Codice della Strada

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE DI PROVA D.P.R. 229/23 : CIRCOLARE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DEL 02/05/24 N° 12666

Autoriparatori, targa prova: Confartigianato ottiene il via libera dal  Governo

linea-divisoria-immagine-animata-0187

Il D.P.R. 21/12/23 N° 229 ha apportato modifiche al D.P.R. 24/11/01, n° 474 recante il regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti aveva emesso la CIRCOLARE DEL 28/02/24 N° 5909 recante prime indicazioni operative sulle nuove disposizioni in materia di circolazione di prova.

Si segnala la emissione della ulteriore CIRCOLARE DEL 02/05/24 N° 12666.

Giovanni Paris

NECESSITA’ DI OMOLOGAZIONE O APPROVAZIONE DEL MISURATORE ELETTRONICO DELLA VELOCITA’: CASS. CIV., II, 18/04/24 N° 10505

I MISURATORI ELETTRONICI DI VELOCITA’ DEVONO ESSERE OMOLOGATI O APPROVATI?

LA NORMATIVA

Art. 142 c.d.s. Limiti di velocità

“OMISSIS

6.  Per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità sono considerate fonti di prova le risultanze di apparecchiature debitamente omologate, anche per il calcolo della velocità media di percorrenza su tratti determinati, nonché le registrazioni del cronotachigrafo e i documenti relativi ai percorsi autostradali, come precisato dal regolamento

OMISSIS”

IL CASO

Un comune ha visto annullato un verbale di accertamento di violazione all’art. 142 c.d.s. in quanto eseguito con apparecchiatura elettronica senza che la stessa fosse stata preventivamente omologata ai sensi di legge, non risultando rilevante allo scopo la mera approvazione preventiva di tale mezzo di rilevazione, siccome non equipollente all’omologazione ministeriale, posto che quest’ultima autorizza la riproduzione in serie del prototipo di un apparecchio testato in laboratorio, mentre la semplice approvazione è riconducibile ad un procedimento di tipo semplificato che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o previste da particolari previsioni regolamentari.

Non sono stati pertanto ritenuti equivalenti i procedimenti di approvazione e di omologazione al fine di considerare legittimo l’accertamento della violazione di cui all’art. 142 c.d.s. sul superamento dei limiti di velocità eseguito con apparecchio non omologato ma assoggettato solo a regolare approvazione.

Viene proposto ricorso in Cassazione sostenendo che il disposto dell’art. 142/6 c.d.s., pur discorrendo della necessità che lo strumento di misurazione elettronico della velocità debba essere “debitamente omologato”, non specifica in cosa consista tale operazione, dovendo, perciò, desumersene il contenuto sulla scorta del coordinamento sistematico di altre disposizioni normative di riferimento, e, specificamente, di quelle di cui agli artt. 45/6 e 201/1-ter, c.d.s., oltre che di quella prevista dall’art. 4/3 D.L. 121/02, le quali prescrivono indifferentemente l’approvazione o l’omologazione.
Tale risultato interpretativo sarebbe avvalorato dal testo dell’art. 192/2 del D.P.R. 495/92, il quale prevede che il prototipo di mezzi tecnici per l’accertamento ed il rilevamento automatico delle violazioni viene omologato qualora se ne verifichi la rispondenza alle prescrizioni stabilite nello stesso testo normativo, mentre in assenza di prescrizioni il prototipo viene approvato seguendo, per quanto possibile, il procedimento dettato per l’omologazione. Ad analoga conclusione dovrebbe giungersi anche considerando quanto sancito nel parere del Ministero dei Trasporti del 22/03/07, nella nota del 31/05/17 dello stesso Ministero e nella circolare n° 8176/20 del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti, alla stregua dei quali i termini “approvazione” e di “omologazione” andrebbero qualificati come sinonimi o equivalenti.

LA CASSAZIONE

La Suprema Corte con CASS. CIV., II, 18/04/24 N° 10505 riconosce e sottolinea la novità della questione, sottoposta, in modo diretto ed approfondito, per la prima volta al suo esame e obiettivamente controvertibile, anche per quanto emergente dalla non univoca giurisprudenza di merito formatasi al riguardo, avente certo e rilevante impatto pratico nella materia generale della circolazione stradale.

La questione di diritto sottoposta all’attenzione del Collegio consiste nello stabilire se possa ritenersi, sul piano giuridico, equipollente all’omologazione la sola preventiva approvazione dell’apparecchiatura di rilevamento della velocità.

La Corte chiaramente afferma che “…Per affrontare adeguatamente la specifica tematica che viene in rilievo in questa sede è necessario porre, imprescindibilmente, riferimento alle norme legislative di ordine primario (prevalenti su quelle secondarie e di carattere regolamentare-amministrativo), e, sulla base delle stesse, partire da due argomentazioni indiscutibili:
– la prima è che, letteralmente, l’art. 142, comma 6, c.d.s. parla solo di “apparecchiature debitamente omologate”, le cui risultanze – si sottolinea – sono considerate “fonti di prova” per la determinazione dell’osservanza dei limiti di velocità (la stessa espressione – sempre in funzione della valutazione della legittimità dell’accertamento – si rinviene, peraltro, nell’art. 25, comma 1, lett. a) della legge n. 120/2010, con la quale ne è stato previsto l’inserimento nel comma 1 dello stesso art. 142 c.d.s., con riguardo ai tratti autostradali);
– la seconda è che il complementare ed esplicativo art. 192 del regolamento di esecuzione e di esecuzione del c.d.s. (d.P.R. n. 495/1992) – il quale disciplina i “controlli ed omologazioni” (in attuazione della norma programmatica di cui all’art. 45, comma 6, c.d.s.) – contempla distinte attività e funzioni dei procedimenti di approvazione e di omologazioni (donde la differenza dei conseguenti effetti agli stessi riconducibili).
Infatti, il suo secondo comma stabilisce che:
L’Ispettorato generale per la circolazione e la sicurezza stradale del Ministero dei lavori pubblici accerta, anche mediante prove, e avvalendosi, quando ritenuto necessario, del parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici, la rispondenza e la efficacia dell’oggetto di cui si richiede l’omologazione alle prescrizioni stabilite dal presente regolamento, e ne omologa il prototipo quando gli accertamenti abbiano dato esito favorevole (…).
Già da questa disposizione si evince che il procedimento di approvazione costituisce un passaggio propedeutico (ma comunque dotato di una propria autonomia) al fine di procedere all’omologazione (costituente, perciò, frutto di un’attività distinta e consequenziale) dell’apparecchio di rilevazione elettronica della velocità.
Il terzo comma dello stesso articolo sancisce che:
Quando trattasi di richiesta relativa ad elementi per i quali il presente regolamento non stabilisce le caratteristiche fondamentali o particolari prescrizioni, il Ministero dei lavori pubblici approva il prototipo seguendo, per quanto possibile, la procedura prevista dal comma 2.
Il comma settimo del medesimo articolo prevede, poi, che:
Su ogni elemento conforme al prototipo omologato o approvato deve essere riportato il numero e la data del decreto ministeriale di omologazione o di approvazione ed il nome del fabbricante.

E’, quindi, condivisibile la motivazione della sentenza impugnata che ha operato la distinzione tra i due procedimenti di approvazione e omologazione del prototipo, siccome aventi caratteristiche, natura e finalità diverse, poiché l’omologazione ministeriale autorizza la riproduzione in serie di un apparecchio testato in laboratorio, con attribuzione della competenza al Ministero per lo sviluppo economico, nel mentre l’approvazione consiste in un procedimento che non richiede la comparazione del prototipo con caratteristiche ritenute fondamentali o con particolari prescrizioni previste dal regolamento.
L’omologazione, quindi, consiste in una procedura che – pur essendo amministrativa (come l’approvazione) – ha anche natura necessariamente tecnica e tale specifica connotazione risulta finalizzata a garantire la perfetta funzionalità e la precisione dello strumento elettronico da utilizzare per l’attività di accertamento da parte del pubblico ufficiale legittimato, requisito, questo, che costituisce l’indispensabile condizione per la legittimità dell’accertamento stesso, a cui pone riguardo la norma generale di cui al comma 6 dell’art. 142 c.d.s. (funzionalità che, peraltro, a fronte di contestazione del contravventore, deve essere comprovata dalla P.A. dalla quale dipende l’organo accertatore, secondo l’ormai univoca giurisprudenza di questa Corte…“.

Il pronunciamento in esame si palesa altresì di particolare interesse in quanto qualifica il valore dei pareri e circolari ministeriali che non possono superare le fonti normative primarie.

Difatti si afferma che “…Naturalmente non possono avere un’influenza sul piano interpretativo – a fronte di una chiara ermeneusi basata sulle fonti normative primarie – le circolari ministeriali evocate...,le quali sembrerebbero avallare una possibile equipollenza tra omologazione ed approvazione, basata, però, su un approccio che, per l’appunto, non trova supporto nelle suddette fonti primarie e che, in quanto tali, non possono essere derogate da fonti secondarie o da circolari di carattere amministrativo.

Alla stregua di queste ultime l’art. 142, comma 6, c.d.s. andrebbe “letto in connessione con l’art. 45, comma 6, dello stesso c.d.s., ove si pone riferimento esplicito ai mezzi tecnici atti all’accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni, per i quali è prevista la procedura dell’approvazione ovvero dell’omologazione, secondo le modalità indicate dall’art. 192 del regolamento di esecuzione e attuazione”.

Senonché, è evidente che il citato art. 45, comma 6, c.d.s. – per quanto già posto in risalto in precedenza – non opera alcuna equiparazione tra approvazione e omologazione. Al contrario, esso distingue nettamente i due termini, da ritenersi perciò differenti sul piano formale e sostanziale, giacché intende riferirsi a tutti i “mezzi tecnici atti all’accertamento e al rilevamento automatico delle violazioni”, taluni dei quali destinati ad essere necessariamente omologati (quali, per l’appunto, i dispositivi demandati specificamente al controllo della velocità, stante l’inequivocabile precetto 142, comma 6, c.d.s., laddove l’utilizzo dell’espressione “debitamente omologati” impone necessariamente la preventiva sottoposizione del mezzo di rilevamento elettronico a tale procedura e che, solo se assolta, è idonea a costituire “fonte di prova” per il riscontro del superamento dei prescritti limiti di velocità: in claris non fit interpretatio) e altri per i quali è sufficiente la semplice approvazione (perciò, certamente non bastevole, da sola, per far considerare legittimo l’accertamento della velocità veicolare a mezzo autovelox). …”.

Giovanni Paris

VEICOLO IN PANNE IN SOSTA VIETATA: CASS. CIV, II, 28/03/24 N° 8397

Auto in panne in strada, arriva il presidente Cirio e la spinge - Giornale  La Voce

PER QUANTO TEMPO UN VEICOLO IN PANNE PUO’ RIMANERE PARCHEGGIATO IN DIVIETO DI SOSTA?

linea-divisoria-immagine-animata-0125

IL CASO

Ad un soggetto è stata contestata la reiterata violazione dell’art. 158/2-6 c.d.s. per avere lasciato in sosta il proprio veicolo in una zona a traffico limitato.

Il veicolo risultava in sosta da 37 giorni, senza che fosse segnalato che lo stesso era in panne né alla Polizia Municipale, né ad altri uffici comunali.

Viene proposto ricorso in Cassazione sostenendo che più volte era stato tentato di rimettere in moto il veicolo, anche con l’intervento dell’elettrauto e del meccanico, ma inutilmente, e l’intervento del carro attrezzi non era stato possibile per le sue dimensioni e la ristrettezza della via dove era parcato il veicolo.

Per quanto sopra, pertanto, in merito a tutte le violazioni amministrative contestate, doveva ritenersi insussistente l’elemento soggettivo della colpa, indispensabile ex art. 3 della L. 689/1981, per la sanzionabilità della condotta.

linea-divisoria-immagine-animata-0125

LA CASSAZIONE

E’ necessario tenere un comportamento conforme ai comuni canoni di diligenza che si devono osservare in una situazione di veicolo in panne, altrimenti si impedisce al guasto del veicolo di costituire un’esimente assimilabile alla forza maggiore.

Questo si ricava da CASS. CIV, II, 28/03/24 N° 8397 la quale rileva “…che il malfunzionamento del veicolo, che in astratto avrebbe potuto escludere nel breve periodo, quale causa di forza maggiore, la connotazione colposa della sosta vietata, per il mancato ricorso del proprietario del veicolo ad interventi risolutivi entro un lasso temporale ragionevole (carro attrezzi, o segnalazione alla Polizia municipale, o all’ufficio preposto del Comune…per ottenerne la collaborazione ai fini della rimozione in caso d’impossibilità di deroga temporanea al divieto di sosta in zona a traffico illimitato), come avrebbe fatto un automobilista di media diligenza secondo le norme di comune esperienza e prudenza, pur in assenza di una norma giuridica prescrittiva specifica, ha finito per perdere la sua natura potenzialmente eccezionale e per fare ritenere negligente ed ingiustificabile la condotta del soggetto, che pure era pienamente consapevole, per sua ammissione, dell’esistenza del divieto di sosta nella zona a traffico limitato in cui aveva parcheggiato…”.

Giovanni Paris

CIRCOLAZIONE DI VELOCIPEDE SU ATTRAVERSAMENTO PEDONALE: CASS. CIV., II, 05/02/24 N° 3242

Attraversare la strada correttamente in bicicletta e in moto

E’ POSSIBILE IL TRANSITO DI UN VELOCIPEDE SU UN ATTRAVERSAMENTO PEDONALE RIMANENDO IN SELLA AL VEICOLO O VI E’ L’OBBLIGO DI DISCESA E DI CONDURLO A MANO?

LA NORMATIVA

Art. 47 c.d.s. Classificazione dei veicoli

“1.  I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue:

OMISSIS

c)  velocipedi;
OMISSIS”
.

Art. 143  c.d.s. Posizione dei veicoli sulla carreggiata

“OMISSIS

2.  I veicoli sprovvisti di motore e gli animali devono essere tenuti il più vicino possibile al margine destro della carreggiata.

OMISSIS”

Art. 182  c.d.s. Circolazione dei velocipedi

“OMISSIS

4. I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza.

OMISSIS”

Art. 377  reg. esec. c.d.s. Circolazione dei velocipedi

“OMISSIS

2.  Nel caso di attraversamento di carreggiate a traffico particolarmente intenso e, in generale, dove le circostanze lo richiedano, i ciclisti sono tenuti ad attraversare tenendo il veicolo a mano.

OMISSIS”

IL CASO

Viene elevato verbale di accertamento con il quale si contesta, sulla base dei rilievi svolti in occasione di un sinistro stradale, la violazione dell’art. 143/13 c.d.s. per non avere circolato a bordo del velocipede sulla parte destra della carreggiata in prossimità del margine destro, utilizzando, invece, illegittimamente l’attraversamento pedonale.

Viene proposto ricorso in Cassazione deducendo violazione o falsa applicazione delle norme di diritto in materia di circolazione dei velocipedi di cui agli artt. 182/4 c.d.s. e 377/2 del reg. esec. del c.d.s.. Si sostiene che l’art. 143 c.d.s. si occupa della posizione dei veicoli sulla carreggiata, mentre l’art. 182 c.d.s. riguarda la circolazione dei velocipedi, al di là della definizione del conducente quale pedone o ciclista: ciò sarebbe avvalorato dall’art. 377 reg. esec. del c.d.s., che impone anch’esso di tenere il velocipede a mano durante l’attraversamento delle strisce quando il traffico sia particolarmente intenso ovvero le circostanze del traffico lo richiedano.

Si sostiene che la ricostruzione delle norme citate, confermata da un orientamento della Cassazione Penale, permetterebbe di affermare che è consentito attraversare le strisce pedonali in sella ad una bici, fatte salve le limitazioni espressamente indicate dalla legge, quando, per le condizioni della circolazione, i velocipedi siano di intralcio o di pericolo per i pedoni.

Inoltre si afferma la violazione o falsa applicazione degli artt. 143/13, e 47/1, lett. c) del c.d.s. adducendo che il giudice di appello ha errato nella ricerca e nell’interpretazione delle norme ritenute regolatrici del caso concreto, incorrendo nel vizio di falsa applicazione di legge, consistita nel sussumere la fattispecie al suo esame sotto norme non pertinenti e, quindi, inidonee a regolarla. Si aggiunge che il perimetro applicativo delle norme menzionate è errato, come errate sono le conseguenze ermeneutiche alle quali il giudice di seconde cure è approdato, confermando la legittimità dell’irrogazione di una sanzione per un fatto da considerarsi lecito, ossia l’attraversamento in sella a velocipede di strisce pedonali in assenza delle condizioni che impongano la circolazione con il mezzo condotto a mano.

LA CASSAZIONE

La questione, a dire il vero controversa, è stata affrontata da CASS. CIV., II, 05/02/24 N° 3242 la quale sostiene che:

Il conducente del velocipede è tenuto, nei casi in cui occupa spazi della strada destinati ai pedoni, quali appunto le strisce pedonali oppure i marciapiedi, all’attraversamento portando il velocipede a mano.

Per la Corte la questione riguarda “…l’identificazione e l’interpretazione delle norme del codice della strada idonee a disciplinare la fattispecie in esame, al fine di stabilire l’eventuale illiceità della condotta ascritta…, ossia l’attraversamento in sella a velocipede di un passaggio pedonale, in assenza delle condizioni che impongano l’attraversamento con veicolo condotto a mano. …”.

Al fine di rendere più agevole la “…la comprensione della loro portata, è opportuno riportare le norme di riferimento vigenti ratione temporis:

– Art. 47 CdS (Classificazione dei veicoli), comma 1: “I veicoli si classificano, ai fini del presente codice, come segue: …c) velocipedi”.

Ai veicoli, anche ai velocipedi in quanto rientranti in tale definizione, sono imposte norme di comportamento definite nel Titolo V; tra queste:

– Art. 143, comma 2, CdS (Posizione dei veicoli sulla carreggiata): “I veicoli sprovvisti di motore e gli animali devono essere tenuti il più vicino possibile al margine destro della carreggiata”. In violazione delle quali il comma 13 della stessa norma recita: “Chiunque viola le altre disposizioni del presente articolo è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da Euro 41,00 a Euro 169,00”.

– Art. 182, comma 4, CdS (Circolazione dei velocipedi): “I ciclisti devono condurre il veicolo a mano quando, per le condizioni della circolazione, siano di intralcio o di pericolo per i pedoni. In tal caso sono assimilati ai pedoni e devono usare la comune diligenza e la comune prudenza”.

– Art. 377, comma 2, Reg. esec. e att. CdS (Circolazione dei velocipedi): “Nel caso di attraversamento di carreggiate a traffico particolarmente intenso e, in generale, dove le circostanze lo richiedano, i ciclisti sono tenuti ad attraversare tenendo il veicolo a mano”.

…Le riportate norme di comportamento stabilite nel Titolo V CdS presentano, dunque, questa sequenza: i velocipedi (veicoli sprovvisti di motore, la bicicletta tra questi) devono viaggiare a destra sulla carreggiata, il più possibile vicino al suo margine destro; quando per le condizioni di circolazione (ad es., in caso di affollamento pedonale, traffico veicolare intenso, ecc.) il velocipede condotto in sella sia d’intralcio o di pericolo per i pedoni, esso deve essere portato a mano (art. 182, comma 4); il comportamento sarà identico anche nel corso di un attraversamento di carreggiata su strisce pedonali (art. 377 Reg. esec. e att. CdS), ovvero in qualunque altra situazione in cui il velocipede occupi spazi dedicati ai pedoni (per es., i marciapiedi). Quindi, l’errore logico in cui è incorsa la ricorrente consiste nel traslare il comportamento ordinario del conducente del velocipede, in virtù del quale è tenuto a procedere in sella sul margine destro della carreggiata, alla diversa situazione in cui egli si trovi ad occupare spazi della strada destinati ai pedoni, quali appunto le strisce pedonali oppure i marciapiedi, nella quale è, invece, obbligato all’attraversamento portando il velocipede a mano….”.

Si conclude affermando che “…le norme menzionate devono essere interpretate nel senso che consentono al ciclista di occupare spazi altrimenti dedicati ai soli pedoni, comportamenti consentiti solo in situazioni di affollamento pedonale ovvero di traffico veicolare intenso, purché il velocipede sia condotto a mano, e non in sella, risultando, in ogni caso, obbligatorio che quando è condotto in sella debba essere tenuto sempre il più vicino possibile al margine destro della carreggiata. …”.

Giovanni Paris

COMPETENZA ALLA ISTITUZIONE DI “AREA PEDONALE”: TAR LOMBARDIA, III, 28/03/24 N° 947

Area pedonale

QUALE ORGANO AMMINISTRATIVO PUO’ ISTITUIRE UN’ “AREA PEDONALE”?

Barra  separatrice

LA NORMATIVA

Art. 3 c.d.s.  Definizioni stradali e di traffico

“OMISSIS

2)  Area pedonale: zona interdetta alla circolazione dei veicoli, salvo quelli in servizio di emergenza, i velocipedi e i veicoli al servizio di persone con limitate o impedite capacità motorie, nonché eventuali deroghe per i veicoli ad emissioni zero aventi ingombro e velocità tali da poter essere assimilati ai velocipedi. In particolari situazioni i comuni possono introdurre, attraverso apposita segnalazione, ulteriori restrizioni alla circolazione su aree pedonali.
OMISSIS”
.

Art. 7 c.d.s.  Regolamentazione della circolazione nei centri abitati

OMISSIS

9.  I comuni, con deliberazione della Giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. In caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della Giunta. OMISSIS

OMISSIS”

Barra  separatrice

IL CASO

Con Ordinanza Dirigenziale a firma del Dirigente/Responsabile P.O. dell’Area Polizia Locale viene istituita un’area pedonale in una via cittadina, con richiamo a precedente Delibera di Giunta Comunale.

Il provvedimento viene impugnato affermando il vizio di incompetenza alla adozione da parte del dirigente amministrativo.

Barra  separatrice

LA SENTENZA

Si esprime il TAR LOMBARDIA, III, 28/03/24 N° 947 con affermazione che è fondata la censura diretta a contestare il vizio di incompetenza, in quanto il provvedimento impugnato è stato adottato dal dirigente di settore e non dalla Giunta Comunale.

In particolare, il Tribunale osserva che:

“…l’art. 7 del d.l.vo n. 285/1992 stabilisce che la delimitazione delle aree pedonali e delle zone a traffico limitato può essere disposta dai comuni, con deliberazione della giunta, tenendo conto degli effetti del traffico sulla sicurezza della circolazione, sulla salute, sull’ordine pubblico, sul patrimonio ambientale e culturale e sul territorio. Solo “in caso di urgenza il provvedimento potrà essere adottato con ordinanza del sindaco, ancorché di modifica o integrazione della deliberazione della giunta”;

– nel caso di specie, la determinazione dirigenziale impugnata non è supportata da ragioni di urgenza e incide in modo sostanziale sull’area pedonale individuata dalla Giunta Comunale…;

– invero, il provvedimento gravato…estende l’area pedonale,…configura un uso esclusivamente pedonale di tutta l’area, compresa quella in precedenza adibita alla sosta veicolare;

il provvedimento dirigenziale, per il suo oggettivo contenuto, non integra un atto meramente esecutivo della deliberazione della Giunta…perché modifica sia l’estensione dell’area pedonale, sia le prescrizioni stabilite dalla Giunta, così esprimendo una valutazione discrezionale autonoma;

– la circostanza che il provvedimento incida sulla configurazione e sulle modalità di utilizzo dell’area pedonale esclude che possa essere ricondotto alle competenze dirigenziali, trattandosi di un atto riservato alla Giunta Comunale…“.

Giovanni Paris

ARTICOLI 213, 214, 214-bis e 215-bis DEL C.D.S. . AGGIORNAMENTO MODULISTICA

Novità | Normalizzati per Stampi | Tecaut S.r.l

Si segnala la emissione da parte del Ministero dell’Interno della Circ. n. 300/STRAD//0000010253.U/2024 del 04/04/24  avente ad oggetto “Articoli 213, 214, 214-bis e 215-bis del Codice della Strada. Aggiornamento modulistica allegati 4 e 6 della circolare n. 300/A/559/19/101/20/21/4 del 21.01.2019”.

Giovanni Paris

PARCOMETRO CHE NON CONSENTE IL PAGAMENTO ELETTRONICO E LEGITTIMITA’ DEL VERBALE DI INFRAZIONE: CASS. CIV., II, 27/03/24 N° 8313

IL FATTO CHE UN PARCOMETRO NON SIA PREDISPOSTO PER CONSENTIRE IL PAGAMENTO ELETTRONICO (BANCOMAT O CARTA DI CREDITO) DELLA TARIFFA DELLA SOSTA O NON SIA MOMENTANEAMENTE FUNZIONANTE RELATIVAMENTE A TALE MODALITA’, LEGITTIMA AD EFFETTUARE LA SOSTA SENZA PROVVEDERE AL PAGAMENTO E DI CONSEGUENZA L’EVENTUALE VERBALE DI CONTESTAZIONE DELLA VIOLAZIONE AL C.D.S. E’ ILLEGITTIMO?

linea-divisoria-immagine-animata-0125

LA NORMATIVA

L. 208/15 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge di stabilità 2016)”

Comma 901

“Dal 1° luglio 2016 le disposizioni di cui al comma 4 dell’articolo 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, si applicano anche ai dispositivi di cui alla lettera f) del comma 1 dell’articolo 7 del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285″.

D.L. 179/12 “Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese”

Art. 15  “Pagamenti elettronici”

OMISSIS

4.  A decorrere dal 30 giugno 2014, i soggetti che effettuano l’attività di vendita di prodotti e di prestazione di servizi, anche professionali, sono tenuti ad accettare anche pagamenti effettuati attraverso carte di pagamento, relativamente ad almeno una carta di debito e una carta di credito e alle carte prepagate; tale obbligo non trova applicazione nei casi di oggettiva impossibilità tecnica. Sono in ogni caso fatte salve le disposizioni del decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231

OMISSIS”

linea-divisoria-immagine-animata-0125

IL CASO

Viene elevato verbale di contestazione per violazione dell’art. 157, commi 6 e 8 c.d.s. per sosta di autovettura in area a pagamento senza esposizione del ticket.

Viene proposto ricorso in Cassazione fondato sul fatto che il parcometro non era abilitato al pagamento con carta di credito, come invece imposto dal comma 901 della legge 28 dicembre 2015, n. 208 che, a far data dal 1 luglio 2016, estendeva l’applicazione delle disposizioni di cui al comma 4 dell’art. 15 D.L. 18 ottobre 2012, n. 179 (convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221) a tutti i soggetti che effettuano le attività di vendita di prodotti e di prestazioni di servizi, inclusa la pubblica amministrazione.

linea-divisoria-immagine-animata-0125

LA CASSAZIONE

Risponde al quesito CASS. CIV., II, 27/03/24 N° 8313, la quale osserva che esiste il “…consolidato principio per cui è sufficiente la prova della condotta commissiva od omissiva contemplata dalla norma, dovendosi, in tal caso, presumere la sussistenza dell’elemento soggettivo in capo al trasgressore…L’onere della prova che la condotta vietata sia stata posta in essere senza colpa, e di aver fatto “tutto il possibile per osservare la legge”, cosicché “nessun rimprovero possa essergli mosso”, rimane a carico dell’agente…”,

pertanto spetta “…al ricorrente di dare prova dei fatti impeditivi del pagamento, che non si sarebbe comunque esaurita nella dimostrazione del malfunzionamento o non funzionamento del pagamento mediante carta di credito, bensì avrebbe dovuto estendersi alla impossibilità di qualsiasi modalità di pagamento, incluso il versamento del danaro contante, posto che il non essere in possesso di altro mezzo di pagamento (p.e., moneta) non costituisce esimente rispetto alla sosta dell’autovettura in area destinata esclusivamente a parcometro senza esposizione del ticket. ….

La Suprema Corte ha già avuto occasione occasione di occuparsi della questione e con CASS. CIV., VI, 07/01/22 N° 277 si è espressa affermando che “…in materia di sanzioni amministrative vige il principio per cui è sufficiente la prova della condotta commissiva od omissiva contemplata dalla norma, dovendosi, in tal caso, presumere la sussistenza dell’elemento oggettivo in capo al trasgressore…L’onere della prova che la condotta vietata sia stata posta in essere senza colpa, e di aver fatto “tutto il possibile per osservare la legge”, cosicché “nessun rimprovero possa essergli mosso”, rimane a carico dell’agente…”.

Quindi l’unico modo per evitare di essere sanzionati è fornire dimostrazione di aver fatto tutto il possibile per rispettare la legge e cioè di essersi adoperati in tutti i modi possibili per pagare la tariffa.

Giovanni Paris

OBBLIGO DI AVVISARE E DI ATTENDERE IL DIFENSORE PER L’EFFETTUAZIONE DI PROVA ETILOMETRICA: CASS. PEN., IV, 25/03/24 N° 12178

L'avvocato tra le professioni più infelici: cosa cambia tra New York e  Catania? – LiveUnict

ESISTE L’OBBLIGO DI:

  • AVVISARE IL DIFENSORE DEL COMPIMENTO DELL’ACCERTAMENTO ETILOMETRICO?
  • ATTENDERE L’ARRIVO DEL DIFENSORE PER PROCEDERE ALL’ACCERTAMENTO ETILOMETRICO?

Barra  separatrice

LA NORMATIVA

Art. 356 c.p.p. “Assistenza del difensore”

“1. Il difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ha facoltà di assistere, senza diritto di essere preventivamente avvisato, agli atti previsti dagli articoli 352 e 354 oltre che all’immediata apertura del plico autorizzata dal pubblico ministero a norma dell’articolo 353 comma 2”.

Art. 114 c.p.p. “Avvertimento del diritto all’assistenza del difensore”

“1. Nel procedere al compimento degli atti indicati nell’articolo 356 del codice, la polizia giudiziaria avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia”.

Barra  separatrice

IL CASO

Un soggetto è stato condannato per il reato previsto dal D.lgs. 30 aprile 1992, n. 285, art. 186, comma 2, lett. c) e comma 2-sexies, con l’aggravante dell’aver commesso il fatto in orario notturno, per aver guidato in stato di ebbrezza in conseguenza dell’uso di sostanze alcoliche.

La sentenza di appello ha rilevato che doveva ritenersi infondato il motivo di gravame con il quale l’imputato aveva lamentato il mancato avviso al difensore di fiducia, nonostante fosse intervenuta la nomina, ed il mancato avviso all’imputato che poteva farsi assistere dal difensore di fiducia. In particolare, l’avviso della facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia nel compimento dell’alcoltest poteva essere pretermesso ed inoltre non poteva ritenersi sussistente l’obbligo per la polizia giudiziaria di attendere che l’interessato si trovasse in stato psicologico tale da poter comprendere l’avviso della facoltà di farsi assistere da un difensore nel compimento dell’atto, trattandosi di atto urgente ed indifferibile, che non tollera attese.

Viene proposto ricorso in Cassazione censurando la nullità degli accertamenti urgenti con conseguente mancanza di prova legale in ordine allo stato di ebbrezza dell’imputato rilevando che, nel caso di specie, gli operanti non avevano comunicato al difensore di fiducia la facoltà di assistere all’atto irripetibile consistente nell’accertamento etilometrico, inoltre, dalla lettura del verbale di accertamenti urgenti, si evinceva solo che il difensore di fiducia non era presente, ma ciò era avvenuto perché lo stesso non era stato avvisato dell’espletamento dell’atto irripetibile; dunque, a nulla valeva la natura di atto urgente fatta valere dalla sentenza impugnata per giustificare la legittimità del procedimento tecnico.

Barra  separatrice

LA SENTENZA

La risposta è NEGATIVA per ambedue i quesiti, si legga CASS. PEN., IV, 25/03/24 N° 12178 che afferma la infondatezza del motivo di ricorso “…non sussistendo per la polizia giudiziaria l’obbligo di dare avviso al difensore dì fiducia dell’interessato del compimento dell’atto irripetibile ed urgente (art. 356 cod. proc. pen.). Occorre rammentare che, in tema di guida in stato di ebbrezza, l’avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore, ai sensi dell’art. 114 disp. att. c.p.p., deve essere rivolto al conducente del veicolo solo nel momento in cui viene avviata la procedura di accertamento strumentate dell’alcolemia, con la richiesta di sottoporsi al relativo test, ma tali avvisi non devono, invece, essere dati al conducente all’atto del compimento di accertamenti preliminari e meramente esplorativi, quali il blow test…”,

ricordando che “…deve ritenersi che gli esami previsti dai commi 4 e 5 dell’art. 186 C.d.S. (accertamento con etilometro, esami clinici presso le strutture sanitarie) per controllare il tasso di alcool nel sangue debbano ricondursi agli atti di polizia giudiziaria urgenti ed indifferibili previsti dall’art. 354, comma 3, del codice di procedura penale…”,

pertanto conseguenzialmente “…va applicato l’art. 114 disp. att. cod. proc. pen., che impone di informare la persona della possibilità di avvalersi dell’assistenza di un difensore, il quale ha facoltà di presenziare alle operazioni senza, peraltro, avere diritto di essere preventivamente avvisato (art. 356 c.p.p.)…”,

aggiungendo infine che “…non è configurabile, a carico della polizia giudiziaria operante, l’obbligo incondizionato di attendere l’arrivo sul luogo del difensore di fiducia avvisato dall’interessato, per il compimento dell’alcoltest, trattandosi di atto di polizia giudiziaria urgente e indifferibile, il cui esito, in quanto legato al decorso del tempo, può essere definitivamente compromesso…”.

Giovanni Paris

INTERVALLO TEMPORALE MASSIMO DI ESECUZIONE DI PROVA ETILOMETRICA: CASS. PEN., VII, 21/03/24 N° 11918, N° 11908, N° 11901

L'etilometro non è revisionato, barista vince la causa

ESISTE UN INTERVALLO TEMPORALE MASSIMO CHE NON PUO’ ESSERE SUPERATO INTERCORRENTE TRA L’ULTIMO ATTO DI GUIDA E LA SOTTOPOSIZIONE AL TEST ALCOLEMICO?

IL CASO

Un soggetto viene condannato per il reato di cui all’art. 186, co. 2, lett. c), C.d.S. .

Viene proposto ricorso in Cassazione censurando la mancanza di elementi probatori validi dai quali desumere che il soggetto guidasse in stato di alterazione causato da abuso di alcool, essendo l’esito del test etilometrico inficiato a causa del considerevole lasso di tempo intercorso tra il suo espletamento e il fermo da parte dell’organo di polizia.

LA CASSAZIONE

Si segnalano tre pronunce CASS. PEN., VII, 21/03/24 N° 11901, CASS. PEN., VII, 21/03/24 N° 11908, CASS. PEN., VII, 21/03/24 N° 11918 che hanno affrontato la questione con medesimo esito.

Si riportano alcuni passaggi della CASS. PEN., VII, 21/03/24 N° 11918, per la quale “…secondo il consolidato orientamento di questa Corte, in ordine all’intervallo temporale fra la guida e la sottoposizione al test alcolemico, in presenza di un accertamento strumentale del tasso alcolemico conforme alla previsione normativa, grava sull’imputato l’onere di dare dimostrazione di circostanze in grado di privare quell’accertamento di valenza dimostrativa della sussistenza del reato, fermo restando che non integra circostanza utile a tal fine il solo intervallo temporale intercorrente tra l’ultimo atto di guida e l’espletamento dell’accertamento…”,

specificando che “…il decorso di un intervallo temporale tra la condotta di guida incriminata e l’esecuzione del test alcolemico è inevitabile e non incide sulla validità del rilevamento e, tuttavia, che il decorso di un intervallo temporale di alcune ore tra la condotta di guida incriminata e l’esecuzione del test rende necessario verificare, ai fini della sussunzione del fatto in una delle due ipotesi di cui all’art. 186, comma 2, lett. b) e c), C.d.S., la presenza di altri elementi indiziari…”,

ma speficando comunque che quanto sopra richiesto “…non comporta necessariamente che, dato un accertamento strumentale a distanza di un tempo non breve dall’atto di guida (durata invero difficile da determinare una volta per tutte), sia necessario aggiungere elementi indiziari per ottenere il risultato di “prova sufficiente” dell’accusa: si deve, infatti, tenere conto anche della distribuzione degli oneri probatori e se, non v’è alcun dubbio che l’accusa sia tenuta a dare dimostrazione della avveruta integrazione del reato, offrendo la prova di ciascuno e tutti gli elementi essenziali dell’illecito, è altrettanto indubbio che tale prova, per espressa indicazione normativa (e per radicata interpretazione giurisprudenziale), è già data dall’esito di un accertamento strumentale che replichi le cadenze e le modalità previste dal Codice della strada e dal relativo regolamento; la presenza di fattori in grado di compromettere la valenza dimostrativa di quell’accertamento deve essere oggetto di allegazione ad opera dell’imputato, al quale compete di dare la dimostrazione dell’insussistenza dei presupposti del fatto tipico…”.

Giovanni Paris

RIPETIZIONE SEGNALI DI PRESCRIZIONE DOPO OGNI INTERSEZIONE: CONSIGLIO DI STATO, V, 15/03/24 N° 2530

segnali-stradali_2[1]

LUNGO UNA STRADA INTERESSATA DA UNA PRESCRIZIONE DI DIVIETO, OBBLIGO O LIMITAZIONE I RELATIVI SEGNALI DEVONO ESSERE RIPETUTI DOPO OGNI INTERSEZIONE?

LA NORMATIVA

Art. 104 reg. esec. c.d.s. “Disposizioni generali sui segnali di prescrizione”

OMISSIS

2.  Lungo il tratto stradale interessato da una prescrizione i segnali di divieto e di obbligo, nonché quelli di diritto di precedenza, devono essere ripetuti dopo ogni intersezione. Tale obbligo non sussiste per i segnali a validità zonale.

OMISSIS

LA SENTENZA

Il caso trattato dall’organo di giustizia amministrativa non ha avuto ad oggetto un provvedimento sanzionatorio derivante da segnali prescrittivi, ma una situazione per la quale comunque era necessario accertare la presenza della segnaletica stradadale, perchè questo riverberava effetti su altro tipo di provvedimento amministrativo.

Il CONSIGLIO DI STATO, V, 15/03/24 N° 2530, in relazione alla presenza della necessaria segnaletica stradale afferma che il “…divieto non risulta essere stato comunque “ripetuto”, dopo la precedente intersezione stradale, secondo quanto stabilito dall’art. 39 del codice della strada e in particolare del suo regolamento di attuazione il cui art. 104, comma 2, così stabilisce: “Lungo il tratto stradale interessato da una prescrizione i segnali di divieto e di obbligo, nonché quelli di diritto di precedenza, devono essere ripetuti dopo ogni intersezione”. In altre parole i segnali di divieto, dopo ogni incrocio stradale, debbono essere ricollocati ove si intenda confermare una simile prescrizione, pena la loro inopponibilità. Nel caso di specie tali segnali di divieto di fermata non risultano ricollocati, né l’amministrazione dimostra il contrario. Dunque il segnale di divieto non risulta essere validamente presente…”.

APPROFONDIMENTO

Si legga anche il seguente APPROFONDIMENTO nel quale si trattano anche i casi in cui non si applica il dispositivo dell’art. 104/2 reg. esec. c.d.s. per i segnali zonali.

Giovanni Paris

DECRETO MINISTERIALE SU MODALITA’ DI COLLOCAZIONE E USO AUTOVELOX

Autovelox, la sentenza che cambia tutto: quando la multa può essere  annullata

Bozza del decreto del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, di concerto con il Ministro dell’Interno, relativo alle modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all’articolo 142 del c.d.s.

TESTO DEL DECRETO “AUTOVELOX” CON ALLEGATI

Ed il parere di Anci con osservazioni e perplessità.

PARERE ANCI DECRETO “AUTOVELOX”

Giovanni Paris

DIMENSIONE DEGLI STALLI DI SOSTA: PARAGRAFO 3.4.7 DEL D.M. 6792/01 E PARERE MINISTERO TRASPORTI DEL 25/06/09 N° 65235

Stalli di sosta a spina di pesce in via Industriale | Sicilians

IL CODICE DELLA STRADA PREVEDE LE DIMENSIONI CHE DEVONO AVERE GLI STALLI DI SOSTA?

LA NORMATIVA

Art. 40  c.d.s. “Segnali orizzontali”

“1.  I segnali orizzontali, tracciati sulla strada, servono per regolare la circolazione, per guidare gli utenti e per fornire prescrizioni od utili indicazioni per particolari comportamenti da seguire.

2.  I segnali orizzontali si dividono in:

OMISSIS

f)  strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta riservata;
OMISSIS
.
Art. 149  reg. esec. c.d.s. “Strisce di delimitazione degli stalli di sosta o per la sosta riservata”

“1.  La delimitazione degli stalli di sosta è effettuata mediante il tracciamento sulla pavimentazione di strisce della larghezza di 12 cm formanti un rettangolo, oppure con strisce di delimitazione ad L o a T, indicanti l’inizio, la fine o la suddivisione degli stalli entro i quali dovrà essere parcheggiato il veicolo.

2.  La delimitazione degli stalli di sosta mediante strisce (fig. II.444) è obbligatoria ovunque gli stalli siano disposti a spina (con inclinazione di 45° rispetto all’asse della corsia adiacente agli stalli) ed a pettine (con inclinazione di 90° rispetto all’asse della corsia adiacente agli stalli); è consigliata quando gli stalli sono disposti longitudinalmente (parallelamente all’asse della corsia adiacente agli stalli).

OMISSIS

IL CODICE DELLA STRADA ED IL SUO REGOLAMENTO NON PREVEDONO SPECIFICHE DISPOSIZIONI SULLE DIMENSIONI CHE DEVONO AVERE GLI STALLI DI SOSTA.

IL MINISTERO

E’ il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti che al PARAGRAFO 3.4.7 “REGOLAZIONE DELLA SOSTA” DEL D.M. 05/11/01 N° 6792 “Norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade” indica le dimensioni degli stalli di sosta.

Inoltre con il parere del 25/06/09 n° 0065235, espresso a risposta ad una istanza inoltrata dall’asssociazione “Coordinamento Nazionale dei Camperisti”, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha affrontato ampiamente il tema della sosta, del parcheggio e della relativa segnaletica stradale e ha trattato anche la questione delle dimensioni degli stalli di sosta.

Il Ministero in proposito scrive che “…Le prescrizioni normative riguardo le dimensioni minime degli stalli di sosta si rinvengono nell’allegato tecnico al D.M. Infrastrutture e Trasporti 5 novembre 2001, n. 6792, recante norme funzionali e geometriche per la costruzione delle strade, che al paragrafo 3.4.7 così dispone: Gli stalli devono essere delimitati con segnaletica orizzontale; la profondità della fascia stradale da loro occupata è di 2,00 m per la sosta longitudinale, di 4,80 m per la sosta inclinata a 45° e di 5,00 m per quella perpendicolare al bordo della carreggiata. La larghezza del singolo stallo è di 2,00 m (eccezionalmente di 1,80 m per la sosta longitudinale, con una lunghezza occupata di 5,00 m; è di 2,30 m. per la sosta trasversale.

Nell’applicare la normativa in questione è opportuno tenere in considerazione che le misure di cui trattasi sono indicate come misure minime. Nel caso specifico degli stalli di sosta longitudinali lungo le strade, al fine di consentire la possibilità di sosta a tutti i veicoli e di ottimizzare le superfici di parcamento disponibili, senza incorrere in probabili vizi di legittimità del relativo provvedimento amministrativo, in special modo per eccesso di potere, si ritiene necessario realizzare stalli di sosta delimitati unicamente per larghezza, in modo che tutti, a prescindere dal veicolo che utilizzano possono fruire dell’area di sosta. Nel caso di stalli di sosta inclinati o perpendicolari alla corsia di marcia, è invece auspicabile adottare una profondità degli stessi coerente con la possibilità di garantire la sosta alle tipologie di veicoli cui si intende consentirla.

Infatti è impregiudicata la facoltà per l’ente proprietario della strada di limitare la sosta a determinate categorie di veicoli qualora le caratteristiche della strada, le condizioni di traffico, ed altre motivate esigenze lo rendano opportuno e necessario. …”.

Giovanni Paris

ART. 187 C.D.S. GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE PER USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI: DIRETTIVA PROCURA REPUBBLICA PARMA DEL 01/02/24 N° 8

Guida sotto l'effetto di stupefacenti – art. 187 – Polizia Locale di Pescara

QUALI SONO GLI ELEMENTI QUALIFICANTI LA CONDOTTA DEL REATO PREVISTO DALL’ART. 187 C.D.S. “GUIDA IN STATO DI ALTERAZIONE PSICO-FISICA PER USO DI SOSTANZE STUPEFACENTI”?

Barra  separatrice

LA NORMATIVA

Art. 187  c.d.s. “Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti”

“1.  Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da euro 1.500 ad euro 6.000 e l’arresto da sei mesi ad un anno. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Per i conducenti di cui al comma 1 dell’articolo 186-bis, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo alla metà. Si applicano le disposizioni del comma 4 dell’articolo 186-bis. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso da uno dei conducenti di cui alla lettera d) del citato comma 1 dell’articolo 186-bis, ovvero in caso di recidiva nel triennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all’articolo 224-ter.

1-bis.  Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dal settimo e dall’ottavo periodo del comma 1, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 222.

OMISSIS”

Barra  separatrice

ATTENZIONE!! Il reato in questione si configura non in forza di una presunzione derivante dalla assunzione di sostanza stupefacente, ma pretende un accertamento positivo dello stato di alterazione conseguente a quella assunzione, la norma intende punire non semplicemente la guida dopo avere assunto una sostanza stupefacente, ma la guida in stato di alterazione indotto dalla sostanza stupefacente. La condotta tipica del reato richiede quindi due elementi qualificanti: l’assunzione di sostanza stupefacente e lo stato di alterazione provocato da quella.

Ecco allora la essenzialità di accertare lo stato di alterazione e che nella comunicazione di notizia di reato e negli atti allegati non si fornisca solo la prova della assunzione di sostanza stupefacente, ma emerga anche lo stato di alterazione, che non può essere provato solo sulla base delle analisi svolte, che valgono solo a provare la pregressa assunzione.

Barra  separatrice

LA CASSAZIONE

La Suprema Corte è chiara su quanto sopra esposto, ultimo pronunciamento risulta essere CASS. PEN., VII, 06/03/24 n° 9549 ove si legge che, coerentemente con l’indirizzo della consolidata giurisprudenza, “…in tema di guida sotto l’influenza di sostanze stupefacenti, lo stato di alterazione può essere provato valorizzando dati sintomatici relativi alla condizione soggettiva dei conducente, rilevati al momento del fatto, dimostrativi della pregressa assunzione di stupefacente, ed atti a corroborare l’esito positivo dell’esame sui liquidi biologiciNel caso di specie, lo stato di alterazione…è accertato sia dall’espletamento di una specifica analisi medica sia dai dati sintomatici rilevati dagli agenti al momento del fatto (occhi eccessivamente ludici e pupille dilatate, atteggiamento nervoso ed irrequieto)…”.

Si legga anche l’articolo GUIDA SOTTO L’EFFETTO DI SOSTANZE STUPEFACENTI. CASS. PEN., IV, 19/02/24 N° 7199

Barra  separatrice

LA DIRETTIVA

Al fine di non vanificare il lavoro svolto dagli organi di polizia, evitare di avanzare richieste di archiviazione per mancanza di elementi di reità o di assistere ad assoluzioni in sede di giudizio la Procura della Repubblica di Parma ha emesso sull’argomento apposita DIRETTIVA DEL 01/02/24 N° 8 con specifiche linee guida operative.

Barra  separatrice

LE MODIFICHE AL CODICE DELLA STRADA

Risulta che è attualmente in discussione un disegno di legge che prevede la eliminazione del requisito dello stato di alterazione al fine della configurabilità del reato previsto dall’art. 187 c.d.s., in modo tale che sia sufficiente a tal fine la sola positività agli esami che accertino la assunzione di sostanza stupefacente.

Giovanni Paris

STALLO CARICO E SCARICO PER FARMACIA: PARERE MINISTERO TRASPORTI DEL 11/10/11 N° 5014

I posteggi per carico e scarico merci diventano “a tempo” La Nuova Sardegna

Un comune ha formulato il seguente quesito:

E’ POSSIBILE LA REALIZZAZIONE DI UNO STALLO DI SOSTA PER CARICO E SCARICO DESTINATO AI CLIENTI DI UNA FARMACIA?

LA NORMATIVA

Art. 7  c.d.s. “Regolamentazione della circolazione nei centri abitati”

“1.  Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:

OMISSIS

d)  riservare limitati spazi alla sosta, a carattere permanente o temporaneo, ovvero anche solo per determinati periodi, giorni e orari:

OMISSIS
.
5)   dei veicoli per il carico e lo scarico delle merci nelle ore stabilite;
.
OMISSIS”
.
IL PARERE MINISTERIALE

.

Si segnala che della particolare questione il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti si era già espresso con il risalente PARERE DEL 11/10/11 N° 5014 con cui si afferma che non può essere prevista la istituzione di uno stallo di carico e scarico con le finalità suddette in quanto non soddisfa un pubblico interesse, ma solo le esigenze particolari della clientela di un esercizio commerciale.

Giovanni Paris

PARERE DEL GARANTE PER LA PROTEZIONE DEI DATI PERSONALI DEL 11/01/24 N° 2

Logo GPDP

Il garante per la Protezione dei dati Personali ha emesso il parere sullo schema di decreto del MIT, di concerto con il Ministro dell’interno, relativo alle modalità di collocazione e uso dei dispositivi o mezzi tecnici di controllo, finalizzati al rilevamento a distanza delle violazioni delle norme di comportamento di cui all’articolo 142 del codice della strada.

PARERE DEL GARANTE DEL 11/01/24 N° 2

Giovanni Paris

PROTRAZIONE DI VIOLAZIONI PER MANCATO RISPETTO DISCO ORARIO O PER MANCATO PAGAMENTO TICKET: CASS. CIV., II, 15/02/24 N° 4187

Parcheggi a pagamento a Oria: servizio sospeso, ma segnaletica "ingannevole"

IN CASO DI SOSTA IN ZONA A “DISCO ORARIO” O IN ZONA A PAGAMENTO, RISPETTIVAMENTE CON SUPERAMENTO DELL’ORARIO DI SOSTA PREVISTO O PER IL QUALE E’ STATA CORRISPOSTA LA TARIFFA, SI PUO’ ELEVARE VERBALE DI ACCERTAMENTO DI VIOLAZIONE PER OGNI “PERIODO” TEMPORALE PREVISTO DAL DISCO ORARIO O DALLA SOSTA A PAGAMENTO? CIOE’ E’ POSSIBILE COMMINARE UNA SANZIONE PER OGNI FRAZIONE TEMPORALE DI SOSTA OLTRE L’ORARIO CONSENTITO?

IN CASO DI AVVENUTA ISTITUZIONE DI AREE DI SOSTA A PAGAMENTO CON ORDINANZA AI SENSI DELL’ART. 4/1 LETT. A) DEL CODICE DELLA STRADA DEL 1959, TALE ORDINANZA DEVE CONSIDERARSI ABROGATA IN CONSIDERAZIONE DEL NUOVO PROCEDIMENTO DI ISTITUZIONE PREVISTO DALL’ART. 7/1 LETT. F) DEL CODICE DELLA STRADA DEL 1992 CHE PREVEDE LA PREVIA DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA COMUNALE?

LA NORMATIVA

Art. 7  c.d.s. “Regolamentazione della circolazione nei centri abitati”

“1.  Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:

OMISSIS

f)  stabilire, previa deliberazione della Giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le aree urbane;

OMISSIS

15.  Nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Se si tratta di sosta limitata o regolamentata, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 26 ad euro 102 e la sanzione stessa è applicata per ogni periodo per il quale si protrae la violazione.

LA CASSAZIONE

Sulle questioni registriamo il pronunciamento della CASS. CIV., II, 15/02/24 N° 4187.

In ordine alla prima tematica si cita il dettato normativo, riportando che “…Il comma 15 dell’art. 7 del d.lgs. n. 285 del 1992…prevede che «nei casi di sosta vietata, in cui la violazione si prolunghi oltre le ventiquattro ore, la sanzione amministrativa pecuniaria è applicata per ogni periodo di ventiquattro ore, per il quale si protrae la violazione. Se si tratta di sosta limitata o regolamentata, la sanzione amministrativa è del pagamento di una somma da euro 25 ad euro 100 e la sanzione stessa è applicata per ogni periodo per il quale si protrae la violazione». La durata del periodo della sosta limitata (nel tempo) o regolamentata (soggetta a regime tariffario) è stabilita dai regolamenti comunali.

Viene poi riportata la questione di legittimità costituzionale affrontata dalla pronuncia della CORTE COSTITUZIONALE DEL 30/05/18 N° 111, rilevando che la “…pronuncia in questione muove da un’interpretazione (sottoposta al vaglio della Consulta) della norma secondo la quale la nozione di «periodo», in base al quale può essere reiterata la sanzione, coinciderebbe con il limite di durata della sosta predeterminato dall’utente tramite il pagamento della tariffa o con l’esposizione del disco orario: con il risultato di moltiplicare l’importo della sanzione prevista per il numero di ore eccedenti la durata della tariffa pagata tramite ticket; nel caso da cui era originato l’intervento della Corte Costituzionale, infatti, la sosta era limitata ad un’ora, si era protratta per tre ore e all’utente era stata irrogata la sanzione prevista, di euro 25, per tre volte. La Consulta ha scartato tale interpretazione, ritenendo invece, (fornendo quindi una interpretazione costituzionalmente orientata) che il periodo di protrazione della violazione, che consente la reiterazione della sanzione, non si riferisce alla sosta autorizzata per il periodo determinato dal pagamento effettuato dall’utente o indicato nel disco orario esposto, bensì alla protrazione della sosta oltre la fascia di vigenza giornaliera – o infragiornaliera – della sosta, non del disco orario né della regolamentazione tariffaria selezionata dall’utente. Con il risultato che la sanzione per la protrazione del divieto di sosta permanente può essere reiterata ogni ventiquattro ore; quella relativa alla sosta limitata o regolamentata…è irrogabile alla fine di ogni fascia oraria,….”

In relazione alla seconda problematica in maniera lapidaria si afferma che la ordinanza adottata precedentemente al codice della strada dal 1992 e istitutiva delle aree di sosta a pagamento “…non è abrogata per ius superveniens…”.

Giovanni Paris

ISTITUZIONE PROMISCUA AREA DI PARCHEGGIO A PAGAMENTO E A DISCO ORARIO: PARERE MINISTERO TRASPORTI DEL 24/03/10 N° 26863

Monza: ad agosto disco orario sospeso, fuori dal centro a pagamento - Il  Cittadino di Monza e Brianza

Viene formulato il seguente quesito:

E’ possibile la istituzione promiscua di un’area adibita a parcheggio veicoli a pagamento e a disco orario?

LA NORMATIVA

Art. 6 c.d.s.  “Regolamentazione della circolazione fuori dei centri abitati”

“OMISSIS

4.  L’ente proprietario della strada può, con l’ordinanza di cui all’art. 5, comma 3:

OMISSIS

d)  vietare o limitare o subordinare al pagamento di una somma il parcheggio o la sosta dei veicoli;
.
.

Art. 7  c.d.s. “Regolamentazione della circolazione nei centri abitati”

“1.  Nei centri abitati i comuni possono, con ordinanza del sindaco:

OMISSIS

e)  stabilire aree nelle quali è autorizzato il parcheggio dei veicoli;
f)  stabilire, previa deliberazione della Giunta, aree destinate al parcheggio sulle quali la sosta dei veicoli è subordinata al pagamento di una somma da riscuotere mediante dispositivi di controllo di durata della sosta, anche senza custodia del veicolo, fissando le relative condizioni e tariffe in conformità alle direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto con la Presidenza del Consiglio dei Ministri – Dipartimento per le aree urbane;
.
OMISSIS”
.

.

IL MINISTERO

Sulla questione il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti dei Trasporti ha formulato il PARERE DEL 24/03/10 N° 26863 con cui si afferma che non appare attuabile l’istituzione promiscua di aree di parcheggio veicoli a pagamento e a disco orario. Infatti gli artt 6 e 7 del Codice della Strada contemplano un concetto di alternatività di aree di parcheggio dove la sosta è subordinata al pagamento di una somma e tra aree dove la sosta è a durata controllata.

Rimane comunque la possibilità di realizzare due aree distinte di parcheggio, anche contigue, dove una potrà essere soggetta ad una regolamentazione temporale, e l’altra condizionata al pagamento.

Giovanni Paris

DIVIETO DI SOSTA PER AUTOCARAVAN IN TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE: TAR SICILIA SEZ. CATANIA, 26/02/24 N° 698

E’ LEGITTIMA UNA ORDINANZA CHE PREVEDA IL DIVIETO DI SOSTA ALLE AUTOCARAVAN SU TUTTO IL TERRITORIO COMUNALE?

linea-divisoria-immagine-animata-0112

LA NORMATIVA

Art. 54 c.d.s. “Autoveicoli”

“OMISSIS

m)  autocaravan: veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo compreso il conducente;

OMISSIS”

Art. 185 c.d.s. “Circolazione e sosta delle auto-caravan”

“1.  I veicoli di cui all’art. 54, comma 1, lettera m), ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli.

2.  La sosta delle auto-caravan, dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l’autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l’ingombro proprio dell’autoveicolo medesimo.

OMISSIS”

Art. 5 c.d.s.  “Regolamentazione della circolazione in generale”

“1.  Il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti può impartire ai prefetti e agli enti proprietari delle strade le direttive per l’applicazione delle norme concernenti la regolamentazione della circolazione sulle strade di cui all’art. 2.

OMISSIS”

Art. 35 c.d.s. “Competenze”

“1.  Il Ministero delle infrastrutture e dei trasporti è competente ad impartire direttive per l’organizzazione della circolazione e della relativa segnaletica stradale, sentito il Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio per gli aspetti di sua competenza, su tutte le strade. Stabilisce, inoltre, i criteri per la pianificazione del traffico cui devono attenersi gli enti proprietari delle strade, coordinando questi ultimi nei casi e nei modi previsti dal regolamento e, comunque, ove si renda necessario.

OMISSIS”

linea-divisoria-immagine-animata-0112

I MINISTERI

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha assunto una posizione molto chiara con una serie di pareri, con i quali si afferma che sono illegittime le ordinanze che prevedono i divieti di transito e/o di sosta esclusivamente diretti alle autocaravan se questi non sono motivati dalla esistenza di condizioni geometriche o strutturali delle strade.

Di seguito i pareri ministeriali formulati sulla questione:

  • Prot. n. 900 del 22/05/06
  • Prot. n° 993 del 28/06/06
  • Prot. n° 60843 del 12/12/06
  • Prot. n° 63364 del 19/12/06
  • Prot. n° 23975 del 12/03/07
  • Prot. n° 31543 del 02/04/07
  • Prot. n° 48535 del 22/05/07
  • Prot. n° 59453 del 20/06/07
  • Prot. n° 77764 del 09/08/07
  • Prot. n° 50502 del 16/06/08
  • Prot. n° 65235 del 25/06/09
  • Prot. n° 67000 del 06/08/10
  • Prot. n° 3694 del 11/07/11
  • Prot. n° 3695 del 11/07/11

Anche le direttive del Ministero dei Lavori Pubblici n° 6688 del 24/10/00  e n° 777 del 27/04/06  sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l’installazione e la manutenzione, rispettivamente al par. 5 punto 1 e par. 7, si sono espresse sull’argomento.

Inoltre il Ministero dell’interno ha emanato specifica Direttiva n° 277 del 15/01/08 , con la quale si fa proprio il ragionamento giuridico espresso dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti e dove si sottolinea come in sede di ricorso contro un verbale di accertamento di violazione le Prefetture sono tenute in prima istanza a valutare la legittimità dello ordinanze.

La situazione ha portato altresì il Ministero dei Trasporti a trasmettere all’Anci una specifica nota con la quale si invita l’Associazione a provvedere ad assicurare la massima diffusione della nota prot. n° 31543 del 02/04/07, al fine di consentire ai medesimi enti locali di emanare le ordinanze ovvero adeguare e modificare quelle già in essere, in conformità alle disposizioni sopra dettate, al fine di evitare l’instaurazione di inutili ed onerosi contenziosi amministrativi e giurisdizionali, facendo altresì presente che il Ministero dell’Interno ha già provveduto a recepire la nota in oggetto con la circolare prot. n° 277 del 15/01/08.

linea-divisoria-immagine-animata-0112

IL CASO

Un comune ha istituito il divieto di sosta alle autocaravan nelle vie cittadine e nelle aree pubbliche dell’intero territorio comunale.

Avverso il provvedimento propone ricorso al giudice amministrativo, indicando una serie di vizi di legittimità, l’Associazione Nazionale Coordinamento Camperisti, che ha tra i suoi scopi quello di “tutelare il diritto di tutti gli utenti in autocaravan a circolare sull’intero territorio nazionale facendo valere il rispetto del Codice della Strada, del relativo regolamento di esecuzione e attuazione, dei decreti e delle direttive ministeriali, in particolare attraverso azioni di contrasto e d’impugnazione, in sede amministrativa o giurisdizionale, dei provvedimenti di regolamentazione della circolazione adottati dagli enti proprietari delle strade di tutto il territorio nazionale che abbiano l’effetto d’impedire o limitare la circolazione delle autocaravan”, oltre che lo scopo di “promuovere le iniziative volte alla concreta applicazione delle norme in materia di circolazione e sosta delle autocaravan”.

Le censure assumono:

Violazione dell’art. 185 del Codice della Strada.

L’ordinanza impugnata non terrebbe conto della distinzione tra sosta e campeggio, stabilita dall’articolo testé evocato, impedendo la sosta per motivi che nulla hanno a che vedere con la circolazione stradale, essendo invece relativi al campeggio, mentre la sosta, anche delle auto-caravan, che appartengono alla stessa categoria M1 delle autovetture (art. 47, comma 2, lett. b), del codice della strada), non necessita né di apposite strutture né di impianti. 

Violazione dell’art. 7 del Codice della Strada.

Rilevato che l’art. 7, comma 1, lett. b), del codice della strada, consente all’ente proprietario di “limitare la circolazione di tutte o di alcune categorie di veicoli per accertate e motivate esigenze di prevenzione degli inquinamenti e di tutela del patrimonio artistico, ambientale e naturale, conformemente alle direttive impartite dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti…”, nel caso de quo, non solo la mera sosta non pregiudicherebbe le esigenze di prevenzione tutelate dalla disposizione in esame, ma, inoltre, il divieto non sarebbe imposto ad una categoria di utenti, bensì a un singolo tipo di veicolo, il tutto in assenza di qualsivoglia riferimento, in seno al provvedimento impugnato, alle direttive in materia. 

Violazione dell’art. 39 del Codice della Strada e dell’art 120 del Reg. Esec. del Codice della Strada. 

La normativa suindicata prevede che il segnale di divieto di sosta possa essere corredato esclusivamente da pannelli integrativi che indicano giorni, ore o eccezioni e non anche la categoria nei cui confronti vige il divieto, posto che comunque, il cartellino integrativo del divieto in parola può riguardare la “categoria” di veicoli e non anche il singolo tipo.  

Inoltre, la dicitura “divieto di campeggio” inserita nel segnale sarebbe estranea sia al codice della strada sia al relativo regolamento.

Difetto di istruttoria. 

Il provvedimento impugnato risulterebbe privo di adeguato apparato motivazionale, atteso che non si comprenderebbe in base a quale attività istruttoria la mera sosta delle autocarovan arrecherebbe presunti pericoli per la salute pubblica, per l’igiene, per il paesaggio, per l’ambiente oltre alla turbativa al decorso e all’igiene urbana. 

Eccesso di potere: utilizzo di norme per fini diversi da quelli tipici e inosservanza di direttive ministeriali.  

Sotto un primo profilo, l’Ente comunale avrebbe fatto un uso distorto del potere poiché, attraverso le limitazioni alla sosta delle auto-caravan, intenderebbe perseguire un risultato estraneo alla circolazione stradale, ossia inibire il fenomeno del campeggio. 

Sotto altro profilo, l’ordinanza impugnata si porrebbe anche in contrasto con le direttive ministeriali (direttiva del Ministro dei lavori pubblici n. 6688 del 24 ottobre 2000 sulla corretta ed uniforme applicazione delle norme del codice della strada in materia di segnaletica e criteri per l’installazione e la manutenzione; direttive del Ministero dei trasporti prot. n. 31543 del 2 aprile 2007 sulla corretta applicazione delle disposizioni del codice della strada in materia di circolazione e sosta delle auto-caravan; direttive del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti prot. n. 381/2011 aventi per oggetto la predisposizione delle ordinanze di regolamentazione della circolazione), cui gli enti proprietari delle strade sono sottoposti per espressa previsione dell’art. 5 comma 1, dell’art. 35, comma 1, e dell’art. 45, comma 2, del codice della strada. 

linea-divisoria-immagine-animata-0112

LA SENTENZA DEL TAR SICILIA

Per l’organo di giustizia amministrativa adito, TAR SICILIA SEZ. CATANIA, 26/02/24 N° 698, i motivi del ricorso sono fondati.

Infatti “…L’impugnata ordinanza non tiene conto della distinzione tra la sosta (sia delle auto-caravan, sia di qualsiasi altro veicolo), che non necessita di impianti né di attrezzature, ed il campeggio, che non attiene alla circolazione stradale e necessita di apposite aree dedicate e attrezzate, né dell’equiparazione delle auto-caravan agli atri autoveicoli, sancita dall’art. 185, comma 1, del codice della strada. La disposizione dell’art. 54 del codice della strada, dal canto suo, non consente di distinguere le auto-caravan dalle altre categorie di autoveicoli.

In particolare, è ben vero che dell’art. 54, comma 1, del codice della strada – nel definire gli autoveicoli come “veicoli a motore con almeno quattro ruote, esclusi i motoveicoli” – opera una distinzione tra, le autovetture, definite “veicoli destinati al trasporto di persone, aventi al massimo nove posti, compreso quello del conducente”, gli autobus, definiti “veicoli destinati al trasporto di persone equipaggiati con più di nove posti compreso quello del conducente” e le autocaravan, definite “veicoli aventi una speciale carrozzeria ed attrezzati permanentemente per essere adibiti al trasporto e all’alloggio di sette persone al massimo compreso il conducente”.

Tuttavia è altrettanto vero che le autocaravan ai sensi dell’art. 185 del codice della strada sono autoveicoli che – pur tenuto delle loro peculiari caratteristiche – “ai fini della circolazione stradale in genere ed agli effetti dei divieti e limitazioni previsti negli articoli 6 e 7, sono soggetti alla stessa disciplina prevista per gli altri veicoli” (comma 1), con l’ulteriore conseguenza che la sosta delle autocaravan, “dove consentita, sulla sede stradale non costituisce campeggio, attendamento e simili se l’autoveicolo non poggia sul suolo salvo che con le ruote, non emette deflussi propri, salvo quelli del propulsore meccanico, e non occupa comunque la sede stradale in misura eccedente l’ingombro proprio dell’autoveicolo medesimo” (comma 2), fermo restando che, in caso di sosta a pagamento, alle autocaravan si applicano “tariffe maggiorate del 50% rispetto a quelle praticate per le autovetture in analoghi parcheggi della zona” (comma 3) e fermo restando il divieto di “scarico dei residui organici e delle acque chiare e luride su strade ed aree pubbliche al di fuori di appositi impianti di smaltimento igienico-sanitario” (commi 4 e 5). Dunque, con riferimento alla disciplina della sosta delle auto-caravan, una corretta interpretazione delle disposizioni dell’art. 185 induce a ritenere che è ivi prevista l’applicazione di tariffe maggiorate in caso di sosta a pagamento e che non sono consentiti scarichi di alcun genere, mentre non sono previste limitazioni della durata temporale della sosta. …”

In definitiva l’ente “…promiscuamente accomunando il divieto di sosta con il divieto di campeggio abusivo, ha violato l’art. 185 del codice della strada, che disciplina in maniera differente la sosta ed il campeggio delle auto-caravan. …”.

Si legga, in senso conforme, T.R.G.A. TRENTO 04/03/22, N° 52.

Si legga anche la sentenza della CORTE DI CASSAZIONE, VI, 14/10/16 N° 20842, con la quale si conferma la validità di un verbale di accertamento di violazione ad un divieto di sosta e con essa dell’ordinanza di previsione del divieto, in quanto motivata da particolari esigenze di circolazione connesse alle caratteristiche strutturali della strada, non comportante una ingiustificata disparità di trattamento delle autocaravan con altri veicoli.

Giovanni Paris

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI CIRCOLAZIONE DI PROVA D.P.R. 229/23 : CIRCOLARE MINISTERO INFRASTRUTTURE E TRASPORTI DEL 28/02/24 N° 5909

Autoriparatori, targa prova: Confartigianato ottiene il via libera dal  Governo

linea-divisoria-immagine-animata-0187

Il D.P.R. 21/12/23 N° 229 ha recato modifiche al D.P.R. 24/11/01, n° 474 recante il regolamento di semplificazione del procedimento di autorizzazione alla circolazione di prova dei veicoli.

Il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha emesso la CIRCOLARE DEL 28/02/24 N° 5909 recante prime indicazioni operative sulle nuove disposizioni in materia di circolazione di prova.

Giovanni Paris

AREA PRIVATA E APPLICAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA: CASS. CIV., II, 05/02/24 N° 3251

 

Cartello " Proprietà privata ..." mis. 350x125 C-505.27 Cartelli di  INFORMAZIONE e PERICOLO - Segnaletica

 

QUALI SONO LE CONDIZIONI E LA CARATTERISTICHE CHE DEVE POSSEDERE UN’AREA PRIVATA AL FINE DELLA APPLICAZIONE IN ESSA DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA?

Divisori e separatori Gratis

LA NORMATIVA

Art. 2  C.D.S. “Definizione e classificazione delle strade”

“1.  Ai fini dell’applicazione delle norme del presente codice si definisce “strada” l’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.

OMISSIS”

Divisori e separatori Gratis

IL CASO

A un soggetto viene contestata la violazione agli artt. 20/1 e 4 e 21/1 c.d.s. per aver occupato la sede stradale mediante recinzione da cantiere senza la prevista autorizzazione e per avere eseguito opere sulla strada stessa senza autorizzazione amministrativa.

E’ stata proposta opposizione al Giudice di Pace rivendicando la piena proprietà dell’area su cui si era operato, fatto da cui si faceva discendere l’insussistenza delle violazioni, aggiungendo che il terreno in questione confinante con una strada laterale locale senza sbocco veicolare era saltuariamente utilizzato come posteggio unicamente dai soli abitanti frontisti, e non già da una collettività indeterminata di persone per soddisfare un pubblico generale interesse, con ciò dovendosi escludere l’esistenza di qualsivoglia servitù di uso pubblico e che nessuna occupazione e/o costruzione era stata realizzata a scopo cantieristico, ma era stata realizzata solo una recinzione del proprio terreno ai fini del legittimo esercizio del proprio ius excludendi alios, conformemente all’art. 75 Reg. esec. e att. c.d.s. 

ll Giudice di Pace, ritenendo dimostrato che la recinzione era stata apposta su area privata annullava il verbale limitatamente alla contestazione della violazione di cui all’art. 20/1 e 4 c.d.s, poiché l’attività, pur non avendo determinato l’occupazione di suolo pubblico, andava qualificata come esecuzione di opere sulla strada e loro pertinenze, cosicché tale comportamento costituiva illecito amministrativo ex art. 21/1 c.d.s., che prescrive il rilascio dell’autorizzazione o concessione della competente autorità anche per le opere poste su aree di rispetto e di visibilità. Confermava, pertanto, la relativa sanzione pecuniaria. In altri termini la recinzione collocata dal soggetto, quale proprietario del terreno, al solo fine di tutelare il proprio diritto, doveva essere autorizzata dall’ente proprietario della strada, perché la realizzazione delle opere non è limitata alle strade e alle pertinenze, ma estesa alle fasce di rispetto e alle aree di visibilità.

La pronuncia veniva impugnata innanzi al Tribunale, il quale confermava interamente l’impugnata sentenza, sostenendo che il Giudice di Pace aveva correttamente ravvisato la sussistenza di un uso pubblico evidente gravante su tale area relativa all’asservimento fattuale a varie utilità pubbliche; pertanto, era condivisibile l’affermazione che qualsiasi opera, edilizia o meno, nei limiti della fruizione, sia soggetta al consenso dell’avente diritto, ovvero, come per il caso di specie, trattandosi di aree a destinazione stradale, all’autorizzazione ex art. 21 in esame.

Nel caso di specie, l’uso pubblico gravante sull’area di cui la proprietà in questione faceva parte si deduceva dalla segnaletica in posizione tale da evidenziare la funzionalizzazione dell’area a tale uso, dalla presenza incontestata, anche nella risalenza, di bidoni per la raccolta di rifiuti e di un’ulteriore centralina, quasi certamente relativa ad un servizio pubblico.

Viene proposto ricorso in Cassazione ripresentando le medesime censure opposte nei primi due gradi di giudizio.

Divisori e separatori Gratis

LA CORTE DI CASSAZIONE

Ancora una volta la Corte di Cassazione si occupa della dibattuta questione riguardante l’applicazione delle prescrizioni del Codice della Strada in aree di proprietà privata, ponendosi nel solco di precedenti che individuano i caratteri che devono possedere le aree private ai fini dell’applicazione delle norme del Codice della Strada.

La CASS. CIV., II, 05/02/24 N° 3251 ribadisce che non rileva la natura, pubblica o privata, della proprietà di una determinata area ai fini della definizione di “strada” e della conseguente applicazione delle norme del codice della strada, bensì la sua destinazione ad uso pubblico, questo ne legittima la sottoposizione alle norme del codice della strada.

Infatti si osserva che “…una giurisprudenza risalente…ha affermato il principio in virtù del quale è l’uso pubblico a giustificare, per evidenti ragioni di ordine e sicurezza collettiva, la soggezione delle aree alle norme del codice della strada. Ciò è confermato dall’ultimo inciso del comma 6 dell’articolo 2 CdS, ai sensi del quale le strade «vicinali» sono assimilate alle strade comunali, nonostante la strada vicinale sia per definizione (articolo 3, comma 1, n. 52, stesso codice) di proprietà privata, anche in caso di destinazione ad uso pubblico…La definizione di «strada», che comporta l’applicabilità della disciplina del relativo codice, non dipende dalla natura, pubblica o privata, della proprietà di una determinata area, bensì dalla sua destinazione ad uso pubblico, che ne giustifica la soggezione alle norme del codice della strada per evidenti ragioni di ordine pubblico e sicurezza collettiva….”

Per il particolare caso trattato si afferma che “…l’art. 21, comma 1, CdS così recita: «Senza preventiva autorizzazione o concessione della competente autorità di cui all’articolo 26 è vietato eseguire opere o depositi e aprire cantieri stradali, anche temporanei, sulle strade e loro pertinenze, nonché sulle relative fasce di rispetto e sulle aree di visibilità». E’, dunque, l’uso pubblico a rendere rilevanti, anche per un’area di proprietà privata insistente su fasce di rispetto e di visibilità, ovvero qualificabili come pertinenze ex art. 24 CdS, le cautele imposte come necessarie al fine di garantire la sicurezza e la fluidità della circolazione della strada secondaria pubblica cui l’area di pertinenza affaccia. …”

Divisori e separatori Gratis

IL MINISTERO

Si veda anche il  PARERE MINISTERO DEI TRASPORTI N° 2507 DEL 29-04-16 in merito alle condizioni per poter emettere una ordinanza che disciplini la circolazione stradale in un’area privata e svolgere in essa un servizio di polizia stradale. 

Divisori e separatori Gratis

PRECEDENTI ARTICOLI

Giovanni Paris

RIFIUTO DI SOTTOPORSI ALLA SECONDA PROVA ETILOMETRICA : CASS. PEN., IV, 15/02/24 N° 6772

Alcool : les policiers aussi souffleront

VIENE COMUNQUE COMMESSO IL REATO PREVISTO DALL’ART 186/7 C.D.S. ANCHE NEL CASO IN CUI DOPO AVERE SVOLTO LA PRIMA PROVA ALCOLIMETRICA IL RIFIUTO RIGUARDI LA SOTTOPOSIZIONE ALLA SECONDA PROVA?

Divisori e separatori Gratis

LA NORMATIVA

Art. 186  c.d.s. “Guida sotto l’influenza dell’alcool”

“OMISSIS

7.  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

OMISSIS”

Divisori e separatori Gratis

IL CASO

Un soggetto è stato ritenuto responsabile del reato di cui all’art. 186/7 c.d.s. per essersi rifiutato di sottoporsi alla seconda prova del test alcolimetrico.

Viene proposto ricorso in Cassazione affermando che fosse stata raggiunta la sufficienza probatoria, ai fini della contestazione della violazione della lett. b) del comma 2 dell’art. 186 del codice della strada, dall’esito del “precursore” e dal primo controllo, non essendovi, in realtà, obbligo di legge di effettuare due verifiche e, conseguentemente, di sottoporsi ad entrambe: da qui la irrilevanza-inutilità del supposto rifiuto, che si ritiene non essersi realizzato.

Divisori e separatori Gratis

LA SENTENZA

La vicenda è stata affrontata da CASS. PEN., IV, 15/02/24 N° 6772 la quale afferma che è corretta l’applicazione del principio “…per cui integra il reato di cui all’art. 186, comma 7, del codice della strada (rifiuto di sottoporsi agli accertamenti alcolimetrici), la condotta di colui che, pur essendosi sottoposto alla prima prova del relativo test, rifiuti di eseguire la seconda, in – quanto, ai fini del perfezionamento della fattispecie criminosa in questione, è sufficiente che il soggetto rifiuti di completare l’iter degli accertamenti previsti, i quali constano di due prove da effettuarsi a breve distanza l’una dall’altra…”.

Giovanni Paris

GUIDA SOTTO L’EFFETTO DI SOSTANZE STUPEFACENTI. CASS. PEN., IV, 19/02/24 N° 7199

Fumatori comune durante la guida

IL REATO PREVISTO DALL’ART. 187 C.D.S. SI REALIZZA SULLA BASE DEL SOLO FATTO CHE IL SOGGETTO SI PONE ALLA GUIDA DOPO AVER ASSUNTO SOSTANZE STUPEFACENTI O NECESSITA CHE SI ABBIA UNO STATO DI ALTERAZIONE DETERMINATO DA TALE ASSUNZIONE?

linea-divisoria-immagine-animata-0125

LA NORMATIVA

Art. 187  c.d.s. “Guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti”

“1.  Chiunque guida in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope è punito con l’ammenda da euro 1.500 ad euro 6.000 e l’arresto da sei mesi ad un anno. All’accertamento del reato consegue in ogni caso la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a due anni. Se il veicolo appartiene a persona estranea al reato, la durata della sospensione della patente è raddoppiata. Per i conducenti di cui al comma 1 dell’articolo 186-bis, le sanzioni di cui al primo e al secondo periodo del presente comma sono aumentate da un terzo alla metà. Si applicano le disposizioni del comma 4 dell’articolo 186-bis. La patente di guida è sempre revocata, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI, quando il reato è commesso da uno dei conducenti di cui alla lettera d) del citato comma 1 dell’articolo 186-bis, ovvero in caso di recidiva nel triennio. Con la sentenza di condanna ovvero di applicazione della pena a richiesta delle parti, anche se è stata applicata la sospensione condizionale della pena, è sempre disposta la confisca del veicolo con il quale è stato commesso il reato, salvo che il veicolo stesso appartenga a persona estranea al reato. Ai fini del sequestro si applicano le disposizioni di cui all’articolo 224-ter.

1-bis.  Se il conducente in stato di alterazione psico-fisica dopo aver assunto sostanze stupefacenti o psicotrope provoca un incidente stradale, le pene di cui al comma 1 sono raddoppiate e, fatto salvo quanto previsto dal settimo e dall’ottavo periodo del comma 1, la patente di guida è sempre revocata ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. È fatta salva in ogni caso l’applicazione dell’articolo 222.

OMISSIS”

linea-divisoria-immagine-animata-0125

IL CASO

Un soggetto viene condannato per la commissione del reato di cui all’art. 187, commi 1, 1 bis e quater del codice della strada per aver guidato la propria autovettura in stato di alterazione da sostanze stupefacenti in tempo di notte e provocando un incidente stradale.

L’autovettura era uscita di strada finendo contro un ponte. Il conducente veniva quindi portato presso il Pronto Soccorso dove acconsentiva al prelievo dei campioni ematici da cui risultava positivo alla cannabis e rendeva spontanee dichiarazioni affermando di essersi addormentato alla guida.

Viene presentato ricorso in Cassazione affermando l’erronea e falsa applicazione dell’art. 187 c.d.s., in quanto le sentenze di primo e swecondo grado non hanno affrontato lo specifico tema dello stato di alterazione psico-fisica derivante dall’assunzione di sostanze stupefacenti in capo al soggetto, non essendo sufficiente la mera assunzione di dette sostanze e ponendosi il ritenuto stato di alterazione in contrasto con quanto rilevato dai sanitari del Pronto Soccorso. Entrambe le sentenze di merito, infatti, fanno riferimento solo ad un “accertato stato di positività alla cannabis”.

linea-divisoria-immagine-animata-0125

LA SENTENZA

Sul tema si è pronunciata CASS. PEN., IV, 19/02/24 N° 7199 ricordando che  “…E’ pacifico il principio secondo cui, ai fini della configurabilità del reato di cui all’art. 187 C.d.S., non è sufficiente che l’agente si sia posto alla guida del veicolo subito dopo aver assunto droghe, ma è necessario che egli abbia guidato in stato di alterazione causato da tale assunzione…,diversamente dall’ipotesi di guida sotto l’effetto di alcool, la mera alterazione non è punibile, se non derivante dall’uso di sostanza, né è punibile il semplice uso non accompagnato da alterazione…”.

Viene specificato altresì che “…In altri termini la condotta tipica della contravvenzione di cui all’art. 187 d.lgs. n. 285 del 1992 non è quella di chi guida dopo avere assunto sostanze stupefacenti, bensì quella di colui che guida “in stato di alterazione psicofisica” determinato da tale assunzione e, pertanto, perché possa affermarsi la responsabilità dell’agente non è sufficiente provare che, precedentemente al momento in cui lo stesso si è posto alla guida, egli abbia assunto stupefacenti, ma altresì che egli guidava in stato di alterazione causato da tale assunzione…”.

Conseguentemente si “…richiede, quindi, non soltanto l’accertamento del dato sl:orico dell’avvenuto uso di sostanze stupefacenti, ma anche quello dell’influenza sulle condizioni psico-fisiche dell’assuntore durante il tempo della guìda del veicolo. Tale ultimo accertamento può essere dimostrato attraverso gli esami biologici dimostrativi della avvenuta precedente assunzione dello stupefacente in associazione ai dati sintomatici rilevati al momento del fatto (con la valorizzazione delle deposizioni raccolte e del contesto – in cui il fatto si è verificato), senza che sia però necessario espletare una specifica analisi medica…”.

Giovanni Paris

USO SIRENA E LAMPEGGIANTE DA PARTE DI AUTOAMBULANZA: CASS. PEN, IV, 01/02/24 N° 4316

Corso Europa: incidente tra auto e ambulanza, divelto un semaforo

L’USO DA PARTE DI UNA AUTOAMBULANZA DEL DISPOSITIVO ACUSTICO SUPPLEMENTARE DI ALLARME (SIRENA) E DEL DISPOSITIVO SUPPLEMENTARE DI SEGNALAZIONE VISIVA (LAMPEGGIANTE) CONSENTE DI NON OSSERVARE GLI OBBLIGHI, DIVIETI E LIMITAZIONI PREVISTI DALLA SEGNALETICA STRADALE E LE NORME DI COMPORTAMENTO PREVISTE DAL CODICE DELLA STRADA?

Divisori e separatori Gratis

LA NORMATIVA

Art. 177 CDS “Circolazione degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze”

1.  L’uso del dispositivo acustico supplementare di allarme e, qualora i veicoli ne siano muniti, anche del dispositivo supplementare di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu è consentito ai conducenti degli autoveicoli e motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio e di protezione civile come individuati dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti su proposta del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, a quelli del Corpo nazionale soccorso alpino e speleologico del Club alpino italiano, nonché degli organismi equivalenti, esistenti nella regione Valle d’Aosta e nelle province autonome di Trento e di Bolzano a quelli delle autoambulanze e veicoli assimilati adibiti al trasporto di plasma ed organi, solo per l’espletamento di servizi urgenti di istituto.

OMISSIS

2.  I conducenti dei veicoli di cui al comma 1, nell’espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza.

OMISSIS

Divisori e separatori Gratis

LA CASSAZIONE

La recente CASS. PEN, IV, 01/02/24 N° 4316 sottolinea quali sono i limiti normativi della esenzione riguardanti un caso che aveva ad oggetto la circolazione di una autoambulanza, ma applicabili a tutti i veicoli disciplinati dall’art. 177 c.d.s., limiti già espressi all’interno della suddetta disposizione:

“…L’art. 177, comma 2, CdS prevede che i conducenti degli autoveicoli e dei motoveicoli adibiti a servizi di polizia o antincendio, di protezione civile e delle autoambulanze, nell’espletamento di servizi urgenti di istituto, qualora usino congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, non sono tenuti a osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione, le prescrizioni della segnaletica stradale e le norme di comportamento in genere, ad eccezione delle segnalazioni degli agenti del traffico e nel rispetto comunque delle regole di comune prudenza e diligenza. Per costante giurisprudenza di questa Corte tale norma, pur autorizzando il conducente di detti mezzi – qualora usi congiuntamente il dispositivo acustico supplementare di allarme e quello di segnalazione visiva a luce lampeggiante blu, a violare le regole sulla circolazione stradale – non lo esonera dall’osservanza delle regole di comune prudenza e diligenza. In altri termini, tale conducente non è tenuto ad osservare gli obblighi, i divieti e le limitazioni relativi alla circolazione stradale, di guisa che non potrà essere sanzionato per le relative violazioni; ma da questa disciplina derogativa non può trarsi la conseguenza che egli sia anche autorizzato a creare ingiustificate situazioni di rischio per altre persone o che non debba tener conto di particolari situazioni della strada o del traffico o di altre particolari circostanze adeguando ad esse la sua condotta di guida…“.

Giovanni Paris

PROVA AVVENUTA REVISIONE E REGOLARE FUNZIONAMENTO ETILOMETRO: CASS. PEN., VII, 01/02/24 N° 4519 – CASS. PEN., VII, 01/02/24 N° 4551 – CASS. PEN., VII, 01/02/24 N° 4554

Da Regione Lombardia 2.5 milioni per le Polizie Locali. Quest'anno anche  per etilometri - LegnanoNews

SU CHI E IN QUALI TERMINI GRAVA L’ONERE DELLA PROVA CIRCA L’OMOLOGAZIONE, LA REGOLARE REVISIONE E IL CORRETTO FUNZIONAMENTO DELL’ETILOMETRO?

linea-divisoria-immagine-animata-0187

LA NORMATIVA

Art. 186 C.d.S. “Guida sotto l’influenza dell’alcool”

“OMISSIS

3.  Al fine di acquisire elementi utili per motivare l’obbligo di sottoposizione agli accertamenti di cui al comma 4, gli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, secondo le direttive fornite dal Ministero dell’interno, nel rispetto della riservatezza personale e senza pregiudizio per l’integrità fisica, possono sottoporre i conducenti ad accertamenti qualitativi non invasivi o a prove, anche attraverso apparecchi portatili.

4.  Quando gli accertamenti qualitativi di cui al comma 3 hanno dato esito positivo, in ogni caso d’incidente ovvero quando si abbia altrimenti motivo di ritenere che il conducente del veicolo si trovi in stato di alterazione psico-fisica derivante dall’influenza dell’alcool, gli organi di Polizia stradale di cui all’articolo 12, commi 1 e 2, anche accompagnandolo presso il più vicino ufficio o comando, hanno la facoltà di effettuare l’accertamento con strumenti e procedure determinati dal regolamento.

OMISSIS”

Art. 379  reg. esec. C.D.S. (Art. 186 Cod. Str.) – Guida sotto l’influenza dell’alcool

“1.  L’accertamento dello stato di ebbrezza ai sensi dell’art. 186, comma 4, del codice, si effettua mediante l’analisi dell’aria alveolare espirata: qualora, in base al valore della concentrazione di alcool nell’aria alveolare espirata, la concentrazione alcoolemica corrisponda o superi 0,8 grammi per litro (g/l), il soggetto viene ritenuto in stato di ebbrezza.

2.  La concentrazione di cui al comma 1 dovrà risultare da almeno due determinazioni concordanti effettuate ad un intervallo di tempo di 5 minuti.

3.  Nel procedere ai predetti accertamenti, ovvero qualora si provveda a documentare il rifiuto opposto dall’interessato, resta fermo in ogni caso il compito dei verbalizzanti di indicare nella notizia di reato, ai sensi dell’art. 347 del codice di procedura penale, le circostanze sintomatiche dell’esistenza dello stato di ebbrezza, desumibili in particolare dallo stato del soggetto e dalla condotta di guida.

4.  L’apparecchio mediante il quale viene effettuata la misura della concentrazione alcoolica nell’aria espirata è denominato etilometro. Esso, oltre a visualizzare i risultati delle misurazioni e dei controlli propri dell’apparecchio stesso, deve anche, mediante apposita stampante, fornire la corrispondente prova documentale.

5.  Gli etilometri devono rispondere ai requisiti stabiliti con disciplinare tecnico approvato con decreto del Ministro dei trasporti e della navigazione di concerto con il Ministro della sanità. I requisiti possono essere aggiornati con provvedimento degli stessi Ministri, quando particolari circostanze o modificazioni di carattere tecnico lo esigano.

6.  La Direzione generale della M.C.T.C. provvede all’omologazione del tipo degli etilometri che, sulla base delle verifiche e prove effettuate dal Centro Superiore Ricerche e Prove Autoveicoli e Dispositivi (CSRPAD), rispondono ai requisiti prescritti.

7.  Prima della loro immissione nell’uso gli etilometri devono essere sottoposti a verifiche e prove presso il CSRPAD (visita preventiva).

8.  Gli etilometri in uso devono essere sottoposti a verifiche di prova dal CSRPAD secondo i tempi e le modalità stabilite dal Ministero dei trasporti e della navigazione, di concerto con il Ministero della sanità. In caso di esito negativo delle verifiche e prove, l’etilometro è ritirato dall’uso.

9.  Il Ministero dei trasporti e della navigazione determina, aggiornandolo, l’ammontare dei diritti dovuti dai richiedenti per le operazioni previste nei commi 6, 7 e 8.”

D.M. 22-5-1990 n. 196 “Regolamento recante individuazione degli strumenti e delle procedure per l’accertamento dello stato di ebbrezza”

linea-divisoria-immagine-animata-0187

IL CASO

Un soggetto viene condannato per il reato di cui all’art. 186, comma 2, lett. c) e 2-sexies, C.d.S.. Viene proposto ricorso in Cassazione affermando l’irregolare funzionamento dell’etilometro.

linea-divisoria-immagine-animata-0187

LA CASSAZIONE

Registriamo sulla questione un concorde triplice pronunciamento della Corte di Cassazione, ribadendo quanto già più volte affermato,

Si riportano alcuni stralci della Cass. Pen. 4519/24:

  • “…Come affermato dal consolidato orientamento…anche nel caso del giudizio penale per guida in stato d’ebbrezza ex art. 186, co. 2, CDS, nell’ambito del quale assuma rilievo la misurazione del livello di alcool nel sangue mediante etilometro, all’attribuzione dell’onere della prova in capo all’accusa circa l’omologazione e l’esecuzione delle verifiche periodiche sull’apparecchio utilizzato per l’alcoltest, deve fare riscontro un onere di allegazione da parte del soggetto accusato, il quale deve dimostrare la sussistenza di vizi o errori di strumentazione o di metodo nell’esecuzione dell’aspirazione ovvero vizi correlati all’omologazione dell’apparecchio o l’assenza o l’inattualità dei controlli prescritti dalla legge, non essendo sufficiente dedurre la difettosità dell’apparecchi…”.
  • “…l’esito positivo dell’alcoltest costituisce prova dello stato di ebbrezza – stante l’affidabilità di tale strumento in ragione dei controlli periodici rivolti a verificarne il perdurante funzionamento successivamente all’omologazione e alla taratura – con la conseguenza che è onere della difesa dell’imputato fornire la prova contraria a detto accertamento, dimostrando l’assenza o l’inattualità dei prescritti controlli, tramite l’escussione del dirigente del reparto addetto ai controlli o la produzione di copia del libretto metrologico dell’etilometro…”
  • “…L’onere a carico del pubblico ministero di fornire la prova dell’omologazione dell’etilometro e della sua sottoposizione alle verifiche periodiche previste dalla legge è configurabile nel solo caso in cui l’imputato abbia assolto all’onere di allegazione avente ad oggetto la contestazione del buon funzionamento dell’apparecchio, e che non può risolversi nella richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all’omologazione e alle revisioni, non avendo tali dati di per sé rilievo probatorio ai fini dell’accertamento dello stato di ebbrezza…”
  • “…Il fatto che siano prescritte, dall’art. 379 Reg. esec. C.d.S., l’omologazione e la periodica verifica dell’etilometro non significa, dunque, che, a sostegno dell’imputazione, l’accusa debba immediatamente corredare i risultati della rilevazione etilometrica coi dati relativi all’esecuzione di tali operazioni: tali dati (in quanto riferiti ad attività necessariamente prodromiche al momento della misurazione del tasso alcolemico sull’imputato) non hanno di per sé rilievo probatorio ai fini dell’accertamento dello stato di ebbrezza dell’imputato. …”.
  • “…è del tutto fisiologico che la verifica processuale del rispetto delle prescrizioni dell’art. 379 cit. sia sollecitata dall’imputato, che ha all’uopo un onere di allegazione volto a contestare la validità dell’accertamento eseguito nei suoi confronti, che non può risolversi – come nel caso che ci occupa – nella mera richiesta di essere portato a conoscenza dei dati relativi all’omologazione ed alla revisione periodica dello strumento, ma deve concretizzarsi nell’allegazione di un qualche dato che possa far ritenere che tale omologazione e/o revisione possa essere avvenuta…”.

Giovanni Paris

DIRETTIVA DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI EX ART. 142/2 C.D.S. SU ISTITUZIONE “ZONA 30”

Conosciamo le problematiche lamentate e le polemiche sollevate dalla adozione nella Città di Bologna del provvedimento in materia di circolazione stradale che ha istituito nel territorio cittadino la “Zona 30”.

Segnaliamo la emissione di una direttiva del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti in materia e che reca il titolo “Direttiva adottata ai sensi dell’articolo 142, comma 2, del codice della strada di cui al decreto legislativo n. 285 del 1992 sulla disciplina dei limiti di velocità nell’ambito urbano”.

Di questa vengono evidenziati alcuni importanti passaggi ed indicazioni.

DIRETTIVA MINISTERO “ZONA 30” 2024

Giovanni Paris

OBBLIGO DI AVVISO ASSISTENZA DIFENSORE IN CASO DI RIFIUTO DI ACCERTAMENTO DEL TASSO ALCOLEMICO: CASS. PEN., IV, 13/12/23 N° 49492

Impara a dire di no - Psicologia Quotidiana

L’OBBLIGO DI DARE AVVISO AL CONDUCENTE DELLA FACOLTA’ DI FARSI ASSISTERE DA UN DIFENSORE PER SVOLGERE LA PROVA DI ACCERTAMENTO DEL TASSO ALCOLEMICO ESISTE ANCHE NEL CASO VI SIA IL RIFIUTO DI SOTTOPORSI ALLO STESSO?

Divisori e separatori Gratis

LA NORMATIVA

Art. 186  c.d.s. “Guida sotto l’influenza dell’alcool”

“OMISSIS

7.  Salvo che il fatto costituisca più grave reato, in caso di rifiuto dell’accertamento di cui ai commi 3, 4 o 5, il conducente è punito con le pene di cui al comma 2, lettera c). La condanna per il reato di cui al periodo che precede comporta la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida per un periodo da sei mesi a due anni e della confisca del veicolo con le stesse modalità e procedure previste dal comma 2, lettera c), salvo che il veicolo appartenga a persona estranea alla violazione. Con l’ordinanza con la quale è disposta la sospensione della patente, il prefetto ordina che il conducente si sottoponga a visita medica secondo le disposizioni del comma 8. Se il fatto è commesso da soggetto già condannato nei due anni precedenti per il medesimo reato, è sempre disposta la sanzione amministrativa accessoria della revoca della patente di guida ai sensi del capo I, sezione II, del titolo VI.

OMISSIS”

Art. 356 c.p.p. “Assistenza del difensore”

“1. Il difensore della persona nei cui confronti vengono svolte le indagini ha facoltà di assistere, senza diritto di essere preventivamente avvisato, agli atti previsti dagli articoli 352 e 354 oltre che all’immediata apertura del plico autorizzata dal pubblico ministero a norma dell’articolo 353 comma 2”.

Art. 114 c.p.p. “Avvertimento del diritto all’assistenza del difensore”

“1. Nel procedere al compimento degli atti indicati nell’articolo 356 del codice, la polizia giudiziaria avverte la persona sottoposta alle indagini, se presente, che ha facoltà di farsi assistere dal difensore di fiducia”.

Divisori e separatori Gratis

IL CASO

Un soggetto viene condannato per il reato previsto dall’art. 186/7 c.d.s. per essersi rifiutato di sottoprsi all’esame etilometrico. Viene presentato ricorso in Cassazione fondata su due censure.

  1. per avere la sentenza impugnata erroneamente affermato la non rilevanza dell’omissione del previo avviso di cui all’art. 114 disp. att. cod. proc. pen. ai fini dell’integrazione del reato di “rifiuto”, rilevando che l’avvertimento della facoltà di farsi assistere da un difensore doveva essere rivolto nel momento in cui era stata avviata la procedura dell’accertamento strumentale del tasso alcolemico.  L’alcoltest è infatti un accertamento sulla persona cui è applicabile l’art. 114 disp. Att. cod. proc. pen., e la polizia giudiziaria è tenuta ad avvertire la persona sottoposta alle indagini della facoltà di farsi assistere da un difensore prima di procedere all’accertamento stesso.
  2. Inoltre si denuncia che la polizia giudiziaria aveva omesso di redigere sia il verbale ex art. 354 c.p.p. . La mancata redazione del verbale dimostrava comel’avviso all’indagato da parte della polizia giudiziaria non fosse stato dato, né, in assenza di verbale, poteva ritenersi idonea a fornire la relativa dimostrazione la testimonianza resa dall’agente di polizia giudiziaria.

Divisori e separatori Gratis

LA CASSAZIONE

Ancora una volta la suprema Corte con CASS. PEN., IV, 13/12/23 N° 49492 , relativamente alla prima censura, consolidando il proprio indirizzo, conferma che “…l’obbligo di dare avviso al conducente della facoltà di farsi assistere da un difensore per l’attuazione dell’alcoltest non sussiste in caso di rifiuto di sottoporsi all’accertamento, in quanto la presenza del difensore e funzionale a garantire che l’atto in questione, in quanto non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini...Ciò in quanto l’avvertimento di cui all’art. 114 disp. att, cod. proc. pen. è previsto nell’ambito del procedimento volto a verificare la presenza delle stato di ebbrezza e l’eventuale presenza del difensore è volta a garantire che il compimento dell’atto in questione, in quanto atto a sorpresa e non ripetibile, sia condotto nel rispetto dei diritti della persona sottoposta alle indagini. Il procedimento, in altri termini è certamente in corso allorquando si registra il rifiuto dell’interessato di sottoporsi all’alcoltest ma a questo punto, e nel momento stesso del rifiuto, viene integrato il fatto reato sanzionato dall’art. 186, comma 7, CdS. Si è osservato ancora che l’art. 354 cod. proc. pen., riguardante gli accertamenti urgenti demandati alla polizia giudiziaria, laddove adopera la locuzione “nel procedere al compimento degli atti”, indica chiaramente che ci si accinge a compiere l’atto, nella specie di rilevazione dell’alcolemia mediante etilometro, e dunque, se ci si sta apprestando a compiere l’atto significa che l’interessato vi ha acconsentito. Il rifiuto eventuale – e con esso il reato istantaneo di cui all’art. 186, comma 7, C.d.S. viene dunque prima. Ritiene inoltre il Collegio che militi a favore di siffatta interpretazione anche il testo dell’art. 379, comma 3 del Regolamento di esecuzione ed attuazione del codice della strada, ove disponendo sull’accertamento della guida in stato di ebbrezza e sulle modalità di verbalizzazione da parte degli operanti, si prevede che: “nel procedere ai predetti accertamenti, ovvero qualora si provveda a documentare il rifiuto opposto dall’interessato, resta fermo in ogni caso il compito dei verbalizzanti di indicare nella notizia di reato, ai sensi dell’articolo 347 del codice di procedura penale, le circostanze sintomatiche dell’esistenza dello stato di ebbrezza, desumibili in particolare dallo stato del soggetto e dalla condotta di guida”. La lettera della norma regolamentare che chiarisce le modalità di effettuazione del test (misurazione della concentrazione di alcool nell’area alveolare, a mezzo di due prove a distanza di almeno cinque minuti), chiarisce altresì, attraverso l’utilizzo della congiunzione disgiuntiva ‘ovvero’, l’alternativa fra l’ipotesi dell’accertamento e quella del rifiuto, sicchè se si deve dare atto delle circostanze sintomatiche ‘nel procedere agli accertamenti’ ovvero in caso di ‘rifiuto opposto dall’interessato’, significa che il rifiuto precede l’inizio del compimento dell’atto, cui è rivolto il procedimento, e per il quale deve realizzarsi la garanzia difensiva di cui all’art. 114 disp. att. cod. proc. pen. …”.

Relativamente alla seconda censura, precisato quanto sopra in termini illuminanti “…l’intenzione legislativa in ordine all’inizio del ‘compimento dell’atto’ assistito, come atto successivo alla constatazione dei sintomi ed al consenso di sottoporsi al test, essendo il rifiuto, che implica la sola constatazione dei sintomi, alternativo al compimento della procedura di accertamento tecnico, in quanto rifiutata, deve ritenersi che l’obbligo di dare avviso non ricorre allorquando il conducente abbia rifiutato di sottoporsi all’accertamento etilometrico, essendo il reato perfezionato nel momento dell’espressione della volontà di sottrarsi all’atto assistito dalla garanzia dell’avviso di farsi assistere da un difensore. Perde, dunque, di consistenza la critica rivolta alla sentenza impugnata, in quanto in assenza dell’obbligo di dare avviso, la sua mancata tempestiva verbalizzazione non assume alcun rilievo. …”.

Divisori e separatori Gratis

I PRECEDENTI

CASS. PEN., IV, 30/03/23 N° 13271

CASS. PEN., IV, 18/10/22 N° 39134

CASSA PEN., IV 10/5/2022 N°. 18404

CASS. PEN.,VII 15/4/2022 N° 14878 

Giovanni Paris

TARGA RIMORCHIO E TARGA RIPETITRICE VEICOLO MOTRICE: ART. 100/3 E 4 CODICE DELLA STRADA

Lotto Rimorchio Cardi
 
UN RIMORCHIO, OLTRE CHE LA PROPRIA TARGA, DEVE AVERE POSIZIONATA POSTERIORMENTE ANCHE LA TARGA RIPETITRICE DEL VEICOLO MOTRICE?
 
linea-divisoria-immagine-animata-0231
 
LA NORMATIVA
 

Art. 100 c.d.s. “Targhe di immatricolazione degli autoveicoli, dei motoveicoli e dei rimorchi”

“1.  Gli autoveicoli devono essere muniti, anteriormente e posteriormente, di una targa contenente i dati di immatricolazione.

2.  I motoveicoli devono essere muniti posteriormente di una targa contenente i dati di immatricolazione.

3.  I rimorchi devono essere muniti di una targa posteriore contenente i dati di immatricolazione.

OMISSIS

4.  I carrelli appendice, quando sono agganciati ad una motrice, devono essere muniti posteriormente di una targa ripetitrice dei dati di immatricolazione della motrice stessa.

(Il comma 4 è stato modificato dall’art. 11/2 lett. b), L. 120/10 che ha eliminato le parole “I rimorchi e”. Tale modifica si applica, ai sensi dell’art. 11/8 L. 120/10, a decorrere dalla data di entrata in vigore delle modifiche al regolamento di esecuzione al Codice della Strada, adottate con D.P.R. 198/12 (quindi dal 20/02/13),  il quale ha modificato gli artt. 258 e 259 del regolamento, prevedendo le caratteristiche costruttive, dimensionali, fotometriche, cromatiche e di leggibilità delle targhe dei rimorchi degli autoveicoli, tali da renderle conformi a quelle delle targhe di immatricolazione posteriori degli autoveicoli.)

OMISSIS”

Art. 8 D.P.R. 198/12 “Disposizioni transitorie e finali”

“1. Le disposizioni di cui agli articoli da 2 a 7 entrano in vigore a decorrere dal novantesimo giorno successivo alla data di pubblicazione del presente decreto (quindi dal 20/02/13) e, per effetto dell’articolo 11, comma 8, della legge 29 luglio 2010, n. 120, si applicano ai soli rimorchi immatricolati successivamente alla predetta data di entrata in vigore, fatta salva la facoltà di immatricolare nuovamente quelli già immessi in circolazione“.

linea-divisoria-immagine-animata-0231

IL PARERE MINISTERIALE

Il Ministero dell’Interno ha espresso in materia il parere N° 5126 DEL 27/07/17 fornendo chiarimenti in ordine a una serie di dubbi derivanti dalla modifica normativa che aveva riguardato l’art. 100/4 del Codice della Strada e relativi alla soppressione dell’obbligo di apporre sui rimorchi una targa ripetitrice del veicolo motrice.

DALL’ESAME DEL DATO NORMATIVO FORNITO DAL MINISTERO DELL’INTERNO RISULTANO ALLO STATO VIGENTI DUE REGIMI NORMATIVI RELATIVI ALLA TARGATURA DEI RIMORCHI E CHE HANNO COME ELEMENTO DI DISCRIMINE LA DATA DI IMMATRICOLAZIONE DEL VEICOLO, PRECEDENTE O SUCCESSIVA AL 20/02/13:

  • SE LA IMMATRICOLAZIONE DEL RIMORCHIO E’ PRECEDENTE AL 20/02/13 IL VEICOLO DOVRA’ AVERE LA PROPRIA TARGA E LA TARGA DEL VEICOLO MOTRICE.
  • SE LA IMMATRICOLAZIONE DEL RIMORCHIO DECORRE DAL 20/02/13 IL VEICOLO DOVRA’ AVERE SOLO LA PROPRIA TARGA E NON C’E’ L’OBBLIGO DI COLLOCARE POSTERIORMENTE ALLO STESSO ANCHE LA TARGA DEL VEICOLO MOTRICE.

Giovanni Paris

MANOMISSIONE DI CRONOTACHIGRAFO: CASS. PEN., I, 17/11/23 N° 46444

LA MANOMISSIONE DI UN CRONOTACHIGRAFO COSTITUISCE REATO O ILLECITO AMMINISTRATIVO?

linea-divisoria-immagine-animata-0112

LA NORMATIVA

Art. 437 c.p. “Rimozione od omissione dolosa di cautele contro infortuni sul lavoro”

“Chiunque omette di collocare impianti, apparecchi o segnali destinati a prevenire disastri o infortuni sul lavoro, ovvero li rimuove o li danneggia, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni.

Se dal fatto deriva un disastro o un infortunio, la pena è della reclusione da tre a dieci anni”

Art. 179 c.d.s.  “Cronotachigrafo e limitatore di velocità”

“1.  Nei casi previsti dal regolamento (CEE) n. 3821/85 e successive modificazioni, i veicoli devono circolare provvisti di cronotachigrafo, con le caratteristiche e le modalità d’impiego stabilite nel regolamento stesso. Nei casi e con le modalità previste dalle direttive comunitarie, i veicoli devono essere dotati altresì di limitatore di velocità.

2.  Chiunque circola con un autoveicolo non munito di cronotachigrafo, nei casi in cui esso è previsto, ovvero circola con autoveicolo munito di un cronotachigrafo avente caratteristiche non rispondenti a quelle fissate nel regolamento o non funzionante, oppure non inserisce il foglio di registrazione o la scheda del conducente, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 866 ad euro 3.464. La sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata nel caso che l’infrazione riguardi la manomissione dei sigilli o l’alterazione del cronotachigrafo.

OMISSIS”

Art. 9  L. 689/81 Principio di specialità

“Quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione che prevede una sanzione amministrativa, ovvero da una pluralità di disposizioni che prevedono sanzioni amministrative, si applica la disposizione speciale.

Tuttavia quando uno stesso fatto è punito da una disposizione penale e da una disposizione regionale o delle province autonome di Trento e di Bolzano che preveda una sanzione amministrativa, si applica in ogni caso la disposizione penale, salvo che quest’ultima sia applicabile solo in mancanza di altre disposizioni penali.

OMISSIS”

linea-divisoria-immagine-animata-0112

IL CASO

Un soggetto è stato condannato per il reato previsto dall’art. 437 c.p. per avere manomesso il cronotachigrafo di un autoarticolato del quale era conducente un dipendente della medesima ditta.
Viene proposto ricorso in Cassazione per violazione di legge in relazione agli artt. 437 cod. pen. e 179 c.d.s. rilevando che l’illecito amministrativo previsto dal codice della strada avrebbe dei caratteri di specialità rispetto alla fattispecie penale prevista dall’art. 437 cod. pen. e che pertanto, considerato che i fatti sono sovrapponibili sotto il profilo naturalistico, alla manomissione del cronotachigrafo dovrebbe applicarsi la disciplina di cui all’art. 9 L. 689/1981.

linea-divisoria-immagine-animata-0112

LA CASSAZIONE

La sentenza della CASS. PEN., I, 17/11/23 N° 46444 risponde che il fatto costituisce reato e precisamente violazione all’art. 437 c.p., confermando un indirizzo giurisprudenziale ormai consolidato.

Relativamente alla questione riguardante l’esistenza o meno di un conflitto apparente di norme regolanti il medesimo fatto si richiamano due pronunciamenti delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione,  ove si afferma che essa “…deve essere risolta mediante l’applicazione – in via esclusiva – del criterio di specialità previsto dall’art. 15 cod. pen., fondato sulla comparazione della struttura astratta delle fattispecie poste a raffronto, al fine di apprezzare l’implicita valutazione di correlazione tra le norme effettuata dal legislatore…” (Sez. Un., 23/02/17 N° 20664).

Il principio espresso determina che “…nell’ipotesi in cui il concorso sia tra una disposizione penale incriminatrice e una disposizione amministrativa sanzionatoria che apparentemente regolano lo stesso fatto, deve essere applicata esclusivamente – una volta positivamente riconosciuto il conflitto – la disposizione che risulti speciale (rispetto all’altra) all’esito del confronto compiuto tra le rispettive fattispecie astratte…” (Sez. Un., 28/10/10 N° 1963)

Viene richiamato un precedente per un caso sovrapponibile ove si afferma che “…tra gli elementi essenziali della fattispecie astratta oggetto del presente giudizio, punita dall’art. 437 cod. pen. -che incrimina il fatto in sé dell’alterazione o danneggiamento del cronotachigrafo- e la condotta invece sanzionata in via amministrativa dall’art. 179 comma 2 del codice della strada -consistente nella circolazione alla guida di un veicolo privo di cronotachigrafo, ovvero munito di un cronotachigrafo manomesso o alterato, o comunque non rispondente alle caratteristiche tecniche stabilite dalla normativa di settore- non vi è la coincidenza strutturale che costituisce il presupposto dell’applicazione del criterio della specialità sancito dagli artt. 15 cod. pen. e 9 legge n. 689 del 1981.
Alle due fattispecie, pertanto, non si applica il principio di specialità in alcuna delle sue declinazioni, “per specificazione” o “per aggiunta”…che postulano l’esistenza di un nucleo essenziale comune e sovrapponibile tra le due fattispecie astratte, nel senso che, eliminando l’elemento di specificazione ovvero l’elemento aggiuntivo che caratterizza la fattispecie speciale, il fatto deve ricadere nella fattispecie generale, di cui deve presentare tutti gli elementi costitutivi. …”.

Inoltre si ribadisce l’orientamento finora espresso che“…non sussiste alcun rapporto di specialità tra la disposizione di cui all’art. 179 (secondo comma) cod. strada e quella di cui all’art. 437 cod. pen., in quanto è diverso, non solo e non tanto, il bene giuridico tutelato da ognuna – rispettivamente costituiti dalla sicurezza della circolazione stradale (comprensiva di quella degli utenti terzi, diversi da colui che circoli alla guida del veicolo col cronotachigrafo manomesso) e dalla sicurezza dei lavoratori (e dunque in primis dello stesso autore della violazione, se conducente del veicolo) – quanto, soprattutto, è la stessa natura strutturale delle due fattispecie a essere differente, sia sotto l’aspetto soggettivo che oggettivo:

i. il reato di cui all’art. 437 cod.pen. è un delitto di pericolo punito a titolo di dolo, mentre la violazione dell’art. 179 cod. strada è un illecito amministrativo sanzionato indifferentemente a titolo di dolo o colpa, tanto che il conducente è sanzionato per avere circolato alla guida di un veicolo con cronotachigrafo alterato sul solo presupposto della rappresentabilità colposa della relativa manomissione, anche se l’alterazione dello strumento è stata realizzata da un altro soggetto;

ii. la condotta sanzionata dall’art. 179 cod. strada non presuppone, dunque, che l’autore della violazione, consistente nella circolazione alla guida di un veicolo con cronotachigrafo alterato, coincida necessariamente con l’autore della condotta incriminata dall’art. 437 cod. pen., e cioè col soggetto responsabile dell’alterazione, che ben potrebbe essere diverso (e identificarsi, ad esempio, nel datore di lavoro o nel proprietario del veicolo che sia diverso dal conducente);

iii. la condotta di rimozione, alterazione o danneggiamento dello strumento, concretamente idonea a mettere in pericolo la sicurezza del lavoro, punita a titolo di delitto di pericolo dal codice penale, inoltre, prescinde dal fatto materiale costituito dalla messa in circolazione del mezzo ed è pertanto configurabile anche prima e a prescindere dalla messa in circolazione del veicolo….”.

Giovanni Paris

GUIDA SENZA PATENTE DI SOGGETTO SOTTOPOSTO A MISURA DI PREVENZIONE: CASS. PEN., I, 14/12/23 N° 49788

Patente di guida: come chiedere il rinnovo a Livorno

LA CONDUZIONE DI VEICOLO SENZA PATENTE DI GUIDA DA PARTE DI SOGGETTO SOTTOPOSTO A MISURA DI PREVENZIONE COSTITUISCE ILLECITO AMMINISTRATIVO O REATO?

linea-divisoria-immagine-animata-0112

LA NORMATIVA

Art. 116 c.d.s.  “Patente e abilitazioni professionali per la guida di veicoli a motore”

“OMISSIS

15.  Chiunque conduce veicoli senza aver conseguito la corrispondente patente di guida è punito con l’ammenda da 2.257 euro a 9.032 euro; la stessa sanzione si applica ai conducenti che guidano senza patente perché revocata o non rinnovata per mancanza dei requisiti fisici e psichici.

OMISSIS”

Art. 73  “Violazioni al codice della strada” D.Lgs. 06/09/11 n° 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”

“1.  Nel caso di guida di un autoveicolo o motoveicolo, senza patente, o dopo che la patente sia stata negata, sospesa o revocata, la pena è dell’arresto da sei mesi a tre anni, qualora si tratti di persona già sottoposta, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale”.

La fattispecie suddetta può dirsi assorbita dalle modifiche normative che hanno riguardato l’art. 116/15 c.d.s. e pertanto affermare che anch’essa è stata depenalizzata?

linea-divisoria-immagine-animata-0112

IL CASO

Un soggetto è stato condannato per la contravvenzione ex art. 73 D. Lgs. n. 159 del 2011 perché – sottoposto alla misura di prevenzione della sorveglianza speciale di P.S. con obbligo di soggiorno – veniva colto alla guida di motociclo senza avere mai conseguito la patente di guida.

linea-divisoria-immagine-animata-0112

LA SENTENZA

Si riscontra un prevalente orientamento giurisprudenziale di legittimità in forza del quale la​ ​guida​ ​di un veicolo senza​ ​patente​ ​o con​ ​patente​ ​negata, sospesa o​ ​revocata, da parte di un soggetto già sottoposto, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale costituisce ancora reato, qualificandosi quindi come fattispecie speciale rispetto all’ipotesi dell’art. 116/15 c.d.s., che non trova quindi applicazione. Possiamo dire che siamo di fronte a un reato “extra c.d.s.”.

Tale orientamento è stato confermato da CASS. PEN., I, 14/12/23 N° 49788 per la quale “…È noto che la depenalizzazione del reato di guida senza patente di cui all’art. 116 cod. strada a seguito del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 non si estende all’ipotesi in cui la guida senza patente venga attuata da persona sottoposta a misura di prevenzione personale, in relazione alla quale l’art. 73 D. Lgs. n. 159 del 2011 prevede un autonomo reato…“,

trattandosi “…di reato proprio di colui il quale sia già sottoposto, con provvedimento definitivo, a una misura di prevenzione personale…e che ha superato il vaglio di costituzionalità: invero, la Corte costituzionale con la sentenza n. 211 del 2022 ha spiegato che nella fattispecie di cui all’art. 73 d. Igs. n. 159 del 2011, sottoposta al suo scrutinio, non è ravvisabile un’ipotesi di responsabilità d’autore, e ha espressamente affermato che «le misure di prevenzione personale, sia se applicate dall’Autorità amministrativa, sia se adottate dall’Autorità Giudiziaria, presuppongono la riconducibilità della persona a una delle categorie di destinatari previste dal Codice antimafia, l’attualità della pericolosità sociale del destinatario della misura e la pericolosità sociale effettiva della persona per la sicurezza pubblica»…”.

Precedente più recente si segnala con CASS. PEN., VI, 09/03/23 N° 10050 la quale afferma che  “…la depenalizzazione del reato di guida senza patente di cui all’art. 116 cod. strada a seguito del d.lgs. 15 gennaio 2016, n. 8 non si estende all’ipotesi in cui la guida senza patente venga posta in essere da persona sottoposta a misura di prevenzione personale, in relazione alla quale l’art. 73 del digs. 6 settembre 2011, n. 159 prevede un autonomo reato…”,

ricordando anch’essa che la norma suddetta ha subito il vaglio di legittimità costituzionale da parte del Giudice delle Leggi, il quale con sentenza del 18/09/22 n° 211 ha ritenuto non fondata la questione di legittimità con riferimento ai parametri costituzionali.

La Corte Costituzionale  “…Ha escluso che nella fattispecie delineata dalla norma incriminatrice di cui all’art. 73 del d.lgs. 159 del 2011 sia ravvisabile una ipotesi di “responsabilità penale d’autore” poiché la perdurante rilevanza penale della condotta di guida in assenza del titolo abilitativo, invece depenalizzata per coloro che non sono sottoposti a misure di prevenzione (salva l’ipotesi della “recidiva” nell’illecito amministrativo che rimane reato), si ricollega alla violazione di una regola specifica, qual è quella desumibile dall’art. 120 cod. strada, e non semplicemente al generico obbligo di «vivere onestamente» e di «rispettare le leggi»… . Presupposto della fattispecie penale è, invece, la mancanza del titolo abilitativo alla guida quale conseguenza dell’applicazione della misura di prevenzione personale; presupposto che trova il suo specifico riferimento normativo nella disposizione di cui all’art. 120 cod. strada. …”

e che “…la violazione della regola, che vieta di guidare autoveicoli e motoveicoli senza patente al soggetto sottoposto a misura di prevenzione personale, è espressione di una valutazione discrezionale del legislatore, il quale ha ritenuto sussistere un quid pluris di pericolosità per il fatto che colui che sia sottoposto con provvedimento definitivo ad una misura di prevenzione personale possa circolare alla guida di un veicolo. …”

Pertanto è legittima la perdurante sanzionabilità penale della condotta di guida senza patente ravvisabile in capo a persona sottoposta a misura di prevenzione.

AREA PRIVATA E APPLICAZIONE NORME CODICE DELLA STRADA: CASS. CIV., II, 04/12/23 N° 33772

Pubblimania STRADA PRIVATA Cartello in Alluminio Ecobond ottimo per uso esterno o interno, spessore 3 mm (Cm 20x30)

QUALI SONO LE CONDIZIONI E LA CARATTERISTICHE CHE DEVE POSSEDERE UN’AREA PRIVATA AL FINE DELLA APPLICAZIONE IN ESSA DELLE NORME DEL CODICE DELLA STRADA?

Divisori e separatori Gratis

LA NORMATIVA

Art. 2  C.D.S. “Definizione e classificazione delle strade”

“1.  Ai fini dell’applicazione delle norme del presente codice si definisce “strada” l’area ad uso pubblico destinata alla circolazione dei pedoni, dei veicoli e degli animali.

OMISSIS”

Divisori e separatori Gratis

IL CASO

Veniva opposto di fronte al Giudice di Pace verbale di accertamento di violazione all’art. 158, commi primo, lett. f), e quinto, del c.d.s., per violazione del divieto di sosta e fermata nei centri abitati in corrispondenza di un’area di intersezione, affermando il difetto dei presupposti per l’irrogazione della sanzione pecuniaria comminata, poiché il veicolo era stato parcheggiato su strada privata, rispetto alla quale non risultava dimostrata la costituzione di una servitù ad uso pubblico. Controparte deduceva che l’area in questione, seppure di proprietà privata, era destinata ad uso pubblico.

Il Giudice di Pace accoglieva l’opposizione e, per l’effetto, annullava il verbale di accertamento, ritenendo che, a fronte della conclamata proprietà privata dell’area, non vi fosse alcuna convenzione o sentenza passata in giudicato che ne attestasse l’uso pubblico.

Veniva proposto appello avverso la citata sentenza di primo grado lamentando che fosse dirimente, ai sensi dell’art. 2 c.d.s., l’uso pubblico della strada, non rilevando, invece, il mero titolo dominicale vantato sulla corrispondente area, sicché sarebbe stato necessario accertare l’uso concretamente pubblico della strada, il quale emergeva ictu oculi dagli atti di causa.

Il Giudice d’appello rilevava:

a) che, ai sensi dell’art. 2 c.d.s., doveva considerarsi quale strada qualsiasi area di uso pubblico destinata alla circolazione di pedoni, veicoli e animali, sicché dovevano essere equiparate alle strade di uso pubblico tutte le aree, anche di proprietà privata, aperte in concreto alla circolazione del pubblico;

b) che era, dunque, irrilevante, ai fini dell’applicabilità delle sanzioni stabilite dal codice della strada, il titolo di proprietà pubblica mediante costituzione di servitù prediale;

c) che il tratto di strada in questione, era stato dichiarato espressamente strada urbana di tipo F (strade locali), ai sensi e per gli effetti degli artt. 2 e 4 c.d.s.;

d) che il suddetto provvedimento richiamava, inoltre, i lavori di manutenzione straordinaria della rete idrica ed i lavori di ripristino della strada danneggiata, il che consentiva ulteriormente di propendere per l’accesso pubblico alla strada.

Veniva proposto ricorso in Cassazione proponendo le medesime argomentazioni presentate nel primo grado di giudizio.

Divisori e separatori Gratis

LA CORTE DI CASSAZIONE

Ancora una volta la Corte di Cassazione si occupa della dibattuta questione riguardante l’applicazione delle prescrizioni del Codice della Strada in aree di proprietà privata, ponendosi nel solco di precedenti che individuano i caratteri che devono possedere le aree private ai fini dell’applicazione delle norme del Codice della Strada.

La CASS. CIV., II, 04/12/23 N° 33772 ribadisce che non rileva la natura, pubblica o privata, della proprietà di una determinata area ai fini della definizione di “strada” e della conseguente applicazione delle norme del codice della strada, bensì la sua destinazione ad uso pubblico, questo ne legittima la sottoposizione alle norme del codice della strada.

Viene osservato che “…la definizione di “strada”, che comporta l’applicabilità della disciplina del relativo codice, non dipende dalla natura, pubblica o privata, della proprietà di una determinata area, bensì dalla sua destinazione ad uso pubblico, che ne giustifica la soggezione alle norme del codice della stradaper evidenti ragioni di ordine pubblico e sicurezza collettiva…Secondo la definizione contenuta nell’art. 2 del c.d.s., per strada deve, dunque, intendersi l’area di uso pubblico aperta alla circolazione dei pedoni, degli animali e dei veicoli…”

Pertanto occorre verificare “…ai fini della legittimità dell’irrogazione della sanzione amministrativa…la destinazione in concreto all’uso pubblico di tale strada, quand’anche essa fosse riconducibile alla proprietà privata…”.

Divisori e separatori Gratis

IL MINISTERO

Si veda anche il  PARERE MINISTERO DEI TRASPORTI N° 2507 DEL 29-04-16 in merito alle condizioni per poter emettere una ordinanza che disciplini la circolazione stradale in un’area privata e svolgere in essa un servizio di polizia stradale. 

Divisori e separatori Gratis

PRECEDENTI ARTICOLI

Giovanni Paris