IN CASO NOTIFICA PER COMPIUTA GIACENZA DA QUALE MOMENTO DECORRE IL TERMINE PER EFFETTUARE LA COMUNICAZIONE DEI DATI DELLA PATENTE DI GUIDA DEL CONDUCENTE AI SENSI DELL’ART. 126BIS C.D.S. ?
Per la notifica di verbale di accertamento di violazione non rileva la data di effettivo ritiro del plico presso l’Ufficio Postale poiché il dies a quo per l’esecuzione della prescritta comunicazione decorre dalla scadenza del termine di dieci giorni dal ricevimento dell’avviso di giacenza ovvero dall’effettivo ritiro ma solo nell’ipotesi in cui questo preceda i dieci giorni.
La regola è stata confermata da Cass. Civ., VI, 15/12/22 n° 36730, per la quale “…ai fini del perfezionamento della notificazione di un atto, compreso il verbale di accertamento di un illecito amministrativo per violazione delle norme del codice della strada, una volta che…il relativo procedimento sia stato ritualmente completato, la decorrenza dei termini che la legge abbia alla stessa collegato, come quello di eseguire la comunicazione dei dati personali del trasgressore a norma dell’art. 126 bis del codice della strada, non dipende in alcun modo né dalla conoscenza effettiva dell’atto notificato né dalla mancata comprensione della natura giuridica del plico che lo contenga da parte del destinatario. …”.
Giovanni Paris