RICHIESTA DI DOCUMENTI DI IDENTITA’/RICONOSCIMENTO DA PARTE DI ESERCENTI: ATTO LECITO O ABUSO?

IL NOSTRO ORDINAMENTO GIURIDICO PREVEDE CASI NEI QUALI E’ LEGITTIMA O DOVEROSA LA RICHIESTA DA PARTE DI ESERCENTI ATTIVITA’ PROFESSIONALI DI ESIBIZIONE DI DOCUMENTI DI IDENTITA’ O DI IDENTIFICAZIONE?

Prendiamo le mosse da un recente caso che ha “appassionato” gli operatori del diritto, alcune categorie di esercenti e l’opinione pubblica e cioè quello del controllo del possesso della certificazione verde COVID-19 (green pass) da parte dei titolari di una serie di attività economiche, con la possibilità altresì di richiedere la esibizione di un documento di identità/riconoscimento.

Ricordiamo quanto tale situazione sia stata avversata e contestata da parte sia degli operatori individuati e incaricati per i controlli (soggetti privati non pubblici ufficiali), sia da parte degli utenti e clienti delle attività il cui accesso era subordinato al possesso della certificazione verde COVID-19.

La fonte normativa che ha previsto tali forme di controllo e con le modalità indicate è l’art. 13 del D.P.C.M. 17/06/21 “Verifica delle certificazioni verdi COVID-19 emesse dalla Piattaforma nazionale-DGC”, di cui riportiamo i commi 1, 2 e 4.

1.  La verifica delle certificazioni verdi COVID-19 è effettuata mediante la lettura del codice a barre bidimensionale, utilizzando esclusivamente l’applicazione mobile descritta nell’allegato B, paragrafo 4, che consente unicamente di controllare l’autenticità, la validità e l’integrità della certificazione, e di conoscere le generalità dell’intestatario, senza rendere visibili le informazioni che ne hanno determinato l’emissione nonché mediante le ulteriori modalità automatizzate di cui ai successivi commi descritte negli allegati G e H. 

2.  Alla verifica di cui al comma 1 sono deputati:

a)  i pubblici ufficiali nell’esercizio delle relative funzioni;
b)  il personale addetto ai servizi di controllo delle attività di intrattenimento e di spettacolo in luoghi aperti al pubblico o in pubblici esercizi, iscritto nell’elenco di cui all’art. 3, comma 8, della legge 15 luglio 2009, n. 94;
c)  i soggetti titolari delle strutture ricettive e dei pubblici esercizi per l’accesso ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;
d)  il proprietario o il legittimo detentore di luoghi o locali presso i quali si svolgono eventi e attività per partecipare ai quali è prescritto il possesso di certificazione verde COVID-19, nonché i loro delegati;

4.  L’intestatario della certificazione verde COVID-19 all’atto della verifica di cui al comma 1 dimostra, a richiesta dei verificatori di cui al comma 2, la propria identità personale mediante l’esibizione di un documento di identità.

Le disposizioni normative sembrano veramente chiare, ma probabilmente non è stato così (non si comprende però sinceramente come possa essere stato il contrario), se anche il Ministro dell’Interno ha dichiarato che per l’accesso nei locali quali bar, ristoranti, cinema e teatri i titolari degli stessi avrebbero dovuto controllare il green pass, ma non avrebbero potuto chiedere la carta d’identità ai clienti.

Ma subito dopo, con conseguente smentita di quanto poco prima dichiarato, è stata emessa la Circolare del Ministero dell’Interno del 10/08/21 (scarica e leggi) che ha fatto chiarezza (ma si ripete non ce ne sarebbe stato il bisogno), sul potere/dovere da parte di una serie di soggetti, ancorché non pubblici ufficiali, di procedere al controllo del possesso della certificazione verde COVID-19 e richiedere la esibizione di un documento di identità.

Ma anche il Garante della Privacy, e sappiamo quanto tale autorità sia attenta in materia, in risposta ad un quesito (scarica e leggi) pervenuto dalla Regione Piemonte , ha concluso che “… è consentito il trattamento dei dati personali consistente nella verifica, da parte dei soggetti di cui all’art. 13, c.2, dell’identità dell’intestatario della certificazione verde, mediante richiesta di esibizione di un documento di identità. …”.

Quello che è stato ancor più strano però è stata la “sorpresa” pressoché generale del fatto che sono stati previsti tali adempimenti da parte di soggetti non aventi la qualifica di pubblici ufficiali, quando invece abbiamo casi analoghi previsti dalla normativa vigente, alcuni dei quali ormai in essere da tempo immemorabile.

Vogliamo in questa sede ricordarli, riportando direttamente le disposizioni normative in ordine cronologico di adozione:

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Art. 109 T.U.L.P.S.

“1.  I gestori di esercizi alberghieri e di altre strutture ricettive, comprese quelle che forniscono alloggio in tende, roulotte, nonché i proprietari o gestori di case e di appartamenti per vacanze e gli affittacamere, ivi compresi i gestori di strutture di accoglienza non convenzionali, ad eccezione dei rifugi alpini inclusi in apposito elenco istituito dalla regione o dalla provincia autonoma, possono dare alloggio esclusivamente a persone munite della carta d’identità o di altro documento idoneo ad attestarne l’identità secondo le norme vigenti.

2.  Per gli stranieri extracomunitari è sufficiente l’esibizione del passaporto o di altro documento che sia considerato ad esso equivalente in forza di accordi internazionali, purché munito della fotografia del titolare.”

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Art. 128 T.U.L.P.S.

“I fabbricanti, i commercianti, gli esercenti e le altre persone indicate negli articoli 126 127 non possono compiere operazioni su cose antiche o usate se non con le persone provviste della carta d’identità o di altro documento munito di fotografia, proveniente dall’amministrazione dello Stato.

Essi devono tenere un registro delle operazioni di cui al primo comma che compiono giornalmente, in cui sono annotate le generalità di coloro con i quali le operazioni stesse sono compiute e le altre indicazioni prescritte dal regolamento.

Tale registro deve essere esibito agli ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, ad ogni loro richiesta.

Le persone che compiono operazioni di cui al primo comma con gli esercenti sopraindicati, sono tenute a dimostrare la propria identità nei modi predetti.

L’esercente, che ha comprato cose preziose, non può alterarle o alienarle se non dieci giorni dopo l’acquisto, tranne che si tratti di oggetti comprati presso i fondachieri o i fabbricanti ovvero all’asta pubblica.”

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Art. 1Misure per la sicurezza degli impianti sportivi” D.L. 8-2-2007 n. 8 “Misure urgenti per la prevenzione e la repressione di fenomeni di violenza connessi a competizioni calcistiche, nonchè norme a sostegno della diffusione dello sport e della partecipazione gratuita dei minori alle manifestazioni sportive”.

3-bis. La richiesta di acquisto dei titoli di accesso agli impianti sportivi di cui all’articolo 1-quater del decreto-legge 24 febbraio 2003, n. 28, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 aprile 2003, n. 88, è corredata dalla presentazione di un valido documento di identità per ogni intestatario di ciascun titolo.

3-ter. Il personale addetto agli impianti sportivi di cui al comma 3-bis accerta la conformità dell’intestazione del titolo di accesso alla persona fisica che lo esibisce, richiedendo la esibizione di un valido documento di identità, e negando l’ingresso in caso di difformità, nonchè a coloro che sono sprovvisti del documento.

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Art. 24  “Norme in materia di gioco” D.L. 6-7-2011 n. 98 “Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria.”

20.  È vietato consentire la partecipazione ai giochi pubblici con vincita in denaro ai minori di anni diciotto.

21.  Il titolare dell’esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco che consente la partecipazione ai giochi pubblici a minori di anni diciotto è punito con la sanzione amministrativa pecuniaria da euro cinque mila a euro venti mila. Indipendentemente dalla sanzione amministrativa pecuniaria e anche nel caso di pagamento in misura ridotta della stessa, la violazione prevista dal presente comma è punita con la chiusura dell’esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco da dieci fino a trenta giorni; ai fini di cui al presente comma, il titolare dell’esercizio commerciale, del locale o, comunque, del punto di offerta del gioco, all’interno dei predetti esercizi, identifica i giocatori mediante richiesta di esibizione di un idoneo documento di riconoscimento.

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Art. 14-ter. “Introduzione del divieto di vendita di bevande alcoliche a minori” L. 30-3-2001 n. 125 “Legge quadro in materia di alcol e di problemi alcolcorrelati” (articolo inserito dal comma 3-bis dell’art. 7, D.L. 13/09/12, n. 158 Decreto Balduzzi).

“1. Chiunque vende bevande alcoliche ha l’obbligo di chiedere all’acquirente, all’atto dell’acquisto, l’esibizione di un documento di identità, tranne che nei casi in cui la maggiore età dell’acquirente sia manifesta.”

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Art. 25 del testo unico delle leggi sulla protezione ed assistenza della maternità e infanzia, di cui al regio decreto 24 dicembre 1934, n. 2316 (articolo inserito dal comma 3-bis dell’art. 7, D.L. 13/09/12, n. 158 Decreto Balduzzi).

“1. Chiunque vende prodotti del tabacco ha l’obbligo di chiedere all’acquirente, all’atto dell’acquisto, l’esibizione di un documento di identità, tranne nei casi in cui la maggiore età dell’acquirente sia manifesta.”

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Quindi, niente di nuovo sotto il sole.

Giovanni Paris

2 comments

  1. Buona sera
    Confesso di non ricordare come e quando ho scoperto il Vostro sito web e mi sono iscritto al servizio di posta elettronica. Al contrario mi congratulo con il Comandante PARIS per la chiarezza, la competenza, la completezza dei riferimenti normativi, le note presenti in ogni Suo articolo. Un servizio veramente utile, gratuito e a portata di mano anche per un pensionato 70enne come il sottoscritto (con figli e nipoti ai quali invio gli articoli stessi). Avendo svolto l’attività lavorativa come dirigente scolastico, conosco le difficoltà della ricerca di infinite normative… Distinti saluti.
    Giancarlo Perani

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