UN VEICOLO A MOTORE IN SOSTA IN AREA PRIVATA HA L’OBBLIGO DI ESSERE COPERTO DA ASSICURAZIONE SULLA RESPONSABILITA’ CIVILE VERSO TERZI AI SENSI DELL’ART. 193 C.D.S?
L’art. 193 “Obbligo dell’assicurazione di responsabilità civile” comma 1 del Codice della Strada recita:
“I veicoli a motore senza guida di rotaie, compreso i filoveicoli e i rimorchi, non possono essere posti in circolazione sulla strada senza la copertura assicurativa a norma delle vigenti disposizioni di legge sulla responsabilità civile verso terzi”.
Si può pensare che la risposta sia negativa per il fatto che l’area di sosta sia di natura privata, ma questo non è scontato, in quanto non è determinante, al fine della esclusione della esistenza dell’obbligo assicurativo, tale sola circostanza, ma bisogna verificare anche se l’area consenta l’accesso e la circolazione di veicoli.
Quanto sopra è stato ribadito dal pronunciamento di Cass. Civ., II, 28/12/22 n° 37851 il quale osserva che “…si afferma che l’area dove era alloccata l’autovettura fosse di proprietà privata, ma ciò non dimostra che la stessa fosse inibita al passaggio di altri veicoli di terzi, e pertanto “…il Tribunale ha testualmente affermato “Come si desume dalle fotografie in atti, il parcheggio è comunque aperto alla circolazione, ragione per cui non è seriamente contestabile l’obbligo assicurativo, la cui ratio risiede nella esigenza che il veicolo, per quanto in sosta, possa essere coinvolto in sinistri stradali o possa essere causa o concausa degli stessi”. …”,
e che “…la circostanza di essere i testi escussi proprietari esclusivi di aree adiacenti non elimina la possibilità che l’area fosse comunque aperta al pubblico, secondo la giurisprudenza segnalata dallo stesso Tribunale (La definizione di “strada”, che comporta l’applicabilità della disciplina del relativo codice, non dipende dalla natura, pubblica o privata, della proprietà di una determinata area, bensì dalla sua destinazione ad uso pubblico, che ne giustifica la soggezione alle norme del codice della strada per evidenti ragioni di ordine pubblico e sicurezza collettiva…”.
Giovanni Paris