CIRCOLARI MINISTERIALI

SPETTACOLI DAL VIVO: CIRCOLARE MINISTERO DELL’INTERNO N° 15015 DEL 07/05/24

 

 

 

Operativo 7 giorni su 7: è la settimana Top del Jolly

Si segnala la emissione da parte del Ministero dell’Interno della  Circolare n° 15015 del 07/05/24 “Regime di semplificazione degli spettacoli dal vivo di cui all’art. 38-bis del D.L. n. 76/2020, convertito con modificazioni dalla L. n. 120/2020 e successive modificazioni – Indicazioni” con la quale il dicastero fornisce una serie di indicazioni interpretative aventi ad oggetto il regime semplificato disciplinante gli spettacoli dal vivo come previsto dall’art. 38-bis del D.L. 76/20, al fine di individuare al meglio il campo di applicazione della norma, definendo in tal modo le attività degli organi di controllo.

Giovanni Paris

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE DI PROVA D.P.R. 229/23 : CIRCOLARE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DEL 02/05/24 N° 12666

Autoriparatori, targa prova: Confartigianato ottiene il via libera dal  Governo

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Il D.P.R. 21/12/23 N° 229 ha apportato modifiche al D.P.R. 24/11/01, n° 474 recante il regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva emesso la CIRCOLARE DEL 28/02/24 N° 5909 recante prime indicazioni operative sulle nuove disposizioni in materia di circolazione di prova.

Si segnala la emissione della ulteriore CIRCOLARE DEL 02/05/24 N° 12666.

Giovanni Paris

ARTICOLI 213, 214, 214-bis e 215-bis DEL C.D.S. . AGGIORNAMENTO MODULISTICA

Novità | Normalizzati per Stampi | Tecaut S.r.l

Si segnala la emissione da parte del Ministero dell’Interno della Circ. n. 300/STRAD//0000010253.U/2024 del 04/04/24  avente ad oggetto “Articoli 213, 214, 214-bis e 215-bis del Codice della Strada. Aggiornamento modulistica allegati 4 e 6 della circolare n. 300/A/559/19/101/20/21/4 del 21.01.2019”.

Giovanni Paris

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE DI PROVA D.P.R. 229/23 : CIRCOLARE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DEL 28/02/24 N° 5909

Autoriparatori, targa prova: Confartigianato ottiene il via libera dal  Governo

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Il D.P.R. 21/12/23 N° 229 ha recato modifiche al D.P.R. 24/11/01, n° 474 recante il regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emesso la CIRCOLARE DEL 28/02/24 N° 5909 recante prime indicazioni operative sulle nuove disposizioni in materia di circolazione di prova.

Giovanni Paris

DIRETTIVA DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI EX ART. 142/2 C.D.S. SU ISTITUZIONE “ZONA 30”

Conosciamo le problematiche lamentate e le polemiche sollevate dalla adozione nella Città di Bologna del provvedimento in materia di circolazione stradale che ha istituito nel territorio cittadino la “Zona 30”.

Segnaliamo la emissione di una direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in materia e che reca il titolo “Direttiva adottata ai sensi dell’articolo 142, comma 2, del codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 sulla disciplina dei limiti di velocità nell’ambito urbano”.

Di questa vengono evidenziati alcuni importanti passaggi ed indicazioni.

DIRETTIVA MINISTERO “ZONA 30” 2024

Giovanni Paris

ORDINANZE COMUNALI “NATALIZIE” DI DIVIETO DI VENDITA E/O DI ACCENSIONE DI FUOCHI D’ARTIFICIO: PARERE MININTERNO N° 18798 DEL 09/12/16

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Ogni anno in moltissimi comuni vengono adottate ordinanze sindacali aventi efficacia durante il periodo delle festività natalizie e che prevedono il divieto di vendita e/o di accensione di fuochi d’artificio, esse sono diversamente motivate, per la tutela della pubblica incolumità, dell’ambiente, degli animali, ecc. .

Nei confronti di tali provvedimenti vengono espresse riserve relativamente alla loro legittimità.

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LA NORMATIVA

Art. 57  T.U.L.P.S.

“Senza licenza della autorità locale di pubblica sicurezza non possono spararsi armi da fuoco nè lanciarsi razzi, accendersi fuochi di artificio, innalzarsi aerostati con fiamme, o in genere farsi esplosioni o accensioni pericolose in un luogo abitato o nelle sue adiacenze o lungo una via pubblica o in direzione di essa.

E’ vietato sparare mortaletti e simili apparecchi.

OMISSIS”

Art. 703 c.p. “Accensioni ed esplosioni pericolose”

Chiunque, senza la licenza dell’autorità, in un luogo abitato o nelle sue adiacenze, o lungo una pubblica via o in direzione di essa spara armi da fuoco, accende fuochi d’artificio, o lancia razzi, o innalza aerostati con fiamme, o, in genere, fa accensioni o esplosioni pericolose, è punito con l’ammenda fino a euro 103.

Se il fatto è commesso in un luogo ove sia adunanza o concorso di persone, la pena è dell’arresto fino a un mese”.

Articolo 50  T.U.E.L. “Competenze del sindaco e del presidente della provincia”

“OMISSIS

5.  In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale. Le medesime ordinanze sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale, in relazione all’urgente necessità di interventi volti a superare situazioni di grave incuria o degrado del territorio, dell’ambiente e del patrimonio culturale o di pregiudizio del decoro e della vivibilità urbana, con particolare riferimento alle esigenze di tutela della tranquillità e del riposo dei residenti, anche intervenendo in materia di orari di vendita, anche per asporto, e di somministrazione di bevande alcoliche e superalcoliche. Negli altri casi l’adozione dei provvedimenti d’urgenza, ivi compresa la costituzione di centri e organismi di referenza o assistenza, spetta allo Stato o alle regioni in ragione della dimensione dell’emergenza e dell’eventuale interessamento di più ambiti territoriali regionali.

OMISSIS”

Articolo 54  T.U.E.L. Attribuzioni del sindaco nelle funzioni di competenza statale

“OMISSIS

4.  Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti nel rispetto dei princìpi generali dell’ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l’incolumità pubblica e la sicurezza urbana. I provvedimenti di cui al presente comma sono preventivamente comunicati al prefetto anche ai fini della predisposizione degli strumenti ritenuti necessari alla loro attuazione.

4-bis.  I provvedimenti adottati ai sensi del comma 4 concernenti l’incolumità pubblica sono diretti a tutelare l’integrità fisica della popolazione, quelli concernenti la sicurezza urbana sono diretti a prevenire e contrastare l’insorgere di fenomeni criminosi o di illegalità, quali lo spaccio di stupefacenti, lo sfruttamento della prostituzione, la tratta di persone, l’accattonaggio con impiego di minori e disabili, ovvero riguardano fenomeni di abusivismo, quale l’illecita occupazione di spazi pubblici, o di violenza, anche legati all’abuso di alcool o all’uso di sostanze stupefacenti.

OMISSIS”

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IL PARERE MINISTERIALE

il Ministero dell’Interno ha in materia espresso il PARERE PROT. N° 18798 del 09/12/16 di cui si riporta uno stralcio.

“La possibilità di ricorrere allo strumento dell’ordinanza contingibile e urgente è quindi legata alla sussistenza di un pericolo concreto che impone di provvedere in via d’urgenza con strumenti extra ordinem, per porre rimedio a situazioni di natura eccezionale e imprevedibile di pericolo attuale e imminente per l’incolumità pubblica, non fronteggiabili con i mezzi ordinari apprestati dall’ordinamen…, si osserva che la natura innovativa di tali ordinanze, che pongono limiti quasi assoluti all’impiego di tutte le tipologie di articoli pirotecnici, incida sulla vigente disciplina legislativa in materia, nonostante dalle ordinanze non emergano situazioni di contingibilità e urgenza. Occorre evidenziare che il d.lgs. n. 123/2015, che disciplina la materia, prevede, al fine di garantire il consumatore sulla qualità del prodotto che viene immesso sul mercato, che i prodotti pirotecnici utilizzabili nel territorio nazionale sono quelli recanti la marcatura CE che abbiano superato la valutazione di conformità prescritta. Si segnala altresì che il capo V del d.lgs n. 123/2015 rubricato “sorveglianza del mercato e controllo degli articoli pirotecnici” prevede che se l’autorità di sorveglianza del mercato abbia motivi sufficienti per ritenere che un articolo pirotecnico presenti rischio per la salute e per l’incolumità delle persone o per altri aspetti della protezione del pubblico interesse di cui al presente decreto, dopo aver effettuato una valutazione, può nei casi più gravi chiedere anche il ritiro dal mercato del prodotto, pertanto ulteriori divieti di uso di prodotti pirotecnici non possono essere stabiliti dal sindaco, ma solo dalla normativa di settore. Peraltro si soggiunge che l’uso dei fuochi pirotecnici è un accadimento che si verifica ogni anno durante le festività natalizie, pertanto non è una circostanza che si pone fuori dall’ordinato e prevedibile svolgersi degli eventi, che è condizione necessaria per giustificare l’utilizzo del provvedimento extra ordinem”.

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DOMANDA

Le limitazioni sopra indicate o tipologie ad esse similari possono essere previste all’interno di norme regolamentari comunali?

Si legga sull’argomento l’articolo DIVIETO DI ACCENDERE FUOCHI D’ARTIFICIO: TAR LOMBARDIA, IV, 21/09/22 N° 2034

Giovanni Paris

DIVERSITA’ DI DATA DI VALIDITA’ DELLA ASSICURAZIONE VEICOLO NEL CERTIFICATO ASSICURAZIONE E NELLA BANCA DATI: CIRCOLARE MININTERNO N° 300/A/8593/15/101/20/21/7 DEL 10/12/15

Dubbio: in che modo affrontiamo le incertezze e i dubbi?

NEL CASO IN CUI EFFETTUANDO UN CONTROLLO SU STRADA SI ACCERTI CHE LA DATA DI VALIDITA’ INDICATA NEL CERTIFICATO DI ASSICURAZIONE E QUELLA RISULTANTE DALLE BANCHE DATI SIANO DIVERSE , LA PRIMA IN CORSO DI VALIDITA’ E LA SECONDA NO E VICEVERSA, COME SI PROCEDE? SI CONTESTA LA VIOLAZIONE ALL’ART. 193 C.D.S?

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Situazione particolare e delicata, ma che può capitare,  che porta a un “corto circuito”.

La risposta al caso ci viene dalla CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO N° 300/A/8593/15/101/20/21/7 DEL 10/12/15 la quale affronta la questione al punto 2., prevedendo che nel caso in cui la data di validità indicata nel certificato di assicurazione e quella riportata nelle banche dati siano diverse:

  • data certificato valida – data banche dati scaduta, prevale la data del certificato se risulta in corso di validità,
  • data certificato scaduta – data banche dati valida, contestare violazione all’art. 180/1 lett. b) C.d.S. con intimazione a esibire certificato in corso di validità con data coincidente con quella risultante dalle banche dati.

Giovanni Paris

LOCALI DI PUBBLICO SPETTACOLO DI TIPO TEMPORANEO O PERMANENTE. VERIFICA DELLA SOLIDITA’ DEI CARICHI SOSPESI STATICI E DINAMICI: NOTA MINISTERO DELL’INTERNO – DIPARTIMENTO VIGILI DEL FUOCO DEL 30/10/23 N° 15985

L'ultimo concerto?', ovvero perché la crisi dei live club ci riguarda tutti  | Rolling Stone Italia .

Il Ministero dell’Interno – Dipartimento dei Vigili del Fuoco con nota del 30/10/23 n° 15985 informa che nelle manifestazioni di pubblico spettacolo e trattenimento vengono installati allestimenti ed attrezzature sempre più complesse e scenografiche, che sovente raggiungono dimensioni rilevanti, spesso accompagnate da significative capacità di movimento.

Al fine di aggiornare i criteri di controllo da parte della Commissione di Vigilanza per i locali di pubblico spettacolo e dare indicazioni sulla documentazione tecnica da acquisire per la verifica e i controlli concernenti la sicurezza e solidità di tali elementi strutturali è stato istituito apposito tavolo tecnico interistituzionale che ha redatto un documento tecnico, allegato alla nota sopra citata.

Giovanni Paris

CARATTERISTICHE E MODALITA’ INSTALLAZIONE STRUTTURE PORTASCI E PORTABICICLETTE: NUOVE CIRCOLARI MINISTERO INTERNO DEL 29/09/23 N° 33197 E MINISTERO TRASPORTI DEL 12/10/23 N° 30187

Come trasportare le biciclette sull'auto, consigli e normativa -  TuttoSoccorsoStradale

Si segnala che:

  • il Ministero dell’Interno ha emesso la CIRCOLARE DEL 29/09/23 N° 33197  “Determinazione delle caratteristiche e delle modalità di installazione delle strutture portasci e poratabiciclette applicate a sbalzo posteriore o sul gangio di traino a sfera sui veicoli di categoria M1. PRECISAZIONI”, che segue la CIRCOLARE DEL 08/09/23 N° 31235 “Determinazione delle caratteristiche e delle modalità di installazione delle strutture portascì e portabiciclette, applicate a sbalzo posteriormente, o sul gancio di traino a sfera sui veicoli di categoria M1”.
    .
  • il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti ha emesso la CIRCOLARE DEL 12/10/23 N° 30187 “Chiarimenti sulla Circolare n. 25981 del 06.09.2023 “Determinazione delle caratteristiche e delle modalità di installazione delle strutture portascì e portabiciclette, applicate a sbalzo posteriormente, o sul gancio di traino a sfera sui veicoli di categoria M1”.

Giovanni Paris

CARATTERISTICHE E MODALITA’ INSTALLAZIONE STRUTTURE PORTASCI E PORTABICICLETTE: CIRCOLARE MINISTERO INTERNO DEL 08/09/23 N° 31235

Come trasportare le biciclette sull'auto, consigli e normativa -  TuttoSoccorsoStradale

Il Ministero dell’Interno con CIRCOLARE DEL 08-09-23 N° 31235 “Determinazione delle caratteristiche e delle modalità di installazione delle strutture portascì e portabiciclette, applicate a sbalzo posteriormente, o sul gancio di traino a sfera sui veicoli di categoria M1”, trasmette la Circolare del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti del 06/09/23 n° 25981 avente pari oggetto.

Si sottolinea la parte in cui si riepilogano le violazioni riscontrabili nelle diverse situazioni accertate e cioè nel caso di installazione di una struttura senza procedere alla segnalazione della sporgenza o il caso di una struttura che comporta una ostruzione della targa o dei dispositivi di segnalazione visiva o di illuminazione.

Giovanni Paris

RESTITUZIONE VEICOLO SEQUESTRATO: NOTA MINISTERO DELL’INTERNO N° 13581/U/2023 DEL 18/04/23

Assicurazione auto: come è cambiata la legge dal 19 dicembre 2018 – Polizia  Locale Ciampino

Il Ministero dell’Interno a seguito di formulazione di specifico quesito ha fornito risposta sull’interpretazione e applicazione dell’art. 193/4 del Codice della Strada, il quale dispone che “…Quando l’interessato effettua il pagamento della sanzione in misura ridotta ai sensi dell’articolo 202, corrisponde il premio di assicurazione per almeno sei mesi e garantisce il pagamento delle spese di prelievo, trasporto e custodia del veicolo sottoposto a sequestro, l’organo di Polizia che ha accertato la violazione dispone la restituzione del veicolo all’avente diritto, dandone comunicazione al prefetto. …”.

La risposta verte sul configurarsi della condizione relativa al pagamento del premio di assicurazione per almeno sei mesi.

NOTA MINISTERO DELL’INTERNO N° 13581/U/2023 DEL 18-04-23

Giovanni Paris

LINEE GUIDA ACCESSO UFFICI COMUNALI NON ANAGRAFICI A ANAGRAFE NAZIONALE POPOLAZIONE RESIDENTE: CIRC. MINISTERO INTERNO N° 73 DEL 31/05/23

ANPR, attivo il servizio di rettifica dati

Linee guida per l’accesso dei Comuni ai dati ANPR attraverso la PDND – Piattaforma Digitale Nazionale Dati (art.50-ter del decreto legislativo 7 marzo 2005 n.82 Codice dell’Amministrazione Digitale-CAD).
Istruzioni operative.

I Comuni che vogliono fruire dei dati ANPR devono registrarsi sulla Piattaforma digitale nazionale dati.

CIRCOLARE MININTERNO N° 73 DEL 31/05/23

ALLEGATO 1

ALLEGATO 2

ALLEGATO 3

Giovanni Paris

DISPOSITIVI PER PREVENIRE L’ABBANDONO DEI BAMBINI NEI VEICOLI ART. 172/1-BIS C.D.S. : CIRCOLARE MININTERNO N° 17022.U/2023 DEL 18/05/23

Salva bambini, la Camera approva l'obbligatorietà dei seggiolini  antiabbandono

L’art. 172 del Codice della Strada “Uso delle cinture di sicurezza e dei sistemi di ritenuta e sicurezza per bambini”, al comma 1-bis prevede che Il conducente dei veicoli delle categorie M1, N1, N2 e N3 immatricolati in Italia, o immatricolati all’estero e condotti da residenti in Italia, quando trasporta un bambino di età inferiore a quattro anni assicurato al sedile con il sistema di ritenuta di cui al comma 1, ha l’obbligo di utilizzare apposito dispositivo di allarme volto a prevenire l’abbandono del bambino, rispondente alle specifiche tecnico-costruttive e funzionali stabilite con decreto del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti”.

In attuazione di tale norma è stato adottato il D.M. 2 ottobre 2019, n. 122 “Regolamento di attuazione dell’articolo 172 del Nuovo codice della strada in materia di dispositivi antiabbandono di bambini di età inferiore a quattro anni”.

Il comma 10 dell’art. 172 C.d.S. prevede che Chiunque non fa uso…del dispositivo di allarme di cui al comma 1-bis è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 83ad euro 332. Quando il mancato uso riguarda il minore, della violazione risponde il conducente ovvero, se presente sul veicolo al momento del fatto, chi è tenuto alla sorveglianza del minore stesso. Quando il conducente sia incorso, in un periodo di due anni, in una delle violazioni di cui al presente comma per almeno due volte, all’ultima infrazione consegue la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente da quindici giorni a due mesi, ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI”.

Il Ministero dell’Interno con CIRCOLARE  PROT. N° 17022.U/2023 DEL 18/05/23 richiama l’attenzione sul tema della sicurezza dei bambini che viaggiano in auto.

In materia sono state emanate le seguenti circolari:

1 CIRCOLARE MININTERNO DEL 03-07-19

2 CIRCOLARE MININTERNO DEL 06-11-19

3 CIRCOLARE MININTERNO DEL 27-12-19

Giovanni Paris

 

CODICI PATENTI RELATIVI A LIMITAZIONI D’USO: IL CODICE 62 “GUIDA ENTRO UN RAGGIO DI…KM DAL LUOGO DI RESIDENZA DEL TITOLARE”

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CI VIENE POSTA LA SEGUENTE DOMANDA:

QUAL E’ LA CORRETTA INTERPRETAZIONE DEL CODICE UNIONALE DI LIMITAZIONE ALLA GUIDA “62 Guida entro un raggio di … km dal luogo di residenza del titolare o solo nell’ambito della città/regione”?

COSA SI INTENDE CON IL TERMINE “RESIDENZA”? SI IDENTIFICA CON LA RESIDENZA ANAGRAFICA?

La questione in effetti è molto particolare.

La patente di guida può essere rilasciata con la previsione di particolari limitazioni, di prescrizioni che possono riferirsi al conducente o al veicolo o a questioni amministrative.

Queste limitazioni sono riportate sul retro della patente di guida alla colonna 12 con dei codici numerici, il cui elenco è stato aggiornato con D.M. del 04/11/16.

Ci soccorrono per il tema trattato la CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO N° 22633 DEL 07/07/22  e la  NOTA N° 20807 DEL 27/06/22 DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA’ SOSTENIBILE che si sono espresse sulla corretta interpretazione del codice “62”, concludendo che il riferimento al “luogo di residenza” va inteso come “luogo di abitazione”, quindi come luogo che non si identifica con la residenza anagrafica.

Si leggano con attenzione i documenti citati per comprendere l’iter logico-giuridico che ha condotto alla suddetta interpretazione.

Giovanni Paris

 

CIRCOLARE MINISTERO DELL’INTERNO “DISCIPLINA DELLE COMPETIZIONI CICLISTICHE SU STRADA” N° 300/STRAD/1/0000005784.U/2023 DEL 15 FEBBRAIO 2023

50° Gran Premio di Capodarco - Visit Fermo

 

Ministero dell’Interno


“Disciplina delle competizioni ciclistiche su strada. Modifiche al Disciplinare per la scorte tecniche alle competizioni ciclistiche, approvato con provvedimento del 27 novembre 2002, e successive modificazioni e integrazioni. Disposizioni per il rilascio dei titoli abilitativi e modalità di effettuazione delle scorte. Precisazioni operative.”

Circ. n. 300/STRAD/1/0000005784.U/2023 del 15 febbraio 2023

Giovanni Paris

ART. 100 T.U.L.P.S. – POTERE DEL QUESTORE DI SOSPENSIONE DI LICENZA DI ESERCIZIO PUBBLICO E DI VICINATO

La attuale versione dell’art. 100 T.U.L.P.S. è la seguente:

Oltre i casi indicati dalla legge, il questore può sospendere la licenza di un esercizio, anche di vicinato, nel quale siano avvenuti tumulti o gravi disordini, o che sia abituale ritrovo di persone pregiudicate o pericolose o che, comunque, costituisca un pericolo per l’ordine pubblico, per la moralità pubblica e il buon costume o per la sicurezza dei cittadini.

Qualora si ripetano i fatti che hanno determinata la sospensione, la licenza può essere revocata.”.

L’ambito di applicazione della misura che può essere adottata dal Questore è stata ampliata dal punto di vista delle attività destinatarie della stessa, infatti la norma prevedeva la sospensione di un esercizio pubblico, mentre ora essa può essere adottata anche nei confronti di un esercizio di vicinato, questa possibilità è stata introdotta dall’art. 12-bis. D.L. 14/17 “Modifica all’articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773″, il quale ha disposto che all’articolo 100, primo comma, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, dopo le parole: «di un esercizio» sono inserite le seguenti: «, anche di vicinato,»”.

L’art. 100 T.U.L.P.S. indica che la sospensione della licenza può essere operata non solo al verificarsi delle fattispecie previste nello stesso, infatti esordisce con la frase “Oltre i casi indicati dalla legge”, col che la casistica descritta nell’art. 100 T.U.L.P.S. non esaurisce l’ambito di operatività del particolare potere attribuito al Questore.

Un esempio di tale potere è dato dall’art. 12 del D.L. 14/17 “Disposizioni in materia di pubblici esercizi”, il quale stabilisce che 1.  Nei casi di reiterata inosservanza delle ordinanze emanate, nella stessa materia, ai sensi dell’articolo 50, commi 5 e 7, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, come modificato dal presente decreto, può essere disposta dal questore l’applicazione della misura della sospensione dell’attività per un massimo di quindici giorni, ai sensi dell’articolo 100 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773. …”.

In relazione alle integrazioni ed ampliamento del campo di applicazione dell’art. 100 T.U.L.P.S. si legga il punto 8 della Circolare del Ministero dell’Interno n° 11001/123/111(3) del 18/07/17.

Il Ministero dell’Interno, inoltre, con Circolare 557/PAS/U/010024/12000/A(1) del 17/07/19 , specificamente destinata alle Autorità e alle Forze di Polizia, ha operato un riepilogo delle regole applicative riguardanti il potere di sospensione e revoca delle autorizzazioni di cui all’art. 100 T.U.L.P.S., delineando il quadro degli orientamenti interpretativi della norma.

Si legga anche l’articolo del Dott. Gabriele Trombetta “Il potere di cui all’art. 100 TULPS, tra presupposti tradizionali e nuove fattispecie”.

Sulla natura del potere in discussione e dei presupposti di legge si veda CONSIGLIO DI STATO, II, 17/05/22 n° 3880 che afferma come “…tale norma attribuisce il…potere all’autorità di pubblica sicurezza – e specificamente al questore – al fine di prevenire un pericolo per la sicurezza pubblica, cosicché essa persegue un obiettivo di prevenzione e di tutela anticipata della pubblica sicurezza. Ne discende che è sufficiente la sussistenza del mero pericolo per la sicurezza pubblica per consentire al questore l’adozione della misura cautelare, nell’esercizio di poteri discrezionali censurabili solo per manifesta irragionevolezza…”, precisando che “…«La finalità perseguita dall’art. 100 T.U.L.P.S. non è solo quella di sanzionare la soggettiva condotta del gestore del pubblico esercizio per avere consentito la presenza nel proprio locale di persone potenzialmente pericolose per l’ordine pubblico, ma anche quella di impedire, attraverso la temporanea chiusura del locale, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale, ragion per cui si ha riguardo esclusivamente all’obiettiva esigenza di tutelare l’ordine e la sicurezza dei cittadini, anche a prescindere da ogni personale responsabilità dell’esercente. Ai fini della legittimità della misura, pertanto, è sufficiente che la motivazione dia conto della sussistenza dei presupposti che, a giudizio dell’organo preposto alla tutela dell’ordine pubblico, configurino la situazione di pericolo da prevenire»…”.

Prosegue concludendo che la “…misura cautelare, espressione di un apprezzamento discrezionale, risponde alla ratio di produrre un effetto dissuasivo sui soggetti ritenuti pericolosi, i quali, da un lato, sono privati di un luogo di abituale aggregazione e, dall’altro, sono avvertiti della circostanza che la loro presenza in detto luogo è oggetto di attenzione da parte delle autorità preposte, indipendentemente dalla responsabilità dell’esercente, il cui diritto a svolgere l’attività commerciale può legittimamente subire limitazioni nel bilanciamento degli interessi ove entri in conflitto con il bene primario della sicurezza della collettività…“.

Giovanni Paris

SPERIMENTAZIONE ARMI AD IMPULSI ELETTRICI DA PARTE DELLE POLIZIE LOCALI: CIRCOLARE MINISTERO DELL’INTERNO N° 0053901 DEL 07/12/22

Taser ai vigili in Lombardia, bocciata la legge della Regione. La Consulta:  "E' incostituzionale" - la Repubblica

Sperimentazione di armi ad impulsi elettrici da parte delle Polizie Locali. Accordo tra il Governo, le Regioni e le autonomie locali sulle “Linee Generali da adottare in materia di formazione del personale e tutela della salute”.

CIRCOLARE MINISTERO DELL’INTERNO PROT. N° 0053901 DEL 07/12/22

APPLICABILITA’ ART. 214 C.D.S. ALLA CIRCOLAZIONE DI VEICOLI IN FERMO AMMINISTRATIVO FISCALE: CIRCOLARE MINISTERO INTERNO N° 300/STRAD/1/0000038917.U/2022 DEL 22/11/2022

Fermo Amministrativo 2020: Cosa accade se circolo con l'automezzo e le  forze dell'ordine mi fermano? | Come difendersi dal fermo se siete un  lavoratore autonomo con Partita Iva | Come annullare il

Il Ministero dell’Interno rileva che “È stata posta all’attenzione la questione relativa all’applicazione delle sanzioni di cui all’art. 214, comma 8 del codice della strada nell’ipotesi di circolazione con un veicolo sottoposto a fermo fiscale, per effetto di quanto previsto dall’art. 86 del DPR 602/1973. In merito, alla luce di un recente orientamento giurisprudenziale, si è reso necessario rivedere le indicazioni contenute nella circolare n. 300/A/559/19/101/20/21/4 del 21 gennaio 2019…” e in relazione alla problematica ha diramato la CIRCOLARE MINISTERO INTERNO N° 300/STRAD/1/0000038917.U/2022 DEL 22/11/2022.

Giovanni Paris

RINNOVO DELLE AUTORIZZAZIONI E CRITERI DI UTILIZZO PER CIRCOLAZIONE DI PROVA – CIRCOLARE DEL MINISTERO DELL’INTERNO DEL 10/11/22 PROT. 300/STRAD/1/0000037301.U/2022

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E’ LEGITTIMO L’USO DELLA “TARGA PROVA” SU VEICOLI IMMATRICOLATI?

La risposta è AFFERMATIVA, ma fino a non molto tempo fa non era chiaro se l’uso fosse legittimo e ciò per una diversa opinione del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che era per la positiva e del Ministero dell’Interno che era per la negativa, sostenuta quest’ultima anche da pronunce della Corte di Cassazione.

Ma andiamo con ordine.

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RIFERIMENTI NORMATIVI ATTUALI

L’art. 1, comma 3 del D.L. 10/09/21 n° 121
Disposizioni urgenti in materia di investimenti e sicurezza delle infrastrutture, dei trasporti e della circolazione stradale, per la funzionalità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, del Consiglio superiore dei lavori pubblici e dell’Agenzia nazionale per la sicurezza delle ferrovie e delle infrastrutture stradali e autostradali” recita:

L’autorizzazione alla circolazione di prova di cui all’articolo 1 del decreto del Presidente della Repubblica 24 novembre 2001, n. 474, può essere utilizzata per la circolazione su strada dei veicoli non immatricolati e di quelli già muniti della carta di circolazione di cui agli articoli 93110 e 114 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 o del certificato di circolazione di cui all’articolo 97 del predetto decreto legislativo, anche in deroga agli obblighi previsti dall’articolo 80 del decreto legislativo n. 285 del 1992, qualora detti veicoli circolino su strada per esigenze connesse a prove tecniche, sperimentali o costruttive, dimostrazioni o trasferimenti, anche per ragioni di vendita o di allestimento. Ai fini della circolazione di cui al primo periodo, resta comunque fermo l’obbligo di copertura assicurativa da parte del titolare dell’autorizzazione alla circolazione di prova, ai sensi delle vigenti disposizioni in materia di responsabilità civile verso terzi. Dei danni cagionati dal veicolo in circolazione di prova, anche se munito della carta o del certificato di circolazione, risponde, ove ne ricorrano i presupposti, l’assicuratore dell’autorizzazione alla circolazione di prova.”.

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I PRECEDENTI MINISTERIALI

Il Ministero delle Infrastrutture e Trasporti aveva affermato la possibilità di utilizzare la targa prova anche su veicoli immatricolati con la nota prot. n° 4699/M363 del 04/04/04.

Il Ministero dell’Interno invece aveva affermato che la circolazione con targa prova riguardasse solo i veicoli non immatricolati con PARERE DEL 30-03-18.

Stante la situazione in essere il Ministero dell’Interno aveva diramato successivamente la CIRCOLARE DEL 30-05-18 nella quale si prendeva atto del contrasto, convenendo di rimettere la questione al Consiglio di Stato affinché emettesse un parere sulla legittimità della prassi in uso di consentire la circolazione con targa prova anche ai veicoli immatricolati e invitando gli organi di controllo a non adottare provvedimenti sanzionatori in attesa del rilascio del richiesto parere.

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LA GIURISPRUDENZA

In attesa del parere del Consiglio di Stato però la giurisprudenza si pronunciava rinnovando precedenti decisioni, si legga Cass. Civ., III, 25/08/20 n° 17665 per la quale non è legittimo l’uso della targa prova su auto immatricolate affermando che “…La targa prova rappresenta…una deroga alla previa immatricolazione e alla documentazione propedeutica alla “messa in circolazione”, ma se l’auto è già in regola con i due presupposti (Carta di circolazione e immatricolazione), la deroga non è funzionale allo scopo…”, quindi se “…il veicolo già targato, anche se circola per esigenze di prova, a scopo dimostrativo o per collaudo, non può esibire la targa di prova, la quale deve essere applicata unicamente su veicoli privi di carta di circolazione. Difatti, se la targa di prova presuppone l’autorizzazione ministeriale, e se quest’ultima può essere concessa solo per i veicoli privi di carta di circolazione, ne consegue che l’apposizione della targa di prova sui veicoli già targati è una prassi che non trova riscontro nella disciplina di settore…”.

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CIRCOLARE MINISTERO DELL’INTERNO DEL 10/11/22 PROT. N° 300/STRAD/1/0000037301.U/2022

Ora la situazione è risolta sulla base dell’intervento normativo in testa riportato.

Si registra la circolare sopra indicata CIRCOLARE MINISTERO DELL’INTERNO DEL 10-11-22 PROT. 300-STRAD-1-0000037301.U-2022 – Circolazione di prova – DPR n. 474/2000 – Termini per il rinnovo delle autorizzazioni e nuovi criteri di utilizzo. con la quale si trasmette la nota n° 33233 del 24/10/22 del Ministero delle Infrastrutture e Trasporti che fornisce chiarimenti in ordine all’utilizzo delle autorizzazioni alla circolazione di prova, ambedue i dicasteri ribadiscono l’utilizzo della targa prova anche per i veicoli immatricolati, anche se non in regola con gli obblighi di revisione.

Giovanni Paris

CIRCOLARE MINISTERO DELL’INTERNO PROT. N° 300/STRAD/0000036140.U/2022 DEL 31/10/22 – D.LGS. 150/22. MODIFICA REGIME PROCEDIBILITA’ REATO LESIONI STRADALI PERSONALI GRAVI O GRAVISSIME EX ART. 590-BIS C.P.

Comune di Castel del Piano - Ministero dell'Interno

E’ stata emanata dal Ministero dell’Interno la  Circolare Prot. 300-STRAD-0000036140.U-2022 del 31-10-22 riguardante le modifiche apportate dal D.Lgs 150/22 in tema di regime di procedibilità del reato di lesioni stradali gravi o gravissime di cui all’art. 590-bis c.p..

Giovanni Paris

ART. 126-BIS C.D.S. E PRESENTAZIONE DI RICORSO: CIRCOLARE MINISTERO DELL’INTERNO DEL 27/10/22 N° 300/STRAD/1/0000035626.U/2022 – CASS. CIV., VI, 31/10/22 N° 32091

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La presentazione di un ricorso avverso il verbale di accertamento per la violazione che comporta la decurtazione dei punti dalla patente di guida determina la sospensione dei termini previsti dal comma 2 dell’art. 126 bis o un giustificato motivo per la omissione della prevista comunicazione?

Risolto, finalmente, il contrasto interpretativo tra organi amministrativi, in tal caso rappresentato dal Ministero dell’Interno, per il quale la presentazione di un ricorso avverso il verbale di contestazione costituisce un giustificato e documentato motivo di omissione dell’indicazione delle generalità del conducente e il termine previsto dalla norma rimane sospeso fino alla definizione del ricorso presentato e organi giurisdizionali per i quali l’obbligo di comunicazione sancito dalla norma in esame è indipendente dagli esiti di una concorrente impugnativa attinente alla legittimità dell’accertamento dell’illecito presupposto, con la conseguenza che il termine per la comunicazione delle generalità del conducente decorre dal momento della richiesta dell’autorità.

La situazione è stata riepilogata in un precedente articolo dal titolo ART. 126-BIS C.D.S. E PRESENTAZIONE DI RICORSO: LA CERTEZZA DELL’INCERTEZZA.

E’ stata emanata dal Ministero dell’Interno la Circolare Ministero dell’interno 27-10-22 prot.300-STRAD-1-0000035626.U-2022 (scarica e leggi) nella quale si forniscono indicazioni che modificano quelle fornite con altra precedente, adeguandosi al consolidato orientamento della giurisprudenza in base al quale la presentazione del ricorso non può essere considerato giustificato motivo di omissione della comunicazione ex art. 126-bis C.D.S. .

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ATTENZIONE!!

AGGIORNARE I MODELLI DEI VERBALI, PER CHI ANCORA AVESSE CONTINUATO A SEGUIRE LE PRECEDENTI INDICAZIONI MINISTERIALI, IN QUANTO LE INFORMAZIONI FORNITE DETERMINANO LEGITTIMO AFFIDAMENTO PER L’UTENTE COME AFFERMATO DA Cass. Civ., VI, 31/10/22 n° 32091, (scarica e leggi),

quando “…il verbale di contestazione recava invito a comunicare entro 60 giorni dalla notifica i dati del conducente, con l’avvertimento che il relativo obbligo “ai sensi dell’art. 126-bis, comma 2, del Codice della Strada, in caso di ricorso avverso il presente verbale decorre dalla data di notifica del provvedimento con cui si sono conclusi i rimedi giurisdizionali o amministrativi previsti dalla legge”

bisogna tenere conto dell’ “…affidamento ingenerato…dal verbale di notifica dell’infrazione al C.d.S., ove era stata la stessa P.A. a comunicare che, in caso di esperimento dei rimedi giudiziali o amministrativi, il termine ex art. 126 bis C.d.S. avrebbe iniziato a decorrere solamente dalla notifica del provvedimento di definizione dei suddetti rimedi. …”,

pertanto “…il destinatario dell’atto è legittimato a fare affidamento sulle conoscenze a lui trasmesse con l’atto medesimo, ed incorre in errore scusabile ove il termine indicato dalla P.A. per eseguire una determinata attività risulti erroneo…”.

Giovanni Paris

CATENE DA NEVE IN TESSUTO: CIRCOLARE MINISTERO DELL’INTERNO 300/STRAD/1/0000035611.U/2022 DEL 27/10/22

Catena da neve tessile Alternative Active L, 2 pezzi rosso

E’ stata emanata dal Ministero dell’Interno la circolare n° 300/STRAD/1/0000035611.U/2022 del 27/10/22 (scarica e leggi) avente per oggetto “Dispositivi supplementari di aderenza per gli pneumatici degli autoveicoli leggeri (categorie M1, N1, O1 e O2). Catene da neve in tessuto.”

Giovanni Paris