E’ LEGITTIMA LA ADOZIONE DI ORDINANZA SINDACALE DI REGOLAZIONE DEGLI ORARI DI ATTIVITA’ DI GIOCO LECITO?
LA NORMATIVA
L’articolo 50 “Competenze del Sindaco e del Presidente della Provincia” del D.Lgs. 18/08/00 n. 267 “Testo unico delle leggi sull’ordinamento degli enti locali”, al comma 7 prevede:
“7. Il sindaco, altresì, coordina e riorganizza, sulla base degli indirizzi espressi dal consiglio comunale e nell’ambito dei criteri eventualmente indicati dalla regione, gli orari degli esercizi commerciali, dei pubblici esercizi e dei servizi pubblici, nonché, d’intesa con i responsabili territorialmente competenti delle amministrazioni interessate, gli orari di apertura al pubblico degli uffici pubblici localizzati nel territorio, al fine di armonizzare l’espletamento dei servizi con le esigenze complessive e generali degli utenti”.
LA SENTENZA
Il giudizio espresso da CONSIGLIO DI STATO V, 19/07/23 N° 7078 conferma “…il consolidato orientamento…secondo cui la normativa in materia di gioco d’azzardo – con riguardo alle conseguenze sociali dell’offerta dei giochi su fasce di consumatori psicologicamente più deboli, nonché all’impatto sul territorio dell’afflusso ai giochi degli utenti – non rientra nella competenza statale esclusiva in materia di ordine pubblico e sicurezza di cui all’art. 117 comma 2 lett. h), Cost., bensì nella tutela del benessere psico-fisico dei soggetti maggiormente vulnerabili e della quiete pubblica, tutela che rientra nelle attribuzioni del Comune ex artt. 3 e 5, d.lgs. 18 agosto 2000, n. 267…“,
sottolineando che in materia “…sussistono interessi pubblici e generali…estesi anche alla quiete pubblica (in ragione dei non improbabili disagi derivanti dalla collocazione delle sale gioco in determinate zone cittadine più o meno densamente abitate a causa del possibile congestionamento del traffico o dell’affollamento dei frequentatori) ed alla salute pubblica, quest’ultima in relazione al pericoloso fenomeno, sempre più evidente, della ludopatia…”
e che “…la previsione di una limitazione oraria mira inequivocabilmente a contrastare il fenomeno della ludopatia, inteso come disturbo psichico che induce l’individuo a concentrare ogni suo interesse sul gioco, in maniera ossessiva e compulsiva, con ovvie ricadute sul piano familiare e professionale, nonché con l’innegabile dispersione del patrimonio personale.”.
Si leggano anche sull’argomento:
CONSIGLIO DI STATO, V, 26/08/20 n° 5223
CONSIGLIO DI STATO, V, 26/09/22 N° 8237
CONSIGLIO DI STATO, V, 19/12/22 n° 11085
Giovanni Paris