E’ SUFFICIENTE ANCHE UNA SOLA MISURAZIONE ALCOLIMETRICA PER ACCERTARE LA GUIDA IN STATO DI EBBREZZA?
L’art. 186 “Guida sotto l’influenza dell’alcool” del Codice della Strada al comma 4 prevede:
“Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d’incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall’influenza dell’alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l’accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.“
L’art. 379 “Guida sotto l’influenza dell’alcool” del Reg. Esec. del Codice della strada prevede:
“1. L’accertamento dello stato di ebbrezza ai sensi dell’art. 186, comma 4, del codice, si effettua mediante l’analisi dell’aria alveolare espirata: qualora, in base al valore della concentrazione di alcool nell’aria alveolare espirata, la concentrazione alcoolemica corrisponda o superi 0,8 grammi per litro (g/l), il soggetto viene ritenuto in stato di ebbrezza.
2. La concentrazione di cui al comma 1 dovrà risultare da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di 5 minuti.
3. Nel procedere ai predetti accertamenti, ovvero qualora si provveda a documentare il rifiuto opposto dall’interessato, resta fermo in ogni caso il compito dei verbalizzanti di indicare nella notizia di reato, ai sensi dell’art. 347 del codice di procedura penale, le circostanze sintomatiche dell’esistenza dello stato di ebbrezza, desumibili in particolare dallo stato del soggetto e dalla condotta di guida.
omissis “
Segnaliamo la pronuncia della Cass. Pen., VII, 26/10/22 n° 40468 (scarica e leggi) per la quale “…l’art. 186 c.d.s. ricollega la punibilità del soggetto al superamento di dati valori alcolimetrici: l’indicazione normativa di precisi parametri numerici per la configurabilità delle fattispecie penalmente rilevanti comporta che la tipicità del fatto non è ancorata al semplice stato di ebbrezza ma anche all’accertamento specifico e non meramente sintomatico del superamento di tali dati, solo in presenza del quale vi è certezza del fatto tipico e del conseguente regime sanzionatorio da applicare, nel rispetto del principio di legalità…”, ma “…ai fini della prova del superamento delle soglie di rilevanza…è sufficiente anche una sola misurazione alcolimetrica che produca risultati rientranti nelle fasce rispettivamente previste, se corroborata da elementi sintomatici desumibili dagli atti …”
Precedenti conformi sono stati:
Cass. Pen., IV, 15/05/19 n° 20814 ove si afferma che“…in tema di guida in stato d’ebbrezza, ai fini della prova della sussistenza di una delle fattispecie di cui all’art. 186 C.d.S., comma 2, lett. b) e c), è sufficiente anche una sola misurazione alcolimetrica che produca risultati rientranti nelle fasce rispettivamente previste se corroborata da elementi sintomatici desumibili dagli atti…”
Cass. Pen., IV, 09/05/17 n° 22604 la quale statuisce che “…In presenza di un accertamento strumentale del tasso alcolemico conforme alla previsione normativa, questa sezione ha pure precisato come sia onere dell’imputato dare dimostrazione di circostanze in grado di privare quell’accertamento di valenza dimostrativa della sussistenza del reato…” e che in caso di ” ….impossibilità di una seconda misurazione, poiché l’esame strumentale non costituisce una prova legale, l’accertamento della concentrazione alcolica può avvenire in base ad elementi sintomatici per tutte le ipotesi di reato previste dall’art. 186 cod. strada e, qualora vengano oltrepassate le soglie superiori, la decisione deve essere sorretta da congrua motivazione…”.
Giovanni Paris