LA POLIZIA GIUDIZIARIA PER PROCEDERE ALL’ARRESTO FACOLTATIVO IN FLAGRANZA DI REATO EX ART. 381 C.P.P. DEVE VALUTARE, AI FINI DELLA GIUSTIFICAZIONE DELLO STESSO, LA GRAVITA’ DEL FATTO INSIEME ALLA PERICOLOSITA’ DEL SOGGETTO?
L’art. 381 “Arresto facoltativo in flagranza” del c.p.p. dispone
“1. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di un delitto non colposo, consumato o tentato, per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a tre anni ovvero di un delitto colposo per il quale la legge stabilisce la pena della reclusione non inferiore nel massimo a cinque anni.
2. Gli ufficiali e gli agenti di polizia giudiziaria hanno altresì facoltà di arrestare chiunque è colto in flagranza di uno dei seguenti delitti:
omissis
4. Nelle ipotesi previste dal presente articolo si procede all’arresto in flagranza soltanto se la misura è giustificata dalla gravità del fatto ovvero dalla pericolosità del soggetto desunta dalla sua personalità o dalle circostanze del fatto.
omissis”
In relazione ai presupposti previsti dal comma 4 dell’ar. 381 c.p.p., di gravità del fatto ovvero di pericolosità del soggetto Cass. Pen., I, 20/10/22 n° 39831 (scarica e leggi) chiarisce, anche se la disposizione è chiara utilizzando la congiunzione disgiuntiva “ovvero”, che “…«in tema di arresto facoltativo, ai fini della legittimità dell’arresto, non si richiede la presenza congiunta di entrambi i parametri previsti dall’art. 381, comma quarto, cod. proc. pen. (gravità del fatto e pericolosità del soggetto), essendo sufficiente, come si desume dalla formulazione disgiuntiva della norma, la presenza di uno solo di essi»…”.
IN COSA CONSISTONO LE “TRACCE” E QUANDO SI CONFIGURA L'”INSEGUIMENTO” NELLA QUASI FLAGRANZA CHE LEGITTIMANO L’ARRESTO?
L’art. 382 c.p.p. “Stato di flagranza” del c.p.p. prevede
“1. E’ in stato di flagranza chi viene colto nell’atto di commettere il reato ovvero chi, subito dopo il reato, è inseguito dalla polizia giudiziaria, dalla persona offesa o da altre persone ovvero è sorpreso con cose o tracce dalle quali appaia che egli abbia commesso il reato immediatamente prima.
omissis “.
Il Collegio nella medesima sentenza sulla nozione di ‘tracce‘ rilevante ex art. 382 c.p.p. sottolinea “…che, invero, non vanno considerate in senso letterale del termine, quali indizi materiali della perpetrazione del reato, ma che possono ricomprendere anche l’atteggiamento serbato dall’autore del fatto o dalla persona offesa che costituisca, con assoluta probabilità, un indicatore della avvenuta perpetrazione del reato in termini di stretta contiguità temporale rispetto al momento dell’intervento dalla polizia giudiziaria…”,
mentre sul concetto di ‘inseguimento‘ afferma che viene richiesto “…l’inseguimento c.d. effettivo, laddove colui che insegue non perde di vista l’inseguito e lo fa nell’immediatezza, subito dopo la commissione del reato, con ciò validando il rapporto logico temporale ‘azione delittuosa – individuazione dell’autore’, distinguendolo dall’inseguimento c.d. ideale, estranea al caso di specie, e configurato da ipotesi nelle quali la polizia giudiziaria, solo dopo la fuga dell’autore del reato, si mette, pur nell’immediatezza dei fatti, sulle sue tracce tramite informazioni e indagini svolte subito dopo. …”,
ribadendo che
“…in tema di arresto in flagranza, «la cd. quasi flagranza presuppone che l’inseguimento dell’indagato sia attuato subito dopo la commissione del reato, a seguito e a causa della sua diretta percezione, da parte della polizia giudiziaria, del privato o di un terzo, ma non postula la coincidenza del soggetto inseguitore con quello che procede ;all’arresto»…”.
Giovanni Paris