LE ORDINANZE CONTINGIBILI ED URGENTI DISCIPLINATE DAGLI ARTICOLI 50 E 54 DEL T.U.E.L. DEVONO ESSERE ADOTTATE ESCLUSIVAMENTE DAL SINDACO O POSSONO ESSERE EMESSE ANCHE DAL DIRIGENTE COMUNALE RESPONSABILE PER MATERIA?
LA NORMATIVA
Articolo 50 T.U.E.L. “Competenze del sindaco e del presidente della provincia”
“OMISSIS
5. In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.
OMISSIS”
Articolo 54 T.U.E.L. Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale
“OMISSIS
4. Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.
4-bis. I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l’incolumità pubblica sono diretti a tutelare l’integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l’insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l’accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l’illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all’abuso di alcool o all’uso di sostanze stupefacenti.
OMISSIS”
IL CASO
Un comune ha imposto ad un soggetto, mediante ordinanza contingibile ed urgente emessa a firma del Responsabile del Settore Urbanistica e Demanio, di effettuare su area di proprietà con decorrenza immediata e senza indugio, a proprie cura e spesa, quanto indispensabile per i lavori necessari al fine dell’eliminazione di ogni pericolo per persone o cose onde garantire la sicurezza pubblica.
Viene presentato ricorso affermando l’incompetenza del dirigente comunale ad adottare il provvedimento contingibile ed urgente.
LA SENTENZA
Il TAR CAMPANIA, SALERNO, III, 20/03/24 N° 674 ricorda che “…Come noto, le ordinanze contingibili e urgenti costituiscono provvedimenti atipici volti ad assicurare elasticità di manovra all’amministrazione nel prevenire il perpetrarsi di danni rilevanti all’incolumità pubblica, spesso irreparabili a posteriori…”,
questi provvedimenti “…pertanto, non hanno la finalità di attribuire responsabilità o di sanzionare comportamenti illegittimi, ma piuttosto quella di fronteggiare con immediatezza una situazione di natura eccezionale e imprevedibile oppure una condizione di pericolo concreto di un danno grave e imminente al momento dell’adozione del provvedimento, anche a prescindere dalla circostanza…che la situazione emergenziale fosse sorta in epoca antecedente…”,
aggiungendo “…che l’ordinanza contingibile e urgente richiede che la p.a. debba affrontare, a tutela della pubblica incolumità, o comunque di altri valori dell’ordinamento da presidiare costantemente, situazioni di pericolo non tutelabili mediante l’adozione di strumenti ordinari…”.
Venendo poi alla normativa specifica “…La possibilità di ricorrere allo strumento dell’ordinanza contingibile e urgente ex artt. 50 e 54 del T.U.E.L. è condizionata dalla sussistenza di un pericolo concreto, che imponga di provvedere in via d’urgenza, con strumenti extra ordinem, per fronteggiare emergenze sanitarie o porre rimedio a situazioni di natura eccezionale ed imprevedibile di pericolo attuale e imminente per l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana, non fronteggiabili con gli strumenti ordinari apprestati dall’ordinamento.
Tale potere di ordinanza presuppone necessariamente situazioni non tipizzate dalla legge di pericolo effettivo, la cui sussistenza deve essere suffragata da istruttoria adeguata e da congrua motivazione, e in ragione di tali situazioni si giustifica la deviazione dal principio di tipicità degli atti amministrativi e la possibilità di derogare alla disciplina vigente, stante la configurazione residuale, quasi di chiusura, di tale tipologia provvedimentale…”.
Si arriva infine al motivo del ricorso affermando che “…facendo applicazione dei principi legislativi e giurisprudenziali testè richiamati, va detto che il ricorso all’esame…deve essere accolto, stante la chiara fondatezza della censura d’incompetenza del Responsabile del Settore Urbanistica e Demanio del Comune di ad emanare l’ordinanza…”.
Infatti il provevdimento impugnato “…costituisce un’ordinanza contingibile e urgente, in materia di sicurezza ed incolumità pubblica, come tale attribuita alla competenza sindacale, dagli artt. 50 e 54 d. l.vo 267/2000, come interpretati dalla giurisprudenza…Il dirigente non dispone del potere di ordinanza extra ordinem a tutela dell’incolumità pubblica ex art. 54 comma 4, d. lg. n. 267 del 2000, spettando al Sindaco, quale Ufficiale del Governo; parimenti, l’adozione di ordinanze contingibili ed urgenti per emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale è comunque riservata al Sindaco, quale rappresentate della comunità locale, ai sensi dell’art. 50 comma 5, d. lg. n. 267 del 2000…“.
Giovanni Paris