Con l’art. 672 c.p. “Omessa custodia e mal governo di animali“, posto a tutela della incolumità pubblica, il nostro ordinamento giuridico prevede, in materia di tenuta e conduzione di animali pericolosi, applicabile anche ai cani, che:
“Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa da euro 25 a euro 258.
Alla stessa sanzione soggiace:
1. chi, in luoghi aperti, abbandona a se stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l’incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;
2. chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l’incolumità delle persone.”
La fattispecie costituisce illecito amministrativo a seguito della depenalizzazione avvenuta ad opera dell’art. 33 della L. 689/81.
E’ illecito di pericolo, realizzabile con condotta omissiva o commissiva, il bene giuridico tutelato è la incolumità pubblica, per quanto riguarda il soggetto attivo si sottolinea che le fattispecie connotano un illecito “proprio” facendo riferimento alla qualità di “possessore” e/o “detentore“, quindi non necessariamente “proprietario”, mentre solo l’ipotesi di cui al n° 2. del comma 2 è di applicabilità generale a qualsiasi soggetto.
Per la configurabilità della violazione non occorre verificare che vi sia stata un’aggressione o che sia sorto un pericolo effettivo per l’incolumità pubblica, questo perché la norma considera la pericolosità intrinseca collegata alla natura dell’animale.
Se vi è stata effettiva aggressione e quindi il pericolo si è tramutato in danno alle persone, il responsabile risponde del reato di lesioni o omicidio colposo.
Di tale ultima situazione si è occupata Cass. pen, IV, 03/10/22 n° 37183 (scarica eleggi), la quale, trattando il caso di aggressione con lesioni alla persona da parte di un cane, ha chiaramente indicato come la responsabilità penale non presuppone necessariamente che l’autore sia proprietario dell’animale e illustrato le condizioni per poterla riconoscere, richiamando “…..consolidato principio di diritto secondo cui l’obbligo di custodia di un animale sorge ogni qualvolta sussista una relazione di semplice detenzione, anche solo materiale e di fatto, tra un certo soggetto e un animale, non essendo necessario un rapporto di proprietà in senso civilistico…”,
sottolineando che “…il trovarsi ad una certa distanza dall’animale del quale si ha la gestione, lungi dal costituire un motivo di esonero dalla responsabilità, integra un profilo di colpa, poiché il porsi nell’impossibilità di controllare un cane, dopo averlo lasciato senza museruola, costituisce senz’altro negligenza e imprudenza. Dunque l’affermazione…secondo cui…si trovava ad una distanza di circa 100 metri dai cani, intenta a conversare con un’altra persona, e quindi nell’impossibilità di intervenire in tempo utile per impedire l’aggressione, lungi dal costituire una giustificazione, vale ad ammettere un profilo di colpa. …”,
in quanto “…In presenza di altre persone occorre sempre adottare cautele idonee a evitare il pericolo che il cane possa assalire i terzi e quindi portare l’animale al guinzaglio e munirlo di museruola, senza che abbia rilievo alcuno che ci si trovi in aperta campagna e che non si tratti di zona abitualmente frequentata da persone, poiché è proprio la presenza di terzi nella specifica occasione in cui ci si trova a transitare con il cane, e non in generale, a determinare la necessità di cautela…”,
sottolineando che “…l’obbligo di protezione e controllo si estende ai comportamenti imprudenti altrui in quanto la colpa della vittima che tenga un comportamento imprudente può, al più, concorrere con quella del garante ma non eliderla…”.
Si legga anche l’articolo AMBITO APPLICAZIONE ART. 672 C.P. “OMESSA CUSTODIA E MAL GOVERNO DI ANIMALI”
Giovanni Paris