Month: agosto 2022

D.M. 18/08/22 NORMATIVA TECNICA MONOPATTINI PROPULSIONE ELETTRICA

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E’ stato pubblicato nella G.U. del 30/08/02 n° 202 il Decreto del Ministero delle Infrastrutture e della mobilità sostenibili del 18/8/202 “Normativa tecnica relativa ai monopattini a propulsione prevalentemente elettrica”   (scarica e leggi).

Il provvedimento si è reso necessario, come si può leggere nel preambolo dello stesso, in considerazione che i monopattini a propulsione prevalentemente elettrica hanno caratteristiche tecniche diverse rispetto ai velocipedi come definiti dall’art. 50 del Nuovo codice della strada e che, ai fini della sicurezza, è necessario adottare una specifica disciplina, pertanto vi è l’esigenza di definire le caratteristiche tecniche dei monopattini a propulsione prevalentemente elettrica per tener conto delle differenze esistenti con i velocipedi, ai fini della sicurezza degli utilizzatori dei monopattini stessi.

Giovanni Paris

LA “REITERAZIONE” EX. ART. 8-BIS L. 689/81: APPLICAZIONE GENERALE? – CASS. 22/08/22 N° 25079

SANZIONI AMMINISTRATIVE: Principi e procedure del sistema sanzionatorio |  CULTURA DELLA LEGALITA'

L’IPOTESI DELLA “REITERAZIONE”, PREVISTA DA SPECIFICHE DISPOSIZIONI NORMATIVE, PER IL SUO CONFIGURARSI SOTTOSTA SEMPRE A QUANTO STABILITO DALL’ART. 8-BIS DELLA L. 689/81 O IN RAGIONE DELLA “SPECIALITA'” DELLA MATERIA TRATTATA NE E’ SVINCOLATA ?

RISPOSTA: Si applica sempre l’art. 8-bis della L. 689/81, salva diversa specifica previsione normativa, come risulta dalla sentenza della Cass. Civ. II del 22/08/22 n° 25079, di cui si riporta sotto il passaggio principale.

Ma andiamo con ordine. 

L’art. 8 bis della L. n. 689/81 “Reiterazione delle violazioni” è stato introdotto dal D. Lgs. n° 507/99 e così recita:

Salvo quanto previsto da speciali disposizioni di legge, si ha reiterazione quando, nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, lo stesso soggetto commette un’altra violazione della stessa indole. Si ha reiterazione anche quando più violazioni della stessa indole commesse nel quinquennio sono accertate con unico provvedimento esecutivo.

Si considerano della stessa indole le violazioni della medesima disposizione e quelle di disposizioni diverse che, per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentano una sostanziale omogeneità o caratteri fondamentali comuni.

La reiterazione è specifica se è violata la medesima disposizione.

Le violazioni amministrative successive alla prima non sono valutate, ai fini della reiterazione, quando sono commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria.

La reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce. Essa non opera nel caso di pagamento in misura ridotta.

Gli effetti conseguenti alla reiterazione possono essere sospesi fino a quando il provvedimento che accerta la violazione precedentemente commessa sia divenuto definitivo. La sospensione è disposta dall’autorità amministrativa competente, o in caso di opposizione dal giudice, quando possa derivare grave danno.

Gli effetti della reiterazione cessano di diritto, in ogni caso, se il provvedimento che accerta la precedente violazione è annullato.”

La norma detta i principi e le condizioni generali per individuare l’istituto giuridico della “reiterazione” e per il suo verificarsi, salvo che speciali disposizioni di legge dispongano altrimenti.

La reiterazione, si badi bene, non consiste nella semplice ripetizione, commissione di comportamenti illeciti da parte dello stesso soggetto, ma è qualcosa di più complesso.

In base al primo comma si ha reiterazione quando nei cinque anni successivi alla commissione di una violazione amministrativa, accertata con provvedimento esecutivo, il soggetto commette un’altra violazione della stessa indole.

Ne consegue che per poter parlare tecnicamente di reiterazione occorre l’esistenza di tre presupposti:

– un provvedimento esecutivo;
– il trascorrere di un arco temporale massimo di cinque anni;
– la commissione di altra violazione della medesima indole.

La reiterazione pertanto dipende innanzitutto dall’esistenza di un provvedimento esecutivo (es. ordinanza ingiunzione non più opponibile).

Quando la violazione è stata accertata con provvedimento esecutivo la reiterazione viene ad esistenza se nei successivi cinque anni dal fatto lo stesso soggetto commette un’altra violazione della stessa indole.

Per violazione della stessa indole si intende:

a) violazione della medesima disposizione già violata in precedenza (reiterazione specifica).
b) violazione di disposizioni diverse purché per la natura dei fatti che le costituiscono o per le modalità della condotta, presentino una sostanziale omogeneità rispetto alla precedente.

Essa non opera inoltre quando sia avvenuto il pagamento in misura ridotta della sanzione.

I presupposti e le condizioni per aversi reiterazione hanno valore generale e si applicano in tutti i casi in cui le disposizioni normative la prevedano, salvo che sia diversamente stabilito, questo è stato affermato dalla Cass. Civ. II del 22/08/22 n° 25079 (scarica e leggi):

“…La legge 689/1981 contiene la disciplina generale sul procedimento sanzionatorio amministrativo e, come previsto nel relativo articolo 11, le disposizioni di cui al Capo I (ivi compreso l’art. 8 bis) «si osservano in quanto applicabili e salvo che non sia diversamente stabilito, per tutte le violazioni per le quali è prevista la sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro». Deve pertanto ritenersi che l’aggravamento delle sanzioni previsto da una disciplina di settore per il caso in cui uno stesso illecito venga compiuto più volte rientri tra gli “effetti” a cui fa riferimento l’art. 8 bis della l. 689/1981 là dove, nel comma 5, recita «la reiterazione determina gli effetti che la legge espressamente stabilisce», subito prima di precisare che la stessa «non opera nel caso di pagamento in misura ridotta» La lex specialis idonea a neutralizzare la disposizione di cui al suddetto articolo 8-bis, comma 5, L. 689/1981, in sostanza, dovrebbe essere una disposizione specificamente regolatrice degli effetti del pagamento in misura ridotta sull’illecito... .”

Giovanni Paris

MANCATA AUDIZIONE EX ART. 18 L. 689/81: ORDINANZA INGIUNZIONE INVALIDA? CASS. 18/08/22 N° 24901

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L’art. 18  “Ordinanza-ingiunzione” della L. 689/81 prevede che:

“1. Entro il termine di trenta giorni dalla data della contestazione o notificazione della violazione, gli interessati possono far pervenire all’autorità competente a ricevere il rapporto a norma dell’art. 17 scritti difensivi e documenti e possono chiedere di essere sentiti dalla medesima autorità.

2. L’autorità competente, sentiti gli interessati, ove questi ne abbiano fatto richiesta, ed esaminati i documenti inviati e gli argomenti esposti negli scritti difensivi, se ritiene fondato l’accertamento, determina, con ordinanza motivata, la somma dovuta per la violazione e ne ingiunge il pagamento, insieme con le spese, all’autore della violazione ed alle persone che vi sono obbligate solidalmente; altrimenti emette ordinanza motivata di archiviazione degli atti comunicandola integralmente all’o.rgano che ha redatto il rapporto.

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Bisogna ricordare come fino al 2010 la giurisprudenza ha avuto un orientamento costante ritenendo che si avesse l’obbligo di procedere all’audizione della parte che ne avesse fatto richiesta, con la conseguenza che l’omessa audizione del richiedente avrebbe comportato la invalidità del provvedimento sanzionatorio.

La questione è stata oggetto di pronunciamento delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione, le quali hanno determinato un radicale cambiamento del precedente indirizzo con la sentenza Cass., S.U. del 28/01/10 n° 1786 (scarica e leggi).

Si legga Cass. Civ, VI, ord. del 07/08/19, n° 21146 (scarica e leggi) ove si afferma:

“l’orientamento ormai univoco della più recente giurisprudenza di questa Corte…secondo cui la mancata audizione dell’interessato, che abbia fatto regolare richiesta di essere ascoltato nell’ambito del procedimento amministrativo in seguito al ricorso formulato ai sensi dell’art. 203 c.d.s. avverso il verbale di accertamento…non determina la nullità della conseguente ordinanza-ingiunzione emessa dalla competente P.A., non essendo, di per sé, idonea all’accoglimento del suddetto ricorso in via amministrativa. Ed invero, questa Corte, con la sentenza n. 1786/2010 adottata a Sezioni unite, ha stabilito che, in tema di ordinanza ingiunzione per l’irrogazione di sanzioni amministrative – emessa in esito al ricorso facoltativo al Prefetto, ai sensi dell’art. 204 del d.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, ovvero a conclusione del procedimento amministrativo ex art. 18 della legge 24 novembre 1981, n. 689 – la mancata audizione dell’interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l’atto, gli argomenti a proprio favore che l’interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all’autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale.”-

Conforme  Cass. Civ. II del 05/03/20, n° 6313  (scarica e leggi)

Si segnala la recentissima Cass. Civ. II del 18/08/22 n° 24901 (scarica e leggi) che non si discosta dai precedenti, confermando che “…la mancata audizione dell’interessato che ne abbia fatto richiesta in sede amministrativa non comporta la nullità del provvedimento, in quanto, riguardando il giudizio di opposizione il rapporto e non l’atto, gli argomenti a proprio favore che l’interessato avrebbe potuto sostenere in sede di audizione dinanzi all’autorità amministrativa ben possono essere prospettati in sede giurisdizionale. …”

Giovanni Paris

E’ LECITO FARE L’ AUTOSTOP?

CAPITA DI RICEVERE SEGNALAZIONI CON RICHIESTA DI INTERVENTO NEI CONFRONTI DI PERSONE CHE LUNGO LE STRADE STANNO PRATICANDO L’AUTOSTOP, RITENENDO TALE COMPORTAMENTO VIETATO. E’ VERAMENTE VIETATO FARE L’AUTOSTOP? TALE PRATICA VIENE IN QUALCHE MODO PREVISTA E DISCIPLINATA DAL CODICE DELLA STRADA?

Fare autostop non è vietato in maniera assoluta, ma solo se svolto in alcune tipologie di strade, questo prevede il Codice della Strada al comma 7 dell’art. 175 “Condizioni e limitazioni della circolazione sulle autostrade e sulle strade extraurbane principali”:

7.  Sulle carreggiate, sulle rampe, sugli svincoli, sulle aree di servizio o di parcheggio e in ogni altra pertinenza autostradale è vietato:

a)  trainare veicoli che non siano rimorchi;
b)  richiedere o concedere passaggi;
c)  svolgere attività commerciali o di propaganda sotto qualsiasi forma; esse sono consentite nelle aree di servizio o di parcheggio se autorizzate dall’ente proprietario;
d)  campeggiare, salvo che nelle aree all’uopo destinate e per il periodo stabilito dall’ente proprietario o concessionario.”.

Il divieto è previsto in quanto la presenza di persone ai margini della strada può costituire un pericolo e un intralcio per la circolazione.

La norma non cita tra i luoghi ove vige il divieto il casello autostradale e le eventuali rotatorie di entrata o di uscita.

Il comportamento vietato riguarda sia il richiedere che il concedere passaggi, soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma di denaro da euro 42 ad euro 173.

Per quanto sopra quindi in tutte le altre strade è consentito fare l’autostop, ma chi lo pratica, essendo un pedone, deve rispettare quanto previsto dall’art. 190 del Codice della Strada “Comportamento dei pedoni”.

Giovanni Paris

DANNEGGIAMENTO DI MANIFESTI POLITICI E/O ELETTORALI: REATO O ILLECITO AMMINISTRATIVO?

Strappava manifesti elettorali. 'Vandalo' denunciato a Vaglia

COSTITUISCE VIOLAZIONE DI LEGGE IL COMPORTAMENTO DI LACERARE, STACCARE O RENDERE COMUNQUE INSERVIBILI I MANIFESTI POLITICI O DI PROPAGANDA ELETTORALE?

Il dissenso politico può a volte manifestarsi anche attraverso le azioni sopra descritte. Cosa prevede il nostro ordinamento giuridico? Costituiscono esse violazione di legge?

La risposta è AFFERMATIVA, ma dobbiamo fare delle distinzioni in ordine alla normativa applicabile.

Andiamo con ordine.

La tutela giuridica si manifesta in due modi diversi e con la applicazione di due diverse disposizioni normative e ciò in relazione al momento in cui avviene la affissione:

  • se questa avviene nel periodo previsto e disciplinato dalla L. 04/04/56 n° 212 “Norme per la disciplina della propaganda elettorale”,
  • se invece avviene in un periodo diverso da quello previsto per le consultazioni elettorali disciplinato dalla legge sopra citata.

PRIMA SITUAZIONE

L’art. 8 della L. L. 04/04/56 n° 212 “Norme per la disciplina della propaganda elettorale” prevede che:

“Chiunque sottrae o distrugge stampati, giornali murali od altri, o manifesti di propaganda elettorale previsti dall’art. 1, destinati all’affissione o alla diffusione o ne impedisce l’affissione o la diffusione ovvero stacca, lacera o rende comunque illeggibili quelli già affissi negli spazi riservati alla propaganda elettorale a norma della presente legge, o, non avendone titolo, affigge stampati, giornali murali od altri o manifesti negli spazi suddetti è punito con la reclusione fino ad un anno e con la multa da lire 100.000 a lire 1.000.000. Tale disposizione si applica anche per i manifesti delle pubbliche autorità concernenti le operazioni elettorali.”

Successivamente il comma 17 dell’art15 L. 10/12/93, n° 515 ha disposto che in caso di violazione delle disposizioni contenute nel presente articolo si applichi, in luogo delle sanzioni penali, la sanzione amministrativa pecuniaria da lire duecentomila (€ 103,00) a lire due milioni (€ 1.032,00).

L’art. 15 comma 19 della L. 515/93 ha previsto inoltre che per l’applicazione delle sanzioni amministrative pecuniarie previste per le violazioni alla L. 212/56 si applicano le disposizioni generali contenute nelle sezioni I e II del capo I della L. 689/81, salvo quanto diversamente disposto. Non si applica l’articolo 16 della medesima L. 689/81, pertanto nel verbale saranno indicati i limiti edittali con espressa indicazione che non è ammesso il pagamento in misura ridotta.

Autorità competente a cui indirizzare scritti difensivi, a ricevere il rapporto e a emettere ordinanza di arcchiviazione/ingiunzione è il Prefetto.

SECONDA SITUAZIONE

Al di fuori del periodo temporale in cui le affissioni di propaganda elettorale devono essere fatte negli appositi spazi destinati a tal scopo ai sensi della L. 212/56, è possibile la affissione di materiale di propaganda politica o elettorale negli spazi destinati alle normali affissioni. 

In tal caso nell’ipotesi di compimento delle azioni in discussione è applicabile l’art. 664 comma 2 del Codice Penale.

Art. 664 Codice Penale “Distruzione o deterioramento di affissioni”.

“Chiunque stacca, lacera o rende comunque inservibili o illeggibili scritti o disegni fatti affiggere dalle autorità civili o da quelle ecclesiastiche, è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 77 a euro 464.

Se si tratta di scritti o disegni fatti affiggere da privati nei luoghi e nei modi consentiti dalla legge o dall’autorità, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da euro 51 a euro 309.”

Tale articolo è stato modificato dall’art. 48 del D.Lgs. 30/12/99 n° 507 che ha disposto la depenalizzazione delle fattispecie illecite fino a qual momento previste come reati contravvenzionali, pertanto ora illeciti amministrativi regolati dalla L. 689/81.

Per la violazione al comma 2, di nostro interesse, è ammesso il pagamento in misura ridotta ex art. 16 L. 689/81 di una somma pari a € 102,00.

Autorità competente a cui indirizzare scritti difensivi, a ricevere il rapporto e a emettere ordinanza di arcchiviazione/ingiunzione è il Prefetto.

Importante verificare in entrambe le ipotesi se i fatti possano avere le condizioni per costituire violazione all’art. 294 del Codice Penale.

Art. 294 Codice Penale “Attentati contro i diritti politici del cittadino”.

“Chiunque con violenza, minaccia o inganno impedisce in tutto o in parte l’esercizio di un diritto politico, ovvero determina taluno a esercitarlo in senso difforme dalla sua volontà, è punito con la reclusione da uno a cinque anni.”

Giovanni Paris

SPORGERSI DAL VEICOLO: COMPORTAMENTO VIETATO?

Relaxed happy woman on summer roadtrip travel vacation leaning out car window on blue sky wall.

L’estate, il caldo, a bordo di un veicolo per temperare la calura il conducente o un passeggero sporge fuori il braccio per beneficiare del vento, a volte si tira fuori anche la testa.

Comportamento pericoloso per sè e per gli altri? Sicuramente, specie se l’atto di sporgersi è compiuto da un minore, per il rischio di impatto con oggetti o altre persone.

Vietato e sanzionabile? Anche, da una disposizione del Codice della Strada.

Art. 169 Codice della Strada  “Trasporto di persone, animali e oggetti sui veicoli a motore”.

“omissis

4.  Tutti i passeggeri dei veicoli a motore devono prendere posto in modo da non limitare la libertà di movimento del conducente e da non impedirgli la visibilità. Inoltre, su detti veicoli, esclusi i motocicli e i ciclomotori a due ruote, il conducente e il passeggero non devono determinare sporgenze dalla sagoma trasversale del veicolo.

omissis”

La magistratura civile si è occupata di un caso legato alla richiesta di risarcimento danni, sentenziando che se il passeggero di un’auto si sporge dal finestrino e subisce un danno la sua condotta determina un concorso di colpa e da ciò un risarcimento ridotto.

Non si riscontrano pronunciamenti in sede penale.

Di seguito la sentenza:

Cass. Civ, III, ord. del 23/02/2021, n° 4789

CORREZIONE SCONTRINO ETILOMETRO: PROVA INVALIDA?

A seguito dell’articolo sull’ INSUFFICIENTE ESPIRAZIONE NELLA PROVA ETILOMETRO abbiamo ricevuto il seguente quesito:

LA CORREZIONE A PENNA DELL’ORARIO DELLO SCONTRINO EMESSO A SEGUITO DI PROVA ETILOMETRO DETERMINA L’INVALIDITA’ DELL’ACCERTAMENTO?

La Corte di Cassazione ha avuto più volte modo di pronunciarsi su tale fattispecie, concludendo che la correzione a penna dell’orario costituisce una mera irregolarità che non invalida la prova.

Si vedano:

Cass. Pen., IV, 20/02/17 n° 8060

Cass. Pen., IV, 11/05/17 n° 23121

Cass. Pen., VII, 18/12/18 n° 56797

Cass. Pen., VII, 22/01/20 n° 2393, nella quale possiamo leggere come “…l’esito della verifica del tasso alcolemico può essere annotato nel verbale di contestazione e può formare oggetto di testimonianza da parte degli agenti accertatorí, non essendo neppure necessario procedere alla stampa dei risultati del test (cfr. anche Sez. 4, n. 3785 del 10/10/2014 Ud. -dep. 27/01/2015- Rv. 263198). Persino l’intervento a mano effettuato da parte della Polizia giudiziaria risulta irrilevante e non mette in discussione l’efficacia degli esiti forniti dall’alcoltest (cfr. Sez. 4, n. 8060 del 20 febbraio 2017). Nel caso in esame, le correzioni apportate a mano sugli scontrini erano state necessarie a causa del mancato aggiornamento all’ora “legale” senza che ciò mettesse in dubbio la funzionalità dell’apparecchio. …”

Giovanni Paris

 

 

INSUFFICIENTE ESPIRAZIONE NELLA PROVA ETILOMETRO: CASS. PEN. 09/08/22 N° 30804

Terni, alcol test in 'tilt': 43enne nei guai | umbriaON

LA DICITURA “VOLUME INSUFFICIENTE” RISULTANTE DALLO SCONTRINO A SEGUITO DI PROVA ETILOMETRO DETERMINA LA INVALIDITA’ DELL’ACCERTAMENTO?

La risposta è NEGATIVA, la questione è stata oggetto di esame e decisa in tal senso da Cass. Pen., IV, 06/08/21 n° 30801,

confermata dalla recente Cass. Pen., IV, 09/08/22 n° 30804 nella quale il Supremo Consesso afferma che “…la giurisprudenza di legittimità ha invero precisato che qualora, nonostante l’insufficiente espirazione, sia stato possibile procedere al test, con risultati, peraltro, del tutto coerenti, non v’è alcuna logica ragione per negarne l’attendibilità. Invero, nonostante l’insufficienza dell’aria introdotta lo spirometro è stato, evidentemente, in grado di procedere all’analisi, che, in difetto, avrebbe ricusato con l’indicazione di non validità. …”

Ancora, “…Più recentemente a una siffatta conclusione è stato fornito un ulteriore riscontro di carattere tecnico normativo, ove la Corte ha precisato che nella disciplina relativa al funzionamento degli strumenti di misura della concentrazione di alcool nel sangue, inserita nell’allegato al D.M. 22 maggio 1990, n. 196, è presente un esplicito riferimento interpretativo. Nel testo è previsto che, qualora l’apparato non dia un inequivocabile messaggio di errore, la misurazione deve ritenersi correttamente effettuata, anche nell’ipotesi in cui compaia un “messaggio di servizio” teso ad evidenziare che l’espirazione è stata effettuata con ridotto volume di aria…“.

Giovanni Paris

LE CIRCOSTANZE ATTENUANTI DEL REATO: ART. 62 N° 2 COD. PEN. LA PROVOCAZIONE: CASS. 08/08/22 N° 30770

Vessazioni sul lavoro: come riconoscerle e difendersi

COSA SONO LE CIRCOSTANZE DEL REATO? ESISTONO DIVERSE TIPOLOGIE DI CIRCOSTANZE?

Affinchè si possa dire che ci sia reato vi deve essere la necessaria presenza di elementi senza i quali esso non viene ad esistenza, questi elementi si qualificano pertanto ESSENZIALI e sono:

  • l’elemento oggettivo (condotta + evento + nesso di causalità),
  • l’elemento soggettivo (volontà colpevole nelle forme del dolo, colpa o preterintenzione)
  • la antigiuridicità (in ossequio alla teoria della tripartizione).

Esistono o meglio possono esistere degli elementi che sono accidentali, eventuali, accessori e che non influiscono sulla esistenza del reato, ma lo vanno a qualificare nella sua complessiva realtà oggettiva concreta e che incidono sulla sua gravità o rilevano come indice della capacità a delinquere del soggetto comportando una modificazione della pena o in aumento o in diminuzione.

Questi elementi si qualificano CIRCOSTANZE  e il reato da semplice diviene circostanziato.

Anche per le circostanze vige il principio di legalità per cui necessita la espressa previsione normativa del fatto circostanziale.

Esistono diverse tipologie e classificazioni delle circostanze, una si queste le vede distinte in AGGRAVANTI ed ATTENUANTI, le quali comportano rispettivamente un aumento o una diminuzione della pena comminata per il reato base.

Art. 62 c.p.  Circostanze attenuanti comuni.

“Attenuano il reato, quando non ne sono elementi costitutivi o circostanze attenuanti speciali, le circostanze seguenti:

1. l’avere agito per motivi di particolare valore morale o sociale;

2. l’aver reagito in stato di ira, determinato da un fatto ingiusto altrui;

3. l’avere agito per suggestione di una folla in tumulto, quando non si tratta di riunioni o assembramenti vietati dalla legge o dall’autorità, e il colpevole non è delinquente o contravventore abituale o professionale, o delinquente per tendenza;

4. l’avere, nei delitti contro il patrimonio, o che comunque offendono il patrimonio, cagionato alla persona offesa dal reato un danno patrimoniale di speciale tenuità ovvero, nei delitti determinati da motivi di lucro, l’avere agito per conseguire o l’avere comunque conseguito un lucro di speciale tenuità, quando anche l’evento dannoso o pericoloso sia di speciale tenuità;

5. l’essere concorso a determinare l’evento, insieme con l’azione o l’omissione del colpevole, il fatto doloso della persona offesa;

6. l’avere, prima del giudizio, riparato interamente il danno, mediante il risarcimento di esso, e, quando sia possibile, mediante le restituzioni; o l’essersi, prima del giudizio e fuori del caso preveduto nell’ultimo capoverso dell’articolo 56, adoperato spontaneamente ed efficacemente per elidere o attenuare le conseguenze dannose o pericolose del reato.”

Tali fatti non determinano la liceità del fatto, non sono cause di giustificazione, scriminanti, ma comportano solo la comminatoria di una pena inferiore. 

Una di queste circostanze attenuanti è la cosiddetta PROVOCAZIONE, disciplinata dall’art. 62 n° 2 del c.p. che prevede la esistenza di un elemento soggettivo e un elemento oggettivo:

  • lo STATO D’IRA (elemento soggettivo) che si concretizza in un impulso emotivo irrefrenabile, incontenibile che porta alla perdita del controllo delle proprie azioni. Esso non va confuso con altre condizioni psicologiche quali odio, paura, agitazione, disperazione, risentimento, stizza, vendetta, risentimento;
  • il FATTO INGIUSTO ALTRUI (elemento oggettivo), che può consistere in un comportamento antigiuridico, un illecito giuridico, ma non necessariamente, potendo ricomprendere in esso qualsiasi comportamento che pur non violando alcuna norma dell’ordinamento giuridico, sia comunque contrario ad imperativi di ordine morale o sociale (comportamento persecutorio, oppressivo, vessatorio, ecc.).

Ma l’esistenza di tali elementi permette qualsiasi tipo e livello di reazione?

No, la reazione deve essere proporzionata al fatto ingiusto, si parla anche di adeguatezza, se tale proporzione manca è esclusa la applicabilità della attenuante della provocazione,  facendo venir meno la sussistenza del nesso causale tra fatto provocatorio e reazione, in tal senso si veda Cass. Pen., I, 06/04/18 n° 15529 (scarica e leggi).

Il requisito della proporzionalità è stato ribadito dalla Cass. Pen., I, 08/08/22 n° 30770 (scarica e leggi)

Giovanni Paris

IL NUOVO ART. 403 CODICE CIVILE E LE FORZE DI POLIZIA: MINORE IN STATO DI ABBANDONO

Abbandono di minore fisico e digitale

Il nuovo 403 cod. civ. “Intervento della pubblica autorità a favore dei minori” nel testo modificato della L. 26/11/21 n° 206 è entrato in vigore il 22/06/22.

La nuova norma introduce per gli operatori, per le Forze di Polizia, per la Procura e per il Tribunale per i Minorenni obblighi procedurali specifici da adempiersi in tempi rigorosi e strettissimi, pena la cessazione di efficacia del provvedimento con cui il minore è stato messo in sicurezza.

Di seguito alcune circolari di Procure della Repubblica presso il Tribunale dei Minori contenenti linee guida per il collocamento di minori in protezione ai sensi dell’art. 403 cod. civ. e altre indicazioni teoriche ed operative 

CIRCOLARE PROCURA REPUBBLICA TRIB. MINORI BRESCIA DEL 21/05/22

CIRCOLARE PROCURA REPUBBLICA TRIB. MINORI BOLOGNA DEL 17/06/22

CIRCOLARE PROCRA REPUBBLICA TRIB. MINORI DI ANCONA DEL 20/06/22

ORDINE ASSISTENTI SOCIALI LOMBARDIA CON SCHEMA DI ORDINANZA SINDACALE

ORDINE ASSISTENTI SOCIALI UMBRIA

IL NUOVO ART. 403 C.C.: UNA PRIMA LETTURA

Giovanni Paris

MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA: CONVERSIONE DEL D.L. 16/06/22 N° 68

Novità dal Gruppo Tecnocasa

Con Legge 05/08/22 n° 108 è stato convertito il Decreto Legge 16/6/2022 n. 68 (G.U. 16/6/2022 n. 139) – Disposizioni urgenti per la sicurezza e lo sviluppo delle infrastrutture, dei trasporti e della mobilita’ sostenibile, nonche’ in materia di grandi eventi e per la funzionalita’ del Ministero delle infrastrutture e della mobilita’ sostenibili.

Modificazioni al Codice della strada previste all’ ART. 7 (scarica e leggi).

Giovanni Paris   

“ACCERTAMENTO” DELLA VIOLAZIONE AI SENSI DELL’ ART. 14 L. 689/81: CASS., II, 04/08/22, N° 24209

COSA SI INTENDE PER “ACCERTAMENTO” DELLA VIOLAZIONE, AI FINI DELLA DECORRENZA DEL TERMINE DI 90 GIORNI, PREVISTO DALL’ART. 14 DELLA L. 689/81, ENTRO IL QUALE PROCEDERE ALLA NOTIFICAZIONE DEL VERBALE DI INFRAZIONE?

Come sappiamo il diritto è materia tecnica e come tutte le materie tecniche utilizza termini che hanno un ben preciso significato che sovente si discosta dall’uso che ne fa e/o dal significato quotidiano che gli attribuisce il cittadino comune e l’esempio più ricorrente sono quelli della “multa” e “contravvenzione”, che nel parlare comune vengono utilizzati con riferimento sostanzialmente al provvedimento sanzionatorio adottato da un organo di polizia, ben sapendo che dal punto di vista giuridico hanno ben altro significato e contenuto.

Ebbene, uno di questi termini è quello di ”accertamento” della violazione previsto dall’art. 14/2 della L. 689/81 laddove si prevede che “…Se non è avvenuta la contestazione immediata per tutte o per alcune delle persone indicate nel comma precedente, gli estremi della violazione debbono essere notificati agli interessati residenti nel territorio della Repubblica entro il termine di novanta giorni e a quelli residenti all’estero entro il termine di trecentosessanta giorni dall’accertamento. …”.

A questo punto bisogna capire quando si concretizza l”accertamento”.

In relazione all’elemento temporale riferito ad una violazione abbiamo:

  • la data di avvenuta commissione della violazione,
  • la data in cui l’organo di controllo ha constatato, rilevato la violazione,
  • la data in cui l’organo di controllo ha accertato la violazione.

La data di accertamento della violazione non coincide necessariamente con la data in cui è avvenuta la violazione, né con quella in cui l’organo di controllo ne viene a conoscenza, quest’ultima individua solo il momento in cui la violazione viene constatata nella sua materialità, come elemento di fatto, ma ciò non determina il suo “accertamento”, che costituisce concetto e fatto più complesso, possiamo dire che si realizza una “fattispecie a formazione progressiva”, in quanto esso presuppone sì la sussistenza dell’elemento oggettivo (il fatto costituente violazione), ma pretende anche la presenza dell’elemento soggettivo, cioè la individuazione ed identificazione del soggetto trasgressore a cui attribuire la violazione, attribuibilità che potrebbe comportare altresì la necessità di provvedere allo svolgimento di attività “investigativa”, più o meno complessa e quindi temporalmente più o meno dilatata, mediante gli atti previsti dall’art. 13 della L. 689/81 (es. documentazione fotografica, acquisizione di informazioni, ecc.).

La giurisprudenza di legittimità ha espresso nel tempo un orientamento elaborando il principio in forza del quale il termine di novanta giorni “dall’accertamento”, previsto dall’art. 14 della L.689/81 per la notificazione degli estremi della violazione, inizia a decorrere dal momento in cui è compiuta – o si sarebbe dovuta compiere anche in relazione alla complessità o meno della fattispecie – l’attività amministrativa intesa a verificare l’esistenza dell’infrazione, atteso che l’accertamento presuppone il completamento, da parte dell’autorità amministrativa competente, delle indagini intese a riscontrare la sussistenza di tutti gli elementi (oggettivi e soggettivi) dell’infrazione medesima, il momento dell’accertamento dell’illecito non coincide con il momento in cui viene acquisito il “fatto” nella sua materialità.

Si leggano per tutte  Cass. Civ., sez. II, ord., 29/10/19, n° 27702,  Cass. Civ., Sez. Un., sent., 31/10/19, n° 28210. 

Tali conclusioni sono state ribadite dalla Cass. Civ., sez. II, sent., 04/08/22, n° 24209 (clicca e leggi), nella quale è stato altresì affrontata la questione di quando l’organo abilitato a riscontrare gli estremi della violazione sia diverso da quello incaricato della ricerca e della raccolta degli elementi di fatto:

“…in tema di sanzioni amministrative, il termine per la contestazione all’interessato, stabilito, a pena di decadenza, dall’art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, decorre, non già dal momento in cui il “fatto” è stato acquisito nella sua materialità, ma, dovendosi tener conto anche del tempo necessario per la valutazione della idoneità di tale fatto ad integrare gli estremi (oggettivi e soggettivi) di comportamenti sanzionati come illeciti amministrativi, da quando l’accertamento è stato compiuto o avrebbe potuto ragionevolmente essere effettuato dall’organo addetto alla vigilanza delle disposizioni che si assumono violate. Qualora, pertanto, il soggetto abilitato a riscontrare gli estremi della violazione sia diverso da quello incaricato della ricerca e della raccolta degli elementi di fatto, l’atto di accertamento non può essere configurato fino a quando i risultati delle indagini svolte dal secondo non siano portati a conoscenza del primo, dovendo escludersi che le attività svolte dai due diversi organi possano essere considerate unitariamente al fine di valutare la congruità del tempo necessario per l’accertamento delle irregolarità e, conseguentemente, la ragionevolezza di quello effettivamente impiegato dall’amministrazione. …”.

Giovanni Paris

SEGNALE DI PREAVVISO DI RILEVAZIONE ELETTRONICA DELLA VELOCITA’ SU STRADA A DOPPIA CORSIA

E’ OBBLIGATORIA LA COLLOCAZIONE DEL SEGNALE DI PREAVVISO DI RILEVAMENTO ELETTRONICO DELLA VELOCITA’ SU ENTRAMBI I LATI DELLA STRADA QUANDO LA STESSA HA UNA DOPPIA CORSIA DI MARCIA?

La risposta è negativa e ci viene dal pronunciamento del Supremo Consesso, Cass. civ., sez. II, ord., 03/08/2222, n° 24016, (clicca e leggi) “… non imponendo l’art. 142, comma 6-bis, c.d.s. una tale modalità (né prescrivendola i decreti ministeriali attuativi sulle modalità di impiego delle varie tipologie di “autovelox”), così dovendosi ritenere sufficiente che il segnale di preavviso sia posizionato lungo la corsia destinata all’attività di rilevamento elettronico della velocità, purché idoneamente visibile. È, quindi, priva di fondamento la doglianza del ricorrente circa la necessaria installazione del cartello di segnalazione della presenza di postazione per il rilevamento elettronico della velocità su entrambi i lati in caso di strada a doppia corsia. …”.

Giovanni Paris