87 ci ricorda quali caratteristiche e requisiti deve possedere un’opera edilizia affinché questa possa essere riconosciuta come “precaria”.

L’organo giurisdizionale rammenta come la giurisprudenza formatasi sulla questione ha previsto che “…in ordine ai requisiti che deve avere un’opera edilizia per essere considerata precaria, possono essere ipotizzati in astratto due criteri discretivi: 1) criterio strutturale, in virtù del quale è precario ciò che non è stabilmente infisso al suolo; 2) il criterio funzionale, in virtù del quale è precario ciò che è destinato a soddisfare un’esigenza temporanea.

Il carattere precario di un manufatto deve essere valutato non con riferimento al tipo di materiale utilizzato per la sua realizzazione, ma avendo riguardo all’uso cui lo stesso è destinato, nel senso che, se le opere sono dirette al soddisfacimento di esigenze stabili e permanenti, deve escludersi la natura precaria dell’opera, a prescindere dai materiali utilizzati e dalla tecnica costruttiva applicata; la precarietà non va, peraltro, confusa con la stagionalità, vale a dire con l’utilizzo annualmente ricorrente della struttura, poiché un utilizzo siffatto non esclude la destinazione del manufatto al soddisfacimento di esigenze non eccezionali e contingenti, ma permanenti nel tempo; la precarietà dell’opera, che esonera dall’obbligo del possesso del permesso di costruire, postula, infatti, un uso specifico ma temporalmente limitato del bene: ai fini della ricorrenza del requisito della precarietà di una costruzione, suscettibile di escludere la necessità del rilascio di un titolo edilizio, dovendosi prescindere dalla temporaneità della destinazione soggettivamente data al manufatto dal costruttore.

Ne consegue l’obbligo di valutare l’opera alla luce della sua obiettiva ed intrinseca destinazione naturale: con la conseguenza che rientrano nella nozione giuridica di costruzione, per la quale occorre la concessione edilizia, tutti quei manufatti che, anche se non necessariamente infissi nel suolo o pur semplicemente aderenti a questo, alterino lo stato dei luoghi in modo stabile, non irrilevante e non meramente occasionale. …”.

Giovanni Paris

ART. 633 – BIS C.P. “INVASIONE DI TERRENI O EDIFICI CON PERICOLO PER LA SALUTE PUBBLICA O L’INCOLUMITA’ PUBBLICA”

Rave Party abusivo a Verolavecchia: sgomberati circa 200 ragazzi

PUBBLICATA NELLA GAZZETTA UFFICIALE N° 304 DEL 30/12/22 LA L. 199/22 DI CONVERSIONE DEL  D.L. 162/22 IL CUI ART. 5 “NORME IN MATERIA DI OCCUPAZIONI ABUSIVE E ORGANIZZAZIONE DI RADUNI ILLEGALI” AVEVA INTRODOTTO AL CODICE PENALE L’ART. 434-BIS “INVASIONE DI TERRENI O EDIFICI PER RADUNI PERICOLOSI PER L’ORDINE PUBLICO O L’INCOLUMITA’ PUBBLICA O LA SALUTE PUBBLICA” PENSATO PER CONTRASTARE IL FENOMENO DEI RAVE PARTY. IL COMMA 1 DELL’ART. 5 E’ STATO SOSTITUITO DAL TESTO SOTTORIPORTATO INSERENDO AL CODICE PENALE DOPO L’ART. 633 IL NUOVO ART. 633-BIS.

Art. 633-bis “Invasione di terreni o edifici con pericolo per la salute pubblica o l’incolumità pubblica”.

“Chiunque organizza o promuove l’invasione arbitraria di terreni o edifici altrui, pubblici o privati, al fine di realizzare un raduno musicale o avente altro scopo di intrattenimento, è punito con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da euro 1.000 a euro 10.000, quando dall’invasione deriva un concreto pericolo per la salute pubblica o per l’incolumità pubblica a causa dell’inosservanza delle norme in materia di sostanze stupefacenti ovvero in materia di sicurezza o di igiene degli spettacoli e delle manifestazioni pubbliche di intrattenimento, anche in ragione del numero dei partecipanti ovvero dello stato dei luoghi.

È sempre ordinata la confisca delle cose che servirono o furono destinate a commettere il reato di cui al primo comma, nonché di quelle utilizzate per realizzare le finalità dell’occupazione o di quelle che ne sono il prodotto o il profitto”.

Giovanni Paris

OBBLIGO DI INDICAZIONE DEL NUMERO CIVICO NEL VERBALE DI ACCERTAMENTO: CASS. CIV., II, 28/12/22 N° 37851

Attribuzione del numero civico

LA MANCANZA NEL VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE AD UNA NORMA DEL C.D.S. DEL NUMERO CIVICO DELLA STRADA DOVE E’ AVVENUTA ED E’ STATA RICONTRATA LA VIOLAZIONE E’ CAUSA DI ANNULLABILITA’ DELLO STESSO?

Il pronunciamento della Cass. Civ., II, 28/12/22 n° 37851,  in relazione al quale in data 31/12/22 è stato pubblicato l’articolo SOSTA AUTOVEICOLO IN PARCHEGGIO PRIVATO E OBBLIGO ASSICURAZIONE, si palesa importante per le molteplici questioni che affronta riguardo ai diversi motivi di ricorso proposti dal soggetto appellante, uno di questi interessa la domanda sopra riportata.

Della questione ci occupammo con precedente articolo OBBLIGO DI INDICAZIONE DEL NUMERO CIVICO NEL VERBALE DI ACCERTAMENTO con relativo approfondimento e che invito a leggere.

La Suprema Corte afferma, relativamente  alla lamentata mancanza di specificità del luogo che “…il verbale di contestazione della infrazione deve contenere gli estremi dettagliati e precisi della violazione, a norma dell’art. 201 cod. strada, come ribadito dall’art. 383, comma 1, del relativo regolamento di esecuzione, con riguardo al “giorno, ora e località“, prescrizioni dirette entrambe a garantire l’esercizio del contraddittorio da parte del presunto contravventore, ed a fronte delle quali, ove sia stata indicata nel verbale la strada, è priva di fondamento la doglianza relativa alla mancata indicazione del numero civico, non confortata dalla prova, relativa alle caratteristiche del luogo ed al sito esatto in cui il veicolo si trovava, atta ad escludere che fosse stata commessa l’infrazione…”.

Si conferma, altresì, “…il principio, già enunciato da questa Corte, secondo cui in tema di violazioni del codice della strada, la validità della contestazione, quale che sia la forma usata, dipende unicamente dalla sua idoneità a garantire l’esercizio del diritto di difesa al quale è preordinata, e solo tale accertata inidoneità può essere causa di nullità del verbale…”.

Giovanni Paris