Month: aprile 2017

INTERVALLO TEMPORALE MISURAZIONI PER RILEVAMENTO TASSO ALCOOLEMICO

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Art. 379  Reg. Esec. Cod. Str. – Guida sotto l’influenza dell’alcool

  1. L’accertamento dello stato di ebbrezza ai sensi dell’art. 186, comma 4, del codice, si effettua mediante l’analisi dell’aria alveolare espirata: qualora, in base al valore della concentrazione di alcool nell’aria alveolare espirata, la concentrazione alcoolemica corrisponda o superi 0,8 (LEGGI ORA 0,5) grammi per litro (g/l), il soggetto viene ritenuto in stato di ebbrezza.
  2. La concentrazione di cui al comma 1 dovrà risultare da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di 5 minuti.

OMISSIS

Il combinato disposto dei commi 1 e 2 dell’art. 379 Reg. Esec. C.d.S., sopra riportato, prevede che il soggetto viene considerato in stato di ebbrezza quando vi sono due determinazioni concordanti da effettuarsi ad un intervallo di tempo di 5 minuti, ma la norma non prevede come calcolare questa tempistica, non individua il momento dal quale far decorrere il lasso temporale dei 5 minuti.

Della questione si è occupata la Corte di Cassazione che con sentenza n° 18791 del 18/04/17 (per leggerla clicca QUI), rifacendosi e confermando un precedente pronunciamento avvenuto con sentenza n° 50607 del 05/04/13 (per leggerla clicca QUI) ha affermato che “del tutto logica la argomentazione utilizzata dalla Corte territoriale secondo la quale l’intervallo di tempo di almeno 5 minuti tra le due misurazioni può ritenersi rispettato atteso che la prima è iniziata alle 12:54 terminando alle 12:56 la seconda è iniziata alle 13:00 terminata alle 13:01. A ben vedere, infatti, l’art. 186 C.d.S., comma 2, non prescrive che la decorrenza dell’intervallo “de quo” debba conteggiarsi dal termine della prima misurazione invece che dal suo inizio e, nel silenzio della legge, è logico ritenere – per ovvie ragioni di coerenza – che suddetto intervallo debba calcolarsi considerando il momento di inizio della prima misurazione e della seconda ovvero il termine di dette misurazioni”.

Giovanni Paris

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AMBITO APPLICAZIONE ART. 672 C.P. “OMESSA CUSTODIA E MAL GOVERNO DI ANIMALI”

Il Codice Penale, tra le contravvenzioni concernenti l’incolumità pubblica, e precisamente quelle concernenti l’incolumità delle persone nei luoghi di pubblico transito o nelle abitazioni, prevede quella descritta dall’art 672, rubricato “Omessa custodia e mal governo di animali”, il quale così recita:

“Chiunque lascia liberi, o non custodisce con le debite cautele, animali pericolosi da lui posseduti, o ne affida la custodia a persona inesperta, è punito con la sanzione amministrativa da euro 25 a euro 258.

Alla stessa sanzione soggiace:

  1. chi, in luoghi aperti, abbandona a se stessi animali da tiro, da soma o da corsa, o li lascia comunque senza custodia, anche se non siano disciolti, o li attacca o conduce in modo da esporre a pericolo l’incolumità pubblica, ovvero li affida a persona inesperta;
  2. chi aizza o spaventa animali, in modo da mettere in pericolo l’incolumità delle persone.”

La contravvenzione prevista in questo articolo non costituisce più reato ed è soggetta ad una sanzione pecuniaria amministrativa, ai sensi dell’art. 33 della L. 24 novembre 1981, n. 689.

Questa disposizione trova sovente applicazione, anche se di certo non esaurisce il suo ambito di applicazione, nei confronti di colui che non custodisce con le debite cautele il proprio cane o comunque il cane di cui abbia il possesso.

Sorge la domanda se il cane, per il quale si contesta la mancata custodia, deve essere pericoloso in sè, in altre parole se la violazione può essere commessa solo in relazione ad un cane che abbia in sé determinate caratteristiche di pericolosità oppure si può configurare l’illecito in relazione a qualsiasi cane, anche “domestico”.

Sulla questione registriamo il pronunciamento della Corte di Cassazione, Sez. IV, 05/04/17 n° 17169, la quale afferma il più ampio ambito di applicazione dell’art. 672 c.p. e con riguardo a qualsiasi tipo di cane, anche domestico, affermando che “…la pericolosità degli animali non può essere ritenuta solo in relazione agli animali feroci, ma può sussistere anche per gli animali domestici che, in date circostanze, possono divenire pericolosi, ivi compreso il cane, animale normalmente mansueto, la cui pericolosità deve essere accertata in concreto, considerando la razza di appartenenza ed ogni altro elemento rilevante. Ne consegue che al proprietario del cane fa capo una posizione di garanzia per la quale egli è tenuto a controllare e custodire l’animale, adottando ogni cautela per evitare e prevenire possibili aggressioni a terzi, anche all’interno dell’abitazione (Sez. 4, sent. n. 6393 del 10 gennaio 2012, Rv. 251951; Sez. 4, sent. n. 18814 del 16 dicembre 2011, Rv. 253594).”.

Nel caso specifico il supremo consesso osserva che “…il cane non era stato adeguatamente custodito, perchè tenuto con un guinzaglio lungo che gli consentiva ampia libertà di movimento all’interno del negozio e privo di museruola, tanto che con un piccolo salto da terra aveva provocato alla S. le lesioni di cui si è detto. Del tutto irrilevante dunque il fatto che il cane fosse di piccola taglia ed avesse incontrato altre volte la commessa, in quanto la padrona avrebbe comunque dovuto adottare tutti gli accorgimenti idonei ad evitare, in un luogo frequentato come un grande magazzino, anche comportamenti imprevedibili dell’animale, dovuti ad un mero gesto o atteggiamento di una persona risultato sgradito o comunque negativamente percepito dall’animale.”

Giovanni Paris

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