Month: dicembre 2022

SOSTA AUTOVEICOLO IN PARCHEGGIO PRIVATO E OBBLIGO ASSICURAZIONE: CASS. CIV., II, 28/12/22 N° 37851

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UN VEICOLO A MOTORE IN SOSTA IN AREA PRIVATA HA L’OBBLIGO DI ESSERE COPERTO DA ASSICURAZIONE SULLA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI AI SENSI DELL’ART. 193 C.D.S?

L’art. 193 Obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile” comma 1 del Codice della Strada recita:

I veicoli a motore senza guida di rotaie, compreso i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi”.

Si può pensare che la risposta sia negativa per il fatto che l’area di sosta sia di natura privata, ma questo non è scontato, in quanto non è determinante, al fine della esclusione della esistenza dell’obbligo assicurativo, tale sola circostanza, ma bisogna verificare anche se l’area consenta l’accesso e la circolazione di veicoli.

Quanto sopra è stato ribadito dal pronunciamento di Cass. Civ., II, 28/12/22 n° 37851 il quale osserva che “…si afferma che l’area dove era alloccata l’autovettura fosse di proprietà privata, ma ciò non dimostra che la stessa fosse inibita al passaggio di altri veicoli di terzi, e pertanto “…il Tribunale ha testualmente affermato “Come si desume dalle fotografie in atti, il parcheggio è comunque aperto alla circolazione, ragione per cui non è seriamente contestabile l’obbligo assicurativo, la cui ratio risiede nella esigenza che il veicolo, per quanto in sosta, possa essere coinvolto in sinistri stradali o possa essere causa o concausa degli stessi”. …”,

e che “…la circostanza di essere i testi escussi proprietari esclusivi di aree adiacenti non elimina la possibilità che l’area fosse comunque aperta al pubblico, secondo la giurisprudenza segnalata dallo stesso Tribunale (La definizione di “strada”, che comporta l’applicabilità della disciplina del relativo codice, non dipende dalla natura, pubblica o privata, della proprietà di una determinata area, bensì dalla sua destinazione ad uso pubblico, che ne giustifica la soggezione alle norme del codice della strada per evidenti ragioni di ordine pubblico e sicurezza collettiva…”.

Giovanni Paris

MANCATA INDICAZIONE ORDINANZA SU RETRO DEL SEGNALE: CASS. CIV., II, 20/12/22 N° 37178

Multe valide anche senza ordinanza su cartello - Norme e Istituzioni -  ANSA.it

LA MANCATA INDICAZIONE SUL RETRO DEL SEGNALE STRADALE DI PRESCRIZIONE DEGLI ESTREMI DELL’ORDINANZA DI APPOSIZIONE RENDE IL SEGNALE ILLEGITTIMO E CON ESSO ANCHE IL VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE?

L’art. 77 comma 7 del Reg. Esec. al Codice della Strada prevede che Il retro dei segnali stradali deve essere di colore neutro opaco. Su esso devono essere chiaramente indicati l’ente o l’amministrazione proprietari della strada, il marchio della ditta che ha fabbricato il segnale e l’anno di fabbricazione nonché il numero della autorizzazione concessa dal Ministero dei lavori pubblici alla ditta medesima per la fabbricazione dei segnali stradali. L’insieme delle predette annotazioni non può superare la superficie di 200 cmq. Per i segnali di prescrizione, ad eccezione di quelli utilizzati nei cantieri stradali, devono essere riportati, inoltre, gli estremi dell’ordinanza di apposizione..

Ancora una volta si esprime sulla questione il Supremo Consesso in Cass. Civ, II, 20/12/22 n° 37178, il quale ricorda come  “…costituisce principio consolidato per cui “in tema di segnaletica stradale, la mancata indicazione, sul retro del segnale verticale di prescrizione, degli estremi della ordinanza di apposizione – come invece imposto dall’art. 77, comma 7, del Regolamento di esecuzione del codice della strada (d.P.R. 16 dicembre 1992, n. 495 e successive modificazioni) – non determina la illegittimità del segnale e, quindi, non esime l’utente della strada dall’obbligo di rispettarne la prescrizione, con l’ulteriore conseguenza che detta omissione non comporta l’illegittimità del verbale di contestazione dell’infrazione alla condotta da osservare…”.

Sull’argomento si legga precedente articolo MANCATA INDICAZIONE ORDINANZA SUL RETRO DI SEGNALE STRADALE  con richiamo di pronunciamenti giurisprudenziali e ministeriali.

Giovanni Paris

OBBLIGO COMUNICAZIONE DATI PATENTE EX ART. 126BIS C.D.S. E COMPIUTA GIACENZA: CASS. CIV., VI 15/12/22 N° 36730

Se vi hanno tolto i punti della patente, controllateli attraverso diverse  modalità

IN CASO NOTIFICA PER COMPIUTA GIACENZA DA QUALE MOMENTO DECORRE IL TERMINE PER EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE DEI DATI DELLA PATENTE DI GUIDA DEL CONDUCENTE AI SENSI DELL’ART. 126BIS C.D.S. ?

Per la notifica di verbale di accertamento di violazione non rileva la data di effettivo ritiro del plico presso l’Ufficio Postale poiché il dies a quo per l’esecuzione della prescritta comunicazione decorre dalla scadenza del termine di dieci giorni dal ricevimento dell’avviso di giacenza ovvero dall’effettivo ritiro ma solo nell’ipotesi in cui questo preceda i dieci giorni.

La regola è stata confermata da Cass. Civ., VI, 15/12/22 n° 36730,  per la quale “…ai fini del perfezionamento della notificazione di un atto, compreso il verbale di accertamento di un illecito amministrativo per violazione delle norme del codice della strada, una volta che…il relativo procedimento sia stato ritualmente completato, la decorrenza dei termini che la legge abbia alla stessa collegato, come quello di eseguire la comunicazione dei dati personali del trasgressore a norma dell’art. 126 bis del codice della strada, non dipende in alcun modo né dalla conoscenza effettiva dell’atto notificato né dalla mancata comprensione della natura giuridica del plico che lo contenga da parte del destinatario. …”.

Giovanni Paris

GIUDICE COMPETENTE PER LESIONI COLPOSE STRADALI LIEVI: CASS. PEN. IV 20/12/22 N° 48214

Giudice di Pace ad Ancona: competenze e indirizzo

QUAL E’ IL GIUDICE COMPETENTE PER IL REATO DI LESIONI COLPOSE STRADALI LIEVI? IL GIUDICE DI PACE O IL TRIBUNALE?

Una premessa.

Sappiamo che il referente diretto della polizia giudiziaria è il Pubblico Ministero a cui va inviata la comunicazione di notizia di reato ex art. 347 c.p.p., l’organo di polizia giudiziaria non invia infatti quella all’organo giurisdizionale competente a conoscere del reato, cioè a dire che all’organo di polizia giudiziaria non “importa” e non deve porsi il problema quindi della sua individuazione.

Solo nella situazione in cui il reato è di competenza del giudice di pace l’organo di polizia giudiziaria deve esserne consapevole, perché in tal caso mutano le norme di riferimento, in questo caso non sarà l’art. 347 c.p.p., bensì quelle del D.Lgs. 274/00 “Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell’articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468” e precisamente l’art. 11 “Attività di indagine”, laddove si qualifica “relazione” la comunicazione della notizia di reato che va riferita con tempistica diversa da quella prevista dall’art. 347 c.p.p.:

“1.  Acquisita la notizia di reato, la polizia giudiziaria compie di propria iniziativa tutti gli atti di indagine necessari per la ricostruzione del fatto e per l’individuazione del colpevole e ne riferisce al pubblico ministero, con relazione scritta, entro il termine di quattro mesi.

2.  Se la notizia di reato risulta fondata, la polizia giudiziaria enuncia nella relazione il fatto in forma chiara e precisa, con l’indicazione degli articoli di legge che si assumono violati, e richiede l’autorizzazione a disporre la comparizione della persona sottoposta ad indagini davanti al giudice di pace. (20)

3.  Con la relazione, la polizia giudiziaria indica il giorno e l’ora in cui ha acquisito la notizia.”.

Per il caso che interessa la competenza in caso di reato di lesioni colpose stradali lievi è (è rimasta al) del giudice di pace, come confermato da Cass. Pen. IV, 20/12/22 n° 48214 la quale afferma che “…l’introduzione del reato di lesioni stradali di cui all’art. 590 bis cod. pen. non ha determinato alcun effetto, in punto di competenza per materia, in relazione al reato di lesioni colpose lievi commesso con inosservanza delle norme sulla circolazione stradale, che è rimasto attratto dalla competenza del giudice di pace. …”, argomentando come la L. 41/16 “Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonché disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274.” “…non ha comportato alcuna modifica espressa o implicita della competenza del giudice di pace indicata dall’art. 4 D.Lgs. n. 274/2000, ma si è limitato a modificare alcune norme sostanziali e processuali (commi 3, 4, 5, 6 e 7 L. n. 41/2016) in una prospettiva di adeguamento e di coordinamento della nuova fattispecie di reato nell’ordinamento giuridico (procedibilità di ufficio, citazione diretta a giudizio, arresto in flagranza ecc.), laddove la esclusione della competenza del giudice di pace, limitatamente alla ipotesi di lesioni stradali, ha costituito una conseguenza della esclusione della procedibilità a querela (quale condizione del riconoscimento della competenza di detto ufficio ai sensi dell’art. 4 comma 1 lett. a) D.Lvo 274/2000). La competenza del giudice di pace relativamente al reato di lesioni colpose stradali non grave risulta poi implicitamente confermata dal fatto che la nuova disciplina (art. 1 L. 41/2016) ha modificato lo stesso art. 4 del T.U. sul giudice
di pace ma esclusivamente ai fini di coordinamento sistematico, eliminando dalla suddetta norma l’inciso (ormai superato a seguito della introduzione della nuova ipotesi criminosa) che escludeva la competenza del giudice di pace per le lesioni gravi e gravissime commesse da soggetto in stato di ebbrezza alcolica grave o sotto l’effetto di sostanza stupefacente (ipotesi ormai compresa nello spettro dell’art. 590 bis (commi 2, 3 e 4) cod. pen. …”.

Giovanni Paris

RESPONSABILITA’ PER LAVORI DI COMPLETAMENTO DI IMMOBILE: CASS. PEN. III 19/12/22 N° 47801

Costo dell'intonaco al mq – prezzo intonacatura al metro quadro

IL SOGGETTO CHE SI LIMITI A SVOLGERE LAVORI DI COMPLETAMENTO DELL’IMMOBILE HA RESPONSABILITA’ PENALE PER I LAVORI ABUSIVI?

L’art. 29 comma 1 del T.U. Edilizia D.P.R. 380/01  Responsabilità del titolare del permesso di costruire, del committente, del costruttore e del direttore dei lavori, nonché anche del progettista per le opere subordinate a segnalazione certificata di inizio attività” recita:

“Il titolare del permesso di costruire, il committente e il costruttore sono responsabili, ai fini e per gli effetti delle norme contenute nel presente capo, della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo. Essi sono, altresì, tenuti al pagamento delle sanzioni pecuniarie e solidalmente alle spese per l’esecuzione in danno, in caso di demolizione delle opere abusivamente realizzate, salvo che dimostrino di non essere responsabili dell’abuso.”.

La risposta è affermativa, come deciso dalla Suprema Corte con la sentenza Cass. Pen. III, 19/12/22 n° 47801 (scarica e leggi) per la quale “…Secondo quanto disposto dall’art. 29 d.P.R. n. 380 del 2001, anche l’assuntore dei lavori, indicato come costruttore, è responsabile della conformità delle opere alla normativa urbanistica, alle previsioni di piano nonché, unitamente al direttore dei lavori, a quelle del permesso e alle modalità esecutive stabilite dal medesimo. …”, specificando che “…il costruttore, quale diretto responsabile dell’opera, prima di iniziare i lavori, ha il dovere di controllare che siano state richieste e rilasciate le prescritte autorizzazioni, con la conseguenza che risponderà a titolo di dolo, se darà inizio alle opere nonostante l’accertamento negativo ed a titolo di colpa, nell’ipotesi in cui ometta tale accertamento, perché la responsabilità del costruttore trova il suo fondamento nella violazione dell’obbligo, imposto dalla legge, di osservare le norme in materia urbanistica-edilizia…si è anche precisato che è responsabile del reato di costruzione abusiva non solo l’esecutore dei lavori che collabori all’edificazione delle opere principali ma anche quello che si limiti a svolgere lavori di completamento dell’immobile (quali la pavimentazione, l’intonacatura, gli infissi), sempre che sia ravvisabile un profilo di colpa collegato alla mancata conoscenza del carattere abusivo dei lavori…”.

Giovanni Paris

SPERIMENTAZIONE ARMI AD IMPULSI ELETTRICI DA PARTE DELLE POLIZIE LOCALI: CIRCOLARE MINISTERO DELL’INTERNO N° 0053901 DEL 07/12/22

Taser ai vigili in Lombardia, bocciata la legge della Regione. La Consulta:  "E' incostituzionale" - la Repubblica

Sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte delle Polizie Locali. Accordo tra il Governo, le Regioni e le autonomie locali sulle “Linee Generali da adottare in materia di formazione del personale e tutela della salute”.

CIRCOLARE MINISTERO DELL’INTERNO PROT. N° 0053901 DEL 07/12/22