Art. 379 Reg. Esec. Cod. Str. – Guida sotto l’influenza dell’alcool
- L’accertamento dello stato di ebbrezza ai sensi dell’art. 186, comma 4, del codice, si effettua mediante l’analisi dell’aria alveolare espirata: qualora, in base al valore della concentrazione di alcool nell’aria alveolare espirata, la concentrazione alcoolemica corrisponda o superi 0,8 (LEGGI ORA 0,5) grammi per litro (g/l), il soggetto viene ritenuto in stato di ebbrezza.
- La concentrazione di cui al comma 1 dovrà risultare da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di 5 minuti.
OMISSIS
Il combinato disposto dei commi 1 e 2 dell’art. 379 Reg. Esec. C.d.S., sopra riportato, prevede che il soggetto viene considerato in stato di ebbrezza quando vi sono due determinazioni concordanti da effettuarsi ad un intervallo di tempo di 5 minuti, ma la norma non prevede come calcolare questa tempistica, non individua il momento dal quale far decorrere il lasso temporale dei 5 minuti.
Della questione si è occupata la Corte di Cassazione che con sentenza n° 18791 del 18/04/17 (per leggerla clicca QUI), rifacendosi e confermando un precedente pronunciamento avvenuto con sentenza n° 50607 del 05/04/13 (per leggerla clicca QUI) ha affermato che “del tutto logica la argomentazione utilizzata dalla Corte territoriale secondo la quale l’intervallo di tempo di almeno 5 minuti tra le due misurazioni può ritenersi rispettato atteso che la prima è iniziata alle 12:54 terminando alle 12:56 e la seconda è iniziata alle 13:00 e terminata alle 13:01. A ben vedere, infatti, l’art. 186 C.d.S., comma 2, non prescrive che la decorrenza dell’intervallo “de quo” debba conteggiarsi dal termine della prima misurazione invece che dal suo inizio e, nel silenzio della legge, è logico ritenere – per ovvie ragioni di coerenza – che suddetto intervallo debba calcolarsi considerando il momento di inizio della prima misurazione e della seconda ovvero il termine di dette misurazioni”.
Giovanni Paris